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Decisione

12.2010.63

Banca - responsabilità per operazioni non autorizzate del funzionario - danno

26 aprile 2012Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

13 marzo 1990 (cfr. doc. A) i coniugi __________, ivi domiciliati, AO 1 e CC 1

hanno aperto presso la succursale __________ di AP 1 i conti cifrati T__________

e A__________, sui quali il marito, al beneficio di una procura individuale, ha

in seguito proceduto ad effettuare investimenti sulle divise a termine,

investimenti fiduciari e, sia pure in misura ridotta, investimenti nel mercato

azionario ed obbligazionario.

B. Il

15 maggio 2002 (doc. II) C__________ __________, vicedirettore dell’istituto di

credito e persona di riferimento in banca di CC 1, si è spontaneamente costituito

alla Magistratura penale, confessando di aver commesso vari illeciti penali nei

confronti dell’istituto di credito e dei titolari dei conti T__________ e A__________.

Egli ha in particolare ammesso di aver nel 1994 iniziato ad effettuare

investimenti sulle divise a termine all’insaputa dei clienti (da lui poi

rinnovate a più riprese con operazioni “swap”) allo scopo di recuperare le loro

perdite, aggiungendo poi di avere a tal fine aperto il 29 agosto e il 26 ottobre

1994, dopo aver in un primo tempo operato sul conto ufficiale T__________o, due

conti paralleli denominati anch’essi T__________ (uno in fr. e uno in US$), che

venivano da lui alimentati dapprima facendo capo a un credito lombard di fr.

550'000.- da lui appositamente trasferito dal conto ufficiale e in seguito

attingendo direttamente dai conti ufficiali, il tutto dopo aver lasciato credere

ai clienti che le somme così utilizzate erano state investite a titolo fiduciario.

Preso atto che al momento della sua autodenuncia sul conto vi erano così 3

fiduciari fittizi per un controvalore di complessivi di fr. 5'106'760.-, che il

conto parallelo aveva un saldo attivo di fr. 162'345.- e che un’altra

operazione non autorizzata si era nel frattempo conclusa con un utile di fr.

22'000.-, la differenza tra quanto i clienti credevano di avere e quanto

realmente esisteva sulla relazione ufficiale ammontava, a suo dire, a fr.

4'922'415.-.

C. Con

sentenza 6 ottobre 2008 (doc. PP) la presidente della Corte delle assise

correzionali di Lugano ha riconosciuto C__________ __________ colpevole di

ripetuta truffa e di ripetuta falsità in documenti, il tutto dopo aver evidenziato

che dalla ricostruzione effettuata dallo stesso istituto di credito (cfr. doc.

75) il danno subito dai clienti risultava essere stato di almeno fr.

3'127'047.27. Essa lo ha così condannato ad una pena detentiva di 18 mesi

sospesa condizionalmente ed al pagamento delle spese giudiziarie.

D. Nel

frattempo, con petizione 4 luglio 2003, AO 1 e CC 1, ribadendo le richieste da

loro formulate nel maggio 2002 quando erano stati informati dei fatti, hanno

convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP

1, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di fr. 5'853'957.- oltre

interessi. Essi, preso atto delle ammissioni rese da C__________ __________

(doc. II), da lui per altro confermate innanzi agli inquirenti penali, hanno

chiesto che fossero messi a loro disposizione gli ultimi 3 investimenti

fiduciari effettuati sui loro conti e trattenuti dalla banca - corrispondenti

in pratica alle operazioni non autorizzate - di € 1'550'000.-, di € 1'600'000.-

e di € 342'000.- (cfr. doc. C, quest’ultimo per altro rivelatosi poi

pacificamente non fittizio ma vero), con i rispettivi interessi convenzionali e

moratori di € 216'036.25, che fossero rimborsate loro tutta una serie di

operazioni di cambio effettuate ma non retribuite per altri € 54'954.08, con i

relativi interessi di € 3'343.05, il tutto dunque, per complessivi €

3'766'333.40, pari a fr. 5'837'817.-, e che fossero loro rifuse le spese legali

preprocessuali di fr. 16'140.-.

E. La

convenuta si è opposta alla petizione, rilevando innanzitutto che gli attori

avevano a suo tempo ratificato esplicitamente o almeno tacitamente l’operato di

C__________ __________, rispettivamente che agli stessi doveva essere ascritta

una grave colpa concomitante, tale da escludere o da ridurre notevolmente l’eventuale

risarcimento a loro favore. Essa ha quindi contestato le singole pretese fatte

valere dalla controparte, negando che i 3 fiduciari potessero costituire un

danno, mettendo in dubbio la correttezza del calcolo degli interessi e delle

operazioni di cambio asseritamente da lei non prese in considerazione e

ritenendo per il resto ingiustificato il risarcimento delle spese legali

preprocessuali.

F. Con

gli allegati di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate

nelle loro rispettive domande.

In sede

conclusionale gli attori AO 1 e CC 1 - al quale, nel frattempo deceduto, sono

subentrati quali eredi la stessa AO 1 ed i figli __________ e AO 4 - hanno

aumentato le loro pretese a fr. 7'053'133.- oltre interessi, riducendo da un

lato a € 39'272.58 le richieste per le operazioni di cambio e a € 2'198.- i

relativi interessi, e dall’altro chiedendo l’attribuzione di ulteriori fr.

1'090'160.- più interessi, somma relativa ad un trasferimento ingiustificato

dal conto A__________. Da parte sua, la convenuta si è nuovamente riconfermata

nelle sue precedenti prese di posizione.

