12.2010.84
Appalto. Risarcimento dei danni a seguito di difetti
5 aprile 2012Italiano30 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2010.84
Data decisione, Autorità:
05.04.2012, IICCA
Titolo:
Appalto. Risarcimento dei danni a seguito di difetti
DIFETTI
GARANZIA PER DIFETTI
art. 368 cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2010.84
Lugano
5 aprile 2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2007.700
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 9
novembre 2007 da
AP 1
patr. dall’ RA 2
contro
AO 1
patr. dall’ RA 1
con la
quale ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 20'553.70 oltre interessi, composto di fr. 15'263.10 relativi al costo della perizia a futura memoria e di fr.
5'290.60 concernenti le spese legali preprocessuali;
domanda
avversata dalla convenuta che con domanda riconvenzionale 13 dicembre 2007 ha chiesto di condannare la controparte al pagamento di fr. 24'706.40
oltre interessi;
sulle
quali il Pretore ha statuito con sentenza 12 aprile 2010, respingendo sia la
petizione sia l’azione riconvenzionale;
appellante
l’attrice che con appello 28 aprile 2010 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di condannare la convenuta al versamento di fr. 20'353.70 oltre
interessi (recte: fr. 20'553.70), di cui fr. 15'263.10 di costo per
la prova a futura memoria e fr. 5'290.60 di spese legali preprocessuali, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
la convenuta con osservazioni 2 giugno 2010 postula la reiezione del gravame
avversario e con appello adesivo di medesima data chiede, in riforma del
giudizio impugnato, di condannare la controparte al versamento di fr. 24'306.40 oltre interessi, pure con protesta di spese e ripetibili;
l’attrice
postulando con osservazioni 7 luglio 2010 all’appello adesivo la sua reiezione;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 15 luglio 2003 AP 1, __________, ha commissionato a
AO 1, __________, i lavori di preparazione del pavimento del fabbricato situato
sul fondo n. __________ RFD di __________ di proprietà della committente per un
importo di fr. 2'000.- (doc. C). Per quanto invece riguarda i lavori di
laccatura di mq 1430 della superficie testé menzionata, da eseguirsi entro il 5
agosto 2003, le parti hanno concluso il 22 luglio 2003 un secondo contratto
relativo alla fornitura e posa di un prodotto denominato “__________” per un
prezzo complessivo di fr. 15'000.- oltre a IVA (doc. D).
B. Con scritto 19 agosto 2003 inviato a AP 1, __________ – conduttrice
dello stabile testé menzionato, ove vi esercita un’attività di vendita al
dettaglio (doc. L) – si è lamentata, in particolare, della presenza sul
pavimento di “innumerevoli difetti, buchi e rappezzi” (doc. E), chiedendo
l’eliminazione dei medesimi. Lo stesso giorno la locatrice ha trasmesso copia
della missiva summenzionata all’appaltatrice, sollecitando una sua presa di
posizione (doc. F). Il 24 settembre 2003 la committente ha chiesto a
quest’ultima di eliminare tutta una serie di asseriti difetti alla
pavimentazione entro la settimana successiva (doc. G). Essa ha nuovamente
sottoposto all’appaltatrice le sue richieste con fax 29 settembre 2003 (doc. H).
Con scritto 2 ottobre 2003 quest’ultima, riferendosi al sopralluogo del 1°
ottobre 2003, ha comunicato alla committente che la pavimentazione
corrispondeva a quanto da lei offerto nonché alle norme SIA, che il consumo del
materiale “__________”, previsto “secondo scheda tecnica in 150-200 g/mq”, era
stato “mantenuto”, che dei tre bidoni rimasti inutilizzati due erano stati
ordinati dalla committente per suo uso e uno rientrava nelle “normali
tolleranze di consumo” e che l’esecuzione di una nuova mano di materiale nelle
zone corsie, comunque a carico della controparte, non avrebbe necessariamente
portato a un miglioramento della situazione (doc. I).
C. A
seguito dell’istanza di prova a futura memoria 6 ottobre 2003 della committente
alla Pretura del Distretto di Bellinzona (inc. DI.2003.276), relativa
all’allestimento di una perizia volta ad accertare l’eventuale difettosità e
non completazione dell’opera in questione rispettivamente il costo dei lavori
di sistemazione (doc. M), è stata eseguita una perizia 29 febbraio 2004 della __________
a cura del dott. __________ __________ e dell’arch. STS/OTIA __________ __________
(doc. O), con conseguente completazione 24 marzo 2004 e delucidazione 25 marzo
2004 (doc. P e Q).
