12.2010.69
Responsabilità per atto illecito della banca che ha venduto titoli dati in pegno proprietà di terzi, valuta della pretesa fatta valere in Svizzera
16 gennaio 2012Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2010.69
Data decisione, Autorità:
16.01.2012, IICCA
Titolo:
Responsabilità per atto illecito della banca che ha venduto titoli dati in pegno proprietà di terzi, valuta della pretesa fatta valere in Svizzera
MONETA SVIZZERA
art. 41 CO
art. 84 CO
Incarto n.
12.2010.69
Lugano
16 gennaio
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.97.00963
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 23
maggio 1997/12 gennaio 1998 da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AO 1 succursale di
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione di titoli di
sua proprietà e al pagamento di fr. 46'049.70 oltre interessi, nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti Avre-Lac (Ginevra), subordinatamente ha
chiesto in caso di mancata restituzione dei titoli la condanna della convenuta
al versamento di un importo da determinare in fase istruttoria al quale
aggiungere fr. 46'049.70 e in via ancor più subordinata ha postulato la
condanna della convenuta al versamento di fr. 73'514.85 corrispondenti a Lit. 83'161’619,
poi ridotti in sede di conclusioni a fr. 64'379.96;
domanda
avversata dalla controparte, la quale ha richiesto la reiezione della
petizione, e che il Pretore ha respinto con sentenza 28 febbraio 2010;
appellante
l'attore con atto di appello 22 marzo 2010, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 64'379.66 più
interessi ed accessori, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta, con osservazioni 4 maggio 2010, postula la reiezione del gravame
protestando a sua volta spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Il 19 maggio 1993 AP 1, cittadino italiano residente in Italia, ha
concluso con la società italiana di intermediazione mobiliare __________ G__________
____________________ (in seguito: G__________ S__________) un contratto di raccolta
d’ordini, di negoziazione di valori mobiliari e di deposito (doc. C), in forza al
quale ha trasferito questi averi - inizialmente depositati dalla S__________
presso la banca __________) - presso AO 1 (in seguito la banca) sul conto n. __________
(doc. 11-15). Per quanto attiene alla presente procedura, si tratta di titoli e
di valute per un valore complessivo di Lit. 102'017’153 (doc. E). Nella “dichiarazione
dell’avente diritto economico” del conto, sottoscritta dall’allora
amministratore delegato della S__________, M__________, sono indicati la stessa
__________ S__________ per il 16% nonché altre 10 persone fisiche per il
restante 84%, tra le quali non figura l’attore (doc. 12).
B. Il
21 settembre 1993, per il tramite di M__________, G__________ S__________ ha
sottoscritto a favore di AO 1, un atto di costituzione di pegno generale a
garanzia degli impegni che la società italiana C__________ __________ (in
seguito: C__________), sua casa madre, avrebbe assunto nei confronti della
banca convenuta (doc. 21 e 22). Forte dell’avvenuta messa a pegno da parte di G__________
S__________, pochi giorni dopo, degli averi depositati/accreditati sul conto
(cfr. doc. 16), tra i quali vi erano, verosimilmente, anche quelli di AP 1,
ignaro dell’operazione, AO 1 ha quindi concesso a C__________ un anticipo fisso
di Lit. 10'000'000'000, scadente il 30 settembre 1994 (doc. 2, prodotto in
edizione dalla banca), poi incrementato a Lit. 20'500'000'000 (venti miliardi
cinquecento milioni) con contratto del 29 ottobre 1993 (doc. 21). Il 12 aprile
1994 la CONSOB, rilevando irregolarità nella gestione di G__________ S__________,
ne ha disposto la sospensione cautelare nominando un commissario ministeriale, che
il successivo 15 aprile ha informato le banche in relazione d’affari con la
società, tra cui la AO 1 nonché i clienti, dell’assunzione dell’incarico (doc.
F). Cinque giorni dopo, AO 1 ha disdetto, con effetto immediato, il contratto
di mutuo con C__________, invitando quest’ultima a versare immediatamente
l’importo mutuato, comprensivo degli interessi frattanto maturati. Nel contempo,
AO 1 ha comunicato a G__________ S__________ di aver notificato alla debitrice
la disdetta immediata del mutuo riservandosi, in caso di mancato pagamento di
quanto dovutole, il diritto di realizzare le garanzie messe a pegno (doc. 26 e
27). Il 21 aprile 1994 AO 1 ha quindi realizzato i beni posti a pegno,
estinguendo così il debito di C__________ (doc. 28 e 29) e restituito l’eccedenza
a G__________ S__________. A margine della susseguente procedura italiana di fallimento
della S__________, poi decretato il 5 luglio 1994, ravvisando una
responsabilità della banca convenuta per aver escusso il pegno (cfr. doc. B), il
18 marzo 1996 il curatore fallimentare ha convenuto AO 1 in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 11'276'534.-.
La causa è stata stralciata dai ruoli il 4 gennaio 2000, in seguito a una transazione definita con il versamento di 5 miliardi di lire alla massa
fallimentare (cfr. inc. OA.96.188 richiamato agli atti).
C. Con
la petizione in rassegna, fondata sugli art. 940 CC e 41 segg. CO, AP 1 ha chiesto la condanna della banca convenuta alla restituzione dei titoli di sua proprietà nonché
al pagamento di fr. 46'049.70 oltre interessi, postulando altresì il rigetto in
via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti Avre-Lac (Ginevra). In via subordinata, ha chiesto la
condanna della convenuta al versamento di un importo, da determinare in fase
istruttoria, al quale sommare i summenzionati fr. 46'049.70. Infine, in via
ancora più subordinata, ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di
fr. 73'514.85 corrispondenti a Lit. 83'161’619. In sostanza, l’attore adduce che la banca convenuta era sempre stata al corrente, in ogni
caso prima della realizzazione del pegno, che i titoli a suo tempo impegnati
non appartenevano alla S__________ ma ai clienti di questa, fra i quali
l’attore. Sicché, al momento della realizzazione, avvenuta in contrasto con
l’allora commissario ministeriale del fallimento, la convenuta sarebbe
espressamente stata informata che tutti i titoli erano di clienti e non della __________
S__________. Per questo motivo, appurata la malafede della banca convenuta e la
conseguente invalida costituzione del contratto di pegno nonché del relativo
diritto reale, ha postulato in ordine: la restituzione dei titoli, alternativamente
nel caso - avveratosi nella fattispecie - di effettiva vendita degli stessi, il
risarcimento del danno da lui subito.
D. La
convenuta si è opposta alla petizione con la risposta 20 ottobre 1997. Essa,
tra le altre eccezioni che qui non occorre rammentare, ha dapprima negato di
aver saputo, se non dopo l’avvenuta realizzazione delle garanzie, che i titoli
dati in pegno non erano di spettanza di G__________ S__________. Quanto alla
tempistica e alle modalità della realizzazione del pegno, ha sostenuto la
perfetta legittimità ed esigibilità dell’importo mutuato.
E. Nei
successivi allegati di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle
rispettive allegazioni e richieste. All’udienza preliminare del 27 febbraio
2002 la causa OA.1997.00963 è stata congiunta per l’istruttoria con le cause
OA.97.960, OA.97.961, OA.97.959 e OA.97.962, avviate da altri clienti della S__________
per fattispecie sostanzialmente identiche. Esperita l’istruttoria, le parti
hanno poi declinato di partecipare al dibattimento finale agendato l’8 ottobre
2008, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi. Nel suo
memoriale, l’attore ha ridotto la propria domanda a fr. 64'379.96, per tener
conto dei dividendi ricevuti in Italia dalla massa fallimentare della S__________
(EUR 5'336.87 su un valore dei titoli di EUR 16'045.90).
F. Con
la sentenza 28 febbraio 2010, il Pretore ha in primo luogo stabilito, con
riferimento alle limitazioni del potere di rappresentanza previste dal diritto
italiano, che l’attore non aveva dimostrato l’impossibilità per una S__________
italiana di essere proprietaria di titoli suoi propri. Così è anche per quanto
riguarda la conseguente messa a pegno di beni propri in favore di C__________,
sua casa madre, non risultando questa evenienza vietata dall’atto costituivo o
dallo scopo sociale della S__________ né che ciò comportasse un conflitto
d’interesse tale da intaccare la validità della costituzione del pegno. Peraltro,
che la convenuta fosse in buona fede, sia al momento della sottoscrizione
dell’atto di pegno che al momento dell’erogazione del mutuo, lo confermerebbe a
detta del Pretore l’atteggiamento da essa tenuto. Infatti, i suoi funzionari si
erano premurati di svolgere delle ricerche, verificando il senso e la natura
dell’operazione, esaminando altresì la documentazione necessaria al riguardo.
