12.2010.70
Azione di rendiconto - contenuto - valore litigioso
26 aprile 2012Italiano19 min
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Numero d'incarto:
12.2010.70
Data decisione, Autorità:
26.04.2012, IICCA
Titolo:
Azione di rendiconto - contenuto - valore litigioso
RENDICONTO
VALORE DI CAUSA
art. 400 CO
art. 5 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.70
Lugano
26 aprile
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.707
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con azione (recte:
petizione) 7 novembre 2007 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto che la convenuta fosse condannata a rendergli conto,
includendo ed esibendo i rispettivi conferimenti d’ordine, di tutte le
operazioni che erano state eseguite dal 1° luglio 2001 alla matricola n. __________
nonché ai sottoconti compresi fra il n. __________ e i n. __________ (non più
menzionato nelle conclusioni), __________, __________ (non più menzionato nelle
conclusioni), __________ e __________ inclusi, a comunicargli se e quali sottoconti
aveva aperto oltre a quelli indicati e a rendergli conto in merito alle
operazioni che si erano svolte attraverso tali conti, come pure a comunicargli
con quali istituzioni e banche, anche proprie affiliate, aveva stipulato
contratti a suo carico ed a suo favore ed a rendergli conto in merito al
contenuto di tali contratti;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 3 marzo 2010 ha integralmente respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 25 marzo 2010, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 29 aprile 2010 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP
1, cittadino __________ domiciliato in __________, è stato titolare presso la
succursale __________ della società svizzera AO 1 del conto n. __________,
suddiviso quanto meno nei sottoconti compresi fra i n. __________ e i n. __________,
__________, __________, __________ e __________ inclusi.
La
relazione bancaria è stata da lui chiusa il 3 gennaio 2003.
2. Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AP 1, dichiarandosi
vittima di un vero e proprio “saccheggio” da parte della banca, ha convenuto in
giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1
chiedendo che quest’ultima, che a suo dire sino ad allora gli aveva fornito
solo in parte le informazioni e la documentazione richieste, fosse condannata a
rendergli conto, includendo ed esibendo i rispettivi conferimenti d’ordine, di
tutte le operazioni che erano state eseguite dal 1° luglio 2001 al conto n. __________
nonché ai sottoconti compresi fra il n. __________ e i n. __________ (non più
menzionato nelle conclusioni), __________, __________ (non più menzionato nelle
conclusioni), __________ e __________ inclusi, a comunicargli se e quali
sottoconti aveva aperto oltre a quelli indicati e a rendergli conto in merito
alle operazioni che si erano svolte attraverso tali conti, come pure a
comunicargli con quali istituzioni e banche, anche proprie affiliate, aveva
stipulato contratti a suo carico ed a suo favore ed a rendergli conto in merito
al contenuto di tali contratti.
3. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha respinto la petizione, caricando
all’attore la tassa di giustizia di fr. 8'000.- e le spese nonché l’indennità
ripetibile di fr. 15'000.-. Il giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto
che la convenuta già prima dell’inoltro della causa aveva ampiamente e
ripetutamente evaso la richiesta di rendiconto in merito alla documentazione
relativa a tutte le transazioni avvenute sui conti e in merito ai contratti di
credito conclusi e firmati dall’attore, che non poteva pertanto più essere
azionata. Egli ha quindi escluso che l’attore potesse ottenere la consegna
della documentazione comprovante i conferimenti d’ordine, ed in particolare dei
formulari denominati “ordini di borsa”: questi ultimi, pur rientrando tra i
documenti che teoricamente potevano essere oggetto del rendiconto, non erano in
effetti mai stati chiesti alla convenuta prima dell’inoltro della causa. Per
questo medesimo motivo, ossia per l’assenza di una preventiva richiesta all’indirizzo
della banca (disattesa almeno parzialmente), nemmeno era infine possibile accogliere
la domanda volta a sapere con quali istituzioni e banche, anche proprie
affiliate, la convenuta aveva stipulato contratti a carico ed a favore dell’attore
ed a rendere conto in merito al contenuto di tali contratti, come pure quella
volta a sapere se e quali sottoconti fossero stati aperti oltre a quelli
indicati e a rendere conto in merito alle operazioni che si erano svolte
attraverso tali conti, tanto più che l’attore aveva in ogni caso già avuto
conferma del fatto che non esistevano altri sottoconti.
