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Decisione

12.2010.83

Rivendicazione di proprietà su un conto bancario

16 settembre 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i conti erano stati aperti dall'attore, come per l'apertura di quello n. __________

intestato alla società fallita (13 giugno 2006) egli avesse agito in forza di

una procura rilasciata dall'amministratore unico, e come per quella del conto

n. __________ denominato “S__________ __________” (10 luglio 2006) l'attore

non disponesse affatto di una procura (sentenza impugnata, pag. 2 in basso). A fronte di argomenti pretorili puntuali tuttavia, l'appellante non spende alcuna parola

per spiegare in che modo e perché sulla base di questi medesimi elementi la

presunzione di proprietà a favore della società fallita -cui il Pretore aveva in

un primo tempo concluso- è errata. Da questo punto di vista, poco importa che

per il conto n. __________ l'attore fosse appunto indicato quale “procuratore

speciale” (appello, pag. 3 n. 3b). Di modo che, carente di motivazione, l'appello

sarebbe persino irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC, combinato con il

cpv. 5). La questione però non merita ulteriore disamina anche per un altro

motivo: in concreto il Pretore ha in effetti concluso per un rovesciamento

della presunzione di proprietà -riconosciuta in un primo tempo alla convenuta-

sulla base della testimonianza di D__________, amministratore delegato e

direttore generale di B__________ SpA -presso cui quel conto era appunto stato

aperto- trattandosi di teste “perfettamente neutrale ed equidistante nei

confronti delle due parti” (sentenza impugnata, pag. 3 penultimo paragrafo),

circostanza che l'appellante non sembra nemmeno considerare. Pertanto, privo di

pertinenza, l'appello va così respinto.

2. Pur avendo concluso per la presunzione di proprietà a favore

dell'attore, il Pretore ha nondimeno ritenuto che “le citate posizioni di

loro clientela” della società fallita, di fatto non erano averi di

spettanza dell'attore (sentenza impugnata, pag. 4 secondo paragrafo). Ciò posto,

l'appellante gli rimprovera di avere ignorato quelle che sono le risultanze

testimoniali da cui emergerebbe come il conto rivendicato non sia affatto della

convenuta ma dell'attore (appello, pag. 3 n. 4). Ancora una volta tuttavia, la

censura va disattesa.

a) Certo, in occasione della sua audizione G__________ -amministratore

unico della società fallita- ha confermato il contenuto della sua dichiarazione

scritta 18 febbraio 2009 dove attestava di avere autorizzato l'attore ad aprire

un solo conto bancario intestato alla società fallita -segnatamente il n. __________

(doc. I)- presso B__________ SpA, come da “procura speciale” 8 giugno

2006 (doc. 3, pag. 2). Parimenti, egli ha precisato che -di fatto- l'attore ne

aveva poi aperti altri quattro per conto di certi clienti (verbale 2 settembre

2009, pag. 2; doc. I). Resta il fatto che, a quel momento egli non ne sapeva alcunché

e che -come lo stesso appellante ricorda (appello, pag. 3 n. 4a)- per mera

supposizione egli ha dedotto che gli stessi erano di pertinenza di quei clienti

e non della società fallita. Ciò posto, visto che G__________ non era mai stato

coinvolto nell'operatività della società fallita e non aveva indicato la fonte

utilizzata per allestire la dichiarazione 18 febbraio 2009 di cui al doc. I, in

assenza di elementi chiari e inequivocabili atti a dissipare ogni dubbio il

Pretore non ha ritenuto questa sua testimonianza sufficientemente attendibile giusta

l'art. 8 CC (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). E, al riguardo, l'appellante non si confronta (appello, pag. 3 n. 4a). Ancora una volta, immotivato, l'appello

si rivela così irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC, combinato con il cpv.

5).

b) Per l'appellante

anche il teste C__________, direttore della società fallita, ha confermato che esisteva

una procura destinata all'apertura da parte dell'attore di un solo conto utilizzabile

per l'incasso di provvigioni, che i conti da lui aperti in aggiunta appartenevano

a clienti, mentre quello che egli rivendicava gli apparteneva essendo titolare

dei fondi confluiti sullo stesso e di cui ai doc. M-R (appello, pag. 3 n. 4b). Al

riguardo, il Pretore ha considerato che, come tale, il teste non poteva dirsi estraneo

alla controversia in esame (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Di per sé quindi, nella misura in cui l'appellante non contesta questa sua conclusione,

l'appello è finanche e ancora una volta irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f

CPC, combinato con il cpv. 5). Del resto poi, in sede di audizione testimoniale,

il teste ha appunto dichiarato essere stato presente insieme all'attore

all'apertura di “un conto intestato alla S__________ e successivamente

alcuni conti di clienti che volevano aprire il loro conto a __________” (verbale

2 settembre 2009, pag. 3). Inoltre, parte dei documenti cui rinvia l'appellante

nemmeno accennano all'attore (doc. M a P), mentre gli altri lo indicano solo quale

“direttore della società I__________” (doc. Q a S) senza identificarlo

quale titolare di beni che erano di quest'ultima. Infondato, l'appello sarebbe

comunque da respingere.

c) Invano l'appellante evoca per finire la testimonianza resa da D__________

(appello, pag. 4 n. 4c). Certo, egli ha -fra l'altro- avuto modo di confermare

che l'attore aveva aperto il conto n. __________ intestato alla società fallita

in forza di una procura, che i fondi accreditati su quello rivendicato

dall'attore non appartenevano a quest'ultima e che il riferimento nella

denominazione dello stesso a quest'ultima era giustificato per il fatto che si

trattava di clientela a lei riferita (verbale audizione in via rogatoriale del

5 novembre 2009, pag. 16 seg.). Ma -come già visto e diversamente da quanto pretende

l'appellante- il Pretore non ha affatto misconosciuto la valenza di questa sua dichiarazione,

ritenuta attendibile a tal punto da indurlo a considerare rovesciata l'apparente

e a prima vista presunzione di proprietà a favore della convenuta (sopra,

consid. 2). Di modo che, anche al riguardo l'appello va respinto.

3. Secondo il primo giudice, né gli ordini di trasferimento di cui

ai doc. M a R, né il rapporto della liquidatrice fallimentare di cui al doc. L,

sono atti a dimostrare la tesi dell'attore riguardo la provenienza del denaro

accreditato sul conto che quest'ultimo rivendicava e di cui si pretendeva titolare

economico (sentenza impugnata, pag. 5). Per l'appellante invece, il Pretore ha

esaminato la citata documentazione (doc. M a doc. S, e doc. L) in modo

superficiale, traendone per finire errate conclusioni (appello, pag. 4 n. 5). A

Considerandi

torto.

a) Con puntuale

rinvio al doc. L a pag. 30, il ricorrente rileva dapprima l'esistenza di una

sorta di accordo conclusosi il 15 giugno 2006 circa un'opzione di vendita del

100% di quote di I__________ dall'attore -dimissionario nel contempo dalla

carica di direttore di tale società- a favore di A__________. Quelle quote

sarebbero poi state a loro volta rivendute -parrebbe nella misura dell'80%- a P__________

in data 23 giugno 2006. Il provento di questa ultima cessione di quote,

stimabile in Euro 640'000.–, sarebbe stato accreditato su un conto intestato a

I__________ presso B__________ SpA e trasferito poi su uno degli altri tre conti

clienti aperti dall'attore sempre presso B__________ SpA e che -a detta

dell'appellante- sarebbe di A__________ (appello, pag. 4 n. 5a). Come tale però

la censura non ha portata pratica. A prescindere dal fatto che l'utile così

conseguito apparterrebbe semmai e soltanto a A__________, l'attore avendogli

ceduto in precedenza la totalità delle quote I__________, l'appellante

riferisce di circostanze che in realtà non coinvolgono affatto il conto di cui

l'attore si pretende proprietario. Infondato l'appello va quindi respinto.

b) L'appellante aggiunge poi di avere provveduto, proprio nell'ottica

del trasferimento di quote di I__________ a P__________, ad aprire il conto

intestato a I__________ presso B__________ SpA su cui veniva accredita la

liquidità proveniente dall'altro conto intestato a I__________ presso Ba__________

