12.2010.66
Responsabilità per atto illecito della banca che ha venduto titoli dati in pegno proprietà di terzi, valuta della pretesa fatta valere in Svizzera
16 gennaio 2012Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.66
Data decisione, Autorità:
16.01.2012, IICCA
Titolo:
Responsabilità per atto illecito della banca che ha venduto titoli dati in pegno proprietà di terzi, valuta della pretesa fatta valere in Svizzera
MONETA SVIZZERA
art. 41 CO
art. 84 CO
Incarto n.
12.2010.66
Lugano
16 gennaio
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.97.960 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1 promossa con petizione 23 maggio 2007/12 gennaio 2008 da
AP 1
AP 2
AP 3
tutti rappr. dall’
RA 2
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta alla restituzione di
titoli di loro proprietà e al pagamento di fr. 208'080.90 oltre interessi,
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n°__________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti Avre-Lac (Ginevra), subordinatamente hanno
chiesto in caso di mancata restituzione dei titoli la condanna della convenuta
al versamento di un importo da determinare in fase istruttoria al quale aggiungere
fr. 208'080.90 e in via ancor più subordinata hanno postulato la condanna della
convenuta al versamento di fr. 1'326'211.60 corrispondenti a Lit. 1'500'239’372,
poi ridotti in sede di conclusioni a fr. 954'321.33, corrispondenti a Lit.
1'080'549'018.64;
domanda
avversata dalla controparte, la quale ha richiesto la reiezione della
petizione, e che il Pretore ha respinto con sentenza 28 febbraio 2010;
appellanti
gli attori con atto di appello 22 marzo 2010, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 954'321.33 più
interessi ed accessori, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta, con osservazioni 4 maggio 2010, postula la reiezione del gravame
protestando a sua volta spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti
ritenuto
Fatti
A. Il 21 aprile 1993 AP 2, AP 3 e AP 1, cittadini italiani residenti in
Italia, hanno concluso con la società italiana di intermediazione mobiliare __________
G__________ __________SpA (in seguito: G__________ S__________) un contratto di
raccolta d’ordini, di negoziazione di valori mobiliari e di deposito (doc. C),
in forza al quale hanno trasferito questi averi - inizialmente depositati dalla
S__________ presso la banca __________ - presso AO 1 (in seguito la banca) sul
conto n. __________ (doc. 11-15). Per quanto attiene alla presente procedura,
si tratta di titoli e di liquidità per Lit. 209'348’780, per un valore
complessivo di Lit. 1'255'620’487. Nella “dichiarazione dell’avente diritto
economico” del conto, sottoscritta dall’allora amministratore delegato della S__________,
M__________, sono indicati la stessa __________ S__________ per il 16% nonché per
il restante 84% altre 10 persone fisiche, tra le quali non figurano gli attori
(doc. 12).
B. Il
21 settembre 1993, per il tramite di M__________, Girardi S__________ ha
sottoscritto a favore di AO 1, un atto di costituzione di pegno generale a
garanzia degli impegni che la società italiana C__________ __________ (in
seguito: C__________), sua casa madre, avrebbe assunto nei confronti della
banca convenuta (doc. 21 e 22). Forte dell’avvenuta messa a pegno da parte di G__________
S__________, pochi giorni dopo, degli averi depositati/accreditati sul conto
(cfr. doc. 16), tra i quali vi erano, verosimilmente, anche quelli di AP 2, AP
3 e AP 1, ignari dell’operazione, AO 1 ha quindi concesso a C__________ un anticipo fisso di Lit. 10'000'000'000, scadente il 30 settembre 1994 (doc. 2,
prodotto in edizione dalla banca), poi incrementato a Lit. 20'500'000'000 con contratto
del 29 ottobre 1993 (doc. 21). Il 12 aprile 1994 la CONSOB, rilevando
irregolarità nella gestione di G__________ S__________, ne ha disposto la
sospensione cautelare nominando un commissario ministeriale, che il successivo
15 aprile ha informato le banche in relazione d’affari con la società, tra cui
la AO 1 nonché i clienti, dell’assunzione dell’incarico (doc. F). Cinque giorni
dopo, AO 1 ha disdetto, con effetto immediato, il contratto di mutuo con C__________,
invitando quest’ultima a versare immediatamente l’importo mutuato, comprensivo
degli interessi frattanto maturati. Nel contempo, AO 1 ha comunicato a G__________ S__________ di aver notificato alla debitrice la disdetta immediata del
mutuo riservandosi, in caso di mancato pagamento di quanto dovutole, il diritto
di realizzare le garanzie messe a pegno (doc. 26 e 27). Il 21 aprile 1994 AO 1 ha quindi realizzato i beni posti a pegno, estinguendo così il debito di C__________ (doc. 28 e 29)
e restituito l’eccedenza a G__________ S__________. A margine della susseguente
procedura italiana di fallimento della S__________, poi decretato il 5 luglio
1994, ravvisando una responsabilità della banca convenuta per aver escusso il
pegno (cfr. doc. B), il 18 marzo 1996 il curatore fallimentare ha convenuto AO 1 in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 11'276'534.-.
