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Decisione

12.2010.51

Assicurazione

3 febbraio 2012Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti in merito ai quali l'assicuratore aveva formulato per iscritto delle

domande precise e non equivoche. L'art. 6 vLCA disponeva che se la persona, la

quale era tenuta a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 4 vLCA, aveva

sottaciuto o aveva dichiarato inesattamente un fatto rilevante che conosceva o

doveva conoscere, l'assicuratore era legittimato a recedere dal contratto entro

quattro settimane da quando ne aveva avuto cognizione.

5. Secondo costante giurisprudenza per poter

giudicare se il proponente è incorso in reticenza sono da considerare sia il

criterio soggettivo sia quello oggettivo. La legge non si accontenta infatti

che il proponente si limiti a comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per

l'apprezzamento del rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone

pure di dichiarare quei fatti importanti che gli devono essere noti,

indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva del fatto concreto, ritenuto

che nell'applicazione di questo secondo criterio si deve tenere conto delle

cosiddette circostanze particolari del caso (DTF 118 II 333 consid. 2b; 116 II

338 consid. 1c; 96 II 204). Ciò significa, ad esempio, che occorre prendere in

considerazione la situazione particolare dell'assicurato, con particolare

riferimento al suo grado di intelligenza e di formazione, nonché alla sua

esperienza (DTF 118 II 333 consid. 2b; 109 II 60 consid. 2b), ritenuto comunque

che il grado di diligenza nell'adempimento dell'obbligo d'informazione va anche

esaminato e giudicato sotto il profilo della buona fede, pure applicabile in

campo assicurativo (Nef, Basler Kommentar,

n. 26 ad art. 4 LCA, pag. 98 in fine con numerosi riferimenti). In virtù

dell'art. 8 CC, l'onere di dimostrare che il proponente ha disatteso i propri

doveri di informazione spetta all'assicuratore (DTF 108 II 550 consid. 2b; Roelli/Keller/Tännler, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den

Versicherungsvertrag, vol. I, 2a

ed., pag. 105).

Come

detto, il proponente deve indicare i fatti che conosce o che dovrebbe

conoscere. Egli deve menzionare i fatti importanti per l’apprezzamento del

rischio, ma non tutti quelli che sono oggettivamente conosciuti al momento

della conclusione del contratto. Non è infatti tenuto a dichiarare i fatti in

merito ai quali non è stata posta nessuna domanda scritta (DTF 45 II 218) e

nemmeno a fare delle dichiarazioni spontanee (DTF 116 V 218). Il proponente ha

l’obbligo di rispondere soltanto alle domande che l’assicuratore ha formulato

correttamente (DTF 116 V 218; DTF 109 II 60). Per contro, non c’è un errore del

proponente quando egli attribuisce in buona fede a un termine il senso che

assume correntemente, senza preoccuparsi del suo significato tecnico (DTF 116

Considerandi

II 338; 96 II 204). La reticenza deve essere riferita a fatti rilevanti. La

legge presume importanti i fatti per i quali l’assicuratore abbia formulato

domande scritte. Occorre comunque che le domande scritte poste siano precise e

non equivoche. Spetta all’assicuratore formulare con precisione e senza

equivoci le domande relative ai fatti che gli sembrano importanti, nei

confronti di chi deve dichiararli. Se le domande sono imprecise ed equivoche,

il proponente non commette una reticenza rispondendo inesattamente (Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Losanna 2000, pag. 132).

Infine, e a titolo sussidiario, le clausole ambigue devono, secondo la regola

dell’Unklarheitsregel, essere interpretate a sfavore del loro autore

(DTF 122 III 118; 119 II 368; 118 II 342; 117 II 609).

6.

Nella

fattispecie la compagnia assicurativa ha chiesto all’attrice di rispondere alla

domanda n. 8.9 lett. c) del seguente tenore: “soffrite o avete sofferto di

malattie, di disturbi o di affezioni del sistema nervoso o psichico (quali

epilessia, depressione, altri)?” (doc. C = doc. 6). La risposta è stata

negativa. L’appellante ritiene che la proponente non poteva rispondere in modo

negativo, dato che prima della compilazione della proposta di assicurazione aveva

interpellato in ben tre occasioni il suo medico curante per problemi di ansia (appello,

pag. 9). Dall’istruttoria è emerso che in occasione

della visita 23 settembre 1994 del dr. med. __________ __________

l’attrice si era lamentata di “problemi di ansia e senso di corpo estraneo

nella regione del collo”, il 4 febbraio 1997 aveva segnalato dell’“ansia

notturna” e il 20 novembre 1998 ancora “problemi di ansia” (doc. III: referto

17.

marzo 2008 del dr. med. __________ __________). Si

tratta, quindi, di stabilire se il fatto di essersi rivolta al medico per tali

“problemi” equivalga a presentare un disturbo, una malattia o un’affezione del

sistema nervoso o psichico e se ciò era ragionevolmente riconoscibile dalla

proponente, che avrebbe quindi dovuto informare l’assicurazione di tale fatto

al momento della compilazione della proposta di assicurazione.

