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Decisione

12.2010.78

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 settembre 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

scrittura privata 2 luglio 2003 O__________, che all'epoca dei fatti si trovava

in Svizzera per avere lavorato alle dipendenze di E__________ SA presso il

night club __________ di __________, si è impegnata a restituire a AO 1,

frequentatore del locale e con il quale intratteneva una relazione sentimentale

(doc. S), entro il 31 dicembre 2003 l'importo di Euro 25'000.- che quest'ultimo

le aveva in precedenza concesso in prestito (doc. A). Alla scadenza del

termine, O__________ non ha però restituito il prestito ed è rientrata nel suo

Paese, l'Ucraina. Il 13 aprile 2004 AO 1 ha ottenuto un (primo) decreto di sequestro della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord sui conti bancari

intestati a O__________ presso la Banca __________ di __________ per l'importo

di fr. 38'705.-, pari a Euro 25'000.-, oltre spese (doc. B). L'importo

sequestrato non è però stato sufficiente a coprire il credito, lasciando uno

scoperto di fr. 15'465.- (doc. C).

Nel mese

di agosto 2004 O__________ è tornata a lavorare in Svizzera presso il night

club __________ di__________. Il 24 agosto 2004 AO 1 ha così presentato una nuova istanza per ottenere il sequestro del salario percepito dalla

debitrice fino a concorrenza di fr. 15'179.60 oltre interessi al 5% dal 1°

gennaio 2004 (doc. D). A seguito del nuovo decreto 26 agosto 2004 della Pretura

è quindi stato sequestrato lo stipendio netto eccedente l'importo di fr.

1'500.- mensili (doc. D, E). Con comunicazione 13 dicembre 2004 E__________ SA

ha segnalato all'UE di Mendrisio che la ballerina, nel frattempo rientrata in

Ucraina, non era più alle sue dipendenze dal 30 novembre 2004 e che inoltre non

era stato possibile effettuare alcuna trattenuta sui suoi stipendi poiché

questi non avrebbero raggiunto il minimo esistenziale (doc. F). In conseguenza

di ciò, l'UE di Mendrisio ha chiuso la procedura esecutiva e accertato un saldo

a favore di AO 1 di fr. 16'442.40, interessi e spese inclusi (doc. G).

B. Su

denuncia di AO 1, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha ritenuto AP 1

(all'epoca amministratore unico di E__________ SA nonché estensore dei conteggi

in questione) colpevole di falsità in documenti per avere, agendo in correità

con O__________, formato per i mesi da agosto a novembre 2004 quattro conteggi

di salario falsi, attestanti, contrariamente al vero, un salario inferiore a

quello realmente percepito dalla lavoratrice, indicando deduzioni fittizie

(spese di trasporto, vitto, spese di pulizia, ecc.), al fine di evitare il

sequestro del salario della dipendente (decreto di accusa 21 giugno 2007,

cresciuto in giudicato [cfr. doc. H nonché il decreto di stralcio della Pretura

penale emesso in seguito al ritiro dell'opposizione al decreto di accusa, inc.

n. 10.2007.286]). Per le sue pretese di natura civile AO 1 è per contro stato

rinviato al competente foro.

C. Con

petizione 30 ottobre 2008 AO 1 ha chiesto di condannare AP 1 al pagamento di

fr. 21'880.-, oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2004, e di rigettare in via

definitiva, limitatamente a tale importo, l'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________ dell'UE di Mendrisio (doc. R). L'attore ha in

sostanza chiesto il risarcimento del danno subito a seguito della

falsificazione dei conteggi di salario relativi a O__________. Operazione che,

oltre ad avergli impedito di recuperare il credito da lui vantato nei confronti

di O__________ per gli importi sequestrabili (da lui quantificati

complessivamente in fr. 6'932.25), gli avrebbe anche causato importanti spese

(segnatamente esecutive e penali) per fr. 14'956.85. Dal canto suo, il

convenuto si è opposto alla petizione e ha rilevato che, anche facendo

astrazione delle deduzioni (a titolo di spese di pulizia, vitto e trasferta)

indicate come fittizie nel decreto di accusa, il salario netto percepito dalla

sua ex dipendente non avrebbe mai superato il minimo vitale fissato dall'UE

sicché mancherebbe un presupposto essenziale della responsabilità per atto

illecito, e più precisamente il necesario nesso di causalità tra l'illecito

commesso e il danno insorto. In replica e duplica le parti si sono

sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni. Esperita

l'istruttoria, esse hanno rinunciato a comparire alla discussione finale,

confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.

