12.2010.60
Lavoro, licenziamento immediato, non gravi motivi per sospetto di reato penale risultato infondato, indennità per ingiusto licenziamento
31 gennaio 2011Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.60
Data decisione, Autorità:
31.01.2011, IICCA
Titolo:
Lavoro, licenziamento immediato, non gravi motivi per sospetto di reato penale risultato infondato, indennità per ingiusto licenziamento
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 337 CO
art. 337c CO
Incarto n.
12.2010.60
Lugano
31 gennaio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.114
(procedura speciale per contratto di lavoro) della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Nord promossa con istanza 29 luglio 2008 da
AP 1
patrocinata dall’
PA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14'245.95
oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 2008 a titolo di stipendio per i mesi da dicembre 2007 a febbraio 2008 con la quota parte di tredicesima, di fr. 5'343.-
oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato, il
rigetto dell’opposizione interposta al PE n__________ emesso il 2 luglio 2008
dall’UE di Mendrisio, l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio e il versamento da parte della convenuta di fr. 4'000.-
a titolo di provvigione per le spese di causa;
domande
alle quali si è opposta la convenuta, che in via riconvenzionale ha fatto
valere una pretesa di fr. 5'350.-, opposta in compensazione alle pretese
riconosciute della lavoratrice, in fr. 4'944.-;
domande
sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 25 febbraio 2010, con la quale
ha parzialmente accolto l’istanza, condannando la convenuta al pagamento di fr.
14'245.95 netti e rigettando in tale misura l’opposizione al PE, mentre ha
respinto la domanda di assistenza giudiziaria e implicitamente la domanda riconvenzionale;
appellanti
l’istante che con atto dell’8 marzo 2010 chiede di riformare il giudizio
pretorile nel senso di riconoscerle anche l’indennità per licenziamento
ingiustificato, con protesta di spese e ripetibili, e la convenuta, che con il
proprio appello del 10 marzo 2010 chiede di accogliere l’istanza per soli fr.
2'944.- oltre interessi, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di
causa,
ritenuto
Fatti
A. AP 1
è stata assunta il 2 novembre 2006 da AO 1 come segretaria di ricezione, con
funzioni amministrative e contabili, con uno stipendio mensile di fr. 3'200.-
lordi, pari a fr. 2'847.20 netti, per tredici mensilità (doc. A, B, C). Le sue
mansioni prevedevano l’utilizzo del programma informatico SIRIO per la
preparazione della contabilità e la tenuta della cassa, ossia l’incasso dei
pagamenti eseguiti in contanti dai clienti e la registrazione degli stessi nel
libro di cassa. Il 18 dicembre 2007, in esito a una discussione sorta tra la
segretaria e il direttore della ditta, la dipendente è stata accusata di furto
e truffa e licenziata con effetto immediato. AP 1 ha immediatamente contestato
le accuse a suo carico il 19 dicembre 2007 (doc. E) e tramite il suo legale ha
chiesto il pagamento dello stipendio di dicembre 2007 e della tredicesima
mensilità il 16 gennaio 2008 (doc. F).
B. AP 1
si è rivolta alla Pretura di Mendrisio-Nord con istanza 29 luglio 2008,
chiedendo il versamento dello stipendio e della quota parte di tredicesima
mensilità per il termine di preavviso ordinario del contratto di lavoro (fino
al mese di febbraio 2008) e un’indennità pari a un mese e mezzo di stipendio a
titolo di licenziamento ingiustificato. All’udienza del 17 ottobre 2008, la
convenuta si è opposta all’istanza e ha addotto di aver licenziato in tronco la
dipendente dopo aver constatato il 16 dicembre 2007 che costei non aveva
registrato in cassa l’importo di fr. 1'750.- versato in contanti da un cliente
e aver accertato poi altri tre casi in cui la dipendente si era appropriata di
denaro omettendo di registrare somme ricevute o sottraendo somme con
l’indicazione di false causali, per un totale di fr. 5'350.-. La convenuta ha
riconosciuto di dovere all’istante lo stipendio lordo per 18 giorni di dicembre
2007 e la quota parte di tredicesima 2007, per un totale di fr. 4’944.- e a
tale importo ha posto in compensazione il proprio credito di fr. 5'350.-,
presentando azione riconvenzionale per ottenere dall’istante la differenza di
fr. 406.-. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al
dibattimento finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi, la
convenuta riducendo a fr. 194.- la pretesa fatta valere in via riconvenzionale.
