12.2010.97
Mandato, remunerazione di avvocato, conclusione del contratto
9 marzo 2011Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2010.97
Data decisione, Autorità:
09.03.2011, IICCA
Ricorso:
TF,4D_32/2011, 20.09.2011
Titolo:
Mandato, remunerazione di avvocato, conclusione del contratto
NOTA PROFESSIONALE
REMUNERAZIONE
art. 394 cpv. 3 CO
Incarto n.
12.2010.97
Lugano
9 marzo 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.65
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 1°
febbraio 2008 da
AO 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr.
23'892,40 oltre interessi e accessori, protestando spese e ripetibili;
domanda avversata dal
convenuto e che il Pretore, con sentenza 16 aprile 2010, ha accolto, modificando unicamente il termine di decorrenza degli interessi;
appellante il convenuto
che, con appello 10 maggio 2010, chiede la riforma del querelato giudizio, nel
senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l’attore, con
osservazioni 17 giugno 2010, postula la reiezione del gravame, con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Nel marzo 2003 i membri della comunione ereditaria S__________,
proprietari di un palazzo storico sito in via __________, nel centro di L__________,
rappresentati da M__________, sono entrati in trattative con il cittadino __________
AP 1, interessato all’acquisto. Tramite P__________ della ditta __________
attiva quale intermediaria immobiliare, l’avv. AO 1 è stato indicato come
eventuale notaio per le procedure relative alla compravendita. L’avv. AO 1 ha eseguito svariate prestazioni per la preparazione dell’eventuale compravendita: oltre alla
redazione delle bozze dell’atto notarile, con le relative traduzioni, il legale
si è occupato di inoltrare le disdette dei contratti di locazione esistenti, di
recuperare una cartella ipotecaria smarrita gravante l’immobile e di eseguire
la procedura di ammortamento di tale titolo, di avviare la pratica LAFE e di intrattenere
i rapporti tra le parti e con le autorità. Dopo un’intensa corrispondenza l’avv.
AO 1 ha considerato interrotto il contratto di mandato che a suo avviso era
stato stipulato con AP 1 e ha emesso e inviato a quest’ultimo tre note
d’onorario: il 30 aprile 2003 una nota per la pratica LAFE di fr. 2'000.- (doc.
F), il 30 giugno 2003 una nota per le consulenze legate all’acquisto della
part. __________ RFD di L__________ di fr. 9'345.95 (consulenza, finanziamento,
__________, pigioni, inquilini, ecc.; doc. H) e una nota per assistenza
nell’ambito della compravendita non realizzata, di fr. 12'546.45 (diverse bozze
di atti in italiano e in tedesco; doc. H). AP 1 ha negato l’esistenza del mandato e non ha dato seguito alle note d’onorario.
B. Con
petizione 1° febbraio 2008 l’avv. AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 23'892.40 oltre
interessi del 5% con decorrenza 30 giorni dopo l’emissione delle singole note
d’onorario, a titolo di remunerazione per le prestazioni eseguite nell’ambito
del contratto di mandato stipulato con il convenuto. AP 1 si è opposto alla
domanda, adducendo che il contratto di mandato era stato concluso dai venditori
potenziali e non da lui. Egli ha inoltre contestato l’ammontare degli onorari,
a suo dire sproporzionati. Nei successivi allegati scritti le parti hanno
confermato le proprie domande, ribadite nei rispettivi memoriali conclusivi.
C. Il
Pretore, con giudizio qui impugnato, ha accolto parzialmente la petizione e ha
condannato il convenuto al versamento della somma di fr. 23'892,40 oltre
interessi del 5% dal 18 settembre 2003, data della messa in mora del debitore.
D. Con
l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione. Delle osservazioni con cui
l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei
considerandi successivi.
e considerato
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata
prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal
CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
2.
