12.2010.55
Assistenza giudiziaria a persone giuridiche
12 maggio 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2010.55
Data decisione, Autorità:
12.05.2010, IICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria a persone giuridiche
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 LAG
Incarto n.
12.2010.55
Lugano
12 maggio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni
sedente per statuire nelle cause inc. n. OA.2010.22/OA.2010.26 della Pretura del Distretto di Bellinzona
promosse con petizioni 8 febbraio 2010 da
AP 1
(patrocinata
dall’ RA 1)
contro
AO 1
con le quali l'attrice ha chiesto il disconoscimento dei debiti di
cui ai PE n. __________ (fr. 30’841.05 oltre interessi), n. __________ (fr.
10'869.80 oltre interessi), n. __________ (fr. 10'879.80 oltre interessi), n. __________
(fr. 27'174.50 oltre interessi) e n. __________ (fr.10'869.80 oltre interessi) dell’UEF
di __________, chiedendo nel contempo di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria;
domanda sulla quale il Pretore si è preliminarmente chinato e che ha
respinto con un unico decreto 9 febbraio 2010;
appellante l'attrice la quale, con gravame 1° marzo 2010, chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di assistenza
giudiziaria, protestando spese e ripetibili;
posto che la convenuta ha rinunciato a formulare osservazioni all’appello;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 16
maggio 2005 AP 1 ha sottoscritto un contratto di leasing finanziario con D__________
__________, alla quale è successivamente subentrata a seguito di fusione AO 1,
avente per oggetto l’acquisto di un autocarro e relativo rimorchio del valore
di fr. 338’390.15, che AP 1 si è impegnata a pagare mediante rate mensili di
fr. 5’434.90 ognuna;
che il 25
aprile 2008 l’autocarro, assicurato presso la G__________ di __________, è
andato distrutto a seguito di un incendio;
che da
quel momento, e meglio dal mese di maggio 2008, AP 1 ha sospeso i pagamenti delle rate di leasing, da qui l’avvio da parte di AO 1 di diverse procedure
esecutive volte all’incasso delle rate e degli interessi moratori relativi ai
mesi da maggio a
settembre 2008 (PE n. __________ per fr. 27'174.50), da novembre a dicembre
2008 (PE n. __________ per fr. 10'869.80), da gennaio a febbraio
2009 (PE n. __________ per fr. 10'879.80), da marzo a luglio 2009
(PE n. __________ per fr. 30'841.05), e da settembre a ottobre 2009 (PE n. __________ per
fr. 10'869.80);
che a
seguito delle opposizioni interposte da AP 1 ai menzionati precetti esecutivi, AO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio basandosi sul contratto di leasing
sottoscritto dalle parti e che prevede espressamente l’obbligo di pagare le
rate del leasing anche in caso di danneggiamento o distruzione dell’oggetto del
leasing;
che con
sentenze del 13 gennaio 2010 (inc. EF.2009.785, EF.2009.787, EF.2009.788,
EF.2009.825 e EF.2009.826), il Pretore del Distretto di Bellinzona, accertata
la presenza di un valido riconoscimento di debito nel menzionato contratto di
leasing, respinta l’eccezione di estinzione del debito sollevata da AP 1 con
riferimento alla distruzione dell’autocarro oggetto del contratto, ha rigettato
in via provvisoria le opposizioni interposte ai PE n. __________, __________, __________,
__________ e __________ dell’UEF di __________;
che con
separate petizioni dell’8 febbraio 2010 AP 1, prevalendosi del carattere
insolito e quindi nullo di detta clausola contrattuale, ha chiesto al medesimo
Pretore il disconoscimento dei menzionati debiti, denunciando la lite a G__________
di __________, e chiedendo nel contempo di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, l’azione avendo probabilità di esito favorevole e
l’attrice non avendo i necessari mezzi finanziari per affrontare le spese di
causa, in particolare le spese giudiziarie;
che con
un unico decreto del 9 febbraio 2010 emanato negli incarti OA.2010.22 (PE n. __________),
OA.2010.23 (PE n. __________), OA.2010.24 (PE n. __________), OA.2010.25 (PE n.
