12.2010.63
Banca - responsabilità per operazioni non autorizzate del funzionario - danno
26 aprile 2012Italiano40 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2010.63
Data decisione, Autorità:
26.04.2012, IICCA
Titolo:
Banca - responsabilità per operazioni non autorizzate del funzionario - danno
BANCA
DETERMINAZIONE DEL DANNO
RESPONSABILITÀ
art. 398 CO
Incarto n.
12.2010.63
Lugano
26 aprile
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.416
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 4
luglio 2003 da
AO 1
CC 1 composta da:
AO 2
AO 3
AO 4
tutti rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. dagli RA
1
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
5'853'957.- più interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr.
7'053'133.- più interessi;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 22 febbraio 2010 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di € 3'144'055.- oppure - in alternativa - di fr.
4'584'000.- più interessi, nonché di fr. 8'000.-, con la precisazione che da
tali importi dovevano essere dedotti fr. 103'514.- e fr. 163'681.- qualora non
fossero già stati versati agli attori;
appellante
la convenuta con atto di appello 16 marzo 2010, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli
attori con osservazioni 29 aprile 2010 postulano la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Il
13 marzo 1990 (cfr. doc. A) i coniugi __________, ivi domiciliati, AO 1 e CC 1
hanno aperto presso la succursale __________ di AP 1 i conti cifrati T__________
e A__________, sui quali il marito, al beneficio di una procura individuale, ha
in seguito proceduto ad effettuare investimenti sulle divise a termine,
investimenti fiduciari e, sia pure in misura ridotta, investimenti nel mercato
azionario ed obbligazionario.
B. Il
15 maggio 2002 (doc. II) C__________ __________, vicedirettore dell’istituto di
credito e persona di riferimento in banca di CC 1, si è spontaneamente costituito
alla Magistratura penale, confessando di aver commesso vari illeciti penali nei
confronti dell’istituto di credito e dei titolari dei conti T__________ e A__________.
Egli ha in particolare ammesso di aver nel 1994 iniziato ad effettuare
investimenti sulle divise a termine all’insaputa dei clienti (da lui poi
rinnovate a più riprese con operazioni “swap”) allo scopo di recuperare le loro
perdite, aggiungendo poi di avere a tal fine aperto il 29 agosto e il 26 ottobre
1994, dopo aver in un primo tempo operato sul conto ufficiale T__________o, due
conti paralleli denominati anch’essi T__________ (uno in fr. e uno in US$), che
venivano da lui alimentati dapprima facendo capo a un credito lombard di fr.
550'000.- da lui appositamente trasferito dal conto ufficiale e in seguito
attingendo direttamente dai conti ufficiali, il tutto dopo aver lasciato credere
ai clienti che le somme così utilizzate erano state investite a titolo fiduciario.
Preso atto che al momento della sua autodenuncia sul conto vi erano così 3
fiduciari fittizi per un controvalore di complessivi di fr. 5'106'760.-, che il
conto parallelo aveva un saldo attivo di fr. 162'345.- e che un’altra
operazione non autorizzata si era nel frattempo conclusa con un utile di fr.
22'000.-, la differenza tra quanto i clienti credevano di avere e quanto
realmente esisteva sulla relazione ufficiale ammontava, a suo dire, a fr.
4'922'415.-.
C. Con
sentenza 6 ottobre 2008 (doc. PP) la presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano ha riconosciuto C__________ __________ colpevole di
ripetuta truffa e di ripetuta falsità in documenti, il tutto dopo aver evidenziato
che dalla ricostruzione effettuata dallo stesso istituto di credito (cfr. doc.
75) il danno subito dai clienti risultava essere stato di almeno fr.
3'127'047.27. Essa lo ha così condannato ad una pena detentiva di 18 mesi
sospesa condizionalmente ed al pagamento delle spese giudiziarie.
D. Nel
frattempo, con petizione 4 luglio 2003, AO 1 e CC 1, ribadendo le richieste da
loro formulate nel maggio 2002 quando erano stati informati dei fatti, hanno
convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP
1, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di fr. 5'853'957.- oltre
interessi. Essi, preso atto delle ammissioni rese da C__________ __________
(doc. II), da lui per altro confermate innanzi agli inquirenti penali, hanno
chiesto che fossero messi a loro disposizione gli ultimi 3 investimenti
fiduciari effettuati sui loro conti e trattenuti dalla banca - corrispondenti
in pratica alle operazioni non autorizzate - di € 1'550'000.-, di € 1'600'000.-
e di € 342'000.- (cfr. doc. C, quest’ultimo per altro rivelatosi poi
pacificamente non fittizio ma vero), con i rispettivi interessi convenzionali e
moratori di € 216'036.25, che fossero rimborsate loro tutta una serie di
operazioni di cambio effettuate ma non retribuite per altri € 54'954.08, con i
relativi interessi di € 3'343.05, il tutto dunque, per complessivi €
3'766'333.40, pari a fr. 5'837'817.-, e che fossero loro rifuse le spese legali
preprocessuali di fr. 16'140.-.
E. La
convenuta si è opposta alla petizione, rilevando innanzitutto che gli attori
avevano a suo tempo ratificato esplicitamente o almeno tacitamente l’operato di
C__________ __________, rispettivamente che agli stessi doveva essere ascritta
una grave colpa concomitante, tale da escludere o da ridurre notevolmente l’eventuale
risarcimento a loro favore. Essa ha quindi contestato le singole pretese fatte
valere dalla controparte, negando che i 3 fiduciari potessero costituire un
danno, mettendo in dubbio la correttezza del calcolo degli interessi e delle
operazioni di cambio asseritamente da lei non prese in considerazione e
ritenendo per il resto ingiustificato il risarcimento delle spese legali
preprocessuali.
F. Con
gli allegati di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate
nelle loro rispettive domande.
In sede
conclusionale gli attori AO 1 e CC 1 - al quale, nel frattempo deceduto, sono
subentrati quali eredi la stessa AO 1 ed i figli __________ e AO 4 - hanno
aumentato le loro pretese a fr. 7'053'133.- oltre interessi, riducendo da un
lato a € 39'272.58 le richieste per le operazioni di cambio e a € 2'198.- i
relativi interessi, e dall’altro chiedendo l’attribuzione di ulteriori fr.
1'090'160.- più interessi, somma relativa ad un trasferimento ingiustificato
dal conto A__________. Da parte sua, la convenuta si è nuovamente riconfermata
nelle sue precedenti prese di posizione.
