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Decisione

12.2010.66

Responsabilità per atto illecito della banca che ha venduto titoli dati in pegno proprietà di terzi, valuta della pretesa fatta valere in Svizzera

16 gennaio 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 21 aprile 1993 AP 2, AP 3 e AP 1, cittadini italiani residenti in

Italia, hanno concluso con la società italiana di intermediazione mobiliare __________

G__________ __________SpA (in seguito: G__________ S__________) un contratto di

raccolta d’ordini, di negoziazione di valori mobiliari e di deposito (doc. C),

in forza al quale hanno trasferito questi averi - inizialmente depositati dalla

S__________ presso la banca __________ - presso AO 1 (in seguito la banca) sul

conto n. __________ (doc. 11-15). Per quanto attiene alla presente procedura,

si tratta di titoli e di liquidità per Lit. 209'348’780, per un valore

complessivo di Lit. 1'255'620’487. Nella “dichiarazione dell’avente diritto

economico” del conto, sottoscritta dall’allora amministratore delegato della S__________,

M__________, sono indicati la stessa __________ S__________ per il 16% nonché per

il restante 84% altre 10 persone fisiche, tra le quali non figurano gli attori

(doc. 12).

B. Il

21 settembre 1993, per il tramite di M__________, Girardi S__________ ha

sottoscritto a favore di AO 1, un atto di costituzione di pegno generale a

garanzia degli impegni che la società italiana C__________ __________ (in

seguito: C__________), sua casa madre, avrebbe assunto nei confronti della

banca convenuta (doc. 21 e 22). Forte dell’avvenuta messa a pegno da parte di G__________

S__________, pochi giorni dopo, degli averi depositati/accreditati sul conto

(cfr. doc. 16), tra i quali vi erano, verosimilmente, anche quelli di AP 2, AP

3 e AP 1, ignari dell’operazione, AO 1 ha quindi concesso a C__________ un anticipo fisso di Lit. 10'000'000'000, scadente il 30 settembre 1994 (doc. 2,

prodotto in edizione dalla banca), poi incrementato a Lit. 20'500'000'000 con contratto

del 29 ottobre 1993 (doc. 21). Il 12 aprile 1994 la CONSOB, rilevando

irregolarità nella gestione di G__________ S__________, ne ha disposto la

sospensione cautelare nominando un commissario ministeriale, che il successivo

15 aprile ha informato le banche in relazione d’affari con la società, tra cui

la AO 1 nonché i clienti, dell’assunzione dell’incarico (doc. F). Cinque giorni

dopo, AO 1 ha disdetto, con effetto immediato, il contratto di mutuo con C__________,

invitando quest’ultima a versare immediatamente l’importo mutuato, comprensivo

degli interessi frattanto maturati. Nel contempo, AO 1 ha comunicato a G__________ S__________ di aver notificato alla debitrice la disdetta immediata del

mutuo riservandosi, in caso di mancato pagamento di quanto dovutole, il diritto

di realizzare le garanzie messe a pegno (doc. 26 e 27). Il 21 aprile 1994 AO 1 ha quindi realizzato i beni posti a pegno, estinguendo così il debito di C__________ (doc. 28 e 29)

e restituito l’eccedenza a G__________ S__________. A margine della susseguente

procedura italiana di fallimento della S__________, poi decretato il 5 luglio

1994, ravvisando una responsabilità della banca convenuta per aver escusso il

pegno (cfr. doc. B), il 18 marzo 1996 il curatore fallimentare ha convenuto AO 1 in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 11'276'534.-.

La causa è stata definita in via transattiva nel 2000 con il versamento di 5

miliardi di lire italiane alla massa fallimentare (cfr. inc. OA.96.188

richiamato agli atti).