6.1

L’attrice

sostiene che le allegazioni di controparte sono sconfessate proprio dal dr.

med. __________ __________, che avrebbe negato l’esistenza di una reticenza. Da

tale argomentazione va subito sgombrato il campo. Invero, sia nella sua

audizione testimoniale sia nello scritto 18 settembre 2006 (doc. 8) egli non si

è pronunciato sulla questione della presenza di disturbi psichici della

paziente. Anzi, il 25 agosto 2005 ha compilato il formulario della compagnia di

assicurazione affermando di aver curato la paziente, prima del 13 agosto 1999,

anche per “multiple funktionelle Beschwerden bei chronischer Nervosität und

leichter Depression” (doc. 14, pag. 1).

6.2

Su questo

punto giova verificare il contenuto della perizia giudiziaria. Il perito – che si

ricorda ha fondato il proprio giudizio anche sui “documenti di causa”

(ordinanza di nomina di perito 29 agosto 2008), in special modo sulla

“documentazione clinica” (perizia giudiziaria, pag. 2), e che quindi ha

consultato anche il doc. III testé menzionato – nella propria anamnesi ha

evidenziato l’esistenza di una “problematica psichica” unicamente a partire dal

2003.

e a seguito di “incomprensione con i superiori” (perizia giudiziaria 19

giugno 2009, pag. 3). Inoltre, seppur nell’indicare le dichiarazioni dell’assicurata,

egli ha riferito dell’”involuzione psichica” posizionandola temporalmente come

“insorta in concomitanza con i disturbi vertebrali” manifestatesi dopo la

sottoscrizione della proposta assicurativa (pag. 6). Nella propria valutazione,

poi, il perito ha affermato che “in concomitanza con l’accentuazione della

problematica lombare, vi è stato, sempre nel 2005, un crollo psichico

senz’altro drammatico, interpretato in ambito psichiatrico come una sindrome

mista ansiosa depressiva nel quadro di una condizione clinica generale in una

paziente con tratti di personalità evitanti e dipendenti” (dicembre 2005) (pag.

9). Di conseguenza, non menzionando nella propria perizia alcunché al riguardo,

egli non ha reputato che gli episodi evidenziati dall’appellante assurgessero a

malattia, disturbo o affezione psichica o del sistema nervoso. A scanso di

equivoci va detto che il perito non si è limitato a rispondere ai quesiti

peritali che vertevano sulla spondilolistesi alla colonna vertebrale, sicché il

suo silenzio non può assurgere a ruolo di prova di segno contrario. Invero,

nell’anamnesi egli ha menzionato anche l’esistenza, in passato, di un’angina

batterica, di algie a un ginocchio e di una bronchite asmatica. In presenza di

una valutazione simile da parte di un medico, nominato perito giudiziario, non

vi è chi non veda come l’attrice – seppur aiuto medico al beneficio di una

formazione parziale quale tecnico di radiologia – non potesse oggettivamente e

soggettivamente percepire gli episodi di “problemi di ansia” quali “malattie,

disturbi o affezioni del sistema nervoso o psichico” come indicato nel

questionario assicurativo. Va altresì rilevato che a ulteriore fondamento di

quanto testé detto in tutte e tre le visite summenzionate il medico non ha

ritenuto di dover prescrivere alcun medicamento alla paziente o di dover

approfondire altrimenti la questione. Si aggiunga che nella proposta di

assicurazione era indicato, a titolo esemplificativo, l’epilessia o la

depressione, patologie senz’altro non equiparabili a dei “problemi di ansia”

come quelli concernenti la fattispecie e riportati sopra (cfr. su questo punto

DTF 61 II 367; Carré, op. cit.,

pag. 132). Dopo una tale esemplificazione nemmeno si può dire che con

l’aggiunta di “altri” fosse senz’altro riconoscibile alla proponente che la

compagnia assicurativa intendesse anche la presenza di “problemi di ansia” così

come manifestatesi nella fattispecie.

6.3

L’appellante

reputa che la reticenza della proponente emergerebbe dal rapporto 30 aprile

1999.

del dr. med. __________ __________. Nel medesimo è indicato: “rimangono

dei disturbi che, a tratti, hanno pure un aspetto di tipo neurogeno

(psicosomatico), come profondi sospiri e sensazione di disturbo respiratorio

senza sintomatologia asmatica. La ragazza è molto ipersensibile e penso che,

accanto a un trattamento antiinfiammatorio e broncorilassante nel corso di

periodi sintomatici, andrebbe pure associato un trattamento ansiolitico “à la

demande” ad esempio piccole dose di Temesta o Xanax” (lettera allegata al doc. II).