G. Il
Pretore, con la sentenza 22 febbraio 2010 qui impugnata, ha escluso che gli
attori avessero ratificato in modo esplicito o tacito l’operato di C__________ __________
rispettivamente che agli stessi potesse essere ascritta un’eventuale colpa
concomitante. Per quanto riguarda l’entità del danno da risarcire, il giudice
di prime cure ha dapprima ritenuto che sui conti T__________ e A__________
erano entrate disponibilità per € 2'900'000.- rispettivamente per € 1'400'000.-
e che su quelle relazioni al momento dell’autodenuncia di C__________ __________
non vi era praticamente più nulla (fatto salvo quanto si dirà qui di seguito),
dal che risultava una perdita approssimativa di € 4'300'000.-; atteso che le
perdite sulle operazioni a termine su divise (di fr. 3'209'175.-) erano state
causate in ragione di fr. 1'779'860.-, pari a € 1'221'678.-, tramite operazioni
su conti ufficiali e che in tale misura non erano così dovute all’agire del
vicedirettore della banca, egli ha quindi concluso che il danno complessivo
arrotondato imputabile alla convenuta era di € 3'080'000.- (corrispondenti a
suo dire al bonifico di € 1'550'000.- e ad una parte, per € 1'530'000.-, di
quello di € 1'600'000.-), a cui andavano aggiunti i relativi interessi
convenzionali e moratori di complessivi € 64'055.-, nonché, stante l’esito
della lite, parte delle spese legali preprocessuali, per altri fr. 8'000.-;
oltre a ciò, ha poi considerato che al momento dell’autodenuncia di C__________
__________ il conto parallelo aveva una disponibilità di fr. 163'681.- e quello
ufficiale di fr. 103'514.-, che non era chiaro se fossero già stati rimessi a
disposizione degli attori. Di qui il parziale accoglimento della petizione nel
senso che la convenuta è stata condannata al pagamento di € 3'144'055.- o, in
alternativa, di fr. 4'584'000.- più interessi nonché di fr. 8'000.-, con la
precisazione che da tali importi dovevano essere dedotti fr. 103'514.- e fr. 163'681.-
qualora non fossero già stati versati agli attori. La tassa di giustizia di fr.
23'000.- e le spese sono state caricate per 1/3 agli attori e per 2/3 alla
convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 94'000.- a titolo di
ripetibili.
H. Con
l’appello 16 marzo 2010 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Essa, dopo aver censurato alcuni accertamenti
di fatto contenuti nella sentenza, rimprovera al Pretore di aver posto alla
base del calcolo del danno, formulato per altro in modo del tutto diverso da
quello proposto dagli attori, fatti non allegati dalle parti e tanto meno provati,
non essendo in particolare vero che sui conti T__________ e A__________ erano
entrate disponibilità per € 4'300'000.-, che al momento dell’autodenuncia di C__________
__________ il conto A__________ fosse a zero (dallo stesso essendo anzi poi
stati bonificati agli attori € 1'530'000.-, con ciò da computare) e ancora che
la differenza tra fr. 1'429'315.-, corrispondente alle perdite su operazioni a
termine su divise transitate in tutto o in parte sui conti paralleli, e €
3'080'000.- costituisse un danno risarcibile, così che in definitiva l’unico importo
che poteva semmai essere posto a suo carico era per l’appunto quello appena
menzionato di fr. 1’429'315.-. Nel prosieguo ribadisce che gli attori avevano
ratificato in modo esplicito o tacito l’operato di C__________ __________ e che
comunque agli stessi doveva essere ascritta una colpa concomitante tale da
escludere o da ridurre sensibilmente il danno da risarcire. E infine ritiene
che la pretesa attorea doveva essere in ogni caso respinta siccome formulata in
valuta errata.
I. Con
le osservazioni 29 aprile 2010 gli attori postulano la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili. Essi evidenziano la correttezza della
decisione pretorile e l’infondatezza delle censure d’appello, precisando che,
se anche si volesse ammettere l’esistenza del bonifico di € 1'530'000.- dal
conto A__________, l’esito della lite non sarebbe mutato: e ciò sia in
considerazione del comprovato illecito addebito di tutti gli importi chiesti in
petizione, sia per il fatto che non si poteva condividere la riduzione di fr.
1'779'860.-, pari a € 1'221'678.-, effettuata dal Pretore con riferimento alle
perdite sulle operazioni a termine su divise risultanti sui conti ufficiali, tanto
più che alle somme a loro favore doveva essere aggiunto l’importo di fr.
1'090'160.- relativo ad un trasferimento ingiustificato dal conto A__________.
Considerandi
in diritto:
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata
pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in
rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia
disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
2.
I
conti / depositi aperti dagli attori presso la convenuta, retti pacificamente
dal diritto svizzero (cfr. i relativi contratti di apertura nel plico doc. A) nonostante
l’esistenza di una fattispecie di carattere internazionale (così pure giusta l’art.
117.
LDIP), hanno natura mista, poiché vi si ritrovano caratteristiche tipiche
del contratto di deposito, di commissione e di mandato. Per quanto riguarda in particolare l’esecuzione degli ordini del cliente
da parte della banca e la responsabilità che può derivarne, si osserva nondimeno
che le stesse soggiacciono di principio alle regole del mandato (art. 394 segg.
CO). Se non è stata esplicitamente concordata, l’estensione del mandato viene
determinata dalla natura dell’affare che ne forma l’oggetto (art. 396 cpv. 1
CO). In assenza, come nel caso concreto, di un mandato di gestione - con il
quale viene incaricata di gestire in maniera autonoma tutto o parte del
patrimonio del mandatario, nei limiti da lui stabiliti - la banca può eseguire
una determinata operazione sul conto del cliente solo dietro sua istruzione o
con il suo accordo. La banca che procede ad operazioni all’insaputa
rispettivamente senza l’accordo del cliente è tenuta a rispondere del danno
cagionatogli, secondo le regole della gestione d’affari senza mandato (art. 419
segg. CO; TF 23 settembre 2008 4A_262/2008 consid. 2.1, 30 novembre 2009
4A_232/2009 consid. 5; II CCA 11 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.136, 23 novembre
2011.
inc. n. 12.2009.137).
3.
