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Decisione

12.2010.60

Lavoro, licenziamento immediato, non gravi motivi per sospetto di reato penale risultato infondato, indennità per ingiusto licenziamento

31 gennaio 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1

è stata assunta il 2 novembre 2006 da AO 1 come segretaria di ricezione, con

funzioni amministrative e contabili, con uno stipendio mensile di fr. 3'200.-

lordi, pari a fr. 2'847.20 netti, per tredici mensilità (doc. A, B, C). Le sue

mansioni prevedevano l’utilizzo del programma informatico SIRIO per la

preparazione della contabilità e la tenuta della cassa, ossia l’incasso dei

pagamenti eseguiti in contanti dai clienti e la registrazione degli stessi nel

libro di cassa. Il 18 dicembre 2007, in esito a una discussione sorta tra la

segretaria e il direttore della ditta, la dipendente è stata accusata di furto

e truffa e licenziata con effetto immediato. AP 1 ha immediatamente contestato

le accuse a suo carico il 19 dicembre 2007 (doc. E) e tramite il suo legale ha

chiesto il pagamento dello stipendio di dicembre 2007 e della tredicesima

mensilità il 16 gennaio 2008 (doc. F).

B. AP 1

si è rivolta alla Pretura di Mendrisio-Nord con istanza 29 luglio 2008,

chiedendo il versamento dello stipendio e della quota parte di tredicesima

mensilità per il termine di preavviso ordinario del contratto di lavoro (fino

al mese di febbraio 2008) e un’indennità pari a un mese e mezzo di stipendio a

titolo di licenziamento ingiustificato. All’udienza del 17 ottobre 2008, la

convenuta si è opposta all’istanza e ha addotto di aver licenziato in tronco la

dipendente dopo aver constatato il 16 dicembre 2007 che costei non aveva

registrato in cassa l’importo di fr. 1'750.- versato in contanti da un cliente

e aver accertato poi altri tre casi in cui la dipendente si era appropriata di

denaro omettendo di registrare somme ricevute o sottraendo somme con

l’indicazione di false causali, per un totale di fr. 5'350.-. La convenuta ha

riconosciuto di dovere all’istante lo stipendio lordo per 18 giorni di dicembre

2007 e la quota parte di tredicesima 2007, per un totale di fr. 4’944.- e a

tale importo ha posto in compensazione il proprio credito di fr. 5'350.-,

presentando azione riconvenzionale per ottenere dall’istante la differenza di

fr. 406.-. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al

dibattimento finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi, la

convenuta riducendo a fr. 194.- la pretesa fatta valere in via riconvenzionale.

Con decreto 4 febbraio 2010 il Pretore ha accolto una domanda di restituzione

in intero presentata dall’istante e ha acquisito agli atti il decreto di non

luogo a procedere emanato il 5 gennaio 2010 dal Procuratore pubblico Arturo

Garzoni in esito alla denuncia penale sporta dalla convenuta nei confronti

della ex dipendente nel 2008.

C. Statuendo

il 25 febbraio 2010, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza, riconoscendo

all’istante lo stipendio e la quota parte di tredicesima fino alla scadenza del

termine di preavviso ordinario in fr. 14'245.95 netti oltre interessi al 5% dal

16 gennaio 2008, pur ammettendo che il licenziamento immediato era giustificato,

ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’istante, alla

quale ha riconosciuto a carico della convenuta un importo di fr. 600.- a titolo

di ripetibili, e implicitamente ha respinto l’azione riconvenzionale.

D. Contro

la sentenza di prima sede sono insorte entrambe le parti. L’istante nel suo

atto d’appello dell’8 marzo 2010 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato

nel senso di riconoscerle anche un’indennità per ingiusto licenziamento

immediato pari a fr. 5'343.-, corrispondente a un mese e mezzo di stipendio,

con protesta di spese e ripetibili. Dal canto suo la convenuta nell’atto

d’appello del 10 marzo 2010 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso

di riconoscere all’istante un importo di fr. 2'944.-, pure con protesta di

spese e ripetibili. Nelle loro osservazioni all’appello di controparte, ogni

appellante ha chiesto di respingerlo.

e considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata

prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal

CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

fattispecie il Pretore ha accertato due mancate registrazioni di incassi e la

registrazione di un esborso non avvenuto, imputabili all’istante, che era

l’unica persona a conoscere il programma informatico di contabilità della

ditta, e ha ritenuto che tali palesi negligenze giustificavano i seri dubbi

della datrice di lavoro sulla rettitudine della dipendente e che in tale

situazione il licenziamento in tronco era giustificato, non potendosi esigere

la continuazione del rapporto professionale anche in assenza di una prova

materiale di malversazioni intenzionali. Ha nondimeno riconosciuto all’istante

il diritto allo stipendio fino al 28 febbraio 2008, data alla quale il

contratto avrebbe preso fine in caso di licenziamento ordinario, in base

all’art. 337b cpv. 2 CO. Dopo aver accertato che lo stipendio mensile lordo di

fr. 3'200.- era stato portato a fr. 4'000.- nel novembre 2007, il Pretore ha

riconosciuto all’istante un importo di fr. 14'254.95 al netto delle deduzioni

sociali. Ha poi respinto l’azione riconvenzionale, ritenendo che la convenuta

non aveva dimostrato l’esistenza di un eventuale ammanco di cassa dovuto al

comportamento dell’istante.

Sull’appello

dell’istante

3.

L’appellante rimprovera al Pretore di aver ammesso a torto l’esistenza

di motivi gravi atti a giustificare il licenziamento immediato. Ella ribadisce

che il licenziamento immediato avvenuto il 18 dicembre 2007 era dovuto a una

discussione avuta il giorno precedente con il direttore della convenuta, a

proposito dell’importo in contanti versato da un cliente che egli non trovava

in cassa. Solo successivamente, prosegue l’appellante, la datrice di lavoro ha

addotto l’esistenza di irregolarità contabili per giustificare il

provvedimento, arbitrario e ingiusto. La convenuta non ha però potuto provare

la sottrazione di denaro né le negligenze contabili né i sospetti di illecito

penale a carico della dipendente licenziata e il provvedimento, preso senza

prove, è ingiustificato. L’appellante rivendica dunque anche un’indennità per

ingiusto licenziamento, pari a un mese e mezzo di stipendio, sulla base

dell’art. 337c CO, adducendo di essersi trovata senza mezzi di sussistenza nel

dicembre 2007 e oggetto di un’inchiesta penale avviata sulla base di una

denuncia della datrice di lavoro rivelatasi infondata. Rileva poi che

l’indennità per ripetibili deve essere aumentata a fr. 1'200.- per tenere conto

dell’azione riconvenzionale proposta dalla convenuta e del fatto che

quest’ultima aveva riconosciuto l’importo di fr. 4'944.- dovuto alla

lavoratrice.

4.

L'art.

337.

CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con

effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la

continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è

il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non

permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata

sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto

immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo

restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid.

4a). Per mancanze del lavoratore si intende di regola la violazione di un

obbligo contrattuale (DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag. 31), come per esempio il

dovere di diligenza e fedeltà (DTF 127 III 351 consid. 4a pag. 354). Il

lavoratore deve salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del suo

datore di lavoro ai sensi dell’art. 321a cpv. 1 CO e deve pertanto astenersi da

tutto quanto potrebbe nuocergli (DTF 124 III 25 consid. 3a pag. 27).

Il datore

di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il

licenziamento in tronco, deve portarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum

Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 337, pag. 263 n. 13). Sapere se in

un caso concreto il licenziamento immediato è giustificato da una causa grave

dipende dall’insieme delle circostanze che le parti devono addurre e provare in

causa. Ogni licenziamento è un caso a sé stante e richiede un’accurata analisi

di tutte le circostanze che lo hanno provocato. Il giudice valuta secondo

libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la

necessaria gravità, considerando tutte le circostanze concrete, in particolare

la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata del rapporto

contrattuale, la natura e l’importanza delle mancanze, in applicazione dei

principi di diritto e di equità (DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag. 32; 127 III

351.

consid. 4a pag. 354). Manchevolezze minori possono giustificare una

disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti

avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag.

31; 129 III 351 consid. 2.1).

Un reato

penale commesso ai danni del datore di lavoro costituisce, in principio, un

motivo giustificante il licenziamento immediato (Brunner/Bühler/ Wäber/Bruchez, op. cit., ad art. 337, pag.

