12.2010.94
Azione revocatoria
19 giugno 2012Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.94
Data decisione, Autorità:
19.06.2012, IICCA
Ricorso:
TF,5A_604/2012, 12.2.2013
Titolo:
Azione revocatoria
AZIONE REVOCATORIA
REVOCA PER DOLO
art. 288 LEF
Incarto n.
12.2010.94
Lugano
19 giugno
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.17
della Pretura __________ - promossa con petizione 25 febbraio 2003 da
AP 1 , in qualità di cessionaria ex art. 260 LEF della massa
fallimentare di Z__________ SA, __________
(rappr. da RA 2
)
contro
AO 1
(rappr. da RA 1
)
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento alla massa
fallimentare di Z__________ SA, __________, di fr. 154'270.90 oltre interessi;
domanda avversata
dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con sentenza 13 aprile 2010 ha integralmente respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 5 maggio 2010, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni consegnate alla posta il 27 maggio 2010 postula la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Z__________
SA, __________, è una società svizzera il cui scopo consiste nella
partecipazione ad altre persone giuridiche in particolare nel ramo delle presse
meccaniche, nonché in operazioni finanziarie e commerciali (cfr. doc. E). AO 1 è
stata iscritta a RC quale sua amministratrice unica fino al 24 febbraio 1999, momento
in cui è stata sostituita dal padre M__________ __________ (doc. E), azionista unico,
direttore e dominus della società. Dai conti economici della società (doc.
F e G) è risultato che AO 1, oltre ad aver ricevuto dei gettoni per la sua attività
di amministratrice, dal settembre 1997 al luglio 2000 ha pure percepito stipendi e rimborsi per le spese di pasto e di benzina per l’attività da lei
svolta quale dipendente.
2. Nel
corso del 1988 la società __________ AP 1 e Z__________ SA, __________, hanno
stipulato un accordo di collaborazione (doc. L), in virtù del quale la prima su
ordine della seconda avrebbe fabbricato in esclusiva presse meccaniche per il
mercato __________.
A seguito
della disdetta del contratto di collaborazione significata con effetto
immediato il 24 febbraio 1997, tra le parti contraenti è sorto un contenzioso
che è poi stato deferito ad un arbitro unico, il quale, con decisione 10
ottobre 2000 (doc. B), in parziale accoglimento della petizione della prima e
respingendo la domanda riconvenzionale della seconda, ha condannato quest’ultima
al pagamento di Lit. 471'277'040 oltre interessi.
La
conseguente procedura esecutiva avviata per fr. 499'065.80 ha portato al fallimento di Z__________ SA, __________, decretato il 26 febbraio 2001
(doc. E), ed al rilascio a favore di AP 1 di un attestato di carenza beni di
fr. 409'801.85 (doc. D).
3. Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AP 1, agente in qualità
di cessionaria ex art. 260 LEF delle pretese della massa fallimentare di Z__________
SA, __________ (doc. A), ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento alla massa
fallimentare di fr. 154'270.90 oltre interessi. In estrema sintesi, essa ha
preteso la revocazione ex art. 288 LEF dei pagamenti effettuati da Z__________
SA, __________ a favore della convenuta a titolo di gettoni per la sua attività
di amministratrice (nel 1998: fr. 3'000.- versati il 30 dicembre 1998) nonché a
titolo di stipendio (nel 1997: fr. 13'830.85, nel 1998: fr. 34'703.-, nel 1999:
fr. 36'583.30, nel 2000: fr. 21'881.50, versati mensilmente dall’ottobre 1997
al luglio 2000) e di rimborso spese (per pasti 1997 e 1998: fr. 984.-
rispettivamente fr. 2'688.-, versati il 30 dicembre 1998; per benzina 1997 e
1998: fr. 6'125.- rispettivamente fr. 16'203.-, versati sempre il 30 dicembre
1998; senza indicazione: fr. 18'272.25 versati il 30 gennaio 2000) per la sua
attività quale dipendente, ritenendo che costei non avesse fornito alcuna
controprestazione alla società e che in ogni caso quei pagamenti denotavano l’intenzione
di quest’ultima, a lei riconoscibile, di danneggiare i creditori della società.
4. Esperita
l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale sono tra l’altro stati
richiamati gli inc. OA.2003.15-16 e 18 (cfr. verbale di udienza preliminare p.
3 e 5), il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione. Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’istruttoria aveva dimostrato
che la convenuta aveva effettivamente agito quale amministratrice e quale lavoratrice
della società e che le somme da lei ricevute a titolo di onorario d’amministratore
e di stipendio come pure i relativi rimborsi spese (la cui entità appariva
tutto sommato ammissibile) remuneravano quella sua attività e non costituivano atti
aventi lo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori.
5. Con
l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione, rimproverando al Pretore di non aver
minimamente esaminato le questioni da lei evidenziate. Essa ribadisce pertanto che
l’attività svolta dalla convenuta in seno alla società era in realtà fittizia, inusitata
ed ingiustificabile, di modo che ogni versamento effettuato a suo favore sulla
base della stessa era già per questo motivo revocabile. Ed evidenzia come i versamenti
a favore della convenuta dovevano in ogni caso essere revocati siccome messi in
atto a seguito dell’intenzione della società, a lei riconoscibile, di
danneggiare i suoi creditori.
6. Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Il 1°
gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata
e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come
del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI
(art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
8. Giusta
l’art. 288 LEF sono revocabili tra l’altro tutti gli atti che il debitore ha
compiuto nei cinque anni precedenti la dichiarazione di fallimento con
l’intenzione, riconoscibile dall’altra parte, di recar pregiudizio ai suoi
creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. Tale norma, che di per
sé non mira a punire il convenuto ma solo a ristabilire la situazione
patrimoniale del debitore senza l’atto revocabile, presuppone quale condizione
oggettiva che l’atto contestato abbia causato un pregiudizio a uno o più
creditori e quali condizioni soggettive l’agire doloso del debitore e la
connivenza del beneficiario dell’atto (DTF 134 III 452 consid. 2, 4.1 e 4.2,
101 III 92 consid. 4a; sul tema, cfr. pure TF 5 marzo 2012 5A_102/2012 consid.
2 segg.).
In base
alla giurisprudenza, l’atto revocabile è suscettibile di causare un pregiudizio
effettivo ai creditori o a taluni di essi quando comporta la diminuzione del
prodotto dell’esecuzione forzata o della parte spettante a questi creditori di
tale prodotto, o ancora quando peggiora la loro posizione nella procedura di
esecuzione medesima (DTF 101 III 92 consid. 4). Se
l’atto contestato consiste in un negozio giuridico in cui il debitore riceve
per la sua prestazione una controprestazione del medesimo valore, un simile
pregiudizio non risulta in principio dato (DTF 135 III 276 consid. 6.1.2).
Anche in presenza di una controprestazione equivalente, esso è nondimeno
impugnabile nel caso in cui, con tale negozio giuridico, il debitore disponga
dei suoi ultimi attivi a detrimento dei creditori e la controparte ha
riconosciuto o avrebbe dovuto riconoscere tale intenzione (DTF 134 III 452
consid. 3.1, 130 III 235 consid. 2.1.2). Per il creditore in possesso di un attestato
di carenza beni e per la massa fallimentare un siffatto pregiudizio è presunto.
Il convenuto ha la possibilità di produrre la controprova (DTF 99 III 27
consid. 3).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l’intenzione dolosa del debitore è stabilita quando
quest’ultimo poteva e doveva prevedere che il suo atto avrebbe avuto quale
effetto di portare pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne taluni a
detrimento di altri. In questo contesto, non è necessario che il debitore abbia
agito con tale specifico scopo; è in effetti sufficiente che l’abbia accettato indirettamente
come conseguenza possibile del suo atto (DTF 134 III 615 consid. 5.1, 134 III
452 consid. 4.1).
La
connivenza del beneficiario dell’atto viene infine ammessa nel caso lo stesso
debba avere avuto conoscenza dell’intenzione dolosa del debitore o aver potuto
e dovuto prevedere, utilizzando l’attenzione richiesta dalle circostanze, che
l’operazione in questione avrebbe avuto quale conseguenza naturale di portare
pregiudizio agli altri creditori o di favorirlo a detrimento di questi ultimi (DTF
134 III 452 consid. 4.2). La conoscenza della cattiva situazione economica del
debitore è presunta qualora tra quest’ultimo ed il beneficiario vi sia uno stretto
rapporto di parentela (Staehelin,
Basler Kommentar, 2ª ed., n. 20
ad art. 288 LEF; II CCA 18 agosto 2006 inc. n. 12.2005.90).
9. Con
la prima censura d’appello l’attrice ritiene che l’attività svolta dalla
convenuta in seno alla società era in realtà fittizia, inusitata ed
ingiustificabile, per cui ogni versamento effettuato a suo favore sulla base
della stessa era già per questo revocabile. L’attrice, in altre parole,
sostiene che nelle particolari circostanze già la sola nomina della convenuta quale
amministratrice e la sua assunzione quale lavoratrice costituivano atti
revocabili.
9.1 È
indubbio che la nomina della convenuta quale amministratrice della società, provata
(almeno) a far tempo dal 23 ottobre 1995 (cfr. doc. E), non possa costituire un
atto fittizio, inusitato ed ingiustificabile, con ciò dunque revocabile. A
parte il fatto che tale nomina, pacificamente risultante dagli atti (cfr. interrogatorio
formale della convenuta ad 21 e teste __________ p. 1 e 2, della cui fedefacenza
- messa in dubbio dall’attrice per la prima volta e con ciò irritualmente solo
in questa sede [art. 321 cpv. 1
lett. b CPC/TI; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App. m. 33 ad art. 321]
- non vi è assolutamente motivo di dubitare), nemmeno è stata attuata nei
cinque anni precedenti la dichiarazione di fallimento della società di cui
all’art. 288 LEF, si osserva che il fatto per quest’ultima di disporre di un
amministratore non si lasciava ricondurre a un suo capriccio, ma costituiva un
atto necessario imposto dalla legge (cfr. art. 707 segg. CO). Nel caso concreto
la nomina della convenuta quale amministratrice era oltretutto avvenuta in
sostituzione di un altro amministratore, senza che la società fosse con ciò confrontata
con un onere aggiuntivo. In tali circostanze, nonostante già da quel momento la
società fosse pacificamente sovraindebitata (cfr. bilancio al 31 dicembre 1992
e tutti quelli successivi, nei classificatori [doc. I° rich.] dell’inc.
n. OA.2003.15 rich.) e nonostante la convenuta lo sapesse essendo la figlia
dell’azionista unico e direttore della stessa, si può escludere che quella nomina
sia avvenuta con l’intenzione di danneggiare i creditori (cfr. DTF 134 III 615
consid. 5.2; Staehelin,
op. cit., n. 12a e 16b ad art. 288 LEF).
9.2 Assai più problematica è la
questione a sapere se l’assunzione della convenuta quale lavoratrice dipendente
della società a far tempo dal settembre 1997 costituisca un atto fittizio,
inusitato ed ingiustificabile, con ciò revocabile. È assodato che la convenuta è
effettivamente stata assunta dalla società (cfr. doc. F e G, dichiarazioni
fiscali della convenuta nel plico doc. rich. I°, teste __________ p. 1,
interrogatorio formale della convenuta ad 1 e 2, interrogatorio di M__________ __________
innanzi al Procuratore Pubblico doc. rich. V° nell’inc. n. OA.2003.15 rich. p.
2) con il compito di occuparsi dei rapporti con i clienti in Svizzera e
all’estero come pure dell’amministrazione della stessa (teste __________ p. 1,
interrogatorio formale della convenuta ad 2). L’istruttoria ha tuttavia dimostrato
che a quel momento, a seguito del contenzioso con l’attrice, la società aveva di
fatto già cessato ogni attività: dai suoi conti economici 1997, 1998, 1999 e
2000 (cfr. doc. F e G, classificatori [doc. I° rich.]
dell’inc. n. OA.2003.15 rich.) si evince in effetti che da quel momento essa
non ha più venduto alcuna pressa meccanica (cfr. la relativa posizione “vendite”,
cfr. interrogatorio formale della convenuta ad 28) e nemmeno ha fatturato alcunché
per il servizio dopo vendita (cfr. il dettaglio delle posizioni “ricavi
straordinari” e “ricavi accessori d’esercizio”), attività questa che è anzi
stata dirottata alla sua corrispondente __________ Z__________ S.r.l., __________
(interrogatorio formale della convenuta ad 6 seg.); dall’inizio di quel
contenzioso essa non ha più ordinato presse meccaniche all’attrice (teste __________
p. 8) e tutta la sua attività è stata girata alla sua corrispondente del __________
Z__________ __________, __________ (teste __________ inc. n. OA.2003.15 rich.
p. 37 seg.), alla sua corrispondente __________ Z__________ __________, __________,
oppure ancora alla sua corrispondente __________ Z__________ S.r.l., __________
(teste __________ p. 8); da allora la commercializzazione delle presse meccaniche
è per l’appunto continuata tramite queste tre entità giuridiche senza più coinvolgere
Z__________ SA, __________ (testi __________ p. 8, __________ p. 15, __________
ad 2 seg., __________ ad 2 seg., interrogatorio formale della convenuta ad 8,
9.2, 11 e 34, __________ inc. n. OA.2003.15 rich. p. 8 seg., __________ inc. n.
OA.2003.15 p. 15); lo stesso M__________ __________, sentito innanzi al
Procuratore Pubblico (p. 2), ha del resto confermato che a seguito dei menzionati
problemi con l’attrice i clienti avevano cominciato a diminuire e che senza
clienti la società non aveva futuro (doc. rich. V° nell’inc. n. OA.2003.15
rich.). Ma vi è di più. Dagli atti di causa è inoltre risultato che le
prestazioni svolte dalla convenuta, che non potevano così essere andate a
vantaggio della società, erano in pratica state prestate a favore di queste altre
entità del gruppo Z__________ (testi __________ p. 15, __________ ad 3, __________
inc. n. OA.2003.15 rich. p. 36 segg. e 40). Stando così le cose, è incontestabile
che l’assunzione della convenuta da parte della società, che oltretutto mai in
precedenza aveva avuto dipendenti, era del tutto ingiustificata ed in
particolare non era stata adottata nell’ottica di un suo risanamento né tanto
meno si fondava su alcuna logica commerciale: nelle particolari circostanze non
si poteva in effetti ragionevolmente sperare in una ripresa della sua attività,
mentre, per quanto riguardava la procedura arbitrale in corso, il fatto che la società
non avesse pagato all’attrice parte delle ultime forniture lasciava semmai presagire
un esito a lei sfavorevole, specie a fronte della difficoltà di provare la pretesa
perdita di clientela e di guadagno derivante dagli asseriti ritardi
rimproverati alla controparte. Se a questo si aggiunge che la società era allora
ancor più sovraindebitata di prima (cfr. bilancio al 31 dicembre 1996 nell’inc.
n. OA.2003.15 rich.), appare manifesto che lo scopo almeno indiretto dell’operazione
fosse per l’appunto quello di dirottare ulteriormente i pochi attivi residui e
di danneggiare i suoi creditori, tra cui l’attrice (cfr. il dettaglio della
posizione “creditori Lit” nei bilanci 1996 e 1997 nei classificatori
contabilità 1996 e 1997 [doc.
I° rich.] dell’inc. n.
OA.2003.15 rich.), ritenuto che tale intenzione era senz’altro riconoscibile
alla convenuta, sua amministratrice ed oltretutto in stretto rapporto di
parentela con l’azionista unico, direttore e dominus della stessa. Di qui
il suo evidente carattere revocabile, con la conseguenza che gli stipendi (fr.
106'998.65) e i rimborsi spese da lei percepiti (fr. 44'272.25), chiaramente
connessi alla sua attività dipendente (in tal senso cfr. pure risposta p. 6) e
non certo a quella - per sua ammissione assai limitata (cfr. suo interrogatorio
formale ad 21) - di amministratrice, non contestati nella loro entità, devono
essere revocati.
10. Ammesso
con ciò che la nomina della convenuta quale amministratrice, diversamente dalla
sua assunzione quale lavoratrice, non costituiva di principio un atto
revocabile, resta da stabilire se il versamento, il 30 dicembre 1998, dei fr.
3'000.- relativi all’onorario dell’amministratore per l’anno 1998 (cfr. lettera
30 dicembre 1998 nel classificatore contabilità 1998 nell’inc. n. OA.2003.15
rich.) non possa comunque essere revocato. Il quesito dev’essere risolto
affermativamente. L’istruttoria ha permesso di accertare che la società aveva
corrisposto alla convenuta un’indennità annuale quale amministratrice di fr.
2'000.- nel 1993 e nel 1994 (cfr. classificatore contabilità/imposte 1993 e
classificatore contabilità 1994/1995 [doc. I° rich.] dell’inc.
n. OA.2003.15 rich.), che le aveva versato un’indennità di fr. 1'000.- nel 1995
(cfr. classificatore contabilità 1994/1995 [doc. I° rich.] dell’inc.
n. OA.2003.15 rich.), mentre che per il 1996 e per il 1997 non le aveva più riconosciuto
alcunché. La ragione per cui tra il 1995 e il 1997 l’onorario sia stato ridotto
rispettivamente non sia stato preteso e corrisposto non è stata chiarita, anche
se un’ipotesi ragionevole potrebbe essere che l’attività della società, sempre
più indebitata, stava viepiù rallentando. In ogni caso, ritenuto che nel 1998 la
sua operatività - come detto - era in pratica cessata, non si comprende come
mai per quell’anno essa non solo abbia nuovamente deciso di riconoscere alla convenuta
un’indennità quale amministratrice, ma addirittura l’abbia aumentata rispetto
agli anni precedenti, ad un importo, decisamente importante, di fr. 3'000.-,
tanto più che la stessa convenuta ha ammesso in causa che le sue mansioni non
erano cambiate rispetto agli anni precedenti (interrogatorio formale della convenuta
ad 23). Ora, pur essendo vero che il versamento di congrui onorari ai mandatari
incaricati da un debitore poi fallito di svolgere le attività imposte dalla
legge - che sarebbe così suscettibile di danneggiare gli altri creditori (cfr. DTF
134 III 615 consid. 4.3, per altro riferita all’attività del revisore e non a
quella dell’amministratore) - non è di per sé ancora tale da far intravedere una
sua intenzione di danneggiare gli altri creditori (cfr. DTF 134 III 615 consid.
5.2), nel caso di specie le circostanze appena evocate, l’ammontare tutto
sommato elevato dell’onorario versato e non da ultimo il fatto che il
versamento, deciso probabilmente con l’accordo dell’azionista unico
(interrogatorio formale della convenuta ad 23), è avvenuto contestualmente al
pagamento alla convenuta di rimborsi spese (a loro volta non previsti espressamente
nel contratto di lavoro, privi dei necessari giustificativi e mai riconosciuti in
precedenza) per complessivi fr. 26'000.- (cfr. lettera 30 dicembre 1998 nel
classificatore contabilità 1998 nell’inc. n. OA.2003.15), inducono tuttavia ad
intravvedere in tale operazione l’intenzione almeno indiretta di danneggiare
gli altri creditori, tanto più che negli ultimi due esercizi contabili la
situazione economica della società, già in precedenza più che tesa (Staehelin, op. cit., n. 12a ad art. 288
LEF), si era ulteriormente deteriorata (con ulteriori perdite di fr. 15'977.40
nel 1997 e di fr. 118'000.15 a fine 1998, cfr. doc. F e G), ciò che per altro avrebbe
dovuto da tempo indurre la convenuta a procedere ai sensi dell’art. 725 CO.
Quanto infine alla riconoscibilità di questa intenzione dolosa da parte della convenuta,
già si è detto che il fatto che essa, beneficiaria del pagamento, fosse nel
contempo l’amministratrice e la figlia dell’azionista unico, direttore e dominus
della società, è senz’altro sufficiente per presumerla. Anche il versamento
dell’onorario di fr. 3'000.- costituisce così un atto revocabile.
11. Ne
discende, in accoglimento della petizione e dell’appello, che la convenuta
dev’essere condannata al pagamento alla massa fallimentare della società ora fallita
di fr. 154'270.90 più interessi.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla
base di un valore litigioso di fr. 154'270.90, seguono la soccombenza (art.
148 CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la LTG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 5 maggio 2010 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 aprile 2010 della Pretura __________ è così
riformata:
1. La petizione è accolta.
§ Di
conseguenza AO 1, __________, è condannata a versare alla massa fallimentare di
Z__________ SA, __________, l’importo di fr. 154'270.90 oltre interessi al 5%,
dal 30 dicembre 1998 su fr. 29'000.-, dal 31 gennaio 2000 su fr. 18'272.25, dal
31 dicembre 1997 su fr. 13'830.85, dal 31 dicembre 1998 su fr. 34'703.-, dal 31
dicembre 1999 su fr. 36'583.30 e dal 31 agosto 2000 su fr. 21'881.50.
2. La
tassa di giustizia di fr. 4’000.- e le spese sono poste a carico della
convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 8’000.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2’000.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
2’100.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
all’appellante fr. 5’000.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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