Con
la prima censura d’appello la convenuta ritiene che il Pretore non avrebbe
accertato in modo corretto alcuni fatti di causa. A ragione. Non è in effetti
vero, come per altro ammesso anche dagli attori (osservazioni p. 7), che C__________
__________ aveva provveduto ad aprire un conto parallelo anche per la relazione
A__________ (in tal senso, cfr. pure verbale d’interrogatorio penale di C__________
__________ 23 ottobre 2002 p. 7 [doc. 7], testimonianza
23.
marzo 2005 di C__________ __________ p. 9); né
risulta dagli atti, come pure ammesso dagli attori (osservazioni p. 7), che
l’operatività sui conti degli attori si sarebbe dovuta estendere agli
investimenti fiduciari solo nei loro intenti, ciò essendo in realtà avvenuto
pure da un lato pratico; e neppure va infine condiviso l’assunto secondo cui C__________
__________ aveva iniziato ad operare all’insaputa degli attori già dall’autunno
1993, quando invece quella sua attività andava al più presto fatta risalire,
per sua stessa ammissione, all’estate 1994, poco prima cioè dell’apertura dei
conti paralleli (cfr. doc. II p. 5 seg. e 8; verbale d’interrogatorio penale 15
maggio 2002 p. 2 [doc. B], verbale
d’interrogatorio penale 31 marzo 2003 p. 3 [doc. E], testimonianza 10 marzo 2005 p. 6 e 10, testimonianza
23.
marzo 2005 p. 7 seg.; in tal senso pure la sentenza
penale doc. PP), tanto più che gli attori, diversamente da quanto ora addotto, negli
allegati preliminari avevano a loro volta dato atto che quella sua operatività
aveva preso inizio nel 1994 (petizione p. 3). Visto che da queste circostanze gli
attori non traggono in ogni caso particolari conseguenze, non è necessario
dilungarsi oltre sulle stesse.
4.
Nel
prosieguo del suo esposto, la convenuta rimprovera al Pretore di aver posto
alla base del calcolo del danno da risarcire, da lui per altro formulato in
modo diverso da quello proposto dagli attori, tutta una serie di circostanze in
parte non allegate dalle parti e comunque non comprovate, ciò che imponeva di
fare astrazione dallo stesso. La censura è pertinente.
4.1
Non è
innanzitutto vero che dalla tabella XX del complemento peritale, su cui il
giudice di prime cure si era a quel momento fondato, si evinceva che sui conti
T__________ e A__________ erano entrate disponibilità per € 4'300'000.-. Dalla
tabella in questione risulta piuttosto che quella somma corrispondeva alle
disponibilità approssimative presenti sui due conti dopo il 9 gennaio 2002,
ritenuto che le disponibilità al 30 giugno 1994 erano semmai all’incirca di US$
1'800'000.-, Lit. 2'200'000'000 e NLG 300'000.- sul conto T__________,
rispettivamente di US$ 900'000.- e Lit. 600'000'000 sulla relazione A__________.
4.2
Neppure
corrisponde al vero che al momento dell’autodenuncia di C__________ __________,
il 15 maggio 2002, anche il conto A__________, oltre al conto T__________, fosse
a zero, per cui la perdita complessiva si assommava proprio ai menzionati €
4'300'000.-, nulla agli atti permettendo di giungere a una tale conclusione. Dalla
tabella già menzionata si evince in effetti che al 9 gennaio 2002 il conto A__________
aveva una disponibilità di circa € 1'400'000.-. Ma soprattutto dall’istruttoria
è risultato che in epoca successiva, e meglio il 10 marzo 2003, da quella relazione
erano stati trasferiti € 1’531'100.- ad un non meglio precisato conto presso il
__________ (doc. 36), banca presso cui - guarda caso - gli attori nel settembre
2003, richiamando precedenti comunicazioni in tal senso, avrebbero poi chiesto
di vedere bonificati gran parte dei saldi dei loro conti (cfr. doc. NN; in tali
circostanze nemmeno è necessario esprimersi sulla domanda della convenuta volta
alla produzione in questa sede del giustificativo del bonifico di € 1’531'100.-
definito doc. C d’appello). Oltretutto, la circostanza secondo cui il conto A__________
non presentasse alcun attivo al momento dell’autodenuncia di C__________ __________
non era mai stata allegata dagli attori negli allegati preliminari, ma semmai -
forse - solo con le conclusioni (p. 37 seg.) e con ciò in modo irrituale (art.
78.
CPC/TI), sicché il Pretore non poteva comunque prenderla in considerazione.
4.3
Nemmeno
può poi essere condivisa la spiegazione addotta dal giudice di prime cure a
sostegno della tesi secondo cui il danno complessivo - da cui doveva poi essere
dedotta la somma di fr. 1'779'860.- - dovesse essere calcolato partendo
dall’importo di € 4'300'000.-, quando invece il perito aveva concluso che con
le operazioni su divise erano stati persi globalmente solo fr. 3'209'175.-. Contrariamente
al suo assunto, ammesso che le passività presenti sui conti paralleli erano
dovute anche ad altre operazioni, non da ultimo proprio quelle indicate dal
Pretore e generate ad esempio dall’impegno di C__________ __________ di “tenere
il cambio“ al cliente - ovvero di non fargli assumere la perdita su determinate
operazioni a termine su divise nella misura in cui il cambio fosse sceso o
salito oltre un determinato limite concordato tra le parti -, restava comunque il
fatto che la perizia non aveva permesso di stabilire se e in che misura queste
altre operazioni avessero causato dei danni agli attori: il perito si è in
effetti limitato ad evidenziare che il passivo nei conti paralleli, oltre beninteso
alle perdite causate sui conti paralleli stessi, era dovuto anche ad altre
circostanze, a loro volta però non meglio quantificate e non necessariamente tutte
riconducibili all’attività non autorizzata da C__________ __________ rispettivamente,
se anche riconducibili ad attività autorizzate, comunque non tali da vincolare la
convenuta (si pensi, per esempio, al fatto che C__________ __________, al
beneficio di un diritto di firma collettiva a due [cfr. duplica p. 11 e 16; cfr. pure le risultanze in tal senso, di
carattere notorio, riportate a RC; cfr. DTF 98 II 211 consid. 4a; TF 20 luglio
1999.
4C.85/1999 consid. 3b; II CCA 12 marzo 2007 inc. n. 12.2007.42, 16 ottobre
2009.
inc. n. 12.2008.26],
nemmeno avrebbe potuto, da solo, vincolare la convenuta, ad assumersi le non
meglio quantificate perdite per la “tenuta del cambio”, per quelle - su cui si
tornerà più avanti - derivanti da operazioni “warrants” volute dai clienti [II CCA 28 settembre 2007 inc. n.
