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Decisione

12.2010.84

Appalto. Risarcimento dei danni a seguito di difetti

5 aprile 2012Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello principale

3. L’appellante critica

il primo giudice per aver erroneamente indicato che le sue pretese concernevano

fr. 20'553.70 corrispondenti al costo di rifacimento delle

“zone integrate” e fr. 5'290.60 di costi legali preprocessuali (memoriale, pag.

3 segg.). La doglianza è pertinente. Invero, come illustrato (sopra, lett. D) essa ha chiesto la riduzione di fr. 15'000.- della mercede, sicché a suo dire nulla sarebbe dovuto a tale

titolo alla controparte, nonché il risarcimento dei danni a seguito

dell’asserita presenza di difetti dell’opera, ovvero di fr. 15'263.10 relativi al costo della perizia a futura memoria e di fr.

5'290.60 concernenti le spese legali preprocessuali (petizione,

pag. 10; conclusioni, pag. 9 seg.). Come testé detto, il primo giudice ha

invece ritenuto che l’attrice chiedeva il versamento di fr. 20'553.70 corrispondenti “al costo di rifacimento delle “zone

reintegrate” + fr. 5'290.60 di costi legali preprocessuali” (sentenza impugnata,

pag. 2 in fondo). Egli ha poi accertato che dalla perizia emergeva che il costo

del ripristino dei difetti ammontava a fr. 15'000.-, corrispondente a suo dire

alla pretesa fatta valere in causa dall’attrice (loc. cit., pag. 4 in basso). Il Pretore ha quindi reputato fondata la richiesta dell’attrice volta a sostenere

l’esistenza di un difetto dell’opera comportante un minor valore di fr.

15'000.-, ma ha spiegato che “meno fondata [era] invece la richiesta di

condannare la convenuta al pagamento di questo ammontare”, visto che l’attrice

non aveva pagato la relativa fattura. Egli ha quindi ritenuto che “più corretto

appare dunque respingere, sotto questo profilo, sia l’azione principale, sia

l’azione riconvenzionale, stante l’uguaglianza degli importi, cosicché

l’attrice dovrà sopportare per le riparazioni i fr. 15'000.-, che avrebbe dovuto

ad ogni modo sborsare per i lavori di sigillatura/laccatura/riparazione minuta”

(loc. cit., pag. 5 in mezzo). Il primo giudice ha infine concluso affermando

che “questa sostanziale uguaglianza di soccombenza processuale fa sì che

neppure siano dovuti dalla rispettiva controparte il rimborso dei costi legali

preprocessuali dell’altra, poiché afferenti appunto a una pretesa di causa

reciprocamente malfondata. Infine, per quanto riguarda i costi della perizia a

futura memoria, valgono esattamente i medesimi argomenti: la convenuta si è

dovuta accollare fr. 4'500.- e la parte attrice fr. 9'000.-, ossia una

percentuale limitata a 1/3, che non può essere ribaltata sull’attrice

principale, alla luce della più volte menzionata reciproca soccombenza delle

parti in questa causa” (loc. cit., pag. 5 in basso e 6 in alto).

4. L’appellante reputa che l’errore pretorile menzionato sopra abbia

comportato la reiezione, a torto, della sua domanda di risarcimento dei danni

patiti a seguito della presenza dei difetti, ovvero, come testé detto, delle

spese per la prova a futura memoria e quelle preprocessuali. Essa ribadisce, al

riguardo, di aver dovuto sopportare tali costi proprio per accertare che nulla

doveva alla controparte poiché l’opera era difettosa. La convenuta conviene con

controparte che il primo giudice ha individuato in maniera errata le richieste

attoree, ma reputa che su questo punto l’esito del giudizio debba essere

confermato, poiché non si sarebbe in presenza né di difetti, né di notifica

tempestiva dei medesimi e, nemmeno, di una sua colpa che possa, se del caso,

fondare un risarcimento del danno (osservazioni, pag. 2 segg.).

4.1 Come verrà illustrato in

seguito (consid. 7 seg.) nella fattispecie si è in presenza di un difetto

dell’opera la cui eliminazione comporta una spesa di fr. 15'000.-. A ragione il

Pretore ha quindi reputato che nulla era dovuto a titolo di mercede

all’appaltatrice. Ciò posto, occorre verificare se le pretese di risarcimento del

danno invocate dall’attrice siano fondate.