C. Con

la petizione in rassegna, fondata sugli art. 940 CC e 41 segg. CO, AP 2, AP 3 e

AP 1 hanno chiesto la condanna della banca convenuta alla restituzione dei

titoli di loro proprietà nonché al pagamento di fr. 208'080.90 oltre interessi,

nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n°__________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti Avre-Lac (Ginevra), subordinatamente hanno

chiesto in caso di mancata restituzione dei titoli la condanna della convenuta

al versamento di un importo da determinare in fase istruttoria al quale

aggiungere fr. 208'080.90 e in via ancor più subordinata hanno postulato la

condanna della convenuta al versamento di fr. 1'326'211.60 corrispondenti a

Lit. 1'500'239’372 oltre interessi, postulando altresì il rigetto in via

definitiva dell’opposizione interposta al citato PE dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti Avre-Lac (Ginevra). In sostanza, gli attori adducono che la banca convenuta

era sempre stata al corrente, in ogni caso prima della realizzazione del pegno,

che i titoli a suo tempo impegnati non appartenevano alla S__________ ma ai

clienti di questa, fra i quali gli attori. Sicché, al momento della

realizzazione, avvenuta in contrasto con l’allora commissario ministeriale del

fallimento, la convenuta sarebbe espressamente stata informata che tutti i

titoli erano di clienti e non della __________ S__________. Per questo motivo,

appurata la malafede della banca convenuta e la conseguente invalida

costituzione del contratto di pegno nonché del relativo diritto reale, hanno

postulato in ordine: la restituzione dei titoli, alternativamente nel caso - avveratosi

nella fattispecie - di effettiva vendita degli stessi, il risarcimento del danno

da loro subito.

D. La

convenuta si è opposta alla petizione con la risposta 20 ottobre 1997. Essa,

tra le altre eccezioni che qui non occorre rammentare, ha dapprima negato di

aver saputo, se non dopo l’avvenuta realizzazione delle garanzie, che i titoli

dati in pegno non erano di spettanza di G__________ S__________. Quanto alla

tempistica e alle modalità della realizzazione del pegno, ha sostenuto la

perfetta legittimità ed esigibilità dell’importo mutuato.

E. Nei

successivi allegati di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle

rispettive allegazioni e richieste. All’udienza preliminare del 27 febbraio

2002 la causa OA.1997.00960 è stata congiunta per l’istruttoria con le cause

OA.97.959, OA.97.961, OA.97.962 e OA.97.963, avviate da altri clienti della S__________

per fattispecie sostanzialmente identiche. Esperita l’istruttoria, le parti

hanno poi declinato di partecipare al dibattimento finale agendato l’8 ottobre

2008, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi. Nel loro

memoriale, gli attori hanno ridotto la propria domanda a fr. 954'321.33, corrispondenti

a Lit 1'079'549'018.64, oltre interessi, per tener conto dei dividendi ricevuti

in Italia dalla massa fallimentare della S__________ (EUR 217'268.44 su un

valore dei titoli di EUR 653'242.43).

F. Con

la sentenza 28 febbraio 2010, il Pretore ha in primo luogo stabilito, con

riferimento alle limitazioni del potere di rappresentanza previste dal diritto

italiano, che gli attori non avevano dimostrato l’impossibilità per una S__________

italiana di essere proprietaria di titoli suoi propri. Così è anche per quanto

riguarda la conseguente messa a pegno di beni propri in favore di C__________,

sua casa madre, non risultando questa evenienza vietata dall’atto costituivo o

dallo scopo sociale della S__________ né che ciò comportasse un conflitto

d’interesse tale da intaccare la validità della costituzione del pegno. Peraltro,

che la convenuta fosse in buona fede, sia al momento della sottoscrizione

dell’atto di pegno che al momento dell’erogazione del mutuo, lo confermerebbe a

detta del Pretore l’atteggiamento da essa tenuto. Infatti, i suoi funzionari si

erano premurati di svolgere delle ricerche, verificando il senso e la natura

dell’operazione, esaminando altresì la documentazione necessaria al riguardo.

La banca conosceva i nominativi delle 10 persone di cui al doc. 12 (cfr. anche

doc. 24) e aveva dei riscontri positivi in merito alla proprietà di G__________

S__________. Elementi questi ultimi emergenti dalle dichiarazioni ed allegati

forniti dagli organi societari, in particolare il bilancio provvisorio della

società così come le risultanze del Formulario A. Tanto più che le circostanze

evocate dagli attori, segnatamente il fatto che la datrice del pegno fosse una

S__________, che essa avesse chiesto di poter movimentare il deposito titoli,

che il suo amministratore M__________ __________ firmasse anche per conto della

C__________, non erano tali da imporle una prudenza particolare. In merito, il

Pretore ha ricordato come l’operazione in questione non avveniva ex novo,

ma era già precedentemente stata concretizzata con la banca __________, superando,

di conseguenza, tutti gli strumenti di due diligence di quest’ultimo

istituto bancario. Inoltre, al momento dell’avvenuta realizzazione del pegno il

credito della convenuta era esigibile, essendo scaduto e debitamente disdetto

dalla banca convenuta nei termini contrattuali. Quand’anche provato che al momento

della realizzazione dei titoli la convenuta fosse stata informata che questi

erano di pertinenza dei clienti di G__________ S__________, ciò non gioverebbe

agli attori. L’avverata malafede della convenuta non ha infatti influsso alcuno

sul suo diritto di realizzare il pegno (mala fides superveniens non nocet).

