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Decisione

12.2010.74

Lavoro, licenziamento immediato non giustificato, dipendente assente in infortunio che sorveglia i lavori in casa sua

10 settembre 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP

1 è stato assunto dalla ditta AO 1 quale muratore dal 17 luglio 2006, con una

retribuzione mensile di fr. 4'752.- lordi e le condizioni contrattuali del

contratto nazionale mantello per l’edilizia (doc. A). Il 22 gennaio 2008 il

lavoratore ha annunciato un infortunio nel quale ha riportato un trauma

distorsivo al piede destro, comportante inabilità lavorativa al 100% per durata

da determinare (doc. 17 incarto SUVA richiamato). Il

17 aprile 2008, in seguito ad “accertamenti” eseguiti dal titolare della

datrice di lavoro, quest’ultima ha notificato a AP 1 la disdetta immediata del

contratto di lavoro. La datrice di lavoro ha addotto a giustificazione della

disdetta immediata il fatto che il dipendente sarebbe stato colto “sul fatto”

mentre eseguiva lavori in muratura all’interno della propria casa in un periodo

in cui era assente dal posto di lavoro per infortunio (doc. B). AP 1

ha contestato il licenziamento immediato il 28 aprile 2008, affermando di aver

deliberato a terzi i lavori di riattazione della propria abitazione e di

ritenere manifestamente ingiustificato il licenziamento immediato (doc. C).

B. Con

istanza 9 settembre 2008 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 2, per ottenere la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 21'856.-,

comprensivi di fr. 7'600.- quale salario lordo durante il termine ordinario di

disdetta e di fr. 14'256.- quale indennità per licenziamento immediato

ingiustificato, pari a tre mensilità lorde. All’udienza del 3 novembre 2008,

indetta per la discussione, l’istante ha confermato le proprie richieste, alle

quali si è opposta la convenuta. Eseguita l’istruttoria, le parti hanno

rinunciato al dibattimento finale, presentanto memoriali scritti nei quali

hanno confermato le rispettive e contrapposte domande di giudizio, l’istante

aumentando le proprie pretese a fr. 24'136.- oltre accessori.

C. Statuendo

il 25 marzo 2010, il Pretore ha respinto l’istanza e ha condannato l’istante a

versare alla convenuta un’indennità di fr. 4'800.- per ripetibili.

D. L’istante

è insorto contro il giudizio pretorile con appello del 9 aprile 2010, nel quale

chiede, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento dell’istanza. Nelle

osservazioni del 30 aprile 2010, la convenuta propone la conferma del giudizio pretorile

e la reiezione dell’appello.

e considerato

Considerandi

1.

Nella

fattispecie il Pretore ha accertato che al momento del licenziamento in tronco

il lavoratore era inabile al lavoro causa infortunio dal 22 gennaio 2008 e che

secondo quanto da lui dichiarato ai funzionari SUVA nell’aprile 2008 aveva

dolori intensi con impossibilità di deambulazione. Ciò nonostante il dipendente

era stato sorpreso al suo domicilio il 16 aprile 2008 mentre stava eseguendo

lavori edili (preparare la malta con la cazzuola, intonacare muri grezzi,

trasportare materiali con la carriola), come attestato dalle fotografie

prodotte dalla datrice di lavoro. Tale comportamento costituiva, prosegue il

Pretore, una chiara violazione dei propri obblighi contrattuali, tale da giustificare

il licenziamento con effetto immediato. Da qui il conseguente rifiuto di ogni

pretesa dell’istante.

2.

L’appellante

ritiene che la valutazione del Pretore sia errata e che il primo giudice sia

caduto in aperte contraddizioni nell’analisi e nell’esame del materiale

istruttorio, in particolare del fascicolo richiamato dalla SUVA. L’istante

ribadisce che al momento del licenziamento in tronco egli era inabile al lavoro

al 100%, come attestato sia dal medico curante che da quello della SUVA e rileva

che quest’ultima non ha adottato alcun provvedimento nei suoi confronti al

termine delle indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla ex datrice di

lavoro. L’istante osserva che le due fotografie prodotte agli atti non

dimostrano quanto esposto dal Pretore e adduce che il fatto aver messo “un po’