Con decreto 4 febbraio 2010 il Pretore ha accolto una domanda di restituzione
in intero presentata dall’istante e ha acquisito agli atti il decreto di non
luogo a procedere emanato il 5 gennaio 2010 dal Procuratore pubblico Arturo
Garzoni in esito alla denuncia penale sporta dalla convenuta nei confronti
della ex dipendente nel 2008.
C. Statuendo
il 25 febbraio 2010, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza, riconoscendo
all’istante lo stipendio e la quota parte di tredicesima fino alla scadenza del
termine di preavviso ordinario in fr. 14'245.95 netti oltre interessi al 5% dal
16 gennaio 2008, pur ammettendo che il licenziamento immediato era giustificato,
ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’istante, alla
quale ha riconosciuto a carico della convenuta un importo di fr. 600.- a titolo
di ripetibili, e implicitamente ha respinto l’azione riconvenzionale.
D. Contro
la sentenza di prima sede sono insorte entrambe le parti. L’istante nel suo
atto d’appello dell’8 marzo 2010 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato
nel senso di riconoscerle anche un’indennità per ingiusto licenziamento
immediato pari a fr. 5'343.-, corrispondente a un mese e mezzo di stipendio,
con protesta di spese e ripetibili. Dal canto suo la convenuta nell’atto
d’appello del 10 marzo 2010 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso
di riconoscere all’istante un importo di fr. 2'944.-, pure con protesta di
spese e ripetibili. Nelle loro osservazioni all’appello di controparte, ogni
appellante ha chiesto di respingerlo.
e considerato
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata
prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal
CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
fattispecie il Pretore ha accertato due mancate registrazioni di incassi e la
registrazione di un esborso non avvenuto, imputabili all’istante, che era
l’unica persona a conoscere il programma informatico di contabilità della
ditta, e ha ritenuto che tali palesi negligenze giustificavano i seri dubbi
della datrice di lavoro sulla rettitudine della dipendente e che in tale
situazione il licenziamento in tronco era giustificato, non potendosi esigere
la continuazione del rapporto professionale anche in assenza di una prova
materiale di malversazioni intenzionali. Ha nondimeno riconosciuto all’istante
il diritto allo stipendio fino al 28 febbraio 2008, data alla quale il
contratto avrebbe preso fine in caso di licenziamento ordinario, in base
all’art. 337b cpv. 2 CO. Dopo aver accertato che lo stipendio mensile lordo di
fr. 3'200.- era stato portato a fr. 4'000.- nel novembre 2007, il Pretore ha
riconosciuto all’istante un importo di fr. 14'254.95 al netto delle deduzioni
sociali. Ha poi respinto l’azione riconvenzionale, ritenendo che la convenuta
non aveva dimostrato l’esistenza di un eventuale ammanco di cassa dovuto al
comportamento dell’istante.
Sull’appello
dell’istante
3.