4. Con
l’appello che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione. Egli osserva che l’inoltro dell’azione di
rendiconto si era reso necessario per il fatto che la convenuta, pur essendo
stata sollecitata in tal senso prima dell’avvio della causa, non aveva in
realtà provveduto in modo completo ed esplicativo a fornirgli la documentazione
e le informazioni richieste, come del resto era stato confermato in sede
testimoniale anche dai suoi legali e consulenti (avv. E__________ __________ e
dott. A__________ __________ di D__________ __________): nulla permetteva così
di concludere che la domanda di rendiconto fosse nel frattempo già stata evasa.
A suo dire, tra le richieste da lui formulate a suo tempo, almeno parzialmente disattese
dalla convenuta e giustamente riproposte in causa, vi era in particolare anche
quella relativa agli “ordini di borsa”, poco importando se la terminologia
utilizzata dai suoi legali o consulenti di allora fosse stata “distinta e forse
non precisa al cento per cento”, tanto più che il suo legale __________ (avv. B__________
__________) aveva in ogni caso riferito di aver preteso la consegna dei
conferimenti d’ordine. Contestato è infine anche l’ammontare della tassa di
giustizia e delle ripetibili assegnate dal giudice di prime cure, ritenuto
sproporzionato alla luce della limitata istruttoria esperita, anche perché lo
stesso era stato determinato erroneamente in base ad una stima aleatoria del
possibile valore di un’eventuale causa di risarcimento (di circa fr.
29'000'000.-) indicata in una domanda di estensione dell’azione poi respinta dal
Pretore.
5. Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario,
nei prossimi considerandi.
6. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata
pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in
rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia
disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
7. In
base al diritto svizzero, pacificamente applicabile alla fattispecie nonostante
la lite denoti elementi di internazionalità (cfr. allegato 1 della
documentazione prodotta in edizione dall’attore; cfr. pure art. 117 LDIP), il
mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a rendere conto del suo
operato (art. 400 cpv. 1 CO). Il diritto di rendiconto, che perdura anche dopo
la conclusione del rapporto contrattuale, mira a permettere al mandante di
disporre di tutte le informazioni necessarie per comprendere la situazione
giuridica e decidere con cognizione di causa sull’esercizio dei suoi diritti,
quale ad esempio la domanda tendente alla consegna di tutto quanto il
mandatario ha ricevuto in forza del mandato oppure una domanda di risarcimento
danni (Fellmann, Berner Kommentar, n. 19 seg. ad art.
400 CO; Weber, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 2 segg. ad art. 400 CO; TF 8
febbraio 2008 4A_246/2007 consid. 5.2.3, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 8.2;
II CCA 12 marzo 2008 inc. n. 12.2007.101). La dottrina interpreta in modo ampio
il concetto di rendiconto, che comprende tutte le informazioni utili al
mandante (Fellmann, op. cit., n. 19 ad art. 400 CO) e
si estende a tutte le informazioni che il mandatario deve al mandante sulle
attività svolte per l'esecuzione del mandato (Werro,
Commentaire Romand, n. 4 ad art. 400 CO; II CCA 25 gennaio 2007 inc. n.
12.2006.84, 24 maggio 2007 inc. n. 12.2006.101 pubbl. in NRCP 2007 p. 382, 2
luglio 2010 inc. n. 12.2009.191, 23 dicembre 2010 inc. n. 12.2010.52). Esso si
estende in particolare anche alla consegna dei documenti giustificativi, nella
misura in cui siano esistenti (Fellmann, op. cit., n.
28 ad art. 400 CO; II CCA 2 luglio 2010 inc. n. 12.2009.191, 23 dicembre 2010
inc. n. 12.2010.52), ed alla consegna, in copia, dei supporti (appunti, bozze,
ecc.) creati dallo stesso mandatario allo scopo di poter eseguire l’incarico
affidatogli (Fellmann, op. cit., n. 136 ad art. 400
CO).