Il
Pretore ha dapprima accertato la propria competenza, che ha fondato sull’art. 5
n. 1 della Convenzione di Lugano del 16 ottobre 1988 (CL, RS 0.275.11). Nel
merito il giudice di prima sede ha poi ritenuto che l’esistenza del contratto
di mandato poteva essere desunta dall’intenso carteggio intervenuto tra le
parti durante oltre sei mesi (doc. C-S), dal quale si evince che il convenuto
era perfettamente a conoscenza dell’attività che l’attore stava svolgendo in
suo favore e non ha mai eccepito nulla, collaborando anzi al perfezionamento delle
pratiche. Secondo il Pretore sono particolarmente sintomatici al riguardo alcuni
documenti prodotti agli atti, tra i quali lo scritto del 18 marzo 2003 (doc. O)
con il quale il convenuto puntualizzava alcuni aspetti relativi alla bozza di
compravendita, il doc. P inerente alla pratica LAFE, il doc. Q contenente il
preventivo dei costi, il quale menzionava anche il caso in cui la compravendita
non fosse stata conclusa e infine il doc. R dal quale risultava l’estensione
delle attività affidate all’avvocato attore. Da qui l’accoglimento della
petizione.
3.
In
questa sede non è (più) contestata la competenza territoriale del Pretore. È
altresì incontestato che la controversia va risolta in applicazione del diritto
svizzero, segnatamente delle norme sul mandato. Il mandatario ha diritto a una
mercede quando è stata stipulata o quando è usuale (art. 394 cpv. 3 CO). In
linea di principio, il mandatario che procede in causa per ottenere la
remunerazione per le sue prestazioni è gravato, in virtù dell’art. 8 CC,
dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la
congruità della sua pretesa rispetto agli usi vigenti nel settore (Bohnet/Martenet, Droit de la profession
d’avocat, Berne 2009, n. 2961 pag. 1169; Weber, Kurzkommentar,
N. 21 all'art. 394; Werro, Commentaire Romand, CO I, N. 40 e 46 all'art. 394). In mancanza di
accordi tra le parti, di norme cantonali sulla remunerazione dell’avvocato o di
un uso, il giudice stabilisce l’onorario tenendo conto di tutte le circostanze
pertinenti (DTF 135 III 259).
4.
L’appellante
ritiene che la motivazione del Pretore non regga e sia contraria al diritto
federale. Egli sostiene che il primo giudice si sarebbe basato solamente su
alcuni “fragili indizi” per constatare l’esistenza del mandato, senza prendere
in giusta considerazione altre circostanze addotte dal convenuto. Innanzitutto
l’appellante asserisce che una corretta applicazione del criterio
dell’interesse alla prestazione, caratteristica moderna del contratto di
mandato, porterebbe alla conclusione che egli non ha mai conferito mandato
all’attore. A dire dell’appellante, infatti, “buona parte delle prestazioni
(contratti di locazione, liberazione dei locali) erano manifestamente
nell’esclusivo interesse della CE __________” la quale aveva deciso di
porre in vendita l’immobile in questione, tanto più che era stato M__________ a
dare le uniche istruzioni esplicite all’avv. AO 1. L’appellante aveva solo
indicato di voler acquistare un edificio libero da contratti di locazione,
condizione che dovevano realizzare i venditori. A contattare poi l’avvocato AO
1.
non era stato il convenuto bensì __________, dipendente della __________,
società attiva quale intermediatrice immobiliare e incaricata dai venditori di
favorire la vendita dell’immobile. L’appellante afferma inoltre che non è
possibile ritenere un’accettazione tacita da parte sua del contratto di
mandato. Puntualizzando alcuni aspetti relativi alla bozza di contratto e alla
pratica LAFE, prosegue l’appellante, egli si era limitato a far presente le sue
precise condizioni di acquisto, condizioni che dovevano essere adempiute dai
venditori. Infine a suo dire, in nessun caso può essere desunta un’accettazione
tacita del mandato, ai sensi dell’art. 6 CO, dalla mancata reazione del cliente
all’invio da parte di un mandatario di un preventivo dei costi o di una lettera
che descrive le prestazioni che l’avvocato svolgerà.