La causa è stata definita in via transattiva nel 2000 con il versamento di 5
miliardi di lire italiane alla massa fallimentare (cfr. inc. OA.96.188
richiamato agli atti).
C. Con
la petizione in rassegna, fondata sugli art. 940 CC e 41 segg. CO, AP 2, AP 3 e
AP 1 hanno chiesto la condanna della banca convenuta alla restituzione dei
titoli di loro proprietà nonché al pagamento di fr. 208'080.90 oltre interessi,
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n°__________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti Avre-Lac (Ginevra), subordinatamente hanno
chiesto in caso di mancata restituzione dei titoli la condanna della convenuta
al versamento di un importo da determinare in fase istruttoria al quale
aggiungere fr. 208'080.90 e in via ancor più subordinata hanno postulato la
condanna della convenuta al versamento di fr. 1'326'211.60 corrispondenti a
Lit. 1'500'239’372 oltre interessi, postulando altresì il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al citato PE dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti Avre-Lac (Ginevra). In sostanza, gli attori adducono che la banca convenuta
era sempre stata al corrente, in ogni caso prima della realizzazione del pegno,
che i titoli a suo tempo impegnati non appartenevano alla S__________ ma ai
clienti di questa, fra i quali gli attori. Sicché, al momento della
realizzazione, avvenuta in contrasto con l’allora commissario ministeriale del
fallimento, la convenuta sarebbe espressamente stata informata che tutti i
titoli erano di clienti e non della __________ S__________. Per questo motivo,
appurata la malafede della banca convenuta e la conseguente invalida
costituzione del contratto di pegno nonché del relativo diritto reale, hanno
postulato in ordine: la restituzione dei titoli, alternativamente nel caso - avveratosi
nella fattispecie - di effettiva vendita degli stessi, il risarcimento del danno
da loro subito.
D. La
convenuta si è opposta alla petizione con la risposta 20 ottobre 1997. Essa,
tra le altre eccezioni che qui non occorre rammentare, ha dapprima negato di
aver saputo, se non dopo l’avvenuta realizzazione delle garanzie, che i titoli
dati in pegno non erano di spettanza di G__________ S__________. Quanto alla
tempistica e alle modalità della realizzazione del pegno, ha sostenuto la
perfetta legittimità ed esigibilità dell’importo mutuato.
E. Nei
successivi allegati di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle
rispettive allegazioni e richieste. All’udienza preliminare del 27 febbraio
2002 la causa OA.1997.00960 è stata congiunta per l’istruttoria con le cause
OA.97.959, OA.97.961, OA.97.962 e OA.97.963, avviate da altri clienti della S__________
per fattispecie sostanzialmente identiche. Esperita l’istruttoria, le parti
hanno poi declinato di partecipare al dibattimento finale agendato l’8 ottobre
2008, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi. Nel loro
memoriale, gli attori hanno ridotto la propria domanda a fr. 954'321.33, corrispondenti
a Lit 1'079'549'018.64, oltre interessi, per tener conto dei dividendi ricevuti
in Italia dalla massa fallimentare della S__________ (EUR 217'268.44 su un
valore dei titoli di EUR 653'242.43).
F. Con
la sentenza 28 febbraio 2010, il Pretore ha in primo luogo stabilito, con
riferimento alle limitazioni del potere di rappresentanza previste dal diritto
italiano, che gli attori non avevano dimostrato l’impossibilità per una S__________
italiana di essere proprietaria di titoli suoi propri. Così è anche per quanto
riguarda la conseguente messa a pegno di beni propri in favore di C__________,
sua casa madre, non risultando questa evenienza vietata dall’atto costituivo o
dallo scopo sociale della S__________ né che ciò comportasse un conflitto
d’interesse tale da intaccare la validità della costituzione del pegno. Peraltro,
che la convenuta fosse in buona fede, sia al momento della sottoscrizione
dell’atto di pegno che al momento dell’erogazione del mutuo, lo confermerebbe a
detta del Pretore l’atteggiamento da essa tenuto. Infatti, i suoi funzionari si
erano premurati di svolgere delle ricerche, verificando il senso e la natura
dell’operazione, esaminando altresì la documentazione necessaria al riguardo.
