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Decisione

12.2010.53

Risarcimento del danno. Irricevibilità dell'appello ove vi è mera copiatura delle conclusioni di prima istanza

6 marzo 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello

di AP 1 2. Il

Pretore ha spiegato che dal carteggio processuale non era emerso alcun

riscontro atto ad avvalorare la tesi dell’attore secondo la quale la convenuta

avrebbe agito in maniera illecita giusta gli art. 41 e 55 CO. Di conseguenza,

egli ha respinto la petizione.

3. L’appellante

sostiene che il primo giudice avrebbe omesso di accertare pregiudizialmente la

contestata esistenza e validità della “tabella di ripartizione spese in vigore

dal 12° maggio 1997”, alla base dei calcoli a suo dire errati delle spese condominiali

(memoriale, pag. 14 seg., 24 in alto e pag. 5, anche se erroneamente sotto

“fatti”).

3.1 Secondo

l’attore l’amministratrice dell’immobile avrebbe applicato ripetutamente la

tabella in questione per calcolare la ripartizione annuale delle spese, sebbene

la stessa non sarebbe frutto di una decisione assembleare. A detta dell’appellante,

competeva alla controparte dimostrare la fondatezza del proprio agire, cosa che

non avrebbe fatto. Il Pretore ha spiegato che le competenti autorità giudiziarie

grigionesi e federale avevano già avuto modo di considerare legittima la chiave

di riparto proposta dalla convenuta e che dall’istruttoria non erano emersi

elementi che consentissero di affermare che a tali tribunali erano state

sottaciute circostanze determinanti ai fini del giudizio o che inducessero altrimenti

a scostarsi dal medesimo (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 3). L’appellante

reputa, invece, che le autorità summenzionate non abbiano statuito sulla

questione. Va precisato anzitutto che non vi è identità di litigio tra quello

presente e le procedure menzionate dal Pretore. In particolare, il giudizio del

Tribunale federale inc.5C.177/2006 del 19 dicembre 2006 (doc. W) vedeva

l’appellante opposto alla Comunione dei comproprietari e anche la pretesa

traeva origine da una causa giuridica diversa. Inoltre, va ricordato che in

principio la res iudicata materiale si riferisce solamente al dispositivo,

all’infuori delle motivazioni (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 4

ad art. 109 con riferimenti). Sennonché, nella presente procedura il Pretore ha

fatto propria la motivazione delle autorità giudiziarie che hanno dovuto

statuire sulla contestata chiave di riparto delle spese accessorie. Al riguardo, nella sentenza testé menzionata del Tribunale federale,

al contrario di quanto sostenuto all’appellante è stata proprio trattata tale

questione. Invero, in tale occasione l’Alta Corte ha statuito, tra le altre

cose, sulla ripartizione delle spese accessorie per gli anni 2001-2004 compresi,

fondate sulla contestata chiave di riparto “adottata nel 1998 con effetto

retroattivo al 1° maggio 1997”. Essa ha, in sintesi, spiegato che a AP 1,

subentrato nella posizione del precedente comproprietario, doveva essere

anzitutto imputato il comportamento di quest’ultimo, ovvero il fatto che le

ripartizioni delle spese effettuate in base alla contestata chiave di riparto

erano state da questi pacificamente onorate per due periodi contabili annuali.

Inoltre, il Tribunale federale ha precisato che neppure il modo di procedere di

AP 1 poteva essere tutelato, dato che anch’egli aveva onorato le ripartizioni

per due periodi contabili e aveva sostenuto la nullità delle risoluzioni

assembleari del 27 ottobre 2001, del 1° febbraio e del 12 luglio 2003 (per

quanto attiene ai “consuntivi” basati sulla nuova chiave di riparto in

questione) unicamente con risposta 4 febbraio 2004 prodotta nel processo di

prima istanza, e cioè quasi sei anni dopo l’adozione della modifica del regolamento

(pag. 7, consid. 4.2.2). Alla luce di quanto testé illustrato, la censura dell’appellante

non può essere condivisa. Inoltre, per i medesimi motivi quanto affermato

dall’appellante circa il “perito giudiziario” (pag. 15 in mezzo) è irrilevante ai fini del giudizio.

