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Decisione

12.2010.5

Procedura accelerata in materia di esecuzione e fallimenti per contestazione di graduatoria, presupposto processuale della capacità di essere parte, persona giuridica di diritto FL cancellata prima de

18 giugno 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi già esposti la decisione del giudice non può modificare la graduatoria

come tale, tale incombenza appartenendo all'autorità di vigilanza (consid. 6).

9. Per

quanto esposto, l'appello è parzialmente accolto. Per quanto riguarda il valore

litigioso, va ancora rilevato che in una causa di contestazione della

graduatoria esso non corrisponde a quello nominale del credito contestato bensì

a quello dell'aumento del dividendo che, per effetto dell'azione medesima,

spetterà alla parte che ha promosso la contestazione (Gilliéron, op. cit., n. 124 seg. ad art. 250; Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e

commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 11). Nel suo memoriale introduttivo

l'attrice rileva come le uniche indicazioni fornite dalla liquidatrice del

fallimento quantifichino gli attivi in fr. 2'188'068.– e i passivi -costituiti

da tutti i crediti ammessi in IIIa classe- in fr. 12'796'513.– (petizione,

pag. 3). Da qui, un dividendo pari al 17% (2'188'068/12'796'513). La pretesa

dell'attrice risulta così coperta solo per fr. 247'897.– (1'458'222x17%), a

fronte di un saldo residuo di fr. 1'210'325.– (1'458'222x83%). Il credito della

parte convenuta rispetto cui l'attrice rivendicava il diritto a un rimborso

preferenziale assomma a fr. 491'785.– (petizione, pag. 10; doc. D, pag. 8).

L'importo cui potrebbe ambire l'attrice per soddisfare la sua quota parte di

credito non coperta, ammessa l’inesistenza della controparte, corrisponderebbe

così al 17% di quella cifra e quindi a fr. 83'603.45: tale importo essendo

inferiore rispetto alla sua pretesa, configura il valore litigioso della

vertenza.

Nella

particolarità del caso specifico, gli oneri processuali restano a carico della

società appellante cui invero, un più attento ed approfondito esame della

fattispecie avrebbe senz'altro consentito di individuare nella possibilità

della nomina di un curatore alla convenuta un valido strumento a tutela dei

suoi interessi (art. 148 cpv. 3 CPC). Trattandosi di procedura accelerata è in

base al diritto cantonale che si determina la tassa di giustizia (art. 50

OTLEF): tenuto conto di un valore litigioso di fr. 83'603.45 la stessa può così

essere quantificata in fr. 1'000.– (art. 17 cpv. 1, 19 cpv. 1 e 24 lett. b TG).

Per i medesimi motivi, non si giustifica in questa sede l'assegnazione di

ripetibili. Per contro, il Pretore avrà modo di pronunciarsi sugli oneri di

prima sede, nel contesto della nuova sentenza che sarà chiamato ad emanare.

Per

finire, il valore litigioso di fr. 83'603.45 è altresì determinante giusta

l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro

il presente giudizio sul piano federale.

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la TG,

pronuncia:

1. L'appello 8 gennaio 2010 di __________è parzialmente accolto, nel

senso che la sentenza impugnata è annullata ed è disposto il rinvio degli atti

al Pretore affinché proceda nelle proprie incombenze come esposto nei

considerandi.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 950.–

b) spese fr. 50.–

Totale fr. 1'000.–

già

anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– __________ PA 1, __________;

AO 1 c/o Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramt, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

La segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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