12.2010.56
Sentenza d'appello - rettifica - interpretazione
16 agosto 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2010.56
Data decisione, Autorità:
16.08.2010, IICCA
Titolo:
Sentenza d'appello - rettifica - interpretazione
APPELLO
INTERPRETAZIONE
REVISIONE
art. 339 cpv. 1 CPC-TI
art. 339 cpv. 2 CPC-TI
art. 340 let. c CPC-TI
Incarto n.
12.2010.56
Lugano
16 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2009.1404
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 5
ottobre 2009 da
IS 1
rappr. da RA 1
contro
CO 1
rappr. da RA 2
volta ad
ottenere lo sfratto immediato della convenuta dallo stabile di proprietà
dell’istante, sito nel __________ in __________ a __________, domanda avversata
dalla convenuta e che il Pretore con decreto 23 dicembre 2009 aveva respinto;
nell’ambito
della quale questa Camera, con sentenza 24 febbraio 2010 (inc. n. 12.2010.2),
ha accolto l’appello 31 dicembre 2009 dell'istante (dispositivo n. I), riformando
con ciò la sentenza pretorile nel senso dell’accoglimento dell’istanza di
sfratto (dispositivi n. I.1-I.4) e dell’imposizione alla convenuta degli oneri
processuali e delle ripetibili della prima sede (dispositivo n. I.5) nonché
caricando all’appellante gli oneri processuali di complessivi fr. 2'000.- e
l’indennità ripetibile di fr. 3'000.- per la procedura di secondo grado
(dispositivo n. II);
ed ora
sulla domanda di revisione 4 marzo 2010 con cui l'istante chiede di riformare
il dispositivo n. II della sentenza d’appello nel senso di porre a carico
dell’appellata gli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado,
protestando spese e ripetibili;
mentre la
convenuta non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che la scrivente
Camera, con sentenza 24 febbraio 2010, ha accolto l’appello dell’istante (dispositivo
n. I), riformando con ciò la sentenza pretorile nel senso dell’accoglimento
dell’istanza di sfratto (dispositivi n. I.1-I.4) e dell’imposizione alla
convenuta degli oneri processuali e delle ripetibili della prima sede
(dispositivo n. I.5); essa, per una svista, ha tuttavia posto a carico
dell’appellante, invece che dell’appellata, la tassa di giustizia e le spese (di
complessivi fr. 2'000.-) come pure le ripetibili (di fr. 3'000.-) della
procedura di secondo grado (dispositivo n. II);
che con la domanda
di revisione 4 marzo 2010 che qui ci occupa, fondata sull’art. 340 lett. c CPC,
l’appellante chiede di riformare il dispositivo n. II della sentenza d’appello
nel senso di porre a carico dell’appellata gli oneri processuali e le
ripetibili di seconda istanza, rilevando in sostanza come lo stesso fosse in
contraddizione con il dispositivo n. I (ove era stato deciso l’accoglimento
dell’appello) e con il dispositivo n. I.5 (ove gli oneri processuali e le
ripetibili della prima sede erano stati posti a carico della controparte) rispettivamente
con il considerando 8 della sentenza (ove era stato indicato che la tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili di entrambe le sedi dovevano seguire la soccombenza);
che per
giurisprudenza invalsa, il motivo di revisione per cui la sentenza impugnata
contiene disposizioni contraddittorie di cui all’art. 340 lett. c CPC si
perfeziona solo quando la contraddizione emerga dai singoli dispositivi della
sentenza - e non dalle motivazioni - nel senso che essi devono apparire
contrapposti gli uni agli altri o escludersi a vicenda (Anastasi,
Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, p.
219; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 11 ad art. 340; CCC 26 luglio 1993 inc. n. 9/93, 16
agosto 2000 inc. n. 16.2000.57), ritenuto che una contraddizione tra il
dispositivo e i considerandi della sentenza non apre la via della revisione
della sentenza stessa (Anastasi, op. cit., ibidem; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 339),
ma ne permette semmai la rettifica giusta l’art. 339 CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 339 e m. 1 ad art. 333; II CCA 23 ottobre
2000 inc. n. 10.2000.5);
che, alla luce di
quanto precede, le argomentazioni addotte in questa sede dall’istante non possono
comportare la revisione della sentenza d’appello, da una parte non essendo vero
che il dispositivo n. II, sicuramente non in contraddizione con la decisione
sulle spese e sulle ripetibili di primo grado di cui al precedente dispositivo
n. I.5, sia necessariamente in contraddizione con la decisione di accoglimento
dell’appello di cui al dispositivo n. I e dall’altra il fatto che il
dispositivo n. II - questo sì - sia in contraddizione con le motivazioni
addotte nel considerando 8 della sentenza non permettendo di far capo alla
norma;
che ciò tuttavia
non implica ancora la reiezione dell’istanza;
che in effetti la
soluzione procedurale corretta sarebbe stata quella di chiedere la rettifica
della sentenza (art. 339 cpv. 1 CPC), possibile in caso di accordo tra le
parti, rispettivamente, in caso di loro disaccordo, che va ammesso anche nel
caso in cui l’accordo di controparte non sia stato dato né richiesto prima
dell’inoltro della domanda di correzione (CCC 26 luglio 1993 inc. n. 9/93), di
inoltrare un’istanza di interpretazione (art. 339 cpv. 2 CPC), da decidersi dal
giudice competente ad esprimersi su tali questioni (CCC 26 luglio 1993 inc. n.
9/93);
che la domanda di
rettifica e di interpretazione di una decisione d’appello - così come del resto
la domanda di revisione (art. 341 cpv. 2 e 342 CPC) - dev’essere proposta al
giudice che ha pronunciato la sentenza entro 20 giorni dalla sua notificazione
(art. 334 cpv. 1 CPC), così che in definitiva la scrivente Camera è competente
a statuire sulla questione e, non vincolata dalle argomentazioni giuridiche
addotte dalle parti (art. 87 CPC), può senz’altro dar seguito alla correzione richiesta,
stante l’esistenza di una svista nella redazione del dispositivo n. II della
sentenza, che non tiene conto di quanto indicato nei considerandi;
che non si
prelevano né tasse di giustizia, né spese per questa pronunzia, ritenuto che lo
Stato del Cantone Ticino rifonderà all’istante un’equa indennità per ripetibili;
dichiara
e pronuncia
1. In accoglimento della domanda 4 marzo 2010 di IS 1, il dispositivo
n. II della sentenza 24 febbraio 2010 di questa Camera (inc. n. 12.2010.2) è modificato
come segue:
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr. 2’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, la quale
rifonderà alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili.
2. Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà all’istante fr. 200.- per ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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