Di conseguenza, non essendo emersa dall’istruttoria alcuna carenza nella

liquidazione del pegno e tenuto in debito conto la natura forzosa della stessa,

il Giudice di prime cure ha, in definitiva, concluso per l’integrale reiezione

della petizione.

G. Con

l’appello che qui ci occupa gli attori chiedono di riformare il querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 954'321.33 più interessi

ed accessori, corrispondenti a Lit. 1'079'549'018.64 nonché il rigetto in via

definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti Avre-Lac (Ginevra), protestate le ripetibili di

entrambe le istanze. A detta degli attori, la sentenza pretorile sarebbe in

sostanza la letterale trascrizione di un caso già giudicato dal Tribunale

d’appello (P. c. B.), la cui fattispecie benché simile, non aderirebbe - su più

aspetti essenziali - con quella ora in esame. Queste discrepanze sarebbero tali

da determinare l’arbitrarietà della decisione del Giudice di prime cure, che

avrebbe tratto le proprie conclusioni “in modo superficiale, frettoloso e

sommario” non sulle risultanze della fattispecie, ma da quelle dell’altra causa.

Gli attori rilevano anzitutto una certa superficialità nell’analisi effettuata

dal Pretore riguardo all’accresciuto onere di diligenza spettante alla

convenuta nel concludere l’operazione con la S__________, contestando altresì

la validità del pegno risultante della malafede della convenuta. In sintesi, a

detta degli appellanti, la convenuta sapeva perfettamente che, per la maggior

parte, gli averi da mettere a pegno non fossero della S__________ ma di suoi

clienti. Ma non solo, essa conosceva altresì perfettamente l’attività svolta dalla

S__________ e i suoi scopi societari. Di conseguenza, anche la natura “dannosa”

dell’operazione di messa a pegno era nota, oltre che agli attori ed agli altri

clienti, anche alla S__________ stessa. Gli appellanti sottolineano inoltre

l’illiceità, secondo la legislazione italiana, della messa a pegno di beni

appartenenti a clienti da parte di una S__________. La convenuta, al momento

della costituzione del diritto di pegno, doveva sapere che i beni concessi in

pegno appartenevano a terzi. In particolare, le verifiche poste in atto dai

suoi funzionari, di fatto limitate alle dichiarazioni rese da M__________ __________

e basate sui pochi documenti messi a disposizione dalla convenuta, erano state

del tutto insufficienti, non avendo, colpevolmente, la convenuta provveduto

agli accertamenti necessari a chiarire, oltre alla provenienza dei capitali

della S__________, anche il “retroscena economico” di un’operazione finanziaria

di tali dimensioni. Il deposito di quasi 27 miliardi di lire in titoli e

capitali, a garanzia di un credito di 22 miliardi di lire, avrebbe al contrario

meritato degli accurati approfondimenti. D’altra parte, sarebbe del tutto

inusuale che una società di intermediazione mobiliare finanzi attività

industriali per il tramite di averi dei propri clienti. Argomento questo confermato

dal fatto che la convenuta non si sarebbe neppure allarmata a fronte della

richiesta di G__________ S__________, del tutto inconsueta, di poter movimentare il

deposito titoli messo a pegno. Inoltre, non è mai stato presentato - né

richiesto dalla banca convenuta - il bilancio della S__________, considerato

che agli atti si trova unicamente un bilancio della sua società madre, C__________.

