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Decisione

12.2010.62

Contratto di appalto. Difetti imputabili al committente (art. 369 CO). Validità dell'assunzione di responsabilità da parte dell'architetto incaricato della direzione lavori. Prima appellazione sospens

14 maggio 2012Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

sentenza del 16 febbraio 2010, il Pretore ha integralmente respinto la

petizione ed ha posto tasse, spese e ripetibili a carico della parte

soccombente. In sostanza, il primo giudice ha ritenuto che i difetti

manifestatisi nel soffitto del locale piscina sono da ricondurre alle

istruzioni date dall’arch. A__________, nella sua veste di rappresentante del

committente, e in particolare al sistema di posa da lui proposto e ai materiali

utilizzati, per i quali egli si era assunto la completa responsabilità.

L. Con

atto d’appello del 15 marzo 2010 l’attore chiede la riforma del giudizio

impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione e di condannare la

convenuta al pagamento di fr. 49'732.70 oltre interessi nonché di rigettare in

via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio per

l’importo di fr. 49'732.70. Con osservazioni del 14 maggio 2010 AO 1 postula la

reiezione del gravame.

e considerato,

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore

il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La

decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data e la

procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal previgente codice di

procedura civile cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

Nell’ambito della procedura relativa all’allestimento della

perizia a futura memoria di cui si è detto in precedenza (cfr. consid. E), AP 1,

attore e appellante in questa procedura, è insorto al Tribunale d’appello con

atto d’appello del 18 febbraio 2005 postulando un’estensione dei quesiti

peritali nel senso di domandare al perito di esprimersi anche sulle cause dei

difetti accertati e non di limitarsi unicamente alla loro constatazione e

descrizione. Con sentenza del 8 giugno 2005 il gravame è stato parzialmente

accolto. La perizia è quindi stata allestita dal perito incaricato, arch. P__________,

in data 20 settembre 2005 (doc. T e doc. S).

Con

riferimento alla causa che qui ci occupa, in data 31 agosto 2009 AO 1 ha presentato appello contro il decreto pretorile 7 luglio 2009 che respingeva la sua richiesta di

nullità della perizia per vizi procedurali e di estromissione della stessa dagli

atti di causa. In data 16 settembre 2009 il Pretore ha rifiutato di concedere

all’appello 31 agosto 2009 l’effetto sospensivo richiesto, con la conseguenza

che il gravame potrà essere trattato solo con la prima appellazione sospensiva,

sempre che a quel momento l’appellante dichiari di mantenerlo (art. 96 cpv.4,

309.

cpv. 3 CPC-TI).

Nel caso concreto,

la convenuta, nelle sue osservazioni 14 maggio 2010 all’appello presentato da AP

1.

contro la sentenza pretorile del 16 febbraio 2010 oggetto del presente

giudizio, evoca l’atto d’appello da lei presentato in data 31 agosto 2009 ma omette

di dichiarare se intende mantenerlo. Ella si limita infatti ad indicare che “(…)

si precisa che l’appellata ha sin da subito contestato la validità della

perizia prodotta dalla parte avversa quale doc. T, giacché esperita in

violazione di procedura e pertanto non opponibile a P__________ (si rimanda a

quanto verrà meglio esposto al punto 3.3)” ed ancora ”Le conclusioni del

perito, a tutt’oggi contestate (come pure i contenuti dei successi scritti del

legale di controparte basati sulle risultanze peritali) e soggette a nullità

(ricordiamo che l’appello contro il decreto con cui il perito ha disconosciuto

la nullità della perizia, è tuttora pendente”) (pag. 17) ed in seguito “(…)

Anzitutto, si contesta nuovamente la validità delle perizia a futura memoria

sulla quale dovrà pronunciarsi questo Lodevole Tribunale” (pag. 20).

Alla luce

di quanto precede, in assenza di un’esplicita richiesta di mantenere il gravame

da parte della convenuta, si può ritenere che lo stesso sia stato abbandonato,

in conformità con quanto previsto dall’art. 309 cpv. 3 CPC-TI.

3.