D. Con

sentenza 15 marzo 2010, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e

condannato il convenuto a versare all'attore l'importo di fr. 19'889.10, oltre

interessi al 5% dal 31 agosto 2004 su fr. 1'598.55 (importo sequestrabile del

mese di agosto 2004), dal 30 settembre 2004 su fr. 1'538.15 (importo

sequestrabile del mese di settembre 2004), dal 31 ottobre 2004 su fr. 1'507.80

(importo sequestrabile del mese di ottobre 2004), dal 30 novembre 2004 su fr.

287.75 (importo sequestrabile del mese di novembre 2004), dal 30 luglio 2008 su

fr. 6'917.50 (spese e onorario della procedura di sequestro del salario), dal

31 gennaio 2008 su fr. 4'010.90 (spese e onorario del procedimento penale) e

dal 29 novembre 2008 su fr. 4'028.45 (spese e onorario preprocessuali nella presente

vertenza). Inoltre il giudice di prime cure ha respinto in via definitiva

l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Mendrisio limitatamente

all'importo di fr. 15'860.65, oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2004 su fr.

1'598.55, dal 30 settembre 2004 su fr. 1'538.15, dal 31 ottobre 2004 su fr.

1'507.80, dal 30 novembre 2004 su fr. 287.75, dal 30 luglio 2008 su fr.

6'917.50 e dal 31 gennaio 2008 su fr. 4'010.90, ponendo per il resto la tassa e

le spese a carico dell'attore nella misura di 1/10 e del convenuto per 9/10 e

obbligando quest'ultimo a rifondere alla controparte fr. 1'750.- a titolo di

ripetibili. Per determinare l'importo sequestrabile ma indebitamente sottratto

all'esecuzione dal convenuto, il Pretore si è attenuto ai dati riportati nel

verbale di sequestro dall'autorità sequestrante scalando dal salario lordo

mensile (fr. 4'488.55 [agosto], fr. 4'414.55 [settembre], fr. 4'377.40

[ottobre], 2'883.25 [novembre]) i contributi AVS/AD/AINF, il premio di cassa

malati (fr. 270.30), le imposte alla fonte e un onere di alloggio di fr.

300.--. Il primo giudice ha inoltre reputato giustificate, necessarie e

appropriate, oltre che incontestate nei loro importi, le spese relative alla

procedura di sequestro del salario, al procedimento penale e quelle

preprocessuali inerenti alla presente vertenza.

E. Con

l'appello che qui ci occupa il convenuto domanda la riforma del giudizio nel

senso di respingere integralmente la petizione. Egli rimprovera al Pretore di

non avere verificato l'esistenza di tutti i presupposti della responsabilità

aquiliana e in particolare di non avere approfondito il tema del necessario

nesso di causalità fra il suo operato e il danno lamentato dall'attore.

Ribadisce che anche senza conteggiare quelle che nel decreto di accusa del 21

giugno 2007 vengono descritte deduzioni fittizie (spese di trasporto, vitto e

spese di pulizia) l'importo netto percepito da O__________ non avrebbe mai

superato il minimo vitale fissato dall'UE di Mendrisio. Censura in particolare

la mancata presa in considerazione, da parte del primo giudice, dei due

anticipi sullo stipendio di, rispettivamente, fr. 2'000.- e fr. 3'000.- che

l'ex datore di lavoro aveva concesso in epoca non sospetta (il 3 e il 9 agosto

2004; doc. 2 cfr. pure il verbale di sequestro manoscritto del 26 agosto 2004

acquisito agli atti come allegato 25 al rapporto d'inchiesta di polizia

giudiziaria dell'8 settembre 2006) alla allora sua dipendente per permetterle

di fare fronte alle proprie spese di patrocinio legale e che sono in seguito

stati dedotti in „compensazione“ dagli stipendi dei mesi di agosto (fr. 2'500.-

doc. I), settembre (fr. 1'500.-; doc. L) e ottobre (fr. 1'000.- doc. M).

