12.2010.62
Contratto di appalto. Difetti imputabili al committente (art. 369 CO). Validità dell'assunzione di responsabilità da parte dell'architetto incaricato della direzione lavori. Prima appellazione sospens
14 maggio 2012Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2010.62
Data decisione, Autorità:
14.05.2012, IICCA
Titolo:
Contratto di appalto. Difetti imputabili al committente (art. 369 CO). Validità dell'assunzione di responsabilità da parte dell'architetto incaricato della direzione lavori. Prima appellazione sospensiva (art. 96 e 309 CPC-TI)
EFFETO SOSPENSIVO DELL'APPELLO
GARANZIA PER DIFETTI
RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
art. 369 CO
art. 96 cpv. 4 CPC-TI
art. 309 cpv. 3 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.62
Lugano
14 maggio
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Federspiel Peer, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.101
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 28
agosto 2006 da
AP 1
rappr. dall’ PA
2
contro
AO 1
rappr. da PA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 49'732.70 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2006 in materia di contratto di appalto (garanzia per i difetti dell’opera e ulteriori pretese per
danno) e il rigetto definitivo dell’opposizione al PE nr. 644411 dell’UEF di
Mendrisio,
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore,
con sentenza del 16 febbraio 2010, ha respinto.
appellante l’attore che con atto di appello 15 marzo
2010 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente
la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi,
mentre la convenuta con osservazioni del 14 maggio
2010 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A.AP 1
è proprietario della part. __________ RFD di __________. Nel corso del 1998,
nell’ambito di una ristrutturazione parziale della casa di abitazione ivi
ubicata, egli ha incaricato, per il tramite del progettista e responsabile
della direzione lavori arch. A__________, la ditta individuale P__________ di __________
- di cui AO 1 è titolare - dell’esecuzione di un soffitto ribassato nel locale
della piscina interna. Trattandosi di un intervento particolare - il
committente richiedeva infatti un soffitto ribassato lisciato bianco e non la
classica struttura a pannelli - B__________ della P__________ ha consultato un tecnico
di soffitti ribassati per piscine, S__________, il quale ha proposto di
utilizzare le lastre fornite dalla ditta R__________ GmbH (in seguito R__________).
Questa soluzione è stata discussa tra B__________, S__________ e l’arch. A__________.
B. In
data 17 giugno 1998 B__________ della P__________ ha sottoposto per
accettazione all’arch. A__________ una dichiarazione con la quale quest’ultimo confermava
di assumersi la completa responsabilità per il sistema di posa ed il materiale
di lavoro utilizzato per la realizzazione del soffitto (doc. 2). Il contenuto
della stessa era il seguente:
“Con
la presente si vuole indicare che l’architetto A__________ Studio d’architettura
__________ ci ha incaricato di svolgere, come da sue indicazioni sul tipo di
materiale dove e come posarlo, il seguente lavoro presso l’abitazione del Sig.
W__________ in __________:
(…)
Fornitura e posa di un controsoffitto con lastre Panelcrete mm9 avvitate su
doppia struttura in ferro zincato CW 60x27 con pendinatura in acciaio inox,
stuccato con Knauf Hardbord filler con garza sui giunti (intonaco da definire).
Desideriamo
comunque, puntualizzare che il lavoro verrà eseguito unicamente se la
responsabilità del sistema di posa e del materiale di lavoro utilizzato
verranno presi a suo carico. (…).
Scritto
che l’arch. A__________ ha firmato.
In data
30 luglio 1998 P__________ ha emesso la fattura per i lavori svolti per
complessivi fr. 26'001.95.
C. Nel
corso del 1999 sono apparse delle crepe tra i pannelli del soffitto ribassato
del locale piscina. L’arch. A__________ ha segnalato il difetto a P__________ e
ne ha chiesto la riparazione. A sua volta questa ha coinvolto la ditta R__________,
fornitrice dei materiali, pretendendo che prendesse a suo carico i lavori di
risanamento, ciò che essa ha fatto (cfr. doc. C). R__________ GmbH è infatti intervenuta
assumendo i costi della riparazione eseguita tra il 21 gennaio e il 9 febbraio
2000 da P__________ (doc. 3).
Nel 2002
si sono manifestate nuove crepe sul soffitto del locale piscina. I successivi
sopralluoghi e gli intensi scambi di corrispondenza intercorsi tra le parti non
hanno permesso di risolvere la vertenza (cfr. doc. D, E, F, G, H, I, L).
