12.2010.78
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1 settembre 2011Italiano22 min
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Numero d'incarto:
12.2010.78
Data decisione, Autorità:
01.09.2011, IICCA
Titolo:
Responsabilità aquiliana per atto illecito, allestimento di falso certificato di salario in danno ai creditori del dipendente, determinazione dello stipendio netto sequestrabile, differenza tra anticipo salariale e mutuo al dipendente, compensabilità del salario con pretese del datore di lavoro
DETERMINAZIONE DEL DANNO
MINIMO DI ESISTENZA
art. 41 CO
art. 323 CO
art. 323b CO
Incarto n.
12.2010.78
Lugano
1 settembre
2011/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Grisanti (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.84 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord promossa con petizione 30 ottobre 2008 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 21'880.-
oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2004 nonché per questo importo il rigetto
in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di
Mendrisio;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza del 15 marzo 2010 ha parzialmente accolto per fr. 19'889.10 oltre interessi respingendo in via definitiva, limitatamente a fr.
15'860.65 più interessi, l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE
di Mendrisio;
appellante
il convenuto che con atto di appello 20 aprile 2010 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione con
protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
l'attore con osservazioni 18 maggio 2010 propone la reiezione dell'appello,
protestate tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa,
ritenuto
Fatti
A. Con
scrittura privata 2 luglio 2003 O__________, che all'epoca dei fatti si trovava
in Svizzera per avere lavorato alle dipendenze di E__________ SA presso il
night club __________ di __________, si è impegnata a restituire a AO 1,
frequentatore del locale e con il quale intratteneva una relazione sentimentale
(doc. S), entro il 31 dicembre 2003 l'importo di Euro 25'000.- che quest'ultimo
le aveva in precedenza concesso in prestito (doc. A). Alla scadenza del
termine, O__________ non ha però restituito il prestito ed è rientrata nel suo
Paese, l'Ucraina. Il 13 aprile 2004 AO 1 ha ottenuto un (primo) decreto di sequestro della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord sui conti bancari
intestati a O__________ presso la Banca __________ di __________ per l'importo
di fr. 38'705.-, pari a Euro 25'000.-, oltre spese (doc. B). L'importo
sequestrato non è però stato sufficiente a coprire il credito, lasciando uno
scoperto di fr. 15'465.- (doc. C).
Nel mese
di agosto 2004 O__________ è tornata a lavorare in Svizzera presso il night
club __________ di__________. Il 24 agosto 2004 AO 1 ha così presentato una nuova istanza per ottenere il sequestro del salario percepito dalla
debitrice fino a concorrenza di fr. 15'179.60 oltre interessi al 5% dal 1°
gennaio 2004 (doc. D). A seguito del nuovo decreto 26 agosto 2004 della Pretura
è quindi stato sequestrato lo stipendio netto eccedente l'importo di fr.
1'500.- mensili (doc. D, E). Con comunicazione 13 dicembre 2004 E__________ SA
ha segnalato all'UE di Mendrisio che la ballerina, nel frattempo rientrata in
Ucraina, non era più alle sue dipendenze dal 30 novembre 2004 e che inoltre non
era stato possibile effettuare alcuna trattenuta sui suoi stipendi poiché
questi non avrebbero raggiunto il minimo esistenziale (doc. F). In conseguenza
di ciò, l'UE di Mendrisio ha chiuso la procedura esecutiva e accertato un saldo
a favore di AO 1 di fr. 16'442.40, interessi e spese inclusi (doc. G).
B. Su
denuncia di AO 1, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha ritenuto AP 1
(all'epoca amministratore unico di E__________ SA nonché estensore dei conteggi
in questione) colpevole di falsità in documenti per avere, agendo in correità
con O__________, formato per i mesi da agosto a novembre 2004 quattro conteggi
di salario falsi, attestanti, contrariamente al vero, un salario inferiore a
quello realmente percepito dalla lavoratrice, indicando deduzioni fittizie
(spese di trasporto, vitto, spese di pulizia, ecc.), al fine di evitare il
sequestro del salario della dipendente (decreto di accusa 21 giugno 2007,
cresciuto in giudicato [cfr. doc. H nonché il decreto di stralcio della Pretura
penale emesso in seguito al ritiro dell'opposizione al decreto di accusa, inc.
n. 10.2007.286]). Per le sue pretese di natura civile AO 1 è per contro stato
rinviato al competente foro.