Inconsistente, per concludere, era anche l’argomentazione del Pretore secondo

il quale le verifiche già esperite da __________ sarebbero state sufficienti. In

effetti, il rispetto della due diligence non potrebbe basarsi unicamente

sull’esistenza di una lista di 11 nomi (dieci persone fisiche nonché la S__________),

avendo omesso sia la convenuta che, presumibilmente, la precedente depositaria

degli averi, di procedere ad ulteriori accertamenti (ad esempio verificare

generalità di tali aventi diritto economico sul conto). Per tutti questi

motivi, gli attori postulano l’accoglimento della petizione secondo quanto

indicato in ingresso.

I. Delle

osservazioni 4 maggio 2010 con cui la convenuta chiede, da par suo, la

reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi

considerandi.

e considerato in diritto:

1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e

impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale rimane dunque

disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

Considerandi

2.

Prima

di verificare se la fattispecie corrisponde, come ritenuto dal Pretore, a quella

già decisa da questa Camera pubblicata in NRCP 2008 pag. 148 (incarto

12.2007

), o se invece ne diverge in modo sostanziale, come addotto in

appello, è necessario chinarsi sul problema della formulazione della domanda di

giudizio (petitum) contenuta nella petizione e nelle conclusioni di

causa.

3.

Giusta

l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di

pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. Questo disposto

legale si riferisce ai debiti pecuniari in generale, siano essi contrattuali o

extracontrattuali (sentenza del Tribunale federale DTF 137 III 158 consid. 3.1

e rif. citati). In applicazione dell’art. 84 CO, qualora il debito è stato

contratto in valuta estera, il tribunale ha unicamente la facoltà di condannare

al pagamento di quella valuta (DTF 134 III 151). La domanda condannatoria deve

quindi essere formulata in valuta estera, perché una condanna in franchi

svizzeri violerebbe il diritto federale (sentenza del Tribunale federale del 27

marzo 2009,4A_230/2008, in: RtiD 2010 I pag. 764 segg., in particolare pag.

771).

Il 14

maggio 2010 la Presidente di questa Camera, rilevato come in concreto si poneva

il problema dell'applicazione dell'art. 84 CO perché il litigio verteva sul

risarcimento del controvalore di titoli per Lit 1'079'549'018.64 (conclusioni)

e gli attori avevano chiesto il pagamento di franchi svizzeri 954'321.33, ha

assegnato alle parti un termine scadente il 20 giugno 2010 per prendere

posizione sull'applicazione dell'art. 84 CO alla questione litigiosa. Nelle

proprie osservazioni 4 giugno 2010, la parte convenuta ricordando di aver già

evocato la questione in sede di osservazioni all’appello, ha postulato

l’applicazione dell’art. 84 CO, in virtù delle recenti precisazioni del Tribunale

Federale e del conseguente adeguamento della prassi cantonale. Dal canto loro

gli attori, nello scritto 18 giugno 2010, ritengono che la norma indicata non

sarebbe applicabile all’infuori dei casi derivanti da pretese contrattuali. Di

conseguenza, trattandosi nella fattispecie di una pretesa di risarcimento per

atto illecito fondata sull’articolo 41 CO ed particolare, essendo lo stesso

stato commesso a Lugano sotto l’egida del diritto svizzero, si giustificherebbe

il rimborso in valuta svizzera. In ogni caso, gli attori ricordano d’avere sì

preteso la condanna al pagamento di un importo in franchi svizzeri, ma di aver

comunque indicato la valuta originaria, tanto che anche il Pretore l’aveva

precisata nel dispositivo della sentenza impugnata. Oltretutto, l’applicazione

dell’art. 84 CO costituirebbe un formalismo eccessivo, potendo il debitore

scegliere in quale valuta risarcire il danno da lui subito. Infine, nella

denegata ipotesi si applicasse il predetto disposto di legge, tenuto conto

dell’entrata in vigore dell’Euro, postulano l’accoglimento della petizione in

questa valuta, ovvero EUR 557'540.54 pari a ITL 1'079'549'018.64 al cambio

fisso di 1.936.27 stabilito all’entrata in vigore dell’Euro ; pari altresì a

fr. 954'321.33 al cambio Lit. 1'000 = fr. 0.884.- del 30.01.1997).

4.