4.2 L’attrice ha invocato

l’applicazione dell’art. 171 cpv. 1 della norma SIA 118, che rinvia all’art.

368 cpv. 2 CO (appello, pag. 5 in alto). La convenuta non contesta che nel

determinare se sussista il diritto al risarcimento di un eventuale danno

occorre applicare il disposto testé menzionato (osservazioni, pag. 4 in basso). Per questo motivo e per quelli che verranno indicati in seguito (consid. 8.1) non ci si

scosta quindi dall’applicazione, se riuniti i relativi presupposti, dell’art.

368 cpv. 2 CO. Secondo tale disposto, nel caso di difetti di

minore entità il committente ha il diritto di diminuire la mercede in proporzione

al minor valore dell’opera, o chiedere, se ciò non cagioni all’appaltatore

spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel caso di colpa,

anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Sono considerati danni ai

sensi di questa norma quelli che traggono origine da un difetto dell’opera o,

in altre parole, che sono da considerare conseguenza dei difetti medesimi,

quali ad esempio il mancato guadagno, il mancato introito da locazione, le spese

preprocessuali e gli obblighi di risarcimento del committente nei confronti di

terzi, ad esclusione però di quanto può essere oggetto di risarcimento

nell’ambito della ricusa dell’opera, della diminuzione della mercede o della

riparazione gratuita dell’opera (II CCA, sentenza inc. 12.2004.119 del 10

ottobre 2005, consid. 9).

4.3 La

giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che il costo di una consulenza

tecnica può costituire un danno risarcibile se la stessa era necessaria e

appropriata (II CCA, sentenza inc. 12.2006.163 del 12 ottobre 2007, Rep. 1993

pag. 197, inc. n. 197/93 del 29 dicembre 1994 e inc. n. 12.95.314 del 26

febbraio 1996). Nella presente fattispecie la committente ha chiesto

l’assunzione di una perizia a futura memoria poiché l’appaltatrice non aveva

ovviato ai difetti da lei asseriti e, quindi, avrebbe dovuto affidare a un

terzo l’eliminazione dei medesimi (inc. rich. DI.2003.276 della Pretura del

Distretto di Bellinzona: istanza di prova a futura memoria 6 ottobre 2003, pag.

4). In tale procedura la convenuta non si è opposta all’istanza, presentando

cinque controdomande peritali (verbale 17 ottobre 2003, pag. 1). Così facendo

ha ammesso l’utilità della medesima, che non può quindi confutare in questa

sede se non assumendo un atteggiamento proceduralmente contraddittorio. D’altra

parte, essa medesima chiede nell’appello adesivo che le spese della prova a

futura memoria, così come quelle di patrocinio di tale procedura da essa

sostenute, seguano il destino dell’azione di merito, ovvero l’accoglimento

della domanda riconvenzionale da essa postulato (pag. 6). Va altresì detto che

con le proprie osservazioni la convenuta nemmeno allega che tale perizia

sarebbe inutile o inadatta. Essa si limita ad asserire che non essendovi alcun

difetto non si pon mente di attribuire un risarcimento danni a controparte e

afferma che, in ogni caso, nella fattispecie non vi sarebbe alcuna sua colpa

dato che avrebbe “eseguito un lavoro, al risparmio proprio come voluto dalla

committente con i risultati (un pavimento non inservibile e funzionale […]) che

per un tale intervento ci si doveva attendere” (pag. 4 in fondo). Il Pretore ha spiegato che il perito non ha messo in discussione, su questo

punto, il metodo adottato per sistemare la pavimentazione, bensì ha evidenziato

un utilizzo improprio della smerigliatrice e l’uso di una malta inidonea

(sentenza impugnata, pag. 4). Si ravvisa quindi una violazione delle regole

dell’arte e, quindi, una colpa dell’appaltatrice. Ne consegue che la convenuta

deve rifondere all’attrice i costi legati alla perizia a futura memoria di fr.

15'263.10, importo per stessa ammissione della convenuta non contestato (osservazioni,

pag. 2 in mezzo). Su questo punto l’appello è quindi accolto.