5.
L’atto
d’appello, a differenza delle conclusioni di causa, si configura come una
critica puntuale e precisa ad un giudizio già emesso, l’esposizione dunque
delle motivazioni che portano l’appellante a non condividere ciò che il Pretore
ha ritenuto in sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 n. 36). Ne
consegue che l’appello deve menzionare quali sono i punti della sentenza ritenuti
errati e dimostrare che le argomentazioni e le motivazioni scelte dal giudice
di prima istanza sono sprovviste di pertinenza. In mancanza di una simile
motivazione l’appello risulta irricevibile ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett.
f CPC/TI. Nella fattispecie l’appellante ha invero ripreso in larga parte
quanto già esposto in sede di conclusioni (seconda metà del punto 4, pag. 3 e
4). Ha nondimeno esposto nell’appello, nella seconda metà della pagina 4, per
quali motivi non poteva essere scorta un’accettazione tacita del mandato,
criticando, ancorché in modo succinto, quanto esposto al riguardo dal primo
giudice. In tale misura l’appello può essere esaminato.
6.
A
detta dell’appellante non si sarebbe perfezionato alcun contratto di mandato
con l’attore, non potendosi qualificare come accettazione tacita il fatto di
aver puntualizzato alcuni aspetti relativi alla bozza del contratto (doc. O) e
di non aver reagito né alla ricezione del preventivo (doc. Q) né allo scritto
del 20 marzo 2003 che descriveva le prestazioni che l’attore avrebbe eseguito
(doc. R). La tesi non trova conforto agli atti. Dall’istruttoria è emerso che
tra le parti è intervenuta una copiosa corrispondenza sull’arco di svariati
mesi, sia direttamente tra l’avvocato attore e il convenuto che per il tramite
della società di intermediazione immobiliare. Nei numerosi scritti che compongono
il documento C risulta che, per il tramite di P__________ o direttamente il
convenuto ha fornito e ricevuto informazioni dall’attore, è stato tenuto al
corrente costantemente sull’evolversi della situazione e ha fissato alcuni
appuntamenti, di cui a volte ha discusso anticipatamente i dettagli con
l’avvocato. Nel documento C21 l’attore espone quali saranno le questioni da
risolvere e la procedura da seguire. I documenti C6, C7, C8, C10, C11, C12 e
C13 attestano che più appuntamenti sono stati fissati con l’avvocato per
incontrare le altre parti implicate nelle trattative sulla compravendita
immobiliare. Nel documento C8 il convenuto puntualizza inoltre con l’avvocato
alcuni punti concernenti il prossimo incontro, in questo caso con un conduttore
commerciale dell’immobile. Nel documento O l’appellante impartisce il 18 marzo
2003.
precise istruzioni su come redigere l’atto di compravendita. Tali indicazioni,
che rappresentano certo per l’appellante delle condizioni per realizzare
l’acquisto, sono però anche chiari segni della sua partecipazione ai
preparativi necessari per il perfezionamento dell’atto di compravendita e
dunque espressione della volontà di beneficiare dell’attività dell’attore. Particolarmente
sintomatico è poi il documento P, vale a dire l’istanza 27 marzo 2003 di non
assoggettamento LAFE firmata dall’appellante, nel quale egli dichiara di
restare “a completa disposizione, per il tramite dell’avv. AO 1, __________,
per quant’altro fosse necessario” e la conseguente decisione dell’autorità
(doc. D) nella quale AP 1 risulta rappresentato da detto legale. La pratica di
non assoggettamento LAFE, autorizzazione indispensabile per uno straniero che
vuole acquistare un immobile sul territorio elvetico, era per altro
nell’esclusivo interesse del convenuto. Per quanto riguarda infine la mancata
reazione alla ricezione del preventivo e dello scritto del 20 marzo 2003 (doc.
Q e R), va precisato che di principio è evidente che la sola circostanza di non
reagire subito ad uno scritto, a una fattura o a un preventivo non significa
ancora la sua accettazione giusta l’art. 6 CO (DTF 112 II 500, 88 II 89; SJ 1981
p. 41; Rep. 1988 p. 273). È però altrettanto evidente che il principio
per cui il destinatario di uno scritto o di una fattura erronea, eccessiva o
che comunque egli non intende riconoscere non è tenuto a reclamare
immediatamente trova i propri limiti nei canoni della buona fede (Rep.
1988.
p. 273). Nel caso di specie invero, poco importa sapere se tale mancata
reazione configuri o meno un caso di applicazione dell’art. 6 CO, poiché
quand’anche la risposta dovesse essere negativa, tale atteggiamento del
convenuto va analizzato nell’insieme e va tenuto in considerazione in rapporto
agli altri indizi sopracitati.
Avere
contatti con un avvocato/notaio nell’ambito di una compravendita immobiliare,
impartirgli istruzioni e ricevere spiegazioni e consigli, essere tenuto al
corrente dei vari passi intrapresi, essere assistiti in una procedura
particolare quale la procedura LAFE e infine non reagire alla ricezione di uno
scritto che descrive l’attività che il legale svolgerà e del preventivo il
quale comprende l’eventualità di una mancata conclusione del contratto di
vendita immobiliare, configura di fatto un comportamento che l’attore poteva,
in buona fede, interpretare come una manifestazione di volontà di attribuirgli
mandato per le attività inerenti a questa compravendita. E in tal senso il
rapporto sorto tra attore e convenuto è stato interpretato anche da terzi.
L’avv. F__________ ha riferito che il convenuto si era recato da lui “dopo aver
revocato il mandato” all’attore e ha menzionato più volte la “revoca del
mandato” (deposizione testimoniale 9 agosto 2008, pag. 3, incarto OA.2007.653
richiamato agli atti). Il rappresentante dei proprietari ha d’altro canto
dichiarato di aver dato mandato all’attore per il problema delle disdette ai
conduttori dell’immobile in vendita e per la procedura di ammortamento di una
cartella ipotecaria, ma non per l’allestimento delle bozze dell’atto notarile
in italiano e in tedesco, preparate dal notaio su incarico del convenuto
(deposizione testimoniale M__________, verbale del 20 dicembre 2008). L’attore
ha inviato a M__________ le fatture relative alle prestazioni eseguite per le
disdette ai conduttori (doc. I) e per l’ammortamento della cartella ipotecaria
(doc. J), procedendo con separata azione giudiziaria (incarto OA.2007. 653
richiamato agli atti). La causa qui in esame, invece, riguarda le fatture doc.
F (autorizzazione LAFE), G (consulenze varie) e H (allestimento bozze
compravendita), per prestazioni eseguite nell’interesse del convenuto e su sua
richiesta. Cade quindi nel vuoto il rimprovero mosso al Pretore di aver
ignorato tali elementi e di essersi fondato su “fragili indizi”. Al riguardo
l’appello si rivela infondato.
7.
Per
quel che concerne l’importo degli onorari, contestato in prima istanza, l’appellante
non ha sollevato in questa sede la benché minima censura alla sentenza
impugnata, che aveva respinto le sue contestazioni sull’ammontare delle fatture
(sentenza impugnata pag. 3) e aveva solo modificato la data di decorrenza degli
interessi di mora, fissati al 18 settembre 2003, data della prima valida messa
in mora (doc. L).
8.
In
definitiva l’appello va respinto e la decisione impugnata confermata. Gli oneri
processuali di entrambe le sedi seguono l’integrale soccombenza del convenuto,
che rifonderà inoltre all’attore un’equa indennità per ripetibili di appello,
commisurata al valore litigioso di fr. 23’892.40.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle
ripetibili,
pronuncia:
1.
L’appello
10.
maggio 2010 di AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
550.
-
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellato
fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di
altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se
le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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