Tuttavia, anche tale documento era a disposizione del perito giudiziario,

sicché vale quanto illustrato al consid. 6.2. Inoltre, dal carteggio

processuale non emerge, come indicato sopra, che il medico curante a cui era

destinata la missiva in questione abbia dato seguito ai consigli del dr. med. __________

__________. Di conseguenza, benché tale lettera sia stata mandata in copia alla

paziente, questa può non aver percepito tali dichiarazioni come rilevanti ai

fini della compilazione della proposta di assicurazione. Va altresì evidenziato

il fatto che in tale scritto è indicato un “aspetto di tipo neurogeno

(psicosomatico)” e che nella fattispecie la proponente, unitamente agli

elementi summenzionati, poteva credere che la circostanza di avere avuto una

malattia, in parte, psicosomatica, non equivalesse a malattia, disturbo o

affezione del sistema nervoso o psichico, quali, tra gli altri, epilessia e

depressione. Ne consegue che la convenuta non è riuscita a dimostrare che, su questo aspetto, la

proponente abbia disatteso i propri doveri di informazione. Al riguardo l’appello dev’essere pertanto respinto.

7.

Nel

presente caso la compagnia di assicurazione ha chiesto all’attrice di

rispondere anche alle domande volte a sapere se “soffrite o avete sofferto di

malattie, di disturbi o d’affezioni dell’apparato respiratorio (quali asma,

tosse cronica, altri)?” (doc. C = doc. 6: domanda n. 8.9 lett. a),

rispettivamente se “siete stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a degli

esami speciali (tensione arteriosa, analisi del sangue, radiografie,

elettrocardiogramma, scanner, ecografie, ecc.)?” (doc. C = doc. 6: domanda n.

8.

). La proponente ha risposto affermativamente a entrambe le domande testé

citate, spiegando che nel primo caso si trattava di “influenza”, mentre nel

secondo di “controllo”. Secondo l’appellante la reticenza consiste nel fatto

che l’attrice si è limitata ad affermare l’esistenza di un’influenza,

sottacendo l’interruzione di lavoro, la visita da parte dello specialista e la

cura antibiotica da lei assunta.

7.1

Il Pretore

ha accertato che nel novembre 1998 l’attrice aveva avuto per un periodo

prolungato della tosse persistente e una bronchite e che nei primi mesi del

1999.

si era sottoposta al consulto di uno specialista, il quale aveva rilevato

un’ipersensibilità bronchiale. Tuttavia, il primo giudice non ha ritenuto che

vi fossero gli elementi per ritenere che l’attrice dovesse considerare

rilevante il periodo di tosse e considerarlo diversamente da un’influenza. Egli

ha soggiunto, al riguardo, che in assenza della valutazione di un esperto circa

la gravità di quella malattia, non si poteva che decidere a sfavore della

convenuta gravata dall’onere di provare la reticenza dell’assicurata (sentenza impugnata,

pag. 11).

7.2

Come

illustrato sopra, la proponente ha risposto affermativamente alla domanda n.

8.9

lett. a), spiegando che si era trattato di un’”influenza”. Effettivamente,

il 2 novembre 1998 ella si era recata dal dr. med. __________ __________ “per

un infetto virale con tosse”, equivalente, quindi, a un’influenza, che altri

non è se non una malattia infettiva causata da virus, caratterizzata, tra gli

altri sintomi, da tosse. Due giorni dopo, il medico le ha diagnosticato una

“bronchite”, quindi una malattia dell’apparato respiratorio consistente

nell’infiammazione dei bronchi, e nel corso dei mesi di novembre e dicembre ha constatato

la persistenza di una “tosse (…) dopo bronchite” (doc. III). Il 30 aprile 1999

lo specialista in malattie polmonari dr. med. __________ __________ ha

diagnosticato “un’iperreagibilità bronchiale, probabilmente di grado modesto,

che si esacerba nel corso di fattori scatenanti come descritto

nell’introduzione”, ovvero, con l’utilizzo del condizionale, di emozione,

ingestione di bibite fredde, presenza di fumo e profumi, fenomeni meccanici quali

il ridere, nonché l’esercizio fisico (doc. II). I fattori testé descritti sono

quindi stati indicati come elementi che “esacerbano” l’iperreagibilità

bronchiale, non quindi come la causa prima scatenante, che resta quindi essere l’”influenza”

come indicato sopra. È quindi credibile che la proponente percepisse,

soggettivamente e oggettivamente, che i disturbi da lei sofferti fossero una

componente dell’influenza diagnosticatole. Si aggiunga che in occasione

dell’interrogatorio formale 22 ottobre 2009 l’attrice, alla domanda per quale

motivo ella aveva indicato, nella proposta di assicurazione, unicamente di aver

sofferto di un’influenza mentre il dr. med. __________ __________ le aveva

diagnosticato un’asma bronchiale, ha risposto che “il problema non era che io

soffrissi di asma ma a causa di un’influenza che mi aveva causato del vomito, a

furia di vomitare si erano infiammati i bronchioli” (risposta n. 9, pag. 2). In

ogni caso, sulla base del principio della buona fede competeva semmai

all’assicurazione approfondire la questione (DTF 99 II 67; Carré, op. cit., pag. 133). Invero, per

comune esperienza di vita l’influenza è una malattia tra le più frequenti, che

quindi non si identifica con quelle indicate a titolo esemplificativo da parte

della compagnia di assicurazione nella proposta (“asma, tosse cronica, altri”).