G. Il

Pretore, con la sentenza 22 febbraio 2010 qui impugnata, ha escluso che gli

attori avessero ratificato in modo esplicito o tacito l’operato di C__________ __________

rispettivamente che agli stessi potesse essere ascritta un’eventuale colpa

concomitante. Per quanto riguarda l’entità del danno da risarcire, il giudice

di prime cure ha dapprima ritenuto che sui conti T__________ e A__________

erano entrate disponibilità per € 2'900'000.- rispettivamente per € 1'400'000.-

e che su quelle relazioni al momento dell’autodenuncia di C__________ __________

non vi era praticamente più nulla (fatto salvo quanto si dirà qui di seguito),

dal che risultava una perdita approssimativa di € 4'300'000.-; atteso che le

perdite sulle operazioni a termine su divise (di fr. 3'209'175.-) erano state

causate in ragione di fr. 1'779'860.-, pari a € 1'221'678.-, tramite operazioni

su conti ufficiali e che in tale misura non erano così dovute all’agire del

vicedirettore della banca, egli ha quindi concluso che il danno complessivo

arrotondato imputabile alla convenuta era di € 3'080'000.- (corrispondenti a

suo dire al bonifico di € 1'550'000.- e ad una parte, per € 1'530'000.-, di

quello di € 1'600'000.-), a cui andavano aggiunti i relativi interessi

convenzionali e moratori di complessivi € 64'055.-, nonché, stante l’esito

della lite, parte delle spese legali preprocessuali, per altri fr. 8'000.-;

oltre a ciò, ha poi considerato che al momento dell’autodenuncia di C__________

__________ il conto parallelo aveva una disponibilità di fr. 163'681.- e quello

ufficiale di fr. 103'514.-, che non era chiaro se fossero già stati rimessi a

disposizione degli attori. Di qui il parziale accoglimento della petizione nel

senso che la convenuta è stata condannata al pagamento di € 3'144'055.- o, in

alternativa, di fr. 4'584'000.- più interessi nonché di fr. 8'000.-, con la

precisazione che da tali importi dovevano essere dedotti fr. 103'514.- e fr. 163'681.-

qualora non fossero già stati versati agli attori. La tassa di giustizia di fr.

23'000.- e le spese sono state caricate per 1/3 agli attori e per 2/3 alla

convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 94'000.- a titolo di

ripetibili.

H. Con

l’appello 16 marzo 2010 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il

querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi. Essa, dopo aver censurato alcuni accertamenti

di fatto contenuti nella sentenza, rimprovera al Pretore di aver posto alla

base del calcolo del danno, formulato per altro in modo del tutto diverso da

quello proposto dagli attori, fatti non allegati dalle parti e tanto meno provati,

non essendo in particolare vero che sui conti T__________ e A__________ erano

entrate disponibilità per € 4'300'000.-, che al momento dell’autodenuncia di C__________

__________ il conto A__________ fosse a zero (dallo stesso essendo anzi poi

stati bonificati agli attori € 1'530'000.-, con ciò da computare) e ancora che

la differenza tra fr. 1'429'315.-, corrispondente alle perdite su operazioni a

termine su divise transitate in tutto o in parte sui conti paralleli, e €

3'080'000.- costituisse un danno risarcibile, così che in definitiva l’unico importo

che poteva semmai essere posto a suo carico era per l’appunto quello appena

menzionato di fr. 1’429'315.-. Nel prosieguo ribadisce che gli attori avevano

ratificato in modo esplicito o tacito l’operato di C__________ __________ e che

comunque agli stessi doveva essere ascritta una colpa concomitante tale da

escludere o da ridurre sensibilmente il danno da risarcire. E infine ritiene

che la pretesa attorea doveva essere in ogni caso respinta siccome formulata in

valuta errata.

I. Con

le osservazioni 29 aprile 2010 gli attori postulano la reiezione del gravame pure

con protesta di spese e ripetibili. Essi evidenziano la correttezza della

decisione pretorile e l’infondatezza delle censure d’appello, precisando che,

se anche si volesse ammettere l’esistenza del bonifico di € 1'530'000.- dal

conto A__________, l’esito della lite non sarebbe mutato: e ciò sia in

considerazione del comprovato illecito addebito di tutti gli importi chiesti in

petizione, sia per il fatto che non si poteva condividere la riduzione di fr.

1'779'860.-, pari a € 1'221'678.-, effettuata dal Pretore con riferimento alle

perdite sulle operazioni a termine su divise risultanti sui conti ufficiali, tanto

più che alle somme a loro favore doveva essere aggiunto l’importo di fr.

1'090'160.- relativo ad un trasferimento ingiustificato dal conto A__________.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata

pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in

rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia

disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

2.

I

conti / depositi aperti dagli attori presso la convenuta, retti pacificamente

dal diritto svizzero (cfr. i relativi contratti di apertura nel plico doc. A) nonostante

l’esistenza di una fattispecie di carattere internazionale (così pure giusta l’art.

117.

LDIP), hanno natura mista, poiché vi si ritrovano caratteristiche tipiche

del contratto di deposito, di commissione e di mandato. Per quanto riguarda in particolare l’esecuzione degli ordini del cliente

da parte della banca e la responsabilità che può derivarne, si osserva nondimeno

che le stesse soggiacciono di principio alle regole del mandato (art. 394 segg.

CO). Se non è stata esplicitamente concordata, l’estensione del mandato viene

determinata dalla natura dell’affare che ne forma l’oggetto (art. 396 cpv. 1

CO). In assenza, come nel caso concreto, di un mandato di gestione - con il

quale viene incaricata di gestire in maniera autonoma tutto o parte del

patrimonio del mandatario, nei limiti da lui stabiliti - la banca può eseguire

una determinata operazione sul conto del cliente solo dietro sua istruzione o

con il suo accordo. La banca che procede ad operazioni all’insaputa

rispettivamente senza l’accordo del cliente è tenuta a rispondere del danno

cagionatogli, secondo le regole della gestione d’affari senza mandato (art. 419

segg. CO; TF 23 settembre 2008 4A_262/2008 consid. 2.1, 30 novembre 2009

4A_232/2009 consid. 5; II CCA 11 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.136, 23 novembre

2011.

inc. n. 12.2009.137).

3.

Con

la prima censura d’appello la convenuta ritiene che il Pretore non avrebbe

accertato in modo corretto alcuni fatti di causa. A ragione. Non è in effetti

vero, come per altro ammesso anche dagli attori (osservazioni p. 7), che C__________

__________ aveva provveduto ad aprire un conto parallelo anche per la relazione

A__________ (in tal senso, cfr. pure verbale d’interrogatorio penale di C__________

__________ 23 ottobre 2002 p. 7 [doc. 7], testimonianza

23.

marzo 2005 di C__________ __________ p. 9); né

risulta dagli atti, come pure ammesso dagli attori (osservazioni p. 7), che

l’operatività sui conti degli attori si sarebbe dovuta estendere agli

investimenti fiduciari solo nei loro intenti, ciò essendo in realtà avvenuto

pure da un lato pratico; e neppure va infine condiviso l’assunto secondo cui C__________

__________ aveva iniziato ad operare all’insaputa degli attori già dall’autunno

1993, quando invece quella sua attività andava al più presto fatta risalire,

per sua stessa ammissione, all’estate 1994, poco prima cioè dell’apertura dei

conti paralleli (cfr. doc. II p. 5 seg. e 8; verbale d’interrogatorio penale 15

maggio 2002 p. 2 [doc. B], verbale

d’interrogatorio penale 31 marzo 2003 p. 3 [doc. E], testimonianza 10 marzo 2005 p. 6 e 10, testimonianza

23.

marzo 2005 p. 7 seg.; in tal senso pure la sentenza

penale doc. PP), tanto più che gli attori, diversamente da quanto ora addotto, negli

allegati preliminari avevano a loro volta dato atto che quella sua operatività

aveva preso inizio nel 1994 (petizione p. 3). Visto che da queste circostanze gli

attori non traggono in ogni caso particolari conseguenze, non è necessario

dilungarsi oltre sulle stesse.