L’appellante rimprovera al Pretore di aver ammesso a torto l’esistenza
di motivi gravi atti a giustificare il licenziamento immediato. Ella ribadisce
che il licenziamento immediato avvenuto il 18 dicembre 2007 era dovuto a una
discussione avuta il giorno precedente con il direttore della convenuta, a
proposito dell’importo in contanti versato da un cliente che egli non trovava
in cassa. Solo successivamente, prosegue l’appellante, la datrice di lavoro ha
addotto l’esistenza di irregolarità contabili per giustificare il
provvedimento, arbitrario e ingiusto. La convenuta non ha però potuto provare
la sottrazione di denaro né le negligenze contabili né i sospetti di illecito
penale a carico della dipendente licenziata e il provvedimento, preso senza
prove, è ingiustificato. L’appellante rivendica dunque anche un’indennità per
ingiusto licenziamento, pari a un mese e mezzo di stipendio, sulla base
dell’art. 337c CO, adducendo di essersi trovata senza mezzi di sussistenza nel
dicembre 2007 e oggetto di un’inchiesta penale avviata sulla base di una
denuncia della datrice di lavoro rivelatasi infondata. Rileva poi che
l’indennità per ripetibili deve essere aumentata a fr. 1'200.- per tenere conto
dell’azione riconvenzionale proposta dalla convenuta e del fatto che
quest’ultima aveva riconosciuto l’importo di fr. 4'944.- dovuto alla
lavoratrice.
4.
L'art.
337.
CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con
effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la
continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è
il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non
permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata
sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto
immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo
restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid.
4a). Per mancanze del lavoratore si intende di regola la violazione di un
obbligo contrattuale (DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag. 31), come per esempio il
dovere di diligenza e fedeltà (DTF 127 III 351 consid. 4a pag. 354). Il
lavoratore deve salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del suo
datore di lavoro ai sensi dell’art. 321a cpv. 1 CO e deve pertanto astenersi da
tutto quanto potrebbe nuocergli (DTF 124 III 25 consid. 3a pag. 27).
Il datore
di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il
licenziamento in tronco, deve portarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum
Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 337, pag. 263 n. 13). Sapere se in
un caso concreto il licenziamento immediato è giustificato da una causa grave
dipende dall’insieme delle circostanze che le parti devono addurre e provare in
causa. Ogni licenziamento è un caso a sé stante e richiede un’accurata analisi
di tutte le circostanze che lo hanno provocato. Il giudice valuta secondo
libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la
necessaria gravità, considerando tutte le circostanze concrete, in particolare
la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata del rapporto
contrattuale, la natura e l’importanza delle mancanze, in applicazione dei
principi di diritto e di equità (DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag. 32; 127 III
351.
consid. 4a pag. 354). Manchevolezze minori possono giustificare una
disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti
avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag.
31; 129 III 351 consid. 2.1).
Un reato
penale commesso ai danni del datore di lavoro costituisce, in principio, un
motivo giustificante il licenziamento immediato (Brunner/Bühler/ Wäber/Bruchez, op. cit., ad art. 337, pag.
260.
n. 7). Un semplice sospetto di reato non è tuttavia sufficiente (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, op. cit.,
ad art. 337, pag. 261 n. 9). Deve in effetti essere riconosciuta al lavoratore
la presunzione d'innocenza (art. 6 cpv. 2 CEDU; Egli,
Die Verdachtskündigung nach schweizerischem und deutschem Recht, Berna 2000,
pag. 47; Glor, Le congé-soupçon,
in DTA 2003 pag. 137 seg.). Il deposito di una denuncia penale da parte del
datore di lavoro e i sospetti seri che quest'ultimo può nutrire nei confronti
del lavoratore non sono sufficienti a fondare un motivo di disdetta immediata;
trattasi in effetti di circostanze unilaterali che non dispensano colui che
invoca i giusti motivi di stabilire la realtà oggettiva dei fatti di cui vuole
prevalersi (Wyler, Droit du
travail, Berna 2002, pag. 366 seg.; II CCA 31 gennaio 2007 inc. n. 12.2006.82).
5.
Non
è contestato che l’istante è stata licenziata con effetto immediato il 18
dicembre 2007, dopo una discussione con il direttore della convenuta avvenuta
il giorno precedente a proposito di un incasso in contanti di fr. 1'750.- che
non era stato registrato nella contabilità. Solo in seguito la convenuta ha
eseguito verifiche contabili e ha fatto valere l’esistenza di altre
irregolarità contabili, che ha imputato alla ex dipendente, sporgendo denuncia
penale nei suoi confronti il 14 ottobre 2008 per i reati di appropriazione
indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti (decreto di non luogo
a procedere del 5 gennaio 2010, doc. L). La tesi della dipendente, che
sosteneva di essere stata licenziata per il rifiuto di continuare a prestare
ore supplementari, non ha trovato alcun riscontro nell’istruttoria. Occorre
quindi determinare se il licenziamento immediato del 18 dicembre 2007 era
sorretto da gravi motivi.
