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Decisione

12.2010.79

Azione di rendiconto dell'erede - informazioni alla banca - provvedimento cautelare anticipatorio del merito

10 dicembre 2010Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello

28 aprile / 7 maggio 2010 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza

il decreto 27 aprile 2010 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è

così riformato:

1. Nella misura in cui

l’istanza non è divenuta priva d’oggetto, è fatto ordine a AP 1 d’informare AO

1, per il tramite dello studio legale RA 2, delle relazioni bancarie di

pertinenza della successione della defunta __________ presso AP 1 (estinte),

indicando per ciascuna:

- relazioni

di pertinenza della de cuius (titolare o contitolare)

(i) elenco completo e dettagliato di tutte le relazioni

bancarie;

(ii) estratto conto attuale, al 31.12.2008 e al

31.12.2009, di queste relazioni (conto corrente, deposito, portafoglio titoli e

simili).

2. (invariato)

3. (invariato)

4. (invariato)

5. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.-, da anticipare dall’istante,

restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono poste a carico della convenuta, cui

l’istante rifonderà fr. 3’000.- per ripetibili parziali di appello.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’950.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

2’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono poste

a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 1'250.- per

ripetibili parziali di appello.

III. L’appello adesivo 20 maggio 2010 di AO 1 è respinto.

IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’450.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1’500.-

da

anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di

rifondere alla parte appellata adesivamente fr. 1’500.- per ripetibili di

appello.

V. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le

decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In

presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è

ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93.

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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