D. Con
petizione 9 novembre 2007 AP 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano,
chiedendo la condanna di AO 1 al versamento di fr. 20'553.70 oltre interessi. Essa ha chiesto la riduzione di fr. 15'000.- della mercede, sicché nulla sarebbe
dovuto a tale titolo alla controparte, nonché il risarcimento dei danni a
seguito dell’asserita presenza di difetti all’opera, ovvero di fr. 15'263.10 relativi al costo della perizia a futura memoria e di fr.
5'290.60 concernenti le spese legali preprocessuali.
Con risposta 13 dicembre 2007 la convenuta si è opposta alle richieste
avversarie, postulando con domanda riconvenzionale la condanna di controparte
al pagamento di fr. 24'706.40 oltre interessi, composti
di fr. 16'990.05 di mercede, di fr. 5'520.- di costi di perizia a futura memoria
e di fr. 2'196.35 di costi legali preprocessuali. Nell’ulteriore scambio di
allegati preliminari le parti si sono confermate nei loro antitetici punti di vista.
Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a presenziare al dibattimento
finale, producendo memoriali scritti. Con le proprie conclusioni 7 gennaio 2009
l’attrice ha ribadito il proprio punto di vista, comprese le poste di calcolo
della pretesa da lei avanzata, chiedendo il pagamento di complessivi fr. 20'353.70 oltre
interessi (recte: 20'553.70). Con conclusioni scritte 26
novembre 2008 la convenuta e attrice riconvenzionale ha confermato le proprie
domande. Statuendo con sentenza 12 aprile 2010 il Pretore ha respinto sia la
petizione sia la domanda riconvenzionale.
E. Con
appello 28 aprile 2010 l’attrice è insorta contro il giudizio testé menzionato,
chiedendo la sua riforma nel senso di accogliere la petizione e di condannare,
di conseguenza, la convenuta al pagamento di fr. 20'353.70 oltre interessi (recte: fr. 20'553.70), ovvero di fr. 15'263.10 di spese
per la prova a futura memoria e di fr. 5'290.60 di costi legali preprocessuali. Con osservazioni 2 giugno 2010 quest’ultima ha postulato la
reiezione del gravame e con appello adesivo di medesima data ha domandato a sua
volta la riforma del pronunciato pretorile nel senso di accogliere la domanda
riconvenzionale e condannare la controparte al versamento di fr. 24'306.40 oltre interessi, composti di fr. 16'690.05 di mercede, di
fr. 5'420 di spese di perizia a futura memoria e di fr. 2'196.35 di spese
legali preprocessuali.
e considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica
il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In
concreto è incontestato che la sentenza del Pretore è stata comunicata – vale a
dire inviata (DTF 137 III 127
consid. 2; 137 III 130
consid. 2) – nell'aprile 2010, perciò prima dell'entrata in vigore del CPC
avvenuta il 1° gennaio 2011. Di conseguenza alla procedura di appello resta
applicabile il Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI).
2. Ritenuta pacifica
l’esistenza di un contratto di appalto, il Pretore ha reputato che alla convenuta
non può essere rimproverato di non avere riparato il pavimento, in particolare
rendendolo omogeneo e livellato, dato che questa prestazione non era compresa
nel contratto. Per contro, egli ha ritenuto che sia la malta utilizzata per la
ricostruzione sia l’utilizzo della smerigliatrice avevano arrecato dei difetti
all’opera imputabili all’appaltatrice, il cui costo di ripristino ammonta,
sulla scorta della perizia, a fr. 15'000.-. Accertata
l’applicabilità delle norme SIA alla fattispecie, il primo giudice ha reputato
tempestiva la notifica dei difetti da parte della committente. Di conseguenza,
egli ha respinto sia la petizione sia la domanda riconvenzionale, ritenendo
peraltro che i reciproci costi preprocessuali e le spese della prova a futura
memoria erano legati alle relative pretese reciprocamente infondate.
Fatti
I. Sull’appello principale
3. L’appellante critica
il primo giudice per aver erroneamente indicato che le sue pretese concernevano
fr. 20'553.70 corrispondenti al costo di rifacimento delle
“zone integrate” e fr. 5'290.60 di costi legali preprocessuali (memoriale, pag.
3 segg.). La doglianza è pertinente. Invero, come illustrato (sopra, lett. D) essa ha chiesto la riduzione di fr. 15'000.- della mercede, sicché a suo dire nulla sarebbe dovuto a tale
titolo alla controparte, nonché il risarcimento dei danni a seguito
dell’asserita presenza di difetti dell’opera, ovvero di fr. 15'263.10 relativi al costo della perizia a futura memoria e di fr.