Il

Pretore ha stabilito che i difetti manifestatisi nel soffitto ribassato del

locale piscina sono imputabili alle scelte costruttive imposte dal committente -

per il tramite del suo rappresentante arch. A__________ - malgrado l’avviso

dell’appaltatore sui rischi ad esse connesse. Più nel dettaglio, il primo

giudice ha rilevato che la scelta di realizzare un soffitto ribassato lisciato,

bianco, costituiva una soluzione architettonica inusuale, ciò di cui era

consapevole anche l’arch. A__________. Il Pretore ha quindi accertato che, nel

corso dei lavori, Br__________ della P__________ ha manifestato all’architetto

le sue perplessità in merito a questa scelta e lo ha avvisato che temeva che,

così come concepito, il soffitto avrebbe potuto cedere; parallelamente lo ha

reso attento sul fatto che era la prima volta che utilizzava i materiali della

R__________ GmbH. Sulla base di queste indicazioni l’arch. A__________ ritenuto

di scostarsi dalle schede tecniche del prodotto adottando un diverso sistema di

posa del soffitto. Su richiesta di Br__________ egli ha quindi sottoscritto la

dichiarazione 17 giugno 1998 con cui si è assunto la responsabilità per il

sistema di posa proposto e per i materiali impiegati. Nel querelato giudizio,

il Pretore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle considerazioni

espresse dal perito nel suo referto della prova a futura memoria, ha ritenuto

che le fessurazioni capillari presenti sul soffitto fossero riconducibili proprio

al sistema di posa e al materiale di lavoro utilizzato, per i quali

l’architetto si era assunto la responsabilità. Per questi motivi il primo

giudice, in conformità coi disposti dell’art. 369 CO, ha negato il buon

fondamento della petizione.

4.

Le parti concordano sul fatto che il soffitto ribassato del

locale piscina presenta dei difetti. Pure incontestato è il ruolo di

rappresentante del committente ricoperto dall’arch. A__________. Permangono

invece litigiose le cause del difetto ed in specie la questione a sapere se il

committente può, dal profilo giuridico, essere ritenuto l’unico responsabile

del difetto in applicazione dell’art. 369 CO, ciò che l’appellante contesta col

suo atto di appello. Giova, al riguardo, ricordare i presupposti della norma in

parola. Tale articolo prevede che il committente non può far valere i diritti

accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso è stato causa dei

difetti mediante ordinazioni date contro l’espresso parere dell’appaltatore o

in altra maniera. Come spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6 seg.

consid. 2), occorre, in primo luogo, che il difetto dell’opera si sia

verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, Der

Werkvertrag, 5a ed.,

Zurigo 2011, n. 1917) . Si aggiunga, al riguardo, che quest’ultimo risponde evidentemente anche per le

persone ausiliarie, in particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai

quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti

dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch, op. cit., n. 1921

e 1922). Va inoltre precisato che l’appaltatore non può però liberarsi

senz’altro in presenza di mancanze del committente, del progettista o del

direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di

riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per

l’integrità e l’abitabilità dell’opera e di darne avviso al committente,

sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di

istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso (Rep. 1983,

pag. 308; II CCA 26 maggio 2009 inc. 12.2008.77 e 5 dicembre 1996 inc.

12.2008

).

In tali

casi, tuttavia, l’obbligo dell’appaltatore alla notifica del proprio dissenso

sussiste solo qualora vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o

facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori

macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più

elementari regole dell’edilizia (Rep. ibidem; II CCA 26 maggio 2009 inc.

12.2008.77

e 25 novembre 1997 inc. 12.1996.175; Gauch, op. cit., n.

1969.

e segg.). L'avviso che l'appaltatore deve, al proposito, notificare al

committente deve essere particolarmente formale e rendere attento quest'ultimo in

modo esplicito e univoco dei rischi che possono risultare dalle sue istruzioni -

le quali possono riguardare la concezione dell’opera, i metodi di lavoro, la

cronologia degli interventi, la materia utilizzata, il ricorso a ausiliari - e

del fatto che declina ogni sua responsabilità nel caso che risultasse un

difetto a dipendenza delle istruzioni che il committente insiste nel mantenere

(DTF 116 II 305 consid. 2c/bb; 95 II 43 consid. 3c; cfr. anche Zindel /Pulver, Basler Kommentar, n. 7,

8.