(appello, pag. 4 seg. n. 5b). In sostanza l'operazione, iniziata il 23 maggio

2006, si sarebbe conclusa in data 12 luglio 2006 con l'ultimo trasferimento dei

saldi ancora presenti su quest'ultimo conto e relativa estinzione dello stesso -a

suo dire comprovata dal doc. L a pag. 38- a favore del conto di I__________

presso B__________ SpA appunto, fondi poi simultaneamente bonificati sul conto di

cui l'attore rivendica appunto la titolarità (appello, pag. 5 n. 5b). Resta il

fatto che, se da un canto il rapporto di cui al doc. L a pag. 38 (in alto) attesta

sì -presso Ba__________ - di un “ordine d'estinzione 12 luglio 2006 del

conto USD mediante giro fondi sul conto I__________ presso B__________”

-che peraltro trova riscontro nel doc. M- giova rammentare all'appellante che lo

stesso precisa pure che “dall'esame del conto USD in B__________ non abbiamo

riscontrato l'entrata inerente la chiusura di questo conto”. A ciò si

aggiunga che la relazione bancaria di cui l'attore si pretende proprietario è

stata aperta soltanto il 10 luglio 2006 (doc. II°: edizione documenti da B__________

SpA, pag. 20 segg.), di modo che ogni e qualsiasi trasferimento di fondi prima

di quella data sarebbe comunque da escludere a priori. Anche sotto questo

profilo l'appello va quindi respinto.

c) Secondo l'appellante il doc. S dimostra che importi e titoli

trasferiti da Ba__________ a B__________ SpA sulla base degli ordini di cui ai

doc. M a R, sono di esclusiva pertinenza dell'attore (appello, pag. 5 n. 5c). Ma,

ancora una volta senza alcun successo. Il Pretore ha spiegato che nulla nel

fascicolo di causa attestava del fatto che beneficiario economico di I__________

fosse l'attore, che anzi in proposito dal doc. L risultava il nominativo di P__________

(pag. 27) rispettivamente A__________ (pag. 30), e che non vi erano indizi

riguardo ad un eventuale deposito presso quella società di averi propri dell'attore

(sentenza impugnata, pag. 5). E, l'appellante con questa argomentazione non si

confronta. Di nuovo, senza motivazione, l'appello è quindi irricevibile (art.

309.

cpv. 1 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5). In aggiunta, basti per il

resto osservare che è l'appellante medesimo a sostenere di avere venduto in

data 15 giugno 2006 il 100% delle quote di I__________ a A__________ (sopra,

consid. 3a). E, a quel momento, il conto rivendicato -aperto il 10 luglio 2006-

non esisteva affatto (sopra, consid. 3b). A ben vedere poi, il doc. S null'altro

è che una sorta di ipotetica e futura promessa retribuzione di cui però nulla è

dato di sapere e che non ha riscontro agli atti. Ad ogni modo, l'appello andrebbe

comunque disatteso.

4.

In conclusione,

entro i limiti della sua ricevibilità, l'appello va respinto. La tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza e restano dunque a

carico dell'appellante (art. 148 CPC). Il valore litigioso corrisponde al

valore di stima dei beni rivendicati (art. 11 lett. a CPC e art. 242 LEF,

combinati con l'art. 18 cpv. 3 OFB-FINMA, applicabili per il rinvio di cui all'art.

34.

cpv. 2 e 3 LBCR (Legge federale sulle banche e le casse di risparmio:

RS.952.0) che, nel caso concreto, la convenuta ha stabilito in fr. 1'138'000.–

(risposta, pag. 2 n. B.4), cifra rimasta incontestata. Tale importo è altresì

determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi

giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale.

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la TG,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 27 aprile 2010 di AP

1, __________, è respinto.

2.

Gli

oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 7'950.–

b) spese fr. 50.–

Totale fr. 8'000.–

già anticipati

dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________,

fr. 12'000.– per ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vice presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso

superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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