12.2006
] o per altre sue
“concessioni”), segnatamente ad entrate e uscite da e per il conto T__________
ufficiale, ad entrate ed uscite inerenti operazioni di cambio “spot”, al
risultato derivante dai fiduciari fittizi, a bonifici in entrata e in uscita da
e per il conto A__________ ed a bonifici in entrata e in uscita non più accertabili
(p. 24 segg., complemento peritale p. 12 segg.). In altre parole, il perito non
è stato in grado di confermare, da un punto di vista numerico / algebrico e non
solo logico, quanto gli attori avevano sostenuto negli allegati preliminari, ovvero
che gli importi dei due fiduciari fittizi di € 1'550'000.- e € 1'600'000.- corrispondevano
proprio alle perdite accumulatesi sui conti paralleli, quel conto avendo
registrato anche altre tipologie di operazioni (perizia p. 25 e 64 seg.;
sull’impossibilità pratica di una ricostruzione in tal senso, cfr. pure
conclusioni di parte attrice p. 48 seg.). In tali circostanze, contrariamente a
quanto preteso dagli attori, non si può affatto ritenere che l’ammontare del
danno sia comunque da considerarsi già provato a seguito della generica indicazione
di un pregiudizio di fr. 4'922'415.- fornita a suo tempo da C__________ __________
(cfr. doc. II p. 9), importo da lui per altro ridotto nel frattempo a fr.
3'721'974.80 (come risulta dal doc. 1.4 p. 5 prodotto in edizione dalla
convenuta), da sempre contestato come eccessivo dalla convenuta e - come detto -
non confermato da altre risultanze probatorie.
4.4
Oltretutto,
già la condanna condizionata della convenuta a pagare determinati importi agli
attori qualora questi ultimi non avessero già beneficiato di quelle somme,
contenuta nel dispositivo della sentenza, appariva problematica. Da una parte
perché in tal modo il giudice non ha deciso incondizionatamente come invece proposto
dalle parti, ma ha lasciato indecisa una questione, che - seguendo la sua
impostazione - poteva e doveva essere chiarita. Dall’altra perché la sentenza,
su quel punto, non potrebbe nemmeno essere oggetto di esecuzione.
5.
Visto
quanto precede, non è possibile far propria la modalità di calcolo adottata dal
Pretore, il che esclude a priori che in questa sede possano eventualmente essere
apportate le correzioni postulate da entrambe le parti, sia quelle della convenuta,
ovvero la rettifica delle disponibilità apportate sui conti, la riduzione per i
€ 1’531'100.- presenti sul conto A__________ e il non riconoscimento quale
danno risarcibile della differenza tra fr. 1'429'315.- e € 3'080'000.-, sia
quelle degli attori, ovvero l’aggiunta dei fr. 1'779'860.- non considerati dal
Pretore per le perdite sulle operazioni a termine su divise risultanti sui
conti ufficiali e l’aggiunta di fr. 1'090'160.- per un trasferimento
ingiustificato dal conto A__________.
6.
Nel
caso concreto per determinare il danno patito dalla convenuta, che si definisce
giuridicamente come una diminuzione involontaria del patrimonio netto del
danneggiato e corrisponde alla differenza fra lo stato attuale del suo
patrimonio e quello presumibile se l’evento dannoso non si fosse prodotto (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ª ed., p. 732; DTF 133 III 462 consid. 4.4.2;
TF 30 novembre 2009 4A_232/2009 consid. 7.2; II CCA 20 marzo 2009 inc. n.
10.2002
, 11 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.136, 23
novembre 2011 inc. n. 12.2009.137), occorre piuttosto
dipartirsi dalle quattro ricostruzioni effettuate dall’ispettorato interno della
convenuta stessa (doc. 1.4 prodotto in edizione dalla convenuta, doc. 36, 75 e
76), rese nell’ambito del procedimento penale (ove, come si è detto, sulla base
del doc. 75 il danno subito dai clienti era stato quantificato in almeno fr.
3'127'047.27, cfr. doc. PP), sostanzialmente non contestate dalle parti (per
quanto riguarda in particolare gli attori, cfr. conclusioni p. 22 e 25 segg.,
osservazioni p. 19 e 26 segg.), e ciò quanto meno nella misura in cui le stesse
non sono poi state corrette dalle perizia giudiziaria e dal relativo
complemento.
6.1
Ora, dal
rapporto 26 novembre 2003 dell’ispettorato della convenuta (doc. 76, che riprende
in sostanza i risultati della tabella riassuntiva di cui al doc. 36), che ha in
parte rettificato quello precedente del 14 aprile 2003 (doc. 75) e prima ancora
quello del 6 settembre 2002 (doc. 1.4 prodotto in edizione dalla convenuta), si
evince che dall’apertura dei due conti T__________ e A__________ sugli stessi erano
stati fatti affluire fr. 5'112'357.-, che le operazioni sui titoli e sul
mercato monetario (fiduciari) avevano generato un guadagno di fr. 3'815'475.- e
che vi erano stati deflussi in denaro e rimesse di titoli per fr. 4'894'368.-;
preso atto che le spese di tenuta dei conti avevano causato uscite per fr.
279'468.- e che sui conti si trovava ancora un importo calcolato in fr.
245'513.- (o di fr. 183'814.- secondo quanto riportato sui conti), le perdite
derivanti dalle operazioni su divise ammontavano così a fr. 3'508’483.- (di cui
fr. 1'386'401.- per le operazioni transitate su almeno un conto parallelo e fr.
2'122'082.- per quelle transitate sui soli conti ufficiali), ritenuto che dalla
tabella sinottica allegata alla ricostruzione risultava poi che, a detta di C__________
__________, quella perdita, risultante anche da operazioni effettuate su conti
ufficiali, era imputabile ai clienti in ragione di fr. 282'898.- (pari a circa il
13.
% della perdita sulle operazioni transitate sui soli conti ufficiali).
Dalla
perizia giudiziaria e dal suo complemento - come detto sopra (consid. 4.3) -
non si è potuto stabilire quale fosse il danno effettivamente imputabile all’intera
attività illecita di C__________ __________ (specialmente quello per i
fiduciari fittizi e per aver talvolta “tenuto il cambio”, su cui l’esperto non era
stato per altro chiesto di esprimersi, cfr. perizia p. 25), tant’è che nemmeno le
parti sono state a loro volta in grado di indicare i passaggi del referto
peritale in cui lo stesso sarebbe eventualmente stato precisato. Dal lavoro del
perito (cfr. complemento peritale p. 25) si è se non altro potuto accertare che
le perdite derivanti dall’operatività a termine su divise ammontavano a fr.