e 9 ad art. 369 CO). Negli altri casi l’appaltatore è liberato dalla propria

responsabilità per gli eventuali difetti senza che vi sia necessità di

esprimere il proprio parere contrario, potendosi egli in buona fede fidare

delle maggiori cognizioni degli specialisti interpellati dal committente (II

CCA 26 maggio 2009 inc. 12.2008.77 e 25 marzo 1994 in re B. SA e llcc./B.; Gauch, op. cit., n. 1958 e segg.). È però fatto salvo il caso particolare

in cui le specifiche e specialistiche conoscenze tecniche dell’artigiano siano

superiori a quelle del committente e del progettista, di modo che il committente

può in buona fede in ogni caso attendersi una verifica da parte

dell’appaltatore (II CCA 26 maggio 2009 inc. 12.2008.77 e 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.; Gauch, op. cit., n. 1408). In secondo luogo la causa riconducibile a

responsabilità del committente deve essere l’unica determinante per l’insorgere

dei difetti (DTF 52 II 78; II CCA 4 settembre 1996 inc.12.1996.78, 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.; Gauch, op. cit., n. 1918). Per finire, l’onere della prova dell’esistenza delle condizioni di cui alla norma

in questione compete all’appaltatore (Gauch, op.

cit, n. 1914; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369).

5.

L’appellante

contesta l’applicabilità dell’assunzione di responsabilità di data 17 giugno

1998.

(doc. 2) sottoscritta dall’arch. A__________ ai difetti d’opera manifestatisi.

Egli sostiene infatti che la dichiarazione in oggetto non è in alcun modo da

porre in relazione con i difetti riscontrati nell’opera cui fanno riferimento

le pretese petitorie ma che, al di là della portata di tale dichiarazione,

sarebbe palese che, semmai, la stessa si riferirebbe all’esecuzione dei lavori

appaltati e non ai lavori in garanzia effettuati nel 2000 (cfr. atto di appello

pag. 7). Parte appellante sostiene inoltre che la dichiarazione è stata

sottoscritta quando i lavori appaltati erano già in esecuzione, adducendo (tra

le righe) una presunta firma tardiva della stessa (atto di appello pag. 7 e 9).

Trattasi di argomenti nuovi, sostenuti per la prima volta in sede di appello e

quindi palesemente irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI).

L’appellante

sostiene inoltre, a titolo abbondanziale, che i lavori in garanzia sono stati

eseguiti senza alcuna direzione lavori da parte dell’arch. A__________ ma

unicamente mediante l’intervento di P__________ e con la consulenza tecnica di

R__________ GmbH che avrebbero scelto in modo totalmente indipendente la

soluzione più idonea ad eliminare i difetti riscontrati. Quanto sostenuto da

parte attrice stride con gli accertamenti istruttori. Nell’ambito

dell’interrogatorio formale AP 1 ha dichiarato di aver avuto quale unico

interlocutore, in relazione ai lavori oggetto della presente causa, l’arch. A__________

ed ha confermato che costui era incaricato della direzione lavori nel cantiere

del suo immobile (verbale AP 1 del 12 febbraio 2009 pag. 31 1). È legittimo

ritenere che questo ruolo si sia esteso anche ai lavori di riparazione dei

difetti, circostanza questa che è confermata anche dalla nota d’onorario che

l’architetto A__________ ha trasmesso a R__________ GmbH proprio per

prestazioni di direzione lavori relative alla riparazione del soffitto (cfr.

anche verbale A__________ del 12 dicembre 2007 pag. 12).

6.

Parte

appellante sostiene inoltre che l’intervento di riparazione effettuato da P__________

nel 2000 sarebbe stato eseguito in modo del tutto incondizionato, senza che la

stessa sollevasse alcuna eccezione o riserva in merito alla sua responsabilità

nei confronti del committente, né tantomeno prevalendosi di una esclusione di

responsabilità a motivo dello scritto del 17 giugno 1998. Circostanza questa che

troverebbe conferma anche nella corrispondenza agli atti (cfr. atto di appello

pag. 8).

Queste

argomentazioni non trovano riscontro nelle risultanze istruttorie. Risulta

invece che P__________, subito dopo essere stata informata dei difetti dall’arch.

A__________, ha coinvolto la ditta fornitrice R__________ GmbH ed ha preteso

dalla stessa l’assunzione dei costi della riparazione e dei materiali, onere

che R__________ GmbH si è effettivamente assunta ritenendo questo intervento

coperto dalla propria garanzia per difetti (cfr. fattura del 21 febbraio 2000

doc. 3 e verbale S__________ del 17 ottobre 2007 pag. 7). La ditta fornitrice ha

pure saldato la parcella trasmessale dall’arch. A__________ per il suo lavoro

di direzione lavori relativi alla riparazione del soffitto (cfr. verbale A__________

del 12 dicembre 2007 pag. 12). Il fatto che i lavori di riparazione siano stati

eseguiti da P__________ - è bene ribadirlo, però a spese e per conto di R__________

