12.2010.80
Banca - responsabilità per attività del gestore interno al cliente
14 giugno 2012Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2010.80
Data decisione, Autorità:
14.06.2012, IICCA
Titolo:
Banca - responsabilità per attività del gestore interno al cliente
BANCA
BUONA FEDE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
INADEMPIMENTO
RAPPRESENTANZA CON AUTORIZZAZIONE
art. 3 cpv. 1 CC
art. 3 cpv. 2 CC
art. 33 CO
art. 44 CO
art. 97 CO
art. 718a CO
Incarto n.
12.2010.80
Lugano
14 giugno
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.136
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 3
marzo 2004 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 550'000.-
oltre interessi;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 18 marzo 2010 ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 26 aprile 2010, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 4 giugno 2010 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
richiamata
l’ordinanza 22 giugno 2010 con cui la presidente di questa Camera ha respinto
la richiesta dell’appellante di indire un dibattimento orale ex art. 324
CPC/TI;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
14 maggio 1987 (doc. 11) la fondazione di famiglia del __________ AO 1, di cui
G__________ __________ era membro del consiglio di fondazione con firma
individuale (doc. C p. 1 e 2 e doc. 11), ha aperto presso la succursale __________
di AP 1 il conto n__________, conferendo a lui il diritto di firma individuale
sul conto (doc. 11) e dal 27 giugno 1991 a F__________ __________ SA, di cui egli era amministratore (doc. G), una procura di amministrazione (doc. 11), poi
revocata il 14 maggio 1993 a favore di D__________ __________ Ltd (doc. 11).
Il 4
agosto 1993, pochi giorni dopo aver nominato quale proprio membro del consiglio
di fondazione Gi__________ __________ in sostituzione di G__________ __________
(doc. C p. 3), la fondazione ha revocato a quest’ultimo la procura sul conto bancario
e l’ha conferita al nuovo membro del consiglio di fondazione (doc. 11) e dal 12
ottobre 1993 anche a R__________ __________ (doc. 11).
La banca
è stata informata delle generalità dell’avente diritto economico della fondazione
in data 17 gennaio 1991 (doc. 11).
2. Il
7 settembre 1993, dopo vari colloqui con gli organi della fondazione, G__________
__________ ha rilasciato a quest’ultima una dichiarazione (doc. G) in cui
affermava di aver sottoscritto - come da lui poi fatto (doc. H) -, in nome e
per conto di F__________ __________ SA, un vaglia cambiario di fr. 6'500'000.-,
avallato a titolo personale, “a garanzia del mio obbligo di rimborso di tale
importo da me prelevato dai conti della vostra società”. Quella somma non è
stata in seguito restituita, sia per il fatto che G__________ __________ si è tolto
la vita 10 giorni dopo, sia per il fatto che F__________ __________ SA è stata
dichiarata fallita il 23 febbraio 1994. Nell’ambito dei fallimenti dell’eredità
giacente fu G__________ __________ e di F__________ __________ SA, alla
fondazione, ammessa in graduatoria (doc. I e L), sono stati in seguito corrisposti
complessivamente fr. 735'812.50 (doc. DD).
Nel
frattempo, il 17 settembre 1993, il saldo attivo presente sul conto, pari a fr.
1'449'000.-, è stato accreditato da Gi__________ __________ prima e da R__________
__________ poi a favore di un’altra fondazione costituita dal beneficiario economico.
3. Con
petizione (azione parziale) 3 marzo 2004, cui la controparte si è opposta, AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, successore
in diritto di AP 1, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di fr.
550'000.- oltre interessi, somma corrispondente agli ultimi 4 prelevamenti
effettuati sul suo conto da G__________ __________ (fr. 250'000.- il 4 febbraio
1993, fr. 100'000.- il 26 febbraio 1993, fr. 150'000.- il 17 marzo 1993 e fr.