4.4 L’appellante chiede anche la

rifusione di fr. 5'290.60 per spese di patrocinio legate al procedimento di

prova a futura memoria. La convenuta non contesta che trattasi di spese

preprocessuali, tant’è che a sua volta chiede la rifusione di quelle poste a

suo carico (appello adesivo, pag. 6). Come indicato (sopra, consid. 4.2) tali

costi fanno parte del risarcimento danno di cui all’art. 368 cpv. 2 CO. Si

rinvia, per il resto, a quanto illustrato in merito alla prova a futura memoria

(sopra, consid. 4.3). Anche per quanto concerne questa posta, la convenuta non

contesta l’importo fatto valere dall’appellante (osservazioni, pag. 2 in mezzo). Ne consegue che al riguardo l’appello è accolto.

5. L’attrice conclude affermando

di essere incorsa in una svista manifesta omettendo di inserire nelle poste di

risarcimento danno fr. 200.- concernenti la quota a suo carico di tassa di

giustizia e spese del procedimento di prova a futura memoria (appello, pag. 5 in fondo). Essa chiede che qualora questa Camera dovesse, per ipotesi, ridurre la sua pretesa, dovrebbe

considerare tale importo nella sua richiesta di risarcimento. Alla luce

dell’esito del giudizio odierno la censura non è quindi rilevante.

6. Nelle richieste di

giudizio l’appellante chiede la rifusione di complessivi fr. 20'353.70.-.

Dalle motivazioni emerge tuttavia che tale importo è composto di fr. 15'263.10

relativi al costo della perizia a futura memoria rispettivamente di fr.

5'290.60 per spese legali preprocessuali, per un totale di fr. 20'553.70. Già con le conclusioni l’attrice aveva formulato,

nelle richieste di giudizio, la rifusione di fr. 20'353.70

anziché i fr. 20'553.70 indicati nella petizione,

sempre composti dei medesimi importi testé menzionati. Si commetterebbe, pertanto,

un eccesso di formalismo nel non ritenere determinante, ai fini del giudizio, l’importo

di fr. 20'553.70. Non va invero dimenticato che come

più volte ribadito dalla giurisprudenza, le conclusioni di appello devono

essere interpretate alla luce della motivazione dell’appello (cfr., da ultimo,

DTF 137 III 617 con riferimenti, seppur riferita all’art. 311 CPC e all’assenza

di una richiesta di giudizio cifrata).

Considerandi

II. Sull’appello adesivo

7.

L’attrice

riconvenzionale reputa che non sussista alcun difetto dell’opera (memoriale,

pag. 5 seg.). Al riguardo, essa rinvia a quanto espresso nelle proprie

osservazioni (loc. cit., pag. 2 segg.).

7.1

Su questo punto va da subito

precisato che la nozione di difetto giusta l’art. 166 della norma SIA 118

(applicabile alla fattispecie per i motivi esposti in seguito: consid. 8.1) è

identica a quella di cui all’art. 368 CO (sentenza del Tribunale federale inc.

4A_460/2009 del 4 dicembre 2009, consid. 3.1.1). Per difetto

dell'opera ai sensi degli art. 367 segg. CO si intende la sua difformità dalle

caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve essere ritenuta

difettosa quell'opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o

che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto

di accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva lecitamente

attendersi come incluse nell'opera appaltata (DTF 114 II 244, consid. 5aa; Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 1356 segg.). Non bisogna

limitarsi a quanto formulato espressamente dalle parti, ma occorre ricercare,

sulla base delle regole generali di interpretazione, quello che esse hanno

voluto nel caso concreto. Il concetto di difetto contempla anche il materiale utilizzato,

che di principio non dev’essere di qualità inferiore alla media (art. 71 cpv. 2

CO), nonché le proprietà necessarie o usuali per l’utilizzo pattuito

dell’opera. Per determinare l’assenza di difetti, occorre inoltre considerare

lo stato dell’opera al momento della consegna e quello che deve conservare nel

seguito (sentenza del Tribunale federale inc.4A_460/2009 del 4 dicembre

2009, consid. 3.1.1 con riferimenti).