6.
La
datrice di lavoro ha rimproverato alla dipendente di aver incassato in almeno
quattro occasioni denaro dai clienti senza riversarlo in cassa e senza registrare
le entrate. Essa ha motivato il licenziamento immediato il 18 dicembre 2007 con
l’ammanco dalla cassa di fr. 1'750.-, versati in contanti il 23 novembre 2007
dal cliente C__________ per l’acquisto di cerchioni e pneumatici. Il direttore
della convenuta ha dichiarato nella sua deposizione che l’istante era l’unica
che incassava denaro contante e l’unica che eseguiva le registrazioni sul libro
di cassa (deposizione A__________, verbale del 29 gennaio 2009). Se non che, il
testimone si è contraddetto poco dopo, riferendo “se io personalmente incassavo
dei soldi in contanti li consegnavo a AP 1” (verbale, pag. 5), ammettendo
quindi che anch’egli incassava denaro in contanti. Inoltre il direttore è stato
smentito anche da altri testimoni, i quali hanno riferito che altre persone
oltre all’istante incassavano a contanti, in particolare il direttore, che
incassava denaro senza rilasciare ricevute (deposizione L__________, verbale
del 29 gennaio 2009). Il cliente C__________, sentito il 7 maggio 2009, ha esposto di aver consegnato denaro in contante all’istante (fr. 1'750.-, doc. 1) il 23
novembre 2007 senza il rilascio di ricevuta, perché aveva chiesto di non
riceverla al fine di “ottenere uno sconto maggiore sul prezzo della merce”, come
concordato con il direttore della convenuta, il quale aveva assistito al
versamento del denaro. Il mancato rilascio della ricevuta non era quindi
un’iniziativa presa dall’istante per suoi “reconditi scopi”, come affermato
dalla convenuta, ma era stato deciso dal direttore, che in altre occasioni era
stato visto incassare in contanti il prezzo di auto usate senza rilasciare
ricevute (deposizione L__________, verbale del 29 gennaio 2009). Altri
testimoni hanno del resto riferito che l’istante rilasciava la ricevuta in caso
di pagamento in contanti (deposizione P__________, verbale del 29 settembre
2009). Se a ciò si aggiunge che la cassa era accessibile non solo all’istante,
ma anche al convenuto (deposizione L__________, verbale 29 settembre 2009) e
che fisicamente i soldi venivano messi in una cassettina riposta nell’armadio
dell’ufficio, la quale veniva collocata in cassaforte solo la sera (doc. L,
decreto di non luogo a procedere, pag. 2-3), restando così accessibile a
chiunque entrava negli uffici della convenuta, si deve concludere che non è
stata portata la prova della colpevolezza dell’istante nell’eventuale ammanco
di fr. 1'750.-, come per altro già deciso dal Procuratore pubblico nel decreto
di non luogo a procedere. L’episodio rimproverato alla dipendente il 16 e 17
dicembre 2007 non poteva pertanto giustificare il licenziamento immediato della
dipendente.
7.
La
convenuta ha fatto valere a giustificazione del licenziamento immediato anche l’esistenza
di irregolarità contabili, riscontrate dopo la partenza dell’istante, sola
persona all’interno della ditta in grado di registrare i dati nel programma
informatico di contabilità (doc. L, pag. 3) e che ne era quindi la sola
responsabile. Il Tribunale federale ha invero riconosciuto l’esistenza dei
presupposti per invocare anche “a posteriori” un motivo non espresso nella
lettera di disdetta, quando il medesimo è in stretta correlazione con il motivo
già invocato o ne forma un tutt’uno (Aubert,
Commentaire Romand CO-I, Ginevra 2003, m. 16 ad art. 337 pag. 1784; SJ 1993 368; II CCA sentenza del 12 marzo 2007 12.2006.143 pubb. in: NRCP 2007 pag.