5'290.60 concernenti le spese legali preprocessuali (petizione,
pag. 10; conclusioni, pag. 9 seg.). Come testé detto, il primo giudice ha
invece ritenuto che l’attrice chiedeva il versamento di fr. 20'553.70 corrispondenti “al costo di rifacimento delle “zone
reintegrate” + fr. 5'290.60 di costi legali preprocessuali” (sentenza impugnata,
pag. 2 in fondo). Egli ha poi accertato che dalla perizia emergeva che il costo
del ripristino dei difetti ammontava a fr. 15'000.-, corrispondente a suo dire
alla pretesa fatta valere in causa dall’attrice (loc. cit., pag. 4 in basso). Il Pretore ha quindi reputato fondata la richiesta dell’attrice volta a sostenere
l’esistenza di un difetto dell’opera comportante un minor valore di fr.
15'000.-, ma ha spiegato che “meno fondata [era] invece la richiesta di
condannare la convenuta al pagamento di questo ammontare”, visto che l’attrice
non aveva pagato la relativa fattura. Egli ha quindi ritenuto che “più corretto
appare dunque respingere, sotto questo profilo, sia l’azione principale, sia
l’azione riconvenzionale, stante l’uguaglianza degli importi, cosicché
l’attrice dovrà sopportare per le riparazioni i fr. 15'000.-, che avrebbe dovuto
ad ogni modo sborsare per i lavori di sigillatura/laccatura/riparazione minuta”
(loc. cit., pag. 5 in mezzo). Il primo giudice ha infine concluso affermando
che “questa sostanziale uguaglianza di soccombenza processuale fa sì che
neppure siano dovuti dalla rispettiva controparte il rimborso dei costi legali
preprocessuali dell’altra, poiché afferenti appunto a una pretesa di causa
reciprocamente malfondata. Infine, per quanto riguarda i costi della perizia a
futura memoria, valgono esattamente i medesimi argomenti: la convenuta si è
dovuta accollare fr. 4'500.- e la parte attrice fr. 9'000.-, ossia una
percentuale limitata a 1/3, che non può essere ribaltata sull’attrice
principale, alla luce della più volte menzionata reciproca soccombenza delle
parti in questa causa” (loc. cit., pag. 5 in basso e 6 in alto).
4. L’appellante reputa che l’errore pretorile menzionato sopra abbia
comportato la reiezione, a torto, della sua domanda di risarcimento dei danni
patiti a seguito della presenza dei difetti, ovvero, come testé detto, delle
spese per la prova a futura memoria e quelle preprocessuali. Essa ribadisce, al
riguardo, di aver dovuto sopportare tali costi proprio per accertare che nulla
doveva alla controparte poiché l’opera era difettosa. La convenuta conviene con
controparte che il primo giudice ha individuato in maniera errata le richieste
attoree, ma reputa che su questo punto l’esito del giudizio debba essere
confermato, poiché non si sarebbe in presenza né di difetti, né di notifica
tempestiva dei medesimi e, nemmeno, di una sua colpa che possa, se del caso,
fondare un risarcimento del danno (osservazioni, pag. 2 segg.).
4.1 Come verrà illustrato in
seguito (consid. 7 seg.) nella fattispecie si è in presenza di un difetto
dell’opera la cui eliminazione comporta una spesa di fr. 15'000.-. A ragione il
Pretore ha quindi reputato che nulla era dovuto a titolo di mercede
all’appaltatrice. Ciò posto, occorre verificare se le pretese di risarcimento del
danno invocate dall’attrice siano fondate.
4.2 L’attrice ha invocato
l’applicazione dell’art. 171 cpv. 1 della norma SIA 118, che rinvia all’art.
368 cpv. 2 CO (appello, pag. 5 in alto). La convenuta non contesta che nel
determinare se sussista il diritto al risarcimento di un eventuale danno
occorre applicare il disposto testé menzionato (osservazioni, pag. 4 in basso). Per questo motivo e per quelli che verranno indicati in seguito (consid. 8.1) non ci si
scosta quindi dall’applicazione, se riuniti i relativi presupposti, dell’art.
368 cpv. 2 CO. Secondo tale disposto, nel caso di difetti di
minore entità il committente ha il diritto di diminuire la mercede in proporzione
al minor valore dell’opera, o chiedere, se ciò non cagioni all’appaltatore
spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel caso di colpa,
anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Sono considerati danni ai
sensi di questa norma quelli che traggono origine da un difetto dell’opera o,
in altre parole, che sono da considerare conseguenza dei difetti medesimi,
quali ad esempio il mancato guadagno, il mancato introito da locazione, le spese
preprocessuali e gli obblighi di risarcimento del committente nei confronti di
terzi, ad esclusione però di quanto può essere oggetto di risarcimento
nell’ambito della ricusa dell’opera, della diminuzione della mercede o della
riparazione gratuita dell’opera (II CCA, sentenza inc. 12.2004.119 del 10
ottobre 2005, consid. 9).
