12.2010.53
Risarcimento del danno. Irricevibilità dell'appello ove vi è mera copiatura delle conclusioni di prima istanza
6 marzo 2012Italiano23 min
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Numero d'incarto:
12.2010.53
Data decisione, Autorità:
06.03.2012, IICCA
Titolo:
Risarcimento del danno. Irricevibilità dell'appello ove vi è mera copiatura delle conclusioni di prima istanza
APPELLO
IRRICEVIBILITÀ
RISARCIMENTO DANNI
art. 41 CO
art. 152 CPC-TI
art. 309 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.53
Lugano
6 marzo 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2007.199
della Pretura del Distretto di Bellinzona – promossa con petizione 25 ottobre
2007 da
AP 1
patr. dall’ RA 1
contro
AO 1
patr. dall’ RA 2
con cui
ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 81'433.95 oltre interessi;
domanda
avversata dalla convenuta, che ha altresì postulato di dichiarare la lite temeraria
e di condannare per tale motivo la controparte al pagamento di fr. 11'991.-;
ritenuto
che con conclusioni 1° febbraio 2010 l’attore ha ribadito la propria richiesta,
chiedendo in via subordinata di condannare la convenuta al versamento di un
importo non cifrato da stabilire dal giudice in applicazione dell’art. 62 cpv.
2 CO (recte: art. 42 cpv. 2 CO);
mentre
con conclusioni di medesima data la convenuta ha aumentato l’importo a suo dire
dovutole a titolo di lite temeraria a fr. 26'269.90;
sulla
quale il Pretore ha statuito con sentenza 5 febbraio 2010, respingendo la
petizione e condannando l’attore al pagamento della tassa di giustizia di fr.
1'300.- e delle spese di fr. 200.-, con obbligo di rifondere alla convenuta fr.
8'000.- per ripetibili;
appellante
l’attore, che con appello 26 febbraio 2010 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di condannare la convenuta al versamento di fr. 81'433.95 oltre interessi, in via
subordinata a un importo da definire dal giudice in applicazione dell’art. 42
cpv. 2 CO;
mentre
la convenuta con osservazioni 20 aprile 2010 postula la reiezione del gravame e
con appello adesivo di medesima data chiede di dichiarare la lite temeraria e
di condannare di conseguenza l’attore al pagamento di fr. 26'269.90 a titolo di ripetibili e danno per indebita lite, in via subordinata di dichiarare la lite
temeraria e di obbligare l’attore al versamento di fr. 21'715.75 per ripetibili
maggiorate, in via ancor più subordinata di riformare il dispositivo sugli
oneri processuali nel senso di condannare la controparte al pagamento in suo
favore di fr. 16'286.80 per ripetibili;
richiamate
le osservazioni 25 maggio 2010 dell’attore all’appello adesivo, con le quali
egli postula la reiezione del gravame avversario;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è titolare, dal 2000, della proprietà per piani n. 50397, pari a 46/1000 della
particella n. __________ RFD di __________ (“__________”), con diritto
esclusivo su quattro negozi (doc. D). Dal 2001 l’immobile è amministrato dalla
società AO 1. Negli anni sono sorte fra AP 1 e l’amministratrice divergenze in
merito alla trasformazione dei negozi testé menzionati in appartamenti e alla
ripartizione delle spese condominiali (sentenza impugnata, pag. 2). A
quest’ultimo riguardo, alla fine del 2003 la Comunione dei comproprietari ha
convenuto AP 1 dinnanzi al Tribunale distrettuale della Moesa per ottenere il
pagamento di contributi a suo dire scoperti. Tale procedura è sfociata nella
condanna di quest’ultimo, il 14 settembre 2005, al pagamento in favore della Comunione dei comproprietari, e per
essa all’amministratrice, di fr. 21'878.30 oltre
interessi (doc. R). Adito dal convenuto avverso il giudizio testé menzionato,
con sentenza 24 aprile 2006 il Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto
l’appello (doc. U). Il 19 dicembre 2006 il Tribunale federale, a sua volta
adito da AP 1, ha respinto il ricorso per riforma nella misura in cui
ammissibile (doc. W).