La banca conosceva i nominativi delle 10 persone di cui al doc. 12 (cfr. anche
doc. 24) e aveva dei riscontri positivi in merito alla proprietà di G__________
S__________. Elementi questi ultimi emergenti dalle dichiarazioni ed allegati
forniti dagli organi societari, in particolare il bilancio provvisorio della
società così come le risultanze del Formulario A. Tanto più che le circostanze
evocate dagli attori, segnatamente il fatto che la datrice del pegno fosse una
S__________, che essa avesse chiesto di poter movimentare il deposito titoli,
che il suo amministratore M__________ __________ firmasse anche per conto della
C__________, non erano tali da imporle una prudenza particolare. In merito, il
Pretore ha ricordato come l’operazione in questione non avveniva ex novo,
ma era già precedentemente stata concretizzata con la banca __________, superando,
di conseguenza, tutti gli strumenti di due diligence di quest’ultimo
istituto bancario. Inoltre, al momento dell’avvenuta realizzazione del pegno il
credito della convenuta era esigibile, essendo scaduto e debitamente disdetto
dalla banca convenuta nei termini contrattuali. Quand’anche provato che al momento
della realizzazione dei titoli la convenuta fosse stata informata che questi
erano di pertinenza dei clienti di G__________ S__________, ciò non gioverebbe
agli attori. L’avverata malafede della convenuta non ha infatti influsso alcuno
sul suo diritto di realizzare il pegno (mala fides superveniens non nocet).
Di conseguenza, non essendo emersa dall’istruttoria alcuna carenza nella
liquidazione del pegno e tenuto in debito conto la natura forzosa della stessa,
il Giudice di prime cure ha, in definitiva, concluso per l’integrale reiezione
della petizione.
G. Con
l’appello che qui ci occupa gli attori chiedono di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 954'321.33 più interessi
ed accessori, corrispondenti a Lit. 1'079'549'018.64 nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti Avre-Lac (Ginevra), protestate le ripetibili di
entrambe le istanze. A detta degli attori, la sentenza pretorile sarebbe in
sostanza la letterale trascrizione di un caso già giudicato dal Tribunale
d’appello (P. c. B.), la cui fattispecie benché simile, non aderirebbe - su più
aspetti essenziali - con quella ora in esame. Queste discrepanze sarebbero tali
da determinare l’arbitrarietà della decisione del Giudice di prime cure, che
avrebbe tratto le proprie conclusioni “in modo superficiale, frettoloso e
sommario” non sulle risultanze della fattispecie, ma da quelle dell’altra causa.
Gli attori rilevano anzitutto una certa superficialità nell’analisi effettuata
dal Pretore riguardo all’accresciuto onere di diligenza spettante alla
convenuta nel concludere l’operazione con la S__________, contestando altresì
la validità del pegno risultante della malafede della convenuta. In sintesi, a
detta degli appellanti, la convenuta sapeva perfettamente che, per la maggior
parte, gli averi da mettere a pegno non fossero della S__________ ma di suoi
clienti. Ma non solo, essa conosceva altresì perfettamente l’attività svolta dalla
S__________ e i suoi scopi societari. Di conseguenza, anche la natura “dannosa”
dell’operazione di messa a pegno era nota, oltre che agli attori ed agli altri
clienti, anche alla S__________ stessa. Gli appellanti sottolineano inoltre
l’illiceità, secondo la legislazione italiana, della messa a pegno di beni
appartenenti a clienti da parte di una S__________. La convenuta, al momento
della costituzione del diritto di pegno, doveva sapere che i beni concessi in
pegno appartenevano a terzi. In particolare, le verifiche poste in atto dai
suoi funzionari, di fatto limitate alle dichiarazioni rese da M__________ __________
e basate sui pochi documenti messi a disposizione dalla convenuta, erano state
del tutto insufficienti, non avendo, colpevolmente, la convenuta provveduto
agli accertamenti necessari a chiarire, oltre alla provenienza dei capitali
della S__________, anche il “retroscena economico” di un’operazione finanziaria
di tali dimensioni. Il deposito di quasi 27 miliardi di lire in titoli e
capitali, a garanzia di un credito di 22 miliardi di lire, avrebbe al contrario
meritato degli accurati approfondimenti. D’altra parte, sarebbe del tutto
inusuale che una società di intermediazione mobiliare finanzi attività
industriali per il tramite di averi dei propri clienti. Argomento questo confermato
dal fatto che la convenuta non si sarebbe neppure allarmata a fronte della
richiesta di G__________ S__________, del tutto inconsueta, di poter movimentare il
deposito titoli messo a pegno. Inoltre, non è mai stato presentato - né
richiesto dalla banca convenuta - il bilancio della S__________, considerato
che agli atti si trova unicamente un bilancio della sua società madre, C__________.