Similmente contesta la mancata deduzione di fr. 1'000.- (anziché di fr. 300.-

come invece ritenuto dal Pretore) a titolo di pigione per i mesi di ottobre e

novembre 2004; importo che sia gli accertamenti penali sia l'audizione in sede

civile della teste A__________ – la quale assisteva il convenuto nella

conduzione del locale notturno - avrebbero dimostrato essere per nulla

fittizio. In merito al risarcimento delle spese legali l'appellante osserva che

esse non erano né necessarie né tanto meno proporzionate poiché superano di tre

volte il contestato danno.

Delle

osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se

necessario, nei considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,

1834). Ora, l'art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica

il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Ciò posto,

poiché la decisione impugnata è stata comunicata prima di quella data, la

procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal previgente codice di

procedura civile cantonale (CPC-TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio

1971.

[RL 3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.

2.

Con la sua petizione l'attore rivendica un diritto al

risarcimento del danno da lui patito in base alle norme della responsabilità

aquiliana (art. 41 CO) che si realizza se, cumulativamente, è data l'esistenza

di un illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale

adeguato tra l'illecito ed il danno cagionato. L'onere della prova

dell'esistenza di queste condizioni spetta alla parte che invoca questa norma.

In questa sede l'appellante solleva contestazioni in merito all'entità del

danno rivendicato e all'esistenza del necessario nesso di causalità. Pacifica è

invece la commissione di un atto illecito consistente nella falsificazione

accertata definitivamente dall'autorità penale dei conteggi salariali di O__________

relativi ai mesi da agosto a novembre 2004 al fine di evitare il sequestro del

salario della dipendente.

3.

Per quel che concerne l'entità del danno, il Pretore ha osservato

che nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità

esecutive accertano d'ufficio le circostanze determinanti al momento

dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento. Per questa ragione egli si è

attenuto alle deduzioni ammesse dalla preposta autorità di sequestro per

definire l'importo sequestrabile che il convenuto (agendo in correità con O__________)

avrebbe sottratto alla esecuzione da parte dell'attore. L'appellante contesta

invece questa valutazione perché il calcolo degli importi sequestrabili operato

dal primo giudice non terrebbe conto segnatamente delle deduzioni per i due

anticipi sul salario concessi dal datore di lavoro per complessivi fr. 5'000.-

e delle effettive spese di alloggio per i mesi di ottobre e novembre 2004.

3.1

Con riferimento ai due versamenti di fr. 2'000.- e fr. 3'000.-

effettuati, rispettivamente, il 3 e il 9 agosto 2004, vi è anzitutto consenso

delle parti sul fatto che questi pagamenti rappresentavano degli anticipi sullo

stipendio. Ancora in sede di osservazioni all'appello, l'attore condivide

infatti questa premessa sebbene in seguito osservi che il convenuto avrebbe

dovuto seguire la via esecutiva per recuperare la somma anticipata. Per il

resto anche la teste A__________, che aveva rimesso alla lavoratrice l'importo

di fr. 3'000.- in data 9 agosto 2004 (v. doc. 2), ha confermato questa tesi

ricordando come O__________ le avesse chiesto i soldi quale anticipo sullo

stipendio per fare fronte a spese legali. Ciò posto e scartata dunque l'ipotesi

del mutuo (sulla distinzione tra anticipo salariale e mutuo e la presunzione,

nel dubbio, in favore della prima possibilità soprattutto se, come nella

fattispecie, la somma versata non eccede di troppo lo stipendio dovuto e viene

in seguito subito dedotta alla successiva scadenza salariale cfr. del resto Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 3a

ed. 2010, n. 30 ad art. 323 CO), il datore di lavoro poteva liberamente dedurre

dal salario gli anticipi effettuati, indipendentemente dal fatto che il saldo

fosse o meno inferiore al minimo sequestrabile. In effetti, in siffatta ipotesi

il salario è considerato interamente versato senza compensazione alcuna e senza

che all'operazione ostino le specifiche restrizioni previste in materia di

diritto del lavoro (Rehbinder/Stöckli,

op. cit., n. 8 ad art. 323b CO; Aubert,

Commentaire romand, n. 2 ad art. 323b CO; Streiff/Von

Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª ed., n. 7 ad art. 323 CO). Del resto anche