GmbH - non comporta un’ammissione di responsabilità da parte della convenuta,

anzi la corrispondenza agli atti comprova la tesi opposta. Diversamente da

quanto sembra credere l’appellante il fatto che la convenuta abbia notificato

il caso a R__________ GmbH e abbia preteso il suo intervento non ne pregiudica

la possibilità di prevalersi del contenuto della dichiarazione di assunzione di

responsabilità firmata dall’arch. A__________, in veste di rappresentante del

committente. Tale dichiarazione concerne infatti i rapporti tra la convenuta e

il committente e non quelli con eventuali ditte terze. Pur ritenendosi liberata

da ogni responsabilità in virtù di detta dichiarazione, la convenuta ha correttamente

segnalato il caso alla ditta fornitrice del materiale chiedendo che i costi di

riparazione fossero coperti dalla garanzia di quest’ultima, come poi è avvenuto.

8.

L’appellante

contesta le conclusioni pretorili secondo cui i difetti riscontrati nel

soffitto ribassato possono essere ricondotti al sistema di posa scelto

dall’architetto A__________ e ai materiali impiegati, per cui egli si sarebbe

assunto la responsabilità, e sostiene invece che la causa degli stessi va

ricercata nell’esecuzione di un dettaglio del giunto perimetrale, di cui

quest’ultimo non risponderebbe. Egli censura inoltre un’errata applicazione

dell’art. 369 CO (cfr. atto di appello pagg. 8 e 9).

8.1

È

incontestato, come peraltro accertato nella sentenza di primo grado, che il

soffitto ribassato lisciato bianco richiesto dal committente costituiva una

scelta costruttiva inusuale che si discostava dalla classica struttura a

pannelli abitualmente usata per i soffitti dei locali piscina interni. L’arch. A__________,

in rappresentanza di AP 1, si è rivolto per l’esecuzione dello stesso a Br__________

della P__________ il quale a sua volta ha consultato un tecnico di soffitti

ribassati per piscine, S__________; questi ha proposto l’utilizzo delle lastre fornite

dalla ditta R__________ GmbH. Come ammesso dallo stesso arch. Adriano Voigt nel

corso della sua audizione testimoniale (cfr. verbale del 12 dicembre 2007 pag.

11), Br__________ non era “proprio entusiasta” per l’utilizzo del

materiale previsto. Per l’architetto invece “andava anche bene”. Sempre

stando alla sua deposizione, Br__________ gli avrebbe ricordato “il problema

della piscina Uster (noto crollo soffitto)” e gli avrebbe manifestato il

suo timore “che anche questo soffitto poteva non tenere“ (verbale del 12

dicembre 2007 pag. 11). L’arch. A__________ sapeva inoltre che, in precedenza, Br__________

non aveva mai utilizzato quel tipo di materiale (verbale cit. pag. 11).

A detta

dell’arch. A__________, essi avrebbero quindi concordato un sistema per

appendere il soffitto in contrasto con quanto previsto dalle schede tecniche di

R__________ GmbH. Ciò malgrado, l’architetto non ha ritenuto di consultarsi con

la ditta fornitrice prima dell’esecuzione dell’opera in quanto riteneva che il

sistema da lui proposto fosse migliore di quello indicato nelle schede (verbale

cit. pag. 11). Br__________ ha quindi sottoposto per approvazione all’arch. A__________

la dichiarazione del 17 giugno 1998 con cui questi si sarebbe assunto la

responsabilità per il sistema di posa e per i materiali utilizzati, scritto che

l’architetto ha effettivamente sottoscritto.

Alla luce

delle circostanze qui sopra descritte, si può ritenere, in conformità coi

disposti dottrinali e giurisprudenziali relativi all’art. 369 CO citati in

precedenza (cfr. consid. 5), che Br__________ abbia validamente avvisato l’architetto

dei rischi connessi alla realizzazione del soffitto, così come concepito, e lo

abbia reso attento del fatto che declinava ogni responsabilità nel caso

risultasse un difetto dell’opera a seguito delle istruzioni impartitegli. Su

questo punto la sentenza di prima istanza merita pertanto conferma.

8.2

Per

quanto attiene alle cause delle fessurazioni manifestatesi nel soffitto, il

perito incaricato della prova a futura memoria, arch. P__________, ha

evidenziato alcuni importanti punti critici nel sistema utilizzato per la

realizzazione dello stesso. In particolare, nel suo referto egli ha indicato che

(doc. T, perizia ottobre 2005):

“1. La

maggior parte dei sistemi di controsoffittatura eseguiti con lastre in

fibrocemento prevedono la stuccatura dei giunti e la successiva rasatura da

eseguire con prodotti a base cementizia. Sempre si tratta di pacchetti completi

forniti e consigliati dal fabbricante che sulla base dell’intero pacchetto può

dare le necessarie garanzie. In questo caso l’utilizzo di lastre di fibrocemento

è stato invece associato a stuccatura a base di gesso e anche la lisciatura

delle superfici è stata eseguita con prodotti a base di gesso.

2.

La

sottostruttura in metallo è, come già detto, dimensionata correttamente.

Tuttavia il dettaglio del giunto perimetrale (raccordo con le parete) non

rispetta quanto abitualmente consigliato in casi simili. La struttura dovrebbe

essere completamente libera al suo raccordo con le pareti e lungo tutto il

perimetro.

3.

Le

lastre in fibrocemento formanti il soffitto hanno dimensioni di 120x240 cm e

uno spessore do 9,5 mm. Il loro peso dovrebbe superare i 10 kg/m2. Si tratta

dunque di lastre pesanti e estremamente rigide. Un simile soffitto, solitamente

sconsigliato per un locale piscina interno, necessita di essere libero di

dilatarsi e se necessario di muoversi liberamente dalla struttura

dell’edificio. Il dettaglio di fissarlo alle pareti, come ben illustrato nella

fotografia che precede, è dunque scorretto e in caso di movimento del soffitto

o di una sua parte minima dilatazione crea una pressione che rompe l’equilibrio

nel punto più debole del soffitto e cioè sulle fughe tra le lastre. Si sarebbe

dovuto creare un giunto d’ombra o seguire una siliconatura o una masticatura

perimetrale in modo che movimenti della struttura permettano al soffitto di adeguarsi

senza provocare danni dovuti a pressione o trazione.

4.

Date l’ampia superficie del soffitto sarebbero stati auspicati anche altri

giunti di dilatazione sulla sua superficie” (perizia

pag. 4 e 5).

Il perito

giudiziario ha quindi concluso osservando che, pur non essendoci alcuna

certezza sulle cause assolute delle fessurazioni riscontrate, l’esecuzione del

soffitto presenta due importanti punti deboli. In particolare egli ha osservato

che “(…) La scelta di impedire qualsiasi movimento e qualsiasi

dilatazione al soffitto che è stato legato alla struttura dell’edificio e che è

privo di qualsiasi giunto di dilatazione deve essere vista negativamente ed è

sicuramente almeno parziale causa delle fessurazioni dei giunti tra le lastre.

In ogni caso sia la struttura metallica che le lastre di rivestimento sono

saldamente legate alle pareti del locale. La scelta di utilizzare lastre in

fibrocemento e di associarvi una lisciatura e una stuccatura delle lastre a

base di gesso è quantomeno discutibile data la diversa dilatazione dei due

materiali e data la presenza costante nell’ambiente della piscina di alte

temperature e di umidità” (perizia pag. 5).

Dal canto

suo, il teste S__________, tecnico di R__________ GmbH fornitrice dei

materiali, esprimendosi sulle cause dei difetti ha dichiarato che “(…) Devo

precisare che a un certo momento si pensava che il soffitto fosse troppo rigido

e che ci potesse essere un taglio insufficiente tra i muri perimetrali e il

soffitto ribassato. Avevamo però constatato che il giunto era stato eseguito

correttamente. (…) Confermo che le lastre di cui era composto il soffitto erano

rigide. Si tratta di lastre a base di cemento. (…) Confermo comunque che si

trattava probabilmente di lastre composte da materiale troppo rigido. (…)

Secondo la mia esperienza quando appaiono queste fessure vi sono sempre più

cause all’origine, quali la statica della casa, l’umidità, la rigidità di

materiali o anche problemi di esecuzione dei lavori. Onestamente noi della R__________

non abbiamo mai dato la colpa alla P__________. Nel 99% dei casi è inutile

riparare queste micro fessure, perché ricompaiono sempre” (verbale del 17

ottobre 2007 pag. 7 e 8).