4.

Nel

prosieguo del suo esposto, la convenuta rimprovera al Pretore di aver posto

alla base del calcolo del danno da risarcire, da lui per altro formulato in

modo diverso da quello proposto dagli attori, tutta una serie di circostanze in

parte non allegate dalle parti e comunque non comprovate, ciò che imponeva di

fare astrazione dallo stesso. La censura è pertinente.

4.1

Non è

innanzitutto vero che dalla tabella XX del complemento peritale, su cui il

giudice di prime cure si era a quel momento fondato, si evinceva che sui conti

T__________ e A__________ erano entrate disponibilità per € 4'300'000.-. Dalla

tabella in questione risulta piuttosto che quella somma corrispondeva alle

disponibilità approssimative presenti sui due conti dopo il 9 gennaio 2002,

ritenuto che le disponibilità al 30 giugno 1994 erano semmai all’incirca di US$

1'800'000.-, Lit. 2'200'000'000 e NLG 300'000.- sul conto T__________,

rispettivamente di US$ 900'000.- e Lit. 600'000'000 sulla relazione A__________.

4.2

Neppure

corrisponde al vero che al momento dell’autodenuncia di C__________ __________,

il 15 maggio 2002, anche il conto A__________, oltre al conto T__________, fosse

a zero, per cui la perdita complessiva si assommava proprio ai menzionati €

4'300'000.-, nulla agli atti permettendo di giungere a una tale conclusione. Dalla

tabella già menzionata si evince in effetti che al 9 gennaio 2002 il conto A__________

aveva una disponibilità di circa € 1'400'000.-. Ma soprattutto dall’istruttoria

è risultato che in epoca successiva, e meglio il 10 marzo 2003, da quella relazione

erano stati trasferiti € 1’531'100.- ad un non meglio precisato conto presso il

__________ (doc. 36), banca presso cui - guarda caso - gli attori nel settembre

2003, richiamando precedenti comunicazioni in tal senso, avrebbero poi chiesto

di vedere bonificati gran parte dei saldi dei loro conti (cfr. doc. NN; in tali

circostanze nemmeno è necessario esprimersi sulla domanda della convenuta volta

alla produzione in questa sede del giustificativo del bonifico di € 1’531'100.-

definito doc. C d’appello). Oltretutto, la circostanza secondo cui il conto A__________

non presentasse alcun attivo al momento dell’autodenuncia di C__________ __________

non era mai stata allegata dagli attori negli allegati preliminari, ma semmai -

forse - solo con le conclusioni (p. 37 seg.) e con ciò in modo irrituale (art.

78.

CPC/TI), sicché il Pretore non poteva comunque prenderla in considerazione.

4.3

Nemmeno

può poi essere condivisa la spiegazione addotta dal giudice di prime cure a

sostegno della tesi secondo cui il danno complessivo - da cui doveva poi essere

dedotta la somma di fr. 1'779'860.- - dovesse essere calcolato partendo

dall’importo di € 4'300'000.-, quando invece il perito aveva concluso che con

le operazioni su divise erano stati persi globalmente solo fr. 3'209'175.-. Contrariamente

al suo assunto, ammesso che le passività presenti sui conti paralleli erano

dovute anche ad altre operazioni, non da ultimo proprio quelle indicate dal

Pretore e generate ad esempio dall’impegno di C__________ __________ di “tenere

il cambio“ al cliente - ovvero di non fargli assumere la perdita su determinate

operazioni a termine su divise nella misura in cui il cambio fosse sceso o

salito oltre un determinato limite concordato tra le parti -, restava comunque il

fatto che la perizia non aveva permesso di stabilire se e in che misura queste

altre operazioni avessero causato dei danni agli attori: il perito si è in

effetti limitato ad evidenziare che il passivo nei conti paralleli, oltre beninteso

alle perdite causate sui conti paralleli stessi, era dovuto anche ad altre

circostanze, a loro volta però non meglio quantificate e non necessariamente tutte

riconducibili all’attività non autorizzata da C__________ __________ rispettivamente,

se anche riconducibili ad attività autorizzate, comunque non tali da vincolare la

convenuta (si pensi, per esempio, al fatto che C__________ __________, al

beneficio di un diritto di firma collettiva a due [cfr. duplica p. 11 e 16; cfr. pure le risultanze in tal senso, di

carattere notorio, riportate a RC; cfr. DTF 98 II 211 consid. 4a; TF 20 luglio

1999.

4C.85/1999 consid. 3b; II CCA 12 marzo 2007 inc. n. 12.2007.42, 16 ottobre

2009.

inc. n. 12.2008.26],

nemmeno avrebbe potuto, da solo, vincolare la convenuta, ad assumersi le non

meglio quantificate perdite per la “tenuta del cambio”, per quelle - su cui si

tornerà più avanti - derivanti da operazioni “warrants” volute dai clienti [II CCA 28 settembre 2007 inc. n.

12.2006

] o per altre sue

“concessioni”), segnatamente ad entrate e uscite da e per il conto T__________

ufficiale, ad entrate ed uscite inerenti operazioni di cambio “spot”, al

risultato derivante dai fiduciari fittizi, a bonifici in entrata e in uscita da

e per il conto A__________ ed a bonifici in entrata e in uscita non più accertabili

(p. 24 segg., complemento peritale p. 12 segg.). In altre parole, il perito non

è stato in grado di confermare, da un punto di vista numerico / algebrico e non

solo logico, quanto gli attori avevano sostenuto negli allegati preliminari, ovvero

che gli importi dei due fiduciari fittizi di € 1'550'000.- e € 1'600'000.- corrispondevano

proprio alle perdite accumulatesi sui conti paralleli, quel conto avendo

registrato anche altre tipologie di operazioni (perizia p. 25 e 64 seg.;

sull’impossibilità pratica di una ricostruzione in tal senso, cfr. pure

conclusioni di parte attrice p. 48 seg.). In tali circostanze, contrariamente a

quanto preteso dagli attori, non si può affatto ritenere che l’ammontare del

danno sia comunque da considerarsi già provato a seguito della generica indicazione

di un pregiudizio di fr. 4'922'415.- fornita a suo tempo da C__________ __________

(cfr. doc. II p. 9), importo da lui per altro ridotto nel frattempo a fr.

