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Decisione

12.2010.81

Interpretazione di un contratto per allestimento di una struttura pubblicitaria, criteri di distinzione tra compravendita e appalto in caso di vendita con obbligo di montaggio

16 maggio 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Intenzionata a realizzare una struttura pubblicitaria composta da

una serie di moduli luminosi assemblati tra di loro in modo da formare un elemento

circolare denominato “J__________ Tower” (doc. R), il 4 aprile

2005 J__________ AG ha sottoscritto una prima conferma d’ordine datata 29 marzo

2005 di AO 1 (di seguito: E__________) comprendente la preparazione e

l’assemblaggio di 4 prototipi di barre complete al prezzo di fr. 3'558.70, IVA

compresa (doc. Q). Il 2 maggio 2005 AP 1 ha sottoscritto un’ulteriore conferma d’ordine, pure datata 29 marzo 2005, relativa al materiale necessario per un

prezzo complessivo di fr. 72'772.70, IVA compresa. Essa prevedeva per

l’assemblaggio dei materiali a T__________ e per il montaggio e la messa in

opera a Tr__________ una tariffa oraria di fr. 75.00 in base al tempo di lavoro effettivo utilizzato (doc. P).

Il 7

ottobre 2005 AO 1 ha comunicato all’arch. __________, consulente di AP 1 e

progettista della parte meccanica e strutturale dell’opera, che era stato

completato e messo in opera il montaggio degli equipaggiamenti elettrici sul

prototipo assemblato a T__________ il 17 settembre 2005. Operazione che aveva

permesso di valutare correttamente i tempi necessari per il montaggio a T__________

di tutto il Sistema e di verificare che “per montare ogni profilo 3 file di

Mini-Led con relativo Sistema di accensione con controllo DMX 512 un tecnico

impiega 2 ore esclusi l’eventuale imballo di ogni elemento e relativo materiale

d’imballaggio” (doc. O).

A seguito

di una visita effettuata a T__________ dall’ing. __________, AP 1 ha comunicato il 14 ottobre 2005 a AO 1 che avrebbe eseguito essa stessa il montaggio della struttura

e ha chiesto la consegna del materiale all’arch. __________, assicurando che il

saldo di fr. 35'046.35 sarebbe stato versato entro 10 giorni dalla consegna

della merce (doc. N).

Il 16

gennaio 2006 AO 1 ha emesso a carico di AP 1 una fattura di complessivi fr.

89'894.25, di cui fr. 69'744.85 per i materiali e fr. 13'800.- per il loro

assemblaggio a T__________, pari a 84 ore lavorative a fr. 75.00 l’ora (doc.

5). Dedotto l’acconto di fr. 36'386.35, restava un saldo di fr. 53'507.90 a favore diAO 1, la quale informava nel contempo AP 1 che “tutto il materiale di cui

alle conferme d’ordine 1 + 2 del 29.03.2005 è a vostra disposizione per ogni

constatazione presso la nostra sede di T__________” (doc. M).

Falliti i

tentativi di risolvere bonalmente la vertenza, con scritto 24 aprile 2006 AP 1 ha comunicato per il tramite dell’avv. A__________ aAO 1 la “rescissione del contratto” e ha

contestato “di avere mai richiesto l’assemblaggio completo della struttura J__________

in assenza di un preventivo accettato, fatta eccezione per i lavori di

assemblaggio del prototipo di cui alla conferma d’ordine no. 2 del 29 marzo 2005” (doc. B).

B. Con

petizione del 10 maggio 2006 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 alla

restituzione dei fr. 36'446.35 già pagati a titolo di acconto, oltre interessi

al 5% dal 27 luglio 2005. AO 1 si è opposta alla petizione con risposta del 3

luglio 2006, formulando nel contempo una domanda riconvenzionale di fr.

53'507.90 equivalenti al saldo ancora aperto, oltre interessi al 5% dal 2 marzo

2006. Nell’allegato di replica e risposta riconvenzionale 21 luglio 2006 parte

attrice ha confermato la petizione e chiesto la reiezione integrale della

domanda riconvenzionale. Le parti si sono ulteriormente confermate nella duplica

e replica riconvenzionale del 12 settembre 2006 e nella duplica riconvenzionale

del 10 ottobre 2006. Esperita l’istruttoria, esse hanno ribadito le proprie

allegazioni e domande nelle conclusioni del 3 e del 4 marzo 2009.

C. Con

sentenza del 30 marzo 2010 il Pretore ha respinto la petizione di AP 1 ed ha

accolto la domanda riconvenzionale di AO 1 per fr. 53'507.90 oltre interessi al

5% dal 2 marzo 2006.

Con

appello del 26 aprile 2010 AP 1 chiede la riforma del giudizio pretorile nel

senso che la petizione sia accolta e la domanda riconvenzionale respinta. Con

osservazioni del 15 giugno 2010 AO 1 postula la reiezione del gravame.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e

impugnata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque

disciplinata dal CPC ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

Nel

proprio giudizio il Pretore ha escluso l’applicazione dell’art. 109 cpv. 1 CO

invocato dall’attrice perché il 9 marzo 2006, data della messa in mora (doc.

E), la convenuta aveva già preparato il materiale oggetto della conferma

d’ordine n. 1 (doc. P) e assemblato il prototipo di cui alla conferma d’ordine

n. 2 (doc. Q), come pure aveva eseguito il – contestato – assemblaggio

della struttura. Nel suo scritto “situazione contabile” del 16 gennaio

2006.

(doc. M) essa aveva comunicato all’attrice che tutto il materiale oggetto

delle due conferme d’ordine era a disposizione per ogni constatazione alla sede

di T__________, ritenuto che entrambe le conferme d’ordine prevedevano che la

fornitura doveva avvenire “franco AO 1 – SA __________” (doc. P, Q). Di

conseguenza l’attrice non poteva recedere dal contratto in virtù dell’art. 107

CO e non poteva pretendere la restituzione di quanto già pagato, ma era tenuta

a pagare quanto pattuito. Riguardo alla domanda riconvenzionale della convenuta,

il Pretore ha rilevato che il materiale e le prestazioni elencate nelle due

conferme d’ordine non erano contestati, che il costo complessivo fatturato in

fr. 69'644.85 oltre IVA (doc. 5), peraltro inferiore a quello pattuito di fr.

70'967.80, pure non lo era stato, per cui la pretesa in oggetto non necessitava

di ulteriore disamina ed andava ammessa. Restava quindi da verificare la

pretesa di fr. 13'800.- per l’assemblaggio dell’intera struttura, cui la

convenuta si era opposta perché la posizione era rimasta aperta in attesa di

poter valutare le ore necessarie e, quindi, il relativo costo. Assemblaggio al

quale, in definitiva, essa aveva optato di provvedere personalmente. Al

proposito il Pretore è giunto alla conclusione che l’attrice era tenuta ad

onorare questo contratto nella sua totalità e a pagare alla convenuta la

retribuzione pattuita di fr. 75.– per ora su un totale di 184 ore. Egli ha fondato il giudizio sugli

atti di causa (doc. P, O, N) e sulle deposizioni di M__________ e R__________

(atto XIV) e di Ru__________ (atto XIII). Ha inoltre ritenuto che

l’assemblaggio a T__________ da parte della convenuta era previsto nella

conferma d’ordine n. 1, per cui la comunicazione dell’attrice che vi avrebbe provveduto

lei stessa configurava una decisione unilaterale di recedere parzialmente dal

contratto. Ha poi ricordato che impegni assunti contrattualmente vanno

rispettati per il principio pacta sunt servanda. Ha infine escluso

l’applicazione dell’art. 377 CO, configurandosi il negozio giuridico

perfezionatosi in base alla conferma d’ordine n. 1 quale compravendita ai sensi

dell’art. 184 CO, sia per il rapporto tra il costo del materiale (fr.

67'632.60) e il costo del lavoro di assemblaggio (fr. 13'800.-), sia perché il

montaggio finale della struttura a Tr__________ non era compreso nelle prestazioni

a carico della convenuta ma era a carico dell’attrice.

3.

L’appellante

obietta che scopo della sottoscrizione delle due conferme d’ordine era di

condizionare la costruzione dell’intera J__________ al rispetto di un costo

complessivo, incluso l’assemblaggio a T__________ e successivamente a Tr__________,

che fosse verificabile preventivamente ed accettato. L’assemblaggio – prosegue – non era stato di proposito compreso nella conferma d’ordine n. 1

che, oltre a elencare i materiali, il loro costo, i ribassi concessi e la

tariffa relativa all’assemblaggio dei materiali, quantificata in fr. 75.00

l’ora e mai contestata, escludeva espressamente l’assemblaggio come pure il

preventivo corretto per questa operazione, che sarebbe dipeso dalla

realizzazione del modulo iniziale. Del resto la conferma d’ordine in oggetto non

comprendeva neppure le spese di trasporto a Tr__________, gli onorari per spese

accessorie e trasferta, il montaggio direttamente a Tr__________, così come

l’istallazione elettrica principale. Con lettera del 7 ottobre 2005 AO 1 aveva

comunicato all’arch. __________ che il montaggio degli equipaggiamenti

elettrici sul prototipo assemblato a T__________ il 27 settembre 2005 era stato

completato, per cui potevano essere indicati anche i tempi di montaggio

dell’intera struttura, sino a quel momento non valutabili. Solo a quel momento

– stando all’appellante – poteva essere dato un senso compiuto

all’importo di fr. 75.00 per ora e quantificata l’entità dell’intero

investimento. La successiva visita a T__________ del 13 ottobre 2005 era quindi

servita a chiarire le ragioni alla base dell’impiego del numero di ore indicato

da AO 1 e la conseguente richiesta di consegna del solo materiale, apparendo

eccessivo il totale delle ore da essa indicato, rispettivamente del prototipo e

delle barre assemblate. Posizione confermata per e-mail il giorno successivo

dall’ing. __________. Richiesta cui AO 1 non aveva dato seguito, proseguendo nell’assemblaggio

dell’intera torre, donde l’inevitabile messa in mora. A suo dire, non può

essere seguito il Pretore, laddove sostiene che il 9 marzo 2006 AO 1 non era in

mora nell’adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.

4.

L’appellante non può essere seguita laddove sostiene che l’assemblaggio

della struttura a T__________ non fosse compreso nella conferma d’ordine n. 1 e

che scopo della visita in loco del 13 ottobre 2005 era di chiarire le ragioni

del numero di ore indicato daAO 1.

4.1

In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un

determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione

soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti

(art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 7 giugno

1999.

4C.25/1999). Solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla

reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che

una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene

accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le

dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso

che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle

dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 131 III

606.

consid. 4.1 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 7 giugno 1999 4C.25/1999; RtiD

I-2004 N. 33c).

4.2

La conferma di ordine n. 1 sottoscritta per accettazione

dall’appellante il 2 maggio 2005 (doc. P) prevede quali “Condizioni di

vendita”, tra le altre, le posizioni “Importo netto della conferma

d’Ordine n. 1: Sfr. 72'772.70”, “Fornitura:

franco AO 1 – __________”, “Assemblaggio dei materiali a T__________:

non compreso, da fatturare separatamente a Sfr. 75.00 orari in base al tempo di

lavoro effettivo utilizzato. Un eventuale preventivo corretto dell’assemblaggio

potrebbe essere calcolato solamente dopo aver realizzato quello dei prototipi

nel nostro laboratorio” e “Montaggio e messa in opera Tr__________: non

compresi, da fatturare separatamente a Sfr 75.00 orari + spese accessorie e

trasferte”. Le “Condizioni di vendita” in oggetto non possono essere

prese singolarmente per dare loro l’interpretazione cui tende l’appellante. In

realtà, la posizione relativa all’assemblaggio a T__________ va posta in

relazione logica con quella precedente in cui è indicato l’importo netto della

Conferma d’ordine n. 1 in Sfr. 72'772.70. In altre parole: l’importo netto

della Conferma d’ordine n. 1 non comprendeva la prestazione dell’assemblaggio a

T__________, da fatturarsi separatamente a Sfr. 75.00 l’ora, ma espressamente

pattuito contrattualmente con la firma per accettazione. Dalla lettera 7

ottobre 2005 risulta inoltre che il montaggio degli equipaggiamenti elettrici

sul prototipo assemblato a T__________ il 27 settembre 2005 era stato

completato come a conferma d’ordine n. 2 ed era a disposizione per le “valutazioni

del caso” (doc. O). Lettera a seguito della quale, in base alle deposizioni

L__________ (verbale 23 maggio 2007, atto XIII pag. 5 risposta 3b), C__________

e Ca__________ (verbali 16 gennaio 2008, atto XIV pag. 2 e 3), era avvenuto

l’incontro a T__________ il 13 ottobre 2005 con lo scopo di verificare il

funzionamento del prototipo. Stando alle deposizioni concordi di C__________ e

Ca__________, in quell’occasione, constatato il funzionamento corretto del

prototipo, “si era deciso di proseguire con la realizzazione

dell’assemblaggio degli elementi che erano 84 …” (in tal senso anche

verbale di interrogatorio formale 7 luglio 2008 di Cl__________, atto XVIII

pag. 3, risposta a domanda 11) e si era pure discusso “del montaggio a Tr__________

dei vari elementi”, ma non era stata presa una decisione definitiva. Che,

poi, il montaggio definitivo della struttura dovesse avvenire a Tr__________

risulta dal mail 14 ottobre 2005 (doc. N), ove è parole di “Montage” (ma

non di assemblaggio, cfr. in tal senso le “Condizioni di vendita” di cui

si è detto) e dalla letteraAO 1 del 2 febbraio 2006 (doc. H, pag. 2). Ma,

quand’anche il mail del 14 ottobre 2005 (doc. N), ricevuto da AO 1 solo il

successivo 3 novembre 2005 (doc. 4 e doc. H, pag. 2), fosse da interpretare nel

senso che AP 1 aveva deciso di effettuare personalmente la “Vormontage”,

si tratterebbe di una modifica unilaterale delle “Condizioni di vendita”

della conferma d’ordine n. 1 che, seppure rimasta incontestata, non poteva

avere effetti giuridici posto che il suo contenuto si scostava, a detrimento

del destinatario, dal risultato delle pattuizioni in modo tale da non potersi

ritenere scontato, secondo la buona fede, l’accordo di quest’ultimo (art. 6 CO;

DTF 114 II 250 consid. 2a). In tal senso non può essere seguita l’appellante,

laddove argomenta cheAO 1 “non solo è rimasta silente, ma ha proseguito

nell’assemblaggio dell’intera Torre come se nulla fosse …”, quasi come a

dire che il silenzio deve andare a suo discapito poiché, si dovesse considerare

la comunicazione 14 ottobre 2005 alla stregua di un’offerta di modifica, di

regola il silenzio va interpretato quale rifiuto di accettazione (Basler Kommentar, no. 4 ad art. 6 CO). Del

resto, va rilevato che dopo l’incontro del 13 ottobre 2005 a T__________ AO 1 aveva proseguito con l’assemblaggio della struttura sino ad ultimarlo (“questi

lavori si sono svolti rapidamente… Da parte mia è stato ultimato l’assemblaggio”:

verbale C__________, cit., pag. 2). Tant’è che nella “Situazione contabile

al 16.01.2006” AO 1 comunicava all’appellante che “Tutto il materiale,

come da Conferme d’Ordine 2 + 1 del 29.03.2005 è a vostra disposizione per ogni

constatazione presso la nostra Sede di T__________” (doc. H), ritenuto

peraltro che la fornitura doveva avvenire, come si è visto, “franco AO 1-__________”

(doc. P e Q). Ne consegue che, come rettamente ritenuto dal Pretore, il 9 marzo

2006.

AO 1 aveva adempiuto integralmente le prestazioni contrattuali concluse con

AP 1, esplicitamente previste nel programma lavori (schede 7.2 e 7.3; verbale B__________

4.

dicembre 2006, atto VIII pag. 2 in fine) e da escludersi era una messa in

mora secondo l’art. 109 CO per la consegna del solo materiale, visto che il suo

silenzio dopo la ricezione 3 novembre 2005 del mail 14 ottobre 2005 non poteva

assurgere ad accettazione della modifica unilaterale e a suo svantaggio di

quanto concordemente pattuito con la sottoscrizione della conferma d’ordine n.

1.

5.