C. Con
petizione 30 ottobre 2008 AO 1 ha chiesto di condannare AP 1 al pagamento di
fr. 21'880.-, oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2004, e di rigettare in via
definitiva, limitatamente a tale importo, l'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UE di Mendrisio (doc. R). L'attore ha in
sostanza chiesto il risarcimento del danno subito a seguito della
falsificazione dei conteggi di salario relativi a O__________. Operazione che,
oltre ad avergli impedito di recuperare il credito da lui vantato nei confronti
di O__________ per gli importi sequestrabili (da lui quantificati
complessivamente in fr. 6'932.25), gli avrebbe anche causato importanti spese
(segnatamente esecutive e penali) per fr. 14'956.85. Dal canto suo, il
convenuto si è opposto alla petizione e ha rilevato che, anche facendo
astrazione delle deduzioni (a titolo di spese di pulizia, vitto e trasferta)
indicate come fittizie nel decreto di accusa, il salario netto percepito dalla
sua ex dipendente non avrebbe mai superato il minimo vitale fissato dall'UE
sicché mancherebbe un presupposto essenziale della responsabilità per atto
illecito, e più precisamente il necesario nesso di causalità tra l'illecito
commesso e il danno insorto. In replica e duplica le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni. Esperita
l'istruttoria, esse hanno rinunciato a comparire alla discussione finale,
confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
D. Con
sentenza 15 marzo 2010, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e
condannato il convenuto a versare all'attore l'importo di fr. 19'889.10, oltre
interessi al 5% dal 31 agosto 2004 su fr. 1'598.55 (importo sequestrabile del
mese di agosto 2004), dal 30 settembre 2004 su fr. 1'538.15 (importo
sequestrabile del mese di settembre 2004), dal 31 ottobre 2004 su fr. 1'507.80
(importo sequestrabile del mese di ottobre 2004), dal 30 novembre 2004 su fr.
287.75 (importo sequestrabile del mese di novembre 2004), dal 30 luglio 2008 su
fr. 6'917.50 (spese e onorario della procedura di sequestro del salario), dal
31 gennaio 2008 su fr. 4'010.90 (spese e onorario del procedimento penale) e
dal 29 novembre 2008 su fr. 4'028.45 (spese e onorario preprocessuali nella presente
vertenza). Inoltre il giudice di prime cure ha respinto in via definitiva
l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Mendrisio limitatamente
all'importo di fr. 15'860.65, oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2004 su fr.
1'598.55, dal 30 settembre 2004 su fr. 1'538.15, dal 31 ottobre 2004 su fr.
1'507.80, dal 30 novembre 2004 su fr. 287.75, dal 30 luglio 2008 su fr.
6'917.50 e dal 31 gennaio 2008 su fr. 4'010.90, ponendo per il resto la tassa e
le spese a carico dell'attore nella misura di 1/10 e del convenuto per 9/10 e
obbligando quest'ultimo a rifondere alla controparte fr. 1'750.- a titolo di
ripetibili. Per determinare l'importo sequestrabile ma indebitamente sottratto
all'esecuzione dal convenuto, il Pretore si è attenuto ai dati riportati nel
verbale di sequestro dall'autorità sequestrante scalando dal salario lordo
mensile (fr. 4'488.55 [agosto], fr. 4'414.55 [settembre], fr. 4'377.40
[ottobre], 2'883.25 [novembre]) i contributi AVS/AD/AINF, il premio di cassa
malati (fr. 270.30), le imposte alla fonte e un onere di alloggio di fr.
300.--. Il primo giudice ha inoltre reputato giustificate, necessarie e
appropriate, oltre che incontestate nei loro importi, le spese relative alla
procedura di sequestro del salario, al procedimento penale e quelle
preprocessuali inerenti alla presente vertenza.
E. Con
l'appello che qui ci occupa il convenuto domanda la riforma del giudizio nel
senso di respingere integralmente la petizione. Egli rimprovera al Pretore di
non avere verificato l'esistenza di tutti i presupposti della responsabilità
aquiliana e in particolare di non avere approfondito il tema del necessario
nesso di causalità fra il suo operato e il danno lamentato dall'attore.