3.2 L’attore

sostiene che anche nell’ipotesi in cui la tabella di ripartizione contestata

fosse stata validamente approvata dall’assemblea condominiale, la medesima

vìola crassamente il principio di uguaglianza, dato che gli sono addebitati

spese di riscaldamento calcolate anche sulle superfici non riscaldate né

tecnicamente riscaldabili (appello, pag. 15 in fondo, 24 in alto e 6 seppure erroneamente sotto “fatti”). Sennonché, anche tale allegazione non può essere

condivisa. Invero, sempre nella sentenza menzionata sopra il Tribunale federale

ha spiegato che sebbene all’assemblea del 17 ottobre 1998 non fosse stato

validamente modificato il Regolamento condominiale, la sicurezza del diritto e

la buona fede richiedono che il decorso del tempo possa, a seconda delle

circostanze, “sanare” anche il difetto della nullità. Al riguardo, esso ha

quindi illustrato quanto già riportato sopra sul comportamento abusivo

dell’attore (pag. 6 seg., consid. 4.2.1). Di conseguenza, anche le allegazioni

dell’appellante sul fatto che l’amministratrice fosse a conoscenza del fatto

che l’assemblea condominiale non avesse validamente modificato il regolamento e

non si fosse adoperata per porvi rimedio, ma che anzi avrebbe “accresciuto

provocatoriamente la [sua] esasperazione”, non sostengono la sua tesi

(memoriale, pag. 15 segg. e 24).

3.3 L’appellante

sostiene che il Tribunale federale ha deciso nel senso suindicato perché “evidentemente

all’autorità giudiziaria non era stato portato a conoscenza lo scritto dell’11

dicembre 1998 dell’avv. __________ __________ [allora suo patrocinatore], il

quale aveva tempestivamente segnalato che «la ricerca

di maggioranza per acquiescenza non è prevista dalla legge»”. L’attore sostiene

che tale comunicazione a __________ e per essa a __________ __________ (attuale

amministratore unico di AO 1), che a suo dire già si occupava

dell’amministrazione condominiale, era “rimasta lettera morta, in violazione

del principio della buona fede” (memoriale, pag. 19). Al riguardo il Pretore ha

ritenuto che dall’istruttoria non erano emersi elementi da far credere che

fossero state sottaciute circostanze o che esse avrebbero indotto il Tribunale federale

a scostarsi dal proprio giudizio (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 3). A

parte il fatto che, effettivamente, nulla è dato di sapere sui documenti a

diposizione dell’Alta Corte in tale procedimento, va detto che AP 1 era parte

al medesimo e, quindi, avrebbe dovuto, se da lui ritenuto determinante come ai

fini del presente giudizio, produrre tale documento, se del caso e se riuniti i

presupposti già dinnanzi alla procedura di prima istanza. Va precisato che in

questa sede l’appellante nemmeno afferma di non essere stato in possesso di

tale documento già in occasione della procedura testé menzionata. D’altra

parte, va detto che anche nell’ipotesi allegata dall’appellante, il giudizio

del Tribunale federale sarebbe rimasto invariato. Invero, sebbene l’Alta Corte

abbia affermato che se egli avesse tempestivamente segnalato la nullità della

risoluzione, invece di semplicemente non pagare quanto domandatogli, la

Comunione dei comproprietari avrebbe potuto rimediare al vizio che inficia la

chiave di riparto mediante una nuova assemblea, ha anche precisato che l’agire

del convenuto non meritava tutela, poiché aveva sollevato l’eccezione di nullità

solamente quasi sei anni dopo l’adozione della modifica del regolamento e dopo

aver onorato per quattro periodi contabili la ripartizione delle spese

effettuata in base alla contestata chiave. Anche al riguardo la censura

dell’appellante non merita quindi tutela.

3.4 Sempre su

questo aspetto l’attore soggiunge di aver ripetutamente e insistentemente

segnalato all’amministrazione la nullità della delibera assembleare, chiedendo

di mettere all’ordine del giorno dell’assemblea la modifica della chiave di

riparto, cosa che non sarebbe, invece, mai avvenuta. Egli sostiene, inoltre,

che la controparte avrebbe continuato ad applicare la chiave di ripartizione

sebbene dalla sentenza del Tribunale federale menzionata sopra era emerso che

la modifica del regolamento era nulla (memoriale, pag. 20 seg., punto 7-9 e

pag. 25). Sennonché, su questo punto egli riprende il

testo delle proprie conclusioni di causa (pag. 15 seg.), senza esprimere alcuna

critica alle argomentazioni pretorili. Sulla questione della chiave di riparto

delle spese accessorie, l’appellante indica inoltre quanto, a suo dire,

dichiarato da __________ __________ in occasione del suo interrogatorio formale

24 giugno 2008 rispettivamente dal teste __________ __________ nel verbale di

udienza 15 ottobre 2009 e quanto apparirebbe dal Registro fondiario di __________