3'209’175.- (di cui fr. 1'429'315.- per le operazioni transitate su almeno un
conto parallelo e fr. 1'779’860.- per quelle transitate sui soli conti
ufficiali). Ritenuto da una parte che a detta di C__________ __________ anche
le perdite su operazioni transitate sulle sole relazioni ufficiali erano di
principio a lui imputabili e dall’altra che nonostante le sue dichiarazioni - per
altro non espresse in termini categorici (cfr. doc. II p. 5, testimonianza 10 marzo 2005 di C__________ __________ p. 9) - non si poteva ritenere che gli attori avessero sempre e solo guadagnato
con le operazioni da loro autorizzate (pure sui conti ufficiali) ed anzi dalla
ricostruzione della convenuta (doc. 76) era risultato che la loro attività
autorizzata aveva causato all’incirca il 13.33% delle perdite su quelle
operazioni, si deve concludere, in assenza di migliori riscontri, che il danno
imputabile al funzionario e con ciò all’attrice (art. 101 CO; DTF 130 III 591
consid. 5.5.4; TF 19 febbraio 2004 4C.307/2003 consid. 5.2, 1° giugno 2007 4C.5/2007 consid. 5.3) ammonti a fr. 2'971'741.- (la totalità della perdita di fr. 1'429'315.- per le
operazioni transitate su almeno un conto parallelo e l’86.66% della perdita di
fr. 1'779’860.-, ossia fr. 1'542'426.-, per le operazioni transitate sui soli
conti ufficiali).
6.2
Quanto
all’altra posizione di danno fatta valere dagli attori e relativa ad alcune
operazioni di cambio da loro effettuate ma asseritamente non registrate nei
conti ufficiali, si osserva che la stessa, nel frattempo ridotta con le
conclusioni a € 41'470.58 (interessi già inclusi), non era stata oggetto di
esame da parte del Pretore. In questa sede non sembra invero che gli attori
abbiano lamentato il suo mancato esame e che nell’ipotesi, qui verificatasi, in
cui il calcolo del danno dovesse essere modificato abbiano ribadito il buon
fondamento di quella loro pretesa, che di fatto, se effettivamente riproposta,
non risulta essere stata così motivata in modo sufficiente (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC/TI). Fosse per ipotesi anche stata ricevibile, la censura relativa
a questa posizione di danno sarebbe in ogni caso stata disattesa nel merito, il
perito giudiziario avendo comunque confermato che tutte quelle operazioni erano
state regolarmente registrate nei conti ufficiali (perizia p. 36) e dunque non
potevano costituire un danno da eventualmente risarcire.
6.3
Nemmeno
è poi dato di comprendere per quale motivo l’importo di fr. 1'090'160.-
relativo ad un trasferimento dal conto A__________ avvenuto il 12 luglio 2001,
corrispondente a detta del perito alla quarta reintegrazione del credito
lombard spostato sul conto T__________ parallelo (perizia p. 20), dovrebbe
costituire, a differenza delle somme oggetto delle prime tre e della quinta
integrazione, una posizione di danno risarcibile; tanto più che dall’allegato
XIXa/1 al complemento peritale si evince semmai che quel conto, nonostante
questo ed altri bonifici in uscita a favore del conto parallelo (per
complessivi fr. 1'240'580.50), aveva in realtà potuto contare di bonifici in
entrata ancor più sostanziosi (per complessivi fr. 1'440'878.47 sulla sola
rubrica in fr. e senza neppure conteggiare le rubriche in DEM e Lit.). Tanto
più che nulla permette d’altro canto di ritenere se e in che misura tale somma
abbia effettivamente contribuito ad aumentare le perdite sui conti paralleli
(cfr. supra consid. 4.3).
7.
La
convenuta esclude nondimeno di essere tenuta al risarcimento delle perdite (di fr.
2'971'741.-), evidenziando come l’operato di C__________ __________ sarebbe stato
ratificato in modo esplicito o almeno tacito dagli attori. A sostegno di questa
tesi, evidenzia che gli elementi di cui costoro disponevano erano più che
sufficienti per considerare che essi fossero a conoscenza delle operazioni
asseritamente non autorizzate effettuate da C__________ __________, essi avendo
in alcuni casi sottoscritto i giustificativi di quelle operazioni, rilasciato
dichiarazioni di scarico, il tutto senza aver mai reclamato per tempo. Il
rilievo è infondato.
L’istruttoria
non ha in realtà permesso di accertare che gli attori avessero ratificato
l’operato di C__________ __________. Tutt’altro. Questi ha in effetti sempre
escluso che gli attori fossero stati consapevoli delle operazioni non
autorizzate (cfr. verbale d’interrogatorio penale 23 ottobre 2002 p. 7 [doc. 7], verbale d’interrogatorio penale 31
marzo 2003 p. 4 [doc. E]) e in
termini analoghi si è espresso anche CC 1 in occasione dei suoi diversi interrogatori (verbale d’interrogatorio penale 23 ottobre 2002 p. 2 [doc. 1], interrogatorio formale p. 3).
Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, il fatto che CC 1 abbia
sottoscritto qualche contratto relativo ad operazioni non autorizzate (testimonianza 10 marzo 2005 di C__________ __________ p. 8), abbia rilasciato dichiarazioni di scarico (doc. 68) e non abbia
mai reclamato prima dell’autodenuncia di C__________ __________, non modifica questa
situazione. Quest’ultimo ha in effetti spiegato di aver sempre cercato di
celare al cliente ogni sua attività irregolare (cfr. doc. II p. 6; verbale
d’interrogatorio penale 15 maggio 2002 p. 3 e 5 [doc.
B], verbale d’interrogatorio penale 23 ottobre 2002 p.
3.
[doc. B1], verbale
d’interrogatorio penale 31 marzo 2003 p. 2 [doc. E],
testimonianza 10 marzo 2005 p. 10 seg. e 13), trasmettendogli
documentazione falsa (contratti fiduciari fittizi), non completa (senza gli
estratti dei conti paralleli) o manomessa (relativa a posizioni e a saldi di
singoli conti), evitando in generale di mettergli a disposizione - salvo in
qualche raro caso, per sbaglio (verbale d’interrogatorio 23 ottobre 2002 p. 8 [doc. 7]), senza invero che il cliente se ne
fosse accorto - i documenti atti a riconoscerne il carattere illecito (testimonianza 23 marzo 2005 p. 6, testimonianza 25 marzo 2005 p. 8), fornendogli delle giustificazioni più o meno convincenti laddove
il cliente poteva aver avuto dei dubbi e speculando che egli non si accorgesse
di nulla allorché verificava personalmente la posta presso l’istituto di
credito (cfr. doc. A e 5). Non essendo con ciò stato dimostrato che la sua operatività
non autorizzata fosse stata resa nota al cliente (II CCA 4 gennaio 1991 inc. n.
