12.2010.7
Lavoro. Retribuzione di ore straordinarie
14 gennaio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2010.7
Data decisione, Autorità:
14.01.2010, IICCA
Titolo:
Lavoro. Retribuzione di ore straordinarie
APPELLO
RICEVIBILITÀ
art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI
Incarto n.
12.2010.7
Lugano
14 gennaio
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, vice presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.306
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 4
maggio 2007 da
AP 1
rappr. dall' RA
1
contro
AO 1
rappr. dall' RA
2
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 71'275,45 oltre accessori;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che
AP 1 è stato assunto dalla AO 1 con contratto del 15 aprile 2002 in veste di
"commesso / responsabile" dell'omonimo negozio di alimentari,
con un salario mensile netto di fr. 3'000.-- al mese;
che
a far tempo dalla fine di aprile del 2005 AP 1 è divenuto inabile al lavoro per
malattia;
che
con scritto 27 luglio 2005, la AO 1 ha disdetto il contratto di lavoro per il
30 settembre 2005;
che
con petizione del 4 maggio 2007 AP 1 ha postulato la condanna della AO 1 al
pagamento di fr. 71'275,45 oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2005 a titolo
di compenso per 666 ore straordinarie eseguite nel 2002, per 1872 ore straordinarie
eseguite nel 2003 e nel 2004, per 40 giorni di ferie non godute negli anni 2003
e 2004 e infine per 34 giorni festivi non pagati;
che
con risposta del 25 giugno 2007 la AO 1 ha postulato la reiezione della
petizione rilevando come, in veste di responsabile, AP 1 fosse l'unico
disponente della cassa dalla quale avrebbe sempre prelevato tutti gli importi
che gli competevano a titolo di salari, ore supplementari, vacanze, e altro, e
che soltanto dopo la scoperta da parte della convenuta di alcuni ammanchi di
cassa, venuti alla luce a seguito di una verifica contabile agli inizi del
2005, egli, incapace di fornire le dovute spiegazioni al riguardo, avrebbe
iniziato a far valere in maniera pretestuosa presunte incongruenze in ambito
remunerativo;
che
con sentenza 30 dicembre 2009 il Pretore ha respinto la petizione;
che
con appello 11 gennaio 2010 l'attore chiede l'annullamento del giudizio
impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione;
che
l'appellante rimprovera al Pretore di aver ritenuto a torto che il lavoratore
era già stato remunerato per il lavoro straordinario svolto, ciò in quanto le
ricevute prodotte attestanti tale fatto gli sarebbero state fatte firmare in
blocco e non mensilmente;
che
l'appellante non contesta di aver effettivamente ricevuto gli importi indicati
nelle varie ricevute, sicché la doglianza risulta fine a sé stessa;
che,
comunque, il primo giudice ha dapprima rilevato come sul principio in sé che
l'attore svolgesse regolarmente delle ore straordinarie non vi erano
contestazioni, accertando poi che le ore supplementari già erano state
remunerate;
che,
sempre a mente del primo giudice, l'attore non aveva portato elementi di prova
in base ai quali si potesse concludere che l'entità degli straordinari fosse
maggiore a quelli già remunerati, considerato non da ultimo che dall'istruttoria
(segnatamente dai testi __________ D__________ __________ e __________ D__________,
verbale 4 febbraio 2009) risultava anzi l'opposto, considerato che le distinte
salariali venivano allestite sulla scorta delle comunicazioni fornite dallo
stesso AP 1 riguardo ai suoi straordinari e del personale di vendita restante,
che una volta allestite, le distinte salariali, indicanti chiaramente la
componente remunerativa "extra", venivano consegnate a AP 1 perché in
veste di responsabile della cassa procedesse al pagamento degli stipendi a suo
favore e al resto del personale, e infine che lo stesso AP 1 confermava ogni
mese alla teste D__________ __________ la correttezza della distinta che lo
concerneva;
che
con questi argomenti l'appellante neppure si confronta, sicché la sua doglianza
cade nel vuoto;
che
l'appellante contesta altresì l'accertamento del Pretore che egli ha fumato, bevuto
il caffè e dormito nel retro del negozio durante il lavoro, adducendo che i
testi che hanno deposto in tal senso lo detestavano, e comunque la circostanza
non sarebbe sufficiente per negare le numerose ore di straordinario effettuate;
che
l'attendibilità dei testimoni non è mai stata contestata dall'appellante in
prima istanza sicché tale argomento, nuovo, non è proponibile;
che,
comunque, il primo giudice non si è limitato a respingere le pretese
dell'attore per tale motivo, ma ha ancora addotto ulteriori argomenti, la cui
pertinenza non viene neppure scalfita dagli argomenti esposti dall'appellante;
che,
in effetti, egli per sua stessa ammissione non è stato in grado di indicare in
base a quali criteri ha quantificato le ore straordinarie svolte;
che,
contrariamente a quanto agli pretende, a questa mancanza non poteva supplire il
Giudice in applicazione dell'art. 42 CO procedendo a una valutazione equitativa
del lavoro straordinario svolto, l'art. 42 CO essendo applicabile qualora sia
impossibile, o comunque difficile portare la prova precisa di un danno, ma non per
supplire a una mancante o carente allegazione dei fatti;
che
pertanto l'appello, manifestamente infondato e introdotto non senza leggerezza,
è respinto senza essere notificato alla controparte (art. 313 bis CPC);
per i quali motivi;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello
Fatti
11 gennaio 2010 di AP 1 è respinto.
2. La
tassa di giustizia in fr. 950.- e le spese di fr. 50.-- sono poste a carico
dell'appellante.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Considerandi
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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