D. AP 1 ha quindi fatto spiccare nei confronti di AO 1 i precetti esecutivi PE n. __________ del 30
settembre 2003, PE n. __________ del 24 gennaio 2005 e PE n. __________ del 23
gennaio 2006 dell’UEF di Mendrisio per gli importi di rispettivamente fr.
27'500.- per il rifacimento del soffitto ribassato, fr. 35'000.- per
risarcimento danni e costi di rifacimento/riparazione del soffitto ribassato e
fr. 50’000.- per risarcimento danni, costi di rifacimento del soffitto
ribassato, costi accessori e garanzia per i difetti. La convenuta ha interposto
opposizione.
E. Con
istanza del 21 dicembre 2004, promossa nei confronti di AO 1AP 1AP 1AP 1 ha chiesto l’allestimento di una perizia a futura memoria avente per oggetto il soffitto ribassato
eseguito nel locale piscina dell’abitazione sita sul mapp. __________ RFD di __________.
La richiesta è stata parzialmente accolta ed è stato pertanto dato incarico ad
un perito di constatare i difetti presenti nell’opera eseguita e riparata da P__________
e d’indicare le cause tecniche dei difetti riscontrati (per i dettagli cfr.
doc. rich. I incarto Pretura di Lugano, sez. 3 DI.2004.1561).
Stante il
formale rifiuto di AO 1 di procedere al rifacimento del soffitto, D__________
ha commissionato l’intervento alla ditta B__________ SA, che ha eseguito lo
stesso nel corso dei primi mesi del 2006 (doc. BB, fattura del 22 marzo 29006).
F.Con petizione del 28 agosto 2006 AP 1 ha postulato la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 49'732.70 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2006 a titolo di risarcimento dei costi sopportati per il rifacimento totale dell’opera e degli altri
danni connessi all’inadempienza contrattuale, nonché il rigetto definitivo
dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio per
il medesimo importo. A sostegno delle proprie richieste egli ha addotto l’esecuzione
difettosa, ad opera di P__________, del soffitto ribassato nel locale della
piscina interna come pure dei successivi lavori di riparazione. A mente
dell’attore, la responsabilità per questi difetti ricadrebbe sulla convenuta la
quale dovrebbe pertanto sopportare l’onere dei costi di rifacimento. Egli ha lamentato
inoltre una violazione delle regole dell’arte nella realizzazione del soffitto
e dei successivi lavori di riparazione, in particolare, ha sostenuto che la
ditta B__________ SA, a cui è stato commissionato il rifacimento del soffitto
dopo il rifiuto della convenuta di procedere all’intervento, avrebbe constatato
un’esecuzione difettosa dell’opera. Nel dettaglio, i tasselli in cui erano
inserite le viti che sostenevano la struttura metallica sarebbero stati
conficcati nell’isolazione anziché essere fissati al beton, inoltre per oltre
metà della superficie non vi sarebbe stata la prevista doppia struttura
metallica. L’attore ha quindi chiesto alla convenuta la rifusione di tutti i
danni connessi alla sua inadempienza contrattuale.
G. AO 1
si è opposta alla petizione, contestando integralmente le pretese creditorie
dell’attrice. In estrema sintesi, ella ha argomentato che il progettista, arch.
A__________, sottoscrivendo lo scritto del 17 giugno 1998, si è assunto la totale
responsabilità circa il materiale utilizzato e il sistema di posa scelto per la
realizzazione del soffitto ribassato. Ella ha dichiarato di aver accettato di
eseguire i lavori solo a condizione che l’architetto, in rappresentanza del
committente e per sé stesso, si assumesse questo onere. Il fatto che i lavori
di riparazione del 2000 siano stati eseguiti da P__________, ma i relativi
costi presi a carico da R__________ GmbH, non è atto ad inficiare questa
assunzione di responsabilità che resta della direzione lavori. La convenuta ha precisato
di avere sin da subito contestato qualsiasi sua responsabilità, ritenendo di
aver eseguito i lavori a regola d’arte. AO 1 ha inoltre contestato la validità della prova a futura memoria eccependo vizi procedurali e ne ha chiesto
l’estromissione dagli atti. Ella ha altresì sollevato l’eccezione di
prescrizione dei crediti fatti valere dall’attore.
La
convenuta ha denunciato la lite all’architetto A__________ e a R__________ GmbH,
che non sono intervenuti.
