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Decisione

12.2010.76

Sublocazione - contestazione disdetta - sfratto

7 maggio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

II CCA 7 luglio 1988 in re F./S., consid. 4, con massima in Rep. 1989, pag.

500)- con quella delle conseguenze pratiche di siffatto giudizio, avuto in

particolare riguardo alla tutela dei diritti del subconduttore."

Ne

segue che nessuna conseguenza sulla validità della presente procedura, e la

legittimità del decreto impugnato, può discendere dalla mancata partecipazione

dei subconduttori."

Ne discende che, proprio in applicazione della giurisprudenza

invocata - in modo manifestamente scorretto - dall'appellante, la censura

dev'essere respinta, senza che sia necessario esaminare se in concreto il

contratto di sublocazione possa essere opposto al locatore, che neppure risulta

aver dato il consenso scritto alla sublocazione.

9. La ricorrente

sostiene da ultimo che le disdette devono essere annullate perché contrarie al

principio della buona fede. Se non che, la questione è già stata

definitivamente risolta dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, che

ha ritenuto valida la disdetta. La relativa decisione non è stata impugnata ed

è quindi divenuta definitiva, sicché la questione sfugge all'esame di questa Camera

Considerandi

e le relative censure sono irricevibili.

Di transenna basterà

osservare che la disdetta è stata data a causa del mancato pagamento dei canoni

di locazione del mese di maggio da parte della conduttrice. Non avendo essa provveduto

al pagamento neppure nel termine impartitole con la diffida del 20 maggio 2009,

la locatrice le ha comunicato la disdetta del contratto. Solo dopo l'appellante

ha proceduto al pagamento dei canoni di locazione arretrati. In siffatta

situazione, abusivo è semmai l'atteggiamento della conduttrice e il fatto che

un'altra soluzione sarebbe stata possibile non è certo motivo sufficiente per

ritenere abusiva la disdetta.

10.

Ne discende che

l'appello, del tutto infondato e di natura meramente defatigatoria, nella

misura in cui è ricevibile deve essere respinto in applicazione dell'art.

313bis CPC. La tassa di giustizia e le spese di questa sede seguono la soccombenza. Per quanto riguarda il valore litigioso, determinante anche per la deferibilità

al Tribunale federale, lo stesso è pari a fr. 1'080'300.- (canone di locazione di

fr. 13'850.- x 78 mesi) ritenuto che il contratto di locazione poteva essere

disdetto al più presto per il 31 marzo 2016 (DTF 14.3.2006, inc. n.4C.418/2005). Nel merito non si attribuiscono ripetibili all'appellata, la quale non è stata invitata

a pronunciarsi sul gravame.

L'emanazione della presente

sentenza rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo, che sarebbe

comunque stata respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole

dell'appello. Rilevato che l'appellata si è opposta alla domanda, essa ha

diritto a congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, l’appello 12 aprile 2010 di AP 1 è respinto.

2. L'istanza di effetto sospensivo è priva d'oggetto.

3. Gli oneri del

presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 950.–

b) spese fr.

50.–

Totale fr.

1'000.–

già

anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 600.- di ripetibili.

4. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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