La banca conosceva i nominativi delle 10 persone di cui al doc. 12 (cfr. anche
doc. 24) e aveva dei riscontri positivi in merito alla proprietà di G__________
S__________. Elementi questi ultimi emergenti dalle dichiarazioni ed allegati
forniti dagli organi societari, in particolare il bilancio provvisorio della
società così come le risultanze del Formulario A. Tanto più che le circostanze
evocate dall’attore, segnatamente il fatto che la datrice del pegno fosse una S__________,
che essa avesse chiesto di poter movimentare il deposito titoli, che il suo
amministratore M__________ __________ firmasse anche per conto della C__________,
non erano tali da imporle una prudenza particolare. In merito, il Pretore ha ricordato
come l’operazione in questione non avveniva ex novo, ma era già precedentemente
stata concretizzata con la banca __________, superando, di conseguenza, tutti
gli strumenti di due diligence di quest’ultimo istituto bancario.
Inoltre, al momento dell’avvenuta realizzazione del pegno il credito della
convenuta era esigibile, essendo scaduto e debitamente disdetto dalla banca
convenuta nei termini contrattuali. Quand’anche provato che al momento della
realizzazione dei titoli la convenuta fosse stata informata che questi erano di
pertinenza dei clienti di G__________ S__________, ciò non gioverebbe
all’attore. L’avverata malafede della convenuta non ha infatti influsso alcuno
sul suo diritto di realizzare il pegno (mala fides superveniens non nocet).
Di conseguenza, non essendo emersa dall’istruttoria alcuna carenza nella
liquidazione del pegno e tenuto in debito conto la natura forzosa della stessa,
il Giudice di prime cure ha, in definitiva, concluso per l’integrale reiezione
della petizione.
G. Con
l’appello che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione per fr. 64'379.96 più interessi ed accessori,
pari a Lit. 72'828'004.01 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti Avre-Lac
(Ginevra), protestate le ripetibili di entrambe le istanze. A detta
dell’attore, la sentenza pretorile sarebbe in sostanza la letterale
trascrizione di un caso già giudicato dal Tribunale d’appello (P. c. B.), la
cui fattispecie benché simile, non aderirebbe - su più aspetti essenziali - con
quella ora in esame. Queste discrepanze sarebbero tali da determinare
l’arbitrarietà della decisione del Giudice di prime cure, che avrebbe tratto le
proprie conclusioni “in modo superficiale, frettoloso e sommario” non sulle
risultanze della fattispecie, ma da quelle dell’altra causa. L’attore rileva
anzitutto una certa superficialità nell’analisi effettuata dal Pretore riguardo
all’accresciuto onere di diligenza spettante alla convenuta nel concludere
l’operazione con la S__________, contestando altresì la validità del pegno
risultante della malafede della convenuta. In sintesi, a detta dell’appellante,
la convenuta sapeva perfettamente che, per la maggior parte, gli averi da
mettere a pegno non fossero della S__________ ma di suoi clienti. Ma non solo,
essa conosceva altresì perfettamente l’attività svolta dalla S__________ e i
suoi scopi societari. Di conseguenza, anche la natura “dannosa” dell’operazione
di messa a pegno era nota, oltre che all’attore ed agli altri clienti, anche
alla S__________ stessa. L’appellante sottolinea inoltre l’illiceità, secondo
la legislazione italiana, della messa a pegno di beni appartenenti a clienti da
parte di una S__________. La convenuta, al momento della costituzione del
diritto di pegno, doveva sapere che i beni concessi in pegno appartenevano a
terzi. In particolare, le verifiche poste in atto dai suoi funzionari, di fatto
limitate alle dichiarazioni rese da M__________ __________ e basate sui pochi
documenti messi a disposizione dalla convenuta, erano state del tutto
insufficienti, non avendo, colpevolmente, la convenuta provveduto agli
accertamenti necessari a chiarire, oltre alla provenienza dei capitali della S__________,
anche il “retroscena economico” di un’operazione finanziaria di tali dimensioni.