di malta sulla cazzuola” e di aver spostato una carriola sul cantiere di casa

propria non costituisce un comportamento di gravità tale da giustificare un

licenziamento immediato. Rimprovera inoltre al Pretore di non aver considerato

le deposizioni delle persone che lavoravano sul suo cantiere, segnatamente

dell’impresario al quale egli aveva appaltato l’esecuzione dei lavori e del

manovale che eseguiva i lavori, dai quali emerge che il proprietario della casa

non eseguiva lavori edili. L’appellante considera che il licenziamento

immediato è abusivo e chiede che sia dichiarato nullo e che gli venga

riconosciuta un’indennità per licenziamento immediato ingiustificato pari a tre

mensilità lorde in virtù dell’art. 337c cpv. 3 CO.

3.

L'art.

337.

CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con

effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la

continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è

il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non

permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata

sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto

immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo

restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid.

4a). Per mancanze del lavoratore si intende di regola la violazione di un

obbligo contrattuale (DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag. 31), come per esempio il

dovere di diligenza e fedeltà (DTF 127 III 351 consid. 4a pag. 354). Il

lavoratore deve salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del suo

datore di lavoro ai sensi dell’art. 321a cpv. 1 CO e deve pertanto astenersi da

tutto quanto potrebbe nuocergli (DTF 124 III 25 consid. 3a pag. 27).

Il

datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il

licenziamento in tronco, deve portarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez,

Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 337, pag. 263 n. 13).

Sapere se in un caso concreto il licenziamento immediato è giustificato da una

causa grave dipende dall’insieme delle circostanze che le parti devono addurre

e provare in causa. Ogni licenziamento è un caso a sé stante e richiede

un’accurata analisi di tutte le circostanze che lo hanno provocato. Il giudice

valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali

raggiunge la necessaria gravità, considerando tutte le circostanze concrete, in

particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la

durata del rapporto contrattuale, la natura e l’importanza delle mancanze, in

applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 130 III 28 consid. 4.1

pag. 32; 127 III 351 consid. 4a pag. 354). Manchevolezze minori possono

giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente

malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28

consid. 4.1 pag. 31; 129 III 351 consid. 2.1).

4.

Dall’istruttoria

è emerso che l’appellante si è annunciato all’assicurazione infortuni il 22

gennaio 2008, lamentando un infortunio accaduto il giorno precedente, nel quale

aveva riportato un trauma distorsivo al piede e alla caviglia destra, con

inabilità al lavoro del 100% per durata da determinare (doc. I, incarto SUVA

richiamato). Il medico curante dott. __________, estensore del primo

certificato medico del 22 gennaio 2008,

ha confermato il persistere di un’inabilità lavorativa al 100% ancora il 1°

aprile 2008 (certificato d’infortunio LAINF, doc. 13 dell’incarto richiamato

SUVA). Se non che, il titolare della datrice di lavoro, insospettito dalle

frequenti assenze per infortunio del lavoratore, che dalla sua assunzione aveva

lavorato 109 giorni ed era stato assente 446 giorni (doc. B), si è appostato il

16.

aprile 2008 davanti alla casa del lavoratore, in corso di ristrutturazione,

lo ha sorvegliato per un quarto d’ora e ha scattato due fotografie nelle quali

si vede una persona in ginocchio davanti a un muro, in tenuta da lavoro (doc.

3) e la stessa persona che spinge una carriola carica di materiale (doc. 4).