Ribadisce che anche senza conteggiare quelle che nel decreto di accusa del 21
giugno 2007 vengono descritte deduzioni fittizie (spese di trasporto, vitto e
spese di pulizia) l'importo netto percepito da O__________ non avrebbe mai
superato il minimo vitale fissato dall'UE di Mendrisio. Censura in particolare
la mancata presa in considerazione, da parte del primo giudice, dei due
anticipi sullo stipendio di, rispettivamente, fr. 2'000.- e fr. 3'000.- che
l'ex datore di lavoro aveva concesso in epoca non sospetta (il 3 e il 9 agosto
2004; doc. 2 cfr. pure il verbale di sequestro manoscritto del 26 agosto 2004
acquisito agli atti come allegato 25 al rapporto d'inchiesta di polizia
giudiziaria dell'8 settembre 2006) alla allora sua dipendente per permetterle
di fare fronte alle proprie spese di patrocinio legale e che sono in seguito
stati dedotti in „compensazione“ dagli stipendi dei mesi di agosto (fr. 2'500.-
doc. I), settembre (fr. 1'500.-; doc. L) e ottobre (fr. 1'000.- doc. M).
Similmente contesta la mancata deduzione di fr. 1'000.- (anziché di fr. 300.-
come invece ritenuto dal Pretore) a titolo di pigione per i mesi di ottobre e
novembre 2004; importo che sia gli accertamenti penali sia l'audizione in sede
civile della teste A__________ – la quale assisteva il convenuto nella
conduzione del locale notturno - avrebbero dimostrato essere per nulla
fittizio. In merito al risarcimento delle spese legali l'appellante osserva che
esse non erano né necessarie né tanto meno proporzionate poiché superano di tre
volte il contestato danno.
Delle
osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,
1834). Ora, l'art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica
il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Ciò posto,
poiché la decisione impugnata è stata comunicata prima di quella data, la
procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal previgente codice di
procedura civile cantonale (CPC-TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio
1971.
[RL 3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.
2.
Con la sua petizione l'attore rivendica un diritto al
risarcimento del danno da lui patito in base alle norme della responsabilità
aquiliana (art. 41 CO) che si realizza se, cumulativamente, è data l'esistenza
di un illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale
adeguato tra l'illecito ed il danno cagionato. L'onere della prova
dell'esistenza di queste condizioni spetta alla parte che invoca questa norma.
In questa sede l'appellante solleva contestazioni in merito all'entità del
danno rivendicato e all'esistenza del necessario nesso di causalità. Pacifica è
invece la commissione di un atto illecito consistente nella falsificazione
accertata definitivamente dall'autorità penale dei conteggi salariali di O__________
relativi ai mesi da agosto a novembre 2004 al fine di evitare il sequestro del
salario della dipendente.
3.
Per quel che concerne l'entità del danno, il Pretore ha osservato
che nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità
esecutive accertano d'ufficio le circostanze determinanti al momento
dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento. Per questa ragione egli si è
attenuto alle deduzioni ammesse dalla preposta autorità di sequestro per
definire l'importo sequestrabile che il convenuto (agendo in correità con O__________)
avrebbe sottratto alla esecuzione da parte dell'attore. L'appellante contesta
invece questa valutazione perché il calcolo degli importi sequestrabili operato
dal primo giudice non terrebbe conto segnatamente delle deduzioni per i due
anticipi sul salario concessi dal datore di lavoro per complessivi fr. 5'000.-
e delle effettive spese di alloggio per i mesi di ottobre e novembre 2004.
3.1
Con riferimento ai due versamenti di fr. 2'000.- e fr. 3'000.-
effettuati, rispettivamente, il 3 e il 9 agosto 2004, vi è anzitutto consenso
delle parti sul fatto che questi pagamenti rappresentavano degli anticipi sullo
stipendio. Ancora in sede di osservazioni all'appello, l'attore condivide
infatti questa premessa sebbene in seguito osservi che il convenuto avrebbe
dovuto seguire la via esecutiva per recuperare la somma anticipata. Per il
resto anche la teste A__________, che aveva rimesso alla lavoratrice l'importo
di fr. 3'000.- in data 9 agosto 2004 (v. doc. 2), ha confermato questa tesi
ricordando come O__________ le avesse chiesto i soldi quale anticipo sullo
stipendio per fare fronte a spese legali. Ciò posto e scartata dunque l'ipotesi
del mutuo (sulla distinzione tra anticipo salariale e mutuo e la presunzione,
nel dubbio, in favore della prima possibilità soprattutto se, come nella
fattispecie, la somma versata non eccede di troppo lo stipendio dovuto e viene
in seguito subito dedotta alla successiva scadenza salariale cfr. del resto Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 3a
ed. 2010, n. 30 ad art. 323 CO), il datore di lavoro poteva liberamente dedurre
dal salario gli anticipi effettuati, indipendentemente dal fatto che il saldo
fosse o meno inferiore al minimo sequestrabile. In effetti, in siffatta ipotesi
il salario è considerato interamente versato senza compensazione alcuna e senza
che all'operazione ostino le specifiche restrizioni previste in materia di
diritto del lavoro (Rehbinder/Stöckli,
op. cit., n. 8 ad art. 323b CO; Aubert,
Commentaire romand, n. 2 ad art. 323b CO; Streiff/Von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª ed., n. 7 ad art. 323 CO). Del resto anche
sotto il profilo del diritto esecutivo nulla avrebbe ostato al riconoscimento
di una simile deduzione. Basti infatti ricordare che la giurisprudenza ammette
la possibilità per il terzo debitore di sollevare le eccezioni opponibili al
credito sequestrato o pignorato, compresa la possibilità di opporre tra le
altre anche l'eccezione di compensazione e questo anche se la compensazione non
dovesse ancora essere stata dichiarata al momento in cui il terzo debitore ha
avuto conoscenza del sequestro (cfr. DTF 100 III 79 consid. 4; cfr. pure
sentenza del Tribunale federale 7B.99/2006 del 1° settembre 2006 consid. 3.1).
Ne discende che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, i
„rimborsi“ dedotti dagli stipendi per i mesi di agosto (fr. 2'500.-; doc. I),
settembre (fr. 1'500.-; doc. L) e ottobre 2004 (fr. 1'000.-; doc. M) vanno
riconosciuti ai fini della determinazione dello stipendio netto sequestrabile e
non sono qualificabili quale elemento del danno risarcibile. Che gli importi
anticipati siano effettivamente stati (versati e) „rimborsati“ e possano di
conseguenza tranquillamente essere dedotti dal salario lordo lo dimostrano del
resto pure le schede contabili e i documenti bancari acquisiti agli atti e
richiamati dal Ministero pubblico. In effetti, la differenza rilevata
dall'autorità penale tra i conteggi salariali e la documentazione bancaria
relativa ai versamenti effettuati da E__________ SA in favore di O__________
riguarda le spese di vitto, trasferta e pulizia, ma non anche gli anticipi in
questione (v. rapporto d'inchiesta di polizia giudiziara, pag. 3 seg., nonché
il verbale d'interrogatorio del convenuto presso il commissariato di Chiasso
del 5 settembre 2006, pag. 6 segg.).
3.2
Diverso è per contro il discorso relativo alle spese di alloggio
per i mesi di ottobre e novembre 2004 che l'autorità sequestrante, prima, e il
Pretore, poi, hanno considerato limitatamente a fr. 300.- e che l'appellante
intende invece scalare dal salario lordo nella misura di fr. 1'000.-. Anche
volendo infatti ammettere come reali queste spese, il risultato rimarrebbe
quello indicato dal giudice di prime cure. Dal decreto di accusa cresciuto in
giudicato del 21 giugno 2007 si evince infatti che la falsificazione dei
conteggi salariali (spese di trasporto, vitto, spese di pulizia, ecc.) è
avvenuta al fine di evitare il sequestro del salario di O__________ e
quindi allo scopo di danneggiare il creditore sequestrante. Ora, anche alla
luce delle modalità temporali che hanno accompagnato il preteso cambiamento
della situazione abitativa, appare poco credibile che la decisione di
trasferire l'alloggio dalla camera situata sopra il locale notturno
all'appartamento di __________ potesse essere dettata da finalità diverse da
quelle rilevate dal Ministero pubblico. Non può in particolare passare
inosservato il fatto che il preteso cambiamento è stato deciso poco dopo
l'esecuzione del sequestro del salario e dopo che in precedenza (ancora nel
corso del 2003 come pure nei mesi di agosto e settembre 2004; rapporto d'inchiesta
di polizia giudiziaria, allegati 20 – 23, nonché doc. I e L) O__________ aveva
alloggiato per fr. 300.- mensili.
E non è
tutto. Nel diritto esecutivo vige il principio secondo il quale il debitore
toccato dal pignoramento o dal sequestro del salario deve limitare il proprio
tenore di vita e cavarsela con il minimo vitale riconosciutogli. Questo
principio vale anche per le spese per l'alloggio (DTF 129 III 526). A ciò si
aggiunge che nel procedere a un pignoramento o a un sequestro di salario (i
medesimi principi valendo per le due misure in virtù del rinvio operato
dall'art. 275 LEF in favore degli art. 91-109 LEF), le autorità di esecuzione
sono tenute a determinare d'ufficio il reddito del debitore e a tal scopo si
fondano sulle circostanze esistenti al momento dell'esecuzione del sequestro o
del pignoramento. È possibile tenere conto delle successive modifiche
della situazione soltanto in presenza di una richiesta di revisione (DTF 108
III 10 consid. 3 e 4). Ora, nel verbale di sequestro del 26/27 agosto 2004 il
funzionario dell'UEF competente ha indicato un importo (fisso) per spese di
alloggio di fr. 300.-, mentre per quanto concerne la pretesa modifica
successiva della situazione abitativa, nessuna domanda di revisione è stata
presentata. Anche per questo motivo non si potevano validamente dedurre i
maggiori costi abitativi dal salario lordo di ottobre e novembre 2004. Vi è
infine la considerazione che la deduzione operata si scontrava ugualmente con
la restrizione posta dall'art. 323b cpv. 2 CO - oltre che dall'art. 99 LEF -
alla compensabilità del salario con pretese (anche di natura locativa) del
datore di lavoro (cfr. Staehelin,
Zürcher Kommentar, 4a ed. 2006, n. 12 ad art. 323b CO con
riferimento a JAR 2001 pag. 186 seg., nonché BJM 1969 pag. 127 seg.). Va
pertanto condivisa la decisione del Pretore di non avere tenuto conto del
maggiorato costo abitativo concordato a danno del sequestrante per i mesi di
ottobre e novembre 2004.
3.3
Neppure possono essere prese in considerazione ai fini del
calcolo del salario netto sequestrabile le tasse di permesso (e di suo rinnovo)
di lavoro (quantificate in fr. 67.- per i mesi di settembre e novembre 2004)
che il convenuto chiede ugualmente di poter dedurre. Venendo meno al suo
obbligo di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI) l'appellante non spiega
infatti minimamente perché esse andrebbero scalate dal salario lordo e perché
il giudizio impugnato, che non le ha considerate, sarebbe frutto di un
accertamento errato o di una violazione del diritto. Su tale aspetto, la
sentenza di primo grado sfugge a un esame di merito.
3.4
Fatte queste premesse, l'importo sequestrabile complessivo che il
convenuto, mediante il suo operato illecito e causale per il danno insorto, ha
indebitamente sottratto alla esecuzione da parte dell'attore nel periodo
agosto-novembre 2004 ammonta a fr. 833.70, così composto:
mese di agosto 2004 (doc. I)
salario
lordo fr. 4'488.55, dal quale vanno dedotti:
AVS/AD/AINF fr.
281.05
cassa
malati fr. 270.30
imposte
alla fonte fr. 538.65
alloggio fr.
300.00
deduzione
anticipo fr. 2'500.00
minimo di esistenza fr. 1'500.00 (v. doc. E)
importo
sequestrabile fr. -.-
settembre 2004 (doc. L)
salario
lordo fr. 4'414.55, dal quale vanno dedotti:
AVS/AD/AINF fr.
276.35
cassa
malati fr. 270.30
imposte
alla fonte fr. 529.75
alloggio fr.
300.00
deduzione
anticipo fr. 1'500.00
minimo di esistenza fr. 1'500.00
importo
sequestrabile fr. 38.15
ottobre 2004 (doc. M)
salario
lordo fr. 4'377.40, dal quale vanno dedotti:
AVS/AD/AINF fr.
274.00
cassa
malati fr. 270.30
imposte
alla fonte fr. 525.30
alloggio fr.
300.00
deduzione
anticipo fr. 1'000.00
minimo di esistenza fr. 1'500.00
importo
sequestrabile fr. 507.80
novembre 2004 (doc. N)
salario
lordo fr. 2'883.25, dal quale vanno dedotti:
AVS/AD/AINF fr.
179.20
cassa
malati fr. 270.30
imposte
alla fonte fr. 346.00
alloggio fr.
300.00
minimo di esistenza fr. 1'500.00
importo
sequestrabile fr. 287.75
4.
Resta a questo punto da esaminare se l'attore possa pretendere il
risarcimento delle spese legali (pre)processuali relative alla procedura di
sequestro del salario (fr. 6'917.50; doc. O), al procedimento penale (fr.
4'010.90; doc. P) e alla presente vertenza (fr. 4'028.45; doc. Q). In
considerazione delle circostanze del caso, il primo giudice le ha ritenute
giustificate, necessarie e appropriate, osservando per il resto che il loro
importo non è stato contestato dalla parte convenuta. Effettivamente AP 1 si è
limitato in sede pretorile a contestare che le spese legali non potevano
essergli addebitate in quanto gli incassi mensili di O__________ sarebbero, contrariamente
a quanto poi emerso anche in questa sede, sempre stati inferiori al minimo di
esistenza calcolato dall'UE di Mendrisio; di conseguenza il motivo di tali
spese non sarebbe a suo avviso stato riconducibile agli illeciti da lui
commessi.
Poiché il
tema della lite è fissato e limitato dalle domande ed eccezioni formulate dalle
parti nella petizione e risposta, rispettivamente replica e duplica, le
contestazioni che la parte convenuta non ha sollevato in modo preciso nella
risposta, rispettivamente nella duplica, non sono proponibili in sede di
conclusioni o di appello. Fatti, domande e eccezioni proposti dopo questo
limite sono per principio tardivi, inammissibili dal profilo procedurale e
pertanto da respingere in ordine, e sfuggono a un esame di merito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 22, 23 e 28 ad art. 78; II CCA 18 agosto 2006 inc. 12.2005.91). È esattamente quanto si
verifica nella fattispecie in merito alle contestazioni espresse in appello dal
convenuto avverso la rifusione delle spese preprocessuali sostenute
dall'attore. Le censure sollevate a proposito della necessità e la
proporzionalità delle spese rivendicate – cagionate comunque, va detto per
inciso, anche dal comportamento penalmente rilevante del convenuto che proprio
la denuncia penale dell'attore ha permesso di accertare - sono nuove e in
quanto tali irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI), senza che vi sia
dunque anche solo la possibilità di un loro esame nel merito.
5.
Ne segue che l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il
convenuto è condannato al pagamento di fr. 15'790.55 (fr. 833.70 + fr. 14'956.85),
oltre interessi (incontestati) al 5% dal 30 settembre 2004 su fr. 38.15, dal 31
ottobre 2004 su fr. 507.80, dal 30 novembre 2004 su fr. 287.75, dal 30 luglio
2008.
su fr. 6'917.50, dal 31 gennaio 2008 su fr. 4'010.90 e dal 29 novembre
2008.
su fr. 4'028.45. Poiché il credito di fr. 4'028.45 è sorto dopo l'avvio
della procedura esecutiva, l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE
di Mendrisio va respinta in via definitiva limitatamente all'importo di fr.
11'762.10, oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2004 su fr. 38.15, dal 31
ottobre 2004 su fr. 507.80, dal 30 novembre 2004 su fr. 287.75, dal 30 luglio
2008.
su fr. 6'917.50 e dal 31 gennaio 2008 su fr. 4'010.90. Tassa di giustizia,
spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC-TI).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC-TI,
la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L'appello
20.
aprile 2010 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 15 marzo 2010 del Pretore di Mendrisio nord è riformata come segue:
1.
La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AP 1 è condannato a versare
a AO 1 l'importo di fr. 15'790.55, oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2004
su fr. 38.15, dal 31 ottobre 2004 su fr. 507.80, dal 30 novembre 2004 su fr.
287.
, dal 30 luglio 2008 su fr. 6'917.50, dal 31 gennaio 2008 su fr. 4'010.90
e dal 29 novembre 2008 su fr. 4'028.45.
2.
L'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Mendrisio è respinta in
via definitiva limitatamente all'importo di fr. 11'762.10, oltre interessi al
5% dal 30 settembre 2004 su fr. 38.15, dal 31 ottobre 2004 su fr. 507.80, dal
30.
novembre 2004 su fr. 287.75, dal 30 luglio 2008 su fr. 6'917.50 e dal 31
gennaio 2008 su fr. 4'010.90.
3.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese sono a carico di AO 1 in ragione di 3/10 e per la rimanenza sono a carico di AP 1 che rifonderà all'attore fr. 875.- a
titolo di ripetibili.
4.
Invariato
II. Gli
oneri processuali di appello, consistenti in tassa di giustizia di fr. 800.- e
spese di fr. 50.- per un totale di fr. 850.- sono posti a carico
dell'appellante nella misura di 4/5 e dell'appellato in ragione di 1/5, al
quale l'appellante rifonderà fr. 500.- per ripetibili di appello ridotte.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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