12.2010.98
Contratto di lavoro, abbandono del posto di lavoro o licenziamento immediato ingiustificato, onere della prova
25 luglio 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2010.98
Data decisione, Autorità:
25.07.2011, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, abbandono del posto di lavoro o licenziamento immediato ingiustificato, onere della prova
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 337 CO
art. 337d CO
Incarto n.
12.2010.98
Lugano
25 luglio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.134 (procedura
speciale per contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3 promossa con istanza 3 febbraio 2009 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12'600.- oltre interessi al 5%
dal 24 giugno 2008 a titolo di penale per violazione del divieto di concorrenza,
rimborso dell’imposta alla fonte 2006 e restituzione di acconti percepiti dai
clienti e non riversati;
domanda
alla quale si è opposto il convenuto, che in via riconvenzionale ha chiesto il
pagamento di fr. 30'000.- a titolo di salario non pagato nei mesi di dicembre
2006 e gennaio 2007, salario nel periodo di preavviso ordinario e indennità per
licenziamento immediato non giustificato;
domande
sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 3 maggio 2010, accogliendo
parzialmente l’istanza per fr. 1'700.- e l’azione riconvenzionale per fr.
554.60 netti;
appellante
il convenuto, che con atto di appello 14 maggio 2010 chiede di riformare il
giudizio pretorile nel senso di accogliere la sua domanda riconvenzionale nella
misura di fr. 19'600.- e di attribuirgli fr….. per ripetibili dell’azione
riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
l’istante con osservazioni 26 maggio 2010 propone di respingere l’appello e di
confermare il giudizio pretorile;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
18 giugno 2004 AO 1, società attiva nell’import ed export di articoli per la
casa, ha assunto dal 1° luglio 2004 AP 1 in qualità di venditore telefonico in lingua italiana, per 10 ore di lavoro settimanali. Il salario ammontava a fr.
700.- mensili lordi a condizione di procurare un fatturato mensile di almeno
fr. 5'000.-, oltre una provvigione del 10% sul fatturato procurato
personalmente dal collaboratore (doc. A). Il contratto di lavoro conteneva
inoltre una clausola di divieto di concorrenza nella quale il collaboratore si
impegnava “in modo esplicito e irrevocabile a non lavorare né partecipare in
alcun modo, presso ditte concorrenti in tutto il territorio svizzero per un
periodo di sei mesi. Dopo la fine del rapporto di lavoro”, la cui violazione
comportava una penale di fr. 10'000.-. Dal gennaio 2006 il salario del
lavoratore è salito a fr. 5'200.- mensili lordi, senza più provvigioni (doc. C,
D). Il lavoratore non si è più presentato al lavoro dopo il 5 febbraio 2007,
per motivi sui quali vi è divergenza tra le parti contrattuali. AO 1 ha comunicato il 16 febbraio 2007 a AP 1 la disdetta del contratto nei “termini contrattuali”,
invitandolo a presentarsi sul posto di lavoro qualora avanzasse pretese
salariali (doc. E). Il 28 febbraio 2007 AO 1 ha ribadito a AP 1 lo scioglimento dei rapporti contrattuali in seguito ad abbandono del posto di lavoro il 5
febbraio 2007 (doc. F). AP 1, tramite il proprio patrocinatore, ha rivendicato con
scritto 9 marzo 2007 il versamento degli stipendi arretrati fino al mese di
aprile 2007, sostenendo di essere stato licenziato in tronco senza motivi (doc.
1).
2. Con
istanza 3 febbraio 2009, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendone la condanna al pagamento di fr.
12'600.- oltre accessori, di cui fr. 10'000.- per violazione del divieto di
concorrenza, fr. 1'700.- di imposte alla fonte maturate ma non trattenute dallo
stipendio e fr. 900.- in restituzione di acconti percepiti dal lavoratore e non
riversati alla datrice di lavoro. L’istante ha imputato al convenuto di aver
fondato, in collaborazione con il proprio padre, anch’egli suo ex dipendente,
una propria ditta attiva nella compravendita di articoli per la casa, e di aver
dato avvio a una strategia finalizzata “all’accaparramento della clientela di AO
1”. All’udienza di discussione del 4 marzo 2009 l’istante ha confermato le
proprie domande, alle quali si è opposto il convenuto, che a sua volta ha
chiesto in via riconvenzionale il pagamento di fr. 30'000.- lordi a titolo di
pretese salariali arretrate e indennità per ingiusto licenziamento immediato.
L’istante ha contestato le pretese del convenuto. A istruttoria ultimata, le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale e si sono confermate nei
rispettivi memoriali scritti conclusivi, dove hanno ribadito le proprie domande
di giudizio.
3. Statuendo
il 3 maggio 2010, il Pretore ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 1'700.- e
la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 554.60 netti. Il primo giudice
ha ritenuto che non erano dati i presupposti per un divieto di concorrenza, che
andava rimborsata alla datrice di lavoro l’imposta alla fonte maturata e che
non era provata la circostanza dell’incasso di anticipi poi non riversati. Per
quel che concerne le pretese del lavoratore, il primo giudice ha accertato che
quest’ultimo aveva abbandonato senza motivi il posto di lavoro il 5 febbraio
2007 e che egli non aveva dimostrato di essere stato licenziato in tronco dalla
datrice di lavoro, sicché gli ha riconosciuto il diritto al pagamento dei tre
giorni lavorativi eseguiti nel febbraio 2007. Da qui l’accoglimento parziale
sia dell’istanza sia della domanda riconvenzionale, con l’obbligo per l’istante
di versare al convenuto fr. 1'000.- per ripetibili parziali dell’azione
principale e per il convenuto di versare all’istante fr. 2'800.- per ripetibili
parziali dell’azione riconvenzionale.
4. Il
convenuto è insorto contro il giudizio pretorile con atto di appello del 14
maggio 2010, nel quale chiede che in riforma della sentenza di primo grado la
sua domanda riconvenzionale sia accolta nella misura di fr. 19'600.-, con
protesta di spese e ripetibili. L’appellante ribadisce di essere stato
licenziato in tronco il 5 febbraio 2007 e rimprovera al Pretore di aver ammesso
a torto un suo abbandono del posto di lavoro, negandogli il diritto allo
stipendio durante il termine di preavviso ordinario e un’indennità per ingiusto
licenziamento immediato. Egli sostiene di aver ricevuto lo scritto 28 febbraio
2007 solo l’8 marzo 2007, unitamente a quello del 16 febbraio 2007, per un
errore nell’indirizzo. Ravvisa poi in tali scritti un tentativo “goffo” di
riparare alla disdetta immediata comunicata verbalmente il 5 febbraio 2007
e ritiene contraddittorio l’agire della datrice di lavoro, che non l’aveva
invitato a riprendere l’attività. Inoltre, ribadisce l’appellante, anche se non
si volesse considerare provata la disdetta immediata comunicata il 5 febbraio
2007, sarebbe provato il licenziamento immediato del 28 febbraio 2007, dal
momento che il lavoratore non aveva abbandonato il posto di lavoro.
5. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata
prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal
CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
6. L'art.
337 CO prevede che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con
effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la
continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Risulta
essere questo il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è compromesso
al punto tale da non permettere una collaborazione costruttiva, rendendo la
disdetta immediata l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto
immediato è dunque un provvedimento eccezionale ammesso in modo restrittivo
dalla giurisprudenza (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351
consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata
solo se verificatesi ripetutamente, malgrado espliciti avvertimenti
sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 351
consid. 2.1). Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la
violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità,
considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e
dell'equità (DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il
contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in
ogni caso recarne la prova (Brunner/Buehler/Waeber/Bruchez,
Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 337 n. 13; II CCA 7
settembre 2007 inc. n. 12.2007.85).
Fatti
7. Vi
è abbandono del posto di lavoro ai sensi dell’art. 337d CO quando il lavoratore
abbandona l’impiego senza preavviso in assenza di una causa grave. L’abbandono
ingiustificato dell’impiego presuppone un rifiuto costante, intenzionale e
definitivo del lavoratore di continuare l’esecuzione del lavoro affidatogli
(DTF 112 II 41 consid. 2 pag. 49; Rep. 1995 90). Il
contratto di lavoro prende allora fine immediatamente, senza che il datore di
lavoro debba notificare al dipendente un licenziamento immediato. Il datore di
lavoro ha diritto a un’indennità corrispondente a un quarto del salario
mensile, oltre al risarcimento del danno suppletivo. Nei casi in cui
l’abbandono del posto di lavoro non deriva da una dichiarazione esplicita del
dipendente, occorre esaminare se discende dal comportamento di quest’ultimo,
vale a dire da atti concludenti tali che il datore di lavoro poteva,
oggettivamente e in buona fede, capire che il dipendente intendeva abbandonare
il lavoro (Aubert, Commentaire romand CO-I, n. 2 ad art. 337d CO).
8. Nella
fattispecie rimane contestata in seconda istanza la pretesa del lavoratore
intesa al versamento dell’importo di fr. 19'600.-, composto dello stipendio
fino alla fine del mese di aprile 2007 (fr. 15'600.— lordi) e di un’indennità
di fr. 4'000.- per licenziamento immediato ingiustificato. Le parti concordano
sul fatto che il lavoratore ha cessato la propria attività lavorativa il 5
febbraio 2007, ma divergono sui motivi. La datrice di lavoro sostiene che il
lavoratore ha abbandonato ingiustificatamente il posto di lavoro, mentre
l’appellante afferma di essere stato licenziato con effetto immediato dal
titolare della ditta senza validi motivi. Si tratta quindi di accertare se in
concreto l’appellante ha abbandonato ingiustificatamente il posto di lavoro o
se egli sia stato licenziato con effetto immediato dalla datrice di lavoro. Il
Pretore ha ritenuto non provata la tesi del licenziamento immediato e ha
accertato che il lavoratore aveva lasciato senza motivi il posto di lavoro,
senza più farvi ritorno.
Dall’istruttoria
è emerso che nessuno ha assistito a un diverbio tra il lavoratore e il titolare
Considerandi
della ditta, mentre una testimone ha confermato che vi era stato un litigio tra
quest’ultimo e il padre del lavoratore, anch’egli all’epoca dipendente
dell’istante, negli uffici della ditta (deposizione C__________, verbale 5
ottobre 2009). I testimoni sentiti in causa hanno riferito che il convenuto non
si era più presentato al lavoro dopo il 5 febbraio 2007, ma nessuno di loro è
stato in grado di spiegare i motivi di tale assenza, di modo che le loro
deposizioni non hanno consentito di provare quanto affermato dal convenuto. In
questa sede l’appellante rimprovera al Pretore un’errata interpretazione dei
fatti e sostiene che le lettere 16 e 28 febbraio 2007 inviategli dalla datrice
di lavoro, per altro all’errato indirizzo, sono un “goffo” tentativo di
riparare al licenziamento immediato comunicato verbalmente il 5 febbraio 2007.
Il tenore degli scritti non è invero un modello di chiarezza, dal momento che
il 16 febbraio 2007 (doc. E) la datrice di lavoro comunicava di confermare la
disdetta del termine di lavoro nei termini contrattuali e invitava il
lavoratore a presentarsi sul posto di lavoro se voleva “avanzare delle pretese
salariali”, mentre il 28 febbraio 2007 essa dichiarava di considerare “il caso
definitivamente chiuso come abbandono del posto di lavoro” (doc. F). A
prescindere dal disguido nella notifica delle lettere, giunte entrambe al
lavoratore con il plico del 28 febbraio 2007, è indiscusso che quest’ultimo ha
risposto solo il 9 marzo 2007, sostenendo di essere stato licenziato in tronco,
e che non ha offerto i propri servizi lavorativi alla datrice di lavoro, né
dopo il 5 febbraio 2007, né il 9 marzo 2007. Si deve pertanto concludere che il
convenuto non ha provato il licenziamento immediato a opera della datrice di
lavoro, con il risultato che nulla può pretendere a titolo di stipendio dopo il
5.
febbraio 2007. L’appello si rivela quindi infondato.
9.
Il
convenuto chiede in questa sede la modifica dei dispositivi pretorili sulle
spese nel senso che l’istante sia condannata a versargli un’indennità
indeterminata per ripetibili (fr. ….) per la procedura relativa alla domanda
riconvenzionale. Se non che, a prescindere dall’irricevibilità di una domanda
non cifrata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App, art. 309, m. 36; Rep. 1993 pag. 227), l’appellante è
risultato soccombente in massima parte, avendo ottenuto un importo di fr. 554.60 a fronte di una richiesta di fr. 30’000.-, sicché non vi sarebbe stato motivo di modificare
l’importo delle ripetibili stabilito dal Pretore nemmeno qualora l’appellante
avesse cifrato le proprie pretese.
10.
Non
si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura fondata
sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- (art. 343 cpv. 3 CO,
in vigore fino al 31 dicembre 2010, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC/TI).
L’appellante soccombe integralmente in questa sede e rifonderà quindi all’istante
un’equa indennità per ripetibili di appello, calcolata in base al valore ancora
litigioso in appello (di fr. 19'600.—lordi ./. fr. 554.60 netti).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 148 CPC-TI, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
1. L’appello
14 maggio 2010 di AP 1 è respinto.
2. Non
si prelevano tasse né spese a carico delle parti. AP 1 rifonderà a AO 1
un’indennità di fr. 800.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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