3'721'974.80 (come risulta dal doc. 1.4 p. 5 prodotto in edizione dalla

convenuta), da sempre contestato come eccessivo dalla convenuta e - come detto -

non confermato da altre risultanze probatorie.

4.4

Oltretutto,

già la condanna condizionata della convenuta a pagare determinati importi agli

attori qualora questi ultimi non avessero già beneficiato di quelle somme,

contenuta nel dispositivo della sentenza, appariva problematica. Da una parte

perché in tal modo il giudice non ha deciso incondizionatamente come invece proposto

dalle parti, ma ha lasciato indecisa una questione, che - seguendo la sua

impostazione - poteva e doveva essere chiarita. Dall’altra perché la sentenza,

su quel punto, non potrebbe nemmeno essere oggetto di esecuzione.

5.

Visto

quanto precede, non è possibile far propria la modalità di calcolo adottata dal

Pretore, il che esclude a priori che in questa sede possano eventualmente essere

apportate le correzioni postulate da entrambe le parti, sia quelle della convenuta,

ovvero la rettifica delle disponibilità apportate sui conti, la riduzione per i

€ 1’531'100.- presenti sul conto A__________ e il non riconoscimento quale

danno risarcibile della differenza tra fr. 1'429'315.- e € 3'080'000.-, sia

quelle degli attori, ovvero l’aggiunta dei fr. 1'779'860.- non considerati dal

Pretore per le perdite sulle operazioni a termine su divise risultanti sui

conti ufficiali e l’aggiunta di fr. 1'090'160.- per un trasferimento

ingiustificato dal conto A__________.

6.

Nel

caso concreto per determinare il danno patito dalla convenuta, che si definisce

giuridicamente come una diminuzione involontaria del patrimonio netto del

danneggiato e corrisponde alla differenza fra lo stato attuale del suo

patrimonio e quello presumibile se l’evento dannoso non si fosse prodotto (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ª ed., p. 732; DTF 133 III 462 consid. 4.4.2;

TF 30 novembre 2009 4A_232/2009 consid. 7.2; II CCA 20 marzo 2009 inc. n.

10.2002

, 11 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.136, 23

novembre 2011 inc. n. 12.2009.137), occorre piuttosto

dipartirsi dalle quattro ricostruzioni effettuate dall’ispettorato interno della

convenuta stessa (doc. 1.4 prodotto in edizione dalla convenuta, doc. 36, 75 e

76), rese nell’ambito del procedimento penale (ove, come si è detto, sulla base

del doc. 75 il danno subito dai clienti era stato quantificato in almeno fr.

3'127'047.27, cfr. doc. PP), sostanzialmente non contestate dalle parti (per

quanto riguarda in particolare gli attori, cfr. conclusioni p. 22 e 25 segg.,

osservazioni p. 19 e 26 segg.), e ciò quanto meno nella misura in cui le stesse

non sono poi state corrette dalle perizia giudiziaria e dal relativo

complemento.

6.1

Ora, dal

rapporto 26 novembre 2003 dell’ispettorato della convenuta (doc. 76, che riprende

in sostanza i risultati della tabella riassuntiva di cui al doc. 36), che ha in

parte rettificato quello precedente del 14 aprile 2003 (doc. 75) e prima ancora

quello del 6 settembre 2002 (doc. 1.4 prodotto in edizione dalla convenuta), si

evince che dall’apertura dei due conti T__________ e A__________ sugli stessi erano

stati fatti affluire fr. 5'112'357.-, che le operazioni sui titoli e sul

mercato monetario (fiduciari) avevano generato un guadagno di fr. 3'815'475.- e

che vi erano stati deflussi in denaro e rimesse di titoli per fr. 4'894'368.-;

preso atto che le spese di tenuta dei conti avevano causato uscite per fr.

279'468.- e che sui conti si trovava ancora un importo calcolato in fr.

245'513.- (o di fr. 183'814.- secondo quanto riportato sui conti), le perdite

derivanti dalle operazioni su divise ammontavano così a fr. 3'508’483.- (di cui

fr. 1'386'401.- per le operazioni transitate su almeno un conto parallelo e fr.

2'122'082.- per quelle transitate sui soli conti ufficiali), ritenuto che dalla

tabella sinottica allegata alla ricostruzione risultava poi che, a detta di C__________

__________, quella perdita, risultante anche da operazioni effettuate su conti

ufficiali, era imputabile ai clienti in ragione di fr. 282'898.- (pari a circa il

13.

% della perdita sulle operazioni transitate sui soli conti ufficiali).

Dalla

perizia giudiziaria e dal suo complemento - come detto sopra (consid. 4.3) -

non si è potuto stabilire quale fosse il danno effettivamente imputabile all’intera

attività illecita di C__________ __________ (specialmente quello per i

fiduciari fittizi e per aver talvolta “tenuto il cambio”, su cui l’esperto non era

stato per altro chiesto di esprimersi, cfr. perizia p. 25), tant’è che nemmeno le

parti sono state a loro volta in grado di indicare i passaggi del referto

peritale in cui lo stesso sarebbe eventualmente stato precisato. Dal lavoro del

perito (cfr. complemento peritale p. 25) si è se non altro potuto accertare che

le perdite derivanti dall’operatività a termine su divise ammontavano a fr.