345; II CCA del 15 gennaio 2009 12.2007.251). A detta della convenuta le
“anomalie contabili”, in particolare la registrazione contabile di uno storno
di fr. 2'000.- al cliente H__________ per la restituzione di un acconto, erano
opera dell’istante che voleva “sottrarre tale importo a proprio beneficio”
(cfr. appello della convenuta, pag. 16). Tali rimproveri sono tuttavia stati
mossi all’istante solo a causa civile iniziata, il 14 ottobre 2008, e riguardano
episodi nettamente distinti da quello discusso il 16 dicembre 2007 tra il
direttore e la segretaria e relativo all’episodio del cliente C__________. Non
si vede quindi come possano essere considerati “gravi motivi” a giustificazione
del licenziamento immediato notificato il 18 dicembre 2007. Del resto, anche se
si potesse condividere in tal senso l’opinione del primo giudice, le “anomalie
contabili” non raggiungerebbero comunque una gravità tale da non poter
attendere il termine ordinario di disdetta del contratto. Il decreto di non
luogo a procedere del 5 gennaio 2010 (doc. L) indica chiaramente, infatti, che
l’inchiesta penale non ha permesso di ravvisare malversazioni di sorta. Il
licenziamento immediato del 18 dicembre 2007 deve dunque essere considerato
come ingiustificato.
8.
In
caso di licenziamento immediato ingiustificato, il lavoratore ha in primo luogo
diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla
scadenza del termine di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO). Nella fattispecie lo
stipendio da dicembre 2007 a febbraio 2008 è pertanto dovuto, anche se per
altra causale da quella ammessa dal Pretore.
8.1
Oltre allo
stipendio per il periodo di disdetta ordinario, l’istante chiede il versamento
di un’indennità pari a un mese e mezzo di stipendio in applicazione dell’art.
337c cpv. 3 CO. Giusta l’art. 337c cpv. 3 CO, in caso di licenziamento
immediato ingiustificato il giudice può obbligare il datore di lavoro al
pagamento di un’indennità al lavoratore. Per quel che concerne la
determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento immediato, il giudice
gode di un largo potere di apprezzamento e prende in considerazione tutti gli
elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del
lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura
e l’importanza delle mancanze (DTF 127 III 351 consid. 4 a pag. 354). L’esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce un caso
eccezionale in cui, nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato, vi è
l’assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 121 III 64
consid. 3c pag. 68) oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze
giustificanti tale risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 21
giugno 2007 inc.n.12.2007.11).
8.2
Il Pretore
non si è pronunciato sulla questione, avendo erroneamente ammesso l’esistenza
di un licenziamento immediato giustificato da gravi motivi. Come visto sopra
(consid. 5 e 6) il licenziamento del 18 dicembre 2007 era ingiustificato, di
modo che la convenuta deve versare all’istante anche un’indennità per ingiusto
licenziamento. Per la commisurazione di tale indennità occorre tenere in
considerazione tutte le circostanze del caso concreto. La datrice di lavoro ha
licenziato con effetto immediato la lavoratrice per sospetti di reato penale
poi avveratisi infondati, e ha atteso quasi un anno prima di sporgere denuncia
penale (doc. L). L’istante lavorava alle dipendenze della convenuta da poco più
di anno, si è trovata senza lavoro alla vigilia delle festività natalizie, con
il conto corrente postale in rosso (doc. I) ed è stata allontanata dal posto di
lavoro perché sospettata – a torto – di aver sottratto denaro. Si è poi trovata
oggetto di un’inchiesta penale in seguito alla denuncia sporta dalla convenuta.
