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Decisione

12.2010.96

Compravendita immobiliare - competenza territoriale internazionale - proroga di foro - esigenze di forma

22 marzo 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I. L'appello

10 maggio 2010 di AP 1 è accolto. Di conseguenza il decreto 14 aprile 2010 del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformato:

1. L’eccezione

di incompetenza territoriale sollevata da AP 1 è accolta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese sono poste a carico di AO 1, che

rifonderà a AP 1 fr. 600.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 900.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

1’000.-

già

anticipate dall’appellante, sono a carico della parte appellata, la quale

rifonderà al convenuto fr. 1’000.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Premesso

che il valore di causa è di Fr. 560’521.-, è dato ricorso in materia civile

(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) al

Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100

cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con

un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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