260.

n. 7). Un semplice sospetto di reato non è tuttavia sufficiente (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, op. cit.,

ad art. 337, pag. 261 n. 9). Deve in effetti essere riconosciuta al lavoratore

la presunzione d'innocenza (art. 6 cpv. 2 CEDU; Egli,

Die Verdachtskündigung nach schweizerischem und deutschem Recht, Berna 2000,

pag. 47; Glor, Le congé-soupçon,

in DTA 2003 pag. 137 seg.). Il deposito di una denuncia penale da parte del

datore di lavoro e i sospetti seri che quest'ultimo può nutrire nei confronti

del lavoratore non sono sufficienti a fondare un motivo di disdetta immediata;

trattasi in effetti di circostanze unilaterali che non dispensano colui che

invoca i giusti motivi di stabilire la realtà oggettiva dei fatti di cui vuole

prevalersi (Wyler, Droit du

travail, Berna 2002, pag. 366 seg.; II CCA 31 gennaio 2007 inc. n. 12.2006.82).

5.

Non

è contestato che l’istante è stata licenziata con effetto immediato il 18

dicembre 2007, dopo una discussione con il direttore della convenuta avvenuta

il giorno precedente a proposito di un incasso in contanti di fr. 1'750.- che

non era stato registrato nella contabilità. Solo in seguito la convenuta ha

eseguito verifiche contabili e ha fatto valere l’esistenza di altre

irregolarità contabili, che ha imputato alla ex dipendente, sporgendo denuncia

penale nei suoi confronti il 14 ottobre 2008 per i reati di appropriazione

indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti (decreto di non luogo

a procedere del 5 gennaio 2010, doc. L). La tesi della dipendente, che

sosteneva di essere stata licenziata per il rifiuto di continuare a prestare

ore supplementari, non ha trovato alcun riscontro nell’istruttoria. Occorre

quindi determinare se il licenziamento immediato del 18 dicembre 2007 era

sorretto da gravi motivi.

6.

La

datrice di lavoro ha rimproverato alla dipendente di aver incassato in almeno

quattro occasioni denaro dai clienti senza riversarlo in cassa e senza registrare

le entrate. Essa ha motivato il licenziamento immediato il 18 dicembre 2007 con

l’ammanco dalla cassa di fr. 1'750.-, versati in contanti il 23 novembre 2007

dal cliente C__________ per l’acquisto di cerchioni e pneumatici. Il direttore

della convenuta ha dichiarato nella sua deposizione che l’istante era l’unica

che incassava denaro contante e l’unica che eseguiva le registrazioni sul libro

di cassa (deposizione A__________, verbale del 29 gennaio 2009). Se non che, il

testimone si è contraddetto poco dopo, riferendo “se io personalmente incassavo

dei soldi in contanti li consegnavo a AP 1” (verbale, pag. 5), ammettendo

quindi che anch’egli incassava denaro in contanti. Inoltre il direttore è stato

smentito anche da altri testimoni, i quali hanno riferito che altre persone

oltre all’istante incassavano a contanti, in particolare il direttore, che

incassava denaro senza rilasciare ricevute (deposizione L__________, verbale

del 29 gennaio 2009). Il cliente C__________, sentito il 7 maggio 2009, ha esposto di aver consegnato denaro in contante all’istante (fr. 1'750.-, doc. 1) il 23

novembre 2007 senza il rilascio di ricevuta, perché aveva chiesto di non

riceverla al fine di “ottenere uno sconto maggiore sul prezzo della merce”, come

concordato con il direttore della convenuta, il quale aveva assistito al

versamento del denaro. Il mancato rilascio della ricevuta non era quindi

un’iniziativa presa dall’istante per suoi “reconditi scopi”, come affermato

dalla convenuta, ma era stato deciso dal direttore, che in altre occasioni era

stato visto incassare in contanti il prezzo di auto usate senza rilasciare

ricevute (deposizione L__________, verbale del 29 gennaio 2009). Altri

testimoni hanno del resto riferito che l’istante rilasciava la ricevuta in caso

di pagamento in contanti (deposizione P__________, verbale del 29 settembre

2009). Se a ciò si aggiunge che la cassa era accessibile non solo all’istante,

ma anche al convenuto (deposizione L__________, verbale 29 settembre 2009) e

che fisicamente i soldi venivano messi in una cassettina riposta nell’armadio

dell’ufficio, la quale veniva collocata in cassaforte solo la sera (doc. L,

decreto di non luogo a procedere, pag. 2-3), restando così accessibile a

chiunque entrava negli uffici della convenuta, si deve concludere che non è

stata portata la prova della colpevolezza dell’istante nell’eventuale ammanco

di fr. 1'750.-, come per altro già deciso dal Procuratore pubblico nel decreto

di non luogo a procedere. L’episodio rimproverato alla dipendente il 16 e 17

dicembre 2007 non poteva pertanto giustificare il licenziamento immediato della

dipendente.