Nel corso

della sua audizione testimoniale G__________, tecnico edile alle dipendenze di

R__________ GmbH intervenuto sul cantiere nel 2000 quando già era stata

effettuata la riparazione del soffitto, si è cosi espresso “(…) durante i

sopralluoghi ho potuto constatare che c’erano delle fessurazioni sia di origine

statica (crepe che non seguono la linea giunto) sia delle microfessurazioni in corrispondenza

del giunto (…). Mi ricordo di aver notato la presenza di un taglio svedese

lungo il perimetro del soffitto ma non abbiamo controllato la sottoscrittura e

quindi non posso dire se vi fosse un distacco tra il soffitto e le pareti. (...)

Confermo che in corrispondenza del pilastro avevo notato già delle crepe, anche

non in corrispondenza dei giunti” (verbale 12 dicembre 2007 pag. 14 e 15).

Il teste

An__________, dipendente della ditta B__________ SA che ha effettuato

l’intervento di rifacimento totale del soffitto nel 2006, ha dichiarato “(…) Ci siamo accorti che la struttura che sostiene il soffitto e la pendinatura

del soffitto (le lastre erano infatti appese al soffitto con una bacchetta in

ferro) non era eseguita a regola d’arte. Il pendino non era infatti tassellato

alla soletta in cemento armato. Era infatti appeso all’isolazione e la bussola

del tassello del pendino entrava solo in parte nel cemento armato. Abbiamo

visto che sul perimetro le lastre erano avvitate, cosa che non si deve mai fare

in base alle direttive dei fornitori di materiale (..). Io non ho mai usato

nella mia professione quelle lastre. La struttura usata per la posa di questo

vecchio soffitto era del sistema Knauf D 112. (verbale del 14 marzo 2008 pag.

18)

Sulla

base delle risultanze istruttorie il Pretore ha ritenuto che i difetti manifestatisi

nel soffitto potessero essere ricondotti al sistema di posa proposto

dall’architetto A__________ e ai materiali impiegati, per i quali quest’ultimo

si era assunto la piena responsabilità. Questa decisione regge alla critica e

può essere condivisa. Appurata l’impossibilità di determinare con certezza le

cause assolute delle fessurazioni - circostanza su cui sembrano concordare sia

il perito giudiziario sia i tecnici sentiti come testimoni in corso di

procedura - le risultanze istruttorie hanno evidenziato con chiarezza

un’inadeguatezza dei materiali utilizzati e del sistema scelto dall’arch. A__________

per la posa del soffitto - sistema che, si ricorda, si discosta da quanto

previsto dalle schede tecniche - per cui questi si era assunto la responsabilità.

Sulla base degli atti, questi elementi combinati possono essere ragionevolmente

considerati la causa determinante dei difetti rilevati. Per quanto attiene al

giunto perimetrale, si ritiene, contrariamente a quanto sembra credere

l’appellante, che lo stesso debba essere considerato parte integrante del

sistema di posa e di fissaggio del soffitto, di cui l’architetto si è fatto

carico. Stante quanto sopra è pertanto a giusta ragione che il primo giudice ha

ritenuto che il committente non possa prevalersi dei diritti derivanti

dall’art. 368 CO ed ha respinto la petizione.

9.

Da

ultimo l’appellante lamenta un’esecuzione non a regola d’arte dei lavori in

garanzia effettuati nel 2000 dalla convenuta. Anche questa censura è sprovvista

di buon fondamento. Come accertato in fase istruttoria ed illustrato nei

considerandi che precedono, i lavori di garanzia sono stati effettuati dalla

convenuta, a spese e per conto di R__________ GmbH, seguendo le indicazioni

tecniche fornite da questa e sotto la direzione lavori dell’arch. A__________ (cfr.

consid. 6 e 7.1). La convenuta si è limitata ad effettuare la riparazione così

come indicatole da questi ultimi. Imputare ora alla convenuta la responsabilità

per il ripresentarsi delle fessurazioni nel soffitto, circostanza che - stando

a quanto emerge dagli atti - sembra poter essere ricondotta all’inadeguatezza

dei materiali impiegati ed al sistema di posa scelto nel 1998 dall’architetto A__________,

e di cui egli porta la responsabilità, rasenta la mala fede.

10.

Alla

luce di quanto precede, l’appello non merita accoglimento e si può prescindere

dall’entrare nel merito delle singole pretese di danno di cui l’appellante ha

chiesto il risarcimento.

11.

Ne

discende la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un valore

litigioso di fr. 49'732.70 seguono la soccombenza dell’attore (art. 148

CPC-TI), il quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per

ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello 15 marzo 2010 di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2’500.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

2’600.-

sono a

carico dell’appellante, con obbligo di versare alla controparte fr. 3’000.- per

ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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