12.2010.79
Azione di rendiconto dell'erede - informazioni alla banca - provvedimento cautelare anticipatorio del merito
10 dicembre 2010Italiano30 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2010.79
Data decisione, Autorità:
10.12.2010, IICCA
Titolo:
Azione di rendiconto dell'erede - informazioni alla banca - provvedimento cautelare anticipatorio del merito
BANCA
EREDI
PROCEDIMENTO CAUTELARE
RENDICONTO
art. 560 CC
art. 400 CO
art. 376 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.79
Lugano
10 dicembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2010.607
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza
cautelare 22 aprile 2010 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
intesa ad
ordinare alla convenuta di consegnare al suo rappresentante e alla Pretura, con
la comminatoria dell’art. 292 CP, l’elenco completo e dettagliato di tutte le
relazioni bancarie presso di lei di pertinenza della successione e della
defunta __________, l’estratto conto attuale (conto corrente, deposito,
portafoglio titoli e simili) ed al 31 dicembre 2008 e 2009 di tutte le
relazioni suddette, la documentazione relativa ad eventuali relazioni intestate
alla de cuius o di cui questa fosse stata avente diritto economica e ciò
con particolare riferimento ad eventuali fondazioni, nonché ad ordinare il
blocco conservativo ai sensi dell’art. 376 cpv. 2 lett. c CPC di tutti i beni
successorali che dovessero risultare dalla predetta documentazione;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il
Pretore con decreto 27 aprile 2010 ha parzialmente accolto - salvo per la
domanda di blocco conservativo - ordinando alla convenuta di informare immediatamente
l’istante, per il tramite del suo rappresentante e con la comminatoria
dell’art. 292 CP, in merito alle relazioni bancarie presso di lei (esistenti
e/o estinte) di pertinenza della successione della defunta indicando per
ciascuna: per le relazioni di pertinenza della de cuius (titolare o
contitolare) l’elenco completo e dettagliato di tutte le relazioni bancarie,
l’estratto conto attuale e al 31 dicembre 2008 e 2009 di queste relazioni
(conto corrente, deposito, portafoglio titoli e simili); per le relazioni dove
la de cuius figurava quale beneficiaria economica (o cobeneficiaria
economica) e segnatamente con riferimento ad eventuali fondazioni il numero della
relazione, il nome, la sede e la natura giuridica del titolare della relazione
come pure la situazione patrimoniale ad oggi e al 31 dicembre 2008
rispettivamente al giorno della chiusura, per quelle estinte; il tutto
assegnando un termine di 60 giorni all’istante per convalidare il decreto
cautelare con la presentazione dell’azione di merito;
appellante
la convenuta con appello 28 aprile 2010, poi integrato con un ulteriore
allegato il 7 maggio 2010, con cui chiede, previa concessione dell’effetto
sospensivo, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza
cautelare, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
appellante
adesivamente l’istante con osservazioni ed appello adesivo 20 maggio 2010, con
cui chiede di respingere il gravame di parte avversa e di riformare il decreto
impugnato nel senso di accogliere anche la domanda di blocco cautelativo,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 9 giugno 2010 postula la reiezione dell’appello
adesivo pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto
che le parti, con riferimento all’appello adesivo, hanno inoltrato un allegato
di replica spontanea (l’istante in data 18 giugno 2010) e di duplica spontanea
(la convenuta in data 5 luglio 2010);
richiamato
il decreto 28 aprile 2010 con cui la presidente di questa Camera ha concesso
all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. __________,
cittadina __________ con ultimo domicilio in __________, è deceduta a __________
il 12 marzo 2010 (doc. B), dopo aver istituito, con testamento pubblico del 19
ottobre 2009 (doc. C), quale suo unico erede AO 1 (in tal senso pure l’atto di
notorietà 19 marzo 2010, doc. D).
