12.2010.73
Restituzione in intero per produrre nuovi documenti, condizioni -
7 ottobre 2010Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2010.73
Data decisione, Autorità:
07.10.2010, IICCA
Titolo:
Restituzione in intero per produrre nuovi documenti, condizioni -
RESTITUZIONE IN INTERO PER OMESSA INDICAZIONE DI FATTI
art. 138 CPC-TI
Incarto n.
Fatti
12.2010.73
Lugano
7 ottobre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2008.210 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1- promossa con petizione 2 aprile 2008 da
AP 1
(patrocinato dall'
RA 2)
contro
AO 1
(patrocinato dall'
RA 1)
con cui
l'attore ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento di fr.
500'000.– (Euro 323'313.–) oltre interessi;
e ora
sull'istanza di restituzione in intero che l'attore ha formulato il 15 febbraio
2010, avversata dalla società convenuta, e che il Pretore ha respinto con
decreto 11 marzo 2010;
appellante
l'attore con atto di ricorso 1° aprile 2010 dove postula, previa concessione
dell'effetto sospensivo, l'accoglimento dell'istanza di restituzione in intero,
protestate tasse, spese e ripetibili (oltre IVA) di prima e di seconda istanza;
mentre
la società convenuta, con osservazioni 11 maggio 2010, chiede la reiezione del
gravame e, conseguentemente la conferma del decreto impugnato, protestate spese
e ripetibili;
richiamato
il decreto 6 aprile 2010 con cui il Pretore ha concesso all'appello l'effetto
sospensivo richiesto;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in
fatto, e considerato in diritto:
1. AO
1 è una società attiva nella consulenza, nell'intermediazione e nella
stipulazione di contratti di assicurazioni per conto di terzi, che propone fra
l'altro prodotti finanziari di M__________ (già: __________) strutturati quali investimenti
di fondi a carattere assicurativo. Per il tramite di AO 1, nel corso del 2002, AP
1 si è appunto interessato a questo tipo di investimento, conclusosi poi con la
stipulazione di due polizze assicurative sulla vita. Constatato che come tale
l'investimento aveva un'evoluzione negativa, AP 1 ha disdetto in data 4 aprile 2005 (edizione doc. I) la polizza -e relativo investimento- emessa dalla
compagnia assicurativa C__________ (di seguito: C__________), scadente il 31
ottobre 2012 (edizione doc. II). Auspicando in un miglioramento, ha per contro mantenuto
la polizza della compagnia assicurativa S__________ (di seguito: S__________),
il cui investimento scadeva la prima volta il 29 gennaio 2010 (edizione doc.
II).
Considerandi
2.
In
questo contesto, con petizione del 2 aprile 2008 AP 1 ha avanzato nei confronti di AO 1 una richiesta di risarcimento danni di complessivi fr. 500'000.–
(Euro 323'313.–) oltre interessi per violazione delle norme di diligenza sul
mandato e, a titolo subordinato, per atto illecito. L'attore ha segnatamente quantificato
in fr. 145'000.– (Euro 95'000.–) la perdita subita al momento della rescissione
della polizza C__________, e stimato in Euro 228'313.– (stato al 23 gennaio
2010) quella prevista alla scadenza della polizza S__________. La società
convenuta vi si è opposta, contestando sia una responsabilità contrattuale, non
essendo mai sorto un contratto in tal senso fra le parti, sia una sua
responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 41 CO.
3.
Il
Pretore si è pronunciato sulle prove notificate dall'attore all'udienza
preliminare - la società convenuta non avendo notificato alcunché - con
ordinanza del 6 novembre 2008, fra l'altro ammettendo la perizia (pag. 1 e 2)
intesa al chiarimento della documentazione contrattuale e dell'operatività
dei citati investimenti assicurativi, così come alla bontà degli investimenti
effettuati per conto dell'attore e del danno da lui patito (verbale udienza
preliminare 20 ottobre 2008, pag. 1 e lista notifica prove allegata, pag. 4). Il
20.
maggio 2009 l'attore si è visto assegnare un termine di 30 giorni per inoltrare
le domande peritali (verbale 20 maggio 2009, pag. 9) che, prorogato a due
riprese (ordinanze 28 maggio e 20 agosto 2009, nel fascicolo “corrispondenza”),
il Pretore ha poi accertato essere trascorso infruttuoso (ordinanza 28
settembre 2009, nel fascicolo “corrispondenza”). Chiusa l'istruttoria, il dibattimento
finale è stato fissato per venerdì 5 febbraio 2010 (verbale 10 novembre 2009,
pag. 11) che, su richiesta del 21 gennaio 2010 dell'attore, è stato per finire
posticipato a lunedì 22 febbraio 2010 (ordinanza 21 gennaio 2010, nel fascicolo
“corrispondenza”).