50'000.- il 14 aprile 1993). In estrema sintesi, essa, facendo riferimento agli
accertamenti effettuati nell’ambito di un precedente giudiziario concernente un
altro cliente (doc. E) ed alle circostanze evocate nei rapporti resi dalla seconda
assemblea dei creditori nell’ambito delle due procedure fallimentari menzionate
(doc. N e O), ha osservato che questi prelevamenti, inusuali e atipici rispetto
all’ordinaria movimentazione del conto, erano avvenuti in un periodo in cui
l’agire di G__________ __________ era altamente sospetto, la convenuta potendo
e dovendo sapere, in quanto finanziatrice delle attività commerciali private di
G__________ __________, che quelle somme venivano in realtà utilizzate per
finanziare illecitamente quelle sue rovinose attività. Alla convenuta è stato così
rimproverato di non aver intrapreso per tempo nessuna azione adeguata per
verificare i poteri di disposizione di quest’ultimo rispettivamente di non aver
avvisato il beneficiario economico di quel che stava capitando ed in
particolare di non avergli mai chiesto conferma dei movimenti a debito del
conto.
4. Con
sentenza 18 marzo 2010 il Pretore, ammessa la legittimità dell’azione parziale,
ha innanzitutto considerato comprovata l’avvenuta malversazione dell’importo
fatto valere dall’attrice. Il giudice di prime cure ha quindi osservato che le
prove assunte agli atti ed in particolare i doc. E, N e O, questi ultimi
confermati dai loro estensori (avv. A__________ __________, S__________ __________
e dr. W__________ __________), avevano confermato l’agire negligente
rispettivamente in malafede della convenuta già a far tempo dal 1989 o comunque
al più tardi dalla primavera del 1992 (dagli stessi emergendo in particolare il
tema delle operazioni __________ di G__________ __________ e la loro sorte
assai infausta, con l’enorme necessità di finanziamenti che avevano generato e
che erano stati messi a disposizione dalla convenuta, con relativa messa a
pegno degli averi dei clienti di G__________ __________ rispettivamente della
sua fiduciaria, a loro insaputa). In tali circostanze ha ritenuto che i 4
prelevamenti in parola, che, avvenuti per cassa, con importi elevati e al di
fuori del quadro degli investimenti bancari effettuati dall’attrice (solita ad
agire nel mercato delle divise e dei titoli), non potevano certo essere
definiti normali, avrebbero dovuto indurre la convenuta ad effettuare ulteriori
verifiche sul potere di disposizione di G__________ __________ (art. 33 cpv. 3
CO) e meglio a contattare il beneficiario economico dell’attrice, a lei noto, poco
importando invece se G__________ __________ avesse agito come organo
dell’attrice o come gestore esterno al beneficio di una procura amministrativa,
rispettivamente quale sia stata la destinazione delle somme prelevate, che per
altro risultavano essere state utilizzate per quelle operazioni immobiliari e
per altre finanziate tramite il conto clienti intestato alla fiduciaria (che in
modo sospetto conteneva anche posizioni “in dare”), o ancora se Gi__________ __________
e R__________ __________ possano in seguito aver effettuato prelevamenti con
modalità analoghe. Respinta l’eccezione di prescrizione, preso atto che le
somme incassate dall’attrice nell’ambito dei due fallimenti andavano in
deduzione agli illeciti prelevamenti effettuati prima del 1993 ed esclusa la
tacita ratifica dell’operato di G__________ __________ da parte dell’attrice come
pure l’eventuale colpa concomitante di quest’ultima, il Pretore ha in
definitiva accolto integralmente la petizione, caricando alla convenuta la tassa
di giustizia di fr. 4'000.- e le spese, nonché l’indennità per ripetibili di
fr. 30'000.-.
5. Con
l’appello 26 aprile 2010 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Essa, dopo aver contestato l’ammontare totale
delle malversazioni imputate a G__________ __________, rimprovera innanzitutto al
Pretore di aver ritenuto comprovato un proprio agire negligente rispettivamente
in malafede sulla sola base del precedente giudiziario di cui al doc. E, che
riguardava una fattispecie diversa e un altro cliente e le cui conclusioni non
potevano essere generalizzate. Rileva che le operazioni di prelevamento
effettuate nell’occasione da G__________ __________ in qualità di organo
dell’attrice erano senz’altro compatibili con il profilo dell’attrice e non
erano affatto inusuali. Evidenzia che a lei non risultavano circostanze
particolari tali da attirare la sua attenzione, quali ad esempio il fatto che
il beneficiario dei trasferimenti, la cui destinazione a favore di attività
commerciali e immobiliari di G__________ __________ non era per altro stata
provata (con certezza), fosse fortemente indebitato con la banca nel
gennaio-aprile 1993, le sue difficoltà finanziarie, in ogni caso non gravi,
essendosi in effetti verificate solo nella primavera / estate di quell’anno. Ribadisce
che all’attrice rispettivamente al suo beneficiario economico, mandante di G__________
__________ per la costituzione della fondazione, andava rimproverata una grave
colpa concomitante, tale da negare o almeno ridurre sensibilmente la sua
eventuale responsabilità, per aver omesso di controllare l’operatività di G__________
__________ sul suo conto. E infine dichiara di confermare le altre
argomentazioni esposte nell’allegato conclusionale, che dovevano considerarsi
come integralmente riprodotte quale parte integrante del gravame.
6. Delle
osservazioni 4 giugno 2010 con cui l’attrice postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario,
nei prossimi considerandi.
7. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata
pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in
rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia
disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
8. Come
rilevato con pertinenza nell’appello (p. 6), il tema della lite è relativamente
semplice: unico punto in discussione è in effetti quello a sapere se, come
assume l’attrice, i prelevamenti fatti sul suo conto da G__________ __________
sono in conflitto di interesse con lei e quindi in abuso di potere, conosciuto
o agevolmente riconoscibile dalla convenuta, con una conseguente sua responsabilità,
oppure se, come ritiene quest’ultima, nessuna malafede e quindi nessuna
violazione dell’obbligo di diligenza e di fedeltà per detti prelevamenti possa
esserle ascritta, con la conseguente reiezione di ogni sua responsabilità. Detto
altrimenti, la controversia verte sulla questione a sapere se G__________ __________,
effettuando i 4 prelevamenti in qualità di organo dell’attrice, abbia
validamente ingaggiato quest’ultima.
8.1 Il
potere di rappresentanza del membro del consiglio di una fondazione segue le
regole che vigono per il membro del consiglio di amministrazione di una società
anonima. Esso comprende negozi di tutti i generi, potenzialmente nell’interesse
della persona giuridica rispettivamente non espressamente esclusi dagli scopi
della stessa (art. 718a cpv. 1 CO). Se un organo oltrepassa il proprio potere
di rappresentanza, ad esempio concludendo un negozio non più conforme al fine
sociale, il suo agire vincola la persona giuridica soltanto se il terzo
contraente è in buona fede (art. 718a cpv. 2 CO), buona fede che è presunta
(art. 3 cpv. 1 CC). In analogia con la giurisprudenza relativa ai negozi
conclusi da un rappresentante di due persone giuridiche - che vi ravvede di
regola un conflitto di interessi e li considera di conseguenza inefficaci -
viene trattata la situazione in cui l’organo di una persona giuridica conclude
a nome della stessa un negozio con un terzo, sebbene sussista un conflitto di
interessi fra l’organo stesso e la persona giuridica da lui rappresentata: il
negozio non è eo ipso privo di efficacia, ma lo diviene se il terzo
contraente si è reso conto (o avrebbe dovuto rendersi conto) dell’esistenza del
conflitto di interessi. Il conflitto di interessi ha infatti per conseguenza
che la volontà contrattuale non si forma correttamente, ragione per cui il
negozio non può divenire vincolante per la parte rappresentata (TF 29 agosto
1996 4C.15/1996 consid. 3a-3c, 27 marzo 2009 4A_228/2008,4A_230/2008 e 4A_232/2008
consid. 4.1.1).
8.2 Il
grado di diligenza che dev’essere richiesto al terzo nell’ambito della verifica
dell’esistenza del potere di rappresentanza dipende dal genere di negozio. Nei
rapporti con i propri clienti, la messa in atto di approfonditi accertamenti
può essere esatta dalla banca soltanto quando essa viene confrontata con negozi
che esulano dall’ordinaria amministrazione; per lo svolgimento di negozi
correnti, invece, la banca che non è legata al cliente da alcun obbligo contrattuale
particolare (come un mandato di gestione) non è tenuta a salvaguardare
genericamente i suoi interessi. La presenza di indizi di falsificazioni, o
anche solo un ordine riguardante una prestazione non prevista dal contratto
oppure inabituale, basta tuttavia già per esigere da lei verifiche supplementari
(TF 27 marzo 2009 4A_228/2008,4A_230/2008 e 4A_232/2008 consid. 4.1.2). La
disattenzione dei criteri di diligenza che si era in grado di esigere dalla
banca nelle circostanze concrete preclude alla medesima la possibilità di
invocare la propria buona fede (art. 3 cpv. 2 CC; TF 29 agosto 1996 4C.15/1996 consid. 7b, 27 marzo 2009 4A_228/2008,4A_230/2008 e 4A_232/2008 consid. 4.1.4).
8.3 Quando,
come nella fattispecie in esame, cliente di una banca è una fondazione, il cui
scopo sociale consiste essenzialmente nella gestione di patrimoni in proprio e
per conto di terzi (cfr. doc. D), il trasferimento di fondi sul conto di uno
degli amministratori della fondazione ricade di principio fra i negozi conformi
allo statuto sociale, a meno che non si verifichino circostanze particolari
tali da attirare l’attenzione della banca, quali ad esempio il fatto che il
beneficiario di questi trasferimenti risulti fortemente indebitato con la banca
medesima (TF 29 agosto 1996 4C.15/1996 consid. 4a, 27 marzo 2009 4A_228/2008,
4A_230/2008 e 4A_232/2008 consid. 4.1.3; SJZ 1926/27 n. 39 p. 189; Zäch, Berner Kommentar, n. 78 ad art. 33
CO; Guhl, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 9ª ed., p.
157). Nel caso in cui un trasferimento di fondi così effettuato viene ritenuto
privo d’efficacia, la fondazione può esigere dalla banca il versamento delle
somme così trasferite con un’azione volta ad ottenere il corretto adempimento
del contratto (e non con un’azione di risarcimento dei danni; TF 29 agosto 1996
4C.15/1996 consid. 7b, 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 4.2.2, 27 marzo 2009 4A_228/2008
e 4A_232/2008 consid. 4.2).
9. Nel
gravame la convenuta non censura di per sé l’assunto con cui il Pretore aveva
ritenuto dimostrata l’avvenuta malversazione da parte di G__________ __________
dei fr. 550'000.- fatti valere in causa dall’attrice, risultante per altro pacificamente
dai relativi giustificativi di cassa versati agli atti (doc. F e 12) e dalle testimonianze
(di R__________ __________ verbale p. 2 segg. e dell’avv. __________ __________
verbale p. 6 segg. e 10). Essa si limita più che altro a mettere in dubbio la
correttezza dell’ammontare del riconoscimento di debito (doc. G e H), di fr.
6'500'000.-, rilasciato a suo tempo da G__________ __________, evidenziando
come in realtà la ricostruzione effettuata dal perito quantificava in fr. 4’660'000.-
le somme da lui complessivamente prelevate. La questione non necessita di
essere approfondita, visto che nelle somme accertate dal perito, pacificamente
ammesse anche dalla convenuta, sono comunque compresi anche i 4 prelevamenti oggetto
della causa (cfr. allegati peritali 5.1 e 5.2).
10. Nel prosieguo
del suo esposto la convenuta espone le ragioni che a suo dire sarebbero tali da
escludere la sua malafede in occasione dei 4 prelevamenti litigiosi: essa
contesta da una parte che l’istruttoria abbia dimostrato l’esistenza di un precedente
agire sospetto di G__________ __________ e rileva dall’altra che le operazioni
di prelevamento in questione non erano di per sé tali da esigere da lei
maggiori accertamenti.
10.1 Essa
rimprovera dapprima al Pretore di aver ritenuto comprovato un proprio agire
negligente rispettivamente in malafede sulla sola base del precedente
giudiziario di cui al doc. E, che in realtà non poteva essere considerato
decisivo, in quanto riguardava una fattispecie diversa e un altro cliente,
tanto più che le sue conclusioni non potevano essere generalizzate. Essa ha invero
ragione ad evidenziare come la sentenza di cui al doc. E non possa di per sé
avere valenza probatoria, proprio per quelle ragioni. Fatto sta che gli
accertamenti fattuali alla base della stessa (si pensi ad esempio, oltre agli
episodi già rammentati dal Pretore [cfr. supra
consid. 4], al fatto che un cliente della fiduciaria
aveva constatato e poi riferito alla convenuta che G__________ __________ aveva
effettuato operazioni speculative a sua insaputa), puntualmente esposti
dall’attrice negli allegati preliminari (ed in particolare con la petizione),
sono stati a suo tempo contestati dalla convenuta solo in modo generico e devono
perciò essere considerati assodati (art. 170 cpv. 2 CPC/TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.
170), a prescindere dalla questione della valenza probatoria del doc. E. Ad
ogni buon conto va pure rilevato che il giudice di prime cure aveva concluso
che l’agire negligente rispettivamente in malafede della convenuta a seguito
del sospetto operato di G__________ __________ era stato altresì dimostrato
anche da altre prove e meglio dalle risultanze dei rapporti resi dalla seconda
assemblea dei creditori nell’ambito delle due procedure fallimentari (doc. N e
O), il cui contenuto era stato confermato dai loro estensori (avv. A__________ __________,
S__________ __________ e dr. W__________ __________). Non avendo provveduto a
censurare questa ulteriore motivazione (indipendente e alternativa), che
contrariamente al suo parere non può essere considerata un semplice obiter
dictum che roteerebbe “attorno a questa argomentazione principale” (appello
p. 7 e 16), la censura ricorsuale dev’essere dichiarata irricevibile per
carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI).
Quanto al
momento a partire dal quale la convenuta avrebbe dovuto preoccuparsi per
l’agire sospetto e scorretto di G__________ __________, il Pretore lo ha
individuato già a far tempo dal 1989 o comunque al più tardi dalla primavera
del 1992, il tutto basandosi sul medesimo complesso di testimonianze e documenti
indicati in precedenza, ai quali ha pure ritenuto di aggiungere espressamente il
doc. N (p. 12). In questa sede la convenuta, contestato il valore probatorio
del doc. E, ribadisce che le difficoltà finanziarie di G__________ __________
andavano in realtà collocate nella primavera / estate 1993, come indicato
dall’avv. A__________ __________, il quale, estensore del doc. N, aveva di
fatto rettificato quanto riportato erroneamente in quel rapporto. La censura è
infondata. Il Pretore ha in effetti correttamente osservato che l’avv. A__________
__________ aveva riferito che nella primavera / estate 1993 la convenuta aveva
messo sotto pressione G__________ __________ per contenere l’esposizione e
rientrare dallo scoperto, ma non aveva assolutamente rettificato il contenuto
del doc. N, che indicava nella primavera del 1992 il momento in cui G__________
__________ si era trovato in serie difficoltà finanziarie (verbale p. 3 seg. e
7). L’ipotesi di un errore di scritturazione in quel documento deve pertanto
essere respinta, anche perché il dr. W__________ __________, firmatario dello
stesso, aveva confermato la correttezza di quanto ivi riportato (verbale p. 8),
aggiungendo poi che la frase riportata nel doc. O (p. 10) secondo cui “AP 1 ha intrapreso numerosi passi volti ad ottenere una riduzione dell’esposizione della F__________ __________
SA e di G__________ __________ nei suoi confronti, rispettivamente ad ottenere
ulteriori garanzie pur essendo, o dovendolo essere, a conoscenza del fatto che
la F__________ __________ SA si trovava in quel momento in situazione di
insolvenza” andava temporalmente collocata proprio nell’ultima parte del 1992 e
nel 1993 (verbale p. 3). Stando così le cose, poco importa se - come rilevato
dalla convenuta, per altro per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 78
CPC/TI), solo in sede conclusionale - i conti perdite e profitti di F__________
__________ SA, anche quello al 31 dicembre 1992, si concludevano regolarmente
con leggeri utili (doc. II° rich., all. 6.6).
Ammesso
con ciò che già a fine 1992 la convenuta doveva dubitare della correttezza
dell’operato di G__________ __________ nei confronti dei suoi clienti, è evidente
che in occasione dei successivi prelevamenti da lui effettuati per conto dell’attrice
essa avrebbe dovuto adoperarsi nei confronti del beneficiario economico, a lei
noto (doc. 11), per chiarire se questi disponeva del necessario potere di
rappresentanza. Già per questo la sua buona fede non può essere ammessa (art. 3
cpv. 2 CC).
10.2 La
convenuta censura pure l’assunto pretorile secondo cui i 4 prelevamenti
litigiosi, avvenuti per cassa, per somme elevate e al di fuori del quadro degli
investimenti bancari solitamente effettuati dall’attrice (nel mercato delle
divise e dei titoli), non potevano di per sé essere definiti usuali, per cui
essa già per quella ragione avrebbe dovuto effettuare ulteriori verifiche sul
potere di disposizione di G__________ __________, poco importando quale sia poi
stata la destinazione delle somme da lui prelevate, con ogni evenienza utilizzate
proprio per quelle operazioni immobiliari e per altre finanziate tramite il
conto clienti intestato alla fiduciaria. In questa sede essa ritiene invece che
quei prelevamenti erano di per sé compatibili con il profilo dell’attrice e non
inusuali, e che non risultavano circostanze particolari tali da attirare la sua
attenzione, quali ad esempio il fatto che il beneficiario dei trasferimenti, la
cui destinazione a favore di G__________ __________ non era per altro stata
provata (con certezza), fosse allora fortemente indebitato con la banca, le sue
difficoltà finanziarie, in ogni caso non gravi, essendosi in effetti verificate
solo in seguito, nella primavera / estate del 1993.
10.2.1 La
convenuta ha ragione ad affermare che il trasferimento di fondi della
fondazione attrice sul conto del suo membro del consiglio di fondazione o sul
conto clienti della fiduciaria di cui questi era pure amministratore (doc. G) ricade
di principio fra i negozi conformi allo statuto sociale di quella persona
giuridica (cfr. supra consid. 8.3). Ed ha pure ragione a sostenere che i
4 prelevamenti effettuati nel 1993 non costituivano operazioni inusuali, nei tre
anni precedenti essendo già stati effettuati - oltretutto sempre per mano di G__________
__________, che da sempre era l’unica persona operativa sul conto per l’attrice
- non meno di 11 operazioni di prelevamento, sempre per cassa e per importi
altrettanto elevati, senza per altro che alla convenuta, informata solo
dell’intenzione dell’attrice di effettuare un’attività finanziaria (cfr. doc.
11), fosse mai stato indicato che la stessa doveva essere limitata ad
operazioni sul mercato delle divise e dei titoli. In base alla dottrina e alla giurisprudenza
esposta in precedenza (cfr. supra consid. 8.3), occorre nondimeno ancora
esaminare se a quel momento non si erano verificate altre circostanze
particolari tali da attirare l’attenzione della convenuta, quali ad esempio il
fatto che il beneficiario dei trasferimenti risultasse fortemente indebitato
con la banca.
10.2.2 Contrariamente
a quanto ritenuto dalla convenuta, l’istruttoria ha dimostrato che le somme oggetto
dei 4 prelevamenti sono andate a favore di G__________ __________ o della sua
fiduciaria: sottoscrivendo il riconoscimento di debito per l’importo di fr.
6'500'000.- “da me prelevato dai conti della vostra società” (doc. G) e
rilasciando il vaglia cambiario a nome di F__________ __________ SA, da lui
avallato personalmente (doc. H), “a garanzia del mio obbligo di rimborso” (doc.
G), G__________ __________ ha pacificamente dato atto che quella somma -
come detto senz’altro comprensiva anche dei 4 prelevamenti qui litigiosi - era
per l’appunto stata dirottata a favore suo o della sua fiduciaria; l’avv. B__________ __________ ha inoltre confermato che G__________ __________ gli aveva
confessato di aver utilizzato le somme prelevate per sue operazioni personali
in __________ (verbale p. 6 segg.; cfr. doc. N p. 10, da cui risulta che parte
delle operazioni erano state finanziate tramite il conto clienti della
fiduciaria); la convenuta non ha del resto spiegato in questa sede per quali
motivi sarebbe stato errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309) l’assunto
pretorile secondo cui dai doc. N e O e dalla testimonianza di R__________ __________
risultava che gli averi dell’attrice, al pari di quelli degli altri clienti di
G__________ __________, erano stati utilizzati al finanziamento delle sue
operazioni immobiliari e alla copertura delle perdite che ne erano derivate; e
oltretutto il perito giudiziario, nonostante la scarsa documentazione
rintracciata, è riuscito a confermare con certezza che almeno il secondo e il
terzo prelevamento (quello di fr. 100'000.- risalente al 26 febbraio 1993 e
quello di fr. 150'000.- del 17 marzo 1993) erano poi stati trasferiti sul conto
clienti di F__________ __________ SA (perizia p. 13 e 31; cfr. pure allegato
peritale 5.1).
