12.2011.103
Contratto di lavoro - abuso di diritto del lavoratore - dovere di informazione del lavoratore - CNM edilizia - qualifica e retribuzione del lavoratore
24 aprile 2012Italiano18 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2011.103
Data decisione, Autorità:
24.04.2012, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro - abuso di diritto del lavoratore - dovere di informazione del lavoratore - CNM edilizia - qualifica e retribuzione del lavoratore
CONTRATTO COLLETTIVO
IRRINUNCIABILITÀ
QUALIFICA
SALARIO
art. 2 cpv. 2 CC
art. 320 CO
art. 341 cpv. 1 CO
art. 357 cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2011.103
Lugano
24 aprile
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Rossi Tonelli
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.1538 (contratto
di lavoro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con
istanza 12 ottobre 2010 da
AO 1
rappr. dall’RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 17'430.35, oltre interessi del 5% dal 1° marzo
2010, a titolo di adeguamento salariale in base alle sue qualifiche
professionali;
domanda
avversata da controparte e che il Pretore, statuendo con sentenza 21 aprile 2011, ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta che con appello 26 maggio 2011 chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente l’istanza, con protesta di tasse,
spese e ripetibili;
mentre
l’istante si opposto al gravame con osservazioni all’appello 27 giugno 2011;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Da dicembre 2004 a dicembre 2005 AO 1 ha seguito i corsi di formazione professionale per “Muratore qualifica A” e teorico pratico per
“Operaio di cantiere”, organizzati dalla ECAP-SEI Ticino, dal 27 febbraio al 17
aprile 2007 il corso di “Lettura base del disegno edile” della CFP OCST e il
27 luglio 2007 il corso “Percorso per la sicurezza sul lavoro” organizzato
dalla SSIC (doc. C). Dal 1° agosto 2006 AO 1 è stato assunto dalla E__________,
, in qualità di “muratore classe A” (doc. N-O). Con contratto di lavoro di
durata indeterminata 22 gennaio 2008, dal 1° febbraio 2008 AO 1 è poi stato
assunto in qualità di “manovale, qualifica C”AP 1, con un salario lordo di fr.
4'101.- mensili, per tredici mensilità (doc. B). Il
rapporto di lavoro, disdetto dalla datrice di lavoro per iscritto il 23 ottobre
2009 per il 31 dicembre 2009, per effetto della malattia del lavoratore dal 17
al 29 novembre 2009 e dell’infortunio dal 17 dicembre 2009 all’11 gennaio 2010,
si è concluso il 28 febbraio 2010 (doc. 3 e 5).
B. Il 9 giugno 2010 il dipendente – per il tramite dell’OCST – ha reso
attenta l’ex datrice di lavoro in merito all’errata qualifica professionale a lui
attribuita contrattualmente, ovvero “manovale, qualifica “C”” anziché “muratore
“A”” in possesso di attestato (doc. D). AP 1 ha contestato di essere mai stata al corrente di tale attestazione, rilevando che il lavoratore ha accettato il
lavoro di manovale che ha sempre eseguito per essa (doc. E). Ne è seguito un infruttuoso scambio di corrispondenza (doc. F-G)
conclusosi con la rivendicazione da parte di AO 1 della differenza di salario
dovuta di fr. 8'719.85 per l’anno 2008, fr. 8’265.95 per l’anno 2009 e fr.
484.55 per l’anno 2010 (doc. H).
.
C. Con
istanza 11 ottobre 2010 AO 1 ha convenuto AP 1 dinanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendone la condanna al pagamento di
complessivi fr. 17'470.35 oltre interessi del 5% dal 1°
marzo 2010, a titolo di differenza salariale dovuta per gli anni 2008-2010. All’udienza
di discussione 18 novembre 2010, la convenuta si è opposta all’istanza con un
riassunto scritto di risposta. In replica e duplica orali le parti si sono
riconfermate nelle rispettive posizioni e hanno
notificato le rispettive prove. Esperita l’istruttoria, le stesse hanno
rinunciato al dibattimento finale. Con scritto 3 marzo 2011 l’istante ha riconfermato
le sue pretese. La convenuta ha mantenuto la sua posizione con memoriale del 10
marzo 2011.
