12.2010.89
Responsabilità per sequestro infondato - appello - prescrizione nelle more della causa
23 maggio 2012Italiano17 min
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Numero d'incarto:
12.2010.89
Data decisione, Autorità:
23.05.2012, IICCA
Titolo:
Responsabilità per sequestro infondato - appello - prescrizione nelle more della causa
COMPLETAZIONE SUCCESSIVA
PRESCRIZIONE
SEQUESTRO INFONDATO
art. 138 cpv. 1 CO
art. 80 cpv. 2 CPC-TI
art. 273 LEF
Incarto n.
12.2010.89
Lugano
23 maggio
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.861
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 24
dicembre 2004 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1 __________
AO 2 __________
entrambe rappr.
da RA 1
AO 3
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna delle convenute in solido al pagamento di fr.
821'803.- oltre interessi e la conseguente realizzazione della garanzia
bancaria (n. __________) di fr. 200'000.- prestata da __________ per conto di R__________
__________;
domanda
avversata dalle convenute che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 1° aprile 2010 ha integralmente respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 30 aprile 2010, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre le
convenute AO 1 e AO 2 con osservazioni 9 giugno 2010 postulano la reiezione del
gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
14 aprile 1999 R__________ __________, cittadina __________ ivi residente, ha
ottenuto, sino a concorrenza dell’importo di fr. 2'726'620.-, il sequestro (n. __________)
sui conti bancari che la società __________ AP 1 deteneva presso alcune banche
di __________, ritenuto che, a garanzia dei possibili danni derivanti dal
sequestro essa è stata obbligata a prestare una garanzia bancaria di fr.
200'000.-, poi fornita per suo conto da __________ (impegno di pagamento n. __________,
doc. B). Nonostante l’opposizione del debitore sia stata in un primo tempo
accolta con decisione pretorile 9 agosto 1999, a seguito della sentenza 10 aprile 2000 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello il sequestro è stato mantenuto per fr. 1'700'000.- (doc. 83). La
successiva causa di convalida del sequestro, promossa il 27 aprile 2000 per un
importo parziale di fr. 400'000.- dalla creditrice, alla quale, nel frattempo
deceduta in __________, sono subentrate le tre figlie AO 1, AO 2 e AO 3, è
stata dichiarata inammissibile con sentenza pretorile 29 dicembre 2003 (doc.
C). L’11 marzo / 6 aprile 2004 (doc. D e H) l’Ufficio esecuzioni ha pertanto
provveduto ad annullare il sequestro.
2. Con
petizione 24 dicembre 2004, avversata dalla controparte, AP 1 ha convenuto in
giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1, AO 2 e AO
3 (le prime due rappresentate in questa sede dall’avv. RA 1) al fine di ottenere,
ai sensi dell’art. 273 LEF, il risarcimento del danno derivatole dal sequestro delle
somme depositate (in ragione di oltre fr. 400'000.-) sui conti da lei detenuti
presso la succursale __________ della Banca __________, poi rivelatosi
infondato. Essa ha da una parte preteso la rifusione delle penalità versate ai
beneficiari di S__________ __________ Trust, effettivi proprietari dei fondi
sequestrati (cfr. doc. M), il rimborso degli interessi al 10.5% sul mutuo di Lit.
890'000'000 (doc. F) contratto presso C__________ __________ per far fronte a
quegli impegni e il risarcimento della perdita valutaria derivante dalla
svalutazione della moneta oggetto del mutuo, il tutto per complessivi fr.
596'689.-; e dall’altra il risarcimento per le spese legali occasionate dalla
procedura di opposizione e di convalida del sequestro, per altri fr. 225'114.-
(doc. E, Z). Di qui la sua richiesta di condannare in solido le convenute al
pagamento di fr. 821'803.- oltre interessi, con la conseguente realizzazione
della garanzia bancaria di fr. 200'000.- prestata da __________ per conto di R__________
__________.
3. Il
Pretore, con la sentenza 1° aprile 2010 qui impugnata, ha integralmente respinto
la petizione. Il giudice di prime cure - come meglio si dirà nel prosieguo
della causa - ha in sostanza ritenuto che l’attrice non aveva dimostrato né la
pretesa relativa al contratto di mutuo e alle penalità versate a S__________ __________
Trust, né quella relativa alle spese legali occasionate dalla procedura di
opposizione e di convalida del sequestro.