Inconsistente, per concludere, era anche l’argomentazione del Pretore secondo
il quale le verifiche già esperite da __________ sarebbero state sufficienti. In
effetti, il rispetto della due diligence non potrebbe basarsi unicamente
sull’esistenza di una lista di 11 nomi (dieci persone fisiche nonché la S__________),
avendo omesso sia la convenuta che, presumibilmente, la precedente depositaria
degli averi, di procedere ad ulteriori accertamenti (ad esempio verificare
generalità di tali aventi diritto economico sul conto). Per tutti questi
motivi, gli attori postulano l’accoglimento della petizione secondo quanto
indicato in ingresso.
I. Delle
osservazioni 4 maggio 2010 con cui la convenuta chiede, da par suo, la
reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
e considerato in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e
impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale rimane dunque
disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
Considerandi
2.
Prima
di verificare se la fattispecie corrisponde, come ritenuto dal Pretore, a quella
già decisa da questa Camera pubblicata in NRCP 2008 pag. 148 (incarto
12.2007
), o se invece ne diverge in modo sostanziale, come addotto in
appello, è necessario chinarsi sul problema della formulazione della domanda di
giudizio (petitum) contenuta nella petizione e nelle conclusioni di
causa.
3.
Giusta
l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di
pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. Questo disposto
legale si riferisce ai debiti pecuniari in generale, siano essi contrattuali o
extracontrattuali (sentenza del Tribunale federale DTF 137 III 158 consid. 3.1
e rif. citati). In applicazione dell’art. 84 CO, qualora il debito è stato
contratto in valuta estera, il tribunale ha unicamente la facoltà di condannare
al pagamento di quella valuta (DTF 134 III 151). La domanda condannatoria deve
quindi essere formulata in valuta estera, perché una condanna in franchi
svizzeri violerebbe il diritto federale (sentenza del Tribunale federale del 27
marzo 2009,4A_230/2008, in: RtiD 2010 I pag. 764 segg., in particolare pag.
771).
Il 14
maggio 2010 la Presidente di questa Camera, rilevato come in concreto si poneva
il problema dell'applicazione dell'art. 84 CO perché il litigio verteva sul
risarcimento del controvalore di titoli per Lit 1'079'549'018.64 (conclusioni)
e gli attori avevano chiesto il pagamento di franchi svizzeri 954'321.33, ha
assegnato alle parti un termine scadente il 20 giugno 2010 per prendere
posizione sull'applicazione dell'art. 84 CO alla questione litigiosa. Nelle
proprie osservazioni 4 giugno 2010, la parte convenuta ricordando di aver già
evocato la questione in sede di osservazioni all’appello, ha postulato
l’applicazione dell’art. 84 CO, in virtù delle recenti precisazioni del Tribunale
Federale e del conseguente adeguamento della prassi cantonale. Dal canto loro
gli attori, nello scritto 18 giugno 2010, ritengono che la norma indicata non
sarebbe applicabile all’infuori dei casi derivanti da pretese contrattuali. Di
conseguenza, trattandosi nella fattispecie di una pretesa di risarcimento per
atto illecito fondata sull’articolo 41 CO ed particolare, essendo lo stesso
stato commesso a Lugano sotto l’egida del diritto svizzero, si giustificherebbe
il rimborso in valuta svizzera. In ogni caso, gli attori ricordano d’avere sì
preteso la condanna al pagamento di un importo in franchi svizzeri, ma di aver
comunque indicato la valuta originaria, tanto che anche il Pretore l’aveva
precisata nel dispositivo della sentenza impugnata. Oltretutto, l’applicazione
dell’art. 84 CO costituirebbe un formalismo eccessivo, potendo il debitore
scegliere in quale valuta risarcire il danno da lui subito. Infine, nella
denegata ipotesi si applicasse il predetto disposto di legge, tenuto conto
dell’entrata in vigore dell’Euro, postulano l’accoglimento della petizione in
questa valuta, ovvero EUR 557'540.54 pari a ITL 1'079'549'018.64 al cambio
fisso di 1.936.27 stabilito all’entrata in vigore dell’Euro ; pari altresì a
fr. 954'321.33 al cambio Lit. 1'000 = fr. 0.884.- del 30.01.1997).
4.