(appello, pag. 6 segg.). Anche tali argomentazioni, tuttavia, sono copiate da

quanto riportato nelle conclusioni (pag. 6 segg.). Il significato dell'atto di

appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate

critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui

alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande

formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la

sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe

perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a

confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende

impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o

riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti

al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un

giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza

prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a

richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si

esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, op. cit., n. 21

e 22 ad art. 309; CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309; DTF

117 Ia 10). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace

necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni

redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie

argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la

diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del

giudizio impugnato. Ne deriva che l’appello risulta sprovvisto

nei passaggi riportati sopra di motivazione, la ricopiatura integrale delle

conclusioni di causa al riguardo non essendo assimilabile a una motivazione ai

sensi di legge. Al riguardo l’appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC-TI).

4. L’appellante

sostiene che la convenuta lo avrebbe obbligato a difendersi in giudizio per

ottenere il pagamento di quanto non dovuto, anche se talvolta per meri motivi

formali egli sarebbe risultato soccombente e avrebbe, quindi, dovuto sopportare

i relativi costi procedurali (pag. 21 seg. e 24). Il Pretore ha spiegato che

“siffatti costi sono stati oggetto di giudizi passati in giudicato e che non si

può certo ravvisare un comportamento illecito della convenuta nel fatto di

avere rappresentato il condominio nelle procedure che lo vedevano opposto

all’attore” (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 3). Anche su questo punto

l’appellante non si confronta con l’argomentazione pretorile, limitandosi a

copiare il contenuto del suo allegato conclusivo (pag. 16), sicché la censura è

inammissibile. Lo stesso dicasi delle argomentazioni indicate a pag. 22 seg.,

punto 12, che corrispondono a quelle riportate a pag. 17 seg., punto 5.2 delle conclusioni.

5. Per

quanto concerne la questione della trasformazione dei negozi in appartamenti, a

pag. 17 seg., nonché a pag. 24 in fondo e a pag. 25 dell’appello l’attore

ripete, nuovamente, quanto da lui indicato nelle conclusioni (pag. 12 seg.),

senza confrontarsi con la motivazione pretorile (sentenza impugnata, pag. 4,

consid. 3). Lo stesso dicasi dei passaggi indicati dall’appellante in merito all’interrogatorio

formale 24 giugno 2008 di __________ __________ e alle audizioni dei testi __________

__________ e __________ __________ (appello, pag. 10 segg. = conclusioni, pag.

9 segg.). Anche al riguardo l’appello è quindi irricevibile. Lo stesso vale per

le argomentazioni a pag. 18 seg., punto 5 del gravame sulla responsabilità

giusta l’art. 55 CO e sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva, che

ricopiano quanto indicato a pag. 13 seg., punto 4.2 delle conclusioni, e che

non rivestono alcun carattere di confronto con la decisione di prima istanza. Per

lo stesso motivo sono inammissibili anche le censure riguardanti l’ammontare

del danno (pag. 22, punto 11), che copiano quelle indicate a pag. 17, punto 5.1

delle conclusioni. L’appellante non si confronta con la motivazione pretorile

nemmeno affermando, a pag. 24 del proprio appello, che la convenuta sapeva sin

dall’inizio che egli aveva acquistato con l’intenzione di trasformare i quattro

negozi in appartamenti. D’altra parte, egli nemmeno trae conclusioni dal

proprio asserto che è, una volta di nuovo, inammissibile. In sintesi, nella

misura in cui è ricevibile l’appello di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Sull’appello

adesivo di AO 1

6.

La convenuta contesta al Pretore di

non aver ritenuto la lite temeraria e di non aver, quindi, obbligato l’attore

al versamento in suo favore di un importo da essa determinato a motivo di indebita

lite (appello adesivo, pag. 15 segg.). Il primo giudice ha ritenuto che la lite

“tutto ben ponderato” non era temeraria (sentenza impugnata, pag. 4, consid.