4.
Con
istanza di restituzione in intero 15 febbraio 2010, ricordato che in sede di
petizione si era riservato di quantificare l'esatto danno patito a dipendenza
delle risultanze istruttorie, l'attore ha chiesto di acquisire agli atti le
comunicazioni 22 gennaio (doc. S) e 12 febbraio 2010 (doc. T) che attestavano i
valori accertati e definitivi della polizza S__________ - scaduta appunto il 29
gennaio 2010 - e di quella C__________ (pag. 3). Conseguentemente, a dipendenza
di questi due documenti, l'attore ha chiesto che le domande di giudizio siano riformulate
nel senso di condannare la società convenuta a pagare complessivi Euro 322'608.79
oltre interessi al 5% che decorrono, con riferimento alla polizza vita S__________
su Euro 257'000.– dal 29 gennaio 2002 al 23 aprile 2010 e su Euro 242'210.41 dal
24.
aprile 2010 in poi e, con riferimento alla polizza C__________, su Euro
255'000.– dal 15 aprile 2002 al 5 aprile 2005 e su Euro 80'398.38 dal 6 aprile 2005 in poi (pag. 6).
La società
convenuta vi si è opposta precisando che la scadenza della polizza S__________ era
prevista per il 29 gennaio 2082 mentre la data del 29 gennaio 2010 riguardava la
prima scadenza dell'investimento ad essa legato, e che l'attore conosceva già sin
dall'inizio della vertenza. Il doc. S e il doc. T, quest'ultimo fondato su
documenti che risalivano al 2005 e che riguardavano solo la polizza C__________,
erano stati emessi su specifica richiesta dell'attore, a fronte di un dibattimento
finale già fissato e di cui egli ne aveva chiesto il posticipo adducendo motivi
di sovraccarico di lavoro. Non essendosi attivato nel procurarseli prima e producendoli
nel corso dello scambio degli allegati, l'attore si era dimostrato negligente. La
tempistica inoltre, dava adito a dubbi e perplessità anche sotto il profilo del
comportamento processuale che egli aveva assunto (osservazioni 23 febbraio
2010, pag. 2). L'istanza di restituzione in intero andava pertanto respinta.
5.
Il
Pretore ha respinto l'istanza in esame con decreto 11 marzo 2010. Da escludere,
anzitutto, l'esistenza di fatti nuovi e di nuove prove riferiti alla polizza C__________,
essendo stata disdetta prima ancora della petizione e ritenuto -oltretutto- che
la relativa documentazione da acquisire e che accompagnava il doc. T risaliva
al 2005. Per il primo giudice poi, la pretesa scadenza della polizza S__________
non costituiva una “novità” ai sensi dell'art. 138 CPC, in quanto si trattava
di una circostanza nota e prevedibile per l'attore che, scegliendo ciò nonostante
di avviare anzitempo la causa, si era mostrato negligente.
6.
Con
appello del 1° aprile 2010, AP 1 afferma che l'istanza di restituzione in
intero non era volta a provare la scadenza della polizza S__________ -come
ritenuto dal Pretore- bensì il relativo saldo di riscatto e la quantificazione
del danno finale comunicatigli solo con scritti 22 gennaio (doc. S) e 12
febbraio 2010 (doc. T). Bisognava poi prescindere dal fatto che parte dei
relativi allegati risalivano all'anno 2005. Visto che non esistevano prima, le
modalità di calcolo descritte nei doc. S e T costituivano dei nova autentici (“echte
Nova”: appello, pag. 5 n. 1), ciò che escludeva una sua negligenza (appello,
pag. 7 n. 2.1). La causa era stata avviata per limitare i danni che il cattivo investimento
propostogli dalla società convenuta gli stava causando, e sulla base di tutte
le prove a quel momento disponibili (appello, pag. 8 n. 2.2). Infine, come tale,
l'azione non aveva subìto alcuna modifica, in quanto si fondava sullo stesso complesso
dei fatti e rientrava pertanto nel campo di applicazione dell'art. 75 CPC
(appello, pag. 10 n. 3).
La
società convenuta propone la reiezione dell'appello, rinviando alle tesi di
fatto e di diritto esposte nelle osservazioni che aveva formulato all'istanza
di restituzione in intero.
