Lexipedia

Decisione

12.2010.93

Mercede per mediazione immobiliare, capacità di discernimento della parte convenuta, onere della prova, violazione del diritto di essere sentito per negato diritto alla controprova sulla capacità di d

22 ottobre 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 20 giugno 2007 AO 1 (1932) ha sottoscritto un documento denominato

"Kommissions-Bestätigung”, con il quale ha confermato di versare a AP

1 una provvigione di fr. 200'000.- in caso di vendita dell’appartamento

sito in via __________ a __________, di cui è comproprietario con la moglie AO

2 (doc. B/doc. 8). In tal data i coniugi __________ sono

comparsi dinanzi al notaio __________ e hanno venduto il summenzionato immobile

a A__________ per l’importo di fr. 2'200'000.- da versare integralmente

entro il 31 agosto 2007 (doc. C/doc. 9, clausola nr. 4). In altre parole, al

momento del rogito i venditori non hanno ottenuto alcunché. Il 4 luglio 2007 AP

1 ha chiesto ai coniugi __________ il pagamento di fr. 200'000.- quale

provvigione (doc. D/doc. 15), che AO 1 si è rifiutato di pagare, ragione per

cui AP 1 ha fatto spiccare nei suoi confronti il PE nr. __________ dell’UE di __________

(doc. E/doc. 10). Il successivo 27 agosto, l’acquirente A__________, invece di

versare il prezzo di compravendita entro il termine stabilito, ha chiesto una

riduzione dello stesso a fr. 1'200'000.- a causa della rumorosità

dell’appartamento e prospettando in caso contrario l’annullamento del contratto

o pretese risarcitorie (doc. 5). In mancanza del versamento del prezzo

pattuito, i venditori hanno dichiarato con scritto 17 settembre 2007 di

recedere dal contratto di compravendita e avanzare pretese risarcitorie

(doc. 13 e 14).

B. AO 1

soffre dal 2000 di disturbi di memoria di esordio progressivo ed in costante

peggioramento, ragione per cui il suo medico dr. Q__________ in data 24 maggio 2007 ha chiesto alla Commissione Tutoria Regionale competente di avviare una procedura di tutela

(doc. 3). Con decisione 20 settembre 2007 (doc. 2), la Commissione ha

provvisoriamente privato AO 1 dell’esercizio dei diritti civili a causa della sua

grave malattia neurodegenerativa, ha istituito una misura di rappresentanza

assunta dall’avv. RA 2 ed ha inoltrato un’istanza di interdizione ai sensi

dell’art. 369 CC all’Autorità di vigilanza sulle tutele (doc. 18). Il 16 giugno

2008 l’Autorità di vigilanza sulle tutele ha interdetto AO 1 al fine di

salvaguardare i suoi interessi personali e patrimoniali.

C. Con

petizione 14 novembre 2007 AP 1 ha chiesto la condanna dei coniugi __________ al

pagamento di fr. 200'000.- oltre interessi e accessori, nonché il rigetto

definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________

(doc. E/doc. 10). I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione con

risposta 16 aprile 2008, sostenendo in sintesi che AO 1 sarebbe stato vittima

di diversi raggiri a causa della sua incapacità di intendere e volere, ragione

per cui nulla sarebbe dovuto. In replica, duplica e con le conclusioni scritte

le parti si sono riconfermate nelle proprie rispettive e antitetiche

allegazioni e domande.