B. Con
petizione 25 ottobre 2007 AP 1 ha convenuto AO 1 dinnanzi alla Pretura del
Distretto di Bellinzona, chiedendo, in applicazione dell’art. 41 CO, la
condanna di quest’ultima al pagamento di fr. 81'433.95
oltre interessi. Egli le ha rimproverato, in sostanza, di avergli impedito la trasformazione dei negozi in appartamenti (con
un danno di fr. 10.- al giorno), di avergli ingiustamente fatto pagare durante
7 anni spese di riscaldamento per una superficie di mq 396.38 quando la
superficie effettivamente riscaldata era di soli mq 120 (con un danno annuale
di fr. 3'870.-) e di avergli con ciò causato tutta una serie di esborsi per
tasse di giustizia (fr. 11'460.-), spese di giustizia (fr. 3'641.75), spese
legali (fr. 12'942.40) e ripetibili (fr. 8'942.40). Con
risposta 26 novembre 2007 la convenuta si è opposta alla richiesta avversaria,
postulando altresì di dichiarare la lite temeraria e di
condannare per tale motivo la controparte al pagamento di fr. 11'991.-. Con replica 9 gennaio 2008 e 30 gennaio 2008 le parti hanno
ribadito i loro rispettivi punti di vista. Esperita l’istruttoria, le parti
hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno prodotto memoriali scritti. Con
conclusioni 1° febbraio 2010 l’attore ha ribadito la propria richiesta,
chiedendo in via subordinata di condannare la convenuta al versamento di un
importo non cifrato da stabilire dal giudice in applicazione dell’art. 62 cpv.
2 CO (recte: art. 42 cpv. 2 CO), mentre con conclusioni di medesima data
la convenuta ha aumentato l’importo a suo dire dovutole a titolo di lite
temeraria a fr. 26'269.90. Statuendo con sentenza 5 febbraio 2010 il Pretore ha
respinto la petizione e ha condannato l’attore al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 1'300.- e delle spese di fr. 200.-, con obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 8'000.- per ripetibili.
C. Con
appello 26 febbraio 2010 l’attore è insorto contro il giudizio testé citato,
chiedendone la riforma nel senso di condannare la convenuta al versamento di
fr. 81'433.95 oltre interessi,
in via subordinata a un importo da definire dal giudice in applicazione
dell’art. 42 cpv. 2 CO. Con osservazioni 20 aprile 2010 la convenuta postula
invece la reiezione del gravame e con appello adesivo di medesima data chiede
di dichiarare la lite temeraria e di condannare di conseguenza l’attore al
pagamento di fr. 26'269.90 a titolo di ripetibili e danno per indebita lite, in
via subordinata di dichiarare la lite temeraria e di obbligarlo al versamento
di fr. 21'715.75 per ripetibili maggiorate, in via ancor più subordinata di
riformare il dispositivo sugli oneri processuali nel senso di condannare la
controparte al pagamento in suo favore di fr. 16'286.80 per ripetibili. Con
osservazioni 25 maggio 2010 all’appello adesivo l’attore postula a sua volta la
reiezione del gravame avversario.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC
alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione. La sentenza pretorile è stata emessa il 5 febbraio
2010 e intimata lo stesso giorno, mentre il memoriale di appello è datato 26
febbraio 2010. Dato che, quindi, la sentenza è stata comunicata alle parti
prima dell’entrata in vigore del CPC, al procedimento di impugnazione si
applica la procedura civile cantonale.
Fatti
I. Sull’appello
di AP 1 2. Il
Pretore ha spiegato che dal carteggio processuale non era emerso alcun
riscontro atto ad avvalorare la tesi dell’attore secondo la quale la convenuta
avrebbe agito in maniera illecita giusta gli art. 41 e 55 CO. Di conseguenza,
egli ha respinto la petizione.
3. L’appellante
sostiene che il primo giudice avrebbe omesso di accertare pregiudizialmente la
contestata esistenza e validità della “tabella di ripartizione spese in vigore
dal 12° maggio 1997”, alla base dei calcoli a suo dire errati delle spese condominiali
(memoriale, pag. 14 seg., 24 in alto e pag. 5, anche se erroneamente sotto
“fatti”).
3.1 Secondo
l’attore l’amministratrice dell’immobile avrebbe applicato ripetutamente la
tabella in questione per calcolare la ripartizione annuale delle spese, sebbene
la stessa non sarebbe frutto di una decisione assembleare. A detta dell’appellante,
competeva alla controparte dimostrare la fondatezza del proprio agire, cosa che
non avrebbe fatto. Il Pretore ha spiegato che le competenti autorità giudiziarie
grigionesi e federale avevano già avuto modo di considerare legittima la chiave
di riparto proposta dalla convenuta e che dall’istruttoria non erano emersi
elementi che consentissero di affermare che a tali tribunali erano state
sottaciute circostanze determinanti ai fini del giudizio o che inducessero altrimenti
a scostarsi dal medesimo (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 3). L’appellante
reputa, invece, che le autorità summenzionate non abbiano statuito sulla
questione. Va precisato anzitutto che non vi è identità di litigio tra quello
presente e le procedure menzionate dal Pretore. In particolare, il giudizio del
Tribunale federale inc.5C.177/2006 del 19 dicembre 2006 (doc. W) vedeva
l’appellante opposto alla Comunione dei comproprietari e anche la pretesa
traeva origine da una causa giuridica diversa. Inoltre, va ricordato che in
principio la res iudicata materiale si riferisce solamente al dispositivo,
all’infuori delle motivazioni (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 4
ad art. 109 con riferimenti). Sennonché, nella presente procedura il Pretore ha
fatto propria la motivazione delle autorità giudiziarie che hanno dovuto
statuire sulla contestata chiave di riparto delle spese accessorie. Al riguardo, nella sentenza testé menzionata del Tribunale federale,
al contrario di quanto sostenuto all’appellante è stata proprio trattata tale
questione. Invero, in tale occasione l’Alta Corte ha statuito, tra le altre
cose, sulla ripartizione delle spese accessorie per gli anni 2001-2004 compresi,
fondate sulla contestata chiave di riparto “adottata nel 1998 con effetto
retroattivo al 1° maggio 1997”. Essa ha, in sintesi, spiegato che a AP 1,
subentrato nella posizione del precedente comproprietario, doveva essere
anzitutto imputato il comportamento di quest’ultimo, ovvero il fatto che le
ripartizioni delle spese effettuate in base alla contestata chiave di riparto
erano state da questi pacificamente onorate per due periodi contabili annuali.
Inoltre, il Tribunale federale ha precisato che neppure il modo di procedere di
AP 1 poteva essere tutelato, dato che anch’egli aveva onorato le ripartizioni
per due periodi contabili e aveva sostenuto la nullità delle risoluzioni
assembleari del 27 ottobre 2001, del 1° febbraio e del 12 luglio 2003 (per
quanto attiene ai “consuntivi” basati sulla nuova chiave di riparto in
questione) unicamente con risposta 4 febbraio 2004 prodotta nel processo di
prima istanza, e cioè quasi sei anni dopo l’adozione della modifica del regolamento
(pag. 7, consid. 4.2.2). Alla luce di quanto testé illustrato, la censura dell’appellante
non può essere condivisa. Inoltre, per i medesimi motivi quanto affermato
dall’appellante circa il “perito giudiziario” (pag. 15 in mezzo) è irrilevante ai fini del giudizio.
3.2 L’attore
sostiene che anche nell’ipotesi in cui la tabella di ripartizione contestata
fosse stata validamente approvata dall’assemblea condominiale, la medesima
vìola crassamente il principio di uguaglianza, dato che gli sono addebitati
spese di riscaldamento calcolate anche sulle superfici non riscaldate né
tecnicamente riscaldabili (appello, pag. 15 in fondo, 24 in alto e 6 seppure erroneamente sotto “fatti”). Sennonché, anche tale allegazione non può essere
condivisa. Invero, sempre nella sentenza menzionata sopra il Tribunale federale
ha spiegato che sebbene all’assemblea del 17 ottobre 1998 non fosse stato
validamente modificato il Regolamento condominiale, la sicurezza del diritto e
la buona fede richiedono che il decorso del tempo possa, a seconda delle
circostanze, “sanare” anche il difetto della nullità. Al riguardo, esso ha
quindi illustrato quanto già riportato sopra sul comportamento abusivo
dell’attore (pag. 6 seg., consid. 4.2.1). Di conseguenza, anche le allegazioni
dell’appellante sul fatto che l’amministratrice fosse a conoscenza del fatto
che l’assemblea condominiale non avesse validamente modificato il regolamento e
non si fosse adoperata per porvi rimedio, ma che anzi avrebbe “accresciuto
provocatoriamente la [sua] esasperazione”, non sostengono la sua tesi
(memoriale, pag. 15 segg. e 24).
3.3 L’appellante
sostiene che il Tribunale federale ha deciso nel senso suindicato perché “evidentemente
all’autorità giudiziaria non era stato portato a conoscenza lo scritto dell’11
dicembre 1998 dell’avv. __________ __________ [allora suo patrocinatore], il
quale aveva tempestivamente segnalato che «la ricerca
di maggioranza per acquiescenza non è prevista dalla legge»”. L’attore sostiene
che tale comunicazione a __________ e per essa a __________ __________ (attuale
amministratore unico di AO 1), che a suo dire già si occupava
dell’amministrazione condominiale, era “rimasta lettera morta, in violazione
del principio della buona fede” (memoriale, pag. 19). Al riguardo il Pretore ha
ritenuto che dall’istruttoria non erano emersi elementi da far credere che
fossero state sottaciute circostanze o che esse avrebbero indotto il Tribunale federale
a scostarsi dal proprio giudizio (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 3). A
parte il fatto che, effettivamente, nulla è dato di sapere sui documenti a
diposizione dell’Alta Corte in tale procedimento, va detto che AP 1 era parte
al medesimo e, quindi, avrebbe dovuto, se da lui ritenuto determinante come ai
fini del presente giudizio, produrre tale documento, se del caso e se riuniti i
presupposti già dinnanzi alla procedura di prima istanza. Va precisato che in
questa sede l’appellante nemmeno afferma di non essere stato in possesso di
tale documento già in occasione della procedura testé menzionata. D’altra
parte, va detto che anche nell’ipotesi allegata dall’appellante, il giudizio
del Tribunale federale sarebbe rimasto invariato. Invero, sebbene l’Alta Corte
abbia affermato che se egli avesse tempestivamente segnalato la nullità della
risoluzione, invece di semplicemente non pagare quanto domandatogli, la
Comunione dei comproprietari avrebbe potuto rimediare al vizio che inficia la
chiave di riparto mediante una nuova assemblea, ha anche precisato che l’agire
del convenuto non meritava tutela, poiché aveva sollevato l’eccezione di nullità
solamente quasi sei anni dopo l’adozione della modifica del regolamento e dopo
aver onorato per quattro periodi contabili la ripartizione delle spese
effettuata in base alla contestata chiave. Anche al riguardo la censura
dell’appellante non merita quindi tutela.
3.4 Sempre su
questo aspetto l’attore soggiunge di aver ripetutamente e insistentemente
segnalato all’amministrazione la nullità della delibera assembleare, chiedendo
di mettere all’ordine del giorno dell’assemblea la modifica della chiave di
riparto, cosa che non sarebbe, invece, mai avvenuta. Egli sostiene, inoltre,
che la controparte avrebbe continuato ad applicare la chiave di ripartizione
sebbene dalla sentenza del Tribunale federale menzionata sopra era emerso che
la modifica del regolamento era nulla (memoriale, pag. 20 seg., punto 7-9 e
pag. 25). Sennonché, su questo punto egli riprende il
testo delle proprie conclusioni di causa (pag. 15 seg.), senza esprimere alcuna
critica alle argomentazioni pretorili. Sulla questione della chiave di riparto
delle spese accessorie, l’appellante indica inoltre quanto, a suo dire,
dichiarato da __________ __________ in occasione del suo interrogatorio formale
24 giugno 2008 rispettivamente dal teste __________ __________ nel verbale di
udienza 15 ottobre 2009 e quanto apparirebbe dal Registro fondiario di __________
(appello, pag. 6 segg.). Anche tali argomentazioni, tuttavia, sono copiate da
quanto riportato nelle conclusioni (pag. 6 segg.). Il significato dell'atto di
appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate
critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui
alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande
formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la
sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe
perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a
confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende
impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o
riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti
al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un
giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza
prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a
richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si
esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, op. cit., n. 21
e 22 ad art. 309; CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309; DTF
117 Ia 10). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace
necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni
redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie
argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la
diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del
giudizio impugnato. Ne deriva che l’appello risulta sprovvisto
nei passaggi riportati sopra di motivazione, la ricopiatura integrale delle
conclusioni di causa al riguardo non essendo assimilabile a una motivazione ai
sensi di legge. Al riguardo l’appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC-TI).
4. L’appellante
sostiene che la convenuta lo avrebbe obbligato a difendersi in giudizio per
ottenere il pagamento di quanto non dovuto, anche se talvolta per meri motivi
formali egli sarebbe risultato soccombente e avrebbe, quindi, dovuto sopportare
i relativi costi procedurali (pag. 21 seg. e 24). Il Pretore ha spiegato che
“siffatti costi sono stati oggetto di giudizi passati in giudicato e che non si
può certo ravvisare un comportamento illecito della convenuta nel fatto di
avere rappresentato il condominio nelle procedure che lo vedevano opposto
all’attore” (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 3). Anche su questo punto
l’appellante non si confronta con l’argomentazione pretorile, limitandosi a
copiare il contenuto del suo allegato conclusivo (pag. 16), sicché la censura è
inammissibile. Lo stesso dicasi delle argomentazioni indicate a pag. 22 seg.,
punto 12, che corrispondono a quelle riportate a pag. 17 seg., punto 5.2 delle conclusioni.
5. Per
quanto concerne la questione della trasformazione dei negozi in appartamenti, a
pag. 17 seg., nonché a pag. 24 in fondo e a pag. 25 dell’appello l’attore
ripete, nuovamente, quanto da lui indicato nelle conclusioni (pag. 12 seg.),
senza confrontarsi con la motivazione pretorile (sentenza impugnata, pag. 4,
consid. 3). Lo stesso dicasi dei passaggi indicati dall’appellante in merito all’interrogatorio
formale 24 giugno 2008 di __________ __________ e alle audizioni dei testi __________
__________ e __________ __________ (appello, pag. 10 segg. = conclusioni, pag.
9 segg.). Anche al riguardo l’appello è quindi irricevibile. Lo stesso vale per
le argomentazioni a pag. 18 seg., punto 5 del gravame sulla responsabilità
giusta l’art. 55 CO e sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva, che
ricopiano quanto indicato a pag. 13 seg., punto 4.2 delle conclusioni, e che
non rivestono alcun carattere di confronto con la decisione di prima istanza. Per
lo stesso motivo sono inammissibili anche le censure riguardanti l’ammontare
del danno (pag. 22, punto 11), che copiano quelle indicate a pag. 17, punto 5.1
delle conclusioni. L’appellante non si confronta con la motivazione pretorile
nemmeno affermando, a pag. 24 del proprio appello, che la convenuta sapeva sin
dall’inizio che egli aveva acquistato con l’intenzione di trasformare i quattro
negozi in appartamenti. D’altra parte, egli nemmeno trae conclusioni dal
proprio asserto che è, una volta di nuovo, inammissibile. In sintesi, nella
misura in cui è ricevibile l’appello di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Sull’appello
adesivo di AO 1
6.
La convenuta contesta al Pretore di
non aver ritenuto la lite temeraria e di non aver, quindi, obbligato l’attore
al versamento in suo favore di un importo da essa determinato a motivo di indebita
lite (appello adesivo, pag. 15 segg.). Il primo giudice ha ritenuto che la lite
“tutto ben ponderato” non era temeraria (sentenza impugnata, pag. 4, consid.
5). Va ricordato che vi è temerarietà solo quando una parte agisce con
manifesta ingiustizia, ovvero con la consapevolezza del proprio torto o con
imprudenza esagerata, che si concretizza nel mancato impiego di quel minimo di
diligenza sufficiente a far apparire l'ingiustizia della propria domanda (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, op. cit., n. 1
ad art. 152 CPC). L’appellante adesiva sostiene che l’attore ha preteso che la
chiave di riparto delle spese accessorie di cui al doc. 5 sarebbe un “falso
intellettuale”, mentre nella vertenza che lo opponeva alla Comunione dei
comproprietari non avrebbe mai contestato tale circostanza, tanto meno si
sarebbe lamentato che tale documento “fosse stato accreditato nella perizia
giudiziaria”. La censura è nuova e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC-TI). Essa soggiunge che la controparte avrebbe intentato una causa nei
suoi confronti per spese di riscaldamento dovute a un terzo, ovvero alla
Comunione dei comproprietari, e per giunta in presenza di decisioni cresciute
in giudicato su tale aspetto. Tuttavia, l’appellante ha invocato, seppur a
torto, dei biasimi nei confronti dell’amministratrice e, per quanto concerne le
sentenze testé menzionate, ha comunque evidenziato degli aspetti che poteva
perlomeno credere, sebbene come visto in maniera infondata, a suo favore. Non
si ravvisano quindi in tale agire gli estremi per reputare la lite da egli
introdotta come temeraria. La convenuta sostiene, altresì, che l’attore avrebbe
avanzato delle pretese per danni conseguenti alla mancata trasformazione dei
negozi in appartamenti “ben sapendo di non disporre di alcun progetto concreto,
tanto meno della necessaria autorizzazione edilizia, e pur avendo in precedenza
identificato i «congiurati» in una «piccola minoranza
di condomini»”. Per quanto concerne quest’ultima affermazione si rinvia a
quanto già detto sopra. Per il resto, l’attore ha biasimato la convenuta per
non aver, a suo dire, sottoposto la richiesta di trasformazione all’assemblea
condominiale e ha chiesto il risarcimento del danno per, sempre a suo dire,
fermo lavori a partire dal 23 luglio 2001, data in cui ha chiesto al “sindaco del
Comune di __________” di rinnovare il permesso di trasformazione“ (doc. J). Di
conseguenza, anche in tale agire non si intravvede la temerarietà invocata
dall’appellante adesiva. Lo stesso dicasi della richiesta di farsi rimborsare
gli oneri processuali e le ripetibili che l’attore era stato precedentemente
condannato a versare alla Comunione dei comproprietari. Invero, l’appellante
adesiva reputa che la temerarietà consista nel pensare che “il fatto di aver
rappresentato quest’ultima con successo in causa sia per [essa] costitutivo di
un illecito”, mentre l’attore ha motivato le sue pretese affermando che i
procedimenti summenzionati erano frutto di “errori” e “malizia” della convenuta
(petizione, pag. 5, consid. 8). A nulla muta il fatto, come invece affermato
dalla convenuta, che l’attore fosse patrocinato da un legale. Infine, l’appellante
adesiva sostiene che la temerarietà della lite emergerebbe anche “dalle
sconclusionate denunce penali sporte contro l’amministratore (…) entrambe
silurate con altrettanti decreti di non luogo a procedere, emanati senza
neppure sentire il denunciato (…). Senza considerare il temerario ricorso alla
CRP contro il secondo decreto, dichiarato inammissibile e comunque totalmente
infondato nel merito”. La censura non può essere condivisa. Invero, la
litigiosità di una parte, tale da provocare una sequela di procedure
collaterali, non basta a ravvisare un abuso degli strumenti processuali e
quindi la temerarietà dell’atteggiamento processuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Append. 2000/2004,
op. cit., n. 16 ad art. 152 CPC). Ne consegue che non occorre determinarsi
sull’ammontare delle spese per indebita lite indicate a pag. 17 seg.
dell’appello adesivo. Nella misura in cui è ricevibile su questo punto il gravame
adesivo dev’essere quindi respinto.
7.