L’istante ha ammesso che le fotografie lo ritraggono e ha dato atto

nell’appello di aver “messo un po’ di malta su una cazzuola” e di aver spostato

una carriola (appello, pag. 6 e 7), sostenendo per il resto di aver solo

sorvegliato l’esecuzione dei lavori eseguiti da altri. Nella sua deposizione,

l’appaltatore al quale la moglie dell’istante aveva deliberato l’esecuzione dei

lavori (contratto d’appalto, doc. K, fattura doc. L) ha riferito di essersi

occupato dei lavori interni di ristrutturazione, da lui eseguiti tutti

personalmente. Egli ha esposto che l’istante “era sempre presente in cantiere

in quanto abita lì sotto. Passava la mattina e il pomeriggio a controllare i

lavori. Guardava i lavori ma non ha mai svolto lavori di persona” (verbale 9

febbraio 2009). Anche il muratore che lavorava sul tetto il 16 aprile 2008,

raffigurato egli pure nelle fotografie, ha riferito che l’istante non ha mai

eseguito lavori sul cantiere di casa propria e che quel giorno lo aveva

chiamato per aiutarlo, siccome lui non poteva salire sul tetto causa infortunio

(verbale 9 febbraio 2009, pag. 3). La moglie del titolare della datrice di

lavoro, che ha scattato le fotografie agli atti, ha invece riferito di aver

osservato l’istante per circa un quarto d’ora e di aver così constatato che

egli “preparava la malta con la cazzuola, intonacava dei muri grezzi, ha fatto

più volte avanti e indietro con una carriola che riempiva di utensili” (verbale

30.

marzo 2009). Il giorno successivo la datrice di lavoro ha avvertito la SUVA

del fatto e ha inviato al lavoratore la lettera con la quale lo licenziava con

effetto immediato (doc. B) per aver lavorato mentre si trovava in infortunio.

5.

L’appellante

non contesta di aver fatto di più sul proprio cantiere di quanto sarebbe stato

necessario per sorvegliare i lavori eseguiti da altri. Egli ammette – e non

poteva fare altrimenti – di aver “messo un po’ di malta sulla cazzuola” e di

aver spostato una carriola che gli ingombrava il passaggio. Nella fotografia

doc. 3 lo si vede in ginocchio davanti a un muro, nonostante fosse stato

considerato ancora inabile al lavoro al 100% nel corso della visita medica di

controllo del 9 aprile 2008 (doc. 26 incarto richiamato SUVA). La presenza

dell’istante sul cantiere di casa propria in abiti da lavoro può dar luogo a

svariate interpretazioni e non fornisce prova assoluta che questi abbia

simulato la sua inabilità e che abbia partecipato in maniera attiva ai lavori,

a maggior ragione se si considera che due testimoni presenti quel giorno sul

cantiere hanno negato il suo coinvolgimento attivo. La datrice di lavoro

rimprovera all’istante di essersi sottratto al proprio dovere lavorativo simulando

l’incapacità lavorativa. Agli atti figurano tuttavia numerosi certificati

medici attestanti un’inabilità al 100%, allestiti dal medico curante e dai

medici del Presidio ospedaliero di M__________, per gli esiti dell’infortunio

del 22 gennaio 2008, l’ultimo dei quali ancora il 19 aprile 2008.

In seguito alla segnalazione della datrice di lavoro, la SUVA ha fatto

eseguire il 21 aprile 2008 una visita medica di controllo, in base alla quale

ha poi soppresso le prestazioni dal 13 maggio 2008, il medico specialista

ritenendo estinta la relazione causale tra l’infortunio del 22 gennaio 2008 e i

disturbi ancora lamentati dall’interessato (doc. I). Ora, quando il datore di

lavoro ha dubbi sull’effettiva capacità lavorativa del dipendente, deve

invitarlo a riprendere il lavoro o a produrre un certificato medico prima di

poter concludere che si è in presenza di una violazione importante del dovere

di fedeltà tale da giustificare un licenziamento immediato (Wyler, Droit du

travail 2a ed., Berna 2008, pag. 500, 569; JAR 2008 pag. 381, 383). Nella

fattispecie la datrice di lavoro ha licenziato in tronco il lavoratore il

17.

aprile 2008, senza attendere le risultanze delle verifiche chieste alla

SUVA e senza nemmeno intimare al lavoratore di riprendere il lavoro. Nelle

proprie osservazioni all’appello, non scevre da inutile polemica, la convenuta

afferma invero di aver ingiunto al lavoratore, nel corso di una telefonata

avvenuta il 16 aprile 2008, di riprendere immediatamente il lavoro

(osservazioni, pag. 6). Se non che, non risulta dagli atti che vi sia

stato un ammonimento, men che meno formale, a riprendere immediatamente il

lavoro. Né dalla deposizione di L__________, figlio del titolare della

convenuta, né da quella della sua segretaria (verbale 30 marzo 2009, pag. 3)

risulta che il lavoratore sia stato ammonito a riprendere il lavoro

immediatamente. L’assenza del lavoratore era giustificata da certificati medici

(incarto SUVA richiamato) della cui fedefacenza non ha dubitato nemmeno la

SUVA, e la datrice di lavoro, certa della capacità lavorativa del dipendente

dopo il sopralluogo del 16 aprile 2008, non lo ha diffidato a riprendere il

lavoro con la comminatoria del licenziamento immediato. In simili circostanze,

il licenziamento immediato notificato il 17 aprile 2008, sulla base di un

sospetto non verificato, deve essere considerato ingiustificato.