H. Nei
successivi allegati di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle
rispettive allegazioni e richieste. Esperita l’istruttoria, le parti hanno
rinunciato a partecipare al dibattimento finali. Nei rispettivi memoriali
conclusivi esse hanno confermato le proprie posizioni.
Fatti
I. Con
sentenza del 16 febbraio 2010, il Pretore ha integralmente respinto la
petizione ed ha posto tasse, spese e ripetibili a carico della parte
soccombente. In sostanza, il primo giudice ha ritenuto che i difetti
manifestatisi nel soffitto del locale piscina sono da ricondurre alle
istruzioni date dall’arch. A__________, nella sua veste di rappresentante del
committente, e in particolare al sistema di posa da lui proposto e ai materiali
utilizzati, per i quali egli si era assunto la completa responsabilità.
L. Con
atto d’appello del 15 marzo 2010 l’attore chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione e di condannare la
convenuta al pagamento di fr. 49'732.70 oltre interessi nonché di rigettare in
via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio per
l’importo di fr. 49'732.70. Con osservazioni del 14 maggio 2010 AO 1 postula la
reiezione del gravame.
e considerato,
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La
decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data e la
procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal previgente codice di
procedura civile cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC).
2.
Nell’ambito della procedura relativa all’allestimento della
perizia a futura memoria di cui si è detto in precedenza (cfr. consid. E), AP 1,
attore e appellante in questa procedura, è insorto al Tribunale d’appello con
atto d’appello del 18 febbraio 2005 postulando un’estensione dei quesiti
peritali nel senso di domandare al perito di esprimersi anche sulle cause dei
difetti accertati e non di limitarsi unicamente alla loro constatazione e
descrizione. Con sentenza del 8 giugno 2005 il gravame è stato parzialmente
accolto. La perizia è quindi stata allestita dal perito incaricato, arch. P__________,
in data 20 settembre 2005 (doc. T e doc. S).
Con
riferimento alla causa che qui ci occupa, in data 31 agosto 2009 AO 1 ha presentato appello contro il decreto pretorile 7 luglio 2009 che respingeva la sua richiesta di
nullità della perizia per vizi procedurali e di estromissione della stessa dagli
atti di causa. In data 16 settembre 2009 il Pretore ha rifiutato di concedere
all’appello 31 agosto 2009 l’effetto sospensivo richiesto, con la conseguenza
che il gravame potrà essere trattato solo con la prima appellazione sospensiva,
sempre che a quel momento l’appellante dichiari di mantenerlo (art. 96 cpv.4,
309.
cpv. 3 CPC-TI).
Nel caso concreto,
la convenuta, nelle sue osservazioni 14 maggio 2010 all’appello presentato da AP
1.
contro la sentenza pretorile del 16 febbraio 2010 oggetto del presente
giudizio, evoca l’atto d’appello da lei presentato in data 31 agosto 2009 ma omette
di dichiarare se intende mantenerlo. Ella si limita infatti ad indicare che “(…)
si precisa che l’appellata ha sin da subito contestato la validità della
perizia prodotta dalla parte avversa quale doc. T, giacché esperita in
violazione di procedura e pertanto non opponibile a P__________ (si rimanda a
quanto verrà meglio esposto al punto 3.3)” ed ancora ”Le conclusioni del
perito, a tutt’oggi contestate (come pure i contenuti dei successi scritti del
legale di controparte basati sulle risultanze peritali) e soggette a nullità
(ricordiamo che l’appello contro il decreto con cui il perito ha disconosciuto
la nullità della perizia, è tuttora pendente”) (pag. 17) ed in seguito “(…)
Anzitutto, si contesta nuovamente la validità delle perizia a futura memoria
sulla quale dovrà pronunciarsi questo Lodevole Tribunale” (pag. 20).
Alla luce
di quanto precede, in assenza di un’esplicita richiesta di mantenere il gravame
da parte della convenuta, si può ritenere che lo stesso sia stato abbandonato,
in conformità con quanto previsto dall’art. 309 cpv. 3 CPC-TI.
3.