Quand’anche si ammettesse, con il Pretore, una negligenza dell’istante per le
anomalie contabili, gli episodi menzionati ed esaminati in modo
particolareggiato nel decreto di non luogo a procedere (doc. L) non
costituirebbero una grave concolpa dell’interessata, tenuto conto anche della
gestione particolare dei versamenti in contanti presso la convenuta (sconti in
caso di mancato rilascio della ricevuta), che possono aver contribuito a
confusioni ed errori nelle registrazioni contabili. Un’indennità di fr. 5'343.-,
pari a un mese e mezzo di stipendio, appare pertanto adeguata alle circostanze.
Tale indennità non è soggetta a prelievi di contributi delle assicurazioni
sociali, vista la sua natura particolare e l’importo di fr. 5'343.- va pertanto
versato integralmente all’istante senza deduzioni sociali (Wyler, Droit du travail, 2a
ed., Berna 2008, pag. 518 a metà).
9.
Infine,
l’istante chiede che l’indennità per ripetibili sia aumentata a fr. 1'200.-,
per tenere conto anche dell’azione riconvenzionale e del fatto che la
controparte aveva riconosciuto una parte del suo credito, in fr. 4'944.-. Nella
determinazione degli oneri processuali, tra i quali rientrano le indennità ripetibili,
il Pretore gode invero di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo
per abuso o per eccesso. Nella fattispecie l’indennità di fr. 600.- attribuita
dal Pretore appare tuttavia manifestamente inadeguata alle circostanze del caso
concreto, già per la lunga istruttoria eseguita, che ha richiesto oltre
all’udienza di discussione del 17 ottobre 2008 anche tre udienze per
l’audizione dei numerosi testi sentiti. Alla luce dell’art. 11 del Regolamento
sulle ripetibili l’importo di fr. 1'200.-, rivendicato dall’istante, appare
adeguato all’impegno profuso dal patrocinatore e ai valori litigiosi (fr.
19'000.- circa per l’azione principale, fr. 5'350.- per l’azione
riconvenzionale).
Sull’appello
della convenuta
10.
Nel
proprio appello la convenuta ribadisce che la ex dipendente si è resa colpevole
di reati penali, e contesta di dover pagare lo stipendio nel periodo ordinario
di disdetta, avendo licenziato l’istante con effetto immediato per motivi
gravi. Inoltre adduce che lo stipendio dell’istante ammontava a fr. 3'200.-
mensili lordi e che l’importo di fr. 4'000.- lordi versato nel novembre 2007
comprendeva una gratifica straordinaria di fr. 800.-, che teneva conto delle
ore di lavoro straordinario eseguite dall’interessata. L’ex dipendente avrebbe
così diritto, a detta della convenuta, solo a fr. 4'944.- lordi, da porre in
compensazione con il credito di almeno fr. 2’000.- a risarcimento del danno
causato alla convenuta dalle “quattro sottrazioni di denaro” eseguite
dall’istante (episodi C__________, G__________, H__________ e Ga__________). In
altre parole, la convenuta reitera in questa sede le accuse di reato penale che
si sono rivelate infondate, ignorando completamente le risultanze del decreto
di non luogo a procedere del 5 gennaio 2010 (doc. L). Già si è visto (consid. 5
e 6) che il licenziamento immediato del 18 dicembre 2007 era ingiustificato, di
modo che l’appello della convenuta si rivela infondato nella misura in cui
contesta il principio del versamento dello stipendio nel periodo ordinario di
disdetta e dell’indennità per licenziamento ingiustificato.
11.
Per
quel che concerne l’entità dello stipendio lordo mensile dell’istante, la
convenuta riafferma di aver versato nel novembre 2007 una gratifica
straordinaria e unica di fr. 800.- in aggiunta allo stipendio lordo di fr.