4.3 La
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che il costo di una consulenza
tecnica può costituire un danno risarcibile se la stessa era necessaria e
appropriata (II CCA, sentenza inc. 12.2006.163 del 12 ottobre 2007, Rep. 1993
pag. 197, inc. n. 197/93 del 29 dicembre 1994 e inc. n. 12.95.314 del 26
febbraio 1996). Nella presente fattispecie la committente ha chiesto
l’assunzione di una perizia a futura memoria poiché l’appaltatrice non aveva
ovviato ai difetti da lei asseriti e, quindi, avrebbe dovuto affidare a un
terzo l’eliminazione dei medesimi (inc. rich. DI.2003.276 della Pretura del
Distretto di Bellinzona: istanza di prova a futura memoria 6 ottobre 2003, pag.
4). In tale procedura la convenuta non si è opposta all’istanza, presentando
cinque controdomande peritali (verbale 17 ottobre 2003, pag. 1). Così facendo
ha ammesso l’utilità della medesima, che non può quindi confutare in questa
sede se non assumendo un atteggiamento proceduralmente contraddittorio. D’altra
parte, essa medesima chiede nell’appello adesivo che le spese della prova a
futura memoria, così come quelle di patrocinio di tale procedura da essa
sostenute, seguano il destino dell’azione di merito, ovvero l’accoglimento
della domanda riconvenzionale da essa postulato (pag. 6). Va altresì detto che
con le proprie osservazioni la convenuta nemmeno allega che tale perizia
sarebbe inutile o inadatta. Essa si limita ad asserire che non essendovi alcun
difetto non si pon mente di attribuire un risarcimento danni a controparte e
afferma che, in ogni caso, nella fattispecie non vi sarebbe alcuna sua colpa
dato che avrebbe “eseguito un lavoro, al risparmio proprio come voluto dalla
committente con i risultati (un pavimento non inservibile e funzionale […]) che
per un tale intervento ci si doveva attendere” (pag. 4 in fondo). Il Pretore ha spiegato che il perito non ha messo in discussione, su questo
punto, il metodo adottato per sistemare la pavimentazione, bensì ha evidenziato
un utilizzo improprio della smerigliatrice e l’uso di una malta inidonea
(sentenza impugnata, pag. 4). Si ravvisa quindi una violazione delle regole
dell’arte e, quindi, una colpa dell’appaltatrice. Ne consegue che la convenuta
deve rifondere all’attrice i costi legati alla perizia a futura memoria di fr.
15'263.10, importo per stessa ammissione della convenuta non contestato (osservazioni,
pag. 2 in mezzo). Su questo punto l’appello è quindi accolto.
4.4 L’appellante chiede anche la
rifusione di fr. 5'290.60 per spese di patrocinio legate al procedimento di
prova a futura memoria. La convenuta non contesta che trattasi di spese
preprocessuali, tant’è che a sua volta chiede la rifusione di quelle poste a
suo carico (appello adesivo, pag. 6). Come indicato (sopra, consid. 4.2) tali
costi fanno parte del risarcimento danno di cui all’art. 368 cpv. 2 CO. Si
rinvia, per il resto, a quanto illustrato in merito alla prova a futura memoria
(sopra, consid. 4.3). Anche per quanto concerne questa posta, la convenuta non
contesta l’importo fatto valere dall’appellante (osservazioni, pag. 2 in mezzo). Ne consegue che al riguardo l’appello è accolto.
5. L’attrice conclude affermando
di essere incorsa in una svista manifesta omettendo di inserire nelle poste di
risarcimento danno fr. 200.- concernenti la quota a suo carico di tassa di
giustizia e spese del procedimento di prova a futura memoria (appello, pag. 5 in fondo). Essa chiede che qualora questa Camera dovesse, per ipotesi, ridurre la sua pretesa, dovrebbe
considerare tale importo nella sua richiesta di risarcimento. Alla luce
dell’esito del giudizio odierno la censura non è quindi rilevante.
6. Nelle richieste di
giudizio l’appellante chiede la rifusione di complessivi fr. 20'353.70.-.
Dalle motivazioni emerge tuttavia che tale importo è composto di fr. 15'263.10
relativi al costo della perizia a futura memoria rispettivamente di fr.
5'290.60 per spese legali preprocessuali, per un totale di fr. 20'553.70. Già con le conclusioni l’attrice aveva formulato,
nelle richieste di giudizio, la rifusione di fr. 20'353.70
anziché i fr. 20'553.70 indicati nella petizione,
sempre composti dei medesimi importi testé menzionati. Si commetterebbe, pertanto,
un eccesso di formalismo nel non ritenere determinante, ai fini del giudizio, l’importo
di fr. 20'553.70. Non va invero dimenticato che come
più volte ribadito dalla giurisprudenza, le conclusioni di appello devono
essere interpretate alla luce della motivazione dell’appello (cfr., da ultimo,
DTF 137 III 617 con riferimenti, seppur riferita all’art. 311 CPC e all’assenza
di una richiesta di giudizio cifrata).
