12.2010.6
Prescrizione - atto giudiziale delle parti (richiesta dell'anticipo e suo pagamento)
24 febbraio 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2010.6
Data decisione, Autorità:
24.02.2010, IICCA
Titolo:
Prescrizione - atto giudiziale delle parti (richiesta dell'anticipo e suo pagamento)
PRESCRIZIONE
art. 138 CO
Incarto n.
12.2010.6
Lugano
24 febbraio
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.433
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 4
luglio 2008 da
AO 1
AO 2
tutti rappr. da RA
2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 12'931.- più interessi, somma ridotta in replica a fr.
12'798.15;
ed ora sulla domanda processuale volta ad accertare l’intervenuta
prescrizione della pretesa attorea inoltrata il 30 novembre 2009 dalla
convenuta, avversata dagli attori, che il Pretore con decreto 9 dicembre 2009
ha respinto;
appellante la convenuta con atto di appello 12 gennaio 2010, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di
prescrizione e con ciò di respingere la petizione e in subordine di non
prelevare spese e ripetibili nella sede pretorile, il tutto protestando spese e
ripetibili di primo e secondo grado;
mentre gli attori con osservazioni 3 febbraio 2010 postulano la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’ambito
della causa promossa dagli attori, volta ad ottenere il pagamento di una somma
poi ridotta in replica a fr. 12'798.15 più interessi a titolo di risarcimento
danni per culpa in contrahendo, la convenuta, con domanda processuale 30
novembre 2009, avversata dalla controparte, ha chiesto che la petizione fosse
respinta per intervenuta prescrizione della pretesa attorea nelle more della
causa, evidenziando in sostanza come dopo l’udienza preliminare del 25 novembre
2008, il cui verbale era stato intimato il giorno successivo, non fosse più
stato compiuto, per oltre un anno (art. 60 CO), alcun atto processuale.
2. Il
Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto l’eccezione, ponendo a carico
della convenuta la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- nonché
le ripetibili pure di fr. 300.-. Il giudice di prime cure, pur confermando nella
fattispecie l’applicazione di un termine annuale di prescrizione, ha in
definitiva escluso che la pretesa attorea si fosse prescritta nelle more della
causa. A suo giudizio, dopo l’udienza preliminare erano in effetti stati
compiuti ulteriori atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 138
cpv. 1 CO ed in particolare vi era stata la richiesta indirizzata il 3 dicembre
2008 dalla Pretura agli attori e per essi al loro patrocinatore per il
versamento di un anticipo per le tasse e le spese giudiziarie di fr. 500.-
(doc. T) e poi ancora il pagamento di quell’anticipo in data 16 dicembre 2008
(doc. U).
3. Con
l’appello che qui ci occupa, cui gli attori si sono opposti, la convenuta
chiede in via principale di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere
l’eccezione di intervenuta prescrizione e con ciò di respingere la petizione,
ribadendo che la richiesta di pagamento dell’anticipo spese e il versamento
dello stesso non rappresentavano atti interruttivi della prescrizione. In via subordinata,
rilevando come l’esistenza di quegli atti non fosse documentata nell’incarto a
suo tempo visionato in Pretura, chiede che la decisione pretorile venga almeno modificata
nel senso di non caricarle spese e ripetibili.
4. Giusta
l’art. 138 cpv. 1 CO quando la prescrizione sia interrotta mediante azione o
eccezione, comincia a decorrere nel corso della procedura una nuova
prescrizione ad ogni atto giudiziale delle parti e ad ogni provvedimento o
decisione del giudice. Per “atto giudiziale delle parti”, nozione di diritto privato
federale (DTF 130 III 202 consid. 3.2, 21 p. 250) che va interpretata in modo
estensivo (DTF 130 III 202 consid. 3.2, 106 II 32 consid. 3) tenendo conto che
lo scopo della norma è di sanzionare l’inazione del creditore (DTF 130 III 202
consid. 3.2, 75 II 227 consid. 3c/aa), s’intende ogni atto di procedura delle
parti relativo al diritto invocato in giustizia e suscettibile di far
progredire l’istanza, ritenuto che l’atto in questione deve però essere di natura
formale (cioè protocollato o registrato a verbale, cfr. DTF 123 III 213 consid.