Di conseguenza, siccome la proponente aveva risposto con “influenza” alla

domanda n. 8.9 lett. a) – unitamente, peraltro, all’effettuazione di un

“controllo” per quanto concerne la domanda n. 8.11 (“siete stato sottoposto, negli

ultimi cinque anni, a degli esami speciali (tensione arteriosa, analisi del

sangue, radiografie, elettrocardiogramma, scanner, ecografie ecc.)?” – l’assicurazione

avrebbe dovuto, se per lei rilevante ai fini della sottoscrizione del contratto

di assicurazione, verificare il motivo per cui la proponente aveva indicato di

aver sofferto di una “semplice” influenza o se la stessa aveva, per l’appunto,

avuto delle conseguenze analoghe a quelle indicate a titolo esemplificativo

nella proposta di assicurazione. Ciò vale anche per quanto concerne la risposta

alla domanda n. 8.11, nel senso che l’appellante avrebbe dovuto chiedere di

che controllo trattasi. Va detto che la proponente si è forzatamente riferita

agli esami al torace, all’elettrocardiogramma, così come agli altri esami che

emergono dallo scritto 30 aprile 1999 del dott. __________ __________ (doc.

II), dato che quelli effettuati alla colonna vertebrale risalgono al dicembre

1999.

(doc. III) e sono quindi successivi alla sottoscrizione della proposta

assicurativa datata 13 agosto 1999. A ben vedere, dall’istruttoria è emerso che

il dr. med. __________ __________ ha eseguito una radiografia del torace

dell’attrice anche il 4 novembre 1998 (verbale di audizione 13 maggio 2008,

pag. 3). Sennonché, al riguardo l’appellante si limita a riportare quanto

indicato dal medico summenzionato, con lo scopo di suffragare la propria tesi

sull’esistenza della diagnosi di una bronchite nel 1998. Essa, quindi, non

sostiene che la mancata indicazione, da parte dell’attrice, di un tale

controllo anche nel 1998 costituisca reticenza.

7.3

L’appellante

sostiene, altresì, che la proponente abbia sottaciuto di essersi rivolta allo

specialista in malattie polmonari. Tuttavia, reputato che, come detto sopra,

dagli atti emerge che l’iperreagibilità è una conseguenza dell’influenza e che

nel questionario di proposta non è precisato che debbano essere indicati tutti

i medici che si sono occupati di una determinata malattia, l’attrice, che ha

indicato il nominativo del dr. med. __________ __________, non può essere

ritenuta reticente nemmeno per quanto concerne questo aspetto. Competeva invero

all’assicurazione, qualora l’avesse ritenuto influente per la sua decisione

sulla sottoscrizione del contratto di assicurazione, chiedere chiaramente

l’indicazione anche dei medici specialisti (cfr. DTF 110 II 499 consid. 4c).

Tanto più che nella proposta di assicurazione è indicato, al singolare, “nome

ed indirizzo del medico o dell’ospedale”.

7.4

La convenuta

reputa, inoltre, che l’assicurata abbia sottaciuto l’interruzione di lavoro

(memoriale, pag. 10). Tuttavia, essa non menziona alcuna risultanza a suffragio

dell’esistenza di tale inabilità, e nemmeno compete a questa Camera effettuare

ricerche in tal senso nel copioso incarto, sicché al riguardo l’appello sarebbe

finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI). Sia come sia, ponendo,

per ipotesi, che l’appellante si sia fondata sullo scritto 23 agosto 2006 a lei indirizzato dal dr. med. __________ __________, dal quale emerge che prima del 13 agosto

1999.

(data della sottoscrizione della proposta di assicurazione) l’attrice era

stata inabile al lavoro, tra gli altri periodi, dal 9 novembre al 22 novembre

1998.

(doc. 14, pag. 1; mentre nello scritto 18 settembre 2006 alla compagnia di

assicurazione il medico indica la data del 27 novembre 1998: doc. III), va

detto che nella lettera di rescissione 6 settembre 2006 la convenuta si è limitata

a menzionare la parte della risposta inerente al genere di malattia, all’anno e

alla presenza di postumi (doc. E = doc. Q = doc. 10: « “sì”, influenza 1999, ok») e ha soggiunto

che “sulla base dei documenti medici in nostro

possesso, siamo venuti a conoscenza che Lei soffre già dal 1996 di dolori

dorsali (spondilolistesi grado II L5/S1), depressione e asma bronchiale. Per

questi problemi Lei è stata in cura presso il dr. __________ __________. Oltre

a ciò nell’aprile 2006 (recte: 1999) Lei ha effettuato un esame

pneumologico presso il dr. __________ __________ a __________, dal quale è risultata

una diagnosi di asma bronchiale”. Non vi è invece alcun riferimento

all’asserita inabilità lavorativa dell’attrice, sicché in relazione a questo

aspetto la convenuta non può invocare validamente la presenza, a suo dire, di

una reticenza (cfr. DTF 129 III 713 consiod. 2.1; DTF 110 II 499 consid. 4c; Carré, op. cit., pag. 147). Va altresì

aggiunto che da quanto emerge dagli atti nel 1999 l’attrice frequentava la

scuola di tecnico di radiologia (cfr. perizia giudiziaria, pag. 3). Quand’anche

tale formazione comporti una componente pratica, è sostenibile credere che la

proponente, alla domanda sulla “durata dell’interruzione del lavoro”, abbia,

semmai, reputato che non equivaleva a un’assenza scolastica. D’altra parte, non

va dimenticato che come già detto compete all’assicurazione dimostrare la

reticenza della proponente. Di conseguenza, il fatto che nello scritto 23

agosto 2006 più volte menzionato il dr. med. __________ __________ (doc. 14,

pag. 1) abbia indicato “Arbeitsunfähigkeiten” non è ancora sufficiente, di

fronte alle risultanze testé menzionate, a dimostrare la tesi della compagnia

di assicurazione.

7.5

Resta da

esaminare la questione di sapere se il fatto, per l’attrice, di non aver

indicato l’assunzione della cura antibiotica prescrittale dal dr. med. __________

__________ una volta diagnosticata, il 4 novembre 1998, la bronchite, equivalga

a sua reticenza. Anche in questo caso, tuttavia, l’assicurazione ne era già a conoscenza

prima della lettera di rescissione 6 settembre 2006, poiché sempre nello critto

23.

agosto 2006 summenzionato il dr. med. __________ __________ aveva indicato

tale circostanza (doc. 14, pag. 2). Pure al riguardo, tuttavia, la lettera di

rescissione è silente. Anche su questo punto, quindi, nella misura in cui è

ricevibile l’appello è respinto. In sintesi, la compagnia di assicurazione non

ha dimostrato la reticenza della proponente per quanto concerne l’iperreagibilità

bronchiale nonché la domanda n. 8.11 della proposta di assicurazione.

8.

L’appellante

ha altresì chiesto all’attrice di rispondere alla domanda n. 8.9 lett. g) del

seguente tenore: “soffrite o avete sofferto di malattie, di disturbi o di

affezioni del sistema locomotore (quali dolori dorsali o articolari, altri)?”

(doc. C = doc. 6). La risposta è stata negativa. Il Pretore non ha ravvisato,

su questo punto, una reticenza dell’attrice, poiché la lombalgia acuta da lei

sofferta nel 1995 era stata curata con metodi tradizionali e si era risolta

nell’arco di tre giorni, senza che fosse stata individuata l’esistenza di una

spondilolistesi (sentenza impugnata, pag. 9 seg., consid. 2d).

8.1

La convenuta

reputa, anzitutto, che la domanda era volta a sapere dell’esistenza anche di eventuali

disturbi o affezioni al sistema locomotore, sicché è irrilevante la circostanza

che la malattia testé menzionata non fosse stata ancora diagnosticata

(memoriale, pag. 14). A ragione. Invero, in applicazione dell’art. 6 vLCA determinante

è unicamente la questione di sapere se la proponente abbia sottaciuto l’esistenza

di quanto richiesto nella domanda n. 8.9 lett. g). Va detto, altresì, che la

sentenza del Tribunale federale menzionata dal Pretore a sostegno della propria

argomentazione non è pertinente. Invero, in tal caso l’Alta Corte aveva

spiegato che dei dolori alla schiena scomparsi dopo un periodo di cura

relativamente breve e non ricomparsi successivamente non dovevano essere

interpretati da un profano in medicina come dei dolori alla colonna vertebrale

da dover annunciare in una proposta di assicurazione. Tuttavia, il Tribunale

federale aveva anche precisato che diverso sarebbe stato il caso in cui nel

formulario si fosse chiesto se il proponente aveva già sofferto di dolori alla

schiena, anziché, come nella fattispecie allora trattata, di lombalgia (consid.

2b).

