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Decisione

12.2010.55

Assistenza giudiziaria a persone giuridiche

12 maggio 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

12.2010.55

Data decisione, Autorità:

12.05.2010, IICCA

Titolo:

Assistenza giudiziaria a persone giuridiche

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

art. 3 LAG

Incarto n.

12.2010.55

Lugano

12 maggio

2010/rs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni

sedente per statuire nelle cause inc. n. OA.2010.22/OA.2010.26 della Pretura del Distretto di Bellinzona

promosse con petizioni 8 febbraio 2010 da

AP 1

(patrocinata

dall’ RA 1)

contro

AO 1

con le quali l'attrice ha chiesto il disconoscimento dei debiti di

cui ai PE n. __________ (fr. 30’841.05 oltre interessi), n. __________ (fr.

10'869.80 oltre interessi), n. __________ (fr. 10'879.80 oltre interessi), n. __________

(fr. 27'174.50 oltre interessi) e n. __________ (fr.10'869.80 oltre interessi) dell’UEF

di __________, chiedendo nel contempo di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria;

domanda sulla quale il Pretore si è preliminarmente chinato e che ha

respinto con un unico decreto 9 febbraio 2010;

appellante l'attrice la quale, con gravame 1° marzo 2010, chiede la

riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di assistenza

giudiziaria, protestando spese e ripetibili;

posto che la convenuta ha rinunciato a formulare osservazioni all’appello;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che il 16

maggio 2005 AP 1 ha sottoscritto un contratto di leasing finanziario con D__________

__________, alla quale è successivamente subentrata a seguito di fusione AO 1,

avente per oggetto l’acquisto di un autocarro e relativo rimorchio del valore

di fr. 338’390.15, che AP 1 si è impegnata a pagare mediante rate mensili di

fr. 5’434.90 ognuna;

che il 25

aprile 2008 l’autocarro, assicurato presso la G__________ di __________, è

andato distrutto a seguito di un incendio;

che da

quel momento, e meglio dal mese di maggio 2008, AP 1 ha sospeso i pagamenti delle rate di leasing, da qui l’avvio da parte di AO 1 di diverse procedure

esecutive volte all’incasso delle rate e degli interessi moratori relativi ai

mesi da maggio a

settembre 2008 (PE n. __________ per fr. 27'174.50), da novembre a dicembre

2008 (PE n. __________ per fr. 10'869.80), da gennaio a febbraio

2009 (PE n. __________ per fr. 10'879.80), da marzo a luglio 2009

(PE n. __________ per fr. 30'841.05), e da settembre a ottobre 2009 (PE n. __________ per

fr. 10'869.80);

che a

seguito delle opposizioni interposte da AP 1 ai menzionati precetti esecutivi, AO

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio basandosi sul contratto di leasing

sottoscritto dalle parti e che prevede espressamente l’obbligo di pagare le

rate del leasing anche in caso di danneggiamento o distruzione dell’oggetto del

leasing;

che con

sentenze del 13 gennaio 2010 (inc. EF.2009.785, EF.2009.787, EF.2009.788,

EF.2009.825 e EF.2009.826), il Pretore del Distretto di Bellinzona, accertata

la presenza di un valido riconoscimento di debito nel menzionato contratto di

leasing, respinta l’eccezione di estinzione del debito sollevata da AP 1 con

riferimento alla distruzione dell’autocarro oggetto del contratto, ha rigettato

in via provvisoria le opposizioni interposte ai PE n. __________, __________, __________,

__________ e __________ dell’UEF di __________;

che con

separate petizioni dell’8 febbraio 2010 AP 1, prevalendosi del carattere

insolito e quindi nullo di detta clausola contrattuale, ha chiesto al medesimo

Pretore il disconoscimento dei menzionati debiti, denunciando la lite a G__________

di __________, e chiedendo nel contempo di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria, l’azione avendo probabilità di esito favorevole e

l’attrice non avendo i necessari mezzi finanziari per affrontare le spese di

causa, in particolare le spese giudiziarie;

che con

un unico decreto del 9 febbraio 2010 emanato negli incarti OA.2010.22 (PE n. __________),

OA.2010.23 (PE n. __________), OA.2010.24 (PE n. __________), OA.2010.25 (PE n.

__________) e OA.2010.26 (PE n. __________), il Pretore, esprimendosi preliminarmente

su quest’ultima domanda, l’ha respinta, l’istante essendo una persona giuridica;

che con

il ricorso che ci occupa, l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio

nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, il primo giudice

avendo erroneamente escluso il suo diritto all’assistenza giudiziaria solo

perché trattasi di persona giuridica, senza valutare le circostanze del caso

concreto, in particolare senza considerare la giurisprudenza che riconosce

anche alle persone giuridiche il beneficio dell’assistenza giudiziaria a

determinate condizioni, date nel caso di specie;

che al

ricorso la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni;

che il

rifiuto totale o parziale dell'assistenza

giudiziaria può essere impugnato con ricorso entro 15

giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), cioè

all'autorità gerarchicamente superiore (cfr. messaggio del Consiglio di Stato

n. 5123 del 22 mag­gio 2001, com­mento all'art. 35 in fine), in concreto la scrivente Camera;

che il

gravame, ricevibile, è altresì tempestivo;

che l’istituto dell’assistenza giudiziaria garantisce alla persona

fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti

del Cantone (art. 3 cpv. 1 Lag);

che la

giurisprudenza maggioritaria e costante ha sempre escluso le persone giuridiche

dalla garanzia costituzionale dell'assistenza giudiziaria (DTF 131 II 326, 119

Ia 337, 116 II 651, 88 II 387);

che se è

ben vero che questa restrizione è controversa, alcuni autori (cfr. ad esempio Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,

1979, pag. 410 n. 30c; Frank/ Sträuli/ Messmer,

Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, § 84 n. 13) e alcune sentenze del Tribunale federale

ipotizzando un’estensione del beneficio dell’assistenza giudiziaria anche alle

persone giuridiche prive di mezzi finanziari, a condizione che anche coloro che

vi partecipano economicamente siano nell'indigenza (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato e

massimato, Appendice 2000/2004, m. 1 e n. 295 ad art. 3 Lag e DTF 119 Ia 337

dove la questione è comunque rimasta indecisa trattandosi di una società

costretta a stare in giudizio allo scopo di ottenere il pagamento di un credito

che rappresentava praticamente il suo solo attivo), è altrettanto vero che il

testo dell’art. 3 cpv. 1 Lag non lascia spazio a detta estensione (cfr. (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e

massimato, Lugano 2000, m. 1 e n. 554 ad art. 155);

che

siccome il diritto all'assistenza giudiziaria viene in primo luogo disciplinato

dal diritto procedurale cantonale (cfr. sentenza del Tribunale federale 22

dicembre 2004,7B.247/2004), la citata formulazione della Legge sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria non denota nessuna lacuna, trattandosi

piuttosto di un silenzio qualificato, il legislatore cantonale avendo

espressamente voluto limitare detto istituto alle sole persone fisiche, “anche

per contenere gli oneri derivanti allo Stato a dipendenza del suo obbligo –

peraltro indiscusso e pacifico – di permettere alle persone indigenti di far

valere in modo appropriato i loro diritti “ (cfr. Messaggio n. 5123 del 22

maggio 2001, commento all’art. 3 Lag);

che

pertanto il decreto impugnato, frutto di una corretta applicazione della Lag da

parte del primo giudice, resiste alla censura;

che

la procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita salvo ipotesi di

temerarietà, non date in concreto (art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non si pone

problema di ripetibili alla convenuta che non ha formulato osservazioni al

ricorso e che in ogni caso non può essere considerata parte nell’incidente

processuale, che oppone la richiedente allo Stato (Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice, m. 10 ad art. 4 Lag e

n. 324 ad art. 35 Lag);

che la

richiesta di assistenza giudiziaria in appello non può essere accolta, giacché

il ricorso appariva manifestamente privo sin dall'inizio di ogni possibilità di

buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

che, per

l’impugnabilità al Tribunale federale, fa stato il valore litigioso di ogni

singola causa, nonostante l’emanazione di un unico giudizio sulle cause

congiunte.

Per i quali motivi,

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso 1° marzo 2010 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili

3.

La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4.

Intimazione:

-;

-

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione

pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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