7.
Secondo
l'art. 78 CPC, l'attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono
addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni
di diritto, riservato il caso di cui agli art. 175 e 176 CPC (replica e
duplica). Giusta gli art. 80 e 81 CPC, completazioni successive concernenti i
fatti, le eccezioni o le prove sono ammesse solo quando avvengono in sede di
assunzione suppletoria di prove (art. 191 e segg. CPC) o su invito del giudice
(art. 88 lett. d e 89 CPC) o quando sia dato un caso di restituzione in intero
(art. 138 CPC) (II CCA, 12 marzo 2007 [12.2006.65] consid. 8).
La
procedura civile non è fine a sé stessa, ma rappresenta un insieme di regole
volte a permettere, in un ordinato equilibrio, la ricerca della verità e la sua
attuazione. Le norme procedurali risultano vincolanti e lo sono nell'interesse
di entrambe le parti che, nel loro reciproco e rigoroso ossequio, vedono
garantita la loro difesa. Se il nostro codice di rito impone che le prove siano
indicate nella petizione (art. 165 cpv. 2 lett. e) rispettivamente nella
risposta (art 170 cpv. 1 lett. f), a prescindere dalle eccezionali possibilità
offerte dagli art. 191 e 192 CPC, è per dare subito e definitivamente il quadro
entro cui agire proceduralmente al riparo da ogni mossa improvvisa o avventata
o insidiosa, da qualunque parte essa venga. La restituzione in intero è
concessa per ovviare al rigore di quelle norme e di quei principi. Ma perché
non ci siano insicurezze nel diritto, né disparità di trattamento, occorre che
siano adempiuti i requisiti della restituzione secondo criteri da valutare, di
massima, con un certo rigore (Rep. 1980 pag. 77/78 consid. 1), ritenuto
in particolare che la parte, prima di promuovere la vertenza giudiziaria, deve
procurarsi tutti i mezzi di prova di cui possa disporre (Rep. 1985 pag.
99.
consid. 1; 1980 pag. 78 consid. 2; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 138 m. 9; II CCA, 12 marzo 2007
[12.2006.65] consid. 9).
Ciò
posto, l'istanza di restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o
di difesa che appaiono rilevanti per l'esito del processo è ammessa se la parte
dimostra che l'omissione non è imputabile a sua negligenza (art. 138 CPC),
ritenuto che la relativa domanda va inoltrata entro 30 giorni da che la parte
ne è venuta a conoscenza (art. 139 CPC). Questo istituto costituisce
un'eccezione alla massima dell'eventualità, che proibisce di allegare fatti e
prove in una fase successiva allo scambio degli allegati preliminari (art. 78
CPC), e pertanto i requisiti per la sua applicazione vanno valutati dal giudice
con un certo rigore (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 138): tale principio, quo ai
requisiti della tempestività e della mancanza di negligenza, si evince già dal
tenore letterale degli art. 138 e 139 CPC, mentre minor rigore è per contro
richiesto nella valutazione dell'influenza dei nuovi fatti e prove, essendosi
il legislatore accontentato di esigere che essi “appaiano” rilevanti (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem; II CCA, 26 giugno 2009 [12.2008.180]).
8.
Con
riferimento alla polizza C__________, il Pretore ha escluso l'esistenza di
fatti e prove nuovi giusta l'art. 138 CPC in quanto la stessa era stata
rescissa dall'attore prima di inoltrare la petizione, tant'è che già in quella
sede egli aveva allegato sia la somma incassata dal riscatto che il danno
patito. Inoltre, i dati di cui al doc. T erano desunti da documenti che
risalivano all'anno 2005 (decreto impugnato, pag. 3). Se non che, con questa
argomentazione l'appellante non si confronta nemmeno. Di modo che, da questo
punto di vista l'appello sarebbe persino irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f
CPC, combinato con il cpv. 5). Invero, l'interessato -pare di comprendere- tenta
di fare astrazione della disdetta 4 aprile 2005 riferita alla polizza C__________
e riconduce alla scadenza della polizza S__________ la sua oggettiva possibilità
di conoscere il danno definitivo. E, di per sé, la richiesta di risarcimento è in
effetti stata formulata quale pretesa globale e unitaria. Risulta nondimeno incontestabile
che essa trae origine da due polizze distinte fra loro (petizione, pag. 3)
fondate su contratti distinti (cfr. edizione doc. I, e doc. I), giunte a
termine per ragioni e in tempi diversi (appello, pag. 9 in mezzo) e con conseguenze altresì diverse. Tanto che -come evidenziato dal Pretore- in sede di
allegato introduttivo, l'attore medesimo affermava di essere riuscito a
recedere dalla polizza C__________, incassando Euro 160'000.–, con una perdita
compresa penale e spese, di Euro 95'000.– (petizione, pag. 5 in mezzo).