D. Con

sentenza 14 aprile 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto la petizione, ritenendo priva di effetti giuridici e dunque nulla la “Kommissions-Bestätigung”

firmata da AO 1 il 20 giugno 2007, poiché in quel momento egli non avrebbe

goduto della capacità di discernimento per assumere un tale impegno. Per quanto

concerne la responsa­bilità solidale della moglie, il Pretore ha ritenuto che AO

2 non avrebbe assunto qualsivoglia obbligazione nei

confronti dell’attore. Secondo il giudice di prime cure, l’attore avrebbe

piuttosto cercato di circuire i convenuti, facendo firmare a AO 1 un contratto

di mediazione qualche ora prima del rogito di compravendita e facendo

sottoscrivere ai convenuti il contratto di compravendita con un presunto

acquirente che in realtà non ha acquistato alcunché, bensì ha soltanto approfittato

dell’incapacità di AO 1 e dell’età avanzata e della fragilità psicologica di AO

2 (1929). Il Pretore ha rilevato infine che se anche il contratto di mediazione

fosse valido, l’attore non potrebbe pretendere alcuna provvigione, non

sussistendo alcuna attività di intermediazione né tantomeno un nesso causale

psicologico tra la presunta attività di intermediazione e la conclusione del

contratto di compravendita.

E. L’attore

è insorto contro il giudizio pretorile con appello 6 maggio 2010, nel quale chiede

in via principale di annullare il

giudizio impugnato e retrocedere gli atti al Pretore per l’assunzione di tutte

le prove notificate in sede di udienza preliminare o subordinatamente di

assumerle in appello, in via secondaria di riformare il giudizio pretorile nel

senso di accogliere integralmente la petizione con protesta di spese e

ripetibili e in via subordinata di riformare il giudizio pretorile nel senso di

ridurre a fr. 5'000.- la condanna al versamento di ripetibili. L’appellante

rimprovera al Pretore di aver erroneamente ritenuto verosimile l’incapacità di

intendere e volere di AO 1, senza esigere una prova certa e basandosi unicamente

sul certificato medico doc. 3 e sul rapporto peritale citato nella

decisione 16 giugno 2008 dell’Autorità di vigilanza sulle tutele (doc. 18), negandogli

per contro l’assunzione di varie prove in merito. Anche per quanto concerne

l’obbligo contrattuale assunto dalla moglie AO 2, il Pretore avrebbe

ingiustamente rifiutato le prove offerte, basandosi su argomenti soggettivi. Così

facendo il Pretore avrebbe violato il suo diritto al contraddittorio e il suo

diritto di essere sentito.

F. Delle

osservazioni 21 giugno 2010 dei convenuti al gravame, del quale è chiesta la

reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei

successivi considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Nel

caso di specie il Pretore ha preannunciato nell’ordinanza 18 dicembre 2008 e in

seguito all’audizione testimoniale del 19 febbraio 2009 che si sarebbe chinato

sulle prove notificate dalla parte attrice all’udienza preliminare. Con lettera

4.

marzo 2009 l’attore ha sollecitato il giudice di prime cure a voler emettere

la relativa decisione. Con ordinanza 8 luglio 2009 il Pretore ha ritenuto che

alla luce delle risultanze probatorie acquisite sino a quel punto, non fosse

necessario assumere ulteriori mezzi di prova, ragione per cui ha accertato la

chiusura dell’istruttoria e citato le parti al dibattimento finale. Il

successivo 13 luglio l’attore ha presentato un’istanza di modifica

dell’ordinanza 8 luglio 2009, chiedendo l’ammissione di tutte le prove

notificate. In data 19 agosto 2009 il Pretore ha respinto l’istanza di

modifica, ribadendo i medesimi argomenti. Con scritto 25 agosto 2009 l’attore

ha preso atto di tale decisione e in sede di conclusioni scritte ha fatto

valere una violazione del proprio diritto di essere sentito. In questa sede, l’appellante fa valere una violazione del suo

diritto al contraddittorio e del suo diritto di essere sentito, avendo il

Pretore rifiutato di assumere tutte le prove da lui offerte senza motivare la

propria decisione.

2.

Secondo

la dottrina e la giurisprudenza, la mancata assunzione di una prova da parte

del primo giudice, fosse anche ingiustificata, non è di regola tale da

comportare l’annullamento della sentenza pretorile, il nostro codice di rito

consentendo in tal caso alla parte che si ritiene lesa nel suo diritto, di

chiedere in sede di appello, a mò di sanatoria (cfr. Kofmel, Das Recht auf Beweis im Zivilverfahren, 1992, p. 308

con riferimenti ai DTF 116 Ia 95, 114 Ia 314 e 110 Ia 82), l’assunzione di

quella prova (art. 309 cpv. 2 lett. g CPC), che, se del caso, verrà poi

assunta e presa in considerazione in occasione del giudizio sulla riforma della

prima decisione.

L’annullamento

della sentenza di prime cure può invece entrare in considerazione unicamente in

casi del tutto eccezionali (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, 2000, m. 18 ad art. 322; II CCA 18 agosto 2004, inc. 12.2004.36-7),

quando cioè il giudizio del Pretore, a seguito della mancata assunzione della

prova, deve essere considerato come interamente mancato (cfr. in particolare Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem; II

CCA 14 settembre 2006, inc. 12.2006.165 con ulteriori riferimenti; II CCA 18

agosto 2004 inc. 12.2004.36-7, ove le prove non erano state assunte siccome la

complessa pretesa della parte era stata considerata irrita o infondata per

l’erronea interpretazione delle premesse fattuali e giuridiche da parte del

giudice), rispettivamente quando a non essere state assunte, a torto, sono

tutto un complesso di prove (Cocchi/Trezzini,

op. cit., ibidem; II CCA 9 giugno 1997 inc. 12.1997.103; II CCA 18 agosto 2004,

inc. 12.2004.36-7) oppure ancora prove che non potrebbero essere oggetto di

assunzione in seconda sede (II CCA 19 gennaio 1993, inc. 77/91).

3.

Il

diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce alle

parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio,

di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi

esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire

sulla decisione (DTF 19 maggio 2010, inc.4A_35/2010; DTF 135 II 286 consid.

5.

, pag. 293 con rinvii). In linea di principio l’autorità giudicante deve

quindi assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal

diritto processuale (DTF 106 Ia 162). Tuttavia essa può rinunciare a

quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi

chiarimenti. In altre parole essa può porre termine all’assunzione delle prove

ove quelle già esperite le abbiano consentito di formarsi una convinzione e

abbia acquistato, in modo esente da arbitrio, in base ad una valutazione

anticipata delle prove, la certezza che queste non potrebbero modificare la sua

opinione (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 1 ad art. 184 CPC). Una tale decisione deve essere pronunciata solo

nel caso in cui la prova offerta sia manifestamente inefficace o irrilevante (DTF

131.

I 153 consid. 3 pag. 157; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428; II CCA 18 agosto

2004, inc. 12.2004.3). La valutazione del giudice potrà essere impugnata

nell’ambito dei rimedi di diritto contro le sentenze finali allorché il giudice

avrà motivato la propria decisione (art. 182 cpv. 2 CPC), ritenuto che il

rifiuto ingiustificato di un mezzo di prova costituisce, oltre che violazione

dell’art. 8 CC (DTF 114 II 290), violazione dei principi di uguaglianza

dedotti dall’art. 8 Cost. (Müller,

Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, art. 4

Cost. n. 106). La conseguenza, essendo il diritto di essere sentito di natura

formale e indipendente, è l’annullamento della sentenza emanata senza

rispettarlo (Müller, op. cit.,

art. 4 Cost. n. 100), così come del resto previsto dall’art. 142 lit. b CPC che

commina la nullità dell’atto quando la parte non è stata messa in condizione di

rispondere (ossia di essere sentita) oppure anche dall’art. 143 CPC che dispone

l’annullamento degli atti di procedura in urto alle norme del codice di rito,

in concreto individuate nell’art. 184 CPC, quando la violazione arreca

pregiudizio irrimediabile alla parte (II CCA 20 ottobre 1997, inc. 12.96.232;

II CCA 18 agosto 2004, inc. 12.2004.3).

4.

Nel

caso in esame l’appellante fa

valere una violazione del suo diritto al contraddittorio e del suo diritto di

essere sentito, rimproverando innanzitutto al Pretore di aver erroneamente

ritenuto verosimile l’incapacità di intendere e volere di AO 1, senza esigere

una prova certa e basandosi unicamente sul certificato medico doc. 3 e sul

rapporto peritale 21 aprile 2008 citato nella decisione 16 giugno 2008

dell’Autorità di vigilanza sulle tutele (doc. 18), negandogli per contro

l’assunzione di tutte le prove da lui offerte in merito e la possibilità di

inficiare le prove delle controparti.

4.1

Secondo

la dottrina e la giurisprudenza, nelle persone adulte

la capacità di discernimento è generalmente data, per cui l’onere di

dimostrarne l’inesistenza incombe a colui che ne contesta la presunzione, nella

presente fattispecie dunque agli appellati (DTF 118 Ia 236 consid. 2b; Bucher, Berner Kommentar, 1976, n. 125

ad art. 16 CC). Nel caso di grave ed evidente infermità mentale, non è

richiesta una prova certa, bensì è sufficiente un elevato livello di

verosimiglianza tale da escludere qualsiasi serio dubbio in merito alla

mancanza della capacità di discernimento (Bigler-Eggenberger,

Basler Kommentar, ZGB I, 2006, n. 27 ad art. 16 CC). Alla controparte deve però

essere data la possibilità di apportare la controprova, ossia di poter provare

l’esistenza della capacità di discernimento, per esempio durante un momento di lucidum

intervallum (Bucher, op.

cit., n. 131 e 147 ad art. 16 CC).

4.2

Nel

caso concreto il Pretore non ha assunto alcuna prova notificata dall’attore in

sede di udienza preliminare, per di più senza spiegare

né nell’ambito delle ordinanze 8 luglio 2009 rispettivamente 19 agosto 2009, né

in sentenza perché, alla luce delle risultanze probatorie acquisite sino a quel

punto, non sarebbe più stato necessario assumere i mezzi probatori di parte

attrice, in particolare la perizia giudiziaria e il richiamo degli incarti da

parte della Commissione Tutoria Regionale e dell’Ospedale Regionale. Tali prove

non possono essere considerate a priori inutili ed ininfluenti ai fini di causa,

soprattutto considerato che la decisione doc. 2, con la quale AO 1 è stato

provvisoriamente privato dell’esercizio dei diritti civili è posteriore alla

firma del contratto di mediazione e del contratto di compravendita in data 20

giugno 2007. Il doc. 3 e la relativa deposizione del teste dr. Q__________,

medico curante di AO 1, attesta un’incapacità di intendere e volere del

paziente, ma non esclude in modo totale che egli avrebbe potuto trovarsi in un

momento di lucidum intervallum al momento della firma dei due contratti.

L’appellante ha diritto di apportare prove atte ad inficiare il certificato

medico e le relative deposizioni. Il Pretore si è limitato a motivare l’ordinanza

sulle prove e la sentenza con estrema stringatezza e concisione, senza chinarsi

sulla questione del perché le prove già esperite sarebbero esaustive e renderebbero

manifestamente inefficaci e irrilevanti le prove offerte dall’attore in merito

alla capacità di intendere e volere del convenuto AO 1 al momento del

conferimento del mandato di mediazione rispettivamente all’atto della firma del

rogito doc. C/doc. 9. Il Pretore avrebbe dovuto dare all’attore la possibilità

di far assumere le prove necessarie ed accertare in maniera completa i fatti

rilevanti. Di conseguenza il suo modo di procedere deve essere considerato

arbitrario, essendo lesivo del diritto di essere sentito dell’attore giusta

l’art. 29 cpv. 2 Cost. e del principio di uguaglianza sancito dall’art. 8 Cost.

5.

Per

quanto concerne poi l’obbligo contrattuale assunto dalla moglie AO 2, l’appellante rimprovera al Pretore di non aver ammesso l’assunzione dei testi B__________,

S__________ e H__________, che a suo dire avrebbero potuto riferire su

questioni rilevanti, avendo assistito personalmente a colloqui avvenuti tra le

parti in merito al conferimento del contratto di mediazione e alla vendita

dell’appartamento. L’appellante si duole pure del rifiuto di sentire il teste A__________,

acquirente dell’immobile venduto il 20 giugno 2007. Le censure meritano

accoglimento. Il Pretore non solo non ha assunto tutto il complesso di prove

offerte dall’attore, ma gli ha anche rimproverato la mancanza di prove per

giustificare la propria decisione. I testi appaiono rilevanti per stabilire se

e quando i coniugi __________ o uno dei due avrebbe conferito mandato di

mediazione all’attore, nonché per chiarire come si sono svolti i fatti il 20

giugno 2007 a casa degli appellati. La teste P__________, segretaria dell’avv. RA

2, ha confermato la presenza di diverse persone nell’abitazione dei coniugi __________

in quella data (deposizione teste P__________, pag. 6 verbale del 19 febbraio

2009). Non è possibile escludere a priori che questi testi non possano riferire

di fatti rilevanti e appresi in prima persona, in particolare la firma del

contratto di mediazione e il consenso verbale della moglie. Il Pretore non può

rimproverare all’attore di non aver comprovato di aver ricevuto mandato di

vendita da parte di entrambi i coniugi, senza permettergli di assumere le prove

da lui offerte in merito. Tali prove avrebbero dovuto essere ammesse poiché

senz’altro rilevanti, siccome eventualmente atte a confutare quanto indicato

dai convenuti in risposta rispettivamente a comprovare le asserzioni di

petizione e replica. Non avendo il giudice di prime cure motivato né nelle

ordinanze 8 luglio 2009 rispettivamente 19 agosto 2009, né in sentenza perché i

testi citati dall’attore sarebbero manifestamente inefficaci e irrilevanti ai

fini di causa, ovvero perché non porterebbero a nuovi chiarimenti e non

potrebbero più modificare la sua opinione, la decisione deve essere ritenuta

arbitraria in quanto lesiva dell’art. 8 CC e del diritto di essere sentito

dell’attore sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.

6.

Per

le considerazioni che precedono la decisione impugnata dev’essere annullata ai

sensi dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC ed altrettanto deve valere per il

precedente atto giudiziario, ossia l’ordinanza sulle prove dell’8 luglio 2009

(art. 144 cpv. 1 CPC). L’incarto deve pertanto essere ritornato al Pretore

affinché abbia a verificare quali prove, tra quelle indicate dall’attore

all’udienza preliminare, possono essere rilevanti per accertare la capacità di

intendere e volere di AO 1 al momento del conferimento del mandato di

mediazione rispettivamente all’atto della firma del rogito doc. C/doc. 9,

nonché la conclusione di un contratto di mediazione con la moglie AO 2, ritenuto

che le prove rifiutate dal Pretore non possono essere assunte da questa Camera

ai sensi dell’art. 322 lett. b CPC, perché la violazione del diritto di essere

sentito comporta la nullità della sentenza e quindi l’inesistenza di una

decisione della quale l’autorità d’appello possa essere investita e la

necessità invece di un nuovo giudizio da parte del primo giudice (art. 326 CPC;

Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18

ad art. 322; II CCA 22 giugno 2007, inc. 12.2006.106, pag. 10).

7.

La

tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado, calcolate sulla

base di un valore litigioso di fr. 200'000.-, seguono la soccombenza (art. 148

CPC), ritenuto che le ripetibili possono essere compensate.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la vigente LTG,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

6.

maggio 2010 di AP 1 è accolto.

§

La sentenza 14 aprile 2010 e l’ordinanza sulle prove 8 luglio 2009 sono

annullate e gli atti sono ritornati al Pretore per la continuazione della

procedura ai sensi dei considerandi.

2.

Le

spese del presente giudizio consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’150.-

b)

spese fr. 50.-

totale fr.

1’200.-

già

anticipati dall'appellante, sono poste a carico degli appellati in solido, compensate

le ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso al Tribunale federale è ammissibile entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF. La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster