Lexipedia

Decisione

12.2010.54

Appalto - opere supplemantari- forma stabilita dal contratto

9 marzo 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti con atto di appello 1° marzo 2010, con cui chiedono la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice

con osservazioni 12 aprile 2010 postula la reiezione del gravame pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con

contratto 21 novembre 2002 (doc. A), retto dalle norme SIA, AP 1 e AP 2 hanno incaricato

la ditta AO 1 di eseguire le opere da impresario costruttore nell’ambito dell’edificazione

del Condominio __________ a __________. Il contratto d’appalto tra le parti, oltre

a prevedere una mercede forfetaria di fr. 1'150'000.- (IVA inclusa) per

l’edificazione dei lavori descritti nell’accordo, stabiliva altresì che

l’edificio grezzo avrebbe dovuto essere consegnato il 15 luglio 2003, ritenuta

una penale dell’1% dell’importo forfetario pattuito per ogni settimana di

ritardo imputabile all’impresa, e che le eventuali modifiche commissionate in

corso d’opera sarebbero state vincolanti solo se preventivamente concordate tra

le parti in forma scritta, ritenuto che in caso contrario non sarebbero state

riconosciute.

2. Terminati

i lavori, con la petizione in rassegna AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città AP 1 e AP 2 al fine di ottenerne

la condanna al pagamento di fr. 300'000.- oltre interessi, evidenziando come le

opere contrattuali, comprese quelle supplementari (di fr. 288'723.10), fossero rimaste

insolute in ragione di fr. 338'723.10 (cfr. la lista sub doc. T e T1-T27).

Di diverso

avviso i convenuti, che, sulla base degli avvisi rilasciati dal direttore dei

lavori arch. __________ (doc. 6-8), si sono opposti alla petizione, contestando

da una parte l’ammontare delle opere supplementari pretese dall’attrice (riconosciute

solo in ragione di fr. 145'220.45, a cui ne hanno aggiunte altre per fr.

17'062.50) e rilevando dall’altra come a seguito dei lavori contrattuali non

eseguiti (per fr. 88'763.75), della difettosità dell’opera fornita (per fr.

50'629.20), della partecipazione alle deduzioni e alle assicurazioni di cantiere

(per fr. 8'050.-), dei ritardi nella consegna dell’edificio grezzo (per fr.

115'000.-), come pure degli acconti versati (fr. 1’117'063.-) sull’importo

forfetario (fr. 1'150'000.-), i rapporti di dare-avere tra le parti si chiudevano

semmai con un saldo a loro favore di fr. 67'223.-.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti i rispettivi allegati conclusionali delle

parti, il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto la

petizione. Il giudice di prime cure, facendo proprie le risultanze della

perizia giudiziaria, ha innanzitutto quantificato in fr. 237'705.30 la

remunerazione dell’attrice per le opere supplementari pretese e in fr.

50'974.05 le deduzioni da opporle per le opere contrattuali non eseguite. Sulla

base di altre risultanze istruttorie ha invece ritenuto infondate le pretese

dei convenuti per la difettosità dell’opera fornita, per la partecipazione alle

deduzioni e alle assicurazioni di cantiere e per i ritardi nella consegna

dell’edificio grezzo. Preso atto che a fronte di una mercede a corpo di fr.

1'150'000.- erano stati versati acconti per fr. 1'117'063.-, ha pertanto

concluso che all’attrice era dovuto l’importo di fr. 219'668.25 oltre

interessi.

4. Con

l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione. Essi rimproverano innanzitutto

al Pretore di aver ammesso la remunerazione delle opere supplementari, pur

avendo da una parte accertato che le parti non si erano accordate per iscritto

per la loro esecuzione e nonostante dall’altra il perito giudiziario, sul cui referto

il primo giudice si era fondato, avesse ammesso l’impossibilità di verificarne

l’entità, per altro non altrimenti dimostrata. Espongono nuovamente le ragioni

che a loro dire giustificavano l’accoglimento della pretesa per i ritardi nella

consegna dell’edificio grezzo. E concludono di aver comprovato la totalità dei

crediti da loro posti in compensazione, così com’erano stati indicati a suo

tempo negli allegati preliminari.

5. Delle

osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

6. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata

pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in

rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia

disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

7.Giusta l’art. 309 cpv. 2 lett. f e

cpv. 5 CPC/TI, l’atto di appello deve contenere, pena la sua nullità, i motivi

di fatto e di diritto sui quali si fonda. La giurisprudenza ne ha in

particolare dedotto che la parte appellante deve confrontarsi in modo puntuale

con le motivazioni addotte dal giudice di prime cure ed indicare per quali

motivi le stesse sarebbero errate o non potrebbero essere condivise (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309), fermo restando che ciò non può

avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte

negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, ragione per cui la

giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si

esaurisce nella testuale trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 36 ad

art. 309; DTF 117 Ia 10; TF 10 febbraio 2009 4A_396/2008 consid. 4.2) oppure

nella riproduzione di ampi stralci dello stesso, nella misura in cui si tratta

di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle

proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria e non invece

con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità

del giudizio impugnato (II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2010.44, 25 maggio

2011 inc. n. 12.2009.56, 12 maggio 2010 inc. n. 12.2009.132, 18 marzo 2010 inc.

n. 12.2008.225, 15 settembre 2009 inc. n. 12.2008.235, 18 agosto 2009 inc. n.

12.2008.138, 28 luglio 2009 inc. n. 12.2008.39, 4 giugno 2009 inc. n.

12.2008.102, 25 maggio 2009 inc. n. 12.2008.69).

Nel caso

di specie si osserva che l’appello dei convenuti è in larga misura costituito

dalla parziale trascrizione, sia pure con alcuni spostamenti e qualche piccola

aggiunta (in particolare l’ultimo capoverso a p. 3, dal quarto al sesto

capoverso a p. 4, le intere p. 5 e 6, il primo capoverso a p. 7, dal quarto al

sesto capoverso a p. 8, l’intera p. 9, la quasi totalità di p. 10, l’intera p.

11, l’intera p. 12 tranne gli ultimi due capoversi, l’intera p. 13 tranne

l’ultimo capoverso), del loro allegato conclusionale. Ciò non comporta tuttavia

ancora la sua integrale irricevibilità, come invece preteso dall’attrice nelle

sue osservazioni, ritenuto che in altri suoi passaggi è comunque possibile

individuare una puntuale censura al giudizio pretorile. Stando così le cose,

vanno considerate ricevibili, almeno da questo punto di vista, le censure relative

alla remunerazione delle opere supplementari (siccome non concordate per

iscritto e non comprovate, non essendo verificabili dal perito giudiziario) e

in merito alla pretesa compensatoria per i ritardi nella consegna dell’edificio

grezzo. Non così quelle relative agli altri crediti da loro posti in

compensazione e le eventuali altre eccezioni sollevate in quello scritto, non

essendo stato puntualmente spiegato per quali ragioni l’assunto con cui il

Pretore aveva concluso per la loro infondatezza sarebbe errato e con ciò da

riformare.

8. Ciò

posto, con la prima censura d’appello, i convenuti - come detto - rimproverano

al Pretore di aver riconosciuto all’attrice la (parziale) remunerazione delle

opere supplementari, pur avendo accertato che le parti non si erano accordate

per iscritto per la loro esecuzione e nonostante il perito giudiziario, sul cui

rapporto il primo giudice si era basato, avesse ammesso l’impossibilità di

verificarne l’entità, per altro non altrimenti dimostrata.

8.1 È

manifestamente a torto che i convenuti si prevalgono del fatto che l’esecuzione

delle opere supplementari non era stata concordata per scritto, come invece previsto

dal contratto.