D. Con decisione del 21 aprile 2011 il
Pretore ha accolto integralmente l’istanza. Data la gratuità della procedura,
il primo giudice non ha prelevato oneri di giudizio, caricando alla convenuta
un’indennità per l’istante di fr. 500.-.
E. Contro
la citata decisione è insorta la convenuta con atto d’appello del 26 maggio
2011, nel quale ne chiede la riforma nel senso di respingere integralmente
l’istanza, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e
secondo grado. L’istante si è opposto al gravame con osservazioni 27 giugno
2011, pure con protesta di tasse spese e ripetibili di seconda istanza.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione. Nel presente caso la
decisione è stata notificata alle parti il 21 aprile 2011, sicché la procedura di appello è retta dal CPC.
2. Giusta
l'art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e
incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di
provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in
controversie patrimoniali poi, l'appello presuppone che il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr.
10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In specie, la sentenza impugnata è senz'altro
una decisione finale, emessa in materia di contratto di lavoro, ai sensi della
citata norma. Il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-, ma superiore a fr. 10'000.-, con la conseguenza che la causa è retta dalla procedura
semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC) e che è pacifica l’appellabilità del
giudizio impugnato. Il termine per promuovere appello e per inoltrare la
risposta è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata
motivata, rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC).
L’appello 26 maggio 2011 e la risposta 27 giugno 2011 sono pertanto tempestivi.
Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
3. Il
Pretore ha accertato che il contratto di lavoro fra le parti fosse sottoposto
al Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM), di
obbligatorietà generale su tutto il territorio svizzero, e al Contratto
Collettivo di lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino (CCL), il quale
completa a livello cantonale le disposizioni del CNM (art. 1). In base alle
disposizioni imperative delle citate normative (art. 42 cpv. 1 e appendice 15 CNM
2008-2010), il primo giudice ha ritenuto che l’attestato di frequenza al corso
di formazione professionale per “Muratore qualifica A” ECAP-SEI Ticino (doc. C)
e la qualifica attribuitagli presso il precedente datore di lavoro (doc. N-O)
danno diritto all’istante di pretendere il salario corrispondente alle
effettive qualifiche professionali, a prescindere dall’attività effettivamente
svolta presso il nuovo datore di lavoro. Il Pretore ha ritenuto inoltre che
fosse compito del datore di lavoro di provvedere alla verifica ed alla
classificazione salariale del lavoratore (art. 43 cpv. 1 CNM). Il primo giudice
ha quindi accertato come corretto il calcolo della differenza salariale dovuta
eseguito dal lavoratore, al quale ha pertanto riconosciuto la pretesa
complessiva di fr. 17'430.35 oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2010.
4.L’appellante critica il Pretore per
aver completamente disatteso le sue diffuse argomentazioni e la minuziosa
istruttoria a sostegno della sua tesi, ovvero la prova che il lavoratore abbia
sottaciuto di proposito le proprie qualifiche per accettare il lavoro
disponibile presso la convenuta come manovale. Attività, questa, poi
effettivamente svolta dal lavoratore che, solo alla fine del contratto, ha
preteso di essere remunerato diversamente, ponendo così in essere un chiaro e
manifesto abuso di diritto. La conclusione cui è giunto il Pretore sarebbe
pertanto iniqua e svilirebbe di ogni portata legale la sottoscrizione di un
contratto di lavoro scritto che suggelli le reali volontà espresse dalle parti.
5. Ora, è innanzitutto opportuno rilevare che, in questa sede,
incontestate sono l’applicabilità al contratto fra le parti del CNM 2008-2010 e
del CCL, l’esistenza in capo al lavoratore dei requisiti per il suo inserimento
nella classe salariale “A” (art. 42 cpv. 1 e appendice 15 CNM 2008-2010 e CCL) e
l’attività essenzialmente di manovale svolta dall’istante per la convenuta.
Indiscusso è inoltre il fatto che la convenuta l’abbia assicurato e gli abbia
rilasciato un attestato di lavoro per la mansione di manovale (doc. 3-6), che
abbia rifatturato ai committenti finali le ore di lavoro da lui prestate sui
vari cantieri come ore da manovale (doc. 2) e che gli abbia versato il salario
per tale qualifica, senza che il lavoratore sollevasse obiezione alcuna prima
della fine del contratto. Infine, altrettanto incontestato è il calcolo della
differenza salariale per gli anni 2008-2010 già riconosciuto dal Pretore.
6. Sull’argomentazione della convenuta in merito al preteso abuso di
diritto posto in essere dall’istante è il caso di sgombrare subito il campo da
ogni dubbio. Il fatto che il lavoratore abbia formulato le proprie pretese per
arretrati salariali solo dopo la fine del rapporto di lavoro non configura, per
sé solo, un abuso di diritto. Giusta l’art. 341 cpv. 1 CO, durante il rapporto
di lavoro e nel mese successivo alla sua fine il lavoratore non può validamente
rinunciare a crediti risultanti da disposizioni imperative, quali quelle
riguardanti un salario minimo contenuto nel contratto collettivo di categoria (Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3a
ed., pag. 346). Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, sarebbe
contrario allo spirito della legge privare il lavoratore della protezione
accordatagli dall’art. 341 cpv. 1 CO applicando l’art. 2 cpv. 2 CC, così che
l’abuso di diritto è ammesso solo in circostanze eccezionali (DTF 129 III 618
consid. 5.2).
Altra
questione è quella di sapere se può essere considerato abusivo il comportamento
dell’attore, che ha fatto valere il diritto al salario minimo per un lavoratore
qualificato solo alla fine di un rapporto contrattuale durato due anni, nel
corso del quale egli non aveva mai chiesto gli aumenti da lui pretesi
concordati e neppure ha contestato i bollettini di cantiere nei quali è stato
ogni volta indicato quale manovale (doc. 2). Come rilevato dal Pretore, l’istruttoria
non ha permesso di accertare il tenore degli accordi contrattuali presi
dall’istante e dalla convenuta al momento dell’assunzione, in particolare non
consente di sapere se le parti hanno effettivamente discusso la conformità
dello stipendio pattuito con il contratto collettivo di categoria e concordato
l’aumento salariale in base alle qualifiche detenute dal lavoratore. G,
assistente e tecnico di cantiere della convenuta sino al 30 giugno 2010
(verbale 2 febbraio 2011, pag. 1-2) e O, capocantiere ancora alle dipendenze di
AP 1 (verbale 2 febbraio 2011, pag. 5-6), hanno potuto unicamente riferire in
merito alle mansioni effettivamente svolte dall’istante, ovvero lavori da
manovale. E, segretaria contabile e membro del consiglio di amministrazione
della convenuta (verbale 2 febbraio 2011, pag. 3-4), lontana parente
dell’istante, sposato con una sua cugina in secondo grado, è stata in parte
presente al colloquio di assunzione di quest’ultimo e ne ha preparato il
contratto di lavoro, indicando la mansione di manovale come richiestole da ,
presidente della convenuta. La testimone ha inoltre riferito di non essere
stata a conoscenza della qualifica di muratore dell’istante e di aver funto da
contatto fra le parti, sapendo che l’istante era disoccupato e che la convenuta
cercava manovali. La parte del colloquio cui la teste ha assistito “verteva
sulle questioni relative alle mansioni di manovale” (verbale 2 febbraio
2011, pag. 5). Nessuna delle parti ha chiesto l’interrogatorio formale
dell’altra.
Non è
neppure dato sapere se in concreto l’istante fosse a conoscenza della portata
dei suoi diritti prima di rivolgersi all’OCST. In simili circostanze, pertanto,
non si può ritenere abusivo il comportamento del lavoratore, che ha rivendicato
la differenza salariale, per quanto risulta dagli atti, al più tardi il 9
giugno 2010 (doc. D). Sotto questo profilo, pertanto, l’appello è destituito di
buon fondamento.
7.A dire dell’appellante, inoltre, il
primo giudice avrebbe ampliato la portata dell’art. 43 cpv. 1 CNM, che impone
semplicemente al datore di lavoro l’assegnazione del lavoratore alla relativa
classe salariale dopo la prima assunzione, che deve essere a questo comunicata
al più tardi a scadenza del periodo di prova. Il Pretore, secondo la convenuta,
le avrebbe addebitato un onere eccessivo d’indagine circa le qualifiche del
lavoratore. A quest’ultimo spettava semmai di informare la datrice di lavoro e,
in causa, di provare di averla resa edotta circa la sua reale qualifica.