3'209’175.- (di cui fr. 1'429'315.- per le operazioni transitate su almeno un

conto parallelo e fr. 1'779’860.- per quelle transitate sui soli conti

ufficiali). Ritenuto da una parte che a detta di C__________ __________ anche

le perdite su operazioni transitate sulle sole relazioni ufficiali erano di

principio a lui imputabili e dall’altra che nonostante le sue dichiarazioni - per

altro non espresse in termini categorici (cfr. doc. II p. 5, testimonianza 10 marzo 2005 di C__________ __________ p. 9) - non si poteva ritenere che gli attori avessero sempre e solo guadagnato

con le operazioni da loro autorizzate (pure sui conti ufficiali) ed anzi dalla

ricostruzione della convenuta (doc. 76) era risultato che la loro attività

autorizzata aveva causato all’incirca il 13.33% delle perdite su quelle

operazioni, si deve concludere, in assenza di migliori riscontri, che il danno

imputabile al funzionario e con ciò all’attrice (art. 101 CO; DTF 130 III 591

consid. 5.5.4; TF 19 febbraio 2004 4C.307/2003 consid. 5.2, 1° giugno 2007 4C.5/2007 consid. 5.3) ammonti a fr. 2'971'741.- (la totalità della perdita di fr. 1'429'315.- per le

operazioni transitate su almeno un conto parallelo e l’86.66% della perdita di

fr. 1'779’860.-, ossia fr. 1'542'426.-, per le operazioni transitate sui soli

conti ufficiali).

6.2

Quanto

all’altra posizione di danno fatta valere dagli attori e relativa ad alcune

operazioni di cambio da loro effettuate ma asseritamente non registrate nei

conti ufficiali, si osserva che la stessa, nel frattempo ridotta con le

conclusioni a € 41'470.58 (interessi già inclusi), non era stata oggetto di

esame da parte del Pretore. In questa sede non sembra invero che gli attori

abbiano lamentato il suo mancato esame e che nell’ipotesi, qui verificatasi, in

cui il calcolo del danno dovesse essere modificato abbiano ribadito il buon

fondamento di quella loro pretesa, che di fatto, se effettivamente riproposta,

non risulta essere stata così motivata in modo sufficiente (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC/TI). Fosse per ipotesi anche stata ricevibile, la censura relativa

a questa posizione di danno sarebbe in ogni caso stata disattesa nel merito, il

perito giudiziario avendo comunque confermato che tutte quelle operazioni erano

state regolarmente registrate nei conti ufficiali (perizia p. 36) e dunque non

potevano costituire un danno da eventualmente risarcire.

6.3

Nemmeno

è poi dato di comprendere per quale motivo l’importo di fr. 1'090'160.-

relativo ad un trasferimento dal conto A__________ avvenuto il 12 luglio 2001,

corrispondente a detta del perito alla quarta reintegrazione del credito

lombard spostato sul conto T__________ parallelo (perizia p. 20), dovrebbe

costituire, a differenza delle somme oggetto delle prime tre e della quinta

integrazione, una posizione di danno risarcibile; tanto più che dall’allegato

XIXa/1 al complemento peritale si evince semmai che quel conto, nonostante

questo ed altri bonifici in uscita a favore del conto parallelo (per

complessivi fr. 1'240'580.50), aveva in realtà potuto contare di bonifici in

entrata ancor più sostanziosi (per complessivi fr. 1'440'878.47 sulla sola

rubrica in fr. e senza neppure conteggiare le rubriche in DEM e Lit.). Tanto

più che nulla permette d’altro canto di ritenere se e in che misura tale somma

abbia effettivamente contribuito ad aumentare le perdite sui conti paralleli

(cfr. supra consid. 4.3).

7.

La

convenuta esclude nondimeno di essere tenuta al risarcimento delle perdite (di fr.

2'971'741.-), evidenziando come l’operato di C__________ __________ sarebbe stato

ratificato in modo esplicito o almeno tacito dagli attori. A sostegno di questa

tesi, evidenzia che gli elementi di cui costoro disponevano erano più che

sufficienti per considerare che essi fossero a conoscenza delle operazioni

asseritamente non autorizzate effettuate da C__________ __________, essi avendo

in alcuni casi sottoscritto i giustificativi di quelle operazioni, rilasciato

dichiarazioni di scarico, il tutto senza aver mai reclamato per tempo. Il

rilievo è infondato.

L’istruttoria

non ha in realtà permesso di accertare che gli attori avessero ratificato

l’operato di C__________ __________. Tutt’altro. Questi ha in effetti sempre

escluso che gli attori fossero stati consapevoli delle operazioni non

autorizzate (cfr. verbale d’interrogatorio penale 23 ottobre 2002 p. 7 [doc. 7], verbale d’interrogatorio penale 31

marzo 2003 p. 4 [doc. E]) e in

termini analoghi si è espresso anche CC 1 in occasione dei suoi diversi interrogatori (verbale d’interrogatorio penale 23 ottobre 2002 p. 2 [doc. 1], interrogatorio formale p. 3).

Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, il fatto che CC 1 abbia

sottoscritto qualche contratto relativo ad operazioni non autorizzate (testimonianza 10 marzo 2005 di C__________ __________ p. 8), abbia rilasciato dichiarazioni di scarico (doc. 68) e non abbia

mai reclamato prima dell’autodenuncia di C__________ __________, non modifica questa

situazione. Quest’ultimo ha in effetti spiegato di aver sempre cercato di

celare al cliente ogni sua attività irregolare (cfr. doc. II p. 6; verbale

d’interrogatorio penale 15 maggio 2002 p. 3 e 5 [doc.

B], verbale d’interrogatorio penale 23 ottobre 2002 p.

3.

[doc. B1], verbale

d’interrogatorio penale 31 marzo 2003 p. 2 [doc. E],

testimonianza 10 marzo 2005 p. 10 seg. e 13), trasmettendogli

documentazione falsa (contratti fiduciari fittizi), non completa (senza gli

estratti dei conti paralleli) o manomessa (relativa a posizioni e a saldi di

singoli conti), evitando in generale di mettergli a disposizione - salvo in

qualche raro caso, per sbaglio (verbale d’interrogatorio 23 ottobre 2002 p. 8 [doc. 7]), senza invero che il cliente se ne

fosse accorto - i documenti atti a riconoscerne il carattere illecito (testimonianza 23 marzo 2005 p. 6, testimonianza 25 marzo 2005 p. 8), fornendogli delle giustificazioni più o meno convincenti laddove

il cliente poteva aver avuto dei dubbi e speculando che egli non si accorgesse

di nulla allorché verificava personalmente la posta presso l’istituto di

credito (cfr. doc. A e 5). Non essendo con ciò stato dimostrato che la sua operatività

non autorizzata fosse stata resa nota al cliente (II CCA 4 gennaio 1991 inc. n.

2344, 22 gennaio 1996 inc. n. 10.95.75, 16 giugno 2006 inc. n. 10.2004.8, 20

marzo 2009 inc. n. 10.2002.17), la sottoscrizione da parte di quest’ultimo di qualche

giustificativo relativo a quelle operazioni e degli atti di ratifica (che per

altro non menzionavano i saldi dei vari conti, cfr. verbale d’interrogatorio

penale di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 4 [doc.