2.Quest’ultimo, desiderando far capo all’amnistia
fiscale __________ (Scudo __________) di imminente scadenza (30 aprile 2010),
il 31 marzo e il 1° aprile 2010 si è una prima volta rivolto alla succursale __________
di AP 1 per ottenere informazioni in merito a relazioni esistenti ed estinte di
cui la defunta era titolare rispettivamente avente diritto economica, richiesta
poi ribadita per scritto il 14 aprile 2010 (doc. H), tramite il suo legale, il
quale ha pure chiesto l’adozione di misure a salvaguardia dei diritti del suo
cliente. La banca, con lettera 15 aprile 2010 (doc. I), ha risposto che i dati
relativi alle relazioni esistenti intestate alla defunta sarebbero stati comunicati
entro il successivo 19 aprile (mentre nessuna dichiarazione sarebbe stata
fornita se non ne fossero risultate) e che l’estensione della ricerca a conti
estinti intestati alla de cuius era subordinata al relativo incarico ed
al pagamento di fr. 500.- + IVA. Il legale dell’erede, con missiva 16 aprile
2010 (doc. L), ha confermato di voler estendere la ricerca anche ai conti
estinti intestati alla defunta o di cui essa fosse stata avente diritto
economico e ciò con particolare riferimento ad eventuali fondazioni, chiedendo
conferma dell’avvenuta adozione delle misure a salvaguardia dei diritti del suo
cliente. Il 19 aprile 2010 (doc. M), preso atto della richiesta di estensione
della ricerca, la banca ha comunicato che i dati relativi ai conti estinti
intestati alla defunta sarebbero stati comunicati entro 7 giorni dal pagamento
di fr. 538.- (mentre nessuna dichiarazione sarebbe stata fornita se non ne
fossero risultati), fermo restando che nessuna informazione sarebbe stata data
per quanto riguardava eventuali relazioni bancarie di cui la defunta fosse
stata l’avente diritto economico. Con scritto 20 aprile 2010 il legale
dell’erede ha chiesto alla banca di riconsiderare con urgenza la sua posizione
e di fargli pervenire al più presto l’indicazione dell’importo complessivo
degli averi patrimoniali attualmente esistenti presso la banca, ciò che sarebbe
stato (provvisoriamente) sufficiente per adempiere ai requisiti dello scudo fiscale,
preannunciando l’inoltro di una causa giudiziaria per ottenere un immediato
rendiconto. Sempre il 20 aprile 2010 (doc. 2) la banca ha riconfermato, con
riferimento alle relazioni esistenti intestate alla defunta, il contenuto della
lettera del 15 aprile e, con riferimento ai conti estinti a lei intestati,
quello della missiva del 19 aprile.
3.Con istanza cautelare 22 aprile 2010,
fondata sugli art. 398 segg. CO, 28 segg. CC, 23 LFB, 11 e 43 LBVM e 376 segg.
CPC, AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, AP 1 affinché le fosse ordinato di consegnare al suo
rappresentante e alla Pretura, con la comminatoria dell’art. 292 CP, l’elenco
completo e dettagliato di tutte le relazioni bancarie presso di lei di pertinenza
della successione e della defunta, l’estratto conto attuale (conto corrente,
deposito, portafoglio titoli e simili) ed al 31 dicembre 2008 e 2009 di tutte
le relazioni suddette, la documentazione relativa ad eventuali relazioni
intestate alla de cuius o di cui questa fosse stata avente diritto
economica e ciò con particolare riferimento ad eventuali fondazioni. A questo
proposito ha in sostanza addotto che, ricevendo risposta dalla banca solo entro
il 26 aprile 2010, gli sarebbe stato impossibile beneficiare dell’amnistia
fiscale. Con la medesima istanza egli ha infine chiesto che fosse ordinato il
blocco conservativo ai sensi dell’art. 376 cpv. 2 lett. c CPC di tutti i beni
successorali che dovessero risultare dalla predetta documentazione. A sostegno
di quest’ultima richiesta, ha evidenziato che nel gennaio 2010 __________,
accompagnata da lui e da un consulente di __________, si fosse presentata in
banca e meglio al consulente N__________ __________, che in precedenza l’aveva
consigliata di costituire una fondazione, allo scopo di “scudare” i suoi averi,
e che durante quel colloquio l’istante e il suo accompagnatore erano stati
fatti allontanare mentre quest’ultimo si era intrattenuto con la de cuius
per circa un’ora unitamente a una terza persona non nota (cfr. doc. G), ciò che
lasciava planare dei legittimi dubbi sull’esistenza di una terza persona o
entità con potere di disposizione sugli averi bancari di pertinenza della
defunta, rispettivamente della successione.
4.Nel corso dell’udienza di discussione,
indetta per il 27 aprile 2010, la convenuta si è opposta all’istanza. Essa ha
innanzitutto rilevato che la richiesta di rendiconto cautelare era da una parte
illecitamente anticipatoria del merito e dall’altra era comunque infondata,
essa avendo già risposto (negativamente) in merito alle relazioni esistenti
intestate alla de cuius, la controparte non avendo ancora provveduto a
pagare l’importo richiesto per la ricerca relativa ai conti estinti e non
essendovi alcun diritto dell’erede ad informazioni in merito alle relazioni di
cui la de cuius era l’avente diritto economico; essa ha inoltre contestato
l’esistenza dei requisiti del notevole pregiudizio e dell’urgenza. La domanda
di blocco conservativo era invece da respingere in quanto la controparte non
aveva individuato i beni da sottoporre al blocco né aveva reso verosimile il fumus
boni iuris di un grave danno che minacciava di prodursi. Nella replica e
nella duplica orali, dopo che l’istante ha provveduto al pagamento di fr. 500.-
domandati per la ricerca, le parti si sono sostanzialmente confermate nelle
loro precedenti richieste ed allegazioni.