Il
Pretore ha stabilito che i difetti manifestatisi nel soffitto ribassato del
locale piscina sono imputabili alle scelte costruttive imposte dal committente -
per il tramite del suo rappresentante arch. A__________ - malgrado l’avviso
dell’appaltatore sui rischi ad esse connesse. Più nel dettaglio, il primo
giudice ha rilevato che la scelta di realizzare un soffitto ribassato lisciato,
bianco, costituiva una soluzione architettonica inusuale, ciò di cui era
consapevole anche l’arch. A__________. Il Pretore ha quindi accertato che, nel
corso dei lavori, Br__________ della P__________ ha manifestato all’architetto
le sue perplessità in merito a questa scelta e lo ha avvisato che temeva che,
così come concepito, il soffitto avrebbe potuto cedere; parallelamente lo ha
reso attento sul fatto che era la prima volta che utilizzava i materiali della
R__________ GmbH. Sulla base di queste indicazioni l’arch. A__________ ritenuto
di scostarsi dalle schede tecniche del prodotto adottando un diverso sistema di
posa del soffitto. Su richiesta di Br__________ egli ha quindi sottoscritto la
dichiarazione 17 giugno 1998 con cui si è assunto la responsabilità per il
sistema di posa proposto e per i materiali impiegati. Nel querelato giudizio,
il Pretore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle considerazioni
espresse dal perito nel suo referto della prova a futura memoria, ha ritenuto
che le fessurazioni capillari presenti sul soffitto fossero riconducibili proprio
al sistema di posa e al materiale di lavoro utilizzato, per i quali
l’architetto si era assunto la responsabilità. Per questi motivi il primo
giudice, in conformità coi disposti dell’art. 369 CO, ha negato il buon
fondamento della petizione.
4.
Le parti concordano sul fatto che il soffitto ribassato del
locale piscina presenta dei difetti. Pure incontestato è il ruolo di
rappresentante del committente ricoperto dall’arch. A__________. Permangono
invece litigiose le cause del difetto ed in specie la questione a sapere se il
committente può, dal profilo giuridico, essere ritenuto l’unico responsabile
del difetto in applicazione dell’art. 369 CO, ciò che l’appellante contesta col
suo atto di appello. Giova, al riguardo, ricordare i presupposti della norma in
parola. Tale articolo prevede che il committente non può far valere i diritti
accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso è stato causa dei
difetti mediante ordinazioni date contro l’espresso parere dell’appaltatore o
in altra maniera. Come spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6 seg.
consid. 2), occorre, in primo luogo, che il difetto dell’opera si sia
verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, Der
Werkvertrag, 5a ed.,
Zurigo 2011, n. 1917) . Si aggiunga, al riguardo, che quest’ultimo risponde evidentemente anche per le
persone ausiliarie, in particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai
quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti
dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch, op. cit., n. 1921
e 1922). Va inoltre precisato che l’appaltatore non può però liberarsi
senz’altro in presenza di mancanze del committente, del progettista o del
direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di
riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per
l’integrità e l’abitabilità dell’opera e di darne avviso al committente,
sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di
istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso (Rep. 1983,
pag. 308; II CCA 26 maggio 2009 inc. 12.2008.77 e 5 dicembre 1996 inc.
12.2008
).
In tali
casi, tuttavia, l’obbligo dell’appaltatore alla notifica del proprio dissenso
sussiste solo qualora vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o
facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori
macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più
elementari regole dell’edilizia (Rep. ibidem; II CCA 26 maggio 2009 inc.
12.2008.77
e 25 novembre 1997 inc. 12.1996.175; Gauch, op. cit., n.
1969.
e segg.). L'avviso che l'appaltatore deve, al proposito, notificare al
committente deve essere particolarmente formale e rendere attento quest'ultimo in
modo esplicito e univoco dei rischi che possono risultare dalle sue istruzioni -
le quali possono riguardare la concezione dell’opera, i metodi di lavoro, la
cronologia degli interventi, la materia utilizzata, il ricorso a ausiliari - e
del fatto che declina ogni sua responsabilità nel caso che risultasse un
difetto a dipendenza delle istruzioni che il committente insiste nel mantenere
(DTF 116 II 305 consid. 2c/bb; 95 II 43 consid. 3c; cfr. anche Zindel /Pulver, Basler Kommentar, n. 7,
8.
e 9 ad art. 369 CO). Negli altri casi l’appaltatore è liberato dalla propria
responsabilità per gli eventuali difetti senza che vi sia necessità di
esprimere il proprio parere contrario, potendosi egli in buona fede fidare
delle maggiori cognizioni degli specialisti interpellati dal committente (II
CCA 26 maggio 2009 inc. 12.2008.77 e 25 marzo 1994 in re B. SA e llcc./B.; Gauch, op. cit., n. 1958 e segg.). È però fatto salvo il caso particolare
in cui le specifiche e specialistiche conoscenze tecniche dell’artigiano siano
superiori a quelle del committente e del progettista, di modo che il committente
può in buona fede in ogni caso attendersi una verifica da parte
dell’appaltatore (II CCA 26 maggio 2009 inc. 12.2008.77 e 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.; Gauch, op. cit., n. 1408). In secondo luogo la causa riconducibile a
responsabilità del committente deve essere l’unica determinante per l’insorgere
dei difetti (DTF 52 II 78; II CCA 4 settembre 1996 inc.12.1996.78, 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.; Gauch, op. cit., n. 1918). Per finire, l’onere della prova dell’esistenza delle condizioni di cui alla norma
in questione compete all’appaltatore (Gauch, op.
cit, n. 1914; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369).
5.
L’appellante
contesta l’applicabilità dell’assunzione di responsabilità di data 17 giugno
1998.
(doc. 2) sottoscritta dall’arch. A__________ ai difetti d’opera manifestatisi.
Egli sostiene infatti che la dichiarazione in oggetto non è in alcun modo da
porre in relazione con i difetti riscontrati nell’opera cui fanno riferimento
le pretese petitorie ma che, al di là della portata di tale dichiarazione,
sarebbe palese che, semmai, la stessa si riferirebbe all’esecuzione dei lavori
appaltati e non ai lavori in garanzia effettuati nel 2000 (cfr. atto di appello
pag. 7). Parte appellante sostiene inoltre che la dichiarazione è stata
sottoscritta quando i lavori appaltati erano già in esecuzione, adducendo (tra
le righe) una presunta firma tardiva della stessa (atto di appello pag. 7 e 9).
Trattasi di argomenti nuovi, sostenuti per la prima volta in sede di appello e
quindi palesemente irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI).
L’appellante
sostiene inoltre, a titolo abbondanziale, che i lavori in garanzia sono stati
eseguiti senza alcuna direzione lavori da parte dell’arch. A__________ ma
unicamente mediante l’intervento di P__________ e con la consulenza tecnica di
R__________ GmbH che avrebbero scelto in modo totalmente indipendente la
soluzione più idonea ad eliminare i difetti riscontrati. Quanto sostenuto da
parte attrice stride con gli accertamenti istruttori. Nell’ambito
dell’interrogatorio formale AP 1 ha dichiarato di aver avuto quale unico
interlocutore, in relazione ai lavori oggetto della presente causa, l’arch. A__________
ed ha confermato che costui era incaricato della direzione lavori nel cantiere
del suo immobile (verbale AP 1 del 12 febbraio 2009 pag. 31 1). È legittimo
ritenere che questo ruolo si sia esteso anche ai lavori di riparazione dei
difetti, circostanza questa che è confermata anche dalla nota d’onorario che
l’architetto A__________ ha trasmesso a R__________ GmbH proprio per
prestazioni di direzione lavori relative alla riparazione del soffitto (cfr.
anche verbale A__________ del 12 dicembre 2007 pag. 12).
6.
Parte
appellante sostiene inoltre che l’intervento di riparazione effettuato da P__________
nel 2000 sarebbe stato eseguito in modo del tutto incondizionato, senza che la
stessa sollevasse alcuna eccezione o riserva in merito alla sua responsabilità
nei confronti del committente, né tantomeno prevalendosi di una esclusione di
responsabilità a motivo dello scritto del 17 giugno 1998. Circostanza questa che
troverebbe conferma anche nella corrispondenza agli atti (cfr. atto di appello
pag. 8).
Queste
argomentazioni non trovano riscontro nelle risultanze istruttorie. Risulta
invece che P__________, subito dopo essere stata informata dei difetti dall’arch.