B1], verbale d’interrogatorio penale di C__________ __________

23.

ottobre 2002 p. 5 [doc. 7]),

non comporta una valida accettazione del suo operato. Per il resto, visto e

considerato che alla convenuta può e deve essere imputato il comportamento

doloso, penalmente reprensibile, di C__________ __________ (art. 101 CO), essa

è assai malvenuta a prevalersi del fatto che le operazioni non autorizzate da

lui svolte, di cui gli attori non erano - come detto - nemmeno a conoscenza,

non siano state contestate come previsto dagli art. 7 e 10 delle condizioni

generali di cui al doc. 37 (art. 2 cpv. 2 CC; Bourgknecht, La

responsabilità del la banque pour la gestion de fortunes, in RFJ 1996 p. 6 n.

26; TF 17 ottobre 1995 4C.52/1995, 13 agosto 1996 4C.175/1996; ZR 1998 N. 90 p. 221 seg.; II CCA 1° febbraio 1999 inc. n. 12.98.121, 21 febbraio 2001

inc. n. 10.1998.22, 12 giugno 2002 inc. n. 12.2001.94, 9 novembre 2004 inc. n.

10.2002

, pubb. in: RtiD I-2005 104c e 859, 23 novembre 2006 inc. n,

12.2005

, 5 agosto 2011 inc. n, 12.2009.163; Rep. 1996 p. 37; cfr.

pure Rep. 1992 p. 281 e Lombardini, Droit bancaire suisse, p. 147

n. 72, secondo cui la tacita accettazione di un'operazione da parte del cliente

presuppone la piena conoscenza dei fatti; in tal senso pure II CCA 23 maggio

2007.

inc. n. 12.2005.154 pubb. in NRCP 2007 pag. 228).

8.

Ben

più complessa è invece l’altra questione sollevata dalla convenuta, volta a

sapere se agli attori possa essere ascritta un’eventuale colpa concomitante

tale da escludere o da ridurre sensibilmente il danno da risarcire.

8.1

Giusta

l’art. 44 cpv. 1 CO il giudice può ridurre il risarcimento, se il danneggiato

ha consentito all’atto dannoso o se delle circostanze per le quali egli è

responsabile hanno contribuito a cagionare o ad aggravare il danno o ancora a

peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato (cfr. sul tema TF 26 aprile

2005.

5C.61/2004 consid. 6.1). Condizione necessaria per la riduzione è

anzitutto l’esistenza di un nesso causale naturale e adeguato tra il

comportamento della parte lesa e il danno (DTF 126 III 192 consid. 2d).

8.2

Nel

caso di specie è incontestabile che il comportamento di CC 1, definito

certamente carente dal profilo della verifica dallo stesso C__________ __________,

il quale si è detto finanche sorpreso del fatto che costui non si fosse mai

accorto di nulla (doc. II p. 8), abbia contribuito all’aggravamento del danno

in modo naturalmente e adeguatamente causale.

L’istruttoria ha segnatamente permesso di accertare che:

a) C__________

__________ - come detto - aveva sì trasmesso a CC 1 documentazione falsa

(contratti fiduciari fittizi), non completa (senza gli estratti dei conti

paralleli) o manomessa (relativa a posizioni e a saldi di singoli conti),

evitando in generale di mettergli a disposizione - salvo in qualche raro caso,

per sbaglio (verbale d’interrogatorio 23 ottobre 2002 p. 8 [doc. 7]), senza invero che il cliente se ne

fosse accorto - i documenti atti a riconoscerne il carattere illecito quando

gli trasmetteva la corrispondenza per posta (cfr. doc. II p. 6; verbale

d’interrogatorio penale 15 maggio 2002 p. 3 e 5 [doc.

B], verbale d’interrogatorio penale 23 ottobre 2002 p.

3.

[doc. B1], verbale

d’interrogatorio penale 31 marzo 2003 p. 2 [doc. E],

testimonianza 10 marzo 2005 p. 10 seg. e 13, testimonianza 23 marzo 2005 p. 6,

testimonianza 25 marzo 2005 p. 8), ma gli aveva

trasmesso anche i tabulati da cui figuravano delle contropartite di operazioni

che venivano eseguite su conti non ufficiali (testimonianza

23.

marzo 2005 p. 2 segg., verbale d’interrogatorio penale

di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 5 [doc.

7], verbale d’interrogatorio penale di C__________ __________

31.

marzo 2003 p. 4 [doc. E], verbale

d’interrogatorio penale di CC 1 23 ottobre 2002 p. 1 seg. [doc. 1], verbale d’interrogatorio penale di

CC 1 31 marzo 2003 p. 1 seg. [doc. 8], testimonianza 23

marzo 2005 di C__________ __________ p. 2, interrogatorio formale di CC 1 p.

10), rispettivamente nel 1994, prima dell’apertura dei conti paralleli, anche documenti

da cui risultavano alcune operazioni non autorizzate sui conti ufficiali (cfr. testimonianza

23.

marzo 2005 p. 8 seg.);

b) CC 1, non

certo esperto di questioni bancarie, fidandosi delle regolari ed aggiornate

verifiche degli averi in conto avvenute durante i frequenti contatti telefonici

e personali con C__________ __________ (cfr. verbale d’interrogatorio penale di

C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 4 [doc. B1]), confermate tra l’altro dalle tabelle Excel (non ufficiali) messe

a sua disposizione, si lamentava più che altro delle perdite e controllava in

modo pignolo solo alcuni aspetti delle operazioni sottopostegli, come ad

esempio l’ammontare delle commissioni e dei cambi (doc. II p. 2 e 8; cfr.

verbale d’interrogatorio penale di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 2

seg. [doc. B1], verbale

d’interrogatorio penale di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 7 [doc. 7], testimonianza 10 marzo 2005 di C__________ __________ p.

3, interrogatorio formale di CC 1 p. 2), ma non era invece

solito verificare, esaminare o spulciare, o almeno non più di tanto, altre questioni

ed in particolare i numerosi documenti (specialmente estratti conto e

movimenti, cfr. verbale d’interrogatorio penale di CC 1 31 marzo 2003 p. 1 [doc. 8]) che gli venivano inviati o consegnati

(verbale d’interrogatorio penale 23 ottobre 2002 p. 3 [doc.