È
indiscusso che gli attori hanno chiesto in causa l’importo di fr. 954'321.33 oltre
interessi a titolo di risarcimento del danno derivante dalla cessione in pegno
di titoli e valute di sua proprietà da __________ S__________ alla banca
convenuta e della successiva realizzazione da parte di quest’ultima dei beni posti
a pegno, averi con valuta di riferimento in Lire italiane (Lit). Gli attori
hanno quindi fatto valere un credito in valuta straniera - nel frattempo si
tratterebbe dell’equivalente in EUR al cambio fisso stabilito alla sua entrata
in vigore - postulandone il pagamento in franchi svizzeri. Tale possibilità è
invero stata tollerata dalla giurisprudenza cantonale e federale, nonostante il
chiaro tenore dell’art. 84 CO, ma il Tribunale federale ha soppresso tale
prassi con la sentenza pubblicata in DTF 134 III 151, ribadita nel 2009
(sentenza 4A_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.3, in RtiD 2010 I pag. 764
segg. in particolare pag. 771) e ancora nel 2010 con la sentenza 4A_206/2010 del
15.
dicembre 2010, consid. 4.2 non pubblicato in DTF 137 III 158). Come
chiaramente esposto dal Tribunale federale, per un debito contratto in una
valuta estera il creditore può far valere solo una pretesa espressa in tale
valuta e il tribunale al quale si è rivolto può solo riconoscere il suo credito
in quella stessa valuta (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid.
4.1.2
non pubblicato in DTF 137 III 158). Ciò vale sia in materia di debiti contrattuali
sia in materia di pretese extra-contrattuali fondate su atti illeciti (DTF 137
III 158 consid. 3.1 e rif. citati).
La
dottrina e la giurisprudenza alle quali si riferiscono gli attori nelle proprie
osservazioni sono di conseguenza da ritenersi superate alla luce della recente
giurisprudenza del Tribunale federale, che ha ribadito in diverse sentenze la
sua volontà di sopprimere la prassi tollerante relativa all’applicazione
dell’art. 84 CO (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.2 non
pubblicato in DTF 137 III 158). L’applicazione dell’art. 84 CO non costituisce
del resto un formalismo eccessivo (DTF 137 III 158 consid. 5.2.1), essendo
l’assenza di un petitum conforme al diritto federale una questione di
diritto materiale. Il giudice deve infatti pronunciarsi sulla domanda
sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC-TI) e non può dunque
modificare la formulazione delle conclusioni di causa per renderle conformi al
diritto, come pretenderebbero e postulano in questa sede, in maniera
palesemente irrita (art. 321 CPC-TI), gli attori. Né giova loro affermare che
la convenuta mai ha sollevato in precedenza, se non in sede di osservazioni
all’appello, l’applicazione dell’art. 84 CO. La convenuta, infatti, si è sempre
opposta alle pretese degli attori, negando ogni sua responsabilità e
contestando di dover rifondere il benché minimo importo.
5.
L’applicazione
al caso concreto della giurisprudenza federale esposta in precedenza porta a
concludere che la petizione con la quale gli attori chiedono il pagamento in franchi
svizzeri di danni causati da un asserito atto illecito della convenuta deve
essere respinta in applicazione dell’art. 84 CO, senza che sia necessario
chinarsi sul suo fondamento. Agli attori rimane beninteso la possibilità di
riproporre la petizione, formulando domande conformi alle esigenze di legge (sentenza
4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 5.2.2.2 non pubblicato in DTF 137 III
158), ritenuto che un debito in Lire italiane, valuta non più esistente, deve
essere convertito in EUR, al tasso fisso stabilito dal Regolamento (CE) n.
974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all’introduzione dell’euro (DTF
137.
III 87 consid. 4).
6.
Ne
discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un
valore litigioso di fr. 954'321.33 seguono la soccombenza degli attori (art.
148.
CPC-TI), i quali rifonderanno alla banca convenuta un’equa indennità per le
ripetibili di seconda istanza. Nella commisurazione di tale indennità si tiene
conto del fatto che essa ha presentato osservazioni sostanzialmente identiche
nelle cinque cause apparentate derivanti dalla medesima operazione bancaria.
L’emanazione di cinque sentenze di appello sostanzialmente identiche giustifica
anche di tenere al minimo tariffario la tassa di giustizia prelevata in ogni
incarto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello 22 marzo 2010 di AP 1, AP 2 e AP 3 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 5’000.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr.
5’100.-
già
anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico in solido, con obbligo di
versare alla controparte sempre in solido fr. 11’000.- per ripetibili di
appello.
3.
Intimazione:
-
- ,
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia
di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster