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Decisione

12.2011.10

Contratto collettivo di lavoro Fox Town, nozione di dirigente superiore, retribuzione delle ore supplementari, validità di dichiarazione di rinuncia a pretese salariali durante il rapporto contrattual

14 dicembre 2012Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello

principale

3. L’appellante

rimprovera dapprima al Pretore di aver applicato arbitrariamente il CCL __________

all’attore. Essa sostiene infatti che quest’ultimo svolgeva incarichi che

rientrano nella qualifica di “dirigente superiore”, essendo egli “direttore

responsabile delle succursali” ed in seguito pure “amministratore unico e

azionista di AP 1, sempre con diritto di firma individuale e unico organo

operativo iscritto a RC della società convenuta” (appello, pag. 9, punto 3), ciò

che escluderebbe l’applicabilità del CCL __________ giusta il suo art. 2.1. L’appellante

censura inoltre l’interpretazione del CCL __________ eseguita dal Pretore, che

ha preso spunto dall’art. 2 del CCNL, dalla L sul lavoro, dall’OLL1 e dalla

giurisprudenza ivi relativa, per definire la nozione di “dirigente superiore”

contenuta nel CCL __________, senza tenere conto dell’elevato salario

dell’attore, che sarebbe invece un elemento determinante a provarne la funzione

dirigenziale.

3.1 La censura

non può essere condivisa. L’appellante non motiva compiutamente per quali

motivi il Pretore non poteva “prendere spunto” dal CCNL (art. 2), dalla

legislazione sul lavoro e dalla giurisprudenza ivi relativa per interpretare al

meglio la funzione di “dirigente superiore” esclusa dal CCL __________ al suo

art. 2.1. La convenuta si limita sostanzialmente ad affermare che l’art. 2 CCNL

“esclude esplicitamente e senza possibilità di interpretazione sia i gerenti

che i direttori, per cui ciò porta all’automatica esclusione del qui attore,

che è stato appunto gerente e di seguito addirittura amministratore unico del

datore di lavoro” e che il “sillogismo” effettuato dal Pretore tra i disposti

della L sul lavoro (e OLL 1) e la giurisprudenza ivi relativa con il CCL __________

è arbitrario. L’appellante espone tuttavia la propria interpretazione del CCL __________,

senza indicare per quale motivo l’argomentazione del Pretore sarebbe errata. Anche

se si potesse ritenere ricevibile la censura, sprovvista di sufficiente

motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI), l’interpretazione del Pretore reggerebbe

comunque alla critica, poiché conforme ai principi interpretativi delle

clausole contenute nei CCL (cfr. Wyler,

Droit du travail, Stämpfli, 2a ed., Berna 2008, pag. 675-676 e

referenze citate). L’interpretazione compiuta dal Pretore della “funzione di

dirigente superiore” inserita nel CCL al suo art. 2.1, merita pertanto

conferma.

3.2 Secondo la

giurisprudenza federale la nozione di lavoratore dirigente è restrittiva. Non è

quindi sufficiente che l’interessato goda di una posizione di fiducia

nell’azienda, né che abbia il potere di impegnare la società con la sua firma,

che sia abilitato a dare delle istruzioni o che guadagni un salario

considerevole. Perché il lavoratore svolga un’attività come dirigente è necessario

che egli disponga di un potere decisionale importante negli affari essenziali

dell’impresa, cioè quelli che influenzano in maniera durevole la vita o la

struttura dell’azienda nel suo insieme o, almeno, in uno dei suoi elementi

principali. Bisogna procedere pertanto esaminando la fattispecie concreta,

senza riguardo né al titolo né alla formazione del lavoratore, attenendosi alla

natura reale della funzione da egli esercitata e tenendo conto delle dimensioni

dell’azienda (DTF 126 III 337, consid. 5a, pag. 340-341 e referenze citate; Aubert in Commentaire romand, Code des

obligations I, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2003, pag. 1687, n. 5 ad art.

321c CO).

3.3 Nella

fattispecie, la tesi esposta dall’appellante riguardo alla pretesa funzione di

dirigente dell’appellato, come unica persona che potesse adempiere tale

funzione, non è condivisibile. Dalle risultanze istruttorie citate

dall’appellante per dimostrare le proprie affermazioni, infatti, risultano solo

i vari titoli formali che gli altri collaboratori di A__________ prima e di AP

1 poi attribuivano all’attore. Dalle varie deposizioni testimoniali è emerso

che l’attore gestiva ed organizzava i tre negozi detenuti da AP 1, nel senso

che si occupava della merce, della messa in opera delle vetrine, della vendita

e della direzione del personale (deposizione __________ del 17 novembre 2009,

risposte 9, 3 e 4 delle contro domande; deposizione __________ 27 novembre 2008,

risposte a contro domande 3 e 4; deposizione __________, 27 ottobre 2009, pag.

2 e 3 risposte 3 e 5; deposizione __________, 20 novembre 2009, risposta 3),

disponeva di una grande libertà organizzativa e dava le istruzioni al personale

(deposizione __________, risposta 16; deposizione __________, risposta 3), così

come previsto dalla funzione di responsabile dei negozi stabilita dal contratto

(doc. B, art. 1 e 2). L’attore ha inoltre assunto anche le mansioni dapprima di

responsabile delle succursali di A__________ SA di __________ e __________ a

partire dal febbraio 2003 (doc. C e D) ed in seguito quella di amministratore

unico della AP 1 per un periodo di dieci mesi [dalla fine dicembre 2004 al 20

ottobre 2005 (doc. F e G)]. Malgrado queste molteplici funzioni l’attore non

risulta essere stata la persona detentrice di un potere decisionale importante

per l’andamento durevole dell’azienda. A differenza di quanto afferma l’appellante,

per altro senza alcun riscontro, l’attore non aveva la competenza della

gestione straordinaria del personale e non poteva assumere o licenziare

dipendenti senza l’accordo dell’amministratore (contratto di lavoro doc. I), né

si era occupato del rinnovo del contratto di locazione della AP 1 (deposizione M__________,

18 settembre 2008, pag. 2) e neppure poteva compiere scelte di tipo aziendale

per l’impresa, che dipendevano da H__________ (deposizione H__________ 18

settembre 2008, pag. 1: “À l’époque j’étais le responsable des achats de AP 1”). Egli era inoltre un azionario minoritario, detenendo solo il 5% delle azioni (deposizione H__________,

pag. 3; doc. 2). Né è pertinente l’affermazione dell’appellante sul salario

elevato dell’attore. Anche se si volesse ammettere che uno stipendio mensile di

base di fr. 4'600.- lordi per tredici mensilità (a cui si aggiungono le

provvigioni e i rimborsi di spesa) sia da considerare elevato, simile criterio

non è decisivo, alla luce della giurisprudenza dianzi citata. Non da ultimo, il

contratto di lavoro di cui al doc. B, che la convenuta ha ripreso dalla precedente

datrice di lavoro ai sensi dell’art. 333 CO, sancisce chiaramente che l’attore

era sì il responsabile del negozio, ma che esercitava le sue funzioni sotto il

controllo della direzione della società (art. 2), della quale doveva seguire le

istruzioni (art. 3), e faceva parte della categoria di lavoratore “non cadre”

(art. 8), cioè non dirigente, della società.

Alla luce

dell’istruttoria, di conseguenza, la conclusione a cui è giunto il Pretore, che

ha ritenuto applicabile il CCL __________ al rapporto di lavoro tra la

convenuta e l’attore (doc. B, art. 8), non può dar adito a censura.

4. A

detta dell’appellante il Pretore non doveva riconoscere all’attore la

retribuzione di ore supplementari, poiché il dipendente era un organo dirigente

della società e poteva organizzare liberamente le sue ore. Del resto l’attore

non aveva mai notificato alla datrice di lavoro la necessità di svolgere ore

straordinarie, nemmeno provate dagli atti, e la relativa pretesa sarebbe in

ogni caso perenta visto il lungo tempo trascorso. L’appellante non si confronta

tuttavia con le argomentazioni del Pretore sulle ore straordinarie. Il giudice

di prima istanza, dopo aver accertato l’applicazione del CCL __________ alla

relazione contrattuale tra le parti, ne ha dedotto che la durata settimanale di

lavoro era di 41 ore per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 dicembre 2003, ed

in seguito di 40 ore fino al termine del contratto (sentenza impugnata, consid.

6.3). Il primo giudice ha quindi riconosciuto che l’attore aveva svolto “4 ore

straordinarie settimanali sull’arco di 20 settimane”, nel periodo successivo

alla sottoscrizione del contratto 31 gennaio 2006 (doc. I), cioè dal 1°

febbraio 2006 fino al 14 giugno 2006, per una pretesa complessiva di fr.

4'655,20 (sentenza impugnata, consid. 6.5). Nel proprio appello la convenuta si

è limitata a rilevare che nel contratto di cui al doc. I “si è sottolineato

ulteriormente e chiaramente come non sarebbero state riconosciute delle

prestazioni straordinarie, salvo quelle esplicitamente domandate e approvate

dal datore di lavoro. Tant’è che quando questi straordinari sono stati

debitamente richiesti e notificati, questi sono stati riconosciuti e retribuiti

dal datore di lavoro, come è stato il caso per il mese di marzo del 2006 (vedi

doc. U38)”, senza però esporre per quale motivo sarebbe errata la diversa conclusione

del Pretore. Ne discende che al riguardo la censura è irricevibile per carenza

di motivazione conforme (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).

4.1 Il CCL __________

si applicava alla relazione contrattuale tra le parti, e pertanto per il

periodo dal 1° febbraio 2006 al 14 giugno 2006 la durata settimanale del lavoro

era di 40 ore (doc. V, art. 12.1). L’appellante non ha sollevato nemmeno in

questa sede, come già non preteso davanti all’autorità di prime cure (risposta,

pag. 11, ad 7.1. recte 8), che la durata prevista contrattualmente di 44 ore

(doc. I) non sia stata rispettata dall’appellato. Secondo l’art. 357 cpv. 2 CO,

gli accordi vincolanti fra datori di lavoro e lavoratori, in quanto derogano a

disposizioni imperative del contratto collettivo, sono nulli e sostituiti da

quest’ultime; sono tuttavia valide le derogazioni a favore dei lavoratori.

Essendo l’art. 12.1 del CCL __________ una clausola normativa (art. 356 cpv. 1

CO), essa si applica direttamente al contratto individuale di lavoro, per l’effetto

della sua sola conclusione ai sensi dell’art. 357 CO (Wyler, op. cit., pag. 675) ed ha pertanto un effetto diretto

e imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati (art. 357 cpv. 1

CO). La clausola contenuta nel contratto di lavoro (44 ore settimanali) era

quindi nulla poiché in contrasto con il CCL applicabile che prevedeva una

durata settimanale del lavoro di 40 ore. L’attore ha a ogni modo svolto almeno

le 44 ore contrattualmente previste, e ha diritto a richiederne il

corrispettivo pagamento alla stregua di ore straordinarie. La sentenza

pretorile regge quindi alla critica.

5. In

seguito l’appellante censura le ore attribuite dal Pretore ed il calcolo

compiuto relativamente alle trasferte effettuate dall’appellato per recarsi

settimanalmente nei negozi di __________ e __________. L’appellante ha dapprima

ripreso le medesime motivazioni già esposte per le ore straordinarie di lavoro,

adducendo la mancata notifica da parte del lavoratore al datore di lavoro delle

ore in sovrannumero effettuate, della perenzione delle pretese e del mancato

adempimento dell’onere della prova da parte dell’appellato non essendo egli

riuscito a dimostrare tali ore. In seguito “nella denegata ipotesi che anche

codesto Tribunale dovesse invece nelle suddette circostanze ritenere

ammissibile una pretesa per straordinari derivanti dalle trasferte” (appello,

pag. 17, punto 5.2), essa afferma che dalle fatture __________ (doc. rich. VI)

si potrebbe desumere che l’attore abbia “fatto in un anno circa 46 trasferte,

di però cui più della metà su più giorni con pernottamento in hôtel” (appello,

pag. 19, punto 5.3).

5.1 Giusta

l’art. 321c cpv. 1 CO quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore

di quello convenuto o d’uso o stabilito mediante contratto normale o contratto

collettivo, il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive nella misura in

cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui

secondo le norme della buona fede. Le ore straordinarie rappresentano il tempo

di lavoro che supera il tempo normalmente convenuto per contratto individuale o

per contratto collettivo (Favre/Munoz/Tobler,

Le contrat de travail, Code annoté, 2a ed., Losanna 2010, pag. 62,

n. 1.1 ad art. 321c CO). Il tempo per le trasferte legate all’attività

lavorativa che fuoriesce dall’orario ordinario di lavoro deve pure essere

remunerato come ore supplementari (Favre/Munoz/Tobler,

op.cit., pag. 64, n. 1.6.

ad art. 321c CO). L’onere della prova relativo alle ore supplementari prestate

è a carico del lavoratore (sentenza del Tribunale federale 4C.7/2004 dell’8 marzo 2004, consid. 2.2.2; Wyler, op.

cit. pag. 125). Se le ore supplementari sono ordinate dal datore di lavoro, o

se egli è a conoscenza della loro esecuzione, queste devono sempre essere

remunerate con un congedo di durata almeno equivalente (art. 321c cpv. 2 CO) o

in denaro (art. 321c cpv. 3 CO) (cfr. Wyler,

op. cit., pag. 124; Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., pag. 65 e 66, n. 1.12. e n. 1.16. ad art. 321c CO). Difatti, se il

datore di lavoro è a conoscenza delle ore straordinarie effettuate, deve

opporsi, altrimenti, in mancanza, sarà tenuto a retribuirle (sentenza del

Tribunale federale 4C.177/2002, consid. 2.1; Wyler,

op. cit. pag. 123). Se invece il datore di lavoro non ne è a conoscenza, egli dispone

di un interesse ad essere rapidamente informato della necessità di effettuare

le ore straordinarie. In questo caso, se il lavoratore non annuncia

tempestivamente le ore straordinarie effettuate, vi è il rischio di un mancato

riconoscimento dell’attività svolta (Wyler,

op. cit. pag. 123; sentenza IICCA del 14 giugno 2011 n. inc. 12.2010.194,

consid. 9). Il datore di lavoro ha infatti un interesse evidente a che il

lavoratore gli segnali le ore straordinarie effettuate, segnatamente per

permettergli di prendere i provvedimenti necessari per evitare in futuro

ulteriore lavoro straordinario (DTF 129 III 171, consid. 2.2, pag. 174;

sentenza del Tribunale federale 4A_467/2011 del 3 gennaio 2012, consid. 4.3).

L’interesse a una comunicazione immediata non è per contro ravvisabile quando

il datore di lavoro deve riconoscere dalle circostanze che è necessaria la

prestazione di ore supplementari nel senso dell’art. 321c CO e può quindi già

prendere le opportune misure. In questa situazione può inoltre essere da lui

preteso, qualora desideri conoscere il numero esatto delle ore supplementari

effettuate, di informarsi presso il dipendente (DTF 129 III 171, consid. 2.3,

pag. 175; sentenza del Tribunale federale 4A_467/2011 del 3 gennaio 2012,

consid. 4.3).

Secondo

la giurisprudenza federale, in assenza di un accordo formalmente valido (giusta

l’art. 341 cpv. 1 CO) e anteriore al compimento di ore supplementari, il

diritto alla retribuzione delle ore straordinarie riveste carattere imperativo

(DTF 126 III 337, consid. 7a, pag. 344), e l’assenza di un reclamo immediato da

parte del dipendente non può essere interpretata come una rinuncia a far valere

i suoi diritti (DTF 132 III 172, consid. 3.3, pag. 177). Il Tribunale federale

ha difatti già avuto modo di indicare che il diritto del lavoratore al

pagamento delle ore straordinarie non cade, se quest’ultimo ha unicamente fatto

valere tale diritto sei mesi dopo il termine del rapporto di lavoro (sentenza

del Tribunale federale 4A_467/2011 del 3 gennaio 2012, consid. 4.3 e referenza

citata).

Per

quanto riguarda la quantificazione del lavoro straordinario eseguito, giova

ricordare che, qualora il lavoratore abbia dimostrato di aver svolto delle ore

supplementari, il cui numero non può più essere stabilito in modo esatto, il

giudice può stimarlo in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO. L’alleggerimento

dell’onere probatorio non conduce tuttavia al rovesciamento dell’onere della

prova. Nella misura del possibile il lavoratore deve allegare e provare tutte

le circostanze che permettono di valutare il numero di ore supplementari

eseguite, poiché la conclusione per cui le ore supplementari sono state

eseguite nella misura asserita deve imporsi al giudice con una certa forza

(sentenza del Tribunale federale 4A_467/2011 del 3 gennaio 2012, consid. 5 e

referenze citate).

5.2 Nella

fattispecie il Pretore ha riconosciuto all’attore il diritto alla remunerazione

di 166 trasferte di 8 ore ciascuna dall’inizio del 2003 fino al 20 giugno 2006,

pari a complessive 1'328 ore straordinarie, corrispondenti a una retribuzione

complessiva di fr. 65'180.15. Egli ha infatti accertato che la convenuta era a

conoscenza delle ore supplementari svolte dall’attore, poiché la durata del

viaggio dal __________ alla __________ era tale da non permettergli di svolgere

le proprie mansioni sull’arco del normale orario lavorativo (cfr. sentenza

impugnata, consid. 7, pag. 8-9). Egli ha altresì scartato l’argomentazione

della convenuta, secondo la quale l’aumento di salario intervenuto in

concomitanza con l’assunzione delle funzioni di responsabile dei negozi di __________

e di __________ era intervenuta per tener conto dei tempi di trasferimento

(sentenza impugnata, consid. 7, pag. 9). Per quel che concerne le pretese da

inizio 2003 al 31 gennaio 2006, è pacifico, poiché non contestato e motivato in

questo senso, che la datrice di lavoro era a conoscenza delle ore supplementari

svolte dal dipendente, o almeno che ne doveva essere a conoscenza. A differenza

di quanto pretende l’appellante, dalle fatture __________ agli atti è infatti

desumibile che il lavoratore svolgeva almeno una trasferta alla settimana in __________.

Da tali documenti non si può tuttavia stabilire quante ore l’attore

trascorresse nei negozi e se le ore di viaggio fossero comprese nell’orario

lavorativo. Invece, come ha stabilito il primo giudice, le risultanze

istruttorie convergono nel definire che il dipendente svolgeva almeno una

trasferta alla settimana al di fuori degli orari lavorativi (deposizione __________,

risposta 10, deposizione __________, risposte 10 e 11; deposizione __________,

pag. 3, risposta 6; deposizione __________, risposta 6; deposizione __________,

risposte 7 e 8; doc. 1).

Né può

essere seguita l’appellante a proposito della mancata notifica tempestiva delle

ore straordinarie al datore di lavoro e quindi della perenzione di tale pretesa.

L’assenza di notifica immediata da parte del lavoratore, infatti, non può

essere interpretata come una rinuncia a far valere le pretese per ore

straordinarie, in assenza di una valida rinuncia ai sensi dell’art. 341 cpv. 1

CO. Visto come il CCL __________ (doc. V) è applicabile al rapporto di lavoro

tra le parti – e non invece per tale periodo il doc. I, come pretende

l’appellante – e che al suo art. 13 prevede la retribuzione del lavoro

straordinario effettuato, in mancanza di un accordo valido antecedente al

rapporto di lavoro per le pretese future da parte del dipendente, la

retribuzione di suddette ore da parte del datore di lavoro si imponeva

imperativamente. Dal fascicolo processuale risulta inoltre che vi è stata una

prima notifica al datore di lavoro delle pretese per il pagamento delle ore

straordinarie il 20 ottobre 2005 (doc. G, trattanda 2). La critica relativa

alla perenzione delle pretese è dunque infondata.

Le pretese

riconosciute dal Pretore per il periodo inizio 2003 fino al 31 gennaio 2006 vanno

quindi confermate, per un totale complessivo di fr. 56'989.44 (fr. 43.10 x 384

ore per il 2003; fr. 43.10 x 384 ore per il 2004; fr. 57.47 x 384 ore per il

2005; fr. 56.88 x 32 ore per il mese di gennaio 2006).

5.3 Diverso è

invece il caso per le pretese dal 1° febbraio 2006 al 14 giugno 2006, data

della disdetta del contratto per licenziamento (doc. L) e dell’inizio

dell’incapacità lavorativa dell’appellato (doc. Z). Infatti, per contratto di

lavoro sottoscritto il 31 gennaio 2006, l’attore ha riconosciuto che il tempo

delle trasferte era compreso nel suo orario di lavoro, e che le ore

supplementari non sarebbero state riconosciute e pagate se non richieste e

approvate dal datore di lavoro (doc. I, pag. 2). Tale clausola contrattuale è

valida ai sensi dell’art. 341 CO, per quanto attinente a pretese future (Wyler, op. cit., pag. 255 e referenze

citate; Portmann in Basler

Kommentar, Obligationenrecht I, Helbing Lichtenhahn, 4a ed., Basilea

2007, pag. 2050, n. 3). Per questo periodo l’attore non ha provato l’esecuzione

di trasferte al di fuori dal normale orario di lavoro.

6. L’appellante

censura il riconoscimento da parte del Pretore di una pretesa dell’attore per

giorni di riposo non goduti di complessivi fr. 47'167.95. Per contestare le

conclusioni pretorili essa riprende le motivazioni già esposte ai punti

precedenti (inapplicabilità del CCL __________, intempestività della notifica

della pretesa con conseguente perenzione; retribuzione elevata concessa

all’attore) e afferma inoltre che vista la possibilità per l’attore di definire

liberamente i suoi orari di lavoro e quindi “poiché era lui stesso” che per

contratto “era tenuto a curare questi aspetti e a garantire al datore di lavoro

l’esistenza di conteggi documentati e corretti” sarebbe “paradossale e abusivo

se godesse indirettamente di queste sue inadempienze, vedendosi riconoscere

delle pretese che lui stesso, seppur tenutovi contrattualmente, non è stato in

grado di documentare e dimostrare” (appello, pag. 20, punto 6.2). Come

ricordato con pertinenza dal Pretore, l’onere della prova relativo

all’effettuazione dei giorni di riposo da parte del dipendente incombe al

datore di lavoro (DTF 128 III 271, consid. 2aa e 2bb, pag. 273-274; Favre/Munoz/Tobler, op. cit. pag. 430,

n. 4.11 ad art. 343 CO). Inoltre, essendo applicabile il CCL __________ nella

fattispecie, come già appurato più sopra, è corretta la presa in conto di una

durata settimanale di lavoro ripartita su 5 giorni, e quindi la garanzia di 2

giorni di libero settimanali (doc. V, art. 12.1). Non avendo l’appellante

apportato tale prova, malgrado contesti l’effettuazione dei giorni di riposo

attribuiti dal primo giudice, le sue argomentazioni non scalfiscono gli

accertamenti eseguiti dal Pretore.

7. A

detta dell’appellante, inoltre, il Pretore non ha erroneamente considerato 5

giorni di vacanza a suo dire goduti dall’attore tra il 5 e il 9 aprile 2006.

Come correttamente esposto dal primo giudice, l’onere della prova

dell’effettuazione dei giorni di vacanza da parte del dipendente spetta al

datore di lavoro (DTF 128 III 271, consid. 2aa e 2bb, pag. 273-274; Favre/Munoz/Tobler, op. cit. pag. 430,

n. 4.11 ad art. 343 CO). Non avendo quest’ultimo apportato tale prova, la sua

censura non può essere condivisa.

8. Infine,

nella sua ultima censura, l’appellante critica il Pretore per aver negato a

torto la validità della dichiarazione di tacitazione (doc. 3/H) sottoscritta

dall’appellato per le pretese precedenti la sottoscrizione del contratto del 31

gennaio 2006 (doc. I) giusta l’art. 341 CO. In sintesi la convenuta afferma che

la controprestazione di fr. 21'000.- ottenuta dall’attore per la rinuncia a sue

pretese salariali e per la retrocessione delle azioni in suo possesso alla

società (basandosi sul doc. 2) e la stipulazione di un nuovo e più favorevole

contratto di lavoro (doc. I) in medesima data, fosse equa, motivo per cui la

dichiarazione di tacitazione era da considerare valida per quel che concerne le

asserite pretese salariali fino al 31 gennaio 2006.

8.1 Durante il

rapporto di lavoro, il dipendente, che si trova alle dipendenze del datore di

lavoro, rischia di rinunciare al beneficio di disposizioni imperative della

legge (art. 361 e 362 CO) o ad una convenzione collettiva (art. 357 CO), anche

se queste, per la loro natura, sono state formulate per la sua protezione.

Alfine che queste norme adempiano il loro scopo, la legge dichiara una tale

rinuncia nulla ai sensi dell’art. 341 cpv. 1 CO, durante il rapporto di lavoro

o nel mese successivo alla sua fine, per crediti risultanti da disposizioni

imperative della legge o di un contratto collettivo. La protezione di questa norma

di legge copre tutti i diritti nati durante il rapporto di lavoro, per esempio

quelli che risultano dall’effettuazione di ore supplementari senza che le parti

siano convenute di derogarvi formalmente e validamente giusta l’art. 321c cpv.

3 CO (Aubert in Commentaire

romand, Code des obligations I, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2003, pag.

1805, n. 1 e 2 e referenze citate). Difatti la giurisprudenza ammette che il

dipendente può rinunciare a diritti protetti dall’art. 341 cpv. 1 CO con una

transazione, cioè con un accordo che comporta nettamente delle concessioni

reciproche. In caso di transazione il giudice deve assicurarsi che il

dipendente non abbia rinunciato senza compensazione sufficiente a dei diritti

risultanti da disposizioni imperative. Per giudicare sono solo decisive le

conseguenze della rinuncia delle pretese, che è valida solo se interviene sia

nell’interesse del dipendente sia in quello del datore di lavoro (DTF 118 II

58, consid. 2b, pag. 60-61; Aubert

in op. cit. pag. 1806, n. 6 e 7; Portmann

in op. cit., pag. 2051, n. 6; Wyler,

op. cit., pag. 252-254 e referenze citate).

8.2 Nella

fattispecie il Pretore ha stabilito che “al momento della sottoscrizione della

dichiarazione sub doc. H/doc. 3 l’attore aveva accumulato pretese per

complessivi fr. 102'337.25” e che anche se la tesi della convenuta inerente

alla tacitazione di ogni ulteriore pretesa fosse stata dimostrata con il

versamento di fr. 21'000.- come attestato già per la cessione delle azioni dal

doc. 2, “la disparità tra le due concessioni sarebbe talmente netta da doversi

in ogni modo concludere per l’inefficacia dell’accordo” (sentenza impugnata,

consid. 9, pag. 11). Secondo la tesi addotta dall’appellante, l’attore avrebbe

rinunciato a pretese salariali pari a circa fr. 100'000.- e alle azioni della

datrice di lavoro da lui detenute in cambio del versamento di fr. 21'000.- e

della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro. Il nuovo accordo,

contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non risulta più favorevole al

dipendente di quello precedente (doc. B e V), e anzi gli toglie diverse

prerogative contemplate in precedenza (si veda ad esempio le 44 ore pattuite,

invece delle 40 ore del doc. V, art. 12.1; la mancata retribuzione delle ore di

lavoro supplementari se non richieste e approvate dal datore di lavoro, invece

del diritto alla retribuzione delle ore straordinarie secondo il doc. V, art.

13). Le due pretese non devono essere “matematicamente” equivalenti, ma esse

devono però rappresentare manifestamente delle concessioni reciproche

equivalenti (DTF 110 II 168) affinché siano compatibili con l’art. 341 cpv. 1

CO. Nella fattispecie non è possibile giungere a tale conclusione, vista la

manifesta sproporzione tra le rispettive prestazioni delle parti, come correttamente

ritenuto dal Pretore. Al riguardo l’appello è infondato.

Considerandi

II. Sull’appello adesivo

9.

L’appellante adesivo rimprovera al Pretore di aver ammesso le sue

pretese salariali per l’esecuzione di 4 ore straordinarie settimanali solo a

partire dal 1° febbraio 2006 (sentenza impugnata, consid. 6.5., pag. 8), e

sostiene che dovevano essere riconosciute 3 ore settimanali supplementari “dal

1.

luglio 2002 al 31 dicembre 2003 e 4 ore settimanali dal 1 gennaio 2004 fino

al termine del contratto, per complessive 712 ore straordinarie, pari a fr.

37'288.-”, visto che “egli prestava” già in precedenza “44 ore lavorative

settimanali” (appello adesivo, pag. 18-19, punto 10). A sostegno della propria

tesi l’attore afferma, infatti, che la situazione contrattuale sarebbe rimasta

invariata rispetto alle ore di lavoro effettuate con la stipulazione del nuovo

contratto di lavoro (doc. I). A torto. Innanzitutto, come rileva con pertinenza

l’appellata adesiva (osservazioni all’appello adesivo, pag. 3, punto 1. Ad

10.

), la relazione contrattuale tra l’appellante adesivo e la società A__________

è iniziata solo dal 1° ottobre 2002 (doc. B), di modo che se del caso le

pretese potevano nascere solo da tale data e non dal 1° luglio 2002. In seguito, giova ricordare che la prova di avere effettuato delle ore supplementari è a carico

del dipendente (Wyler, op. cit.,

pag. 125). Nella fattispecie l’appellante adesivo non apporta alcun elemento

motivato per fondare le sue pretese e, come rettamente affermato dal Pretore,

non vi sono agli atti indizi convergenti per ammettere che prima del 1°

febbraio 2006 l’attore abbia compiuto delle ore straordinarie sul posto di

lavoro. La censura dell’appellante adesivo su questo punto si rivela quindi

infondata.

10.

Infine,

l’appellante adesivo contesta al Pretore di non aver ammesso nel suo caso un

licenziamento abusivo ai sensi degli art. 336 cpv. 1 lett. c e d CO e di

avergli pertanto negato l’indennità a tale titolo, rivendicata in fr. 40'500.-.

10.1

Secondo

l’art. 335 cpv. 1 CO, il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere

disdetto da ciascuna delle parti. Questa libertà contrattuale trova però i suoi

limiti nel principio generale del divieto dell’abuso di diritto concretizzato

dalle disposizioni sul licenziamento abusivo ai sensi degli art. 336 e seg. CO (DTF 136 III 513, consid. 2.3, pag. 514; DTF 130 III 699, consid.

4.

, pag. 701; Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., pag. 264, n. 1.1. ad art. 336). Non

appartiene quindi al giudice di sostituirsi all’apprezzamento del datore di

lavoro del carattere adeguato, corretto o appropriato del licenziamento. Solo

dei motivi che si fondano su un licenziamento abusivo devono attirare la sua

attenzione (Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., pag. 264, n. 1.1. ad art. 336). L’art. 336 cpv. 1 e cpv. 2 CO enumera

non esaustivamente i casi nei quali la disdetta è abusiva (DTF 136 III 513,

consid. 2.3, pag. 514-515; Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., pag. 265, n. 1.4. ad art. 336).

10.2

L’art. 336

cpv. 1 lett. c CO prevede che la disdetta è abusiva se data soltanto per

vanificare l’insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di

lavoro, e l’art. 336 cpv. 1 lett. d CO prevede che la disdetta è abusiva se

data perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal

rapporto di lavoro. La differenza maggiore tra le due disposizioni sta nel

fatto che l’art. 336 cpv. 1 lett. d CO ha come scopo le pretese esistenti, mentre

l’art. 336 cpv. 1 lett. c CO concerne pretese future (Wyler, op. cit., pag. 547, n. 1.3.7; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., pag. 277, n. 1.38. e 1.39 ad

art. 336). Affinché l’art. 336 cpv. 1 lett. c CO trovi applicazione è necessario

che una parte faccia valere pretese giuridiche, che il contratto sia disdetto

per evitarne la nascita prossima e che esista un nesso di causalità tra la

disdetta e la volontà di una parte di evitare la nascita di tali pretese (Wyler, op. cit. pag. 545, n. 1.3.6). Ai

fini dell’applicazione dell’art. 336 cpv. 1 lett. d CO, è necessario che

l’altra parte abbia avuto la volontà di esercitare un diritto esistente (DTF

136.

III 513, consid. 2.4, pag. 515; Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., pag. 279, n. 1.43. ad art. 336). Per questo non è necessario che le

pretese siano fondate ed esistenti, ma è sufficiente che il lavoratore abbia

agito in buona fede credendo che lo siano (DTF 136 III 513, consid. 2.4, pag.

515; Favre/Munoz/Tobler, op. cit.,

pag. 279, n. 1.43. ad art. 336), e che vi sia un nesso di causalità tra la

formulazione delle pretese e la disdetta del contratto di lavoro (Wyler, op. cit., pag. 546, n. 1.3.7). La

norma legale sulle disdette date a fini di rappresaglia non deve però

permettere a un lavoratore di bloccare una disdetta in sé ammissibile o di far

valere delle pretese totalmente ingiustificate (DTF 136 III 513, consid. 2.4,

pag. 515; Wyler, op. cit., pag.

547, n. 1.3.7; Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., pag. 279, n. 1.43. ad art. 336).

10.3

In

applicazione dell’art. 8 CC, la prova del carattere abusivo di un licenziamento

incombe a colui che ha ricevuto la disdetta del contratto di lavoro (DTF 130

III 699, consid. 4.1, pag. 703; Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., pag. 268, n. 1.16. ad art. 336). Non esiste alcuna presunzione legale

secondo la quale la disdetta sarebbe abusiva quando la motivazione data dal

datore di lavoro in applicazione dell’art. 335 cpv. 2 CO è falsa, incompleta o

mancante (Favre/Munoz/Tobler, op.

cit., pag. 268, n. 1.16. ad art. 336 e referenze citate). L’onere della prova

riguardo al reale motivo della disdetta incombe al lavoratore. Tuttavia, visto

che questa prova è difficile da apportare, la giurisprudenza dell’Alta Corte ha

ammesso che il giudice può presumere l’esistenza di una disdetta abusiva quando

il dipendente riesce a presentare degli indizi sufficienti per fare apparire

come non reale il motivo avanzato dal datore di lavoro per disdire il rapporto

contrattuale. Questa presunzione di fatto, anche se facilita la prova, non ha

però come risultato di capovolgere l’onere della prova, ma costituisce una

forma di “prova per indizi”, in relazione alla quale il datore di lavoro non

può restare inattivo e deve portare la prova delle proprie allegazioni quanto

al motivo della disdetta (DTF 130 III 699, consid. 4.1, pag. 703 e referenze

citate; Favre/Munoz/Tobler, op.

cit., pag. 269, n. 1.17. ad art. 336).

10.4

In concreto,

nelle sue argomentazioni di appello adesivo, l’attore propone la sua personale

visione dei fatti, senza però apportare elementi che riescano a scalfire le

conclusioni alle quali è giunto il Pretore, che aveva ritenuto non esservi in

concreto indizi sufficienti per ammettere un licenziamento abusivo ai sensi degli

art. 336 cpv. 1 lett. c e d CO. Invero, l’unico atto che provi la richiesta di

pretese già esistenti è stato formulato dall’attore soltanto nel corso

dell’assemblea straordinaria tenutasi il 20 ottobre 2005 (doc. G; deposizione avv. __________). Da allora e fino alla disdetta del contratto di lavoro intervenuta il 14

giugno 2006 (doc. L), l’attore non ha più rivendicato pretese salariali. Invece,

come ha rilevato il Pretore, l’appellante adesivo ha sottoscritto il 31 gennaio

2006.

la dichiarazione di tacitazione (doc. 3/H), senza poter provare di essere stato

vittima di pressioni esercitate dalla datrice di lavoro. Anzi, la deposizione

del patrocinatore della datrice di lavoro esclude tale ipotesi (deposizione avv. __________, pag. 2 e 3). L’appellante adesivo sostiene anche che la sua inabilità al lavoro

per malattia, confermata dai certificati medici prodotti (doc. Z) è un ulteriore

indizio di un licenziamento abusivo. L’argomentazione non può essere condivisa.

Un licenziamento notificato in un periodo di incapacità lavorativa dovuta a

malattia costituisce un caso di disdetta in tempo inopportuno secondo l’art.

336c cpv. 1 lett. b CO (cfr. Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., pag. 274, n. 1.31. ad art. 336), la cui sanzione è la nullità della

disdetta con la conseguenza per il datore di lavoro di dover rinotificare la

disdetta al lavoratore, una volta decorso il termine di protezione (Wyler, op. cit., pag. 575, n. 3 e

referenze citate), come è avvenuto nella fattispecie (doc. 6). Non vi è invece

alcun elemento oggettivo agli atti che possa lasciar concludere nella

fattispecie per un licenziamento abusivo. La datrice di lavoro, del resto, ha

potuto provare i motivi che essa ha posto alla base della disdetta del

contratto di lavoro, vale a dire gli atteggiamenti poco educati con i clienti,

il tipo di vendita aggressivo, gli atteggiamenti poco rispettosi nei confronti

del regolamento __________ (deposizione __________ __________, risposta 17;

deposizione __________ __________, risposta 18; deposizione __________ __________,

pag. 2; deposizione __________ __________, pag. 2; doc. 4). La censura

dell’appellante adesivo sul licenziamento abusivo non ha trovato riscontro

negli atti di causa e deve pertanto essere respinta.

III. Sugli

oneri processuali

11.

In

definitiva, visto quanto precede, l’appello principale è parzialmente accolto

limitatamente a una riduzione delle pretese salariali riconosciute all’attore

di fr. 8'190.71, mentre quello adesivo è respinto. Ne consegue che la sentenza

impugnata è modificata nel senso di accogliere parzialmente la petizione limitatamente

a fr. 110'000.59 (fr. 4'655.20 per ore straordinarie + fr. 56'989.44 per

trasferte tra inizio 2003 e il 31 gennaio 2006 + fr. 47'167.95 per giorni di

riposo non goduti + fr. 1'188.- per per il PC) arrotondati a fr. 110'000.60

oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2006. Le spese processuali di primo e

secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC-TI). La

convenuta si vede riconoscere una riduzione di fr. 8'190.71 (per le ore

straordinarie nel periodo dal 1° febbraio 2006 al 14 giugno 2006). Tenuto conto

del minor grado di soccombenza della convenuta (pari a 1/12), le ripetibili

ridotte di prima sede vengono quindi fissate a fr. 1'000.-.

Quanto

agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano

federale, il valore dell’appello principale è di fr. 118'191.30, mentre quello

dell’appello adesivo è di fr. 73'132.80 (fr. 191'324.10 ./. fr. 118'191.30).

Per i quali motivi,

visti gli art. 148 CPC-TI e la LTG

decide:

I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 14 gennaio 2011 di AP 1 è

parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 7 dicembre 2010 della

Pretura del Distretto di Mendrisio-Nord è così riformata:

1.

La petizione 8 maggio 2007 di AO 1 è

parzialmente accolta. Di conseguenza AP 1 è condannata a versare all’attore fr.

110'000.60 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2006.

2.

La tassa

di giustizia di fr. 5'000.-, e le spese, sono poste a carico della parte

attrice in misura del 55% e a carico di parte convenuta in misura del 45%. L’attore

rifonderà alla convenuta fr. 1'000.- a titolo di parziali ripetibili.

3.

(invariato)

II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2'500.-

b) spese

fr. 100.-

totale fr.

2'600.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono

poste a carico dell’appellato, al quale l’appellante verserà fr. 4'000.- per

ripetibili ridotte di appello.

III. L’appello adesivo 22 febbraio 2011 di AO 1 è respinto.

IV. Le spese della procedura d’appello adesivo, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'500.-

b) spese fr

100.

-

Totale fr.

1'600.-

da

anticiparsi dall’appellante adesivo, restano a suo carico con l’obbligo di

rifondere alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili d’appello adesivo.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del

Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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