1], verbale d’interrogatorio penale 10 giugno 2002 p. 3

[doc. 2], interrogatorio formale p. 5 segg., 9 e 11)

rispettivamente la corrispondenza di cui aveva dichiarato

di aver preso visione in banca (cfr. doc. A e 5), tanto che in alcuni casi

aveva persino sottoscritto, senza rendersene conto, i contratti relativi ad

alcune operazioni non autorizzate (testimonianza 10

marzo 2005 di C__________ __________ p. 8, testimonianza 19 aprile 2005 di S__________

__________ p. 3);

c) pur

avendo sottoscritto una convenzione posta-trattenere, CC 1, limitando ulteriormente

la sua facoltà di controllo, si era oltretutto di fatto accordato con C__________

__________ di farsi inviare al proprio domicilio perlopiù solo una parte della

corrispondenza (e meglio quella relativa alle operazioni - ufficiali - da lui

ordinate che avevano causato una movimentazione dei conti, cfr. verbale

d’interrogatorio penale di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 3 [doc. B1], verbale d’interrogatorio penale

di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 7 [doc. 7]), che il consulente aveva così potuto fraudolosamente “confezionare”

secondo le sue finalità illecite;

d) la

documentazione relativa alle operazioni non autorizzate messa nondimeno a

disposizione di CC 1 (cfr. doc. 31) era stata allestita in modo sostanzialmente

amatoriale (doc. II p. 7) e consisteva di fatto in documenti cancellati con il tipp-ex,

riscritti a macchina e poi fotocopiati (cfr. doc. II p. 7 seg.; cfr. pure

verbale d’interrogatorio penale di C__________ __________ 15 maggio 2002 p. 3 [doc. B], verbale d’interrogatorio penale di

C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 2 [doc. B1], testimonianza 10 marzo 2005 di C__________

__________ p. 11 seg., testimonianza 25 marzo 2005 di C__________ __________ p.

5), oltretutto rilasciati su formulari da anni non più

in uso e comunque diversi da quelli usati in altri casi (testimonianza 10 marzo 2005 di C__________ __________ p. 11 seg.);

e) pur

avendo notato, in occasione della conclusione di alcuni contratti fiduciari (quelli

poi risultati fittizi) e diversamente dalla conclusione di altri (quelli risultati

reali), che la registrazione dell’operazione menzionava un investimento in

divise (cfr. doc. 38; verbale d’interrogatorio penale di C__________ __________

23.

ottobre 2002 p. 5 [doc. 7]),

CC 1 non vi aveva dedotto nulla di sospetto (interrogatorio

formale di CC 1 p. 26);

f)

laddove aveva constatato - a suo dire in 4 o 5 casi e a detta della banca e del

Procuratore Pubblico in oltre un centinaio di casi - l’esistenza di operazioni

anomale (non sue) nei suoi conti, CC 1 si era in un primo tempo dichiarato

soddisfatto delle risposte fornitegli da C__________ __________, che indicavano

non meglio precisati errori da parte della sede principale (cfr. verbale

d’interrogatorio penale di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 5 [doc. 7], verbale d’interrogatorio penale di

C__________ __________ 31 marzo 2003 p. 4 [doc. E], verbale d’interrogatorio penale di CC 1 23 ottobre 2002 p. 1 [doc. 1], verbale d’interrogatorio penale di

CC 1 31 marzo 2003 p. 1 [doc. 8], testimonianza 23

marzo 2005 di C__________ __________ p. 2, interrogatorio formale di CC 1 p. 10); mentre in epoca successiva, quando nuovamente aveva notato nei

suoi conti altre posizioni estranee, non aveva più ritenuto di chiedere chiarimenti

al consulente o ad altri, accontentandosi del fatto che quelle posizioni si

annullavano tra loro e non gli avevano con ciò causato alcuna perdita (cfr. verbale

d’interrogatorio penale di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 5 [doc. 7], verbale d’interrogatorio penale di

C__________ __________ 31 marzo 2003 p. 4 [doc. E], verbale d’interrogatorio penale di CC 1 23 ottobre 2002 p. 2 [doc. 1], verbale d’interrogatorio penale di

CC 1 31 marzo 2003 p. 2 [doc. 8], testimonianza 23

marzo 2005 di C__________ __________ p. 2 e 4, testimonianza 25 marzo 2005 di C__________

__________ p. 3, interrogatorio formale di CC 1 p. 11);

g) CC 1

non si era neppure insospettito di alcuni “trattamenti anomali” adottati in suo

favore, che non potevano ragionevolmente giustificarsi per il solo fatto che

egli costituisse il miglior cliente della succursale, già per altro al

beneficio di condizioni particolari (cfr. doc. II p. 1; verbale d’interrogatorio

penale di CC 1 10 giugno 2002 p. 2 e 4 [doc. 2],

testimonianza 10 marzo 2005 di C__________ __________ p. 6): il fatto che C__________ __________ era disposto a “tenergli il

cambio” - aspetto di per sé già assai anomalo - oltretutto solo in alcune occasioni,

ma non in altre (cfr. verbale

d’interrogatorio penale di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 6 [doc. 7], verbale d’interrogatorio penale di

CC 1 23 ottobre 2002 p. 3 [doc. 1], verbale d’interrogatorio penale di CC 1 31 marzo 2003 p. 2 [doc. 8], testimonianza 10 marzo 2005 di C__________ __________ p. 5

seg., interrogatorio formale di CC 1 p. 23 seg.), tanto

che lo stesso C__________ __________ aveva affermato di aver sospettato che il

cliente avesse allora capito che egli stava facendo il “furbo” (cfr. verbale

d’interrogatorio penale 31 marzo 2003 p. 4 [doc. E],

versione per altro contestata da CC 1, cfr. interrogatorio formale p. 24); il fatto che il funzionario aveva accettato di non fargli subire

la perdita per delle operazioni su “warrants”, per cui la banca non aveva

alcuna responsabilità (cfr. verbale d’interrogatorio penale di C__________ __________

31.

marzo 2003 p. 4 seg. [doc. E], testimonianza 25

marzo 2005 di C__________ __________ p. 6, interrogatorio formale di CC 1 p. 27);

il fatto che ad inizio 2002 egli avesse persino offerto

a CC 1 di concedergli il 50% in

più di interesse sugli investimenti fiduciari, distogliendo poi il cliente dal

farsi confermare questa offerta dal direttore della succursale, circostanza quest’ultima

ritenuta espressamente “strana” dallo stesso cliente (verbale d’interrogatorio

penale di CC 1 10 giugno 2002 p. 5 [doc. 2],

testimonianza 25 marzo 2005 di C__________ __________ p. 7, interrogatorio

formale di CC 1 p. 24 e 28);

h) CC 1 non

aveva per altro mai chiesto, o ritenuto, di vedere in banca la sua posizione

effettiva e globale (verbale d’interrogatorio penale di CC 1 10 giugno 2002 p.