Considerandi
II. Sull’appello adesivo
7.
L’attrice
riconvenzionale reputa che non sussista alcun difetto dell’opera (memoriale,
pag. 5 seg.). Al riguardo, essa rinvia a quanto espresso nelle proprie
osservazioni (loc. cit., pag. 2 segg.).
7.1
Su questo punto va da subito
precisato che la nozione di difetto giusta l’art. 166 della norma SIA 118
(applicabile alla fattispecie per i motivi esposti in seguito: consid. 8.1) è
identica a quella di cui all’art. 368 CO (sentenza del Tribunale federale inc.
4A_460/2009 del 4 dicembre 2009, consid. 3.1.1). Per difetto
dell'opera ai sensi degli art. 367 segg. CO si intende la sua difformità dalle
caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve essere ritenuta
difettosa quell'opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o
che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto
di accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva lecitamente
attendersi come incluse nell'opera appaltata (DTF 114 II 244, consid. 5aa; Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 1356 segg.). Non bisogna
limitarsi a quanto formulato espressamente dalle parti, ma occorre ricercare,
sulla base delle regole generali di interpretazione, quello che esse hanno
voluto nel caso concreto. Il concetto di difetto contempla anche il materiale utilizzato,
che di principio non dev’essere di qualità inferiore alla media (art. 71 cpv. 2
CO), nonché le proprietà necessarie o usuali per l’utilizzo pattuito
dell’opera. Per determinare l’assenza di difetti, occorre inoltre considerare
lo stato dell’opera al momento della consegna e quello che deve conservare nel
seguito (sentenza del Tribunale federale inc.4A_460/2009 del 4 dicembre
2009, consid. 3.1.1 con riferimenti).
7.2
L’appellante adesiva
sostiene, anzitutto, che l’esecuzione dell’opera è stata “al risparmio con la
sigillatura dei buchi dovuti alle bussole di appoggio dei macchinari
preesistenti e con un tinteggio così come espressamente voluto dal signor __________
di AP 1” (loc. cit., pag. 2). La censura non può essere seguita. Il Pretore ha
spiegato che il perito non ha messo in discussione, su questo punto, il metodo
adottato per sistemare la pavimentazione, bensì ha evidenziato un utilizzo
improprio della smerigliatrice e l’uso di una malta inidonea (sentenza
impugnata, pag. 4). Non giova alla tesi dell’appellante adesiva nemmeno il
rinvio all’audizione del teste __________ __________ (dipendente della società __________
in qualità di capo tecnico, di cui AO 1 è “una società figlia”, che si è
occupato sia della pattuizione sia dell’esecuzione dei lavori in questione).
Riferendosi a tale testimonianza, la convenuta sostiene che le parti erano
concordi sul fatto che “il pavimento rimaneva tale quale quello vecchio,
unicamente ritinteggiato”. Sennonché egli ha affermato che oltre al tinteggio è
stata eseguita anche la sigillatura del pavimento esistente (verbale 29
settembre 2008, pag. 4 in basso). Segnatamente per quanto concerne quest’ultimo
aspetto, egli ha dichiarato che il tinteggio non aveva “niente a che vedere con
i buchi che vi erano nel pavimento in particolare dovuti a delle bussole.
Abbiamo riparato questi buchi, a parte, con del materiale bituminoso” (loc. cit.,
pag. 5 in alto). Inoltre, egli ha sì affermato di aver “sempre sottolineato che
in questo modo il pavimento non diventava nuovo ma che rimaneva un vecchio pavimento
ritinteggiato a nuovo”, ma ha introdotto tale specificazione dichiarando che
“con una sola mera tinteggiatura non si può migliorare di granché lo stato di
un pavimento se non a livello visuale” (loc. cit., pag. 5 in fondo). Per tacere del fatto che tale risultanza non è tale da inficiare il risultato peritale
già per il solo motivo che, si ribadisce, il perito non ha ritenuto inappropriato
il metodo, ma ha rilevato l’utilizzo improprio della smerigliatrice e l’uso di
una malta inidonea.
7.3
L’appellante adesiva sostiene
che a conferma del fatto che l’opera era stata eseguita secondo gli accordi
intervenuti tra le parti, al momento della sua consegna __________ __________,
amministratore unico della committente, non avrebbe avuto nulla da ridire
(memoriale, pag. 2 in fondo). A sostegno della sua censura essa rinvia ai doc.