8.Con la prima censura d’appello
l’attore rimprovera in sostanza al Pretore di aver ritenuto che la convenuta
già prima dell’inoltro della causa aveva evaso la richiesta di rendiconto in
merito alla documentazione relativa a tutte le transazioni avvenute sui conti e
in merito ai contratti di credito conclusi e firmati dall’attore, quando in realtà
la stessa non sarebbe stata adempiuta in modo completo ed esplicativo. La
censura dev’essere disattesa siccome irricevibile per carenza di motivazione
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI). Nel querelato giudizio il Pretore ha in
effetti diffusamente e dettagliatamente spiegato le ragioni per cui si poteva e
doveva concludere che il rendiconto su quelle questioni era già stato fornito
(in modo completo) prima dell’inoltro della causa, specificando in particolare
quanto segue: che l’attore non aveva contestato e con ciò aveva implicitamente ammesso
di aver ricevuto tutta la corrispondenza fino al 30 luglio 2001 al suo
domicilio (risposta p. 4 e replica p. 1 seg.), ritenuto che la successiva corrispondenza,
trattenuta in banca, era stata da lui prelevata (quella fino al 18 giugno 2002,
doc. 21), rispettivamente, come da lui implicitamente ammesso (doc. B), gli era
stata trasmessa per posta (quella fino al 4 ottobre 2002); che dai documenti agli
atti (doc. 3 e 4 e plico doc. 1) e dalla testimonianza dell’avvocato della
banca P__________ __________ (p. 2 segg.) risultava che la convenuta aveva
ossequiato anche a tutte le richieste avanzate nei primi mesi del 2003
dall’avv. E__________ __________, tanto che al termine dello scambio di
corrispondenza gli unici documenti di cui quest’ultima lamentava l’assenza
erano i “certificati di clearing” (lettera 20 maggio 2003 nel plico doc. 1 e
teste P__________ __________ p. 2); che la convenuta, così richiesta da D__________
__________, si era poi attivata a ricercare questi “certificati di clearing”,
che invero nemmeno sarebbero stati soggetti a rendiconto (siccome emessi da
terze entità), e, laddove li aveva reperiti, li aveva messi a sua disposizione
nel novembre 2003/gennaio 2004 (lettere 20 novembre e 22 dicembre 2003 e 22
gennaio 2004 nel plico doc. 1 e teste P__________ __________ p. 3); che dalla
corrispondenza tra la convenuta e D__________ __________ era emerso che quest’ultima
aveva ammesso che l’attore le aveva già sottoposto gli avvisi di accredito e
addebito, gli avvisi di entrata e uscita dei titoli dal deposito (conteggi
borsa) e gli estratti conto e patrimoniali (lettere 13 ottobre, 27 ottobre e 3
novembre 2003 nel plico doc. 1); e che l’avvenuta messa a disposizione
dell’attore della documentazione relativa alle operazioni eseguite sui conti e
del contratto di credito lombard era pure dimostrata dalla voluminosa documentazione
allegata alla denuncia penale inoltrata dall’attore il 24 dicembre 2004 (cfr.
denuncia penale con gli allegati da 1 a 222 nell’incarto penale richiamato),
che gli aveva permesso di sostanziare nel dettaglio le accuse mosse alla banca.
Nel gravame
l’attore, venendo meno al suo onere di motivazione, non si è però assolutamente
confrontato con questa ampia argomentazione pretorile, per altro nemmeno
menzionata, né ha con ciò spiegato per quali ragioni la stessa sarebbe errata e
con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). Egli si è più che altro limitato a sostenere
che la sua tesi dell’incompletezza dell’informazione ricevuta sarebbe stata
confermata in sede testimoniale dai suoi legali (avv. E__________ __________ p.
3) e consulenti (dott. A__________ __________, di D__________ __________, p. 3).
Ora, a parte il fatto che la deposizione - per altro generica - della teste
avv. E__________ __________, la quale si riferiva alle informazioni richieste
fino all’estate 2003, è stata smentita dai documenti agli atti e dalla
testimonianza di P__________ __________ menzionati dal Pretore, di per sé
neppure censurati in questa sede, e comunque era superata dal fatto che altre
informazioni erano poi state fornite a D__________ __________; ed a parte il
fatto che la deposizione - altrettanto generica - del teste dott. A__________ __________,
che si riferiva alle informazioni richieste nell’inverno 2003/2004 e meglio ai
“certificati di clearing”, che per altro nemmeno avrebbero pacificamente dovuto
essere oggetto del rendiconto, è stata a sua volta smentita dai documenti agli
atti e dalla testimonianza di P__________ __________ menzionati dal Pretore, di
per sé pure non censurati in questa sede, resta in ogni caso il fatto che
l’attore non ha censurato né di aver visionato tutta la corrispondenza fino al
4 ottobre 2002, né che D__________ __________ aveva ammesso che costui le aveva
già sottoposto tutta una serie di documenti (avvisi di accredito e addebito,
avvisi di entrata e uscita dei titoli dal deposito - conteggi borsa e estratti
conto e patrimoniali), né che l’avvenuta messa a disposizione della
documentazione relativa alle operazioni avvenute sui conti e del contratto di
credito lombard era comunque stata dimostrata dalla voluminosa documentazione
allegata alla denuncia penale inoltrata dall’attore il 24 dicembre 2004. In tali circostanze non è possibile rimettere in discussione la conclusione cui è giunto il
Pretore.