7.

La

convenuta ha fatto valere a giustificazione del licenziamento immediato anche l’esistenza

di irregolarità contabili, riscontrate dopo la partenza dell’istante, sola

persona all’interno della ditta in grado di registrare i dati nel programma

informatico di contabilità (doc. L, pag. 3) e che ne era quindi la sola

responsabile. Il Tribunale federale ha invero riconosciuto l’esistenza dei

presupposti per invocare anche “a posteriori” un motivo non espresso nella

lettera di disdetta, quando il medesimo è in stretta correlazione con il motivo

già invocato o ne forma un tutt’uno (Aubert,

Commentaire Romand CO-I, Ginevra 2003, m. 16 ad art. 337 pag. 1784; SJ 1993 368; II CCA sentenza del 12 marzo 2007 12.2006.143 pubb. in: NRCP 2007 pag.

345; II CCA del 15 gennaio 2009 12.2007.251). A detta della convenuta le

“anomalie contabili”, in particolare la registrazione contabile di uno storno

di fr. 2'000.- al cliente H__________ per la restituzione di un acconto, erano

opera dell’istante che voleva “sottrarre tale importo a proprio beneficio”

(cfr. appello della convenuta, pag. 16). Tali rimproveri sono tuttavia stati

mossi all’istante solo a causa civile iniziata, il 14 ottobre 2008, e riguardano

episodi nettamente distinti da quello discusso il 16 dicembre 2007 tra il

direttore e la segretaria e relativo all’episodio del cliente C__________. Non

si vede quindi come possano essere considerati “gravi motivi” a giustificazione

del licenziamento immediato notificato il 18 dicembre 2007. Del resto, anche se

si potesse condividere in tal senso l’opinione del primo giudice, le “anomalie

contabili” non raggiungerebbero comunque una gravità tale da non poter

attendere il termine ordinario di disdetta del contratto. Il decreto di non

luogo a procedere del 5 gennaio 2010 (doc. L) indica chiaramente, infatti, che

l’inchiesta penale non ha permesso di ravvisare malversazioni di sorta. Il

licenziamento immediato del 18 dicembre 2007 deve dunque essere considerato

come ingiustificato.

8.

In

caso di licenziamento immediato ingiustificato, il lavoratore ha in primo luogo

diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla

scadenza del termine di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO). Nella fattispecie lo

stipendio da dicembre 2007 a febbraio 2008 è pertanto dovuto, anche se per

altra causale da quella ammessa dal Pretore.

8.1

Oltre allo

stipendio per il periodo di disdetta ordinario, l’istante chiede il versamento

di un’indennità pari a un mese e mezzo di stipendio in applicazione dell’art.

337c cpv. 3 CO. Giusta l’art. 337c cpv. 3 CO, in caso di licenziamento

immediato ingiustificato il giudice può obbligare il datore di lavoro al

pagamento di un’indennità al lavoratore. Per quel che concerne la

determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento immediato, il giudice

gode di un largo potere di apprezzamento e prende in considerazione tutti gli

elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del

lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura

e l’importanza delle mancanze (DTF 127 III 351 consid. 4 a pag. 354). L’esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce un caso

eccezionale in cui, nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato, vi è

l’assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 121 III 64

consid. 3c pag. 68) oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze

giustificanti tale risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 21

giugno 2007 inc.n.12.2007.11).