Ci si

potrebbe innanzitutto chiedere se la censura non sia già irricevibile in

ordine, ritenuto che la stessa, invero abbozzata in risposta (p. 3) ma non più

riproposta in duplica e con ciò se del caso verosimilmente abbandonata, tant’è

che i convenuti negli allegati preliminari si erano limitati a contestare

l’entità delle opere supplementari esposte, facendo riferimento agli avvisi del

direttore dei lavori arch. A__________ __________ (cfr. doc. 6), che le aveva

per l’appunto ammesse in misura ridotta (risposta p. 3 seg., duplica p. 2), era

poi stata (ri)sollevata per la prima volta soltanto in sede conclusionale (art.

78 CPC/TI). Il quesito può tuttavia rimanere indeciso, visto e considerato che

essa è in ogni caso infondata anche nel merito. La dottrina e la giurisprudenza

hanno in effetti già avuto modo di stabilire che la presunzione di assenza di

obbligatorietà di un accordo non concluso nella forma che i contraenti avevano

in precedenza convenuto (art. 16 cpv. 1 CO) viene a cadere qualora le

prestazioni contrattuali vengano poi fornite e accettate senza riserve,

nonostante non sia stata ossequiata la forma originariamente pattuita, ritenuto

che in tal caso si ammette una concorde rinuncia delle parti all’esigenza di

forma (Gauch/Schluep/Schmid/Rey/Emmenegger,

Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. I, 9ª ed., n. 593

seg.; Schwenzer, Basler Kommentar,

4ª ed., n. 10 ad art. 16 CO;

DTF 125 III 263 consid. 4c, 105 II 75 consid. 1; TF 26

novembre 2010 4A_443/2010 consid. 10.1.1, 12 luglio 2010 4A_223/2010 consid.

2.1.1, 1° aprile 2009 4A_41/2009 consid. 4.1, 8 gennaio 2008 4A_271/2007

consid. 3.2.1, 30 ottobre 2006 4C.228/2006 consid. 1.3, 19 agosto 2005 4C.79/2005 consid. 2, 22 aprile 2004 4C.85/2004 consid. 2.2, 25 giugno 1998 4C.375/1997 consid. 1c; II CCA 7 giugno 2011 inc. n. 12.2009.173, 27 marzo 2009 inc. n. 12.2008.253,

13 agosto 2008 inc. n. 12.2007.173). Nel caso concreto è avvenuto per l’appunto

questo, i convenuti da una parte avendo ammesso di aver comunque accettato

tutte le offerte per le opere supplementari, anche quelle tardive (duplica p.

2), e dall’altra non avendo censurato in questa sede l’assunto pretorile

secondo cui il direttore dei lavori arch. A__________ __________, che le aveva perlopiù

ammesse nel doc. 6, avesse allora agito quale loro rappresentante.

8.2 Altrettanto

infondata è l’altra censura dei convenuti secondo cui la perizia giudiziaria,

sulle cui risultanze il Pretore si era fondato per quantificare l’ammontare

delle opere supplementari, non permetterebbe, per stessa ammissione del perito,

di verificarne l’entità, di modo che la pretesa attorea, non sufficientemente

provata, doveva essere respinta. Se in effetti è vero che il perito, nella sua

premessa alla perizia (p. 3, cfr. pure p. 10) ed al complemento peritale (p. 3),

aveva tenuto a precisare che “trattandosi di una costruzione ultimata, diversi

elementi ed opere non sono più verificabili sul posto”, che “in particolar modo

risulta difficile dare una risposta esaustiva a quesiti che richiedono di

verificare lavori eseguiti da altre ditte o legati all’andamento del cantiere,

oggi non più verificabili”, che “inoltre la mancanza di una liquidazione

completa che contempli tutto lo stabile, non permette di verificare i

quantitativi totali delle singole posizioni, che sono stati impiegati nella

costruzione” e che “mancando questo, è difficilmente possibile mettere in

relazione le fatture supplementari oppure le opere non eseguite parzialmente

con quanto previsto nel capitolato d’appalto” tanto più che “non sempre è

descritto in maniera esplicita ed esaustiva quanto previsto in capitolato,

rendendo difficile il riferimento della posizione da capitolato a delle parti

d’opera precise”, è però altrettanto vero che egli, nonostante le difficoltà

evidenziate, è comunque stato in grado di espletare con cognizione di causa il mandato