6a), tale da permettere ad entrambe le parti di constatarlo facilmente e senza contestazioni
(DTF 130 III 202 consid. 3.2, 123 III 213 consid. 6a, 106 II 32 consid. 4; Däppen, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 2 ad art. 138 CO; Berti, Zürcher Kommentar, n. 18 segg. ad
art. 138 CO; Pichonnaz, Commentaire Romand, n. 4 ad art. 138 CO; Spiro, Die Begrenzung
privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Vol. 1, p.
347). Quanto ai “provvedimenti” o alle “decisioni del
giudice”, gli stessi comprendono non solo le sentenze e i decreti, ma in genere
anche le decisioni di natura processuale, escluse però quelle estranee all'iter
della causa, come ad esempio i provvedimenti disciplinari, rispettivamente gli
atti interni del tribunale, a meno che in tal caso la decisione interna sia stata
oggetto di notifica alle parti (II CCA 13 ottobre 2003 inc. n.
12.2002.194 pubb. in: RtiD I-2004 563 e NRCP 2004 355; Däppen, op. cit., n. 3
segg. ad art. 138 CO; Berti, op. cit., n. 24 segg. ad art. 138 CO; Pichonnaz, op. cit., n. 6 ad art. 138
CO; Spiro, op. cit, p. 347 seg.).
4.1 Ciò
posto, è innanzitutto incontestabile che il pagamento dell’anticipo per le tasse
e le spese giudiziarie costituisca un atto interruttivo della prescrizione
giusta l’art. 138 cpv. 1 CO, rientrando tra gli atti giudiziali delle parti. Si
tratta in effetti di un atto formale imposto alla parte attrice (art. 147 CPC) che
dimostra la sua volontà di far avanzare la procedura, atto che come tale è stato
registrato nell’incarto, sia pure solo in forma elettronica (cfr. art. 2 del
Regolamento delle Preture [RL 3.1.1.3], riferito al “progetto AGITI”, al quale dagli inizi degli anni Novanta
è affidata la gestione degli incarti e delle procedure della Magistratura
cantonale [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
5307 del 1° ottobre 2002]). La dottrina, riferendosi
alla sentenza pubblicata in SJZ 1918/19 p. 249 n. 58, è del resto concorde nell’annoverare
tra gli atti interruttivi della prescrizione il pagamento di una cauzione
processuale (Däppen, op. cit., n. 2 ad art. 138 CO; Berti, op. cit., n. 22
ad art. 138 CO), che, stante le analoghe finalità di quell’istituto (cfr. art.
153 cpv. 1 CPC) e le identiche conseguenze dell’eventuale inadempienza
(regolate all’art. 153 cpv. 3 CPC rispettivamente all’art. 12 cpv. 1 LTG), rappresenta
un atto del tutto analogo a quello qui in esame. Si aggiunga che la sentenza a
cui quegli autori facevano riferimento aveva in realtà per oggetto proprio il
pagamento di un anticipo per le spese giudiziarie.
4.2 Ammesso
con ciò che il pagamento dell’anticipo per le spese giudiziarie avvenuto il 16
dicembre 2008 (doc. U) ha validamente interrotto il termine annuale di
prescrizione che dunque non era scaduto al momento dell’inoltro della domanda
processuale della convenuta datata 30 novembre 2009, non sarebbe di per sé nemmeno
necessario esaminare se anche la precedente richiesta di pagamento dell’anticipo
avesse a sua volta già interrotto quel termine. In ogni caso il giudizio con
cui il Pretore ha riconosciuto anche a quell’atto l’effetto interruttivo della
prescrizione è ineccepibile. La richiesta di pagamento dell’anticipo non è in
effetti una semplice fattura con effetti meramente amministrativi o contabili
ma rientra tra i provvedimenti o le decisioni del
giudice di cui all’art. 138 cpv. 1 CO, trattandosi di una decisione processuale
fondata sugli art. 9 segg. LTG e 147 CPC, con importanti conseguenze
procedurali. Poco importa se la stessa sia stata in concreto allestita sotto
forma di una fattura allestita dal servizio contabilità della Pretura (cfr.