8.2

Il Pretore

non si è pronunciato sulla questione, avendo erroneamente ammesso l’esistenza

di un licenziamento immediato giustificato da gravi motivi. Come visto sopra

(consid. 5 e 6) il licenziamento del 18 dicembre 2007 era ingiustificato, di

modo che la convenuta deve versare all’istante anche un’indennità per ingiusto

licenziamento. Per la commisurazione di tale indennità occorre tenere in

considerazione tutte le circostanze del caso concreto. La datrice di lavoro ha

licenziato con effetto immediato la lavoratrice per sospetti di reato penale

poi avveratisi infondati, e ha atteso quasi un anno prima di sporgere denuncia

penale (doc. L). L’istante lavorava alle dipendenze della convenuta da poco più

di anno, si è trovata senza lavoro alla vigilia delle festività natalizie, con

il conto corrente postale in rosso (doc. I) ed è stata allontanata dal posto di

lavoro perché sospettata – a torto – di aver sottratto denaro. Si è poi trovata

oggetto di un’inchiesta penale in seguito alla denuncia sporta dalla convenuta.

Quand’anche si ammettesse, con il Pretore, una negligenza dell’istante per le

anomalie contabili, gli episodi menzionati ed esaminati in modo

particolareggiato nel decreto di non luogo a procedere (doc. L) non

costituirebbero una grave concolpa dell’interessata, tenuto conto anche della

gestione particolare dei versamenti in contanti presso la convenuta (sconti in

caso di mancato rilascio della ricevuta), che possono aver contribuito a

confusioni ed errori nelle registrazioni contabili. Un’indennità di fr. 5'343.-,

pari a un mese e mezzo di stipendio, appare pertanto adeguata alle circostanze.

Tale indennità non è soggetta a prelievi di contributi delle assicurazioni

sociali, vista la sua natura particolare e l’importo di fr. 5'343.- va pertanto

versato integralmente all’istante senza deduzioni sociali (Wyler, Droit du travail, 2a

ed., Berna 2008, pag. 518 a metà).

9.

Infine,

l’istante chiede che l’indennità per ripetibili sia aumentata a fr. 1'200.-,

per tenere conto anche dell’azione riconvenzionale e del fatto che la

controparte aveva riconosciuto una parte del suo credito, in fr. 4'944.-. Nella

determinazione degli oneri processuali, tra i quali rientrano le indennità ripetibili,

il Pretore gode invero di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo

per abuso o per eccesso. Nella fattispecie l’indennità di fr. 600.- attribuita

dal Pretore appare tuttavia manifestamente inadeguata alle circostanze del caso

concreto, già per la lunga istruttoria eseguita, che ha richiesto oltre

all’udienza di discussione del 17 ottobre 2008 anche tre udienze per

l’audizione dei numerosi testi sentiti. Alla luce dell’art. 11 del Regolamento

sulle ripetibili l’importo di fr. 1'200.-, rivendicato dall’istante, appare

adeguato all’impegno profuso dal patrocinatore e ai valori litigiosi (fr.

19'000.- circa per l’azione principale, fr. 5'350.- per l’azione

riconvenzionale).

Sull’appello

della convenuta

10.

Nel

proprio appello la convenuta ribadisce che la ex dipendente si è resa colpevole

di reati penali, e contesta di dover pagare lo stipendio nel periodo ordinario

di disdetta, avendo licenziato l’istante con effetto immediato per motivi

gravi. Inoltre adduce che lo stipendio dell’istante ammontava a fr. 3'200.-

mensili lordi e che l’importo di fr. 4'000.- lordi versato nel novembre 2007

comprendeva una gratifica straordinaria di fr. 800.-, che teneva conto delle

ore di lavoro straordinario eseguite dall’interessata. L’ex dipendente avrebbe

così diritto, a detta della convenuta, solo a fr. 4'944.- lordi, da porre in

compensazione con il credito di almeno fr. 2’000.- a risarcimento del danno

causato alla convenuta dalle “quattro sottrazioni di denaro” eseguite

dall’istante (episodi C__________, G__________, H__________ e Ga__________). In

altre parole, la convenuta reitera in questa sede le accuse di reato penale che

si sono rivelate infondate, ignorando completamente le risultanze del decreto

di non luogo a procedere del 5 gennaio 2010 (doc. L). Già si è visto (consid. 5

e 6) che il licenziamento immediato del 18 dicembre 2007 era ingiustificato, di

modo che l’appello della convenuta si rivela infondato nella misura in cui

contesta il principio del versamento dello stipendio nel periodo ordinario di

disdetta e dell’indennità per licenziamento ingiustificato.

11.

Per

quel che concerne l’entità dello stipendio lordo mensile dell’istante, la

convenuta riafferma di aver versato nel novembre 2007 una gratifica

straordinaria e unica di fr. 800.- in aggiunta allo stipendio lordo di fr.