A__________, ha coinvolto la ditta fornitrice R__________ GmbH ed ha preteso
dalla stessa l’assunzione dei costi della riparazione e dei materiali, onere
che R__________ GmbH si è effettivamente assunta ritenendo questo intervento
coperto dalla propria garanzia per difetti (cfr. fattura del 21 febbraio 2000
doc. 3 e verbale S__________ del 17 ottobre 2007 pag. 7). La ditta fornitrice ha
pure saldato la parcella trasmessale dall’arch. A__________ per il suo lavoro
di direzione lavori relativi alla riparazione del soffitto (cfr. verbale A__________
del 12 dicembre 2007 pag. 12). Il fatto che i lavori di riparazione siano stati
eseguiti da P__________ - è bene ribadirlo, però a spese e per conto di R__________
GmbH - non comporta un’ammissione di responsabilità da parte della convenuta,
anzi la corrispondenza agli atti comprova la tesi opposta. Diversamente da
quanto sembra credere l’appellante il fatto che la convenuta abbia notificato
il caso a R__________ GmbH e abbia preteso il suo intervento non ne pregiudica
la possibilità di prevalersi del contenuto della dichiarazione di assunzione di
responsabilità firmata dall’arch. A__________, in veste di rappresentante del
committente. Tale dichiarazione concerne infatti i rapporti tra la convenuta e
il committente e non quelli con eventuali ditte terze. Pur ritenendosi liberata
da ogni responsabilità in virtù di detta dichiarazione, la convenuta ha correttamente
segnalato il caso alla ditta fornitrice del materiale chiedendo che i costi di
riparazione fossero coperti dalla garanzia di quest’ultima, come poi è avvenuto.
8.
L’appellante
contesta le conclusioni pretorili secondo cui i difetti riscontrati nel
soffitto ribassato possono essere ricondotti al sistema di posa scelto
dall’architetto A__________ e ai materiali impiegati, per cui egli si sarebbe
assunto la responsabilità, e sostiene invece che la causa degli stessi va
ricercata nell’esecuzione di un dettaglio del giunto perimetrale, di cui
quest’ultimo non risponderebbe. Egli censura inoltre un’errata applicazione
dell’art. 369 CO (cfr. atto di appello pagg. 8 e 9).
8.1
È
incontestato, come peraltro accertato nella sentenza di primo grado, che il
soffitto ribassato lisciato bianco richiesto dal committente costituiva una
scelta costruttiva inusuale che si discostava dalla classica struttura a
pannelli abitualmente usata per i soffitti dei locali piscina interni. L’arch. A__________,
in rappresentanza di AP 1, si è rivolto per l’esecuzione dello stesso a Br__________
della P__________ il quale a sua volta ha consultato un tecnico di soffitti
ribassati per piscine, S__________; questi ha proposto l’utilizzo delle lastre fornite
dalla ditta R__________ GmbH. Come ammesso dallo stesso arch. Adriano Voigt nel
corso della sua audizione testimoniale (cfr. verbale del 12 dicembre 2007 pag.
11), Br__________ non era “proprio entusiasta” per l’utilizzo del
materiale previsto. Per l’architetto invece “andava anche bene”. Sempre
stando alla sua deposizione, Br__________ gli avrebbe ricordato “il problema
della piscina Uster (noto crollo soffitto)” e gli avrebbe manifestato il
suo timore “che anche questo soffitto poteva non tenere“ (verbale del 12
dicembre 2007 pag. 11). L’arch. A__________ sapeva inoltre che, in precedenza, Br__________
non aveva mai utilizzato quel tipo di materiale (verbale cit. pag. 11).
A detta
dell’arch. A__________, essi avrebbero quindi concordato un sistema per
appendere il soffitto in contrasto con quanto previsto dalle schede tecniche di
R__________ GmbH. Ciò malgrado, l’architetto non ha ritenuto di consultarsi con
la ditta fornitrice prima dell’esecuzione dell’opera in quanto riteneva che il
sistema da lui proposto fosse migliore di quello indicato nelle schede (verbale
cit. pag. 11). Br__________ ha quindi sottoposto per approvazione all’arch. A__________
la dichiarazione del 17 giugno 1998 con cui questi si sarebbe assunto la
responsabilità per il sistema di posa e per i materiali utilizzati, scritto che
l’architetto ha effettivamente sottoscritto.
Alla luce
delle circostanze qui sopra descritte, si può ritenere, in conformità coi
disposti dottrinali e giurisprudenziali relativi all’art. 369 CO citati in
precedenza (cfr. consid. 5), che Br__________ abbia validamente avvisato l’architetto
dei rischi connessi alla realizzazione del soffitto, così come concepito, e lo
abbia reso attento del fatto che declinava ogni responsabilità nel caso
risultasse un difetto dell’opera a seguito delle istruzioni impartitegli. Su
questo punto la sentenza di prima istanza merita pertanto conferma.
