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Decisione

12.2010.58

Scioglimento di SA - appello tardivo

2 aprile 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che con

istanza 9 novembre 2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo al Pretore di adottare le misure

necessarie nei confronti della società, priva dal settembre 2009 di

amministrazione;

che

l'istante rileva di aver invano diffidato - mediante raccomandata 23 settembre

2009 prima e a mezzo di pubblicazione sul FUSC del 6 ottobre 2009 - le persone

obbligate alla notificazione a ripristinare la situazione legale, ritenuto che

a seguito della cancellazione dell'amministratore unico la società era priva di

amministrazione;

che il

Pretore, preso atto che nel termine assegnato la parte convenuta non aveva

provveduto a ripristinare la situazione legale, le ha dapprima assegnato il 18

novembre 2009 un termine di trenta giorni per ripristinare la situazione legale

(act. II) e in seguito, alla scadenza infruttuosa del termine, con sentenza 18

gennaio 2010 ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la

liquidazione in via di fallimento;

che con

lo scritto 8 marzo 2010 che qui ci occupa la convenuta ha inoltrato ricorso

contro la decisione di radiazione dal registro di commercio, lamentando la violazione

del diritto di essere sentito, per non avere l’Ufficio interpellato il

direttore iscritto con firma individuale;

che

l’appello non è stato intimato all’istante;

Considerandi

in diritto:

che la

sentenza impugnata è stata emanata il 18 gennaio 2010;

che trattandosi

di una procedura di camera di consiglio contenziosa il termine per presentare

appello è di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);

che a

detta dell’appellante e del suo direttore con firma individuale l’Ufficio del

registro di commercio avrebbe violato il suo diritto di essere sentita, per non

aver inviato la diffida doc. B all’unico organo iscritto, vale a dire al

direttore con firma individuale, il cui indirizzo figurava negli atti;

che il

direttore sostiene di aver preso conoscenza solo il 26 febbraio 2010 della

procedura giudiziaria, e l’appellante ne deduce che da quest’ultima data

decorre il termine per l’impugnazione;

che la

notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale

raccomandato (art. 124 cpv. 1 CPC);

che un

atto giudiziario intimato per raccomandata e non ritirato dal destinatario si

ritiene notificato l’ultimo dei sette giorni durante i quali è conservato in

giacenza all’ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa)

che la sentenza

impugnata è stata intimata il 19 gennaio 2010 all’indirizzo della convenuta

figurante al Registro di commercio (via Casserinetta 28, Lugano) e poi

recapitata il medesimo giorno all’Ufficio postale di Giubiasco, e da questi

ritornata alla Pretura con la menzione “non ritirato” il 4 febbraio 2010 (cf.

busta contenuta nel fascicolo corrispondenza varia della Pretura);

che anche

la diffida 18 novembre 2009 della Pretura è stata inviata al recapito legale

della convenuta, e da lì rispedita a Giubiasco, dove non è stata ritirata (cfr.

busta contenuta nel fascicolo corrispondenza diversa della Pretura);

che la

sentenza impugnata deve pertanto essere considerata come notificata il 4

febbraio 2010, con la conseguenza che il termine per appellare scadeva il 15

febbraio successivo, di modo che l’appello inoltrato l’8 marzo 2010 è

irrimediabilmente tardivo;

che ciò

impedisce alla Camera di vagliare nel merito le argomentazioni dell’appellante;

che

l’appello, irricevibile siccome tardivo, può essere evaso ai sensi dell’art.

313bis CPC, senza che sia necessario intimarlo all’istante;

che il

valore litigioso ammonta a fr. 100'000.-, corrispondente al capitale nominale

della società convenuta (cfr. doc. A; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art.

5; Rep. 1985 p. 31);

che la

tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado, seguono la

soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano

ripetibili all’istante, al quale l’appello non è stato intimato;

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

L’appello 8 marzo 2010 è irricevibile siccome tardivo.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.-, da anticiparsi

dall’appellante, rimangono a suo carico.

3.

Intimazione:

-

-

-

Ufficio esecuzione e fallimenti, Lugano

-

Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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