3'200.- e rimprovera al Pretore di aver calcolato quanto dovuto all’istante

sulla base di uno stipendio di fr. 4'000.- lordi fondandosi solo sul doc. D,

senza tenere conto della deposizione del proprio direttore, che aveva riferito

del versamento di una gratifica straordinaria. Se non che, il conteggio di

stipendio del novembre 2007 (doc. D) menziona “stipendio mensile fr. 4'000.-“

senza minimamente indicare la circostanza della gratifica straordinaria

elargita quel mese. Il direttore ha invero riferito che nel mese di novembre

2007.

era stata versata una gratifica una tantum “per quello che ..

faceva di più” (deposizione 29 gennaio 2009, pag. 4). Se non che, all’udienza

del 17 ottobre 2008 la convenuta aveva negato che la dipendente eseguisse

lavoro straordinario. Non si vede quindi come la convenuta possa seriamente

sostenere che l’aumento di fr. 800.- mensili versato nel novembre 2007 fosse

una gratifica per prestazioni che essa ha negato fossero state eseguite. La decisione

del Pretore di calcolare come stipendio di base l’importo di fr. 4'000.- lordi

regge quindi alla censura e al riguardo l’appello è infondato.

12.

Infine,

la convenuta chiede di porre in compensazione con il credito vantato

dall’istante il danno da essa subito con le “sottrazioni di denaro”. Il Pretore

ha respinto la richiesta per il motivo che il danno non era stato provato e in

questa sede la convenuta contesta tale conclusione solo per uno dei quattro

episodi da lei esposti, vale a dire per l’importo di fr. 2'000.- relativo

all’acconto versato l’8 marzo 2007 da H__________ del Ga__________ per

l’acquisto di una Toyota Land Cruiser, stornato il 16 novembre 2007 quale

rimborso nonostante l’interessato non lo abbia ricevuto (doc. 3 e 4). La

convenuta reitera le accuse di reato penale e afferma che solo l’istante poteva

registrare contabilmente lo storno mai avvenuto e ciò “con il precipuo scopo di

sottrarre dalla cassa un pari importo” (appello, pag. 15). A prescindere dal

fatto che il 5 gennaio 2010 il Procuratore pubblico ha pronunciato un decreto

di non luogo a procedere, sicché le accuse di reato penale nei confronti

dell’istante sono del tutto fuori luogo, la registrazione contabile in

questione (doc. 4), per altro non corredata da documenti giustificativi, non

prova ancora l’esistenza di un effettivo ammanco di cassa e quindi di un danno

concreto al patrimonio della convenuta. L’appello deve dunque essere respinto

anche su questo punto, la sentenza del Pretore reggendo alla critica.

Conclusioni

13.

Visto

quanto sopra, l’appello dell’istante deve essere integralmente accolto, mentre

deve essere respinto quello presentato dalla parte convenuta. Non si prelevano

tasse né spese per l’odierno giudizio, trattandosi di una causa fondata sul

diritto del lavoro di importo inferiore a fr. 30'000.-. L’istante è risultata

vittoriosa sia per quel che concerne il proprio rimedio di diritto, sia per

quello di controparte, e per tale motivo ha diritto all’attribuzione di un’equa

indennità per ripetibili in entrambe le procedure. Il valore litigioso

determinante in sede federale ammonta ad almeno fr. 19'588.95.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e il Regolamento sulle

ripetibili

pronuncia:

I. L’appello

8.

marzo 2010 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 25 febbraio 2010 del

Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata:

1.

L’istanza 29 luglio 2008 di AP 1 è

accolta e AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 14’245.95 oltre interessi al 5%

dal 16 gennaio 2008 al netto delle deduzioni sociali e fr. 5'343.- oltre

interessi al 5% dal 29 luglio 2008.

2.

… (invariato) …

3.

… (invariato)

4.

AO 1 verserà a AP 1 fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.

II. Non

si prelevano tasse né spese per l’appello 8 marzo 2010. AO 1 verserà a AP 1

un’indennità di fr. 800.- a titolo di ripetibili d’appello.

III. L’appello

10.

marzo 2010 di AO 1 è respinto.

IV. Non

si prelevano tasse né spese per l’appello 10 marzo 2010. AO 1 verserà a AP 1

un’indennità di fr. 600.- a titolo di ripetibili di appello.

V. Intimazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione

di

Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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