doc. T), essendo in ogni caso evidente che quest’ultimo ha agito su ordine del
Pretore. Oltretutto, in base alla dottrina (Becker, Berner
Kommentar, n. 3 ad art. 138 CO; Berti, op. cit., n. 24 ad art. 138 CO) e
alla giurisprudenza (SJZ 1924/25 p. 40 n. 44), l’effetto interruttivo sarebbe
comunque dato anche se per ipotesi l’atto giudiziario in questione, che non
deve necessariamente rivestire la forma di una decisione o di una sentenza (Däppen, op.
cit., n. 3 ad art. 138 CO; TF 10 febbraio 2004 B 87/00 consid. 1.4.2), non
fosse stato allestito secondo le formalità previste dal codice di rito.
4.3 Per
completezza di motivazione, si osserva che questa Camera ha già avuto modo di
stabilire in due occasioni che la richiesta di pagamento di un anticipo per le tasse
e le spese di giudizio così come il successivo versamento della parte rappresentano
atti interruttivi del corso della perenzione processuale dell’art. 351 cpv. 2 CPC
(Rep. 1995 p. 237; II CCA 11
luglio 1995 inc. n. 12.95.210; cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 28 ad art. 351). Ritenuto che quest’ultima disposizione si fonda su
un concetto analogo di “atto giudiziario” (Rep.
1982 p. 133; II CCA 13 agosto 2007 inc. n. 12.2006.118 pubb. in: RtiD I-2008
986 e NRCP 2007 460, 2 febbraio 2006 inc. n. 12.2006.31 pubb. in RtiD II-2006
644), ben si può ritenere che quelle decisioni possano assumere una valenza giurisprudenziale
anche per la questione dell’interruzione della prescrizione giusta l’art. 138
cpv. 1 CO.
5. Respinta
con ciò la domanda principale dell’appello volta ad ottenere la
reiezione della petizione in accoglimento dell’eccezione
di prescrizione, resta ora da esaminare la domanda subordinata, con cui la convenuta,
rilevando come l’esistenza di quegli atti interruttivi non fosse documentata
nell’incarto a suo tempo visionato in Pretura e come in nessun modo fosse
possibile appurarne l’effettuazione, chiede quanto meno che la decisione
pretorile venga modificata nel senso di non caricarle spese e ripetibili. La
richiesta dev’essere disattesa. Se in effetti è vero che l’incarto fisico
(cartaceo) visionato a suo tempo dalla convenuta in Pretura non conteneva alcun
accenno né alla richiesta di pagamento dell’anticipo del 3 dicembre 2008 né al
pagamento dello stesso da parte degli attori avvenuto il successivo 16
dicembre, è però altrettanto vero che essa non pretende di aver a suo tempo
chiesto alla Pretura, ottenendo risposta negativa, se oltre agli atti
risultanti dall’incarto cartaceo ve ne fossero anche altri eventualmente rilevanti
per la questione della prescrizione, risultanti dalla sola gestione elettronica
dell’incarto in AGITI. In altre parole, essendo notoria in Ticino la gestione
informatizzata degli incarti giudiziari, dal semplice esame dell’incarto
cartaceo da lei posto in atto, essa, rappresentata da un legale, non poteva ancora
avere la certezza che non fossero stati effettuati altri atti di procedura, il che
le avrebbe imposto di interpellare in tal senso la Pretura, ciò a maggior
ragione considerato che l’art. 9 cpv. 2 LTG prevede espressamente che le spese
giudiziarie devono essere anticipate dall’attore o dall’istante. Questa sua negligenza
giustifica dunque di imporle il pagamento degli oneri processuali e delle ripetibili
della prima sede.
6. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello,
calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 12'798.15, seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 12 gennaio 2010 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
400.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91.
LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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