2344, 22 gennaio 1996 inc. n. 10.95.75, 16 giugno 2006 inc. n. 10.2004.8, 20
marzo 2009 inc. n. 10.2002.17), la sottoscrizione da parte di quest’ultimo di qualche
giustificativo relativo a quelle operazioni e degli atti di ratifica (che per
altro non menzionavano i saldi dei vari conti, cfr. verbale d’interrogatorio
penale di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 4 [doc.
B1], verbale d’interrogatorio penale di C__________ __________
23.
ottobre 2002 p. 5 [doc. 7]),
non comporta una valida accettazione del suo operato. Per il resto, visto e
considerato che alla convenuta può e deve essere imputato il comportamento
doloso, penalmente reprensibile, di C__________ __________ (art. 101 CO), essa
è assai malvenuta a prevalersi del fatto che le operazioni non autorizzate da
lui svolte, di cui gli attori non erano - come detto - nemmeno a conoscenza,
non siano state contestate come previsto dagli art. 7 e 10 delle condizioni
generali di cui al doc. 37 (art. 2 cpv. 2 CC; Bourgknecht, La
responsabilità del la banque pour la gestion de fortunes, in RFJ 1996 p. 6 n.
26; TF 17 ottobre 1995 4C.52/1995, 13 agosto 1996 4C.175/1996; ZR 1998 N. 90 p. 221 seg.; II CCA 1° febbraio 1999 inc. n. 12.98.121, 21 febbraio 2001
inc. n. 10.1998.22, 12 giugno 2002 inc. n. 12.2001.94, 9 novembre 2004 inc. n.
10.2002
, pubb. in: RtiD I-2005 104c e 859, 23 novembre 2006 inc. n,
12.2005
, 5 agosto 2011 inc. n, 12.2009.163; Rep. 1996 p. 37; cfr.
pure Rep. 1992 p. 281 e Lombardini, Droit bancaire suisse, p. 147
n. 72, secondo cui la tacita accettazione di un'operazione da parte del cliente
presuppone la piena conoscenza dei fatti; in tal senso pure II CCA 23 maggio
2007.
inc. n. 12.2005.154 pubb. in NRCP 2007 pag. 228).
8.
Ben
più complessa è invece l’altra questione sollevata dalla convenuta, volta a
sapere se agli attori possa essere ascritta un’eventuale colpa concomitante
tale da escludere o da ridurre sensibilmente il danno da risarcire.
8.1
Giusta
l’art. 44 cpv. 1 CO il giudice può ridurre il risarcimento, se il danneggiato
ha consentito all’atto dannoso o se delle circostanze per le quali egli è
responsabile hanno contribuito a cagionare o ad aggravare il danno o ancora a
peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato (cfr. sul tema TF 26 aprile
2005.
5C.61/2004 consid. 6.1). Condizione necessaria per la riduzione è
anzitutto l’esistenza di un nesso causale naturale e adeguato tra il
comportamento della parte lesa e il danno (DTF 126 III 192 consid. 2d).
8.2
Nel
caso di specie è incontestabile che il comportamento di CC 1, definito
certamente carente dal profilo della verifica dallo stesso C__________ __________,
il quale si è detto finanche sorpreso del fatto che costui non si fosse mai
accorto di nulla (doc. II p. 8), abbia contribuito all’aggravamento del danno
in modo naturalmente e adeguatamente causale.
L’istruttoria ha segnatamente permesso di accertare che:
a) C__________
__________ - come detto - aveva sì trasmesso a CC 1 documentazione falsa
(contratti fiduciari fittizi), non completa (senza gli estratti dei conti
paralleli) o manomessa (relativa a posizioni e a saldi di singoli conti),
evitando in generale di mettergli a disposizione - salvo in qualche raro caso,
per sbaglio (verbale d’interrogatorio 23 ottobre 2002 p. 8 [doc. 7]), senza invero che il cliente se ne
fosse accorto - i documenti atti a riconoscerne il carattere illecito quando
gli trasmetteva la corrispondenza per posta (cfr. doc. II p. 6; verbale
d’interrogatorio penale 15 maggio 2002 p. 3 e 5 [doc.
B], verbale d’interrogatorio penale 23 ottobre 2002 p.
3.
[doc. B1], verbale
d’interrogatorio penale 31 marzo 2003 p. 2 [doc. E],
testimonianza 10 marzo 2005 p. 10 seg. e 13, testimonianza 23 marzo 2005 p. 6,
testimonianza 25 marzo 2005 p. 8), ma gli aveva
trasmesso anche i tabulati da cui figuravano delle contropartite di operazioni
che venivano eseguite su conti non ufficiali (testimonianza
23.
marzo 2005 p. 2 segg., verbale d’interrogatorio penale
di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 5 [doc.
7], verbale d’interrogatorio penale di C__________ __________
31.
marzo 2003 p. 4 [doc. E], verbale
d’interrogatorio penale di CC 1 23 ottobre 2002 p. 1 seg. [doc. 1], verbale d’interrogatorio penale di
CC 1 31 marzo 2003 p. 1 seg. [doc. 8], testimonianza 23
marzo 2005 di C__________ __________ p. 2, interrogatorio formale di CC 1 p.
10), rispettivamente nel 1994, prima dell’apertura dei conti paralleli, anche documenti
da cui risultavano alcune operazioni non autorizzate sui conti ufficiali (cfr. testimonianza
23.
marzo 2005 p. 8 seg.);
b) CC 1, non
certo esperto di questioni bancarie, fidandosi delle regolari ed aggiornate
verifiche degli averi in conto avvenute durante i frequenti contatti telefonici
e personali con C__________ __________ (cfr. verbale d’interrogatorio penale di
C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 4 [doc. B1]), confermate tra l’altro dalle tabelle Excel (non ufficiali) messe
a sua disposizione, si lamentava più che altro delle perdite e controllava in
modo pignolo solo alcuni aspetti delle operazioni sottopostegli, come ad
esempio l’ammontare delle commissioni e dei cambi (doc. II p. 2 e 8; cfr.
verbale d’interrogatorio penale di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 2
seg. [doc. B1], verbale
d’interrogatorio penale di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 7 [doc. 7], testimonianza 10 marzo 2005 di C__________ __________ p.