Pacifico
che al momento dei 4 prelevamenti i beneficiari degli stessi G__________ __________
e F__________ __________ SA erano clienti della convenuta, si tratta di
stabilire se costoro fossero allora fortemente indebitati nei suoi confronti,
quesito questo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, va
risolto in modo affermativo. Dai bilanci di F__________ __________ SA (doc. II°
rich., all. 6.6) risulta in effetti, come confermato dalla perizia (p. 4), che
al 31 dicembre 1992 il conto clienti presso la convenuta presentava un passivo
(ciò che era assai curioso e preoccupante) di fr. 900'458.87 e che la convenuta
era creditrice nei confronti della società per fr. 916'385.75 (fr. 110'496.35 +
fr. 900'458.87 ./. fr. 94'569.47). Quanto alla posizione personale di G__________
__________, il 31 dicembre 1992 la convenuta era creditrice nei suoi confronti
per fr. 229'255.60 (cfr. doc. prodotta al perito IV°: fr. 232'010.05 ./. fr.
2'754.45) e nei confronti dei coniugi __________ per altri fr. 801'864.50 (cfr.
doc. prodotta al perito IV°: fr. 519'729.50 + fr. 282'135.-).
Appurato
con ciò che i 4 prelevamenti erano andati a favore di G__________ __________ (la
cui situazione economica si stava viepiù deteriorando a seguito del cattivo
andamento delle operazioni immobiliari spagnole, noto alla convenuta) o della
sua fiduciaria (che in parte aveva finanziato quelle operazioni), che erano allora
fortemente indebitati nei confronti della convenuta, è evidente che essa, prima
di dar seguito a quelle operazioni, avrebbe dovuto effettuare ulteriori
accertamenti presso il beneficiario economico, a lei allora noto. Non avendolo
fatto, la sua buona fede non può essere ammessa (art. 3 cpv. 2 CC).
11. Ammesso
con ciò che i 4 prelevamenti in questione devono essere ritenuti privi
d’efficacia per la malafede della convenuta (cfr. consid. 10.1 e/o 10.2) e che
quest’ultima, in adempimento del contratto (doc. 11), è dunque tenuta a mettere
a disposizione dell’attrice quelle somme, la sua richiesta volta a negare o
almeno ridurre sensibilmente la sua responsabilità per il fatto che all’attrice
rispettivamente al suo beneficiario economico, mandante di G__________ __________
per la costituzione della fondazione, andava rimproverata una grave colpa
concomitante per aver omesso di controllarne l’operatività sul suo conto deve
essere respinta. In presenza di un’azione volta ad ottenere il corretto
adempimento del contratto (e non di un’azione di risarcimento dei danni, cfr.
consid. 8.3), l’eventuale concolpa dell’attrice è in effetti priva di rilevanza
(TF 29 agosto 1996 4C.15/1996 consid. 7b, 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid.
4.2.2, 27 marzo 2009 4A_228/2008 e 4A_232/2008 consid. 4.2).
12. Proceduralmente
irricevibile è infine l’ultima censura della convenuta, che in questa sede
dichiara di voler confermare le altre argomentazioni da lei esposte
nell’allegato conclusionale, che a suo dire dovrebbero considerarsi come qui
integralmente riprodotte quale parte integrante del gravame. La giurisprudenza
ha in effetti già avuto modo di stabilire che il richiamo ad allegazioni
espresse in precedenti allegati, come ad esempio nelle conclusioni di causa,
non costituisce una motivazione d’appello sufficiente (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC/TI; Cocchi/Trezzini, op. cit.,
m. 21 ad art. 309); tanto più che nemmeno è dato a sapere di quali argomentazioni
si tratti.
13. Ne
discende, a conferma della sentenza pretorile, l’integrale reiezione del
gravame nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che la tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un
valore litigioso di fr. 550'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la LTG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 26 aprile 2010 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 8’100.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
8’200.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 15’000.- per ripetibili.
III. Intimazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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