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Decisione

12.2010.68

Responsabilità per atto illecito della banca che ha venduto titoli dati in pegno proprietà di terzi, valuta della pretesa fatta valere in Svizzera

16 gennaio 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 21 ottobre 1993 AP 1, cittadino italiano residente in Italia, ha

concluso con la società italiana di intermediazione mobiliare __________ G__________

__________SpA (in seguito: G__________ S__________) un contratto di raccolta d’ordini,

di negoziazione di valori mobiliari e di deposito (doc. C), in forza al quale

ha trasferito questi averi - inizialmente depositati dalla S__________ presso

la banca __________ - presso AO 1 (in seguito la banca) sul conto n. __________

(doc. 11-15). Per quanto attiene alla presente procedura, si tratta di un

titolo obbligazionario e di valute per un valore complessivo di Lit. 52'276'078

(doc. E). Nella “dichiarazione dell’avente diritto economico” del conto,

sottoscritta dall’allora amministratore delegato della S__________, M__________,

sono indicati la stessa __________ S__________ per il 16% nonché altre 10

persone fisiche per il restante 84%, tra le quali non figura l’attore (doc.

12).

B. Il

21 settembre 1993, per il tramite di M__________, G__________ S__________ ha

sottoscritto a favore di AO 1, un atto di costituzione di pegno generale a

garanzia degli impegni che la società italiana C__________ __________ (in

seguito: C__________), sua casa madre, avrebbe assunto nei confronti della

banca convenuta (doc. 21 e 22). Forte dell’avvenuta messa a pegno da parte di G__________

S__________, pochi giorni dopo, degli averi depositati/accreditati sul conto

(cfr. doc. 16), tra i quali vi erano, verosimilmente, anche quelli di AP 1,

ignaro dell’operazione, AO 1 ha quindi concesso a C__________ un anticipo fisso

di Lit. 10'000'000'000, scadente il 30 settembre 1994 (doc. 2, prodotto in

edizione dalla banca), poi incrementato a Lit. 20'500'000'000 (venti miliardi

cinquecento milioni) con contratto del 29 ottobre 1993 (doc. 21). Il 12 aprile

1994 la CONSOB, rilevando irregolarità nella gestione di G__________ S__________,

ne ha disposto la sospensione cautelare nominando un commissario ministeriale, che

il successivo 15 aprile ha informato le banche in relazione d’affari con la

società, tra cui la AO 1 nonché i clienti, dell’assunzione dell’incarico (doc.

F). Cinque giorni dopo, AO 1 ha disdetto, con effetto immediato, il contratto

di mutuo con C__________, invitando quest’ultima a versare immediatamente l’importo

mutuato, comprensivo degli interessi frattanto maturati. Nel contempo, AO 1 ha comunicato a G__________ S__________ di aver notificato alla debitrice la disdetta immediata del

mutuo riservandosi, in caso di mancato pagamento di quanto dovutole, il diritto

di realizzare le garanzie messe a pegno (doc. 26 e 27). Il 21 aprile 1994 AO 1 ha quindi realizzato i beni posti a pegno, estinguendo così il debito di C__________ (doc. 28 e 29)

e restituito l’eccedenza a G__________ S__________. A margine della susseguente

procedura italiana di fallimento della S__________, poi decretato il 5 luglio

1994, ravvisando una responsabilità della banca convenuta per aver escusso il

pegno (cfr. doc. B), il 18 marzo 1996 il curatore fallimentare ha convenuto AO 1 in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 11'276'534.-.

La causa è stata stralciata dai ruoli il 4 gennaio 2000, in seguito a una transazione definita con il versamento di 5 miliardi di lire alla massa

fallimentare (cfr. inc. OA.96.188 richiamato agli atti).

C. Con

la petizione in rassegna, fondata sugli art. 940 CC e 41 segg. CO, AP 1 ha chiesto la condanna della banca convenuta alla restituzione dei titoli di sua proprietà nonché

al pagamento di fr. 4'869.20 oltre interessi, postulando altresì il rigetto in

via definitiva dell’opposizione interposta a PE n. __________ dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti Avre-Lac (Ginevra). In via subordinata, ha chiesto la

condanna della convenuta al versamento di un importo, da determinare in fase

istruttoria, al quale sommare i summenzionati fr. 4'869.20. Infine, in via

ancora più subordinata, ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di

fr. 43'894.80 corrispondenti a Lit. 49'654’730. In sostanza, l’attore adduce che la banca convenuta era sempre stata al corrente, in ogni

caso prima della realizzazione del pegno, che i titoli a suo tempo impegnati

non appartenevano alla S__________ ma ai clienti di questa, fra i quali

l’attore. Sicché, al momento della realizzazione, avvenuta in contrasto con

l’allora commissario ministeriale del fallimento, la convenuta sarebbe

espressamente stata informata che tutti i titoli erano di clienti e non della __________

S__________. Per questo motivo, appurata la malafede della banca convenuta e la

conseguente invalida costituzione del contratto di pegno nonché del relativo

diritto reale, ha postulato in ordine: la restituzione dei titoli, alternativamente

nel caso - avveratosi nella fattispecie - di effettiva vendita degli stessi, il

risarcimento del danno da lui subito.

D. La

convenuta si è opposta alla petizione con la risposta 20 ottobre 1997. Essa,

tra le altre eccezioni che qui non occorre rammentare, ha dapprima negato di

aver saputo, se non dopo l’avvenuta realizzazione delle garanzie, che i titoli

dati in pegno non erano di spettanza di G__________ S__________. Quanto alla

tempistica e alle modalità della realizzazione del pegno, ha sostenuto la

perfetta legittimità ed esigibilità dell’importo mutuato.

E. Nei

successivi allegati di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle

rispettive allegazioni e richieste. All’udienza preliminare del 27 febbraio

2002 la causa OA.1997.00962 è stata congiunta per l’istruttoria con le cause

OA.97.960, OA.97.961, OA.97.959 e OA.97.963, avviate da altri clienti della S__________

per fattispecie sostanzialmente identiche. Esperita l’istruttoria, le parti

hanno poi declinato di partecipare al dibattimento finale agendato l’8 ottobre

2008, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi. Nel suo

memoriale, l’attore ha ridotto la propria domanda a fr. 30'914.88, per tener

conto dei dividendi ricevuti in Italia dalla massa fallimentare della S__________

(EUR 7'583.21 su un valore dei titoli di EUR 22'799.81).

F. Con

la sentenza 28 febbraio 2010, il Pretore ha in primo luogo stabilito, con

riferimento alle limitazioni del potere di rappresentanza previste dal diritto

italiano, che l’attore non aveva dimostrato l’impossibilità per una S__________

italiana di essere proprietaria di titoli suoi propri. Così è anche per quanto

riguarda la conseguente messa a pegno di beni propri in favore di C__________,

sua casa madre, non risultando questa evenienza vietata dall’atto costituivo o

dallo scopo sociale della S__________ né che ciò comportasse un conflitto

d’interesse tale da intaccare la validità della costituzione del pegno. Peraltro,

che la convenuta fosse in buona fede, sia al momento della sottoscrizione

dell’atto di pegno che al momento dell’erogazione del mutuo, lo confermerebbe a

detta del Pretore l’atteggiamento da essa tenuto. Infatti, i suoi funzionari si

erano premurati di svolgere delle ricerche, verificando il senso e la natura

dell’operazione, esaminando altresì la documentazione necessaria al riguardo.

La banca conosceva i nominativi delle 10 persone di cui al doc. 12 (cfr. anche

doc. 24) e aveva dei riscontri positivi in merito alla proprietà di G__________

S__________. Elementi questi ultimi emergenti dalle dichiarazioni ed allegati

forniti dagli organi societari, in particolare il bilancio provvisorio della

società così come le risultanze del Formulario A. Tanto più che le circostanze

evocate dall’attore, segnatamente il fatto che la datrice del pegno fosse una S__________,

che essa avesse chiesto di poter movimentare il deposito titoli, che il suo

amministratore M__________ __________ firmasse anche per conto della C__________,

non erano tali da imporle una prudenza particolare. In merito, il Pretore ha ricordato

come l’operazione in questione non avveniva ex novo, ma era già

precedentemente stata concretizzata con la banca __________, superando, di

conseguenza, tutti gli strumenti di due diligence di quest’ultimo

istituto bancario. Inoltre, al momento dell’avvenuta realizzazione del pegno il

credito della convenuta era esigibile, essendo scaduto e debitamente disdetto

dalla banca convenuta nei termini contrattuali. Quand’anche provato che al momento

della realizzazione dei titoli la convenuta fosse stata informata che questi

erano di pertinenza dei clienti di G__________ S__________, ciò non gioverebbe

all’attore. L’avverata malafede della convenuta non ha infatti influsso alcuno

sul suo diritto di realizzare il pegno (mala fides superveniens non nocet).

Di conseguenza, non essendo emersa dall’istruttoria alcuna carenza nella liquidazione

del pegno e tenuto in debito conto la natura forzosa della stessa, il Giudice

di prime cure ha, in definitiva, concluso per l’integrale reiezione della

petizione.

G. Con

l’appello che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il querelato giudizio

nel senso di accogliere la petizione per fr. 30'914.88 più interessi ed accessori,

pari a Lit. 34'971’578.77 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti Avre-Lac

(Ginevra), protestate le ripetibili di entrambe le istanze. A detta

dell’attore, la sentenza pretorile sarebbe in sostanza la letterale

trascrizione di un caso già giudicato dal Tribunale d’appello (P. c. B.), la

cui fattispecie benché simile, non aderirebbe - su più aspetti essenziali - con

quella ora in esame. Queste discrepanze sarebbero tali da determinare

l’arbitrarietà della decisione del Giudice di prime cure, che avrebbe tratto le

proprie conclusioni “in modo superficiale, frettoloso e sommario” non sulle risultanze

della fattispecie, ma da quelle dell’altra causa. L’attore rileva anzitutto una

certa superficialità nell’analisi effettuata dal Pretore riguardo

all’accresciuto onere di diligenza spettante alla convenuta nel concludere

l’operazione con la S__________, contestando altresì la validità del pegno

risultante della malafede della convenuta. In sintesi, a detta dell’appellante,

la convenuta sapeva perfettamente che, per la maggior parte, gli averi da

mettere a pegno non fossero della S__________ ma di suoi clienti. Ma non solo,

essa conosceva altresì perfettamente l’attività svolta dalla S__________ e i

suoi scopi societari. Di conseguenza, anche la natura “dannosa” dell’operazione

di messa a pegno era nota, oltre che all’attore ed agli altri clienti, anche

alla S__________ stessa. L’appellante sottolinea inoltre l’illiceità, secondo

la legislazione italiana, della messa a pegno di beni appartenenti a clienti da

parte di una S__________. La convenuta, al momento della costituzione del

diritto di pegno, doveva sapere che i beni concessi in pegno appartenevano a

terzi. In particolare, le verifiche poste in atto dai suoi funzionari, di fatto

limitate alle dichiarazioni rese da M__________ __________ e basate sui pochi

documenti messi a disposizione dalla convenuta, erano state del tutto

insufficienti, non avendo, colpevolmente, la convenuta provveduto agli

accertamenti necessari a chiarire, oltre alla provenienza dei capitali della S__________,

anche il “retroscena economico” di un’operazione finanziaria di tali

dimensioni. Il deposito di quasi 27 miliardi di lire in titoli e capitali, a

garanzia di un credito di 22 miliardi di lire, avrebbe al contrario meritato

degli accurati approfondimenti. D’altra parte, sarebbe del tutto inusuale che

una società di intermediazione mobiliare finanzi attività industriali per il

tramite di averi dei propri clienti. Argomento questo confermato dal fatto che

la convenuta non si sarebbe neppure allarmata a fronte della richiesta di G__________

S__________, del tutto inconsueta, di poter movimentare il deposito titoli messo a pegno. Inoltre,

non è mai stato presentato - né richiesto dalla banca convenuta - il bilancio

della S__________, considerato che agli atti si trova unicamente un bilancio

della sua società madre, C__________. Inconsistente, per concludere, eraanche

l’argomentazione del Pretore secondo il quale le verifiche già esperite da __________

sarebbero state sufficienti. In effetti, il rispetto della due diligence

non potrebbe basarsi unicamente sull’esistenza di una lista di 11 nomi (dieci

persone fisiche nonché la S__________), avendo omesso sia la convenuta che,

presumibilmente, la precedente depositaria degli averi, di procedere ad

ulteriori accertamenti (ad esempio verificare generalità di tali aventi diritto

economico sul conto). Per tutti questi motivi, l’attore postula l’accoglimento

della petizione secondo quanto indicato in ingresso.

I. Delle

osservazioni 4 maggio 2010 con cui la convenuta chiede, da par suo, la

reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi

considerandi.

e considerato in diritto:

1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e

impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale rimane dunque

disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

Considerandi

2.

Prima

di verificare se la fattispecie corrisponde, come ritenuto dal Pretore, a

quella già decisa da questa Camera pubblicata in NRCP 2008 pag. 148 (incarto

12.2007

), o se invece ne diverge in modo sostanziale, come addotto in

appello, è necessario chinarsi sul problema della formulazione della domanda di

giudizio (petitum) contenuta nella petizione e nelle conclusioni di

causa.

3.

Giusta

l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di

pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. Questo disposto

legale si riferisce ai debiti pecuniari in generale, siano essi contrattuali o

extracontrattuali (sentenza del Tribunale federale DTF 137 III 158 consid. 3.1

e rif. citati). In applicazione dell’art. 84 CO, qualora il debito è stato

contratto in valuta estera, il tribunale ha unicamente la facoltà di condannare

al pagamento di quella valuta (DTF 134 III 151). La domanda condannatoria deve

quindi essere formulata in valuta estera, perché una condanna in franchi

svizzeri violerebbe il diritto federale (sentenza del Tribunale federale del 27

marzo 2009,4A_230/2008, in: RtiD 2010 I pag. 764 segg., in particolare pag.

771).

Il 14

maggio 2010 la Presidente di questa Camera, rilevato come in concreto si poneva

il problema dell'applicazione dell'art. 84 CO perché il litigio verteva sul

risarcimento del controvalore di titoli per Lit. 34'971'578.77 (conclusioni) e

l’attore aveva chiesto il pagamento di franchi svizzeri 30'914.88, ha assegnato

alle parti un termine scadente il 20 giugno 2010 per prendere posizione

sull'applicazione dell'art. 84 CO alla questione litigiosa. Nelle proprie

osservazioni 4 giugno 2010, la parte convenuta ricordando di aver già evocato

la questione in sede di osservazioni all’appello, ha postulato l’applicazione

dell’art. 84 CO, in virtù delle recenti precisazioni del Tribunale Federale e

del conseguente adeguamento della prassi cantonale. Dal canto suo, l’attore,

nel suo scritto 18 giugno 2010, ritiene che la norma indicata non sarebbe

applicabile all’infuori dei casi derivanti da pretese contrattuali. Di

conseguenza, trattandosi nella fattispecie di una pretesa di risarcimento per

atto illecito fondata sull’articolo 41 CO ed particolare, essendo lo stesso

stato commesso a Lugano sotto l’egida del diritto svizzero, si giustificherebbe

il rimborso in valuta svizzera. In ogni caso, l’attore ricorda d’avere sì

preteso la condanna al pagamento di un importo in franchi svizzeri, ma di aver

comunque indicato la valuta originaria, tanto che anche il Pretore l’aveva

precisata nel dispositivo della sentenza impugnata. Oltretutto, l’applicazione

dell’art. 84 CO costituirebbe un formalismo eccessivo, potendo il debitore

scegliere in quale valuta risarcire il danno da lui subito. Infine, nella

denegata ipotesi si applicasse il predetto disposto di legge, tenuto conto

dell’entrata in vigore dell’Euro, postula l’accoglimento della petizione in

questa valuta, ovvero EUR 18'061.32 (pari a ITL 34'971'578.77, al cambio fisso

di 1.936.27 stabilito all’entrata in vigore dell’Euro ; pari altresì a fr. 30'914.88

al cambio Lit. 1'000 = fr. 0.884.- del 30.01.1997).

4.

È

indiscusso che l’attore ha chiesto in causa l’importo di fr. 30'914.88 oltre

interessi al 5% a titolo di risarcimento del danno derivante dalla cessione in

pegno di titoli e valute di sua proprietà da __________ S__________ alla banca

convenuta e della successiva realizzazione da parte di quest’ultima dei beni posti

a pegno, averi con valuta di riferimento in Lire italiane (Lit). L’attore ha

quindi fatto valere un credito in valuta straniera - nel frattempo si

tratterebbe dell’equivalente in EUR al cambio fisso stabilito alla sua entrata

in vigore - postulandone il pagamento in franchi svizzeri. Tale possibilità è

invero stata tollerata dalla giurisprudenza cantonale e federale, nonostante il

chiaro tenore dell’art. 84 CO, ma il Tribunale federale ha soppresso tale

prassi con la sentenza pubblicata in DTF 134 III 151, ribadita nel 2009 (sentenza

4A_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.3, in RtiD 2010 I pag. 764 segg. in

particolare pag. 771) e ancora nel 2010 con la sentenza 4A_206/2010 del 15

dicembre 2010, consid. 4.2 non pubblicato in DTF 137 III 158). Come chiaramente

esposto dal Tribunale federale, per un debito contratto in una valuta estera il

creditore può far valere solo una pretesa espressa in tale valuta e il

tribunale al quale si è rivolto può solo riconoscere il suo credito in quella

stessa valuta (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.1.2 non

pubblicato in DTF 137 III 158). Ciò vale sia in materia di debiti contrattuali sia

in materia di pretese extra-contrattuali fondate su atti illeciti (DTF 137 III

158.

consid. 3.1 e rif. citati).

La

dottrina e la giurisprudenza alle quali si riferisce la parte attrice nelle proprie

osservazioni è di conseguenza da ritenersi superata alla luce della recente

giurisprudenza del Tribunale federale, che ha ribadito in diverse sentenze la

sua volontà di sopprimere la prassi tollerante relativa all’applicazione

dell’art. 84 CO (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.2 non

pubblicato in DTF 137 III 158). L’applicazione dell’art. 84 CO non costituisce

del resto un formalismo eccessivo (DTF 137 III 158 consid. 5.2.1), essendo

l’assenza di un petitum conforme al diritto federale una questione di

diritto materiale. Il giudice deve infatti pronunciarsi sulla domanda

sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC-TI) e non può dunque

modificare la formulazione delle conclusioni di causa per renderle conformi al

diritto, come pretenderebbe e postula in questa sede, in maniera palesemente

irrita (art. 321 CPC-TI), l’attore. Né giova all’attore affermare che la

convenuta mai ha sollevato in precedenza, se non in sede di osservazioni

all’appello, l’applicazione dell’art. 84 CO. La convenuta, infatti, si è sempre

opposta alle pretese dell’attore, negando ogni sua responsabilità e contestando

di dover rifondere il benché minimo importo.

5.

L’applicazione

al caso concreto della giurisprudenza federale esposta in precedenza porta a

concludere che la petizione con la quale l’attore chiede il pagamento in

franchi svizzeri di danni causati da un asserito atto illecito della convenuta deve

essere respinta in applicazione dell’art. 84 CO, senza che sia necessario

chinarsi sul suo fondamento. All’attore rimane beninteso la possibilità di

riproporre la sua petizione, formulando domande conformi alle esigenze di legge

(sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 5.2.2.2 non pubblicato in

DTF 137 III 158), ritenuto che un debito in Lire italiane, valuta non più

esistente, deve essere convertito in EUR, al tasso fisso stabilito dal

Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo

all’introduzione dell’euro (DTF 137 III 87 consid. 4).

6.

Ne

discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un

valore litigioso di fr. 30'914.88 seguono la soccombenza dell’attore (art. 148

CPC-TI), il quale rifonderà alla banca convenuta un’equa indennità per le

ripetibili di seconda istanza. Nella commisurazione di tale indennità si tiene

conto del fatto che essa ha presentato osservazioni sostanzialmente identiche

nelle cinque cause apparentate derivanti dalla medesima operazione bancaria.

L’emanazione di cinque sentenze di appello sostanzialmente identiche giustifica

anche di tenere al minimo tariffario la tassa di giustizia prelevata in ogni

incarto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello 22 marzo 2010 di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’000.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

1’100.-

già

anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con obbligo di versare alla

controparte fr. 1’000.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia

di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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