4. Dell’appello
30 aprile 2010, con cui l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel
senso di accogliere le pretese fatte valere con la petizione, a suo dire
provate, rispettivamente delle osservazioni 9 giugno 2010, con cui le sole
convenute AO 1 e AO 2 postulano la reiezione del gravame (la convenuta AO 3 non
si è per contro determinata), si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
5. Con
domanda processuale 30 agosto 2011, avversata dall’attrice con osservazioni 30
settembre 2011, l’avv. RA 1 ha in seguito chiesto che fosse accertata
l’avvenuta prescrizione, nelle more della procedura d’appello, delle pretese
attoree, ciò che a maggior ragione avrebbe imposto di respingere l’appello.
6. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata
pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in
rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia
disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
7. Prima
di passare in rassegna le censure d’appello, occorre esaminare se il gravame -
nella misura in cui è stato promosso nei confronti di AO 1 e AO 2 - non debba
essere respinto già in virtù della domanda processuale inoltrata il 30 agosto
2011 dall’avv. RA 1, secondo cui le pretese oggetto della petizione erano
prescritte nelle more della procedura d’appello, non essendo stati effettuati
dalle parti o dal tribunale atti di procedura dal 9 giugno 2010, cioè da oltre
un anno (termine di prescrizione per le pretese ex art. 273 LEF). L’attrice,
con osservazioni 30 settembre 2011, ha contestato l’ammissibilità della domanda
processuale, formulata senza che l’avv. RA 1 avesse dichiarato per conto di chi
stava agendo, e ha in ogni caso messo in dubbio l’intervenuta prescrizione
delle sue pretese, in quanto l’eccezione di prescrizione non poteva essere
sollevata quando l’azione era stata inoltrata per tempo e quando le parti erano
in attesa di sentenza rispettivamente siccome andava verificata l’esistenza di
atti interruttivi compiuti dal tribunale, quale ad esempio la trasmissione dell’incarto
al giudice incaricato di allestire il progetto di sentenza. La domanda
processuale è infondata.
L’art.
80 cpv. 2 CPC/TI stabilisce che la prescrizione può essere fatta valere al di
fuori dello scambio degli allegati preliminari, con domanda processuale
proposta prima di ogni altro atto di causa, purché si sia compiuta in corso di
causa. La disposizione processuale era il corollario dell’art. 138 cpv. 1 vCO (in
vigore fino al 31 dicembre 2010), secondo cui quando la prescrizione sia
interrotta mediante azione o eccezione, comincia a decorrere nel corso della
procedura una nuova prescrizione ad ogni atto giudiziale delle parti e ad ogni
provvedimento o decisione del giudice. Sennonché, a far tempo dal 1° gennaio
2011 quest’ultima norma è stata modificata nel senso che quando la prescrizione
sia interrotta mediante istanza di conciliazione, azione o eccezione, una nuova
prescrizione comincia a decorrere se la lite è conclusa davanti all’autorità
adita (art. 138 cpv. 1 CO). Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2011 una
pretesa fatta valere in un procedimento già avviato non può più prescrivere nel
corso della causa (Krauskopf, La
prescription en pleine mutation, in SJ 2011 II p. 17 seg.). Ritenuto che nel
caso di specie al 31 dicembre 2010, al momento cioè in cui era ancora in vigore
l’art. 138 cpv. 1 vCO, le pretese attoree non erano ancora prescritte pendente
causa, e che dal 1° gennaio 2011 le pretese già azionate non possono più
prescrivere durante la causa, l’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata
con la domanda processuale 30 agosto 2011 dall’avv. RA 1, in implicita ma chiara
rappresentanza delle convenute AO 1 e AO 2, deve essere respinta.