peritale che gli era stato affidato, concludendo che “per dare seguito in

maniera più completa possibile alle domande poste … ha cercato di valutare

secondo suo giudizio”, ritenuto che “le posizioni non verificabili” sarebbero

state “di seguito esplicitamente dichiarate” come tali (così le fatture

relative al drenaggio, alla differenza muri P -1, alla differenza muri PT e ai

pozzetti) e non sarebbero con ciò state riconosciute (come da lui poi fatto [cfr. tabella peritale e complemento peritale, ad domanda 5 dei contro-quesiti], con un giudizio che il Pretore non ha però ritenuto di poter condividere).

Tanto basta per respingere la censura. Del resto in questa sede i convenuti,

venendo meno al loro obbligo di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI),

non hanno spiegato per quali ragioni gli elementi poi concretamente considerati

dal perito per fornire la propria valutazione anche in presenza di altre posizioni

(parzialmente) non più verificabili in loco - fondati sull’esperienza, su prove

indirette, o ancora sui documenti agli atti, sulle deposizioni dei testimoni, sulle

ammissioni delle parti o dei loro rappresentanti, ecc. (cfr. le risposte alle singole

domande a lui sottoposte ed in particolare quelle a p. 10 della perizia e a p. 7

del complemento peritale) - non sarebbero convincenti o non potrebbero essere condivise

e neppure hanno indicato quali sarebbero gli accertamenti peritali che in tale evenienza

dovrebbero essere disattesi, fermo restando che l’inattendibilità della perizia

da loro fors’anche implicitamente postulata migliorerebbe comunque solo in misura

ridotta la loro posizione (in tal caso essi sarebbero in effetti tenuti a

remunerare le opere supplementari pretese dall’attrice per i fr. 145'220.45 da

loro ammessi negli allegati preliminari e non potrebbero porre in compensazione

i fr. 50'974.05 per le opere non eseguite, cui andavano per altro aggiunti gli

acconti non ancora pagati di fr. 32'937.-).

9. Resta

infine da esaminare la censura relativa alla pretesa compensatoria di fr.

115'000.- per il ritardo di 10 settimane nella consegna dell’edificio grezzo.

Il Pretore aveva respinto la pretesa rilevando che il ritardo nella consegna

rispetto alle date previste nel contratto non era imputabile all’attrice ed

osservando poi, a titolo abbondanziale, che dalle circostanze emerse dagli atti

si poteva in ogni caso concludere che le parti avevano pattuito, almeno

tacitamente, il differimento del termine di consegna in considerazione proprio

delle importanti opere supplementari e delle modifiche decise a posteriori. In

questa sede i convenuti hanno rimproverato al primo giudice solo di aver

erroneamente ritenuto che il ritardo nella consegna non fosse imputabile

all’attrice, mentre non si sono espressi in merito all’avvenuto tacito

prolungamento del termine di consegna. Visto che, per ottenere l’accoglimento

di un appello interposto contro una decisione - come quella in esame - retta da

due motivazioni indipendenti, occorre impugnarle, con successo, entrambe (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art.

309; II CCA 17 marzo 2008 inc. n. 12.2008.36, 17 marzo 2008 inc. n. 12.2007.49,

25 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.262), e che in concreto la seconda argomentazione

pretorile non è stata assolutamente censurata in questa sede, tanto meno con la

necessaria motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), la censura deve

senz’altro essere dichiarata irricevibile.

10. Ne

discende che il gravame dev’essere respinto nella limitata misura in cui è

ricevibile, senza che occorra esprimersi sulla doglianza dell’attrice, che, con

le sue osservazioni, censurava il giudizio con cui il Pretore aveva dedotto

dalle sue spettanze fr. 50'974.05 per le opere contrattuali non eseguite.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di appello, calcolate

sulla base di un valore litigioso di fr. 219'668.25, seguono la soccombenza

(art. 148 CPC/TI).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la LTG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 1° marzo 2010 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in

cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 5’000.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

5’100.-

da

anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di

rifondere all’appellata, sempre in solido, fr. 7’500.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster