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Decisione

12.2010.87

Presupposto processuale - rimedio giuridico - esame d'ufficio

18 aprile 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 30 aprile 2010 di AP 1, a cui sono subentrati in qualità di cessionari ex art. 260 LEF __________, __________, __________ e __________, è

evaso nel senso dei considerandi.

Di

conseguenza la decisione 2 aprile 2010 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è così riformata:

1. La petizione di AO 1 è respinta in

ordine.

2. La

tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 1'000.-, da anticipare così

come anticipate, sono poste a carico dell’RA 1, che rifonderà ai cessionari ex

art. 260 LEF della convenuta complessivi fr. 250.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 450.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

500.

-

già

anticipate dall’appellante, sono poste a carico dell’RA 1, che rifonderà ai

cessionari ex art. 260 LEF dell’appellante complessivi fr. 2’000.- per ripetibili

di appello.

III. Intimazione:

-

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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