5.Il Pretore, con decreto cautelare pure
del 27 aprile 2010, ha parzialmente accolto l’istanza, salvo per la domanda di
blocco conservativo (respinta). Egli ha dapprima ordinato alla convenuta di
informare l’istante, per il tramite del suo rappresentante, in merito alle
relazioni bancarie presso di lei (esistenti e/o estinte) di pertinenza della
successione della defunta indicando per ciascuna: per le relazioni di
pertinenza della de cuius (titolare o contitolare) l’elenco completo e
dettagliato di tutte le relazioni bancarie, l’estratto conto attuale e al 31
dicembre 2008 e 2009 di queste relazioni (conto corrente, deposito, portafoglio
titoli e simili); per le relazioni dove la de cuius figurava quale
beneficiaria economica (o cobeneficiaria economica) e segnatamente con
riferimento ad eventuali fondazioni il numero della relazione, il nome, la sede
e la natura giuridica del titolare della relazione come pure la situazione patrimoniale
ad oggi e al 31 dicembre 2008 rispettivamente al giorno della chiusura, per
quelle estinte (dispositivo n. 1); ha deciso che il suddetto ordine veniva
intimato con la comminatoria dell’art. 292 CP (dispositivo n. 2); ha stabilito
che il decreto era immediatamente esecutivo e andava eseguito immediatamente
(dispositivo n. 3); ha assegnato all’istante un termine di 60 giorni per
convalidare il decreto cautelare con la presentazione dell’azione di merito (dispositivo
n. 4); ed ha caricato la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.-
alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili (dispositivo
n. 5). In merito al diritto di informazione dell’istante, il giudice di prime
cure ha dapprima escluso che lo stesso potesse fondarsi sul diritto successorio
__________, che entrava in considerazione nella fattispecie, non essendo dato
di sapere e non essendo stato provato dall’istante che la legge __________
conoscesse diritti di informazione degli eredi istituiti verso terzi, tanto più
che l’istanza era impostata sul rendiconto e sulla tutela della personalità
piuttosto che sul diritto successorio; egli ha tuttavia ritenuto che lo stesso
poteva fondarsi sul diritto contrattuale, concretamente retto dal diritto svizzero,
e meglio sul diritto al rendiconto dell’art. 400 CO, l’erede subentrando da una
parte pienamente nella posizione contrattuale del de cuius per le
relazioni a lui intestate e la “Sonderverbindung” tra la banca e il
beneficiario economico giustificando dall’altra l’informazione all’erede di
quest’ultimo in merito al nome dell’intestatario di quel conto, alla sua natura
giuridica e alla sua sede, come pure - in quanto l’obbligo di informazione
aveva quale logica soggiacente quella di poter attaccare la fondazione alla sua
sede - alla situazione patrimoniale del conto; egli ha quindi aggiunto che
un’analoga soluzione, almeno per quanto riguardava l’esistenza, la titolarità e
la situazione patrimoniale dei conti (ma non per la loro movimentazione),
s’imponeva, se non in base al diritto della personalità, la quale terminava con
il decesso, in base alla legge sulla protezione dei dati (art. 1 cpv. 7 OLPD).
Ne ha così concluso che, nel merito, era verosimile, in base al CO e alla LPD,
che l’istante, per quanto riguardava le relazioni intestate alla de cuius,
avrebbe potuto pretendere tutte le informazioni chieste con l’istanza e che, con
riferimento ai conti di cui essa fosse stata beneficiaria economica, il suo
diritto all’informazione doveva essere limitato al numero della relazione, al
nominativo, alla natura giuridica, alle sede della titolare e alla situazione
patrimoniale del conto al momento del decesso e a tutt’oggi. A suo giudizio,
nulla impediva che queste informazioni, pur costituendo delle anticipazioni del
merito (ciò che non era sempre escluso), potessero essere ottenute anche in via
cautelare, beninteso sempre che ne fossero dati gli usuali presupposti, che
nella fattispecie erano perfettamente dati, quello dell’urgenza risultando
dalla necessità di rispettare la scadenza del 30 aprile 2010, e quello del
timore di un pregiudizio difficilmente riparabile risultando dalle possibili
sanzioni draconiane a carico del contribuente __________ che non si fosse
regolarizzato facendo capo allo scudo. La necessità di consentire all’istante
di “scudare” i suoi averi, ovvero di pagare l’aliquota del 7.5% dei fondi
esistenti al 31 dicembre 2008, faceva inoltre sì, per motivi di opportunità, che
gli dovessero essere forniti i dati patrimoniali dei conti anche a quella data.
Diverso era invece l’esito della richiesta di blocco avanzata dall’istante, che
appariva inammissibile e malfondata già per il fatto di essere ipotetica e non
sufficientemente specificata, fermo restando che la questione avrebbe potuto
semmai fare oggetto di una nuova istanza ad hoc, da presentarsi una
volta che l’istante sarebbe entrato in possesso degli estremi delle relazioni
bancarie di cui si trattava.
6.Il decreto cautelare è stato impugnato
da entrambe le parti.
Con
appello 28 aprile 2010, completato il 7 maggio 2010 (sulla facoltà di integrare
l’atto di appello, cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 2 ad art. 308; II CCA 7 febbraio 2002 inc. n. 12.2001.176), la convenuta
chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo (nel frattempo concesso), di
riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare.
Essa, in sintesi, contesta che con una domanda cautelare si possano ottenere
eventuali informazioni, per altro sproporzionate, tanto più che le stesse
sarebbero state anticipatorie dell’azione di merito, che sarebbe con ciò svuotata
di ogni significato. Evidenzia che le informazioni a favore dell’istante
potevano fondarsi solo su una base contrattuale e non certo sulla LPD, mai
invocata dalla controparte, rispetto alla quale la LFB era lex specialis,
e comunque insufficiente allo scopo. Rileva che le informazioni sulle relazioni
esistenti intestate alla de cuius erano da lei già state date prima
della causa, che quelle sui conti estinti - che sarebbero comunque state date
in caso di esito positivo delle ricerche e di pagamento dell’importo richiesto
- erano nel frattempo state fornite (cfr. lettera 28 aprile 2010 da lei
allegata) e che quelle sui conti di cui la de cuius era beneficiaria
economica, la cui esistenza non era per altro stata resa verosimile, non erano
dovute nella sua qualità di erede istituito e non legittimo. Ritiene infine
inspiegabile, ingiustificata e arbitraria la decisione di impartirle l’ordine
cautelare con la comminatoria dell’art. 292 CP.
Con
appello adesivo 20 maggio 2010 l’istante - che nell’occasione ha evidenziato di
aver segnalato all’autorità __________, entro il 30 aprile 2010, un importo
“alla cieca” di € 1'000'000.- (cfr. dichiarazione riservata delle attività
emerse allegata del 30 aprile 2010), precisando tuttavia la necessità di
effettuare prima del 31 dicembre 2010 i pagamenti dovuti (cfr. lettera 13
maggio 2010 di __________) - chiede di riformare la decisione impugnata nel
senso di accogliere anche la domanda di blocco cautelativo, ribadendo che il
comportamento di N__________ __________, a cui si aggiungeva un altro episodio,
riferito all’istante in una telefonata del 2 maggio 2010 da R__________ __________,
che si era detto sorpreso del fatto di non essere stato oggetto di legato da
parte della de cuius come invece gli era stato prospettato (cfr.
dichiarazione dell’istante 7 maggio 2010 allegata), permetteva di concludere che
vi era urgenza nel decretare un tale provvedimento. Il mancato inoltro di una
nuova richiesta di blocco era dovuto all’impugnativa della controparte, che
aveva impedito la produzione della documentazione necessaria a quel
provvedimento.
7.Delle osservazioni all’appello (rese
il 20 maggio 2010) ed all’appello adesivo (datate 9 giugno 2010), nonché della
successiva replica spontanea (con data 18 giugno 2010, cui sono stati allegati
due ordini di pagamento, uno del 30 aprile 2010 del legale dell’istante, e uno
dell’11 maggio 2010 della convenuta) e duplica spontanea (del 5 luglio 2010;
sull’ammissibilità dell’allestimento di allegati spontanei, cfr. DTF 133 I 98
consid. 2.2; decreto TF 4 giugno 2009 4A_123/2009), si dirà, per quanto
necessario, nei prossimi considerandi.
8.I nuovi documenti allegati dalle parti
all’appello (lettera 28 aprile 2010 della convenuta), all’appello adesivo
(dichiarazione riservata delle attività emerse allegata del 30 aprile 2010,
lettera 13 maggio 2010 di __________ e dichiarazione dell’istante 7 maggio
2010) e alla replica all’appello adesivo (ordine di pagamento 30 aprile 2010
del legale dell’istante e ordine di pagamento dell’11 maggio 2010 della convenuta)
devono essere estromessi dagli atti, l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC escludendo
la facoltà di produrre nuovi mezzi di prova in seconda sede. Le parti non hanno
del resto preteso che quei documenti, tutti successivi alla sentenza di primo
grado, potessero essere eventualmente assunti nell’ambito di una domanda di
restituzione in intero contro la sentenza (art. 346 lett. d CPC), da
presentarsi per altro al giudice di prime cure (art. 349 cpv. 1 CPC). A
prescindere dalla loro irricevibilità, i documenti in questione non sono
comunque decisivi per l’esito della lite.
sull’appello
principale
9.Oggetto dell’appello principale è
l’esistenza e l’estensione del diritto di informazione dell’istante, erede
istituito, nei confronti della banca convenuta nell’ambito di un’istanza
cautelare.
10. La
prima questione da chiarire è quale sia concretamente la base legale su cui
l’istante può fondare le sue richieste, e se del caso quali esse siano.
10.1 Come
detto, il Pretore ha escluso che il diritto di informazione dell’istante
potesse fondarsi sul diritto successorio __________, che entrava in
considerazione nella fattispecie (sulla questione cfr. art. 17 cpv. 3 del
trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e __________;
TF 26 luglio 2010 4A_421/2009 consid. 5.4), non essendo dato di sapere e non
essendo stato provato dall’istante che la legge __________ conoscesse diritti
di informazione degli eredi istituiti verso terzi, tanto più che l’istanza era
impostata sul rendiconto e sulla tutela della personalità piuttosto che sul
diritto successorio; per il giudice di prime cure era inoltre escluso che il
diritto di informazione dell’istante potesse fondarsi sul diritto della
personalità (art. 28 segg. CC), rilevando che la stessa terminava con il
decesso. In questa sede l’istante non ha minimamente censurato questi assunti
pretorili, di modo che gli stessi devono senz’altro essere considerati assodati
(Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 30
ad art. 307).
10.2 Il
Pretore ha in seguito ritenuto che il diritto di informazione dell’istante,
almeno per quanto riguardava l’esistenza, la titolarità e la situazione
patrimoniale dei conti (ma non la loro movimentazione), poteva fondarsi sulla
legge sulla protezione dei dati (art. 1 cpv. 7 OLPD). In questa sede la
convenuta ha censurato tale assunto osservando che la LFB costituiva una lex
specialis per raffronto alla LPD, per altro mai invocata dalla controparte,
e che comunque era insufficiente allo scopo. A ragione. È innanzitutto vero che
nell’istanza e nella replica orale l’istante non si è prevalso di questa legge a
sostegno delle sue richieste. Ed è pure vero che la legge (e meglio
l’ordinanza) in questione costituisce una lex specialis per raffronto
alle norme sul segreto bancario di cui all’art. 47 LFB (Gramigna/Maurer-Lambrou, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 19 ad art. 9 LPD; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ª ed., n. 68 p. 984), di modo che, in
materia bancaria, la disposizione non ha una portata pratica (Lombardini, op. cit., ibidem). E
neppure risulta che la dottrina o la giurisprudenza abbiano indicato quella
legge tra le fonti giuridiche del diritto d’informazione degli eredi (cfr.
anzi, Gramigna/Maurer-Lambrou,
op. cit., n. 19 ad art. 9 LPD e n. 6 ad art. 2 LPD, ove è specificato che
l’art. 1 cpv. 7 OLPD è chiaramente contrario alla legge).
10.3 Il
Pretore ha quindi ritenuto che il diritto di informazione dell’istante poteva
fondarsi anche sul diritto contrattuale, concretamente retto dal diritto
svizzero, e meglio sul diritto al rendiconto dell’art. 400 CO, l’erede
subentrando da una parte pienamente nella posizione contrattuale del de
cuius per le relazioni a lui intestate e la “Sonderverbindung” tra
la banca e il beneficiario economico giustificando dall’altra l’informazione
all’erede di quest’ultimo in merito al nome dell’intestatario di quel conto,
alla sua natura giuridica e alla sua sede, come pure alla situazione
patrimoniale del conto. In questa sede la convenuta non contesta che l’art. 400
CO possa di principio costituire una valida base legale per il diritto di
informazione dell’istante, specie per le informazioni relative alle relazioni
(esistenti o estinte) intestate alla de cuius, che tuttavia ritiene di
aver già fornito prima della causa (per quelle esistenti) rispettivamente dopo
l’emanazione del decreto (per quelle estinte, informazioni che sarebbero comunque
state date in caso di esito positivo delle ricerche e di pagamento dell’importo
richiesto), ma esclude che esso possa esserlo anche per le informazioni
relative ai conti di cui la de cuius era beneficiaria economica, di cui
non era stata resa verosimile l’esistenza, e ciò stante in particolare la
qualità di erede istituito e non legittimo dell’istante.
