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Decisione

12.2010.98

Contratto di lavoro, abbandono del posto di lavoro o licenziamento immediato ingiustificato, onere della prova

25 luglio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

7. Vi

è abbandono del posto di lavoro ai sensi dell’art. 337d CO quando il lavoratore

abbandona l’impiego senza preavviso in assenza di una causa grave. L’abbandono

ingiustificato dell’impiego presuppone un rifiuto costante, intenzionale e

definitivo del lavoratore di continuare l’esecuzione del lavoro affidatogli

(DTF 112 II 41 consid. 2 pag. 49; Rep. 1995 90). Il

contratto di lavoro prende allora fine immediatamente, senza che il datore di

lavoro debba notificare al dipendente un licenziamento immediato. Il datore di

lavoro ha diritto a un’indennità corrispondente a un quarto del salario

mensile, oltre al risarcimento del danno suppletivo. Nei casi in cui

l’abbandono del posto di lavoro non deriva da una dichiarazione esplicita del

dipendente, occorre esaminare se discende dal comportamento di quest’ultimo,

vale a dire da atti concludenti tali che il datore di lavoro poteva,

oggettivamente e in buona fede, capire che il dipendente intendeva abbandonare

il lavoro (Aubert, Commentaire romand CO-I, n. 2 ad art. 337d CO).

8. Nella

fattispecie rimane contestata in seconda istanza la pretesa del lavoratore

intesa al versamento dell’importo di fr. 19'600.-, composto dello stipendio

fino alla fine del mese di aprile 2007 (fr. 15'600.— lordi) e di un’indennità

di fr. 4'000.- per licenziamento immediato ingiustificato. Le parti concordano

sul fatto che il lavoratore ha cessato la propria attività lavorativa il 5

febbraio 2007, ma divergono sui motivi. La datrice di lavoro sostiene che il

lavoratore ha abbandonato ingiustificatamente il posto di lavoro, mentre

l’appellante afferma di essere stato licenziato con effetto immediato dal

titolare della ditta senza validi motivi. Si tratta quindi di accertare se in

concreto l’appellante ha abbandonato ingiustificatamente il posto di lavoro o

se egli sia stato licenziato con effetto immediato dalla datrice di lavoro. Il

Pretore ha ritenuto non provata la tesi del licenziamento immediato e ha

accertato che il lavoratore aveva lasciato senza motivi il posto di lavoro,

senza più farvi ritorno.

Dall’istruttoria

è emerso che nessuno ha assistito a un diverbio tra il lavoratore e il titolare

Considerandi

della ditta, mentre una testimone ha confermato che vi era stato un litigio tra

quest’ultimo e il padre del lavoratore, anch’egli all’epoca dipendente

dell’istante, negli uffici della ditta (deposizione C__________, verbale 5

ottobre 2009). I testimoni sentiti in causa hanno riferito che il convenuto non

si era più presentato al lavoro dopo il 5 febbraio 2007, ma nessuno di loro è

stato in grado di spiegare i motivi di tale assenza, di modo che le loro

deposizioni non hanno consentito di provare quanto affermato dal convenuto. In

questa sede l’appellante rimprovera al Pretore un’errata interpretazione dei

fatti e sostiene che le lettere 16 e 28 febbraio 2007 inviategli dalla datrice

di lavoro, per altro all’errato indirizzo, sono un “goffo” tentativo di

riparare al licenziamento immediato comunicato verbalmente il 5 febbraio 2007.

Il tenore degli scritti non è invero un modello di chiarezza, dal momento che

il 16 febbraio 2007 (doc. E) la datrice di lavoro comunicava di confermare la

disdetta del termine di lavoro nei termini contrattuali e invitava il

lavoratore a presentarsi sul posto di lavoro se voleva “avanzare delle pretese

salariali”, mentre il 28 febbraio 2007 essa dichiarava di considerare “il caso

definitivamente chiuso come abbandono del posto di lavoro” (doc. F). A

prescindere dal disguido nella notifica delle lettere, giunte entrambe al

lavoratore con il plico del 28 febbraio 2007, è indiscusso che quest’ultimo ha

risposto solo il 9 marzo 2007, sostenendo di essere stato licenziato in tronco,

e che non ha offerto i propri servizi lavorativi alla datrice di lavoro, né

dopo il 5 febbraio 2007, né il 9 marzo 2007. Si deve pertanto concludere che il

convenuto non ha provato il licenziamento immediato a opera della datrice di

lavoro, con il risultato che nulla può pretendere a titolo di stipendio dopo il

5.

febbraio 2007. L’appello si rivela quindi infondato.

9.

Il

convenuto chiede in questa sede la modifica dei dispositivi pretorili sulle

spese nel senso che l’istante sia condannata a versargli un’indennità

indeterminata per ripetibili (fr. ….) per la procedura relativa alla domanda

riconvenzionale. Se non che, a prescindere dall’irricevibilità di una domanda

non cifrata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App, art. 309, m. 36; Rep. 1993 pag. 227), l’appellante è

risultato soccombente in massima parte, avendo ottenuto un importo di fr. 554.60 a fronte di una richiesta di fr. 30’000.-, sicché non vi sarebbe stato motivo di modificare

l’importo delle ripetibili stabilito dal Pretore nemmeno qualora l’appellante

avesse cifrato le proprie pretese.

10.

Non

si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura fondata

sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- (art. 343 cpv. 3 CO,

in vigore fino al 31 dicembre 2010, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC/TI).

L’appellante soccombe integralmente in questa sede e rifonderà quindi all’istante

un’equa indennità per ripetibili di appello, calcolata in base al valore ancora

litigioso in appello (di fr. 19'600.—lordi ./. fr. 554.60 netti).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 148 CPC-TI, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

1. L’appello

14 maggio 2010 di AP 1 è respinto.

2. Non

si prelevano tasse né spese a carico delle parti. AP 1 rifonderà a AO 1

un’indennità di fr. 800.- per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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