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Decisione

12.2010.95

Appalto "chiavi in mano" Norma SIA 118 applicabile, onere della prova per la notifica dei difetti nel periodo di garanzia, termine di decorrenza per la prescrizione dei diritti di garanzia, nozione di

19 settembre 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 21 febbraio 2000 i coniugi AO 1 e AO 2, in qualità di committenti, hanno stipulato con l’arch. AP 1, quale appaltatore, un contratto

d’appalto “chiavi in mano” per l’edificazione di una casa monofamiliare sul

mapp. __________ RFD di __________, del quale i coniugi erano comproprietari in

ragione di ½ ciascuno (doc. B). Dopo la consegna dell’opera, avvenuta nel corso

del mese di settembre del 2001 (doc. 2), a causa di alcune fessure apparse

nelle pareti, AO 1 ha, nel marzo 2006, fatto allestire una perizia privata dalla

società G__________, alla quale si è poi aggiunta una seconda perizia privata,

questa volta su incarico di AO 2, effettuata l’8 settembre 2006 dall’ing. F__________

R__________. Ambedue gli studi avevano come scopo quello di far luce

sull’esistenza e sull’origine degli asseriti difetti presenti nella costruzione

(doc. D; doc. E). Non avendo l’arch. AP 1 rimediato ai difetti segnalati, i

coniugi AO 1 e AO 2 lo hanno convenuto davanti al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 3, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 75'000.- “a

titolo di risarcimento del danno”, comprensivo di fr. 71'000.- per i costi di

risanamento dei vizi dell’opera rilevati dai suddetti rapporti tecnici, e di

fr. 4'000.- per il rimborso delle spese di alloggio sostitutivo durante

l’esecuzione dei lavori. Con risposta 16 novembre 2006 il convenuto ha

postulato l’integrale reiezione della petizione. Egli sostiene che le pretese

degli attori sono infondate, oltre che nel merito, anche per l’intervenuta

perenzione (notifica tardiva dei difetti) e la prescrizione (azione promossa

oltre i cinque anni dalla consegna dell’opera) dei diritti di garanzia sorti in

ragione del contratto stipulato tra le due parti. Con replica 14 dicembre 2006

e con duplica 31 gennaio 2007 le parti si sono confermate nelle rispettive ed

opposte allegazioni ed eccezioni, confermate pure durante l’udienza preliminare

13 marzo 2007. Esperita l’istruttoria, con i rispettivi memoriali conclusivi

gli attori hanno preteso fr. 114'000.- a titolo di “risarcimento del danno”,

fr. 6'000.- per spese di alloggio sostituivo e infine il rilascio da parte del

convenuto di una garanzia di fr. 20'000.- per 5 anni dall’eliminazione dei

difetti, mentre il convenuto ha ribadito la propria integrale opposizione alla

petizione.

B. Il

Pretore, con sentenza 19 aprile 2010, ha accolto la petizione nella misura del petitum formulato con la petizione, e ha così condannato il convenuto

al pagamento di fr. 75'000.- oltre interessi del 5% dall’11 settembre 2006,

caricandogli inoltre la tassa di giustizia di complessivi fr. 3’500.- e le

spese (incluse quelle peritali), con obbligo di rifondere agli attori fr. 7’500.-

a titolo di ripetibili.

C. Nel

suo appello 10 maggio 2010 il convenuto chiede di respingere

la petizione in riforma del giudizio impugnato. A suo dire, le fessure segnalategli

sono state unicamente quelle presenti in un bagno dell’abitazione, mentre la

tempestività della notifica di tutte le altre fessure presenti nell’abitazione

non è stata provata in alcun modo dagli attori. Egli sostiene inoltre che tutte

le pretese di questi ultimi sono prescritte, che gli attori postulando il

pagamento di fr. 71'000.- a “titolo di risarcimento del danno” hanno violato

l’art. 169 cpv. 1 norma SIA 118, che in assenza di prove concrete sul costo dell’eliminazione

dei difetti la pretesa degli attori non è dimostrata, che la pretesa di

risarcimento danni per la locazione di un alloggio sostitutivo deve essere

rifiutata, che l’interesse di mora sull’importo riconosciuto dal Pretore (in

casu fr. 4'000.-) non potrebbe in alcun caso decorrere e infine, in via

subordinata, che le spese di giustizia e di perizia devono essere poste a

carico degli attori.

D. La

parte appellata - con osservazioni 28 giugno 2010 - al contrario ritiene che il

Pretore ha adeguatamente valutato i fatti e le prove utili ai fini del giudizio

e ha correttamente motivato la sua decisione e propone quindi di respingere

l’appello e di confermare la sentenza impugnata. Con istanza 30 giugno 2010 AO 1 ha inoltre chiesto di essere ammessa all’assistenza giudiziaria anche per la procedura di seconda

istanza. Dell’appello e delle osservazioni, si dirà, per quanto necessario, nei

considerandi seguenti.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC). La sentenza di prima sede è stata

pronunciata e impugnata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane

dunque disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

Il

Pretore ha rilevato in sostanza che nella misura in cui i difetti invocati dagli

attori concernevano le fessure nelle pareti dell’abitazione, la loro notifica

non appariva tardiva ai sensi dell’art. 172 Norma SIA 118 e che la petizione,

introdotta l’11 settembre 2006, rispettava la scadenza di cinque anni fissata

al committente dall’art. 180 Norma SIA 118 per far valere i diritti di

garanzia, di modo che l’eccezione di prescrizione era infondata. Nel merito

delle pretese vantate dagli attori, il primo giudice ha osservato che la

difettosità dell’opera era manifesta, viste le fessurazioni attestate

dall’istruttoria, in particolare dalla perizia giudiziaria. Una formale

assegnazione del termine per riparare i difetti all’appaltatore, ha proseguito

il Pretore, sarebbe stata inutile, poiché il convenuto la subordinava al

pagamento della mercede ancora scoperta, sicché a ragione i committenti

potevano chiedere la rifusione dei costi di refezione del difetto,

limitatamente alle cifre indicate nella petizione.

3.

In primo luogo l’appellante, in relazione alla tempestività della

notificazione dei difetti, considera la sentenza pretorile erronea nella misura

in cui ritiene apportata la prova della notifica tempestiva di tutti i difetti

rappresentati da fessure nell’abitazione, quando invece risulta unicamente

provata e ammessa la notifica delle fessure presenti in un bagno, quello al

primo piano, dell’abitazione. L’appellante identifica le fessure a lui

tempestivamente notificate con i difetti rilevati dalla consulente di parte G__________

alle fotografie n. 9, 10 e 12 (doc. D), da consulente di parte R__________ alle

fotografie n. 1283-1286, 1289-1294 (doc. E) e dalla perizia giudiziaria alle

fotografie no. 17-19. Egli sostiene che la notifica degli altri difetti, a suo

dire intervenuta parecchio dopo la loro comparsa, deve essere considerata

irrimediabilmente tardiva. Il Pretore ha invece fondato la sua decisione sul

contenuto del doc. F, dal quale desumeva che il convenuto, con le sue

dichiarazioni, avrebbe dato implicitamente ma manifestamente atto, da un lato,

di essere informato di tali difetti e dall’altro che ciò era avvenuto nel

termine di garanzia, ossia nei due anni dalla consegna dell’abitazione.

4.

A

questo stadio della lite è ormai pacifico che tra le parti è sorto un contratto

di appalto, del quale la Norma SIA 118 relativa alle “condizioni generali per

l’esecuzione dei lavori di costruzione” è stata dichiarata parte integrante

(cfr. doc. B, pag. 2, art. 2 cfr. 5a). Come già rilevato dal Pretore, anche in

seconda istanza nessuna delle due parti ha sostenuto l’applicabilità delle

norme legali sul contratto d’appalto (art. 363 e segg. CO) a esclusione della

pattuita Norma SIA 118.

Ai sensi

delle norme SIA 118 e salvo disposizione contraria, il periodo di garanzia per

i difetti dura due anni, decorrenti dal giorno del collaudo dell’opera (art.

172), ritenuto che durante il periodo di garanzia il committente - in deroga

alle disposizioni di legge (art. 367 e 370 CO) - ha il diritto di far valere in

ogni momento il diritto derivante dall’accertamento dei difetti (art. 173 cpv.

1) (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª

ed., n. 2677 segg.). L’onere della prova circa la tempestività della notifica

dei difetti incombe al committente ai sensi dell’art. 8 CC (DTF 118 II 142, consid. 3a; II CCA 17 settembre 2008 inc. n. 12.2007.175; Gauch,op. cit., n. 2169; Honsell, Schweizerisches

Obligationenrecht Besonderer Teil, 8ª ed., p. 282; Kummer, Berner Kommentar, n. 277 ad art. 8 CC; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, n. 32

ad art. 368 OR). L’imprenditore è responsabile per

tutti i difetti segnalati dal committente durante il periodo di garanzia (art.

174.

cpv. 1).

In

ragione di quanto detto sopra, spettava ai committenti l’onere di provare quali

difetti erano stati notificati e l’effettiva tempestività della loro notifica,

che doveva verificarsi entro due anni dal collaudo dell’opera. Il collaudo è

l’esame in comune del manufatto per la verifica circa la presenza o meno di

difetti (Gauch, op. cit., n. 2605

segg.). Ai sensi degli art. 159-164 Norma SIA 118 l’opera è considerata

collaudata con la conclusione di tale esame, il quale deve essere realizzato in

presenza delle parti entro un mese dalla notifica da parte dell’appaltatore

della conclusione dei lavori (Gauch,

op. cit., n. 2605). Ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 e 2 Norma SIA 118 come

notifica vale anche l’utilizzo dell’opera ultimata da parte del committente.

Nel caso in cui un esame comune di questo genere non venisse effettuato, ai

sensi dell’art. 164 Norma SIA 118, il collaudo si considera avvenuto alla

scadenza del termine di un mese dalla notificazione dell’ultimazione dell’opera

(Gauch, op. cit., n. 2621 segg.).

5.

Ora,

nella fattispecie non risulta che una verifica comune di questo genere sia

avvenuta. Dall’istruttoria si evince a ogni modo che gli attori hanno preso

possesso dello stabile il 3 settembre 2001 (doc. 2). In ragione di quanto detto

al considerando precedente, ritenuto come la decorrenza dei 30 giorni utili per

la realizzazione della verifica comune inizia con l’entrata in possesso

dell’abitazione (nel caso concreto quindi il 3 settembre 2001) e accertato che

agli atti non vi è alcun indizio di una comunicazione di fine lavori precedente

a tale data, il mancato svolgimento dell’esame comune determina che il collaudo

e l’inizio della decorrenza del periodo di garanzia di due anni sono da fissare

al 3 ottobre 2001. Gli attori dovevano quindi provare quali difetti erano stati

notificati, in modo preciso ed esaustivo, entro il 3 ottobre 2003. A sostegno della loro tesi essi hanno prodotto il doc. F, dal quale, a loro dire, si dovrebbe

desumere l’esatta entità e l’effettiva tempestività di tali difetti. Dall’analisi

di tale documento, che consiste in una lettera del 30 maggio 2005

(correttamente, come risulta dalla busta, del 30 maggio 2006) nella quale

l’architetto prende nota della perizia G__________ del 20 marzo 2006, non è

tuttavia possibile condividere l’argomentazione del Pretore. In tale lettera

l’architetto ammette invero di aver valutato delle fessurazioni “a due anni

dall’abitabilità” ma afferma che esse erano “più contenute” di quanto esposto

nella perizia privata G__________. La lettera doc. F è invece silente sulla

localizzazione delle fessure e sulla loro dimensione. Ora, l’onere di

specificare in modo chiaro e preciso, come richiesto dalle norme applicabili,

quali fessurazioni siano state realmente e tempestivamente notificate all’architetto,

era a carico degli attori. I difetti lamentati (fessurazioni anche vistose,

doc. D, E, perizia giudiziaria) erano visibili a occhio nudo e di facile

descrizione. Non risulta tuttavia dall’istruttoria una chiara notifica dei

difetti entro il 3 ottobre 2003. Ne deriva che le pretese degli attori sono da

considerare perente ad eccezione di quelle per le fessurazioni riscontrate in

uno dei bagni dell’abitazione, identificata dall’appellante con i difetti

rilevati dalla perizia G__________ alle foto no. 9, 10 e 12 (doc. D), dalla

perizia R__________ alle foto no. 1283-1286, 1289-1294 (doc. E) e dalla perizia

giudiziaria alle fotografie no. 17-19, la cui tempestiva e precisa notifica è

stata in sostanza ammessa dal convenuto (cfr. appello 10 maggio 2010 pagg. 3-4,

risposta, punto 4 pag. 2).

6.

A

detta dell’appellante, inoltre, tutte le pretese degli attori sono prescritte,

poiché il relativo termine di cinque anni stabilito dall’art. 180 Norma SIA 118 ha iniziato a decorrere il 3 settembre 2001 ed è scaduto il 3 settembre 2006, prima

dell’introduzione della petizione 11 settembre 2006. Ai sensi dell’art. 180

Norma SIA 118 i diritti del committente in caso di difetti cadono in

prescrizione dopo cinque anni dal collaudo di un’opera (Gauch, op.cit., n. 2724). Nel caso qui in esame il termine

di prescrizione ha iniziato a decorrere il 3 ottobre 2001 (cfr. consid. 4), valendo

le medesime argomentazioni enunciate sul calcolo dell’inizio della decorrenza

del periodo di garanzia di due anni ai sensi dell’art. 172 Norma SIA 118 (cfr.

consid. 5). Ne deriva che al momento dell’introduzione della petizione, l’11

settembre 2006 non era ancora scaduto il termine di prescrizione, che giungeva

a scadenza il 3 ottobre 2006.

7.

Sono

quindi adempiute le condizioni preliminari per esaminare nel merito la

fondatezza delle pretese creditorie degli attori, riferite però alle sole

fessure presenti in un bagno dell’abitazione (cfr. perizia privata G__________

fotografie n. 9, 10 e 12 [doc. D], perizia privata R__________ fotografie n.

1283-1286, 1289-1294 [doc. E] e perizia giudiziaria fotografie n. 17-19), che

risulta essere l’unico difetto dell’opera di cui la notifica nei termini utili secondo

l’art. 172 Norma SIA 118 è da ritenersi provata, in quanto ammessa

esplicitamente dal convenuto.

8.

In base al regolamento stabilito dalle norme SIA 118, per quanto qui

interessa, l’imprenditore è di principio responsabile dell’esecuzione senza

difetti dell’opera (art. 165 cpv. 1), ritenuto che per difetto - come stabilito

dall’art. 368 CO, al quale la normativa SIA rinvia (Gauch, op. cit., n. 2648 segg.) - s’intende la sua

difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve

essere ritenuta difettosa l’opera che presenta caratteristiche non previste

dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano

state oggetto di accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva

lecitamente attendersi come incluse nell’opera appaltata (art. 166 cpv. 1 e 2).

L’imprenditore è responsabile per tutti i difetti segnalati dal committente

durante il periodo di garanzia (art. 174 cpv. 1) e, in caso di contestazione,

spetta all’imprenditore provare che il difetto segnalato non costituisce una difformità

del contratto (art. 174 cpv. 3; II CCA 17 settembre 2008 inc. n. 12.2007.175,

10.

settembre 2002 inc. n. 12.2001.192, 3 febbraio 2005 inc. n. 12.2003.110; Gauch, op. cit., n. 2696; Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118, Art.

157-190, n. 8 ad art. 174) e ciò in deroga ai principi generali per i quali

compete al committente provare l’esistenza di un difetto (Gauch, op. cit., n. 1506 segg.; Chaix, Commentaire Romand, CO I, n. 74

all’art. 368).

9.

La

difettosità delle fessurazioni tempestivamente notificate è manifesta e l’appellante

non la contesta (cfr. doc. F; appello pagg. 3-4). Né lo potrebbe. È infatti

sufficiente guardare le fessurazioni rilevate dalle perizie private e dalla

perizia giudiziaria per rendersi conto della palese difettosità dell’opera (cfr.

perizia privata G__________ fotografie n. 9, 10 e 12 [doc. D]), perizia privata

R__________ fotografie n. 1283-1286, 1289-1294 [doc. E] e perizia giudiziaria

fotografie n. 17-19). Ora, secondo l’art. 169 cpv. 1 Norma SIA 118 per ogni

difetto tempestivamente segnalato e riscontrato, il committente può far valere

dapprima unicamente il diritto all’eliminazione del danno da parte

dell’imprenditore entro un termine conveniente, ritenuto che se entro tale

termine costui non elimina i difetti, il committente ha il diritto di esigere

le migliorie dell’opera, una riduzione del prezzo corrispondente al minor

valore dell’opera oppure, a determinate condizioni, di recedere dal contratto (Gauch, op. cit., n. 2659).

L’appellante

ripropone la censura, già esposta in prima istanza, secondo cui gli attori non gli

avrebbero mai assegnato un termine per l’eliminazione delle fessure e non

sarebbero dunque legittimati a rivendicare alcunché. Se non che,

l’argomentazione non trova conforto negli atti di causa, come per altro già

ammesso dal Pretore. Dalla lettera 30 maggio 2006 (doc. F) risulta evidente che

gli attori avevano preteso dall’architetto un intervento riparatore. Infatti quest’ultimo

dichiarava in tale scritto che “era comunque mia intenzione intervenire e

porre rimedio al problema come lo era d’altronde all’epoca. Con

l’indicazione “all’epoca” il convenuto si riferisce al periodo da lui

situato “a due anni dall’abitabilità”, quindi al settembre 2003. La formale

assegnazione del termine per la correzione dei difetti sarebbe pertanto stata

del tutto inutile, considerato che, trascorsi quasi tre anni dalla notifica,

l’appaltatore non aveva mai cominciato a riparare le fessurazioni presenti nel

bagno al primo piano dell’abitazione, tempestivamente segnalate. Il convenuto,

del resto, subordinava allora il suo intervento riparatore al pagamento del

saldo a quel momento ancora scoperto sulla mercede dovutagli. Ai sensi

dell’art. 82 CO i committenti potevano tuttavia legittimamente trattenere la

mercede (presunti fr. 8'483.- cfr. doc. 4) fino all’avvenuta riparazione dei difetti

correttamente segnalati (DTF 89 II 232 consid. 4a; Carron in: Tercier/Favre,

Les contrats spéciaux, 4ª ed., n. 4576; Gauch,

op. cit., n. 2377 e segg), ciò anche se la mercede trattenuta era leggermente

superiore ai costi di ripristino (Gauch,

op. cit., n. 2388), che in concreto ammontano a fr. 6'000.-, come si vedrà in

seguito (cfr. consid. 11). È pertanto provata, contrariamente a quanto ritiene

l’appellante, una persistente inadempienza dell’appaltatore, che legittimava gli

attori a procedere ai sensi dell’art. 169 cpv. 2 Norma SIA 118 (Gauch, op. cit., n. 2666 segg.).

10.

La

richiesta degli attori di ottenere la rifusione dei costi delle opere di

risanamento, vale a dire il diritto al minor valore (art. 169 cpv. 1 cifra 2

Norma SIA 118) dell’opera, per prassi proprio identificabile nei costi di

refezione del difetto (DTF 116 II 305 consid 4a; Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118, Art. 157-190, n. 18b ad

art. 169) è dunque fondata. Gli attori nel loro petitum di causa qualificavano

invero la loro pretesa come “richiesta del danno”, ma nonostante l’erronea

formulazione non si può negare che era evidente la loro intenzione di chiedere

i costi di refezione del difetto e di far valere il diritto al minor valore.

Tale intenzione è evidente alla pagina 3 punto 5 e alla pagina 4 punto 7 della

petizione 12 settembre 2006 ed è ampiamente desumibile da tutti i loro allegati

di causa. A tal proposito il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare

che il giudice non è vincolato da eventuali (erronee) domande inserite nel petitum,

specialmente poi se nella propria motivazione la parte, come nel caso di

specie, si era diffusamente soffermata su altri aspetti che avrebbero

giustificato una sua diversa formulazione (TF 23 aprile 2003,4P.215/2002; II

CCA 15 aprile 2004 inc. n. 12.2003.104, 22 marzo 2006 inc. n. 12.2005.145).

11.

Per

quel che concerne l’ammontare dei costi di refezione del difetto il consulente

di parte R__________ ha fissato il costo di ripristino delle fessure presenti

nel bagno al primo piano dell’abitazione in fr. 6'000.- complessivi. Più

precisamente il costo di ripristino della fessura verticale presente nella

parete E (doc. E fotografie n. 1283-86) è stato quantificato in fr. 5'000.-, il

costo di ripristino della fessura trave-soffitto nella parete S (doc. E fotografia

n. 1289) in fr. 300.-, il costo di ripristino della fessura verticale

all’angolo S-O (doc. E fotografia n. 1290) in fr. 400.- e il costo di

ripristino della fessura trave-soffitto nella parete N (doc. E fotografie n.

1291-94) in fr. 300.- (cfr. doc. E, sezione “Danni casa __________”, pag. 2). La

perizia giudiziaria non consente una quantificazione dettagliata del costo di

ripristino delle fessure rilevate nel bagno in questione, ma le cifre indicate

nel doc. E non sono state esplicitamente contestate e possono essere riprese.

12.

L’appellante

contesta la pretesa di risarcimento danni per la locazione di un alloggio

sostitutivo durante i lavori per l’eliminazione dei difetti, ammessa dal

Pretore e fissata in fr. 4'000.-. A ragione. I lavori di riparazione dei

difetti di cui è per finire responsabile il convenuto riguardano infatti solo

il locale bagno al primo piano dall’abitazione e nell’edificio si trova al

piano terreno un secondo locale bagno dotato di doccia, WC e lavabo (cfr. doc.

D incarto tecnico allegato al contratto d’appalto), sicché non vi è oggettiva

necessità di trovare un alloggio alternativo durante tali lavori.

13.

Nel

proprio appello il convenuto ripropone la compensazione della pretesa di fr.

8'483.-, somma pari al saldo ancora scoperto sulla mercede dovutagli e che il

Pretore ha ritenuto improponibile poiché in contrasto con l’art. 170 cpv. lett.

c CPC-TI. L’eccezione di compensazione non esige per la sua validità

particolari requisiti di forma. Ai sensi dell’art. 124 CO basta che il debitore

della pretesa principale manifesti l’intenzione di opporre al creditore le sue

pretese a titolo compensatorio (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, n. 2 ad art. 170). Il

convenuto ha invero menzionato l’esistenza di un saldo scoperto, per altro

nemmeno chiaramente cifrato, nella risposta di causa (punto 4, pagina 2) senza

tuttavia opporlo in compensazione e in replica non vi ha fatto il benché minimo

accenno, sollevando esplicitamente il tema della compensazione solo le

conclusioni di causa (pag. 9, punto 16). Ne deriva che a ragione il Pretore non

ha considerato la compensazione, sollevata in contrasto con quanto disposto

dall’art. 170 cpv. 1 lett. c CPC-TI.

14.

In

conclusione, l’appello 10 maggio 2010 deve essere parzialmente accolto, e, in

modifica del giudizio impugnato l’importo dovuto dal convenuto agli attori

ammonta a fr. 6'000.-, oltre agli interessi di mora del 5% dall’11 settembre

2006, data della petizione. La tassa di giustizia, le

spese e le ripetibili della procedura di prima istanza, da calcolare sul valore

di causa di fr. 75'000.- di cui alla petizione, sono da ripartire in

proporzione alla rispettiva soccombenza delle parti ai sensi dell’art. 148 cpv.

1.

CPC-TI. In ragione del rapporto tra quanto chiesto in petizione dagli attori

(fr. 75'000.-) e quando dovuto dal convenuto (fr. 6'000.-), la soccombenza è

pertanto quantificabile in 11/12 per parte attrice e 1/12 per parte convenuta. L’indennità

ridotta per ripetibili dovuta al convenuto ammonta dunque a fr. 6'250.-, non

essendo contestato l’importo complessivo stabilito dal Pretore.

15.

L’attrice

AO 1 è stata ammessa in prima sede al beneficio dell’assistenza giudiziaria ed

ha riproposto tale domanda anche in sede di appello. I coniugi AO 1 e AO 2 sono

separati (cfr. certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria del 30

giugno 2010 prodotto in questa sede) e non risulta dagli atti che nel frattempo

abbiano divorziato. In sede di appello i coniugi sono stati rappresentati dal

medesimo avvocato, che ha inoltrato le osservazioni all’appello.

La

situazione di indigenza della richiedente, al beneficio di una rendita

dell’assicurazione per l’invalidità e di prestazioni complementari, appare

data. Se non che, per dottrina e giurisprudenza, il

dovere dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria a una parte indigente

in una causa giudiziaria non priva di probabilità di successo è sussidiaria

rispetto ai mezzi di cui dispone l’altro coniuge (DTF 108 Ia 9 consid. 3 e 103

Ia 99; TF 23 ottobre 2003,5P.310/2003; Hausheer/

Reusser/Geiser, Berner

Kommentar, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm,

Zürcher Kommentar, n. 138 ad art. 159 CC;

Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima

imposées par l’art. 4 Cst in JdT 1989, pag. 41/42; Ries, Die unentgeltliche Rechtspflege nach der aargauischen

Zivilprozessordnung von 18.12.1984, pag. 84) nel senso che non spetta alla

collettività farsi carico di oneri processuali cui un coniuge è in grado di far

fronte. Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire da sé – con i

propri elementi di reddito e di sostanza – ai costi di patrocinio, di procedura

(anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo

(trasferte, traduzioni ecc.) ha il diritto di ottenere un adeguato sussidio

dall'altro coniuge. Il diritto all'assistenza giudiziaria – in altri termini –

è dato solo ove un coniuge non sia in grado di sovvenzionare l'altro (DTF 119

Ia 134 consid. 4; Hasenböhler/Opel,

Zürcher Kommentar, n. 17 ad art. 163 CC).

Nella

fattispecie AO 1 non ha in alcun modo addotto né dimostrato che AO 2 non sia in

grado di sovvenzionarla per i costi della causa qui in esame. Infatti, né con

l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria né in tutta la

documentazione allegata alla medesima si menziona la situazione finanziaria del

marito o il fatto che egli non possa sostenere finanziariamente la moglie. Ne deriva

che la richiedente non può essere ammessa al beneficio dell’assistenza

giudiziaria per la procedura di appello, non avendo dimostrato l’impossibilità

di far capo alle risorse del marito. L’istanza di ammissione all’assistenza

giudiziaria 30 giugno 2010 deve pertanto essere respinta.

16.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura

d’appello seguono la rispettiva soccombenza (art. 148

CPC-TI). Nella fattispecie gli attori risultano soccombenti nella misura di

11/12 e in tale misura vanno suddivisi i costi processuali.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC-TI e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 10 maggio 2010 di AP 1 è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 19 aprile 2010 del Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. OA.2006.582) sono riformati come segue:

1.

La petizione è parzialmente

accolta.

1.1

Di conseguenza l’arch. AP

1, __________, è condannato a versare a AO 2, __________, e AO 1, __________,

l’importo complessivo di fr. 6'000.- oltre interessi al 5% dall’11 settembre

2006.

2.

La tassa di giustizia di fr. 3'500.- e le

spese (incluse quelle peritali) sono poste per 11/12 a carico degli attori in

solido e per la parte gravante AO 1 a carico dello Stato del Cantone Ticino,

mentre per il restante 1/12 sono poste a carico del convenuto. Gli attori

verseranno al convenuto in solido fr. 6'250.- a titolo di ripetibili ridotte.

II. La domanda di assistanza giudiziaria presentata il 30 giugno 2010 da

AO 1 è respinta.

III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’750 .-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

1’850.-

già

anticipate dall’appellante, sono poste a carico degli appellati in solido nella

misura di 11/12 e per 1/12 rimangono a carico dell’appellante. AO 2 e AO 1

verseranno in solido a AP 1 fr. 1’500.- per ripetibili ridotte di appello.

IV. Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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