__________) e OA.2010.26 (PE n. __________), il Pretore, esprimendosi preliminarmente
su quest’ultima domanda, l’ha respinta, l’istante essendo una persona giuridica;
che con
il ricorso che ci occupa, l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, il primo giudice
avendo erroneamente escluso il suo diritto all’assistenza giudiziaria solo
perché trattasi di persona giuridica, senza valutare le circostanze del caso
concreto, in particolare senza considerare la giurisprudenza che riconosce
anche alle persone giuridiche il beneficio dell’assistenza giudiziaria a
determinate condizioni, date nel caso di specie;
che al
ricorso la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni;
che il
rifiuto totale o parziale dell'assistenza
giudiziaria può essere impugnato con ricorso entro 15
giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), cioè
all'autorità gerarchicamente superiore (cfr. messaggio del Consiglio di Stato
n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine), in concreto la scrivente Camera;
che il
gravame, ricevibile, è altresì tempestivo;
che l’istituto dell’assistenza giudiziaria garantisce alla persona
fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti
del Cantone (art. 3 cpv. 1 Lag);
che la
giurisprudenza maggioritaria e costante ha sempre escluso le persone giuridiche
dalla garanzia costituzionale dell'assistenza giudiziaria (DTF 131 II 326, 119
Ia 337, 116 II 651, 88 II 387);
che se è
ben vero che questa restrizione è controversa, alcuni autori (cfr. ad esempio Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
1979, pag. 410 n. 30c; Frank/ Sträuli/ Messmer,
Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, § 84 n. 13) e alcune sentenze del Tribunale federale
ipotizzando un’estensione del beneficio dell’assistenza giudiziaria anche alle
persone giuridiche prive di mezzi finanziari, a condizione che anche coloro che
vi partecipano economicamente siano nell'indigenza (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato e
massimato, Appendice 2000/2004, m. 1 e n. 295 ad art. 3 Lag e DTF 119 Ia 337 là
dove la questione è comunque rimasta indecisa trattandosi di una società
costretta a stare in giudizio allo scopo di ottenere il pagamento di un credito
che rappresentava praticamente il suo solo attivo), è altrettanto vero che il
testo dell’art. 3 cpv. 1 Lag non lascia spazio a detta estensione (cfr. (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e
massimato, Lugano 2000, m. 1 e n. 554 ad art. 155);
che
siccome il diritto all'assistenza giudiziaria viene in primo luogo disciplinato
dal diritto procedurale cantonale (cfr. sentenza del Tribunale federale 22
dicembre 2004,7B.247/2004), la citata formulazione della Legge sul patrocinio
d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria non denota nessuna lacuna, trattandosi
piuttosto di un silenzio qualificato, il legislatore cantonale avendo
espressamente voluto limitare detto istituto alle sole persone fisiche, “anche
per contenere gli oneri derivanti allo Stato a dipendenza del suo obbligo –
peraltro indiscusso e pacifico – di permettere alle persone indigenti di far
valere in modo appropriato i loro diritti “ (cfr. Messaggio n. 5123 del 22
maggio 2001, commento all’art. 3 Lag);
che
pertanto il decreto impugnato, frutto di una corretta applicazione della Lag da
parte del primo giudice, resiste alla censura;
che
la procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita salvo ipotesi di
temerarietà, non date in concreto (art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non si pone
problema di ripetibili alla convenuta che non ha formulato osservazioni al
ricorso e che in ogni caso non può essere considerata parte nell’incidente
processuale, che oppone la richiedente allo Stato (Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice, m. 10 ad art. 4 Lag e
n. 324 ad art. 35 Lag);
che la
richiesta di assistenza giudiziaria in appello non può essere accolta, giacché
il ricorso appariva manifestamente privo sin dall'inizio di ogni possibilità di
buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
che, per
l’impugnabilità al Tribunale federale, fa stato il valore litigioso di ogni
singola causa, nonostante l’emanazione di un unico giudizio sulle cause
congiunte.
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 1° marzo 2010 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili
3.
La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4.
Intimazione:
-;
-
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione
pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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