8.2
Per
quanto attiene alle cause delle fessurazioni manifestatesi nel soffitto, il
perito incaricato della prova a futura memoria, arch. P__________, ha
evidenziato alcuni importanti punti critici nel sistema utilizzato per la
realizzazione dello stesso. In particolare, nel suo referto egli ha indicato che
(doc. T, perizia ottobre 2005):
“1. La
maggior parte dei sistemi di controsoffittatura eseguiti con lastre in
fibrocemento prevedono la stuccatura dei giunti e la successiva rasatura da
eseguire con prodotti a base cementizia. Sempre si tratta di pacchetti completi
forniti e consigliati dal fabbricante che sulla base dell’intero pacchetto può
dare le necessarie garanzie. In questo caso l’utilizzo di lastre di fibrocemento
è stato invece associato a stuccatura a base di gesso e anche la lisciatura
delle superfici è stata eseguita con prodotti a base di gesso.
2.
La
sottostruttura in metallo è, come già detto, dimensionata correttamente.
Tuttavia il dettaglio del giunto perimetrale (raccordo con le parete) non
rispetta quanto abitualmente consigliato in casi simili. La struttura dovrebbe
essere completamente libera al suo raccordo con le pareti e lungo tutto il
perimetro.
3.
Le
lastre in fibrocemento formanti il soffitto hanno dimensioni di 120x240 cm e
uno spessore do 9,5 mm. Il loro peso dovrebbe superare i 10 kg/m2. Si tratta
dunque di lastre pesanti e estremamente rigide. Un simile soffitto, solitamente
sconsigliato per un locale piscina interno, necessita di essere libero di
dilatarsi e se necessario di muoversi liberamente dalla struttura
dell’edificio. Il dettaglio di fissarlo alle pareti, come ben illustrato nella
fotografia che precede, è dunque scorretto e in caso di movimento del soffitto
o di una sua parte minima dilatazione crea una pressione che rompe l’equilibrio
nel punto più debole del soffitto e cioè sulle fughe tra le lastre. Si sarebbe
dovuto creare un giunto d’ombra o seguire una siliconatura o una masticatura
perimetrale in modo che movimenti della struttura permettano al soffitto di adeguarsi
senza provocare danni dovuti a pressione o trazione.
4.
Date l’ampia superficie del soffitto sarebbero stati auspicati anche altri
giunti di dilatazione sulla sua superficie” (perizia
pag. 4 e 5).
Il perito
giudiziario ha quindi concluso osservando che, pur non essendoci alcuna
certezza sulle cause assolute delle fessurazioni riscontrate, l’esecuzione del
soffitto presenta due importanti punti deboli. In particolare egli ha osservato
che “(…) La scelta di impedire qualsiasi movimento e qualsiasi
dilatazione al soffitto che è stato legato alla struttura dell’edificio e che è
privo di qualsiasi giunto di dilatazione deve essere vista negativamente ed è
sicuramente almeno parziale causa delle fessurazioni dei giunti tra le lastre.
In ogni caso sia la struttura metallica che le lastre di rivestimento sono
saldamente legate alle pareti del locale. La scelta di utilizzare lastre in
fibrocemento e di associarvi una lisciatura e una stuccatura delle lastre a
base di gesso è quantomeno discutibile data la diversa dilatazione dei due
materiali e data la presenza costante nell’ambiente della piscina di alte
temperature e di umidità” (perizia pag. 5).
Dal canto
suo, il teste S__________, tecnico di R__________ GmbH fornitrice dei
materiali, esprimendosi sulle cause dei difetti ha dichiarato che “(…) Devo
precisare che a un certo momento si pensava che il soffitto fosse troppo rigido
e che ci potesse essere un taglio insufficiente tra i muri perimetrali e il
soffitto ribassato. Avevamo però constatato che il giunto era stato eseguito
correttamente. (…) Confermo che le lastre di cui era composto il soffitto erano
rigide. Si tratta di lastre a base di cemento. (…) Confermo comunque che si
trattava probabilmente di lastre composte da materiale troppo rigido. (…)
Secondo la mia esperienza quando appaiono queste fessure vi sono sempre più
cause all’origine, quali la statica della casa, l’umidità, la rigidità di
materiali o anche problemi di esecuzione dei lavori. Onestamente noi della R__________
non abbiamo mai dato la colpa alla P__________. Nel 99% dei casi è inutile
riparare queste micro fessure, perché ricompaiono sempre” (verbale del 17
ottobre 2007 pag. 7 e 8).