È

indiscusso che gli attori hanno chiesto in causa l’importo di fr. 954'321.33 oltre

interessi a titolo di risarcimento del danno derivante dalla cessione in pegno

di titoli e valute di sua proprietà da __________ S__________ alla banca

convenuta e della successiva realizzazione da parte di quest’ultima dei beni posti

a pegno, averi con valuta di riferimento in Lire italiane (Lit). Gli attori

hanno quindi fatto valere un credito in valuta straniera - nel frattempo si

tratterebbe dell’equivalente in EUR al cambio fisso stabilito alla sua entrata

in vigore - postulandone il pagamento in franchi svizzeri. Tale possibilità è

invero stata tollerata dalla giurisprudenza cantonale e federale, nonostante il

chiaro tenore dell’art. 84 CO, ma il Tribunale federale ha soppresso tale

prassi con la sentenza pubblicata in DTF 134 III 151, ribadita nel 2009

(sentenza 4A_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.3, in RtiD 2010 I pag. 764

segg. in particolare pag. 771) e ancora nel 2010 con la sentenza 4A_206/2010 del

15.

dicembre 2010, consid. 4.2 non pubblicato in DTF 137 III 158). Come

chiaramente esposto dal Tribunale federale, per un debito contratto in una

valuta estera il creditore può far valere solo una pretesa espressa in tale

valuta e il tribunale al quale si è rivolto può solo riconoscere il suo credito

in quella stessa valuta (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid.

4.1.2

non pubblicato in DTF 137 III 158). Ciò vale sia in materia di debiti contrattuali

sia in materia di pretese extra-contrattuali fondate su atti illeciti (DTF 137

III 158 consid. 3.1 e rif. citati).

La

dottrina e la giurisprudenza alle quali si riferiscono gli attori nelle proprie

osservazioni sono di conseguenza da ritenersi superate alla luce della recente

giurisprudenza del Tribunale federale, che ha ribadito in diverse sentenze la

sua volontà di sopprimere la prassi tollerante relativa all’applicazione

dell’art. 84 CO (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.2 non

pubblicato in DTF 137 III 158). L’applicazione dell’art. 84 CO non costituisce

del resto un formalismo eccessivo (DTF 137 III 158 consid. 5.2.1), essendo

l’assenza di un petitum conforme al diritto federale una questione di

diritto materiale. Il giudice deve infatti pronunciarsi sulla domanda

sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC-TI) e non può dunque

modificare la formulazione delle conclusioni di causa per renderle conformi al

diritto, come pretenderebbero e postulano in questa sede, in maniera

palesemente irrita (art. 321 CPC-TI), gli attori. Né giova loro affermare che

la convenuta mai ha sollevato in precedenza, se non in sede di osservazioni

all’appello, l’applicazione dell’art. 84 CO. La convenuta, infatti, si è sempre

opposta alle pretese degli attori, negando ogni sua responsabilità e

contestando di dover rifondere il benché minimo importo.

5.

L’applicazione

al caso concreto della giurisprudenza federale esposta in precedenza porta a

concludere che la petizione con la quale gli attori chiedono il pagamento in franchi

svizzeri di danni causati da un asserito atto illecito della convenuta deve

essere respinta in applicazione dell’art. 84 CO, senza che sia necessario

chinarsi sul suo fondamento. Agli attori rimane beninteso la possibilità di

riproporre la petizione, formulando domande conformi alle esigenze di legge (sentenza

4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 5.2.2.2 non pubblicato in DTF 137 III

158), ritenuto che un debito in Lire italiane, valuta non più esistente, deve

essere convertito in EUR, al tasso fisso stabilito dal Regolamento (CE) n.

974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all’introduzione dell’euro (DTF

137.

III 87 consid. 4).

6.

Ne

discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un

valore litigioso di fr. 954'321.33 seguono la soccombenza degli attori (art.

148.

CPC-TI), i quali rifonderanno alla banca convenuta un’equa indennità per le

ripetibili di seconda istanza. Nella commisurazione di tale indennità si tiene

conto del fatto che essa ha presentato osservazioni sostanzialmente identiche

nelle cinque cause apparentate derivanti dalla medesima operazione bancaria.

L’emanazione di cinque sentenze di appello sostanzialmente identiche giustifica

anche di tenere al minimo tariffario la tassa di giustizia prelevata in ogni

incarto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello 22 marzo 2010 di AP 1, AP 2 e AP 3 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 5’000.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

5’100.-

già

anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico in solido, con obbligo di

versare alla controparte sempre in solido fr. 11’000.- per ripetibili di

appello.

3.

Intimazione:

-

- ,

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia

di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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