8.2

Anche su

questo punto occorre esaminare il referto peritale agli atti. Il perito

giudiziario ha spiegato che “innumerevoli studi (…) sottolineano il fatto che

un episodio isolato di lombalgia acuta (ma anche blocco lombare) non ha alcun

significato clinico particolare né, soprattutto, un valore prognostico e non

richiede approfondimenti strumentali. Un episodio di lombalgia isolato, sempre

in accordo con la letteratura, non rappresenta un problema vertebrale e non

permette di affermare che il soggetto abbia una malattia del rachide. Questo

per contro è il caso se l’episodio acuto lascia sequele (dolori intermittenti

ecc.) e naturalmente se vi sono ricadute”. Il perito giudiziario ha quindi

affermato che “sulla base di questi dati (e se ne possono citare ancora molti)

non pensiamo che sia corretto affermare che la signorina AO 1 abbia omesso di

citare una malattia vertebrale al momento della stipulazione del contratto

d’assicurazione. Se non si facesse questa distinzione essenziale tra un

episodio isolato di lombalgia (nel 90% dei casi, banale e isolato) e una vera e

propria malattia del rachide, allora almeno il 30% dei contratti

d’assicurazione dovrebbero includere una clausola di riserva per problemi del

rachide. Un episodio isolato può inoltre essere facilmente dimenticato in un

soggetto giovane proprio per la sua entità minima e soprattutto per l’assenza

di sequele” (referto, pag. 11 seg.).

8.3

L’appellante

reputa che la perizia giudiziaria sia fondata sulla dichiarazione dell’attrice

che segnala unicamente la presenza di una lombalgia nel 1995 e sulle cartelle

mediche del medico curante, che a suo dire potrebbero non essere complete.

Effettivamente, in occasione dell’interrogatorio formale del 22 ottobre 2009

alla domanda volta a sapere se “ricorda a quando risale la prima volta che ha

avvertito dolori alla schiena?”, l’attrice ha risposto che “fin da piccola sono

stata obesa e mi è quindi capitato di aver qualche infiammazione ma il medico

ha sempre ritenuto che la causa fosse proprio il peso che era sproporzionato

rispetto alla muscolatura. Il problema è sempre scomparso ricorrendo all’uso di

farmaci antinfiammatori” (risposta n. 1, pag. 1). La convenuta, poi, riferisce

che il dr. med. __________ __________, pur relativizzando in tal modo quanto da

lui dichiarato in precedenza, ha affermato di aver visto la paziente il “29

marzo 1995 per un infetto virale con tosse. Mi ha anche accennato a problemi

lombari ma solo di passata e le ho prescritto per questo del Ponstan da

prendere soltanto in caso avesse avuto dei dolori. Dal 29 marzo al 31 marzo è

stata inabile al lavoro ma per l’infezione virale. Mi ha accennato di dolori

lombari anche nella consultazione del 26 ottobre 1995. anche in questo caso però

non era questo il motivo principale della visita. Si trattava di dolori che

comparivano ogni due o tre mesi e le ho prescritto del Voltaren Rapid da

assumere soltanto in caso di comparsa dei dolori” (verbale di audizione 13

maggio 2008, pag. 2). L’appellante sottolinea quindi il fatto che lo stesso

medico curante ha indicato che i dolori erano ripetuti e di aver prescritto, al

riguardo, dei medicamenti.

8.4

Dal

carteggio processuale emerge, quindi, che prima della sottoscrizione della

proposta di assicurazione datata 13 agosto 1999 l’attrice ha sofferto di tali

dolori qualche volta da piccola (interrogatorio formale: “qualche

infiammazione”) e, successivamente, in occasione della visita del 29 marzo 1995

e del 26 ottobre 1995, nonché, durante il lasso di tempo tra le due visite

testé menzionate, con intermittenza ogni due o tre mesi. Tali dolori, però,

duravano “solo circa mezz’ora” (doc. III). Tant’è che il dr. med. __________ __________

ha affermato che visto che i dolori riscontrati tra il marzo e l’ottobre 1995

“duravano così poco” non ha eseguito un esame radiologico della colonna e le ha

prescritto del “voltaren rapid da assumere solo in caso di dolori” (doc. III).

Come testé illustrato, poi, il medesimo medico ha spiegato che sia in occasione

della visita del 29 marzo 1995 sia di quella del 26 ottobre 1995, i dolori alla

schiena non erano “il motivo principale della visita” e gli erano stati

“accennati” dalla paziente “solo di passata”. Il perito giudiziario ha spiegato

che i disturbi avvertiti dalla paziente nel marzo del 1995 sono riscontrati da

una persona su due della popolazione generale che “presenta almeno una volta

nella vita un episodio di lombalgia acuto e uno su tre un blocco lombare acuto.

Nella maggior parte dei casi si tratta di episodi del tutto isolati che non

hanno alcun significato clinico né richiedono indagini particolari” (perizia

giudiziaria, pag. 11). Egli ha quindi riferito di “almeno una volta” e di

“episodi”, sicché non ha affermato che l’episodio relativo al mal di schiena

debba essere solo uno per non avere valenza clinica. L’appellante reputa che

non è usuale soffrire sin da piccola di dolori alla schiena (memoriale, pag.

