12.2010.58
Scioglimento di SA - appello tardivo
2 aprile 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2010.58
Data decisione, Autorità:
02.04.2010, IICCA
Ricorso:
TF,4A_278/2010, 8.7.2010
Titolo:
Scioglimento di SA - appello tardivo
APPELLO
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
art. 124 CPC-TI
art. 307 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.58
Lugano
2 aprile 2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.1642
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 9
novembre 2009 da
AO 1
contro
AP 1
patrocinata da PA
1
chiedente
l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di
amministrazione, domanda sulla quale la convenuta non si è espressa;
nell’ambito
della quale il Pretore, con sentenza 18 gennaio 2010, ha dichiarato lo
scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di
fallimento;
appellante
la convenuta con atto 8 marzo 2010, con cui inoltra ricorso contro la decisione
di radiazione dal registro di commercio;
mentre
l'istante non è stato richiesto di presentare osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
che con
istanza 9 novembre 2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo al Pretore di adottare le misure
necessarie nei confronti della società, priva dal settembre 2009 di
amministrazione;
che
l'istante rileva di aver invano diffidato - mediante raccomandata 23 settembre
2009 prima e a mezzo di pubblicazione sul FUSC del 6 ottobre 2009 - le persone
obbligate alla notificazione a ripristinare la situazione legale, ritenuto che
a seguito della cancellazione dell'amministratore unico la società era priva di
amministrazione;
che il
Pretore, preso atto che nel termine assegnato la parte convenuta non aveva
provveduto a ripristinare la situazione legale, le ha dapprima assegnato il 18
novembre 2009 un termine di trenta giorni per ripristinare la situazione legale
(act. II) e in seguito, alla scadenza infruttuosa del termine, con sentenza 18
gennaio 2010 ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la
liquidazione in via di fallimento;
che con
lo scritto 8 marzo 2010 che qui ci occupa la convenuta ha inoltrato ricorso
contro la decisione di radiazione dal registro di commercio, lamentando la violazione
del diritto di essere sentito, per non avere l’Ufficio interpellato il
direttore iscritto con firma individuale;
che
l’appello non è stato intimato all’istante;
Considerandi
in diritto:
che la
sentenza impugnata è stata emanata il 18 gennaio 2010;
che trattandosi
di una procedura di camera di consiglio contenziosa il termine per presentare
appello è di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);
che a
detta dell’appellante e del suo direttore con firma individuale l’Ufficio del
registro di commercio avrebbe violato il suo diritto di essere sentita, per non
aver inviato la diffida doc. B all’unico organo iscritto, vale a dire al
direttore con firma individuale, il cui indirizzo figurava negli atti;
che il
direttore sostiene di aver preso conoscenza solo il 26 febbraio 2010 della
procedura giudiziaria, e l’appellante ne deduce che da quest’ultima data
decorre il termine per l’impugnazione;
che la
notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale
raccomandato (art. 124 cpv. 1 CPC);
che un
atto giudiziario intimato per raccomandata e non ritirato dal destinatario si
ritiene notificato l’ultimo dei sette giorni durante i quali è conservato in
giacenza all’ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa)
che la sentenza
impugnata è stata intimata il 19 gennaio 2010 all’indirizzo della convenuta
figurante al Registro di commercio (via Casserinetta 28, Lugano) e poi
recapitata il medesimo giorno all’Ufficio postale di Giubiasco, e da questi
ritornata alla Pretura con la menzione “non ritirato” il 4 febbraio 2010 (cf.
busta contenuta nel fascicolo corrispondenza varia della Pretura);
che anche
la diffida 18 novembre 2009 della Pretura è stata inviata al recapito legale
della convenuta, e da lì rispedita a Giubiasco, dove non è stata ritirata (cfr.
busta contenuta nel fascicolo corrispondenza diversa della Pretura);
che la
sentenza impugnata deve pertanto essere considerata come notificata il 4
febbraio 2010, con la conseguenza che il termine per appellare scadeva il 15
febbraio successivo, di modo che l’appello inoltrato l’8 marzo 2010 è
irrimediabilmente tardivo;
che ciò
impedisce alla Camera di vagliare nel merito le argomentazioni dell’appellante;
che
l’appello, irricevibile siccome tardivo, può essere evaso ai sensi dell’art.
313bis CPC, senza che sia necessario intimarlo all’istante;
che il
valore litigioso ammonta a fr. 100'000.-, corrispondente al capitale nominale
della società convenuta (cfr. doc. A; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art.
5; Rep. 1985 p. 31);
che la
tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado, seguono la
soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano
ripetibili all’istante, al quale l’appello non è stato intimato;
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
L’appello 8 marzo 2010 è irricevibile siccome tardivo.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.-, da anticiparsi
dall’appellante, rimangono a suo carico.
3.
Intimazione:
-
-
-
Ufficio esecuzione e fallimenti, Lugano
-
Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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