12.2010.54
Appalto - opere supplemantari- forma stabilita dal contratto
9 marzo 2012Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.54
Data decisione, Autorità:
09.03.2012, IICCA
Ricorso:
TF,4A_226/2012, 1.10.2012
Titolo:
Appalto - opere supplemantari- forma stabilita dal contratto
FORMA DEI CONTRATTI
MERCEDE
art. 16 CO
art. 373 CO
Incarto n.
12.2010.54
Lugano
9 marzo 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.80
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 8
giugno 2005 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
da RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 300'000.-
oltre interessi, domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 11 febbraio 2010 ha accolto per fr. 219'668.25 oltre interessi;
appellanti
Fatti
i convenuti con atto di appello 1° marzo 2010, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice
con osservazioni 12 aprile 2010 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
contratto 21 novembre 2002 (doc. A), retto dalle norme SIA, AP 1 e AP 2 hanno incaricato
la ditta AO 1 di eseguire le opere da impresario costruttore nell’ambito dell’edificazione
del Condominio __________ a __________. Il contratto d’appalto tra le parti, oltre
a prevedere una mercede forfetaria di fr. 1'150'000.- (IVA inclusa) per
l’edificazione dei lavori descritti nell’accordo, stabiliva altresì che
l’edificio grezzo avrebbe dovuto essere consegnato il 15 luglio 2003, ritenuta
una penale dell’1% dell’importo forfetario pattuito per ogni settimana di
ritardo imputabile all’impresa, e che le eventuali modifiche commissionate in
corso d’opera sarebbero state vincolanti solo se preventivamente concordate tra
le parti in forma scritta, ritenuto che in caso contrario non sarebbero state
riconosciute.
2. Terminati
i lavori, con la petizione in rassegna AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città AP 1 e AP 2 al fine di ottenerne
la condanna al pagamento di fr. 300'000.- oltre interessi, evidenziando come le
opere contrattuali, comprese quelle supplementari (di fr. 288'723.10), fossero rimaste
insolute in ragione di fr. 338'723.10 (cfr. la lista sub doc. T e T1-T27).
Di diverso
avviso i convenuti, che, sulla base degli avvisi rilasciati dal direttore dei
lavori arch. __________ (doc. 6-8), si sono opposti alla petizione, contestando
da una parte l’ammontare delle opere supplementari pretese dall’attrice (riconosciute
solo in ragione di fr. 145'220.45, a cui ne hanno aggiunte altre per fr.
17'062.50) e rilevando dall’altra come a seguito dei lavori contrattuali non
eseguiti (per fr. 88'763.75), della difettosità dell’opera fornita (per fr.
50'629.20), della partecipazione alle deduzioni e alle assicurazioni di cantiere
(per fr. 8'050.-), dei ritardi nella consegna dell’edificio grezzo (per fr.
115'000.-), come pure degli acconti versati (fr. 1’117'063.-) sull’importo
forfetario (fr. 1'150'000.-), i rapporti di dare-avere tra le parti si chiudevano
semmai con un saldo a loro favore di fr. 67'223.-.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti i rispettivi allegati conclusionali delle
parti, il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto la
petizione. Il giudice di prime cure, facendo proprie le risultanze della
perizia giudiziaria, ha innanzitutto quantificato in fr. 237'705.30 la
remunerazione dell’attrice per le opere supplementari pretese e in fr.
50'974.05 le deduzioni da opporle per le opere contrattuali non eseguite. Sulla
base di altre risultanze istruttorie ha invece ritenuto infondate le pretese
dei convenuti per la difettosità dell’opera fornita, per la partecipazione alle
deduzioni e alle assicurazioni di cantiere e per i ritardi nella consegna
dell’edificio grezzo. Preso atto che a fronte di una mercede a corpo di fr.
1'150'000.- erano stati versati acconti per fr. 1'117'063.-, ha pertanto
concluso che all’attrice era dovuto l’importo di fr. 219'668.25 oltre
interessi.
4. Con
l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione. Essi rimproverano innanzitutto
al Pretore di aver ammesso la remunerazione delle opere supplementari, pur
avendo da una parte accertato che le parti non si erano accordate per iscritto
per la loro esecuzione e nonostante dall’altra il perito giudiziario, sul cui referto
il primo giudice si era fondato, avesse ammesso l’impossibilità di verificarne
l’entità, per altro non altrimenti dimostrata. Espongono nuovamente le ragioni
che a loro dire giustificavano l’accoglimento della pretesa per i ritardi nella
consegna dell’edificio grezzo. E concludono di aver comprovato la totalità dei
crediti da loro posti in compensazione, così com’erano stati indicati a suo
tempo negli allegati preliminari.
5. Delle
osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata
pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in
rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia
disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
7.Giusta l’art. 309 cpv. 2 lett. f e
cpv. 5 CPC/TI, l’atto di appello deve contenere, pena la sua nullità, i motivi
di fatto e di diritto sui quali si fonda. La giurisprudenza ne ha in
particolare dedotto che la parte appellante deve confrontarsi in modo puntuale
con le motivazioni addotte dal giudice di prime cure ed indicare per quali
motivi le stesse sarebbero errate o non potrebbero essere condivise (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309), fermo restando che ciò non può
avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte
negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, ragione per cui la
giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si
esaurisce nella testuale trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 36 ad
art. 309; DTF 117 Ia 10; TF 10 febbraio 2009 4A_396/2008 consid. 4.2) oppure
nella riproduzione di ampi stralci dello stesso, nella misura in cui si tratta
di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle
proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria e non invece
con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità
del giudizio impugnato (II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2010.44, 25 maggio
2011 inc. n. 12.2009.56, 12 maggio 2010 inc. n. 12.2009.132, 18 marzo 2010 inc.
n. 12.2008.225, 15 settembre 2009 inc. n. 12.2008.235, 18 agosto 2009 inc. n.
12.2008.138, 28 luglio 2009 inc. n. 12.2008.39, 4 giugno 2009 inc. n.
12.2008.102, 25 maggio 2009 inc. n. 12.2008.69).
Nel caso
di specie si osserva che l’appello dei convenuti è in larga misura costituito
dalla parziale trascrizione, sia pure con alcuni spostamenti e qualche piccola
aggiunta (in particolare l’ultimo capoverso a p. 3, dal quarto al sesto
capoverso a p. 4, le intere p. 5 e 6, il primo capoverso a p. 7, dal quarto al
sesto capoverso a p. 8, l’intera p. 9, la quasi totalità di p. 10, l’intera p.
11, l’intera p. 12 tranne gli ultimi due capoversi, l’intera p. 13 tranne
l’ultimo capoverso), del loro allegato conclusionale. Ciò non comporta tuttavia
ancora la sua integrale irricevibilità, come invece preteso dall’attrice nelle
sue osservazioni, ritenuto che in altri suoi passaggi è comunque possibile
individuare una puntuale censura al giudizio pretorile. Stando così le cose,
vanno considerate ricevibili, almeno da questo punto di vista, le censure relative
alla remunerazione delle opere supplementari (siccome non concordate per
iscritto e non comprovate, non essendo verificabili dal perito giudiziario) e
in merito alla pretesa compensatoria per i ritardi nella consegna dell’edificio
grezzo. Non così quelle relative agli altri crediti da loro posti in
compensazione e le eventuali altre eccezioni sollevate in quello scritto, non
essendo stato puntualmente spiegato per quali ragioni l’assunto con cui il
Pretore aveva concluso per la loro infondatezza sarebbe errato e con ciò da
riformare.
8. Ciò
posto, con la prima censura d’appello, i convenuti - come detto - rimproverano
al Pretore di aver riconosciuto all’attrice la (parziale) remunerazione delle
opere supplementari, pur avendo accertato che le parti non si erano accordate
per iscritto per la loro esecuzione e nonostante il perito giudiziario, sul cui
rapporto il primo giudice si era basato, avesse ammesso l’impossibilità di
verificarne l’entità, per altro non altrimenti dimostrata.
8.1 È
manifestamente a torto che i convenuti si prevalgono del fatto che l’esecuzione
delle opere supplementari non era stata concordata per scritto, come invece previsto
dal contratto.