16). Tuttavia, tale affermazione, che non si fonda su un fatto notorio, è

sprovvista di substrato probatorio. Per tacere del fatto che il perito ha

riferito di problemi riscontrati in una “persona” su due, senza specificare che

si tratta di un individuo adulto. Certo, il perito giudiziario ha altresì

affermato che “un episodio di lombalgia isolato, sempre in accordo con la

letteratura, non rappresenta un problema vertebrale e non permette di affermare

che il soggetto abbia una malattia del rachide. Questo per contro è il caso se

l’episodio acuto lascia sequele (dolori intermittenti ecc.) e naturalmente se

vi sono ricadute” (perizia giudiziaria, pag. 11). Sennonché, nella fattispecie

i dolori riscontrati dalla paziente non sono stati reputati dal suo medico acuti

o, in ogni caso, assurgere a importanza tale da esperire altri esami. Nemmeno

si può parlare di veri e proprio dolori intermittenti, visto che essi si sono

manifestati qualche volta nell’infanzia e si sono ripresentati unicamente due o

tre volte dopo la visita del marzo 1995 per circa mezz’ora, quindi per nulla

paragonabili a quelli di lombalgia acuta come indicato dal perito giudiziario.

Sebbene sia il perito sia il Pretore abbiano, quindi, unicamente rilevato i

disturbi avvertiti dall’attrice nel marzo 1995, per i motivi suesposti le loro

argomentazioni valgono anche alla luce degli altri episodi summenzionati. Per

quanto concerne la percezione, soggettiva e oggettiva, da parte della

proponente, va detto che all’epoca in cui ella ha sottoscritto la proposta di

assicurazione stava frequentando la scuola di tecnico di radiologia (perizia

giudiziaria, pag. 8). In virtù proprio di tale formazione in ambito medico, l’attrice

può aver creduto che l’episodio occorso nel 1995 non rappresentava un “problema

vertebrale” e non doveva essere segnalato all’assicurazione, poiché non

rientrante nel quesito n. 8.9 lett. g), proprio come evidenziato dal perito

giudiziario. Si aggiunga che nel proprio interrogatorio formale l’attrice ha

affermato di aver risposto negativamente alla domanda n. 8.9 lett. g) perché

non aveva “fino ad allora alcun problema che io abbia considerato grave da dove

rispondere di sì” (verbale 22 ottobre 2009, pag. 2, risposta n. 9).

8.5

Al riguardo

l’appellante ritiene che seguendo la logica implicita, allora bisogna

concludere che se l’attrice ha risposto in modo affermativo alla domanda n. 8.9

lett. a) relativa alla “problematica respiratoria” è perché ha considerato

grave l’episodio occorsole in tale occasione e non una mera “influenza”

(memoriale, pag. 16). Sull’indicazione del termine “influenza” nel formulario

di proposta di assicurazione si è già detto (sopra, consid. 7), sicché si

rinvia a tali argomentazioni anche per quanto concerne la censura testé menzionata.

8.6

L’appellante

conclude, su questo punto, asserendo che la reticenza della proponente

emergerebbe anche dal suo atteggiamento contraddittorio, che nella procedura di

ottenimento di una rendita d’invalidità avrebbe evidenziato come i suoi

problemi alla schiena non si erano limitati a un episodio isolato (appello,

pag. 16 seg.). Nel proprio ricorso 6 agosto 2007 al Tribunale cantonale delle

assicurazioni AO 1 ha riferito di aver iniziato a soffrire di problemi alla schiena

nel 1995 e che “se prima dell’agosto 1999 i dolori alla schiena erano soltanto

fastidiosi, ma passavano con l’assunzione di semplici medicamenti antiinfiammatori,

in seguito la situazione è peggiorata, a tal punto che la ricorrente è stata

costretta a interrompere la sua formazione professionale” (doc. IX). Posto che

come già illustrato nel presente giudizio tale interruzione è avvenuta dopo

l’agosto 1999 e, quindi, dopo la sottoscrizione della proposta di

assicurazione, quanto riferito dall’attrice nel ricorso summenzionato non

contrasta con quanto emerso dagli atti e riportato sopra a fondamento del

presente giudizio. La convenuta conclude affermando che “a togliere qualsiasi

dubbio” sulla reticenza della proponente vi sarebbe l’affermazione di

quest’ultima, sempre nella procedura per l’ottenimento di una rendita

d’invalidità, secondo la quale ella aveva già sofferto di dolori che l’avevano

costretta addirittura a un cambiamento di professione (appello, pag. 17). Nelle

osservazioni supplementari alla richiesta di prestazioni AI 24 ottobre 2005

(doc. IX) l’attrice ha affermato: “elementari, medie, 2 anni di commercio con

conseguimento del diploma (…). 1° professione impiegata. Data l’impossibilità di stare a lungo seduta