5). Va ricordato che vi è temerarietà solo quando una parte agisce con

manifesta ingiustizia, ovvero con la consapevolezza del proprio torto o con

imprudenza esagerata, che si concretizza nel mancato impiego di quel minimo di

diligenza sufficiente a far apparire l'ingiustizia della propria domanda (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, op. cit., n. 1

ad art. 152 CPC). L’appellante adesiva sostiene che l’attore ha preteso che la

chiave di riparto delle spese accessorie di cui al doc. 5 sarebbe un “falso

intellettuale”, mentre nella vertenza che lo opponeva alla Comunione dei

comproprietari non avrebbe mai contestato tale circostanza, tanto meno si

sarebbe lamentato che tale documento “fosse stato accreditato nella perizia

giudiziaria”. La censura è nuova e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett.

b CPC-TI). Essa soggiunge che la controparte avrebbe intentato una causa nei

suoi confronti per spese di riscaldamento dovute a un terzo, ovvero alla

Comunione dei comproprietari, e per giunta in presenza di decisioni cresciute

in giudicato su tale aspetto. Tuttavia, l’appellante ha invocato, seppur a

torto, dei biasimi nei confronti dell’amministratrice e, per quanto concerne le

sentenze testé menzionate, ha comunque evidenziato degli aspetti che poteva

perlomeno credere, sebbene come visto in maniera infondata, a suo favore. Non

si ravvisano quindi in tale agire gli estremi per reputare la lite da egli

introdotta come temeraria. La convenuta sostiene, altresì, che l’attore avrebbe

avanzato delle pretese per danni conseguenti alla mancata trasformazione dei

negozi in appartamenti “ben sapendo di non disporre di alcun progetto concreto,

tanto meno della necessaria autorizzazione edilizia, e pur avendo in precedenza

identificato i «congiurati» in una «piccola minoranza

di condomini»”. Per quanto concerne quest’ultima affermazione si rinvia a

quanto già detto sopra. Per il resto, l’attore ha biasimato la convenuta per

non aver, a suo dire, sottoposto la richiesta di trasformazione all’assemblea

condominiale e ha chiesto il risarcimento del danno per, sempre a suo dire,

fermo lavori a partire dal 23 luglio 2001, data in cui ha chiesto al “sindaco del

Comune di __________” di rinnovare il permesso di trasformazione“ (doc. J). Di

conseguenza, anche in tale agire non si intravvede la temerarietà invocata

dall’appellante adesiva. Lo stesso dicasi della richiesta di farsi rimborsare

gli oneri processuali e le ripetibili che l’attore era stato precedentemente

condannato a versare alla Comunione dei comproprietari. Invero, l’appellante

adesiva reputa che la temerarietà consista nel pensare che “il fatto di aver

rappresentato quest’ultima con successo in causa sia per [essa] costitutivo di

un illecito”, mentre l’attore ha motivato le sue pretese affermando che i

procedimenti summenzionati erano frutto di “errori” e “malizia” della convenuta

(petizione, pag. 5, consid. 8). A nulla muta il fatto, come invece affermato

dalla convenuta, che l’attore fosse patrocinato da un legale. Infine, l’appellante

adesiva sostiene che la temerarietà della lite emergerebbe anche “dalle

sconclusionate denunce penali sporte contro l’amministratore (…) entrambe

silurate con altrettanti decreti di non luogo a procedere, emanati senza

neppure sentire il denunciato (…). Senza considerare il temerario ricorso alla

CRP contro il secondo decreto, dichiarato inammissibile e comunque totalmente

infondato nel merito”. La censura non può essere condivisa. Invero, la

litigiosità di una parte, tale da provocare una sequela di procedure

collaterali, non basta a ravvisare un abuso degli strumenti processuali e

quindi la temerarietà dell’atteggiamento processuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Append. 2000/2004,

op. cit., n. 16 ad art. 152 CPC). Ne consegue che non occorre determinarsi

sull’ammontare delle spese per indebita lite indicate a pag. 17 seg.

dell’appello adesivo. Nella misura in cui è ricevibile su questo punto il gravame

adesivo dev’essere quindi respinto.

7.

La

convenuta chiede in via ancor più subordinata la riforma del dispositivo sugli

oneri processuali, nel senso di aumentare le ripetibili in suo favore da fr. 8'000.- a fr. 16'286.80 (appello adesivo, pag. 19). Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di

giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere di

apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che di

regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i

massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, op. cit., n. 51 ad

art. 148 e n. 19 ad art. 150). Secondo l’art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulle

ripetibili in vigore dal 1° gennaio 2008 per i procedimenti aperti prima

dell’entrata in vigore di tale legge si applicano le disposizioni previgenti.

Siccome la petizione è stata inoltrata alla Pretura il 25 ottobre 2007, il

primo giudice doveva ancora ispirarsi alla TOA (II CCA, sentenza inc.

12.2008.74

del 24 aprile 2008, consid. 9). Al riguardo va precisato che benché

la TOA sia stata abolita dal 1° gennaio 2008 a seguito di un intervento della COMCO, la quale l'aveva ritenuta in

contrasto con la legge sui cartelli e ne aveva raccomandato una rielaborazione

per renderla conforme alla legislazione federale, non vi sono impedimenti a

ispirarsi alla medesima per la fissazione delle indennità di patrocinio, come

imposto dall'art. 150 CPC-TI, a maggior ragione tenuto conto che la TOA non vincolava in ogni caso il giudice ma aveva solo valore

indicativo (II CCA, sentenza inc. 12.2007.93 del 29 febbraio 2008, consid.

3.

). Per valori litigiosi da fr. 50'000.- a fr. 200'000.-

la TOA prevedeva un onorario normale variante dal 6% al 10%, sicché tenuto

conto del valore litigioso concreto di fr. 81'433.95

ciò corrispondeva a un onorario tra fr. 4'886.05 e fr. 8'143.40. Attribuendo

l'importo di fr. 8'000.- il Pretore si è quindi avvicinato alla percentuale massima

indicata. Anche su questo punto l'appello adesivo, infondato, dev’essere quindi

respinto.

III. Sugli oneri processuali

8.

Per

i motivi che precedono sia l’appello

di AP 1, sia quello adesivo di AO 1, nella misura in cui sono ricevibili sono

respinti. I relativi oneri processuali seguono quindi la soccombenza (art. 148

CPC-TI). Essi sono calcolati, per quanto concerne l’appello di AP 1, su un valore di causa di fr. 81'433.95. Quelli relativi all’appello adesivo di AO 1 sono invece calcolati su un valore di fr. 18'269.90

(fr. 26'269.90 ./. fr. 8'000.-). Sulla tassa di giustizia, si

ricorda che dato che al procedimento di appello è applicabile il CPC-TI (sopra,

consid. 1), ai sensi dell’art. 33 LTG la stessa è calcolata giusta la LTG del

14.

dicembre 1965 con le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2009 (art. 17

e 24 lett. a) e che le ripetibili sono fissate, in virtù dell’art. 16 cpv. 2

del Regolamento sulle ripetibili, sulla base di quest’ultimo (art. 11). Nella fattispecie il valore di causa decisivo per l'eventuale ricorso

al Tribunale federale ammonta a fr. 81'433.95 per l’appello di AP 1, mentre per quello adesivo di AO 1 a fr. 18'269.90.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC-TI, la vLTG e il Regolamento

sulle ripetibili

decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 26 febbraio 2010 di AP 1 è respinto. Di conseguenza

il dispositivo n. 1 della sentenza 5 febbraio 2010 della Pretura del Distretto

di Bellinzona inc. OA.2007.199 è confermato.

II. Le spese processuali dell’appello 26 febbraio 2010, consistenti nella tassa di giustizia di

fr. 4'000.-, sono poste a carico di AP 1, con l’obbligo

di rifondere a AO 1 fr. 3'000.- per ripetibili di

appello.

III. Nella

misura in cui è ricevibile, l’appello

adesivo 20 aprile 2010 di AO 1 è respinto. Di conseguenza il

Dispositivo

dispositivo n. 2 della sentenza 5 febbraio 2010 della Pretura del Distretto di

Bellinzona inc. OA.2007.199 è confermato.

IV. Le spese processuali dell’appello adesivo 20 aprile 2010, consistenti nella tassa di giustizia

di fr. 1'000.-, sono poste a carico di AO 1, con

l’obbligo di versare a AP 1 fr. 850.- per ripetibili di

appello adesivo.

V. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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