sotto il profilo del diritto esecutivo nulla avrebbe ostato al riconoscimento

di una simile deduzione. Basti infatti ricordare che la giurisprudenza ammette

la possibilità per il terzo debitore di sollevare le eccezioni opponibili al

credito sequestrato o pignorato, compresa la possibilità di opporre tra le

altre anche l'eccezione di compensazione e questo anche se la compensazione non

dovesse ancora essere stata dichiarata al momento in cui il terzo debitore ha

avuto conoscenza del sequestro (cfr. DTF 100 III 79 consid. 4; cfr. pure

sentenza del Tribunale federale 7B.99/2006 del 1° settembre 2006 consid. 3.1).

Ne discende che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, i

„rimborsi“ dedotti dagli stipendi per i mesi di agosto (fr. 2'500.-; doc. I),

settembre (fr. 1'500.-; doc. L) e ottobre 2004 (fr. 1'000.-; doc. M) vanno

riconosciuti ai fini della determinazione dello stipendio netto sequestrabile e

non sono qualificabili quale elemento del danno risarcibile. Che gli importi

anticipati siano effettivamente stati (versati e) „rimborsati“ e possano di

conseguenza tranquillamente essere dedotti dal salario lordo lo dimostrano del

resto pure le schede contabili e i documenti bancari acquisiti agli atti e

richiamati dal Ministero pubblico. In effetti, la differenza rilevata

dall'autorità penale tra i conteggi salariali e la documentazione bancaria

relativa ai versamenti effettuati da E__________ SA in favore di O__________

riguarda le spese di vitto, trasferta e pulizia, ma non anche gli anticipi in

questione (v. rapporto d'inchiesta di polizia giudiziara, pag. 3 seg., nonché

il verbale d'interrogatorio del convenuto presso il commissariato di Chiasso

del 5 settembre 2006, pag. 6 segg.).

3.2

Diverso è per contro il discorso relativo alle spese di alloggio

per i mesi di ottobre e novembre 2004 che l'autorità sequestrante, prima, e il

Pretore, poi, hanno considerato limitatamente a fr. 300.- e che l'appellante

intende invece scalare dal salario lordo nella misura di fr. 1'000.-. Anche

volendo infatti ammettere come reali queste spese, il risultato rimarrebbe

quello indicato dal giudice di prime cure. Dal decreto di accusa cresciuto in

giudicato del 21 giugno 2007 si evince infatti che la falsificazione dei

conteggi salariali (spese di trasporto, vitto, spese di pulizia, ecc.) è

avvenuta al fine di evitare il sequestro del salario di O__________ e

quindi allo scopo di danneggiare il creditore sequestrante. Ora, anche alla

luce delle modalità temporali che hanno accompagnato il preteso cambiamento

della situazione abitativa, appare poco credibile che la decisione di

trasferire l'alloggio dalla camera situata sopra il locale notturno

all'appartamento di __________ potesse essere dettata da finalità diverse da

quelle rilevate dal Ministero pubblico. Non può in particolare passare

inosservato il fatto che il preteso cambiamento è stato deciso poco dopo

l'esecuzione del sequestro del salario e dopo che in precedenza (ancora nel

corso del 2003 come pure nei mesi di agosto e settembre 2004; rapporto d'inchiesta

di polizia giudiziaria, allegati 20 – 23, nonché doc. I e L) O__________ aveva

alloggiato per fr. 300.- mensili.