10.3.1 Con
riferimento ai conti intestati alla de cuius, la giurisprudenza ha già
avuto modo di stabilire che, in virtù del principio dell’universalità della
successione (conosciuto anche dal diritto __________ [cfr.
art. 588 CC__________.], applicabile alla successione
che ci occupa), la banca è tenuta di regola - eccezioni sono possibili - a rendere
conto agli eredi (poco importa dunque se legittimi, legittimari o istituiti), fornendo
loro tutte le informazioni che avrebbero dovuto dare alla cliente, nella cui
posizione contrattuale essi subentrano. Il segreto bancario previsto dall’art.
47 LFB non è in effetti opponibile agli eredi (DTF 135 III 597 consid. 3.1, 133
III 664 consid. 2.5 e 2.6; TF 26 luglio 2010 4A_421/2009 consid. 4). Nel caso
di specie la convenuta non poteva dunque di principio opporsi a fornire le
informazioni richieste con l’istanza. Essa censura però il decreto impugnato
ritenendo di aver già fornito quelle informazioni prima della causa (per le relazioni
ancora esistenti) rispettivamente dopo l’emanazione del decreto (per quelle
estinte).
Ora, è
vero che essa prima della causa, non avendo comunicato nulla nel termine più
volte prospettato del 19 aprile 2010 (doc. I e 2), aveva di fatto già dato alla
controparte alcune informazioni (negative) in merito alle relazioni intestate
alla de cuius ancora esistenti. L’istante non avendo preteso
nell’istanza o all’udienza che le informazioni fornite a quel momento fossero
erronee o incomplete, non può dunque pretendere, contrariamente all’assunto del
Pretore, ulteriori chiarimenti su quei conti.
In merito
alle relazioni estinte intestate alla de cuius la convenuta adduce invece
di non poter essere condannata a fornire quelle informazioni in quanto al
momento dell’inoltro dell’istanza il pagamento richiesto per l’ottenimento
delle informazioni non era stato effettuato e il correlato termine di 7 giorni prospettato
per la consegna non era dunque ancora scaduto. A torto. L’istante non nega invero
di aver pagato la somma di fr. 500.- richiesta dalla controparte solo nel corso
dell’udienza di discussione (e di averla poi pagata una seconda volta il 30
aprile 2010, cfr. replica all’appello adesivo p. 11) e che in tal modo la
convenuta avrebbe dovuto fornirgli la documentazione richiesta solo entro il 4
maggio 2010. Sennonché, con lettera 20 aprile 2010 (doc. N), egli, tramite il
suo legale, aveva chiesto alla convenuta di riconsiderare con urgenza la sua
posizione sulla questione e di fargli invece pervenire al più presto
l’indicazione dell’importo complessivo degli averi patrimoniali attualmente
esistenti, preannunciando l’inoltro di una causa giudiziaria per ottenere un
immediato rendiconto. In altre parole, non aveva accettato la modalità di
informazione proposta dalla convenuta (doc. M, che prevedeva un’informazione
solo dopo 7 giorni dal pagamento di fr. 500.- + IVA) ed insistito per
un’informazione immediata, per altro già chiesta in precedenza (cfr. doc. H e L),
e da tempo esigibile. Confrontato con il rifiuto della controparte (doc. 2), ha
posto in atto il prospettato inoltro dell’azione giudiziaria volta
all’immediato resoconto. L’istanza, nella misura in cui era volta ad ottenere
quelle informazioni, era pertanto fondata ed è stata giustamente accolta dal
Pretore. Ritenuto però che nel frattempo la convenuta, con lettera 28 aprile 2010, ha provveduto a fornire determinate informazioni su alcune relazioni bancarie, di cui lo stesso
istante ammette di aver preso atto (cfr. replica all’appello adesivo p. 11), si
deve concludere che l’appello, su questo punto e in merito a quelle relazioni
bancarie, è divenuto privo d’oggetto; non così per quelle non indicate in
quella lettera.
10.3.2 Per quanto
riguarda invece le relazioni bancarie di cui la de cuius era solo
l’avente diritto economica, il Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire
che il beneficiario economico non è parte nel rapporto contrattuale, cosicché
per la banca i rapporti che egli intrattiene con il titolare del conto sono res
inter alios acta. Sempre per l’Alta Corte in questo caso il segreto
bancario è - di principio - opponibile all’avente diritto economico (TF 23
luglio 2002 consid. 3c/aa; cfr. anche DTF 100 II 200 consid. 8a e 9; Lombardini, op. cit., p. 983), di modo
che quest’ultimo non subentra nel diritto contrattuale di essere informato su
eventuali relazioni indirette presso la banca (TF 26 luglio 2010 4A_421/2009
consid. 4). A prescindere dalla questione a sapere se l’esistenza di questi
conti fosse o meno stata resa verosimile, è dunque chiaro che l’istante non
aveva alcun diritto contrattuale a tali informazioni, di modo che l’appello, su
questo punto, deve essere accolto. Si aggiunga, per completezza, che con la già
menzionata lettera del 28 aprile 2010 la convenuta aveva fornito informazioni (negative)
anche con riferimento a relazioni intestate a un fiduciario della de cuius
rispettivamente a una società anonima di cui quest’ultima era la detentrice
maggioritaria di azioni e che in tale misura l’appello sarebbe comunque
divenuto privo d’oggetto.
11. La
convenuta ritiene che con una domanda cautelare non si possano ottenere
eventuali informazioni, per altro anticipatorie dell’azione di merito, che
sarebbe con ciò svuotata di ogni significato. Non è così. La giurisprudenza
cantonale ha in effetti già avuto modo di stabilire, anche nell’ambito di un’azione
di rendiconto (Rep. 1992 p. 294; II CCA 25 ottobre 2001 inc. n. 12.2001.67), che il
provvedimento cautelare può anticipare eccezionalmente un giudizio di merito, sempre
che motivi d’urgenza, fondati su di una situazione oggettiva, lo esigano (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 37 ad art. 376; II CCA 1° febbraio 2008 inc. n.
12.2007.156, 19 luglio 2007 inc. n. 12.2006.171). Anche la giurisprudenza
federale ammette, a condizioni restrittive, la facoltà di ottenere
provvedimenti cautelari con effetti anticipatori del merito (DTF 131 III 473
consid. 2.3). Nel caso di specie, l’urgenza, del tutto legittima, di rispettare
il termine del 30 aprile 2010 - ed ora quello del 31 dicembre 2010 - per almeno
indicare l’importo complessivo degli averi patrimoniali da “scudare” permetteva
eccezionalmente all’istante di pretendere in via anticipata le informazioni che
avrebbe potuto ottenere nel merito, anche perché l’esigenza della convenuta di
tutela del segreto non appare in concreto predominante. Nelle particolari
circostanze, nemmeno si può dunque ritenere che le misure adottate in prima
sede siano sproporzionate.
12. La
convenuta ritiene infine inspiegabile, ingiustificata e arbitraria la decisione
pretorile di impartirle l’ordine cautelare con la comminatoria dell’art. 292
CP. A torto. Contrariamente all’assunto della convenuta, non si vede in effetti
come il fatto che il decreto cautelare fosse appellabile e che nei confronti dello
stesso potesse essere chiesto l’effetto sospensivo, possa rendere erroneo il
giudizio pretorile di impartire gli ordini cautelari con la comminatoria
dell’art. 292 CP, per altro regolarmente postulata dall’istante. E comunque
neppure risulta che la comminatoria penale abbia “illecitamente svuotato di
significato, perlomeno provvisoriamente, il diritto di chiedere e ottenere
effetto sospensivo” (motivazione supplementare di appello p. 8), non avendole in
realtà poi causato, nonostante le minacce di denuncia penale dell’istante
continuate fino alla ricezione della decisione di concessione dell’effetto
sospensivo all’appello, alcun pregiudizio pratico (cfr. motivazione
supplementare di appello p. 8).
sull’appello
adesivo
13. Da
parte sua l’istante ribadisce il buon fondamento della domanda di blocco
cautelativo sui beni successorali della de cuius, ribadendo che il
comportamento del funzionario della convenuta N__________ __________, a cui si
aggiungeva un altro episodio riferito all’istante in una telefonata del 2
maggio 2010 da R__________ __________, permetteva di concludere che vi era
urgenza nel decretare un tale provvedimento. A suo dire, il mancato inoltro di
una nuova richiesta di blocco era poi imputabile all’appello di controparte,
che aveva impedito la produzione della documentazione necessaria a quel
provvedimento. La censura deve essere disattesa. L’istante non ha innanzitutto
censurato come errata la motivazione che aveva indotto il giudice di prime cure
a respingere la richiesta, ovvero il fatto che la domanda di blocco appariva
inammissibile e malfondata siccome ipotetica e non sufficientemente
specificata, per cui l’appello, su questo punto risulta irricevibile, per
carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309). Egli ha per
altro pacificamente ammesso che la sua richiesta era ipotetica e non
sufficientemente specificata (cfr. replica all’appello adesivo p. 3 seg.), ciò
che in base alla giurisprudenza impediva l’adozione di un tale provvedimento (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 28 ad
art. 376; Bernasconi,
Introduzione, in: AAVV, Temi scelti di diritto ereditario, p. 7). Si aggiunga che
l’istante neppure ha reso verosimile l’esistenza di una situazione tale da
imporre l’adozione del blocco (Bernasconi,
op. cit., ibidem). L’istante è innanzitutto l’erede universale della de
cuius, per cui non vi sono altri eredi che potrebbero sottrargli i beni di
sua spettanza. Egli non ha inoltre reso verosimile l’esistenza di terze persone
o entità con un eventuale potere di disposizione sugli averi bancari di
pertinenza della defunta, il fatto che in occasione di un incontro in banca
avvenuto nel gennaio 2010 lui e un consulente di __________, che accompagnavano
la __________, fossero stati fatti allontanare mentre un funzionario della convenuta
si era intrattenuto con la de cuius per circa un’ora unitamente a una
terza persona, non essendo ancora sufficiente allo scopo; l’episodio, riferito
all’istante in una telefonata del 2 maggio 2010 da R__________ __________, è a
sua volta pure insufficiente, essendo oltretutto stato addotto per la prima
volta e quindi in maniera irrita solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC). Nemmeno la resistenza della convenuta in questa causa è un indizio del
fatto che “qualcosa non funzionava” (cfr. replica all’appello adesivo p. 5 seg.).
E neppure risulta infine che quel provvedimento denoti un carattere di urgenza,
non essendovi termini particolari da ossequiare da parte sua. Oltretutto, alla
luce della mancata comunicazione da parte della convenuta entro il 19 aprile
2010, che significava l’inesistenza di conti esistenti intestati alla de
cuius, comunicazione non ritenuta erronea o incompleta dall’istante, non è
stata resa verosimile l’esistenza di relazioni bancarie della de cuius
da sottoporre la provvedimento di blocco. Ad un’eventuale concessione di un
ordine di blocco nei confronti dei conti esistenti intestati a entità di cui la
de cuius fosse stata beneficiaria economica, foss’anche stata possibile,
si opporrebbe in ogni caso anche l’assenza di un suo interesse degno di
protezione, in quanto l’istante, cui - come detto - non è stato riconosciuto
alcun diritto d’informazione su quelle entità, non sarebbe comunque in grado di
azionarli nel termine di 60 giorni fissato dal Pretore.
conclusione
14. Ne
discende che l’appello principale dev’essere parzialmente accolto nel senso che
la convenuta, nella misura in cui non l’ha già fatto con la lettera 28 aprile 2010,
è tenuta ad informare l’istante in merito alle relazioni bancarie estinte
intestate alla de cuius, mentre l’appello adesivo deve essere respinto.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla
base di un valore litigioso sicuramente superiore a fr. 30'000.- (il 30 aprile
2010 l’istante ha in effetti indicato provvisoriamente all’autorità italiana un
valore del patrimonio da “scudare” di € 1'000'000.-) seguono la rispettiva
soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
28 aprile / 7 maggio 2010 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza
il decreto 27 aprile 2010 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è
così riformato:
1. Nella misura in cui
l’istanza non è divenuta priva d’oggetto, è fatto ordine a AP 1 d’informare AO
1, per il tramite dello studio legale RA 2, delle relazioni bancarie di
pertinenza della successione della defunta __________ presso AP 1 (estinte),
indicando per ciascuna:
- relazioni
di pertinenza della de cuius (titolare o contitolare)
(i) elenco completo e dettagliato di tutte le relazioni
bancarie;
(ii) estratto conto attuale, al 31.12.2008 e al
31.12.2009, di queste relazioni (conto corrente, deposito, portafoglio titoli e
simili).
2. (invariato)
3. (invariato)
4. (invariato)
5. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.-, da anticipare dall’istante,
restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono poste a carico della convenuta, cui
l’istante rifonderà fr. 3’000.- per ripetibili parziali di appello.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’950.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
2’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono poste
a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 1'250.- per
ripetibili parziali di appello.
III. L’appello adesivo 20 maggio 2010 di AO 1 è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’450.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’500.-
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di
rifondere alla parte appellata adesivamente fr. 1’500.- per ripetibili di
appello.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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