Gli ulteriori argomenti proposti dall’appellante si incentrano sul

fatto che oggetto di contestazione non era il costo dell’assemblaggio, bensì se

dovesse essere eseguito. A suo dire, nell’analisi della correttezza della

rivendicazione dell’importo di fr. 13'800.- per l’assemblaggio dell’intera

struttura il Pretore sembrerebbe avere valutato unicamente alcune prove,

facendo astrazione di altre o non dando loro il peso e l’interpretazione che

effettivamente meritavano. In particolare il primo giudice non poteva giungere

alla conclusione che in occasione dell’incontro del 13 ottobre 2005 le parti

avevano concordato la prosecuzione dell’assemblaggio dell’intera struttura. Né a

detta dell’appellante merita di essere condiviso il punto di vista del Pretore,

stando al quale la comunicazione 14 ottobre 2005 configurerebbe una decisione

unilaterale di recedere parzialmente dal contratto visto che, semmai, l’ing. __________

e, pertanto, essa stessa, si erano riservati espressamente il diritto di

rinunciare a conferire l’incarico di assemblare la struttura già con gli accordi

iniziali.

A torto. Riguardo

all’esecuzione dell’assemblaggio si rinvia a quanto ampiamente esposto al

considerando precedente, evidenziando nuovamente, a titolo riassuntivo, che esso

era parte delle “Condizioni di vendita” di cui alla conferma di ordine

n. 1 accettata dall’appellante il 2 maggio 2005 (doc. P) e inserita nel

programma lavori (doc. 7.2. e 7.3); che scopo dell’incontro del 13 ottobre 2005 a T__________ era di verificare il corretto funzionamento del prototipo e che in quell’occasione

era rimasta aperta solo la questione del montaggio finale; che il mail inviato

a AO 1 il giorno successivo, ma da essa ricevuto solo il 3 novembre 2005,

costituiva una modifica unilaterale delle condizioni di cui alla conferma

d’ordine n. 1 decisa da AP 1 (verbale B__________, cit., pag. 2, e L__________,

cit., risposta 10: “… und so beschlossen wir, die Montage selber auszuführen”)

a sfavore di quest’ultima e, quindi, il silenzio non poteva assurgere ad

accettazione; che, infine, in ogni caso a quel momento l’assemblaggio era già

nello stadio finale (“Endstadium”, doc. H, pag. 2). Invano si cerca

negli atti un riscontro documentale all’asserzione dell’appellante, secondo la

quale essa si sarebbe riservata già negli accordi iniziali il diritto di

rinunciare a conferire a AO 1 l’incarico di assemblare l’intera struttura.

6.

L’appellante

contesta infine genericamente la qualifica giuridica del contratto data dal

Pretore, per il quale si è trattato di una compravendita e non di un appalto,

sostenendo che a caratterizzarlo era il lavoro di assemblaggio dei diversi

pezzi e non il semplice acquisto del materiale. A torto. Nel caso di vendita

con obbligo di montaggio, si tratterà di un contratto di appalto se il

montaggio ha una rilevanza determinante. Se, invece, determinante è l’oggetto

fornito, il contratto va qualificato quale compravendita (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009,

n. 4245, pag. 637). Nel caso concreto, già solo dalla conferma d’ordine n. 1

risulta l’evidente supremazia della fornitura del materiale per un importo di

fr. 67'632.60, IVA esclusa (doc. P), a fronte del costo dell’assemblaggio a

Taverne (fr. 13'800.-). D’altro canto, ritenuto altresì che l’appellante aveva

comunicato l’intenzione di procedere lei stessa all’assemblaggio e che del

montaggio definitivo a Tr__________ si sarebbe comunque occupata lei stessa,

non si vede perché, ora, improvvisamente l’assemblaggio, peraltro solamente una

delle “Condizioni di vendita”, debba assurgere a elemento che

caratterizzava il contratto. Semmai, in base alle risultanze istruttorie,

determinanti per l’appellante erano, oltre alla fornitura del materiale, soprattutto

la realizzazione di un prototipo (per permettere a AO 1 di quantificare il tempo

necessario per l’assemblaggio della struttura) e la verifica del suo corretto

funzionamento (conferma d’ordine n. 2, doc. Q; verbali B__________, C__________,

Ca__________ e L__________ già citati).

7.

Ciò posto, l’appello, destituito di fondamento, va integralmente

respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che

rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata al

valore di causa di fr. 89'954.25 (fr. 36'446.35 + fr. 53'507.25).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 148 CPC ticinese, la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

pronuncia:

1. L’appello

26 aprile 2010 di AP 1 è respinto.

2. Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr.

1’900.–

b)

spese fr.

100.–

fr. 2’000.–

già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla

controparte fr. 3’000.– per ripetibili.

3. Intimazione:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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