E non è

tutto. Nel diritto esecutivo vige il principio secondo il quale il debitore

toccato dal pignoramento o dal sequestro del salario deve limitare il proprio

tenore di vita e cavarsela con il minimo vitale riconosciutogli. Questo

principio vale anche per le spese per l'alloggio (DTF 129 III 526). A ciò si

aggiunge che nel procedere a un pignoramento o a un sequestro di salario (i

medesimi principi valendo per le due misure in virtù del rinvio operato

dall'art. 275 LEF in favore degli art. 91-109 LEF), le autorità di esecuzione

sono tenute a determinare d'ufficio il reddito del debitore e a tal scopo si

fondano sulle circostanze esistenti al momento dell'esecuzione del sequestro o

del pignoramento. È possibile tenere conto delle successive modifiche

della situazione soltanto in presenza di una richiesta di revisione (DTF 108

III 10 consid. 3 e 4). Ora, nel verbale di sequestro del 26/27 agosto 2004 il

funzionario dell'UEF competente ha indicato un importo (fisso) per spese di

alloggio di fr. 300.-, mentre per quanto concerne la pretesa modifica

successiva della situazione abitativa, nessuna domanda di revisione è stata

presentata. Anche per questo motivo non si potevano validamente dedurre i

maggiori costi abitativi dal salario lordo di ottobre e novembre 2004. Vi è

infine la considerazione che la deduzione operata si scontrava ugualmente con

la restrizione posta dall'art. 323b cpv. 2 CO - oltre che dall'art. 99 LEF -

alla compensabilità del salario con pretese (anche di natura locativa) del

datore di lavoro (cfr. Staehelin,

Zürcher Kommentar, 4a ed. 2006, n. 12 ad art. 323b CO con

riferimento a JAR 2001 pag. 186 seg., nonché BJM 1969 pag. 127 seg.). Va

pertanto condivisa la decisione del Pretore di non avere tenuto conto del

maggiorato costo abitativo concordato a danno del sequestrante per i mesi di

ottobre e novembre 2004.

3.3

Neppure possono essere prese in considerazione ai fini del

calcolo del salario netto sequestrabile le tasse di permesso (e di suo rinnovo)

di lavoro (quantificate in fr. 67.- per i mesi di settembre e novembre 2004)

che il convenuto chiede ugualmente di poter dedurre. Venendo meno al suo

obbligo di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI) l'appellante non spiega

infatti minimamente perché esse andrebbero scalate dal salario lordo e perché

il giudizio impugnato, che non le ha considerate, sarebbe frutto di un

accertamento errato o di una violazione del diritto. Su tale aspetto, la

sentenza di primo grado sfugge a un esame di merito.

3.4

Fatte queste premesse, l'importo sequestrabile complessivo che il

convenuto, mediante il suo operato illecito e causale per il danno insorto, ha

indebitamente sottratto alla esecuzione da parte dell'attore nel periodo

agosto-novembre 2004 ammonta a fr. 833.70, così composto:

mese di agosto 2004 (doc. I)

salario

lordo fr. 4'488.55, dal quale vanno dedotti:

AVS/AD/AINF fr.

281.05

cassa

malati fr. 270.30

imposte

alla fonte fr. 538.65

alloggio fr.

300.00

deduzione

anticipo fr. 2'500.00

minimo di esistenza fr. 1'500.00 (v. doc. E)

importo

sequestrabile fr. -.-

settembre 2004 (doc. L)

salario

lordo fr. 4'414.55, dal quale vanno dedotti:

AVS/AD/AINF fr.

276.35

cassa

malati fr. 270.30

imposte

alla fonte fr. 529.75

alloggio fr.

300.00

deduzione

anticipo fr. 1'500.00

minimo di esistenza fr. 1'500.00

importo

sequestrabile fr. 38.15

ottobre 2004 (doc. M)

salario

lordo fr. 4'377.40, dal quale vanno dedotti:

AVS/AD/AINF fr.

274.00

cassa

malati fr. 270.30

imposte

alla fonte fr. 525.30

alloggio fr.

300.00

deduzione

anticipo fr. 1'000.00

minimo di esistenza fr. 1'500.00

importo

sequestrabile fr. 507.80

novembre 2004 (doc. N)

salario

lordo fr. 2'883.25, dal quale vanno dedotti:

AVS/AD/AINF fr.

179.20

cassa

malati fr. 270.30

imposte

alla fonte fr. 346.00

alloggio fr.

300.00

minimo di esistenza fr. 1'500.00

importo

sequestrabile fr. 287.75

4.

Resta a questo punto da esaminare se l'attore possa pretendere il

risarcimento delle spese legali (pre)processuali relative alla procedura di

sequestro del salario (fr. 6'917.50; doc. O), al procedimento penale (fr.

4'010.90; doc. P) e alla presente vertenza (fr. 4'028.45; doc. Q). In

considerazione delle circostanze del caso, il primo giudice le ha ritenute

giustificate, necessarie e appropriate, osservando per il resto che il loro

importo non è stato contestato dalla parte convenuta. Effettivamente AP 1 si è

limitato in sede pretorile a contestare che le spese legali non potevano

essergli addebitate in quanto gli incassi mensili di O__________ sarebbero, contrariamente

a quanto poi emerso anche in questa sede, sempre stati inferiori al minimo di

esistenza calcolato dall'UE di Mendrisio; di conseguenza il motivo di tali

spese non sarebbe a suo avviso stato riconducibile agli illeciti da lui

commessi.

Poiché il

tema della lite è fissato e limitato dalle domande ed eccezioni formulate dalle

parti nella petizione e risposta, rispettivamente replica e duplica, le

contestazioni che la parte convenuta non ha sollevato in modo preciso nella

risposta, rispettivamente nella duplica, non sono proponibili in sede di

conclusioni o di appello. Fatti, domande e eccezioni proposti dopo questo

limite sono per principio tardivi, inammissibili dal profilo procedurale e

pertanto da respingere in ordine, e sfuggono a un esame di merito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 22, 23 e 28 ad art. 78; II CCA 18 agosto 2006 inc. 12.2005.91). È esattamente quanto si

verifica nella fattispecie in merito alle contestazioni espresse in appello dal

convenuto avverso la rifusione delle spese preprocessuali sostenute

dall'attore. Le censure sollevate a proposito della necessità e la

proporzionalità delle spese rivendicate – cagionate comunque, va detto per

inciso, anche dal comportamento penalmente rilevante del convenuto che proprio

la denuncia penale dell'attore ha permesso di accertare - sono nuove e in

quanto tali irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI), senza che vi sia

dunque anche solo la possibilità di un loro esame nel merito.

5.

Ne segue che l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il

convenuto è condannato al pagamento di fr. 15'790.55 (fr. 833.70 + fr. 14'956.85),

oltre interessi (incontestati) al 5% dal 30 settembre 2004 su fr. 38.15, dal 31

ottobre 2004 su fr. 507.80, dal 30 novembre 2004 su fr. 287.75, dal 30 luglio

2008.

su fr. 6'917.50, dal 31 gennaio 2008 su fr. 4'010.90 e dal 29 novembre

2008.

su fr. 4'028.45. Poiché il credito di fr. 4'028.45 è sorto dopo l'avvio

della procedura esecutiva, l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE

di Mendrisio va respinta in via definitiva limitatamente all'importo di fr.

11'762.10, oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2004 su fr. 38.15, dal 31

ottobre 2004 su fr. 507.80, dal 30 novembre 2004 su fr. 287.75, dal 30 luglio

2008.

su fr. 6'917.50 e dal 31 gennaio 2008 su fr. 4'010.90. Tassa di giustizia,

spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC-TI).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC-TI,

la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

I. L'appello

20.

aprile 2010 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 15 marzo 2010 del Pretore di Mendrisio nord è riformata come segue:

1.

La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AP 1 è condannato a versare

a AO 1 l'importo di fr. 15'790.55, oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2004

su fr. 38.15, dal 31 ottobre 2004 su fr. 507.80, dal 30 novembre 2004 su fr.

287.

, dal 30 luglio 2008 su fr. 6'917.50, dal 31 gennaio 2008 su fr. 4'010.90

e dal 29 novembre 2008 su fr. 4'028.45.

2.

L'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Mendrisio è respinta in

via definitiva limitatamente all'importo di fr. 11'762.10, oltre interessi al

5% dal 30 settembre 2004 su fr. 38.15, dal 31 ottobre 2004 su fr. 507.80, dal

30.

novembre 2004 su fr. 287.75, dal 30 luglio 2008 su fr. 6'917.50 e dal 31

gennaio 2008 su fr. 4'010.90.

3.

La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese sono a carico di AO 1 in ragione di 3/10 e per la rimanenza sono a carico di AP 1 che rifonderà all'attore fr. 875.- a

titolo di ripetibili.

4.

Invariato

II. Gli

oneri processuali di appello, consistenti in tassa di giustizia di fr. 800.- e

spese di fr. 50.- per un totale di fr. 850.- sono posti a carico

dell'appellante nella misura di 4/5 e dell'appellato in ragione di 1/5, al

quale l'appellante rifonderà fr. 500.- per ripetibili di appello ridotte.

III. Intimazione:

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-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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