3, interrogatorio formale di CC 1 p. 2), ma non era invece
solito verificare, esaminare o spulciare, o almeno non più di tanto, altre questioni
ed in particolare i numerosi documenti (specialmente estratti conto e
movimenti, cfr. verbale d’interrogatorio penale di CC 1 31 marzo 2003 p. 1 [doc. 8]) che gli venivano inviati o consegnati
(verbale d’interrogatorio penale 23 ottobre 2002 p. 3 [doc.
1], verbale d’interrogatorio penale 10 giugno 2002 p. 3
[doc. 2], interrogatorio formale p. 5 segg., 9 e 11)
rispettivamente la corrispondenza di cui aveva dichiarato
di aver preso visione in banca (cfr. doc. A e 5), tanto che in alcuni casi
aveva persino sottoscritto, senza rendersene conto, i contratti relativi ad
alcune operazioni non autorizzate (testimonianza 10
marzo 2005 di C__________ __________ p. 8, testimonianza 19 aprile 2005 di S__________
__________ p. 3);
c) pur
avendo sottoscritto una convenzione posta-trattenere, CC 1, limitando ulteriormente
la sua facoltà di controllo, si era oltretutto di fatto accordato con C__________
__________ di farsi inviare al proprio domicilio perlopiù solo una parte della
corrispondenza (e meglio quella relativa alle operazioni - ufficiali - da lui
ordinate che avevano causato una movimentazione dei conti, cfr. verbale
d’interrogatorio penale di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 3 [doc. B1], verbale d’interrogatorio penale
di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 7 [doc. 7]), che il consulente aveva così potuto fraudolosamente “confezionare”
secondo le sue finalità illecite;
d) la
documentazione relativa alle operazioni non autorizzate messa nondimeno a
disposizione di CC 1 (cfr. doc. 31) era stata allestita in modo sostanzialmente
amatoriale (doc. II p. 7) e consisteva di fatto in documenti cancellati con il tipp-ex,
riscritti a macchina e poi fotocopiati (cfr. doc. II p. 7 seg.; cfr. pure
verbale d’interrogatorio penale di C__________ __________ 15 maggio 2002 p. 3 [doc. B], verbale d’interrogatorio penale di
C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 2 [doc. B1], testimonianza 10 marzo 2005 di C__________
__________ p. 11 seg., testimonianza 25 marzo 2005 di C__________ __________ p.
5), oltretutto rilasciati su formulari da anni non più
in uso e comunque diversi da quelli usati in altri casi (testimonianza 10 marzo 2005 di C__________ __________ p. 11 seg.);
e) pur
avendo notato, in occasione della conclusione di alcuni contratti fiduciari (quelli
poi risultati fittizi) e diversamente dalla conclusione di altri (quelli risultati
reali), che la registrazione dell’operazione menzionava un investimento in
divise (cfr. doc. 38; verbale d’interrogatorio penale di C__________ __________
23.
ottobre 2002 p. 5 [doc. 7]),
CC 1 non vi aveva dedotto nulla di sospetto (interrogatorio
formale di CC 1 p. 26);
f)
laddove aveva constatato - a suo dire in 4 o 5 casi e a detta della banca e del
Procuratore Pubblico in oltre un centinaio di casi - l’esistenza di operazioni
anomale (non sue) nei suoi conti, CC 1 si era in un primo tempo dichiarato
soddisfatto delle risposte fornitegli da C__________ __________, che indicavano
non meglio precisati errori da parte della sede principale (cfr. verbale
d’interrogatorio penale di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 5 [doc. 7], verbale d’interrogatorio penale di
C__________ __________ 31 marzo 2003 p. 4 [doc. E], verbale d’interrogatorio penale di CC 1 23 ottobre 2002 p. 1 [doc. 1], verbale d’interrogatorio penale di
CC 1 31 marzo 2003 p. 1 [doc. 8], testimonianza 23
marzo 2005 di C__________ __________ p. 2, interrogatorio formale di CC 1 p. 10); mentre in epoca successiva, quando nuovamente aveva notato nei
suoi conti altre posizioni estranee, non aveva più ritenuto di chiedere chiarimenti
al consulente o ad altri, accontentandosi del fatto che quelle posizioni si
annullavano tra loro e non gli avevano con ciò causato alcuna perdita (cfr. verbale
d’interrogatorio penale di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 5 [doc. 7], verbale d’interrogatorio penale di
C__________ __________ 31 marzo 2003 p. 4 [doc. E], verbale d’interrogatorio penale di CC 1 23 ottobre 2002 p. 2 [doc. 1], verbale d’interrogatorio penale di
CC 1 31 marzo 2003 p. 2 [doc. 8], testimonianza 23
marzo 2005 di C__________ __________ p. 2 e 4, testimonianza 25 marzo 2005 di C__________
__________ p. 3, interrogatorio formale di CC 1 p. 11);
g) CC 1
non si era neppure insospettito di alcuni “trattamenti anomali” adottati in suo
favore, che non potevano ragionevolmente giustificarsi per il solo fatto che
egli costituisse il miglior cliente della succursale, già per altro al
beneficio di condizioni particolari (cfr. doc. II p. 1; verbale d’interrogatorio
penale di CC 1 10 giugno 2002 p. 2 e 4 [doc. 2],
testimonianza 10 marzo 2005 di C__________ __________ p. 6): il fatto che C__________ __________ era disposto a “tenergli il
cambio” - aspetto di per sé già assai anomalo - oltretutto solo in alcune occasioni,
ma non in altre (cfr. verbale
d’interrogatorio penale di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 6 [doc. 7], verbale d’interrogatorio penale di
CC 1 23 ottobre 2002 p. 3 [doc. 1], verbale d’interrogatorio penale di CC 1 31 marzo 2003 p. 2 [doc. 8], testimonianza 10 marzo 2005 di C__________ __________ p. 5
seg., interrogatorio formale di CC 1 p. 23 seg.), tanto
che lo stesso C__________ __________ aveva affermato di aver sospettato che il
cliente avesse allora capito che egli stava facendo il “furbo” (cfr. verbale
d’interrogatorio penale 31 marzo 2003 p. 4 [doc. E],
versione per altro contestata da CC 1, cfr. interrogatorio formale p. 24); il fatto che il funzionario aveva accettato di non fargli subire
la perdita per delle operazioni su “warrants”, per cui la banca non aveva
alcuna responsabilità (cfr. verbale d’interrogatorio penale di C__________ __________
31.
marzo 2003 p. 4 seg. [doc. E], testimonianza 25
marzo 2005 di C__________ __________ p. 6, interrogatorio formale di CC 1 p. 27);
il fatto che ad inizio 2002 egli avesse persino offerto
a CC 1 di concedergli il 50% in
più di interesse sugli investimenti fiduciari, distogliendo poi il cliente dal
farsi confermare questa offerta dal direttore della succursale, circostanza quest’ultima
ritenuta espressamente “strana” dallo stesso cliente (verbale d’interrogatorio
penale di CC 1 10 giugno 2002 p. 5 [doc. 2],
testimonianza 25 marzo 2005 di C__________ __________ p. 7, interrogatorio
formale di CC 1 p. 24 e 28);
h) CC 1 non
aveva per altro mai chiesto, o ritenuto, di vedere in banca la sua posizione
effettiva e globale (verbale d’interrogatorio penale di CC 1 10 giugno 2002 p.