Il deposito di quasi 27 miliardi di lire in titoli e capitali, a garanzia di un
credito di 22 miliardi di lire, avrebbe al contrario meritato degli accurati
approfondimenti. D’altra parte, sarebbe del tutto inusuale che una società di intermediazione
mobiliare finanzi attività industriali per il tramite di averi dei propri
clienti. Argomento questo confermato dal fatto che la convenuta non si sarebbe
neppure allarmata a fronte della richiesta di G__________ S__________, del
tutto inconsueta, di poter movimentare il deposito titoli messo a pegno. Inoltre,
non è mai stato presentato - né richiesto dalla banca convenuta - il bilancio
della S__________, considerato che agli atti si trova unicamente un bilancio
della sua società madre, C__________. Inconsistente, per concludere, eraanche
l’argomentazione del Pretore secondo il quale le verifiche già esperite da __________
sarebbero state sufficienti. In effetti, il rispetto della due diligence
non potrebbe basarsi unicamente sull’esistenza di una lista di 11 nomi (dieci
persone fisiche nonché la S__________), avendo omesso sia la convenuta che,
presumibilmente, la precedente depositaria degli averi, di procedere ad
ulteriori accertamenti (ad esempio verificare generalità di tali aventi diritto
economico sul conto). Per tutti questi motivi, l’attore postula l’accoglimento
della petizione secondo quanto indicato in ingresso.
I. Delle
osservazioni 4 maggio 2010 con cui la convenuta chiede, da par suo, la
reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
e considerato in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e
impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale rimane dunque
disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
Considerandi
2.
Prima
di verificare se la fattispecie corrisponde, come ritenuto dal Pretore, a
quella già decisa da questa Camera pubblicata in NRCP 2008 pag. 148 (incarto
12.2007
), o se invece ne diverge in modo sostanziale, come addotto in
appello, è necessario chinarsi sul problema della formulazione della domanda di
giudizio (petitum) contenuta nella petizione e nelle conclusioni di
causa.
3.
Giusta
l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di
pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. Questo disposto
legale si riferisce ai debiti pecuniari in generale, siano essi contrattuali o
extracontrattuali (sentenza del Tribunale federale DTF 137 III 158 consid. 3.1
e rif. citati). In applicazione dell’art. 84 CO, qualora il debito è stato
contratto in valuta estera, il tribunale ha unicamente la facoltà di condannare
al pagamento di quella valuta (DTF 134 III 151). La domanda condannatoria deve
quindi essere formulata in valuta estera, perché una condanna in franchi
svizzeri violerebbe il diritto federale (sentenza del Tribunale federale del 27
marzo 2009,4A_230/2008, in: RtiD 2010 I pag. 764 segg., in particolare pag.
771).
Il 14
maggio 2010 la Presidente di questa Camera, rilevato come in concreto si poneva
il problema dell'applicazione dell'art. 84 CO perché il litigio verteva sul
risarcimento del controvalore di titoli e valute per Lit. 72'828'004.01 (conclusioni)
e l’attore aveva chiesto il pagamento di franchi svizzeri 64'379.96, ha
assegnato alle parti un termine scadente il 20 giugno 2010 per prendere
posizione sull'applicazione dell'art. 84 CO alla questione litigiosa. Nelle
proprie osservazioni 4 giugno 2010, la parte convenuta ricordando di aver già
evocato la questione in sede di osservazioni all’appello, ha postulato
l’applicazione dell’art. 84 CO, in virtù delle recenti precisazioni del
Tribunale Federale e del conseguente adeguamento della prassi cantonale. Dal
canto suo, l’attore, nel suo scritto 18 giugno 2010, ritiene che la norma
indicata non sarebbe applicabile all’infuori dei casi derivanti da pretese
contrattuali. Di conseguenza, trattandosi nella fattispecie di una pretesa di
risarcimento per atto illecito fondata sull’articolo 41 CO ed particolare,
essendo lo stesso stato commesso a Lugano sotto l’egida del diritto svizzero,
si giustificherebbe il rimborso in valuta svizzera. In ogni caso, l’attore
ricorda d’avere sì preteso la condanna al pagamento di un importo in franchi
svizzeri, ma di aver comunque indicato la valuta originaria, tanto che anche il
Pretore l’aveva precisata nel dispositivo della sentenza impugnata. Oltretutto,
l’applicazione dell’art. 84 CO costituirebbe un formalismo eccessivo, potendo
il debitore scegliere in quale valuta risarcire il danno da lui subito. Infine,
nella denegata ipotesi si applicasse il predetto disposto di legge, tenuto
conto dell’entrata in vigore dell’Euro, postula l’accoglimento della petizione
in questa valuta, ovvero EUR 37'612.53 (pari a ITL 72'828'004.01, al cambio
fisso di 1.936.27 stabilito all’entrata in vigore dell’Euro; pari altresì a fr.
64'379.96 al cambio Lit. 1'000 = fr. 0.884.- del 30.01.1997).
4.
È
indiscusso che l’attore ha chiesto in causa l’importo di fr. 64'379.96 oltre
interessi a titolo di risarcimento del danno derivante dalla cessione in pegno
di titoli e valute di sua proprietà da __________ S__________ alla banca
convenuta e della successiva realizzazione da parte di quest’ultima dei beni posti
a pegno, averi con valuta di riferimento in Lire italiane (Lit). L’attore ha
quindi fatto valere un credito in valuta straniera - nel frattempo si
tratterebbe dell’equivalente in EUR al cambio fisso stabilito alla sua entrata
in vigore - postulandone il pagamento in franchi svizzeri. Tale possibilità è
invero stata tollerata dalla giurisprudenza cantonale e federale, nonostante il
chiaro tenore dell’art. 84 CO, ma il Tribunale federale ha soppresso tale
prassi con la sentenza pubblicata in DTF 134 III 151, ribadita nel 2009 (sentenza
4A_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.3, in RtiD 2010 I pag. 764 segg. in
particolare pag. 771) e ancora nel 2010 con la sentenza 4A_206/2010 del 15
dicembre 2010, consid. 4.2 non pubblicato in DTF 137 III 158). Come chiaramente
esposto dal Tribunale federale, per un debito contratto in una valuta estera il
creditore può far valere solo una pretesa espressa in tale valuta e il
tribunale al quale si è rivolto può solo riconoscere il suo credito in quella
stessa valuta (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.1.2 non
pubblicato in DTF 137 III 158). Ciò vale sia in materia di debiti contrattuali sia
in materia di pretese extra-contrattuali fondate su atti illeciti (DTF 137 III
158.
consid. 3.1 e rif. citati).
La
dottrina e la giurisprudenza alle quali si riferisce la parte attrice nelle proprie
osservazioni è di conseguenza da ritenersi superata alla luce della recente
giurisprudenza del Tribunale federale, che ha ribadito in diverse sentenze la
sua volontà di sopprimere la prassi tollerante relativa all’applicazione
dell’art. 84 CO (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.2 non
pubblicato in DTF 137 III 158). L’applicazione dell’art. 84 CO non costituisce
del resto un formalismo eccessivo (DTF 137 III 158 consid. 5.2.1), essendo l’assenza
di un petitum conforme al diritto federale una questione di diritto
materiale. Il giudice deve infatti pronunciarsi sulla domanda sottopostagli e
non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC-TI) e non può dunque modificare la
formulazione delle conclusioni di causa per renderle conformi al diritto, come
pretenderebbe e postula in questa sede, in maniera palesemente irrita (art. 321
CPC-TI), l’attore. Né giova all’attore affermare che la convenuta mai ha
sollevato in precedenza, se non in sede di osservazioni all’appello,
l’applicazione dell’art. 84 CO. La convenuta, infatti, si è sempre opposta alle
pretese dell’attore, negando ogni sua responsabilità e contestando di dover
rifondere il benché minimo importo.
5.
L’applicazione
al caso concreto della giurisprudenza federale esposta in precedenza porta a
concludere che la petizione con la quale l’attore chiede il pagamento in
franchi svizzeri di danni causati da un asserito atto illecito della convenuta deve
essere respinta in applicazione dell’art. 84 CO, senza che sia necessario
chinarsi sul suo fondamento. All’attore rimane beninteso la possibilità di
riproporre la sua petizione, formulando domande conformi alle esigenze di legge
(sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 5.2.2.2 non pubblicato in
DTF 137 III 158), ritenuto che un debito in Lire italiane, valuta non più
esistente, deve essere convertito in EUR, al tasso fisso stabilito dal
Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo
all’introduzione dell’euro (DTF 137 III 87 consid. 4).
6.
Ne
discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un
valore litigioso di fr. 64'379.96 seguono la soccombenza dell’attore (art. 148
CPC-TI), il quale rifonderà alla banca convenuta un’equa indennità per le
ripetibili di seconda istanza. Nella commisurazione di tale indennità si tiene
conto del fatto che essa ha presentato osservazioni sostanzialmente identiche
nelle cinque cause apparentate derivanti dalla medesima operazione bancaria.
L’emanazione di cinque sentenze di appello sostanzialmente identiche giustifica
anche di tenere al minimo tariffario la tassa di giustizia prelevata in ogni
incarto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello 22 marzo 2010 di AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’500.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr.
1’600.-
già
anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con obbligo di versare alla
controparte fr. 1’600.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia
di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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