Ci si
potrebbe innanzitutto chiedere se la censura non sia già irricevibile in
ordine, ritenuto che la stessa, invero abbozzata in risposta (p. 3) ma non più
riproposta in duplica e con ciò se del caso verosimilmente abbandonata, tant’è
che i convenuti negli allegati preliminari si erano limitati a contestare
l’entità delle opere supplementari esposte, facendo riferimento agli avvisi del
direttore dei lavori arch. A__________ __________ (cfr. doc. 6), che le aveva
per l’appunto ammesse in misura ridotta (risposta p. 3 seg., duplica p. 2), era
poi stata (ri)sollevata per la prima volta soltanto in sede conclusionale (art.
78 CPC/TI). Il quesito può tuttavia rimanere indeciso, visto e considerato che
essa è in ogni caso infondata anche nel merito. La dottrina e la giurisprudenza
hanno in effetti già avuto modo di stabilire che la presunzione di assenza di
obbligatorietà di un accordo non concluso nella forma che i contraenti avevano
in precedenza convenuto (art. 16 cpv. 1 CO) viene a cadere qualora le
prestazioni contrattuali vengano poi fornite e accettate senza riserve,
nonostante non sia stata ossequiata la forma originariamente pattuita, ritenuto
che in tal caso si ammette una concorde rinuncia delle parti all’esigenza di
forma (Gauch/Schluep/Schmid/Rey/Emmenegger,
Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. I, 9ª ed., n. 593
seg.; Schwenzer, Basler Kommentar,
4ª ed., n. 10 ad art. 16 CO;
DTF 125 III 263 consid. 4c, 105 II 75 consid. 1; TF 26
novembre 2010 4A_443/2010 consid. 10.1.1, 12 luglio 2010 4A_223/2010 consid.
2.1.1, 1° aprile 2009 4A_41/2009 consid. 4.1, 8 gennaio 2008 4A_271/2007
consid. 3.2.1, 30 ottobre 2006 4C.228/2006 consid. 1.3, 19 agosto 2005 4C.79/2005 consid. 2, 22 aprile 2004 4C.85/2004 consid. 2.2, 25 giugno 1998 4C.375/1997 consid. 1c; II CCA 7 giugno 2011 inc. n. 12.2009.173, 27 marzo 2009 inc. n. 12.2008.253,
13 agosto 2008 inc. n. 12.2007.173). Nel caso concreto è avvenuto per l’appunto
questo, i convenuti da una parte avendo ammesso di aver comunque accettato
tutte le offerte per le opere supplementari, anche quelle tardive (duplica p.
2), e dall’altra non avendo censurato in questa sede l’assunto pretorile
secondo cui il direttore dei lavori arch. A__________ __________, che le aveva perlopiù
ammesse nel doc. 6, avesse allora agito quale loro rappresentante.
8.2 Altrettanto
infondata è l’altra censura dei convenuti secondo cui la perizia giudiziaria,
sulle cui risultanze il Pretore si era fondato per quantificare l’ammontare
delle opere supplementari, non permetterebbe, per stessa ammissione del perito,
di verificarne l’entità, di modo che la pretesa attorea, non sufficientemente
provata, doveva essere respinta. Se in effetti è vero che il perito, nella sua
premessa alla perizia (p. 3, cfr. pure p. 10) ed al complemento peritale (p. 3),
aveva tenuto a precisare che “trattandosi di una costruzione ultimata, diversi
elementi ed opere non sono più verificabili sul posto”, che “in particolar modo
risulta difficile dare una risposta esaustiva a quesiti che richiedono di
verificare lavori eseguiti da altre ditte o legati all’andamento del cantiere,
oggi non più verificabili”, che “inoltre la mancanza di una liquidazione
completa che contempli tutto lo stabile, non permette di verificare i
quantitativi totali delle singole posizioni, che sono stati impiegati nella
costruzione” e che “mancando questo, è difficilmente possibile mettere in
relazione le fatture supplementari oppure le opere non eseguite parzialmente
con quanto previsto nel capitolato d’appalto” tanto più che “non sempre è
descritto in maniera esplicita ed esaustiva quanto previsto in capitolato,
rendendo difficile il riferimento della posizione da capitolato a delle parti
d’opera precise”, è però altrettanto vero che egli, nonostante le difficoltà
evidenziate, è comunque stato in grado di espletare con cognizione di causa il mandato
peritale che gli era stato affidato, concludendo che “per dare seguito in
maniera più completa possibile alle domande poste … ha cercato di valutare
secondo suo giudizio”, ritenuto che “le posizioni non verificabili” sarebbero
state “di seguito esplicitamente dichiarate” come tali (così le fatture
relative al drenaggio, alla differenza muri P -1, alla differenza muri PT e ai
pozzetti) e non sarebbero con ciò state riconosciute (come da lui poi fatto [cfr. tabella peritale e complemento peritale, ad domanda 5 dei contro-quesiti], con un giudizio che il Pretore non ha però ritenuto di poter condividere).
Tanto basta per respingere la censura. Del resto in questa sede i convenuti,
venendo meno al loro obbligo di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI),
non hanno spiegato per quali ragioni gli elementi poi concretamente considerati
dal perito per fornire la propria valutazione anche in presenza di altre posizioni
(parzialmente) non più verificabili in loco - fondati sull’esperienza, su prove
indirette, o ancora sui documenti agli atti, sulle deposizioni dei testimoni, sulle
ammissioni delle parti o dei loro rappresentanti, ecc. (cfr. le risposte alle singole
domande a lui sottoposte ed in particolare quelle a p. 10 della perizia e a p. 7
del complemento peritale) - non sarebbero convincenti o non potrebbero essere condivise
e neppure hanno indicato quali sarebbero gli accertamenti peritali che in tale evenienza
dovrebbero essere disattesi, fermo restando che l’inattendibilità della perizia
da loro fors’anche implicitamente postulata migliorerebbe comunque solo in misura
ridotta la loro posizione (in tal caso essi sarebbero in effetti tenuti a
remunerare le opere supplementari pretese dall’attrice per i fr. 145'220.45 da
loro ammessi negli allegati preliminari e non potrebbero porre in compensazione
i fr. 50'974.05 per le opere non eseguite, cui andavano per altro aggiunti gli
acconti non ancora pagati di fr. 32'937.-).
9. Resta
infine da esaminare la censura relativa alla pretesa compensatoria di fr.
115'000.- per il ritardo di 10 settimane nella consegna dell’edificio grezzo.
Il Pretore aveva respinto la pretesa rilevando che il ritardo nella consegna
rispetto alle date previste nel contratto non era imputabile all’attrice ed
osservando poi, a titolo abbondanziale, che dalle circostanze emerse dagli atti
si poteva in ogni caso concludere che le parti avevano pattuito, almeno
tacitamente, il differimento del termine di consegna in considerazione proprio
delle importanti opere supplementari e delle modifiche decise a posteriori. In
questa sede i convenuti hanno rimproverato al primo giudice solo di aver
erroneamente ritenuto che il ritardo nella consegna non fosse imputabile
all’attrice, mentre non si sono espressi in merito all’avvenuto tacito
prolungamento del termine di consegna. Visto che, per ottenere l’accoglimento
di un appello interposto contro una decisione - come quella in esame - retta da
due motivazioni indipendenti, occorre impugnarle, con successo, entrambe (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art.
309; II CCA 17 marzo 2008 inc. n. 12.2008.36, 17 marzo 2008 inc. n. 12.2007.49,
25 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.262), e che in concreto la seconda argomentazione
pretorile non è stata assolutamente censurata in questa sede, tanto meno con la
necessaria motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), la censura deve
senz’altro essere dichiarata irricevibile.
10. Ne
discende che il gravame dev’essere respinto nella limitata misura in cui è
ricevibile, senza che occorra esprimersi sulla doglianza dell’attrice, che, con
le sue osservazioni, censurava il giudizio con cui il Pretore aveva dedotto
dalle sue spettanze fr. 50'974.05 per le opere contrattuali non eseguite.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di appello, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 219'668.25, seguono la soccombenza
(art. 148 CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 1° marzo 2010 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in
cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 5’000.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
5’100.-
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di
rifondere all’appellata, sempre in solido, fr. 7’500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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