(dolori molto forti) sono stata costretta a un primo cambiamento lavorativo

(patologia non ancora nota). Frequentai il liceo e infine la Scuola Medico

Tecnica per poter diventare TRM Tecnico in Radiologia Medica 2° professione TRM” (pag. 1 in alto). Tali osservazioni supplementari risalgono al 2005 e, quindi, sono

successive ai forti dolori riscontrati dall’attrice dopo la sottoscrizione

della proposta di assicurazione e alla diagnosi di spondilolistesi, dai quali

può aver inferito che i dolori riscontrati in passato riguardassero sempre la

stessa problematica. Va altresì detto che l’attrice ha comunque sottolineato di

non sapere ancora oggi la patologia dei medesimi e nemmeno ha indicato di che

dolori si trattava, sicché all’epoca della sottoscrizione della proposta di

assicurazione può averli interpretati come, ad esempio, una compressione al

nervo sciatico e, quindi, non come dei “mal di schiena” nel senso di malattie, disturbi

o affezioni al “sistema locomotore”. Invero, tale sistema permette, per

l’appunto, il movimento, mentre ella ha indicato di essere impossibilitata a

“stare a lungo seduta”. Va altresì detto che l’idea dell’attrice sul fatto che

i dolori da lei risentiti siano da attribuire alla compressione del nervo

sciatico emerge anche dallo scritto 17 novembre 2005 del dr. med. __________ __________

al dr. med. __________ __________ (doc. N). Anche se tale circostanza è

riferita ai dolori riscontrati in tale data, lascia propendere per

l’argomentazione summenzionata. In ogni caso, compete alla compagnia di

assicurazione dimostrare la reticenza della proponente e, quindi, avrebbe

dovuto approfondire la questione al fine di suffragare la propria tesi, cosa

che non ha fatto. Di conseguenza, anche su questo punto l’appello dev’essere

respinto.

9.

Alla

luce di quanto suesposto, l’assicurazione, cui come detto compete l’onere di

provare la reticenza della proponente, non vi è riuscita. Di conseguenza, le

conclusioni del Pretore, pur con le precisazioni riferite nei considerandi precedenti,

resistono alle censure dell’appello, che nella misura in cui è ricevibile

dev’essere respinto. L’appellante indica il valore di causa in fr. 120'000.- “ossia quanto dovrebbe versare

l’appellante fino al 1° agosto 2016 a titolo di rendita trimestrale”

(memoriale, pag. 1 e 5). L’appellata, invece, sostiene che la compagnia di

assicurazione dimentica di essere stata anche condannata al versamento di fr.

1'800.- per premi assicurativi indebitamente versati, per poi soggiungere che

il Pretore ha considerato il valore litigioso indicato dall’attrice nella

petizione, di fr. 18'800.-, cifra mai contestata dalla convenuta prima

dell’introduzione dell’appello (osservazioni, pag. 3). Al riguardo, va detto

quanto segue. Secondo l’art. 15 cpv. 1 CPC-TI il valore di causa in sede di

appello è determinato dalle conclusioni prese dall’appellante nell’ultimo atto

di causa dinnanzi al giudice di prima istanza. Nelle proprie conclusioni

l’attrice ha chiesto di accertare la validità del contratto 20 agosto 1999, di

condannare la convenuta al versamento di complessivi fr. 17'000.-

corrispondenti alla rendita per incapacità di guadagno dall’11 gennaio 2006 al

18.

giugno 2007, nonché di fr. 1'800.- quale restituzione dei premi versati dal

1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006. Il valore di un’azione di accertamento,

quale quella corrispondente alla prima richiesta di giudizio indicata sopra, è

quello del diritto o rapporto giuridico di cui si chiede venga accertata

l’esistenza rispettivamente l’inesistenza (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 22 ad art. 5 CPC-TI). Di

conseguenza, il valore di causa in appello corrisponde a fr. 128'200.-. Tale

cifra è composta della rendita per incapacità di guadagno di fr. 17'000.- per

il periodo dall’11 gennaio 2006 al 18 giugno 2007, del rimborso dei premi

assicurativi dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006, di complessivi fr.

1'800.-, nonché di circa complessivi fr. 109'400.- a titolo di rendita per

incapacità di guadagno per il periodo dal 19 giugno 2007 al 1° agosto 2016 di

fr. 3'000.- trimestrali (doc. C). La tassa di giustizia e le spese, commisurate

al valore di causa di fr. 128'200.-, seguono la soccombenza dell’appellante

(art. 148 cpv. 1 CPC-TI), tenuta inoltre a rifondere all’appellata un’adeguata

indennità per ripetibili d’appello, contenuta in ragione del fatto che l’onere

per la redazione delle succinte osservazioni è stato, tutto sommato, limitato (art.

13.

Regolamento per la fissazione delle ripetibili). La tassa di giustizia e le

spese del presente procedimento sono calcolate sulla base della previgente LTG,

in funzione della norma transitoria contenuta nella LTG del 30 novembre 2010

(art. 33). Reputato che il Pretore ha accolto integralmente la petizione,

mentre l’appellante chiede la sua reiezione, il valore di causa determinante ai

fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è anch’esso

di fr. 128'200.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LTF).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC/TI, la vLTG e il Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 25 febbraio 2010 di AP

1, __________, è respinto.

2.

Gli

oneri processuali di appello, consistenti in

a) tassa

di giustizia fr. 1'450.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

1'500.-

già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare a AO

1.

fr. 800.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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