Con
riferimento al doc. T e ai relativi allegati 1, 2 e 3 si aggiunga per il resto
che, oltre a riguardare la sola polizza C__________ (cfr. doc. T, tabella a
pag. 1 in basso), è lo stesso appellante a precisare che è ben vero che gli
allegati nr. 1, nr. 2 e nr. 3, sono risalenti al 2005, così come peraltro è
vero che tali allegati figurano già agli atti poiché prodotti in Ia Edizione
documenti da M__________ in re polizza C__________ (appello, pag. 6 in basso). Ciò che è, in effetti, il caso (doc. I: plico relativo all'investimento n° __________,
in particolare pag. 9) fermo restando che da questo punto di vista -e diversamente
da quanto sostiene l'appellante (appello, pag. 7 in alto)- le “modalità di calcolo” indicate nella relativa lettera doc. T, non aggiungono nulla di
più. Di modo che, nel merito l'appello andrebbe comunque respinto.
9.
Per
quanto attiene l'investimento legato alla polizza assicurativa S__________, in
sé il Pretore ha considerato che come tale la scadenza intervenuta il 29
gennaio 2010 costituiva un evento nuovo. Nondimeno, trattandosi di circostanza che
risultava prevedibile per l'attore già all'avvio della causa, non costituiva
una novità come inteso dall'art. 138 CPC. Inoltre, rinunciando di attendere la
scadenza dell'investimento prima di dare avvio alla causa l'attore aveva
dimostrato negligenza (decreto impugnato, pag. 3 e seg.).
a) L'appellante
sostiene anzitutto di non avere voluto provare la scadenza della polizza S__________
-come avrebbe ritenuto il Pretore- bensì il danno finale causato dall'investimento
complessivo cui egli aveva acconsentito (appello pag. 5 n. 1, nel mezzo),
confermando nondimeno che tale scadenza è l'evento che ha reso possibile
l'accertamento definitivo del saldo della polizza a favore dell'attore ed il
relativo importo di riscatto (appello, pag. 5 n. 1, verso il basso). Diversamente
da quanto egli lascia sottintendere, il Pretore non ha affatto considerato che determinante
fosse la data di scadenza come tale -indicata è vero nella petizione- ma che quell'evento
si era nel frattempo realizzato (“è indubbio che, nel corso di causa, si è
verificato un fatto nuovo (ovvero la scadenza della polizza)”: decreto
impugnato, pag. 3 in mezzo). E, per stessa ammissione dell'appellante, le comunicazioni
22.
gennaio (doc. S) e 12 febbraio 2010 (doc. T) sono la conseguenza diretta
dell'intervenuta scadenza legata alla polizza S__________. Sotto questo
profilo, l'appello va quindi disatteso.
b) L'appellante
afferma poi che i doc. S (scritto 22 gennaio 2010) e T (scritto 12 febbraio
2010) costituiscono dei “nova” autentici poiché non esistevano
durante lo scambio degli allegati, fatto questo che esclude a priori una sua
negligenza (appello, pag. 5 n. 1, in basso; pag. 7 n. 2.1). Ora, nella misura
in cui l'interessato fa riferimento alla lettera del 12 febbraio 2010, giova
rammentare che il doc. T e i relativi allegati (1, 2 e 3) riguardano solo la
polizza C__________, il marginale accenno alla polizza S__________ limitandosi
in effetti a rinviare allo scritto 22 gennaio 2010 di cui al doc. S: e, sui
motivi per cui la sua disdetta non costituisce “novità” ai sensi dell'art. 138
CPC, già si è detto (sopra, consid. 8). Da questo punto di vista pertanto, la
questione non merita ulteriore disamina.
Per
quanto attiene i valori desumibili dal doc. S e dal relativo allegato A,
riferiti alla polizza S__________, essenziale è che -come visto (sopra, consid.