7.

[doc. 2], testimonianza 10 marzo 2005 di C__________ __________

p. 13), ciò che avrebbe subito smascherato le

operazioni illecite di C__________ __________, copia dei giustificativi di

tutte le operazioni essendo stata sempre lasciata nel dossier del cliente

presso la banca (doc. II p. 8; cfr. verbale d’interrogatorio penale di C__________

__________ 15 maggio 2002 p. 4 [doc. B], cfr. verbale d’interrogatorio penale di C__________ __________ 23

ottobre 2002 p. 4 [doc. B1], testimonianza 10 marzo 2005 di C__________ __________ p. 13);

i) CC 1

aveva ciononostante provveduto a rilasciare dichiarazioni di scarico, sia pure

generiche, all’indirizzo della banca convenuta (doc. 68; cfr. verbale

d’interrogatorio penale di C__________ __________ 23 ottobre 2002 p. 4 [doc. B1]).

8.3

D’altro

canto, non può però nemmeno essere sottaciuto il fatto che anche alla convenuta

andava ascritta una colpa aggiuntiva. L’istruttoria di causa ha in effetti

permesso di accertare che l’operato illecito di C__________ __________ era stato

favorito anche da alcune particolarità allora vigenti all’interno dell’istituto

di credito che avevano di fatto portato a una carenza nella sorveglianza (cfr. testimonianza 20 ottobre 2005 di R__________ __________ p. 7

segg.), segnatamente dal fatto che la banca permetteva

l’apertura di conti paralleli e lo spostamento dei crediti lombard anche senza

l’autorizzazione del cliente (cfr. verbale d’interrogatorio penale di C__________

__________ 15 maggio 2002 p. 3 seg. [doc. B], verbale d’interrogatorio penale di C__________ __________ 31 marzo

2003.

p. 1 seg. [doc. E], testimonianza 10 marzo 2005 di

C__________ __________ p. 9), dal fatto che la posta del

cliente veniva trattenuta presso il consulente anziché presso il back-office (doc.

1.4

p. 5 e 12 prodotto in edizione dalla convenuta, testimonianza

20.

ottobre 2005 di R__________ __________ p. 2 e 9, rogatoria G__________ __________

p. 3) e soprattutto dal fatto che il back-office stesso

non teneva conto del numero dei giustificativi relativi alle operazioni eseguite

dal cliente ricevuti di ritorno dalla sede centrale e consegnati per le

verifiche del caso a C__________ __________ il quale aveva dunque potuto tranquillamente

trattenere gli originali delle operazioni non autorizzate (doc. 1.4 p. 11 seg. prodotto

in edizione dalla convenuta, testimonianza 10 marzo

2005.

di C__________ __________ p. 8).

8.4

In considerazione

di quanto precede, soppesate le rispettive colpe delle parti, questa Camera, in

virtù dell’ampio potere di apprezzamento di cui dispone (DTF 127 III 453

consid. 8c, 131 III 12 consid. 4.2 e 511 consid. 5; TF 12 novembre 2002 4C.210/2002 consid. 3.1, 1° giugno 2007 4C.5/2007 consid. 5.1), ritiene tutto sommato giustificata

una riduzione del 50% del risarcimento del danno a favore degli attori, che può

così essere quantificato in fr. 1'485'870.50 (50% di fr. 2'971'741.-) oltre

interessi al 5% dal 1° settembre 2002 (il termine di decorrenza degli interessi

indicato dal Pretore non è stato censurato, tanto meno con una motivazione

sufficiente, in questa sede).

9.

L’ultimo

assunto della convenuta, secondo cui la pretesa attorea avrebbe dovuto essere

respinta per il fatto di essere stata formulata in valuta errata, deve infine

essere disatteso. Nel suo allegato conclusionale la convenuta, consapevole del

problema posto dall’applicazione dell’art. 84 CO in quanto gli attori avevano azionato

in franchi svizzeri un credito in euro, non aveva in effetti instato per la

reiezione della petizione in applicazione della norma, ma si era anzi limitata

a sostenere “che, in caso di accoglimento della pretesa attorea, la valuta di

riferimento dovrebbe essere l’euro, e non il franco svizzero” (p. 32). Così

facendo, essa aveva a quel momento espresso la volontà di saldare un eventuale

debito in euro, ciò che configura una scelta ai sensi dell’art. 84 CO, e non

può pertanto ritornare in questa sede su quella sua decisione perché per finire

è risultata parzialmente soccombente, un simile comportamento essendo in

contrasto con la buona fede processuale e quindi non tutelabile (TF 6 ottobre

2010.

4A_218/2010 consid. 5.4).

10.

Ne

discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione può essere

accolta, previa conversione del debito così come stabilito al considerando che

precede, per € 1'019'886.65 (pari a fr. 1'485'870.50 al tasso di cambio

adottato dal Pretore di 0.68639 [sentenza p. 8] non contestato in questa sede) oltre interessi nonché per fr.

8'000.-, somma questa corrispondente all’importo riconosciuto agli attori dal

Pretore a titolo di spese legali preprocessuali, non censurato in questa sede.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la

rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), ritenuto che per il

giudizio di secondo grado si è tenuto conto di un valore litigioso superiore a

€ 3'000'000.-.

Per i quali motivi,

visti gli art. 148 CPC/TI e la LTG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 16 marzo 2010 di AP 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la sentenza 22 febbraio 2010 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è così riformata:

1.

La petizione è

parzialmente accolta.

Di

conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare a AO 1, __________, AO 3, __________

e AO 4, __________, la somma di € 1'019'886.65 e di fr. 8'000.- oltre interessi

al 5% dal 1° settembre 2002 su € 1'019'886.65.

2.

La tassa di giustizia di fr. 23’000.- e le

spese, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico dagli attori per

3/4 e della convenuta per 1/4, alla quale gli attori rifonderanno fr. 141'000.-

per parti di ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 21’900.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

22’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste a

carico degli appellati, che le rifonderanno fr. 25'000.- per parti di

ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi..

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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