6.

L’appellante

chiede che il licenziamento in tronco “venga sanzionato quale abusivo, la

disdetta dichiarata nulla e che vengono riconosciute le pretese salariali fatte

valere dall’istante in applicazione dell’art. 337c cpv. 1 CO” (appello, pag.

9). Il lavoratore licenziato immediamente senza una causa grave ha diritto,

giusta l’art. 337c cpv. 1 CO, a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di

lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta e può pretendere

un’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO. In concreto l’appellante non

spiega quale sarebbe il motivo che renderebbe abusivo il licenziamento

immediato né accenna a uno qualsiasi dei motivi elencati agli art. 336a CO o

336c CO. Un licenziamento immediato ingiustificato è valido, quand’anche fosse

abusivo, contrariamente a quanto sembra ritenere l’istante. Il lavoratore

licenziato in tronco ingiustificatamente non può pertanto far annullare il licenziamento,

ma solo ottenere pretese pecuniarie.

7.

L’istante

ha diritto, in virtù dell’art. 337c cpv. 1 CO, allo stipendio fino al termine

ordinario di disdetta, vale a dire fino al 30 giugno 2008. Non è contestato che

il lavoratore ha ricevuto prestazioni dalla SUVA fino al 12 maggio 2008

(precisazione all’udienza 3 novembre 2008), sicché gli mancano due mesi e 18

giorni di stipendio. Gli importi da lui indicati non sono stati contestati

dalla datrice di lavoro nella loro entità. Essa ha fatto valere in compensazione,

nella denegata ipotesi che fossero dovuti, gli asseriti danni a lei causati dal

comportamento del lavoratore, quali maggiori oneri assicurativi, maggiori costi

del personale per sostituti. Essa non ha tuttavia cifrato l’asserito danno, né

lo ha provato e nulla può dunque opporre in compensazione alle pretese del

lavoratore. In base ai conteggi di stipendio agli atti (doc. I) dai quali

risulta uno stipendio di fr. 3'800.-, al netto delle imposte alla fonte e delle

consuete trattenute per le assicurazioni sociali, l’appellante ha diritto a ricevere

l’importo complessivo di fr. 9'880.- al netto delle deduzioni dei premi dovuti

alle assicurazioni sociali e dell’imposta alla fonte, che saranno pagati dalla

datrice di lavoro in aggiunta a quanto versato al lavoratore.

8.

Oltre

allo stipendio per il periodo di disdetta ordinario, l’appellante chiede il

versamento di un’indennità pari a tre mesi di stipendio lordo in applicazione

dell’art. 337c cpv. 3 CO. Egli adduce a motivo della sua pretesa le gravi e

scorrette accuse della datrice di lavoro, la sospensione temporanea delle

prestazioni SUVA in seguito alla segnalazione di quest’ultima e l’indubbia

“notevole capacità economica” della convenuta. Giusta l’art. 337c cpv. 3 CO, in

caso di licenziamento immediato ingiustificato il giudice può obbligare il

datore di lavoro al pagamento di un’indennità al lavoratore. Per quel che

concerne la determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento immediato

il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e prende in considerazione

tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la

responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali,

come pure la natura e l’importanza delle mancanze (DTF 127 III 351 consid. 4

a pag. 354). Salvo caso eccezionale, l’indennità è dovuta in ogni caso di

licenziamento immediato ingiustificato (Wyler, op. cit., pag. 517). L’esenzione

del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce un caso

eccezionale in cui – nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato, vi è

l’assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 121 III 64

consid. 3c pag. 68) oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze

giustificanti tali risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 21

giugno 2007 inc.n.12.2007.11).