7.
[doc. 2], testimonianza 10 marzo 2005 di C__________ __________
p. 13), ciò che avrebbe subito smascherato le
operazioni illecite di C__________ __________, copia dei giustificativi di
tutte le operazioni essendo stata sempre lasciata nel dossier del cliente
presso la banca (doc. II p. 8; cfr. verbale d’interrogatorio penale di C__________
__________ 15 maggio 2002 p. 4 [doc. B], cfr. verbale d’interrogatorio penale di C__________ __________ 23
ottobre 2002 p. 4 [doc. B1], testimonianza 10 marzo 2005 di C__________ __________ p. 13);
i) CC 1
aveva ciononostante provveduto a rilasciare dichiarazioni di scarico, sia pure
generiche, all’indirizzo della banca convenuta (doc. 68; cfr. verbale
d’interrogatorio penale di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 4 [doc. B1]).
8.3
D’altro
canto, non può però nemmeno essere sottaciuto il fatto che anche alla convenuta
andava ascritta una colpa aggiuntiva. L’istruttoria di causa ha in effetti
permesso di accertare che l’operato illecito di C__________ __________ era stato
favorito anche da alcune particolarità allora vigenti all’interno dell’istituto
di credito che avevano di fatto portato a una carenza nella sorveglianza (cfr. testimonianza 20 ottobre 2005 di R__________ __________ p. 7
segg.), segnatamente dal fatto che la banca permetteva
l’apertura di conti paralleli e lo spostamento dei crediti lombard anche senza
l’autorizzazione del cliente (cfr. verbale d’interrogatorio penale di C__________
__________ 15 maggio 2002 p. 3 seg. [doc. B], verbale d’interrogatorio penale di C__________ __________ 31 marzo
2003.
p. 1 seg. [doc. E], testimonianza 10 marzo 2005 di
C__________ __________ p. 9), dal fatto che la posta del
cliente veniva trattenuta presso il consulente anziché presso il back-office (doc.
1.4
p. 5 e 12 prodotto in edizione dalla convenuta, testimonianza
20.
ottobre 2005 di R__________ __________ p. 2 e 9, rogatoria G__________ __________
p. 3) e soprattutto dal fatto che il back-office stesso
non teneva conto del numero dei giustificativi relativi alle operazioni eseguite
dal cliente ricevuti di ritorno dalla sede centrale e consegnati per le
verifiche del caso a C__________ __________ il quale aveva dunque potuto tranquillamente
trattenere gli originali delle operazioni non autorizzate (doc. 1.4 p. 11 seg. prodotto
in edizione dalla convenuta, testimonianza 10 marzo
2005.
di C__________ __________ p. 8).
8.4
In considerazione
di quanto precede, soppesate le rispettive colpe delle parti, questa Camera, in
virtù dell’ampio potere di apprezzamento di cui dispone (DTF 127 III 453
consid. 8c, 131 III 12 consid. 4.2 e 511 consid. 5; TF 12 novembre 2002 4C.210/2002 consid. 3.1, 1° giugno 2007 4C.5/2007 consid. 5.1), ritiene tutto sommato giustificata
una riduzione del 50% del risarcimento del danno a favore degli attori, che può
così essere quantificato in fr. 1'485'870.50 (50% di fr. 2'971'741.-) oltre
interessi al 5% dal 1° settembre 2002 (il termine di decorrenza degli interessi
indicato dal Pretore non è stato censurato, tanto meno con una motivazione
sufficiente, in questa sede).
9.
L’ultimo
assunto della convenuta, secondo cui la pretesa attorea avrebbe dovuto essere
respinta per il fatto di essere stata formulata in valuta errata, deve infine
essere disatteso. Nel suo allegato conclusionale la convenuta, consapevole del
problema posto dall’applicazione dell’art. 84 CO in quanto gli attori avevano azionato
in franchi svizzeri un credito in euro, non aveva in effetti instato per la
reiezione della petizione in applicazione della norma, ma si era anzi limitata
a sostenere “che, in caso di accoglimento della pretesa attorea, la valuta di
riferimento dovrebbe essere l’euro, e non il franco svizzero” (p. 32). Così
facendo, essa aveva a quel momento espresso la volontà di saldare un eventuale
debito in euro, ciò che configura una scelta ai sensi dell’art. 84 CO, e non
può pertanto ritornare in questa sede su quella sua decisione perché per finire
è risultata parzialmente soccombente, un simile comportamento essendo in
contrasto con la buona fede processuale e quindi non tutelabile (TF 6 ottobre
2010.
4A_218/2010 consid. 5.4).
10.
Ne
discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione può essere
accolta, previa conversione del debito così come stabilito al considerando che
precede, per € 1'019'886.65 (pari a fr. 1'485'870.50 al tasso di cambio
adottato dal Pretore di 0.68639 [sentenza p. 8] non contestato in questa sede) oltre interessi nonché per fr.
8'000.-, somma questa corrispondente all’importo riconosciuto agli attori dal
Pretore a titolo di spese legali preprocessuali, non censurato in questa sede.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), ritenuto che per il
giudizio di secondo grado si è tenuto conto di un valore litigioso superiore a
€ 3'000'000.-.
Per i quali motivi,
visti gli art. 148 CPC/TI e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 marzo 2010 di AP 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 22 febbraio 2010 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1.
La petizione è
parzialmente accolta.
Di
conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare a AO 1, __________, AO 3, __________
e AO 4, __________, la somma di € 1'019'886.65 e di fr. 8'000.- oltre interessi
al 5% dal 1° settembre 2002 su € 1'019'886.65.
2.
La tassa di giustizia di fr. 23’000.- e le
spese, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico dagli attori per
3/4 e della convenuta per 1/4, alla quale gli attori rifonderanno fr. 141'000.-
per parti di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 21’900.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
22’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste a
carico degli appellati, che le rifonderanno fr. 25'000.- per parti di
ripetibili di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi..
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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