5.
e 6. Il primo documento menzionato è una “dichiarazione” del 13 ottobre 2003
dell’ing. __________. Essa è tuttavia inammissibile quale
mezzo di prova. Secondo giurisprudenza una dichiarazione è irritualmente
sostitutiva di una testimonianza allorché essa viene allestita, per evidenti
fini di causa, su richiesta di una parte del processo e con l'esplicita finalità di portare dei fatti a
conoscenza di terzi con l'intento
di fornirne la prova (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 25-27 ad art. 90). La dichiarazione in questione è
stata allestita dopo che l’attrice aveva adito la Pretura del Distretto di
Bellinzona, il 6 ottobre 2003, chiedendo l’assunzione di una prova a futura
memoria (inc. DI.2003.276). Tutto lascia quindi intendere che sia stata
allestita ai fini di causa. Il secondo documento a cui la convenuta rinvia è
una “dichiarazione” di __________ __________ datata 10 ottobre 2003. Tuttavia,
nella sua testimonianza non vi è alcun accenno al comportamento di __________ __________
al momento della consegna dell’opera. Si aggiunga che per quanto concerne il
giorno della consegna, il 31 luglio 2003, il teste ha rettificato il contenuto
della propria dichiarazione scritta, dato che nella medesima aveva indicato che
il capo operaio della convenuta aveva lasciato in cantiere due bidoni di __________
su richiesta di __________ __________ (doc. 6, pag. 3), mentre nella sua
audizione testimoniale ha riferito che ciò è avvenuto su ordine dell’ing. __________
della convenuta (verbale 29 settembre 2008, pag. 5 in mezzo).
7.4
La convenuta reputa, altresì,
che a dimostrazione che per una mercede di fr. 15'000.- non si poteva
ragionevolmente attendere un pavimento nuovo vi sono le risultanze della
perizia, che indica il costo della riparazione del pavimento in fr. 436'000.-
rispettivamente fr. 953'000.- (appello adesivo, pag. 3 in alto). La censura non è tuttavia di ausilio alla sua tesi. Invero, il Pretore ha spiegato che
secondo la perizia le opere pattuite non implicano la reintegrazione di tutte
le lacune e fessure presenti, ma hanno come obiettivo primario quello di
migliorare l’aspetto estetico del pavimento attraverso l’applicazione di un
trattamento superficiale. Per questo motivo il primo giudice ha spiegato che
per quanto riguarda i lavori di riparazione non si è in presenza di un difetto.
Sennonché, egli ha evidenziato quanto già riportato sopra in relazione alle
opere di sigillatura, affermando che il costo per il ripristino di tali difetti
è stato quantificato dal perito in fr. 15'000.- (sentenza impugnata, pag. 3
seg.).
7.5
L’appaltatrice
sostiene che la “reazione negativa” della committente è intervenuta solamente
quando la sua conduttrice (__________) si è lamentata dello stato del
pavimento. Essa afferma che i rapporti interni tra locatrice e conduttrice non
possono incidere sugli accordi intervenuti tra le parti alla presente procedura
(appello adesivo, pag. 3 in alto). Tuttavia, per i motivi già evidenziati e
inerenti proprio agli accordi sorti tra le parti, la censura non è di ausilio
alla convenuta.
7.6
L’appellante
adesiva reputa, inoltre, che nella denegata ipotesi in cui sussista un difetto,
sulla scorta della risposta n. 6 della perizia questo sarebbe comunque limitato
alla mancanza del reintegro di qualche fessura (memoriale, pag. 3 in mezzo). Anche tale censura non è pertinente. Il Pretore, riferendosi proprio su tale punto alla
perizia, ha fondato il proprio giudizio sull’esistenza di difetti nell’opera.
Sempre sulla scorta del referto peritale il primo giudice ha poi quantificato
il costo per il ripristino, “rifacendo quelle zone dove la reintegrazione è
stata lacunosa”, in fr. 15'000.- (sentenza impugnata,
pag. 4 in mezzo). La convenuta sostiene, altresì, che secondo il perito si
tratta solo di difetti estetici. Di conseguenza, essa reputa che i costi di riparazione
indicati dal medesimo perito in fr. 15'000.- siano eccessivi in
relazione alla tipologia di difetti. Va detto anzitutto che il
perito non ha unicamente rilevato la presenza di un difetto estetico. Invero, egli
ha dichiarato che tali difetti “non sono tali da compromettere la funzionalità
del pavimento”, ma ha soggiunto che “localmente e in certe situazioni
particolari (movimentazioni di carrelli, uso di scarpe con tacchi fini), a
causa della presenza di lacune non reintegrate, essa potrebbe occasionalmente
risultare diminuita”. Quanto al difetto estetico, il perito ha affermato che
mancano i “requisiti estetici minimi” (doc. O, risposta n. 8, pag. 7). Non va
altresì dimenticato che, come già evidenziato (sopra, consid. 4.3), i difetti
riscontrati dal perito sono imputabili all’uso inappropriato della
smerigliatrice rispettivamente all’inidoneità della malta, sicché non si può
ritenere che i danni estetici susseguenti siano stati presi in considerazione
dalla committente a seguito del metodo di sistemazione pattuito tra le parti. Quanto
alla sproporzione invocata dall’appaltatrice tra i costi di ultimazione
dell’opera e i difetti riscontrati alla pavimentazione, tale argomentazione non
è stata invocata dinanzi al primo giudice. Invero, nella risposta la convenuta
ha affermato che i valori indicati dal perito erano “astronomici”, ma
riferendosi agli importi di fr. 436'000.- rispettivamente di fr. 953'000.- (pag. 4, ad 6 e pag. 5, ad 9). Nemmeno nelle conclusioni
scritte vi è traccia della censura sollevata in appello. Ne consegue che la sua
contestazione è stata formulata per la prima volta con appello adesivo e, come
tale, è irricevibile (art. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
8.