3'200.- e rimprovera al Pretore di aver calcolato quanto dovuto all’istante
sulla base di uno stipendio di fr. 4'000.- lordi fondandosi solo sul doc. D,
senza tenere conto della deposizione del proprio direttore, che aveva riferito
del versamento di una gratifica straordinaria. Se non che, il conteggio di
stipendio del novembre 2007 (doc. D) menziona “stipendio mensile fr. 4'000.-“
senza minimamente indicare la circostanza della gratifica straordinaria
elargita quel mese. Il direttore ha invero riferito che nel mese di novembre
2007.
era stata versata una gratifica una tantum “per quello che ..
faceva di più” (deposizione 29 gennaio 2009, pag. 4). Se non che, all’udienza
del 17 ottobre 2008 la convenuta aveva negato che la dipendente eseguisse
lavoro straordinario. Non si vede quindi come la convenuta possa seriamente
sostenere che l’aumento di fr. 800.- mensili versato nel novembre 2007 fosse
una gratifica per prestazioni che essa ha negato fossero state eseguite. La decisione
del Pretore di calcolare come stipendio di base l’importo di fr. 4'000.- lordi
regge quindi alla censura e al riguardo l’appello è infondato.
12.
Infine,
la convenuta chiede di porre in compensazione con il credito vantato
dall’istante il danno da essa subito con le “sottrazioni di denaro”. Il Pretore
ha respinto la richiesta per il motivo che il danno non era stato provato e in
questa sede la convenuta contesta tale conclusione solo per uno dei quattro
episodi da lei esposti, vale a dire per l’importo di fr. 2'000.- relativo
all’acconto versato l’8 marzo 2007 da H__________ del Ga__________ per
l’acquisto di una Toyota Land Cruiser, stornato il 16 novembre 2007 quale
rimborso nonostante l’interessato non lo abbia ricevuto (doc. 3 e 4). La
convenuta reitera le accuse di reato penale e afferma che solo l’istante poteva
registrare contabilmente lo storno mai avvenuto e ciò “con il precipuo scopo di
sottrarre dalla cassa un pari importo” (appello, pag. 15). A prescindere dal
fatto che il 5 gennaio 2010 il Procuratore pubblico ha pronunciato un decreto
di non luogo a procedere, sicché le accuse di reato penale nei confronti
dell’istante sono del tutto fuori luogo, la registrazione contabile in
questione (doc. 4), per altro non corredata da documenti giustificativi, non
prova ancora l’esistenza di un effettivo ammanco di cassa e quindi di un danno
concreto al patrimonio della convenuta. L’appello deve dunque essere respinto
anche su questo punto, la sentenza del Pretore reggendo alla critica.
Conclusioni
13.
Visto
quanto sopra, l’appello dell’istante deve essere integralmente accolto, mentre
deve essere respinto quello presentato dalla parte convenuta. Non si prelevano
tasse né spese per l’odierno giudizio, trattandosi di una causa fondata sul
diritto del lavoro di importo inferiore a fr. 30'000.-. L’istante è risultata
vittoriosa sia per quel che concerne il proprio rimedio di diritto, sia per
quello di controparte, e per tale motivo ha diritto all’attribuzione di un’equa
indennità per ripetibili in entrambe le procedure. Il valore litigioso
determinante in sede federale ammonta ad almeno fr. 19'588.95.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e il Regolamento sulle
ripetibili
pronuncia:
I. L’appello
8.
marzo 2010 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 25 febbraio 2010 del
Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata:
1.
L’istanza 29 luglio 2008 di AP 1 è
accolta e AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 14’245.95 oltre interessi al 5%
dal 16 gennaio 2008 al netto delle deduzioni sociali e fr. 5'343.- oltre
interessi al 5% dal 29 luglio 2008.
2.
… (invariato) …
3.
… (invariato)
4.
AO 1 verserà a AP 1 fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse né spese per l’appello 8 marzo 2010. AO 1 verserà a AP 1
un’indennità di fr. 800.- a titolo di ripetibili d’appello.
III. L’appello
10.
marzo 2010 di AO 1 è respinto.
IV. Non
si prelevano tasse né spese per l’appello 10 marzo 2010. AO 1 verserà a AP 1
un’indennità di fr. 600.- a titolo di ripetibili di appello.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione
di
Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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