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Decisione

12.2010.75

Lavoro - accordo sulla compensazione dell'indennità per vacanze - abuso di diritto

7 maggio 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 15 aprile 2010 di AP 1 è respinto.

D’ufficio, la sentenza 11 marzo 2010 della Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è nondimeno

così rettificata:

I.1. In parziale accoglimento

della petizione, AP 1, __________, è tenuta a versare a AO 1, __________, un

importo lordo di fr. 21'221.75, oltre interessi al 5% dall’8 novembre 2004,

oltre ad un importo netto di fr. 21'155.80, oltre interessi al 5% dal 5

febbraio 2004.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’150.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1’200.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono

ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione

sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve

presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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