Nel corso
della sua audizione testimoniale G__________, tecnico edile alle dipendenze di
R__________ GmbH intervenuto sul cantiere nel 2000 quando già era stata
effettuata la riparazione del soffitto, si è cosi espresso “(…) durante i
sopralluoghi ho potuto constatare che c’erano delle fessurazioni sia di origine
statica (crepe che non seguono la linea giunto) sia delle microfessurazioni in corrispondenza
del giunto (…). Mi ricordo di aver notato la presenza di un taglio svedese
lungo il perimetro del soffitto ma non abbiamo controllato la sottoscrittura e
quindi non posso dire se vi fosse un distacco tra il soffitto e le pareti. (...)
Confermo che in corrispondenza del pilastro avevo notato già delle crepe, anche
non in corrispondenza dei giunti” (verbale 12 dicembre 2007 pag. 14 e 15).
Il teste
An__________, dipendente della ditta B__________ SA che ha effettuato
l’intervento di rifacimento totale del soffitto nel 2006, ha dichiarato “(…) Ci siamo accorti che la struttura che sostiene il soffitto e la pendinatura
del soffitto (le lastre erano infatti appese al soffitto con una bacchetta in
ferro) non era eseguita a regola d’arte. Il pendino non era infatti tassellato
alla soletta in cemento armato. Era infatti appeso all’isolazione e la bussola
del tassello del pendino entrava solo in parte nel cemento armato. Abbiamo
visto che sul perimetro le lastre erano avvitate, cosa che non si deve mai fare
in base alle direttive dei fornitori di materiale (..). Io non ho mai usato
nella mia professione quelle lastre. La struttura usata per la posa di questo
vecchio soffitto era del sistema Knauf D 112. (verbale del 14 marzo 2008 pag.
18)
Sulla
base delle risultanze istruttorie il Pretore ha ritenuto che i difetti manifestatisi
nel soffitto potessero essere ricondotti al sistema di posa proposto
dall’architetto A__________ e ai materiali impiegati, per i quali quest’ultimo
si era assunto la piena responsabilità. Questa decisione regge alla critica e
può essere condivisa. Appurata l’impossibilità di determinare con certezza le
cause assolute delle fessurazioni - circostanza su cui sembrano concordare sia
il perito giudiziario sia i tecnici sentiti come testimoni in corso di
procedura - le risultanze istruttorie hanno evidenziato con chiarezza
un’inadeguatezza dei materiali utilizzati e del sistema scelto dall’arch. A__________
per la posa del soffitto - sistema che, si ricorda, si discosta da quanto
previsto dalle schede tecniche - per cui questi si era assunto la responsabilità.
Sulla base degli atti, questi elementi combinati possono essere ragionevolmente
considerati la causa determinante dei difetti rilevati. Per quanto attiene al
giunto perimetrale, si ritiene, contrariamente a quanto sembra credere
l’appellante, che lo stesso debba essere considerato parte integrante del
sistema di posa e di fissaggio del soffitto, di cui l’architetto si è fatto
carico. Stante quanto sopra è pertanto a giusta ragione che il primo giudice ha
ritenuto che il committente non possa prevalersi dei diritti derivanti
dall’art. 368 CO ed ha respinto la petizione.
9.
Da
ultimo l’appellante lamenta un’esecuzione non a regola d’arte dei lavori in
garanzia effettuati nel 2000 dalla convenuta. Anche questa censura è sprovvista
di buon fondamento. Come accertato in fase istruttoria ed illustrato nei
considerandi che precedono, i lavori di garanzia sono stati effettuati dalla
convenuta, a spese e per conto di R__________ GmbH, seguendo le indicazioni
tecniche fornite da questa e sotto la direzione lavori dell’arch. A__________ (cfr.
consid. 6 e 7.1). La convenuta si è limitata ad effettuare la riparazione così
come indicatole da questi ultimi. Imputare ora alla convenuta la responsabilità
per il ripresentarsi delle fessurazioni nel soffitto, circostanza che - stando
a quanto emerge dagli atti - sembra poter essere ricondotta all’inadeguatezza
dei materiali impiegati ed al sistema di posa scelto nel 1998 dall’architetto A__________,
e di cui egli porta la responsabilità, rasenta la mala fede.
10.
Alla
luce di quanto precede, l’appello non merita accoglimento e si può prescindere
dall’entrare nel merito delle singole pretese di danno di cui l’appellante ha
chiesto il risarcimento.
11.
Ne
discende la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un valore
litigioso di fr. 49'732.70 seguono la soccombenza dell’attore (art. 148
CPC-TI), il quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello 15 marzo 2010 di AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2’500.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr.
2’600.-
sono a
carico dell’appellante, con obbligo di versare alla controparte fr. 3’000.- per
ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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