Per

la commisurazione dell’indennità occorre tenere in considerazione tutte le

circostanze del caso concreto. La datrice di lavoro ha licenziato con effetto

immediato il lavoratore senza attendere le risultanze della verifica intrapresa

dalla SUVA e senza diffidarlo dal riprendere il lavoro, sulla base di sospetti non

del tutto infondati, ma che non hanno trovato conferma. Le accuse di

simulazione e di false attestazioni mediche, infatti, non sono state accertate,

poiché il 21 aprile 2008 il medico specialista incaricato dalla SUVA ha riferito

che i disturbi lamentati dall’istante (degenerazione vacuolare del tendine di

Achille) non erano più in nesso causale con l’infortunio annunciato il 22 gennaio

2008, ma non ha escluso che in precedenza avessero comportato l’incapacità

lavorativa attestata dal medico curante e dai medici del Presidio ospedaliero

di M__________ (doc. I). Il provvedimento preso dalla datrice di lavoro si è

dunque rivelato affrettato, ciò di cui si deve tenere conto nella concessione e

nella determinazione dell’indennità. Dal punto di vista del lavoratore, è

possibile che la sospensione temporanea delle prestazioni SUVA in seguito all’episodio

del 16 aprile 2008 abbia avuto ripercussioni negative sulla sua situazione

economica, ma agli atti manca qualsiasi indicazione al riguardo. Il lavoratore

era impiegato presso la convenuta da poco meno di due anni (doc. A) e in tale

lasso di tempo ha lavorato 109 giorni ed è stato assente per malattia o

infortunio 446 giorni (doc. B). Il fascicolo processuale non fornisce

informazioni su altri aspetti di rilievo per la determinazione dell’indennità.

In particolare si ignora se il lavoratore ha potuto reinserirsi senza problemi

nel mondo del lavoro o se ha avuto periodi di disoccupazione. Né basta asserire

che la datrice di lavoro ha “un’indubbia notevole capacità economica”, senza

poi fornire dati concreti su questo aspetto, quali bilanci, deposizioni sulla

capacità economica o altro simile. Ponderati gli scarni elementi a disposizione

e in assenza di altre indicazioni utili, un’indennità di fr. 4'750.-, pari a un

mese di stipendio lordo, appare equa nelle circostanze del caso concreto,

ritenuto anche il comportamento dell’istante così come descritto in precedenza

(consid. 5). L’indennità prevista dall’art. 337c cpv. 3 CO non è soggetta a

prelievi di contributi delle assicurazioni sociali, vista la sua natura

particolare (Wyler, op. cit., pag. 178, 518). L’importo di fr. 4'750.- va

pertanto versato integralmente al lavoratore senza deduzioni sociali.

9.

Visto

quanto precede l’appello è parzialmente accolto e in riforma del giudizio

impugnato la convenuta verserà all’istante fr. 9’880.- al netto delle deduzioni

sociali e delle imposte alla fonte a titolo di stipendio nel periodo di

preavviso della disdetta ordinaria e fr. 4'750.- a titolo di indennità per

licenziamento immediato ingiustificato, oltre a interessi al 5% dal 9 settembre

2008.

su entrambi questi importi. Non si prelevano tasse né spese per l’odierno

giudizio, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di importo

inferiore a fr. 30'000.-. Il dispositivo pretorile sulle ripetibili deve di

conseguenza essere modificato per tenere conto della soccombenza della

convenuta, che si è opposta a ogni e qualsiasi pretesa dell’istante. Essa

verserà a quest’ultimo un’indennità di fr. 1'600.- per ripetibili di prima

sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e il Regolamento sulle ripetibili

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 9 aprile

2010.

di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 25 marzo 2010

della Pretura del distretto di Lugano è così riformata:

1.

L’istanza 9 settembre 2008 di AP 1 è parzialmente

accolta e la ditta AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 9'880.- oltre

interessi al 5% dal 9 settembre 2008, al netto delle imposte alla fonte e delle

trattenute per i premi delle assicurazioni sociali.

2.

AO

1.

verserà a AP 1 a titolo di ripetibili fr. 1'600.-.

II. Non si prelevano

tasse né spese per la procedura di appello. AO 1 verserà a AP 1 fr. 800.- per

ripetibili parziali di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).