7.2

L’appellante adesiva

sostiene, anzitutto, che l’esecuzione dell’opera è stata “al risparmio con la

sigillatura dei buchi dovuti alle bussole di appoggio dei macchinari

preesistenti e con un tinteggio così come espressamente voluto dal signor __________

di AP 1” (loc. cit., pag. 2). La censura non può essere seguita. Il Pretore ha

spiegato che il perito non ha messo in discussione, su questo punto, il metodo

adottato per sistemare la pavimentazione, bensì ha evidenziato un utilizzo

improprio della smerigliatrice e l’uso di una malta inidonea (sentenza

impugnata, pag. 4). Non giova alla tesi dell’appellante adesiva nemmeno il

rinvio all’audizione del teste __________ __________ (dipendente della società __________

in qualità di capo tecnico, di cui AO 1 è “una società figlia”, che si è

occupato sia della pattuizione sia dell’esecuzione dei lavori in questione).

Riferendosi a tale testimonianza, la convenuta sostiene che le parti erano

concordi sul fatto che “il pavimento rimaneva tale quale quello vecchio,

unicamente ritinteggiato”. Sennonché egli ha affermato che oltre al tinteggio è

stata eseguita anche la sigillatura del pavimento esistente (verbale 29

settembre 2008, pag. 4 in basso). Segnatamente per quanto concerne quest’ultimo

aspetto, egli ha dichiarato che il tinteggio non aveva “niente a che vedere con

i buchi che vi erano nel pavimento in particolare dovuti a delle bussole.

Abbiamo riparato questi buchi, a parte, con del materiale bituminoso” (loc. cit.,

pag. 5 in alto). Inoltre, egli ha sì affermato di aver “sempre sottolineato che

in questo modo il pavimento non diventava nuovo ma che rimaneva un vecchio pavimento

ritinteggiato a nuovo”, ma ha introdotto tale specificazione dichiarando che

“con una sola mera tinteggiatura non si può migliorare di granché lo stato di

un pavimento se non a livello visuale” (loc. cit., pag. 5 in fondo). Per tacere del fatto che tale risultanza non è tale da inficiare il risultato peritale

già per il solo motivo che, si ribadisce, il perito non ha ritenuto inappropriato

il metodo, ma ha rilevato l’utilizzo improprio della smerigliatrice e l’uso di

una malta inidonea.

7.3

L’appellante adesiva sostiene

che a conferma del fatto che l’opera era stata eseguita secondo gli accordi

intervenuti tra le parti, al momento della sua consegna __________ __________,

amministratore unico della committente, non avrebbe avuto nulla da ridire

(memoriale, pag. 2 in fondo). A sostegno della sua censura essa rinvia ai doc.

5.

e 6. Il primo documento menzionato è una “dichiarazione” del 13 ottobre 2003

dell’ing. __________. Essa è tuttavia inammissibile quale

mezzo di prova. Secondo giurisprudenza una dichiarazione è irritualmente

sostitutiva di una testimonianza allorché essa viene allestita, per evidenti

fini di causa, su richiesta di una parte del processo e con l'esplicita finalità di portare dei fatti a

conoscenza di terzi con l'intento

di fornirne la prova (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, n. 25-27 ad art. 90). La dichiarazione in questione è

stata allestita dopo che l’attrice aveva adito la Pretura del Distretto di

Bellinzona, il 6 ottobre 2003, chiedendo l’assunzione di una prova a futura

memoria (inc. DI.2003.276). Tutto lascia quindi intendere che sia stata

allestita ai fini di causa. Il secondo documento a cui la convenuta rinvia è

una “dichiarazione” di __________ __________ datata 10 ottobre 2003. Tuttavia,

nella sua testimonianza non vi è alcun accenno al comportamento di __________ __________

al momento della consegna dell’opera. Si aggiunga che per quanto concerne il

giorno della consegna, il 31 luglio 2003, il teste ha rettificato il contenuto

della propria dichiarazione scritta, dato che nella medesima aveva indicato che

il capo operaio della convenuta aveva lasciato in cantiere due bidoni di __________

su richiesta di __________ __________ (doc. 6, pag. 3), mentre nella sua

audizione testimoniale ha riferito che ciò è avvenuto su ordine dell’ing. __________

della convenuta (verbale 29 settembre 2008, pag. 5 in mezzo).

7.4

La convenuta reputa, altresì,

che a dimostrazione che per una mercede di fr. 15'000.- non si poteva

ragionevolmente attendere un pavimento nuovo vi sono le risultanze della

perizia, che indica il costo della riparazione del pavimento in fr. 436'000.-

rispettivamente fr. 953'000.- (appello adesivo, pag. 3 in alto). La censura non è tuttavia di ausilio alla sua tesi. Invero, il Pretore ha spiegato che

secondo la perizia le opere pattuite non implicano la reintegrazione di tutte

le lacune e fessure presenti, ma hanno come obiettivo primario quello di

migliorare l’aspetto estetico del pavimento attraverso l’applicazione di un

trattamento superficiale. Per questo motivo il primo giudice ha spiegato che

per quanto riguarda i lavori di riparazione non si è in presenza di un difetto.

Sennonché, egli ha evidenziato quanto già riportato sopra in relazione alle

opere di sigillatura, affermando che il costo per il ripristino di tali difetti

è stato quantificato dal perito in fr. 15'000.- (sentenza impugnata, pag. 3

seg.).

7.5

L’appaltatrice

sostiene che la “reazione negativa” della committente è intervenuta solamente

quando la sua conduttrice (__________) si è lamentata dello stato del

pavimento. Essa afferma che i rapporti interni tra locatrice e conduttrice non

possono incidere sugli accordi intervenuti tra le parti alla presente procedura

(appello adesivo, pag. 3 in alto). Tuttavia, per i motivi già evidenziati e

inerenti proprio agli accordi sorti tra le parti, la censura non è di ausilio

alla convenuta.

7.6

L’appellante

adesiva reputa, inoltre, che nella denegata ipotesi in cui sussista un difetto,

sulla scorta della risposta n. 6 della perizia questo sarebbe comunque limitato

alla mancanza del reintegro di qualche fessura (memoriale, pag. 3 in mezzo). Anche tale censura non è pertinente. Il Pretore, riferendosi proprio su tale punto alla

perizia, ha fondato il proprio giudizio sull’esistenza di difetti nell’opera.

Sempre sulla scorta del referto peritale il primo giudice ha poi quantificato

il costo per il ripristino, “rifacendo quelle zone dove la reintegrazione è

stata lacunosa”, in fr. 15'000.- (sentenza impugnata,

pag. 4 in mezzo). La convenuta sostiene, altresì, che secondo il perito si

tratta solo di difetti estetici. Di conseguenza, essa reputa che i costi di riparazione

indicati dal medesimo perito in fr. 15'000.- siano eccessivi in

relazione alla tipologia di difetti. Va detto anzitutto che il

perito non ha unicamente rilevato la presenza di un difetto estetico. Invero, egli

ha dichiarato che tali difetti “non sono tali da compromettere la funzionalità

del pavimento”, ma ha soggiunto che “localmente e in certe situazioni

particolari (movimentazioni di carrelli, uso di scarpe con tacchi fini), a

causa della presenza di lacune non reintegrate, essa potrebbe occasionalmente

risultare diminuita”. Quanto al difetto estetico, il perito ha affermato che

mancano i “requisiti estetici minimi” (doc. O, risposta n. 8, pag. 7). Non va

altresì dimenticato che, come già evidenziato (sopra, consid. 4.3), i difetti

riscontrati dal perito sono imputabili all’uso inappropriato della

smerigliatrice rispettivamente all’inidoneità della malta, sicché non si può

ritenere che i danni estetici susseguenti siano stati presi in considerazione

dalla committente a seguito del metodo di sistemazione pattuito tra le parti. Quanto

alla sproporzione invocata dall’appaltatrice tra i costi di ultimazione

dell’opera e i difetti riscontrati alla pavimentazione, tale argomentazione non

è stata invocata dinanzi al primo giudice. Invero, nella risposta la convenuta

ha affermato che i valori indicati dal perito erano “astronomici”, ma

riferendosi agli importi di fr. 436'000.- rispettivamente di fr. 953'000.- (pag. 4, ad 6 e pag. 5, ad 9). Nemmeno nelle conclusioni

scritte vi è traccia della censura sollevata in appello. Ne consegue che la sua

contestazione è stata formulata per la prima volta con appello adesivo e, come

tale, è irricevibile (art. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

8.

L’attrice

riconvenzionale reputa, altresì, che nella denegata ipotesi in cui sia

stabilita l’esistenza di difetti, non vi sarebbe stata da parte della

committente una notifica tempestiva dei medesimi (memoriale, pag. 5 seg.).

Anche su questo punto essa rinvia a quanto espresso nelle proprie osservazioni

(loc. cit., pag. 2 segg.).

8.1

Il Pretore ha ritenuto che la

norma SIA, invocata dall’attrice, è applicabile alla fattispecie, poiché

integrata dalle parti nel contratto di appalto (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). La convenuta si limita a ribadire quanto già espresso dinnanzi al primo giudice, ovvero

che nel contratto in questione tale riferimento era limitato ai pagamenti e

alle condizioni di pagamento e non alle questioni riguardanti difetti e

notifiche (appello adesivo, pag. 3 in fondo). Il Pretore non ha ravvisato il

motivo per cui la questione della responsabilità per i difetti dovesse esserne

esclusa, visto che essa incide manifestamente sui pagamenti della mercede e

sulle condizioni di pagamento della stessa. Egli ha altresì soggiunto che nelle

norme SIA tale aspetto è integrato nel capitolo 6 relativo a “misure, acconti,

garanzie e liquidazione finale” (sentenza impugnata, loc. cit.). L’appellante adesiva

non si confronta quindi con tale motivazione, sicché al riguardo l’appello è

inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI). Questo punto merita tuttavia un

approfondimento. Va ricordato, anzitutto, che di principio sebbene nel

contratto sia indicata l’applicazione delle norme SIA, da un punto di vista

processuale le stesse devono essere portate a conoscenza del giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 6 ad art. 87; II CCA, sentenza inc. n. 12.2000.203 del

18.

giugno 2001) e almeno la parte che si prevale della loro applicazione deve

far valere in causa l'accordo della loro applicabilità oppure obiettare

l'inapplicabilità del CO, in difetto di che si deve dedurre che le parti,

specialmente se patrocinate da legali, hanno rinunciato ad avvalersi di tali

disposizioni (Rep. 1993 p. 199; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 seg. ad art. 85; II CCA 11 marzo 1998 inc. n.

12.97

, 29 settembre 1999 inc. n. 12.99.8, 18 giugno 2001 inc. n.

12.2000

, 3 febbraio 2005 inc. n. 12.2003.110, 30 gennaio 2010 inc. n.

12.2008.190

in RtiD II-2010 n. 46c pag. 697). Nel presente caso, l’attrice si è

avvalsa di tale applicazione, ma non ha versato agli atti le relative norme

SIA. La produzione delle stesse dinnanzi al giudice ha lo scopo di renderlo

edotto delle medesime, dato che rappresentano unicamente l’espressione della

volontà delle parti e non, vista anche la loro complessità, fatto di pubblica notorietà

(Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 87). Nella fattispecie, sebbene la

convenuta abbia contestato la loro applicazione per quanto concerne la notifica

dei difetti, essa non ha messo in discussione il contenuto delle medesime

qualora le stesse fossero state ritenute applicabili. Lo stesso dicasi della

questione del risarcimento del danno, che secondo l’attrice per rinvio

dell’art. 171 cpv. 1 della norma SIA 118 dev’essere risolto sulla base

dell’art. 368 cpv. 2 CO. Le norme SIA sono quindi parte integrante delle

pattuizioni contrattuali e non sussiste tra le parti disaccordo sul contenuto

delle medesime, peraltro noto al Pretore, che l’ha accertato in sentenza.

8.2

La convenuta

reputa che gli accordi di cui al doc. D soprassiedono a quelli precedenti e,

quindi, non risulta applicabile alcuna norma SIA (appello adesivo, pag. 4 in alto). Nella petizione l’attrice ha affermato di aver confermato l’accettazione dell’offerta di

cui al doc. A mediante fax 16 luglio 2003 limitatamente ai lavori di ripristino/riparazione

di cui al punto 3 del doc. C e che a seguito del sopralluogo 22 luglio 2003 le

parti hanno concordato di applicare il prodotto __________ come da fax 22

luglio 2003 di cui al doc. D (memoriale, pag. 2 in fondo). La convenuta ha risposto che il contratto era quello stipulato a seguito del sopralluogo

testé menzionato (pag. 2 in mezzo). Nel fax 22 luglio 2003 la committente ha

indicato anche il lavoro di riparazione confermato con il precedente fax del 16

luglio 2003, che si riferisce quindi al punto 3 del doc. C (identico al doc. A)

e che non è stato contestato dalla convenuta. Inoltre, nella petizione

l’attrice ha affermato che per quanto concerne la notifica dei difetti sono

applicabili le norme SIA e ha rinviato al contenuto del doc. A (pag. 4 in basso). Nella propria risposta la convenuta ha confermato che il contratto stipulato prevede

l’applicazione delle norme SIA, limitandosi ad affermare che ciò vale solo per

i pagamenti e le relative condizioni, non invece per l’opera in sé (pag. 4 in basso). Nelle proprie conclusioni quest’ultima non si è espressa sulla questione di quale

contratto sarebbe stato stipulato tra le parti. Di conseguenza, la sua contestazione

è nuova e, quindi, inammissibile (art. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

9.

L’appellante

adesiva chiede il pagamento della sua mercede di fr. 16'690.05

(memoriale, pag. 5 in mezzo). Tale importo è composto di fr. 15'000.- per la

“fornitura e posa di una lacca protettiva __________ quale rinfresco della superficie

esistente di pavimento tipo __________”, che dato l’esito del giudizio odierno

non dev’essere corrisposto dall’attrice, e di fr. 790.- per la “fornitura di 2

x 25 Kg, __________” nonché dell’IVA (doc. 1). Il Pretore ha spiegato che

l’attrice riconvenzionale non aveva dimostrato che la fornitura di cui

all’importo di fr. 790.- non fosse già compresa nei fr. 15'000.- menzionati

sopra (sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo). La convenuta si limita, come

detto, a chiedere la corresponsione del totale di cui alla fattura doc. 1, senza

confrontarsi, quindi, con l’argomentazione pretorile. Al riguardo l’appello

adesivo è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).

10.

La convenuta

conclude postulando il pagamento delle spese relative alla perizia a futura

memoria nonché legali relative a tale procedura (appello adesivo, pag. 6). Alla

luce di quanto emerso nei considerandi precedenti, tale richiesta non può essere

accolta. D’altra parte, l’appellante adesiva medesima ha affermato che tali

poste avrebbero seguito il destino dell’azione di merito (loc. cit.).

III. Sugli

oneri processuali

11.

In definitiva, l’appello principale è accolto, mentre quello

adesivo è respinto nella misura in cui è ricevibile. Ne consegue che la

sentenza impugnata è riformata nel senso che la petizione dev’essere accolta e

la convenuta condannata al pagamento in favore dell’attrice di complessivi fr.

20'553.70. Il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede relativo

alla petizione segue pertanto la medesima sorte. Gli oneri

processuali e le ripetibili di appello seguono la rispettiva soccombenza (art.

148.

CPC-TI). Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il

presente giudizio sul piano federale, qualora con l’appello

adesivo è riproposta, come nella fattispecie, una domanda riconvenzionale, va applicato l’art. 53 cpv. 1

LTF (sentenza del Tribunale federale 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid.

1.2

). Secondo tale norma, l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda

principale (cpv. 1) e qualora le pretese della domanda principale e quelle

della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una della due domande

non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto

anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 2). Il

valore dell’appello principale è di fr. 20'553.70

mentre quello dell’appello adesivo è di fr. 24'306.40.

Per i quali motivi,

richiamati la vLTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

pronuncia: I. L’appello principale 28 aprile 2010 di AP 1, __________, è

accolto. Di conseguenza la sentenza 12 aprile 2010 inc. OA.2007.700 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi è

così riformata:

1.

La

petizione è accolta. Di conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l’importo

di fr. 20'553.70 oltre interessi al 5% dal 5 agosto 2003.

§ La tassa

di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, anticipate dall’attrice,

sono poste a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di versare

a controparte fr. 3'000.- di ripetibili.

II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.-

b)

spese fr. 50.-

fr.

550.

-

già

anticipati dall’appellante principale, sono posti a carico di

AO

1, __________, con l’obbligo di rifondere a controparte

fr.

2'000.- per ripetibili di appello principale.

III. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo 2 giugno 2010 di

AO 1, __________, è respinto.

IV. Gli

oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.-

b)

spese fr. 50.-

fr.

550.

-

già

anticipati dall’appellante adesiva, restano a suo carico, con

l’obbligo

di rifondere a controparte fr. 2'000.- per ripetibili di

appello

adesivo.

V. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici (pagina successiva):

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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