8. Nella
sentenza qui impugnata il Pretore ha esposto in modo assai dettagliato le molteplici
ragioni che lo avevano indotto a respingere la pretesa attorea relativa al
contratto di mutuo e alle penalità versate a S__________ __________ Trust. Egli
ha innanzitutto osservato che: (i) il contratto di mutuo (doc. F) concluso
dall’attrice presso C__________ ____________________ era antecedente al
sequestro; (ii) la tesi attorea secondo cui si trattava di una linea di credito
concessa prima di quella data e utilizzata solo dopo non era stata provata ed
in particolare non era stata prodotta la documentazione bancaria che lo
attestava; (iii) la tesi del mutuo / linea di credito era stata sconfessata
dalla stessa C__________ __________, che nel suo scritto 7 settembre 2007 aveva
dichiarato, senza dimostrarlo, di aver erogato i soldi a dei terzi (creditori
dell’attrice fuori dalla Svizzera) e non all’attrice e di essere stata
rimborsata con modalità diverse da quelle indicate negli scritti processuali
(ma nuovamente senza provarlo); (iv) non vi era alcuna relazione tra l’importo
sequestrato (fr. 243'094.-) e l’ammontare del mutuo, che era tre volte più
alto, né l’attrice aveva spiegato in alcun modo quella dicotomia; (v) non vi
era alcuna dimostrazione di quale fosse stato l’effettivo flusso di denaro dalla
mutuante alla mutuataria e viceversa. A titolo abbondanziale ha ritenuto infondata
la tesi attorea anche dal punto di vista della causalità, evidenziando che: (i)
gli averi sequestrati non erano di fr. 400'000.-, bensì solo di fr. 243'094.-;
(ii) l’attrice non aveva provato né reso verosimile che la necessità di
contrarre il mutuo fosse stata generata dal sequestro, non avendo provato che i
beneficiari di S__________ __________ Trust avessero rivendicato alcunché
rispettivamente avessero ricevuto alcunché dall’attrice o direttamente da C__________
__________, né avendo nemmeno dimostrato l’esigenza di dover ricorrere al mutuo
di cui al doc. F in seguito del sequestro; (iii) M__________ __________ era il
beneficiario economico sia della mutuante che della mutuataria (doc. 55-67 e
123; teste __________) e l’attrice non aveva dimostrato la capacità finanziaria
di C__________ __________ di erogarle il mutuo in questione. In tali
circostanze non ha ritenuto sufficienti le argomentazioni esposte dall’attrice,
rilevando che: (i) i doc. F e N (quest’ultimo attestante il rimborso
dell’attrice a C__________ __________ di € 212'837.- a saldo) non potevano
ancora costituire valido mezzo di prova circa la stipulazione del mutuo e il
pagamento del debito dipendente dallo stesso; (ii) l’attrice non aveva provato
di essere stata costretta a stipulare il contratto di mutuo per tacitare
eventuali terzi; (iii) essa aveva apoditticamente affermato che l’assenza di
prove sui flussi finanziari era dovuto per l’appunto al sequestro dei suoi
conti __________.
8.1 Nell’appello
l’attrice ha preso posizione in merito alle argomentazioni del Pretore in
questi termini: (a) con riferimento all’assunto pretorile di non aver prodotto
la documentazione bancaria riguardante la transazione con C__________ __________
e i beneficiari di S__________ __________ Trust, rileva che essa e C__________ __________
avevano chiarito nel corso dell’istruttoria perché non era stato possibile fare
versamenti tramite banche di __________, ossia perché tutti i conti
dell’attrice erano stati sequestrati, evidenziando poi che la complessità della
procedura di pagamento era giustificata dalla volontà dei beneficiari di S__________
__________ Trust di non comparire in questa causa; (b) la data sul contratto di
mutuo era stata chiarita con il fatto che vi era un sequestro precedente di
natura penale ma che i fondi erano stati messi a disposizione solo
successivamente, allorché era intervenuto il sequestro LEF; (c) l’asserita
mancanza di prove addotta dal Pretore non teneva, perché la documentazione
prodotta provava come si era svolta l’operazione in ogni dettaglio, tanto più
che i doc. F e N e i richiami facenti parte dell’incarto provavano che il mutuo
era stato concesso e comunque tutto ciò avrebbe permesso al Pretore di
accogliere almeno parzialmente le sue pretese, potendo valutare il danno sulla base
degli elementi in suo possesso (somme sequestrate, periodo di blocco e costi di
un mutuo al 10% all’anno); non era vero che dai doc. 55-67 e 123 e dalla
testimonianza di __________ risultasse che M__________ __________ era il
beneficiario economico della mutuante e della mutuataria; e, per quanto
riguardava la disponibilità di fondi di C__________ __________, tale società
svolgeva l’attività principale di erogatrice di crediti, come già noto al Pretore
e a questa Camera.
8.2 In
questa sede, come si è visto, l’attrice si confronta solo in minima parte con la
dettagliata argomentazione pretorile, che in larga misura nemmeno viene menzionata.
Essa, oltre a non essersi espressa su alcune circostanze indiziarie evidenziate
dal Pretore, segnatamente quella secondo cui la tesi del mutuo / linea di
credito era stata sconfessata dalla stessa C__________ __________ e quella
secondo cui non vi era alcuna dimostrazione di quale fosse stato l’effettivo
flusso di denaro dalla mutuante alla mutuataria e viceversa, non ha in
particolare censurato l’assunto pretorile, che costituisce una vera e propria
argomentazione indipendente, secondo cui l’attrice non aveva provato né reso
verosimile che la necessità di contrarre il mutuo fosse stata generata dal
sequestro, non avendo provato che i beneficiari di S__________ __________ Trust
avessero rivendicato alcunché rispettivamente avessero ricevuto alcunché
dall’attrice o direttamente da C__________ __________, né avendo nemmeno
dimostrato l’esigenza di dover ricorrere al mutuo di cui al doc. F in seguito
del sequestro. Visto che, per ottenere l’accoglimento di un appello interposto
contro una decisione - come quella in esame - retta da più motivazioni
indipendenti, occorre impugnarle, con successo, tutte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art. 309; II CCA 25
gennaio 2008 inc. n. 12.2007.262, 17 marzo 2008 inc. n. 12.2008.36, 17 marzo
2008 inc. n. 12.2007.49, 9 marzo 2012 inc. n. 12.2010.154), e che in concreto
almeno quest’ultima argomentazione pretorile non è stata assolutamente censurata
in questa sede, tanto meno con la necessaria motivazione (art. 309 cpv. 2 lett.
f CPC/TI), la censura, su questo punto, deve essere dichiarata irricevibile.
Ma vi è
di più. Anche laddove l’attrice ha menzionato nell’appello le argomentazioni pretorili,
è assai arduo intravedere una valida censura, l’attrice essendosi per lo più
limitata ad opporre all’argomentazione del Pretore, che in sostanza riteneva
insufficienti le prove prodotte a sostegno della pretesa, un proprio commento, perlopiù
privo del necessario substrato probatorio e con ciò fine a sé stesso: in nessun
caso - tranne per la questione della posizione di M__________ __________ - essa,
venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), ha
spiegato per quale motivo l’assunto pretorile sarebbe errato alla luce delle
risultanze di causa e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309). Se a questo si aggiunge poi che in questa
sede - tranne per la questione della posizione di M__________ __________ -
l’attrice, a sostegno del buon fondamento della sua richiesta, è in definitiva
stata in grado di menzionare solo i doc. F e N oltre a non meglio precisati
richiami facenti parte dell’incarto (che non possono essere considerati da
questa Camera in assenza di migliori indicazioni che la parte ha tuttavia omesso
di fornire, cfr. Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 5 ad art. 183), ben si può concludere che l’attrice ha senz’altro fallito
l’onere della prova che le incombeva, il che giustifica di confermare la
decisione a lei negativa resa dal Pretore, tanto più che nemmeno è dato a
sapere come sia composta la somma di fr. 596'689.- di cui è postulato il
risarcimento (interessi sul mutuo, penalità e danno valutario). In tali
circostanze, vista la chiara negligenza dell’attrice, è tra l’altro escluso che
il danno da risarcirle possa eventualmente essere stabilito in via equitativa
giusta l’art. 42 cpv. 2 CO. E in ogni caso, ritenuto che i beni sequestrati a
suo tempo sul conto della Banca __________ erano in realtà in valuta estera (in
US$ ed € [circa US$ 160’000.-
ed € 367.-, cfr. doc. V° documentazione prodotta in edizione dall’attrice], [US$ 160’016.- ed € 387.21, cfr. doc. I° documentazione prodotta in
edizione dall’UEF], [circa US$
160’000.-, cfr. teste __________]), così come del resto il mutuo asseritamente contratto per
eliminarne i pregiudizi (Lit. 890'000'000, doc. F) e l’ultimo rimborso
asseritamente effettuato sullo stesso (€ 212'837.-, doc. N), e che la pretesa
risarcitoria dell’attrice era stata invece azionata in valuta svizzera, nella
fattispecie si sarebbe posto il problema dell’art. 84 CO, ciò che pure avrebbe
portato alla reiezione della pretesa (DTF 134 III 151 consid. 2.4 e 2.5).
9. Nel
suo giudizio il Pretore ha quindi esposto le ragioni per cui ha ritenuto di non
riconoscere il risarcimento delle spese legali occasionate dalla procedura di
opposizione e di convalida del sequestro, adducendo in particolare che
l’attrice non aveva dimostrato né che quelle spese, per altro già coperte dalle
ripetibili assegnate nei relativi giudizi, le erano incorse a seguito del
sequestro, né tanto meno di averle effettivamente pagate.
9.1 Nell’appello
l’attrice insiste di aver prodotto tutte le fatture con il dettaglio delle
prestazioni fornite e che queste concernevano per l’appunto la pratica intesa a
rimuovere il sequestro.
9.2 La
censura è anche in questo caso irricevibile per carenza di motivazione (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC/TI). L’attrice non ha in effetti censurato l’assunto
pretorile, che costituisce una motivazione indipendente, secondo cui la pretesa
relativa alle spese legali era già stata evasa nelle precedenti decisioni di
opposizione e di convalida del sequestro, né quella, pure costitutiva di una
motivazione indipendente, secondo cui essa non aveva provato di aver pagato le
somme fatturate dai suoi legali. E neppure ne ha poi dimostrato il pagamento,
così che la conclusione cui è giunto il Pretore resiste in ogni caso alla
critica.
10. Ne
discende che l’appello deve essere respinto nella limitata misura in cui è
ricevibile, senza che nemmeno occorrerebbe pronunciarsi sull’eccezione di
incompetenza territoriale del giudice adito riproposta in questa sede dalle
convenute AO 1 e AO 2 (che invero sarebbe stata senz’altro destinata all’insuccesso,
le pretese azionate riguardando tutte l’azione promossa ex art. 273 LEF).
La tassa
di giustizia e le spese della procedura di secondo grado, calcolate sulla base
di un valore litigioso di fr. 821'803.-, seguono la soccombenza (art. 148
CPC/TI). Alle convenute AO 1 e AO 2, che hanno presentato osservazioni al
gravame, deve parimenti essere riconosciuta un’indennità per ripetibili, sia
pure ridotta in considerazione della reiezione della loro domanda processuale
in appello.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 30 aprile 2010 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 9’900.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
10’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alle parti appellate AO 1 e AO 2 complessivi fr. 8’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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