9. L’attore
ribadisce in seguito il buon fondamento della richiesta volta alla consegna
della documentazione comprovante i conferimenti d’ordine ed in particolare dei
formulari denominati “ordini di borsa”, rilevando che questi documenti da una
parte potevano essere oggetto del rendiconto e dall’altra erano senz’altro stati
chiesti alla convenuta prima dell’inoltro della causa, sia pure con una
terminologia forse non del tutto precisa. La censura merita di essere accolta.
È innanzitutto indiscutibile che quei documenti, che erano stati allestiti
dalla consulente bancaria dell’attore __________ dopo aver ricevuto il relativo
ordine telefonico del cliente (cfr. teste __________ p. 2) e riportavano con
ciò i termini dell’ordine ricevuto, possano essere oggetto di una domanda di
rendiconto siccome trattasi di giustificativi o di supporti cartacei allestiti dal
mandatario allo scopo di eseguire l’ordine affidatogli (Fellmann,
op. cit., n. 28 e 136 ad art. 400 CO): nelle sue osservazioni la convenuta,
venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI),
non ha del resto censurato questo assunto pretorile, limitandosi ad affermare
che si trattava di semplici documenti interni. Contrariamente a quanto ritenuto
- senza per altro che la questione fosse mai stata in precedenza sollevata
dalle parti - dal giudice di prime cure (che nell’occasione ha interpretato in
modo troppo formale l’avviso dottrinale di Fellmann,
op. cit., n. 88 ad art. 400 CO), poco importa invece se la richiesta di
produzione di quei documenti sia o meno stata formulata prima dell’inoltro
della causa, la richiesta preventiva (disattesa almeno parzialmente) non
costituendo in realtà una condizione o un presupposto per l’inoltro della
successiva azione giudiziaria. Oltretutto la messa a disposizione dei
giustificativi delle operazioni eseguite sul conto nemmeno costituiva una
richiesta nuova, essendo già stata in parte formulata dall’attore nella fase
preprocessuale tramite il suo legale tedesco (cfr. lettera 27 luglio 2005 nel
plico doc. 1; cfr. pure teste avv. B__________ __________ p. 2).
10. Per
questo stesso motivo, ossia per il fatto che la richiesta preventiva (disattesa
almeno parzialmente) non costituisce in realtà una condizione per l’inoltro
della successiva azione giudiziaria, deve parimenti essere accolta la richiesta
attorea volta a sapere con quali istituzioni e banche, anche proprie affiliate,
la convenuta aveva stipulato contratti a carico ed a favore dell’attore, rispettivamente
a rendere conto in merito al contenuto di tali contratti, respinta a suo tempo
dal Pretore proprio nella sola convinzione - erronea - che la preventiva
richiesta costituisse un presupposto per l’azione giudiziaria.
Diversa è
invece la soluzione per l’ultima richiesta dell’attore, quella volta a sapere
se e quali sottoconti fossero stati aperti oltre a quelli indicati e a rendere
conto in merito alle operazioni che si erano svolte attraverso tali conti. La
stessa era in effetti stata respinta dal giudice di prime cure non solo per
l’assenza di una preventiva richiesta, ma anche per il motivo abbondanziale che
l’attore già aveva avuto conferma del fatto che non esistevano altri sottoconti
oltre a quelli per i quali il 31 dicembre 2002 aveva dato ordine di chiusura e
trasferimento degli averi presso un altro istituto bancario (cfr. fax 26 marzo
2003 nel plico doc. 1). Visto che, per ottenere l’accoglimento di un appello
interposto contro una decisione - come quella in esame - retta da due motivazioni
indipendenti, occorre impugnarle, con successo, entrambe (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 19 ad art.
309; II CCA 25 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.262, 17 marzo 2008 inc. n.
12.2008.36, 17 marzo 2008 inc. n. 12.2007.49, 9 marzo 2012 inc. n.
12.2010.154), e che in concreto questa seconda argomentazione pretorile non è
stata assolutamente censurata in questa sede, tanto meno con la necessaria
motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), la censura, su questo punto, deve
senz’altro essere dichiarata irricevibile.