La
convenuta chiede in via ancor più subordinata la riforma del dispositivo sugli
oneri processuali, nel senso di aumentare le ripetibili in suo favore da fr. 8'000.- a fr. 16'286.80 (appello adesivo, pag. 19). Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di
giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere di
apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che di
regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i
massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, op. cit., n. 51 ad
art. 148 e n. 19 ad art. 150). Secondo l’art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulle
ripetibili in vigore dal 1° gennaio 2008 per i procedimenti aperti prima
dell’entrata in vigore di tale legge si applicano le disposizioni previgenti.
Siccome la petizione è stata inoltrata alla Pretura il 25 ottobre 2007, il
primo giudice doveva ancora ispirarsi alla TOA (II CCA, sentenza inc.
12.2008.74
del 24 aprile 2008, consid. 9). Al riguardo va precisato che benché
la TOA sia stata abolita dal 1° gennaio 2008 a seguito di un intervento della COMCO, la quale l'aveva ritenuta in
contrasto con la legge sui cartelli e ne aveva raccomandato una rielaborazione
per renderla conforme alla legislazione federale, non vi sono impedimenti a
ispirarsi alla medesima per la fissazione delle indennità di patrocinio, come
imposto dall'art. 150 CPC-TI, a maggior ragione tenuto conto che la TOA non vincolava in ogni caso il giudice ma aveva solo valore
indicativo (II CCA, sentenza inc. 12.2007.93 del 29 febbraio 2008, consid.
3.
). Per valori litigiosi da fr. 50'000.- a fr. 200'000.-
la TOA prevedeva un onorario normale variante dal 6% al 10%, sicché tenuto
conto del valore litigioso concreto di fr. 81'433.95
ciò corrispondeva a un onorario tra fr. 4'886.05 e fr. 8'143.40. Attribuendo
l'importo di fr. 8'000.- il Pretore si è quindi avvicinato alla percentuale massima
indicata. Anche su questo punto l'appello adesivo, infondato, dev’essere quindi
respinto.
III. Sugli oneri processuali
8.
Per
i motivi che precedono sia l’appello
di AP 1, sia quello adesivo di AO 1, nella misura in cui sono ricevibili sono
respinti. I relativi oneri processuali seguono quindi la soccombenza (art. 148
CPC-TI). Essi sono calcolati, per quanto concerne l’appello di AP 1, su un valore di causa di fr. 81'433.95. Quelli relativi all’appello adesivo di AO 1 sono invece calcolati su un valore di fr. 18'269.90
(fr. 26'269.90 ./. fr. 8'000.-). Sulla tassa di giustizia, si
ricorda che dato che al procedimento di appello è applicabile il CPC-TI (sopra,
consid. 1), ai sensi dell’art. 33 LTG la stessa è calcolata giusta la LTG del
14.
dicembre 1965 con le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2009 (art. 17
e 24 lett. a) e che le ripetibili sono fissate, in virtù dell’art. 16 cpv. 2
del Regolamento sulle ripetibili, sulla base di quest’ultimo (art. 11). Nella fattispecie il valore di causa decisivo per l'eventuale ricorso
al Tribunale federale ammonta a fr. 81'433.95 per l’appello di AP 1, mentre per quello adesivo di AO 1 a fr. 18'269.90.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC-TI, la vLTG e il Regolamento
sulle ripetibili
decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 26 febbraio 2010 di AP 1 è respinto. Di conseguenza
il dispositivo n. 1 della sentenza 5 febbraio 2010 della Pretura del Distretto
di Bellinzona inc. OA.2007.199 è confermato.
II. Le spese processuali dell’appello 26 febbraio 2010, consistenti nella tassa di giustizia di
fr. 4'000.-, sono poste a carico di AP 1, con l’obbligo
di rifondere a AO 1 fr. 3'000.- per ripetibili di
appello.
III. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello
adesivo 20 aprile 2010 di AO 1 è respinto. Di conseguenza il
Dispositivo
dispositivo n. 2 della sentenza 5 febbraio 2010 della Pretura del Distretto di
Bellinzona inc. OA.2007.199 è confermato.
IV. Le spese processuali dell’appello adesivo 20 aprile 2010, consistenti nella tassa di giustizia
di fr. 1'000.-, sono poste a carico di AO 1, con
l’obbligo di versare a AP 1 fr. 850.- per ripetibili di
appello adesivo.
V. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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