L’istante invece non avrebbe dimostrato nulla ma il suo originario silenzio e
la sua carenza probatoria sono state addebitate ingiustamente all’appellante
che, in perfetta buonafede, ha assunto un manovale perché solo di un manovale
aveva bisogno e ha dimostrato di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione,
di diverse qualifiche del lavoratore. Di qui, la correttezza dell’attribuzione
salariale prevista nel contratto, che rispecchiava la concorde e reale volontà
delle parti, e l’infondatezza delle pretese dell’istante.
8.L’istante, da dicembre 2004 a dicembre 2005, ha seguito i corsi di formazione professionale per “Muratore qualifica A” e
teorico pratico per “Operaio di cantiere”, organizzati dalla ECAP-SEI Ticino,
dal 27 febbraio al 17 aprile 2007 il corso di “Lettura base del disegno edile”
della CFP OCST e il 27 luglio 2007 il corso “Percorso per la sicurezza sul
lavoro” organizzato dalla SSIC (doc. C). Come accertato dal Pretore e
riconosciuto dalla convenuta, le attestazioni di frequenza di tali corsi, oltre
alla qualifica assegnata all’istante dal precedente datore di lavoro, fanno sì
che AO 1 sia in possesso dei requisiti per rientrare nella classe salariale “A”
ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CNM e del relativo appendice 15 (consid. 5).
Dall’istruttoria non è emerso, come indicato (consid. 6) il contenuto preciso della
discussione intervenuta fra le parti al momento dell’assunzione.
8.1 Ora, è vero che il principio della buona fede contrattuale
imporrebbe al lavoratore di informare spontaneamente il datore di lavoro, in
particolare, circa l'esistenza di caratteristiche o capacità sue personali,
quali la sua formazione professionale, che potrebbero risultare determinanti
per stabilire la sua idoneità per l’attività lavorativa richiesta e che
rappresentano perciò il motivo fondamentale della conclusione del contratto di
lavoro. È però anche vero che il lavoratore è tenuto a rispondere in modo
veritiero alle domande che gli sono poste, ma, in generale, non è obbligato a
fornire spontaneamente informazioni sulla sua esperienza professionale anteriore,
sul suo stato di salute o sui suoi antecedenti medici, in particolare se pensa
di essere guarito (Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail, Code annoté, 2010, 2.2 ad art. 320). Pertanto, anche il
datore di lavoro deve essere diligente e raccogliere dal lavoratore tutte le
informazioni di cui necessita per adempiere agli obblighi derivantigli, in
particolare, dall’art. 43 cpv. 1 CNM.
Nel caso
di specie, da una parte il lavoratore sostiene di aver informato la datrice di
lavoro circa le sue qualifiche, dall’altra quest’ultima lo accusa di aver
sottaciuto tale fondamentale circostanza di fatto all’unico scopo di farsi
assumere. A questo proposito occorre rilevare che la testimone E ha riferito
che, in occasione dell’incontro di assunzione, sul tavolo fossero presenti dei
documenti, pur non sapendo dire se fossero il curriculum vitae e gli attestati
di cui al doc. C. Questo in quanto “non li esaminai; non era questo il mio
compito, che come detto era invece quello di di prendere i dati e preparare l’usuale
scheda del dipendente. Il colloquio vero e proprio avvenne tra il signor __________
e l’istante”. La teste ha però pure ricordato “che l’istante accennò di
aver svolto dei corsi” (verbale 2 febbraio 2011, pag. 3). Si può dunque ritenere
che in quell’occasione l’istante abbia fornito indicazioni sulla sua formazione.
A quel punto, visti in particolare gli obblighi che le derivano dal CNM, la
convenuta avrebbe dovuto approfondire l’argomento, ponendo all’istante domande
più specifiche sul tipo di corsi seguiti. Del resto l’indagine, anche
superficiale, sulle precedenti esperienze professionali del lavoratore che si
intende assumere, con l’indicazioni delle mansioni e delle qualifiche
rivestite, è da ritenere usuale. Nella fattispecie, pertanto, la convenuta non
può invocare la buona fede e addossare al lavoratore la sua carenza di indagine
e approfondimento. Anche sotto questo profilo l’accertamento del Pretore sfugge
ad ogni critica.
8.2. Giusta l’art. 357 cpv. 2 CO, gli accordi tra datori di lavoro e lavoratori
vincolati sono nulli se derogano a disposizioni imperative del contratto
collettivo di lavoro, riservate le derogazioni in favore del lavoratore. Le disposizioni
delle convenzioni collettive di lavoro che istituiscono un salario minimo sono
clausole normative che hanno un effetto diretto nei rapporti tra il datore di
lavoro e il lavoratore [cfr. CNM, commento marginale della “Seconda Parte –
Disposizioni contrattuali”, in relazione con l'art. 357
cpv. 1 CO (Wyler, Droit du
travail, 2ª ed., Berna 2008, pag.
675)]. Tali disposizioni mirano a proteggere i
lavoratori, tenuto conto tra l'altro della loro formazione e della loro
attitudine, sono vincolanti per il datore di lavoro e ogni pattuizione
contrattuale derogante, a sfavore del lavoratore, a quanto disposto dalla
convenzione collettiva risulta pertanto nulla (Brunner,
Bühler, Wäber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea
2005, ad art. 356-358 CO, pag. 364-365 n. 15; Vischer,
op. cit., pag. 346). Una convenzione collettiva può prevedere che le parti di
un contratto individuale di lavoro possano validamente derogare a certe sue
disposizioni normative solo per iscritto (Wyler, op. cit., loc. cit.). L’art. 42 CNM
e il relativo Appendice 15 non prevedono tuttavia tale possibilità a riguardo
della classe salariale A. L’art. 45 cpv. 1 lett. d) CNM prevede la possibilità
per il datore di lavoro di modificare in via eccezionale l’assegnazione alla
classe salariale di lavoratori delle classi salariali A e B, con contemporanea
notifica alla Commissione professionale paritetica competente. Ciò presuppone
tuttavia che tale modifica di assegnazione figuri esplicitamente nel contratto
di lavoro individuale in forma scritta.
8.3 Nella
fattispecie il contratto sottoscritto dalle parti (doc. B) si limita a
menzionare la qualifica C di manovale. È pacifico che l'istante ha essenzialmente
eseguito opere di manovale sui cantieri della convenuta. Si tratta di stabilire
se in base al contratto collettivo non gli debba comunque essere riconosciuta,
a far tempo dalla sua assunzione, la retribuzione maggiore prevista per la
classe salariale di appartenza (A) in base alle attestazioni possedute e alla
qualifica assegnatagli dal precedente datore di lavoro (art. 42 CNM). Il
quesito dev'essere risolto per l'affermativa. Infatti, pur essendo stato
impiegato in attività che non corrispondevano a quelle per le quali aveva frequentato
corsi riconosciuti (doc. C) e che aveva invece esercitato presso il precedente
datore di lavoro (doc. N-O), non risulta in concreto un accordo di modifica
della classe salariale ai sensi dell’art. 45 CNM. Per retribuire secondo le
qualifiche di manovale (C) un lavoratore con la qualifica A giusta l’art. 42
CNM, la datrice di lavoro avrebbe, infatti, dovuto indicare sul contratto scritto
individuale che modificava la classe salariale e notificare la modifica alla
competente Commissione professionale paritetica. L’indicazione della classe
salariale C invece di quella A sul contratto di lavoro e la mancata reazione
del lavoratore nel corso del rapporto contrattuale non possono sostituire le
formalità richieste dall’art. 45 CNM. Ne deriva che la convenuta era tenuta,
sin dall’assunzione, a corrispondere a AO 1 lo stipendio della classe salariale
A secondo il CNM applicabile al contratto di lavoro. L’appello si rivela di
conseguenza infondato.
9. Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio
di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di una controversia
derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr.
30'000.-, non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello (art.
114 lett. c CPC). All’istante, che si è opposto con successo al gravame ed è professionalmente
rappresentato, vanno comunque riconosciute spese ripetibili, commisurate al
valore di causa di fr. 17'430.35, rilevante anche ai fini di un eventuale
ricorso al Tribunale federale, e all’impegno profuso dal suo rappresentante per
osservazioni all’appello riducibili in concreto a due pagine.
Per questi motivi,
decide: 1. L’appello
26 maggio 2011 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 21 aprile
2011 DI.2010.1538 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è
confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese. La convenuta è tenuta a
rifondere all’istante fr. 300.- di ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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