11. Con
l’ultima censura d’appello l’attore contesta infine l’entità della tassa di
giustizia (fr. 8'000.-) e delle ripetibili (fr. 15'000.-) poste a suo carico in
prima istanza, ritenendola sproporzionata alla luce della limitata istruttoria esperita
e dichiarando di non condividere il criterio utilizzato dal Pretore per la loro
fissazione. In realtà il criterio adottato dal giudice di prime cure per la
quantificazione di quegli importi è corretto, egli avendo giustamente
determinato il valore litigioso dell’azione di rendiconto sulla base della
pretesa per la quale le informazioni erano state richieste (TF 8 febbraio 2008
4A_246/2007 consid. 2.1 in: SZZP 2008 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 1.2 in RtiD I-2009 12c pag. 605; II CCA 12 marzo 2008 inc. n. 12.2007.101, 2 luglio 2010 inc. n.
12.2009.191) e, visto l’ingentissimo valore così risultato, avendo poi provveduto
a quantificare l’ammontare delle ripetibili mediando l’onorario dovuto secondo
il valore con quello dovuto secondo il dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 36 ad art. 150; Rep.
1991 p. 517). Ma, a prescindere da quanto precede, la censura sarebbe stata in
ogni caso irricevibile, l’attore non avendo assolutamente indicato gli importi
che a suo dire sarebbero stati congrui, il fatto di ritenere semplicemente
sproporzionate le somme attribuite in prima sede non costituendo una valida
domanda d’appello ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC/TI (II CCA 27
luglio 1995 inc. n. 12.95.141, 17 giugno 1996 inc. n. 12.96.129, 30 novembre
2007 inc. n. 12.2006.202, 12 dicembre 2007 inc. n. 12.2007.56, 26 ottobre 2010
inc. n. 12.2010.122; cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 seg. ad
art. 309).
12. Ne
discende, in parziale accoglimento del gravame e con ciò della petizione, che
la convenuta è tenuta ed esibire all’attore i conferimenti d’ordine (e meglio i
formulari definiti “ordini di borsa”) relativi a tutte le operazioni che erano
state eseguite dal 1° luglio 2001 al conto n. __________ nonché ai sottoconti
compresi fra il n. __________ e i n. __________, __________ e __________
inclusi, nonché a comunicargli con quali istituzioni e banche, anche proprie
affiliate, aveva stipulato contratti a suo carico ed a suo favore ed a
rendergli conto in merito al contenuto di tali contratti.
Incontestabile
il carattere pecuniario dell’azione di rendiconto (RtiD I-2006 n. 21c p. 649;
II CCA 16 agosto 2007 inc. n. 12.2006.199, 26 giugno 2009 inc. n. 12.2008.130,
2 luglio 2010 inc. n. 12.2009.191, 10 giugno 2010 inc. n. 12.2009.160; DTF 126
III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007 consid. 2.1 in SZZP 2008 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 1.2 in RtiD I-2009 12c pag. 605), nel caso di
specie la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi
seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), fermo restando
che per la loro quantificazione - tenendo anche qui conto dei criteri già
applicati dal Pretore - si è considerato un valore litigioso ampiamente
superiore ai fr. 30'000.-, atteso che l’azione di rendiconto verteva su
informazioni relative a presunti comportamenti irregolari ascritti alla
convenuta, per i quali l’attore riteneva di poter far valere una pretesa in
risarcimento del danno di oltre fr. 29'500'000.- (cfr. doc. A e le lettere 23
gennaio 2004 e 22 marzo 2005 nel plico doc. 1; cfr. pure la testimonianza
dell’avv. B__________ __________ p. 1 e la domanda di estensione dell’azione 13
dicembre 2007).
Per i
quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la LTG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
25 marzo 2010 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza
3 marzo 2010 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così
riformata:
1. La petizione è
parzialmente accolta.
§ AO
1 è condannata ad esibire a AP 1 i conferimenti d’ordine (e meglio i formulari
denominati “ordini di borsa”) relativi a
tutte le operazioni che erano state eseguite dal 1° luglio 2001 alla
matricola n. __________ nonché ai sottoconti compresi fra il n. __________ e i
n. __________, __________ e __________ inclusi.
§§ AO 1 è condannata a comunicare a AP 1 con quali istituzioni e banche, anche
proprie affiliate, aveva stipulato contratti a suo carico ed a suo favore ed a
rendergli conto in merito al contenuto di tali contratti.
2. La tassa di giustizia, di fr. 8’000.-, e le
spese, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste
a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 7'500.- per parti
di ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 20’900.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
21’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste
a carico dell’appellata, a cui l’appellante rifonderà fr. 10'000.- per parti di
ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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