L’attrice
riconvenzionale reputa, altresì, che nella denegata ipotesi in cui sia
stabilita l’esistenza di difetti, non vi sarebbe stata da parte della
committente una notifica tempestiva dei medesimi (memoriale, pag. 5 seg.).
Anche su questo punto essa rinvia a quanto espresso nelle proprie osservazioni
(loc. cit., pag. 2 segg.).
8.1
Il Pretore ha ritenuto che la
norma SIA, invocata dall’attrice, è applicabile alla fattispecie, poiché
integrata dalle parti nel contratto di appalto (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). La convenuta si limita a ribadire quanto già espresso dinnanzi al primo giudice, ovvero
che nel contratto in questione tale riferimento era limitato ai pagamenti e
alle condizioni di pagamento e non alle questioni riguardanti difetti e
notifiche (appello adesivo, pag. 3 in fondo). Il Pretore non ha ravvisato il
motivo per cui la questione della responsabilità per i difetti dovesse esserne
esclusa, visto che essa incide manifestamente sui pagamenti della mercede e
sulle condizioni di pagamento della stessa. Egli ha altresì soggiunto che nelle
norme SIA tale aspetto è integrato nel capitolo 6 relativo a “misure, acconti,
garanzie e liquidazione finale” (sentenza impugnata, loc. cit.). L’appellante adesiva
non si confronta quindi con tale motivazione, sicché al riguardo l’appello è
inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI). Questo punto merita tuttavia un
approfondimento. Va ricordato, anzitutto, che di principio sebbene nel
contratto sia indicata l’applicazione delle norme SIA, da un punto di vista
processuale le stesse devono essere portate a conoscenza del giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 6 ad art. 87; II CCA, sentenza inc. n. 12.2000.203 del
18.
giugno 2001) e almeno la parte che si prevale della loro applicazione deve
far valere in causa l'accordo della loro applicabilità oppure obiettare
l'inapplicabilità del CO, in difetto di che si deve dedurre che le parti,
specialmente se patrocinate da legali, hanno rinunciato ad avvalersi di tali
disposizioni (Rep. 1993 p. 199; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 seg. ad art. 85; II CCA 11 marzo 1998 inc. n.
12.97
, 29 settembre 1999 inc. n. 12.99.8, 18 giugno 2001 inc. n.
12.2000
, 3 febbraio 2005 inc. n. 12.2003.110, 30 gennaio 2010 inc. n.
12.2008.190
in RtiD II-2010 n. 46c pag. 697). Nel presente caso, l’attrice si è
avvalsa di tale applicazione, ma non ha versato agli atti le relative norme
SIA. La produzione delle stesse dinnanzi al giudice ha lo scopo di renderlo
edotto delle medesime, dato che rappresentano unicamente l’espressione della
volontà delle parti e non, vista anche la loro complessità, fatto di pubblica notorietà
(Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 87). Nella fattispecie, sebbene la
convenuta abbia contestato la loro applicazione per quanto concerne la notifica
dei difetti, essa non ha messo in discussione il contenuto delle medesime
qualora le stesse fossero state ritenute applicabili. Lo stesso dicasi della
questione del risarcimento del danno, che secondo l’attrice per rinvio
dell’art. 171 cpv. 1 della norma SIA 118 dev’essere risolto sulla base
dell’art. 368 cpv. 2 CO. Le norme SIA sono quindi parte integrante delle
pattuizioni contrattuali e non sussiste tra le parti disaccordo sul contenuto
delle medesime, peraltro noto al Pretore, che l’ha accertato in sentenza.
8.2
La convenuta
reputa che gli accordi di cui al doc. D soprassiedono a quelli precedenti e,
quindi, non risulta applicabile alcuna norma SIA (appello adesivo, pag. 4 in alto). Nella petizione l’attrice ha affermato di aver confermato l’accettazione dell’offerta di
cui al doc. A mediante fax 16 luglio 2003 limitatamente ai lavori di ripristino/riparazione
di cui al punto 3 del doc. C e che a seguito del sopralluogo 22 luglio 2003 le
parti hanno concordato di applicare il prodotto __________ come da fax 22
luglio 2003 di cui al doc. D (memoriale, pag. 2 in fondo). La convenuta ha risposto che il contratto era quello stipulato a seguito del sopralluogo
testé menzionato (pag. 2 in mezzo). Nel fax 22 luglio 2003 la committente ha
indicato anche il lavoro di riparazione confermato con il precedente fax del 16
luglio 2003, che si riferisce quindi al punto 3 del doc. C (identico al doc. A)
e che non è stato contestato dalla convenuta. Inoltre, nella petizione
l’attrice ha affermato che per quanto concerne la notifica dei difetti sono
applicabili le norme SIA e ha rinviato al contenuto del doc. A (pag. 4 in basso). Nella propria risposta la convenuta ha confermato che il contratto stipulato prevede
l’applicazione delle norme SIA, limitandosi ad affermare che ciò vale solo per
i pagamenti e le relative condizioni, non invece per l’opera in sé (pag. 4 in basso). Nelle proprie conclusioni quest’ultima non si è espressa sulla questione di quale
contratto sarebbe stato stipulato tra le parti. Di conseguenza, la sua contestazione
è nuova e, quindi, inammissibile (art. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
9.
L’appellante
adesiva chiede il pagamento della sua mercede di fr. 16'690.05
(memoriale, pag. 5 in mezzo). Tale importo è composto di fr. 15'000.- per la
“fornitura e posa di una lacca protettiva __________ quale rinfresco della superficie
esistente di pavimento tipo __________”, che dato l’esito del giudizio odierno
non dev’essere corrisposto dall’attrice, e di fr. 790.- per la “fornitura di 2
x 25 Kg, __________” nonché dell’IVA (doc. 1). Il Pretore ha spiegato che
l’attrice riconvenzionale non aveva dimostrato che la fornitura di cui
all’importo di fr. 790.- non fosse già compresa nei fr. 15'000.- menzionati
sopra (sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo). La convenuta si limita, come
detto, a chiedere la corresponsione del totale di cui alla fattura doc. 1, senza
confrontarsi, quindi, con l’argomentazione pretorile. Al riguardo l’appello
adesivo è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).
10.
La convenuta
conclude postulando il pagamento delle spese relative alla perizia a futura
memoria nonché legali relative a tale procedura (appello adesivo, pag. 6). Alla
luce di quanto emerso nei considerandi precedenti, tale richiesta non può essere
accolta. D’altra parte, l’appellante adesiva medesima ha affermato che tali
poste avrebbero seguito il destino dell’azione di merito (loc. cit.).
III. Sugli
oneri processuali
11.
In definitiva, l’appello principale è accolto, mentre quello
adesivo è respinto nella misura in cui è ricevibile. Ne consegue che la
sentenza impugnata è riformata nel senso che la petizione dev’essere accolta e
la convenuta condannata al pagamento in favore dell’attrice di complessivi fr.
20'553.70. Il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede relativo
alla petizione segue pertanto la medesima sorte. Gli oneri
processuali e le ripetibili di appello seguono la rispettiva soccombenza (art.
148.
CPC-TI). Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il
presente giudizio sul piano federale, qualora con l’appello
adesivo è riproposta, come nella fattispecie, una domanda riconvenzionale, va applicato l’art. 53 cpv. 1
LTF (sentenza del Tribunale federale 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid.
1.2
). Secondo tale norma, l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda
principale (cpv. 1) e qualora le pretese della domanda principale e quelle
della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una della due domande
non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto
anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 2). Il
valore dell’appello principale è di fr. 20'553.70
mentre quello dell’appello adesivo è di fr. 24'306.40.
Per i quali motivi,
richiamati la vLTG e il Regolamento sulle
ripetibili,
pronuncia: I. L’appello principale 28 aprile 2010 di AP 1, __________, è
accolto. Di conseguenza la sentenza 12 aprile 2010 inc. OA.2007.700 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi è
così riformata:
1.
La
petizione è accolta. Di conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l’importo
di fr. 20'553.70 oltre interessi al 5% dal 5 agosto 2003.
§ La tassa
di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, anticipate dall’attrice,
sono poste a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di versare
a controparte fr. 3'000.- di ripetibili.
II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
550.
-
già
anticipati dall’appellante principale, sono posti a carico di
AO
1, __________, con l’obbligo di rifondere a controparte
fr.
2'000.- per ripetibili di appello principale.
III. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo 2 giugno 2010 di
AO 1, __________, è respinto.
IV. Gli
oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
550.
-
già
anticipati dall’appellante adesiva, restano a suo carico, con
l’obbligo
di rifondere a controparte fr. 2'000.- per ripetibili di
appello
adesivo.
V. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici (pagina successiva):
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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