9a)- esso trae origine dalla realizzazione della scadenza dell'investimento
legato alla polizza S__________, subentrata il 29 gennaio 2010. Ed è appunto poiché
l'attore aveva inoltrato petizione allorquando era consapevole che
l'investimento nella polizza sarebbe scaduto in una data futura ben precisa (decreto
impugnato, pag. 3 in basso), fatto quest'ultimo ribadito dal medesimo
appellante davanti a questa Camera (appello, pag. 9 n. 2.2, in alto), che il
Pretore ha escluso si potesse parlare di uno sviluppo imprevisto intervenuto
in epoca successiva allo scambio degli allegati introduttivi, in analogia
a quanto ammesso dalla prassi vigente in materia (decreto impugnato, pag. 3 in basso). La censura pertanto, va altresì respinta.
c) L'appellante
nega di avere scelto di dare avvio alla causa in esame per motivi di tattica
processuale, adducendo di avere agito in tal senso per necessità e nell'intento
di preservare i suoi interessi da ulteriori danni dovuti alle ingenti perdite
(appello, pag. 8 n. 2.2, in mezzo). Ma, quantomeno con riferimento alla polizza
S__________, nulla agli atti indica l'esistenza di un stato di necessità tale
da avergli imposto di agire prima del 29 gennaio 2010 nei confronti della società
convenuta. Dovendosi escludere esigenze oggettive in tal senso, l'avvio della
relativa causa non può che essere ricondotto a una -foss'anche in apparenza comprensibile-
ma comunque libera scelta dell'attore con le conseguenze che ciò comporta. In
questo senso appunto va scorta -come ritenuto dal Pretore (decreto impugnato,
pag. 4 in alto)- una sua negligenza.
L'appellante
obietta di essersi procacciato con la dovuta diligenza tutti i documenti di cui
all'epoca poteva disporre (appello, pag. 8 verso il basso). Ora, è ben vero che
dalla parte cui incombe l'onere di procacciarsi i mezzi di prova a sostegno
delle sue pretese non si può certo pretendere l'impossibile e che pensi a tutte
le possibili evenienze che potrebbero tornarle di utilità ai fini della lite
(Rep. 1985, pag. 99 in alto). Nel caso concreto tuttavia, la scelta di
procedere in giudizio quasi due anni prima rispetto alla scadenza
dell'investimento di cui alla polizza S__________ escludeva a priori che
l'attore potesse contare sui valori effettivi di riscatto validi il 29 gennaio 2010. A ciò si aggiunga poi che, oltretutto l'attore ha persino rinunciato alla perizia intesa
-anche- ad accertare il danno patito (sopra, consid. 3). Un siffatto
atteggiamento, inteso a volutamente anticipare i tempi di avvio di una causa, salvo
avvalersi poi dell'istituto della restituzione in intero per ovviare agli
svantaggi di tale scelta rivendicando l'esistenza di fatti nuovi e nuove prove,
non merita però tutela. Da questo punto di vista, è altresì sintomatico che l'attore
si sia potuto avvalere di questo strumento contestualmente ad una sua richiesta
di posticipo del dibattimento finale già fissato (sopra, consid. 3). Infondato,
l'appello va per finire respinto.
10.
L'appellante
rimprovera infine al Pretore di essere, a torto, partito dal presupposto che
egli avesse mutato la sua azione giusta l'art. 74 CPC, e afferma che la sua
richiesta costituiva un mero completamento di fatti ai sensi dell'art. 75 CPC (appello,
pag. 10 n. 3). Resta il fatto che la “diversa formulazione” della domanda di
giudizio posta dall'attore, non a caso si fondava sui doc. S e T ed è stata
richiesta contestualmente all'istanza di restituzione in intero (pag. 6) che ne
postulava l'ammissione agli atti. In questo contesto, dovendosi -come visto- respingere
quell'istanza in quanto non adempie ai requisiti di cui all'art. 138 CPC, la
critica rivolta all'ipotesi di una mutazione d'azione non ha portata pratica. In
tal senso quindi, non è nemmeno dato a vedere in che modo il giudizio del
Pretore possa essere censurato. L'appello, privo di pertinenza, va pertanto
respinto anche da questo punto di vista.
11.
In
definitiva, l'appello deve così essere respinto. Gli oneri processuali e le
ripetibili, queste ultime tuttavia commisurate all'impegno richiesto per la comparsa
scritta 11 maggio 2010 della società convenuta (1 pagina), seguono la
soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC). Il valore litigioso di fr.
500'000.– (Euro 323'313.–) è determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
anche per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio
sul piano federale.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC. La LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia
1.
Nella misura in cui è ricevibile, l'appello del 1° aprile 2010 di AP
1, __________, è respinto.
2.
Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
totale fr. 1'000.–
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO
1, __________, fr. 200.– a titolo di indennità.
3.
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine
al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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