12.2011.104
Precetto esecutivo - azione di accertamento negativo
17 ottobre 2012Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2011.104
Data decisione, Autorità:
17.10.2012, IICCA
Titolo:
Precetto esecutivo - azione di accertamento negativo
AZIONE DI ACCERTAMENTO
art. 71 CPC-TI
Incarto n.
12.2011.104
Lugano
17 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Fiscalini e Pellegrini
vicecancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.88
(azione di accertamento) della Pretura __________ promossa con petizione 19
luglio 2005 da
AO 1
(patrocinata dall'
RA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dall'
RA 1)
con cui
la società attrice ha chiesto di accertare l'inesistenza del credito di fr. 300'000.–
rivendicato nei suoi confronti dalla società convenuta e oggetto del precetto
esecutivo n° __________ del 28/29 aprile 2005 dell'UEF __________;
domanda
avversata dalla convenuta che in via principale ha chiesto di dichiararla
inammissibile mentre, in via subordinata, ha chiesto di respingerla e
conseguentemente accertare l'esistenza del relativo credito rigettando in via
definitiva l'opposizione interposta dall'attrice al citato precetto esecutivo,
e che il Pretore con sentenza 22 aprile 2011 ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta con atto del 30 maggio 2011 con cui postula la riforma del
giudizio impugnato nel senso di dichiarare inammissibile la petizione,
accertare l'esistenza del credito di fr. 300'000.– e rigettare in via
definitiva l'opposizione al precetto esecutivo, rispettivamente respingere la
petizione e accertare l'esistenza del credito di fr. 300'000.–, protestate
tasse, spese e ripetibili in entrambi i gradi di giudizio;
e di
cui l'attrice, con risposta all'appello 18 luglio 2011, propone la reiezione in
ogni suo punto, protestate tasse, spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto d'appalto del 1° giugno 1999 AP 1 (in veste di committente)
ha affidato a AO 1 (quale assuntore) lavori e interventi riguardanti installazioni
sanitarie (fornitura di apparecchi e accessori esclusa) da eseguire presso il
Centro __________ situato sulla part. __________ RFD __________ (doc. C). La
liquidazione finale 28 aprile 2000 (doc. D) è stata accettata limitatamente
alle modifiche accettate in data 10 luglio 2000 (doc. E).
Il 28/29 aprile 2005 AP 1 ha fatto spiccare a carico di AO 1, dall'UEF
__________ il precetto esecutivo n° __________ di fr. 300'000.– oltre interessi
al 5% dal 1° marzo 2000, indicando quale titolo di credito dei “danni
all'immobile”, cui la società escussa ha interposto tempestiva opposizione
(doc. A).
B. Con
petizione 19 luglio 2005 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore __________, chiedendo
di accertare l'inesistenza del preteso credito di fr. 300'000.– di cui alla citata
esecuzione. Pacifico l'interesse legittimo all'azione, oltre a contestare l'esistenza
di quel credito l'attrice ha evidenziato di non avere mai ricevuto reclami e
che, peraltro, ogni e qualsiasi pretesa contrattuale (art. 371 CO) e/o per atto
illecito (art. 60 CO) era oramai prescritta visto che i fatti risalivano ad
oltre cinque anni prima. Come tale poi, il precetto esecutivo si ripercuoteva
in modo negativo sulla sua attività edile motivo per cui vi erano tutti i
presupposti per procedere con la cancellazione dell'esecuzione.
Con risposta
11 gennaio 2006 la convenuta ha spiegato di avere notificato la sua pretesa consistente
nella perdita di clientela e di cifra d'affari, a seguito di interventi
eseguiti dall'attrice -e meglio l'errata installazione per errore professionale
e colpa grave, dell'acceleratore ionico anticalcare nel sistema di erogazione/ distribuzione
dell'acqua montato “a valle” del bollitore invece che “a monte”- con invio
raccomandato dell'8 aprile 2002 (doc. 2a). Dei tentativi di trovare un accordo
sulla riparazione del danno erano intercorsi fra le parti il 9 febbraio 2005
(doc. 3) e, in quell'occasione, l'attrice le aveva suggerito di rivolgersi alla
sua assicurazione. Quest'ultima il 15 febbraio 2005 aveva escluso la copertura
del danno patrimoniale rivendicato dalla convenuta (doc. 4), la quale aveva
così dato avvio alla citata esecuzione. L'interessata ha contestato che
l'attrice fosse danneggiata dal precetto esecutivo ed ha evidenziato che per
mera ritorsione, la stessa si era attivata facendo a sua volta spiccare un
precetto esecutivo di fr. 500'000.– a carico della convenuta.
In sede di replica 10 febbraio 2006, l'attrice ha riproposto i suoi argomenti contestando tanto i danni lamentati dalla convenuta quanto
la loro quantificazione, come pure che gli stessi fossero da ricondurre a suoi errori
o colpe. L'attrice ha trattato quale domanda riconvenzionale la richiesta della
convenuta di accertare l'esistenza del credito di fr. 300'000.–, contestandone
il fondamento fattuale e giuridico. Dal canto suo la convenuta ha confermato la
sua tesi con duplica 20 marzo 2006 precisando che il collaudo definitivo
dell'opera non era mai stato eseguito visto che le parti stavano ancora
trattando. L'interessata ha escluso di avere formulato una domanda
riconvenzionale, ma ha altresì rilevato che se ammessa dal Pretore, la stessa
era senz'altro da accogliere integralmente. Nel suo memoriale di duplica
riconvenzionale 21 aprile 2006 l'attrice ha anzitutto sottolineato l'assenza di
fondamento fattuale e giuridico della relativa richiesta della convenuta. Nell'eventualità
in cui fosse nondimeno stata accolta, l'attrice si è opposta all'assegnazione
di ripetibili a questo titolo.
Esperita
l'istruttoria, l'attrice ha trasmesso le sue conclusioni in data 17 marzo 2011,
chiedendo di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale.
La convenuta ha invece prodotto il suo memoriale conclusivo all'udienza di
dibattimento finale tenutasi il 24 marzo 2011, confermando la sua posizione.
C. Con sentenza del 22 aprile 2011 il Pretore __________ ha accolto
la petizione e, conseguentemente, accertato l'inesistenza del credito di fr.
300'000.– oltre interessi e disposto la cancellazione del relativo precetto
esecutivo. Il Pretore ha anzitutto riconosciuto all'attrice l'interesse
legittimo a che fosse accertata l'inesistenza del credito che la convenuta
pretendeva di avere verso di lei. Egli ha quindi precisato che, trattandosi di
una conseguenza logica ad una eventuale reiezione della petizione, la richiesta
della convenuta di accertare che quel credito esisteva non era una domanda
riconvenzionale. Avrebbe invece potuto esserlo nella misura in cui la convenuta
chiedeva di rigettare a titolo definitivo l'opposizione al precetto esecutivo,
questione che nondimeno poteva restare irrisolta in quanto l'istruttoria non aveva
comportato oneri maggiori e nulla avrebbe giustificato pertanto di porli a
carico dell'attrice. Il Pretore non ha poi considerato le critiche sollevate dalla
convenuta a proposito dell'esperimento della prova della perizia, in quanto già
lungamente esaminate e discusse con ordinanza 9 novembre 2009. Ciò detto, il
primo giudice ha dipoi accertato l'esecuzione difettosa dei lavori affidati
all'attrice come pure la tempestività della notifica di quei difetti. Le
relative pretese non erano nemmeno prescritte, visto che l'attrice non aveva
dimostrato a quando il collaudo dell'impianto risaliva. Di qui la reiezione
dell'eccezione sollevata dall'attrice. Ma anche ammettendo quale data di
collaudo il 28 aprile 2000 (invio della liquidazione finale), sarebbe tornato applicabile
il termine contrattuale di garanzia di cinque anni -trattandosi di difetti
occulti (art. 8 del contratto d'appalto)- il cui decorso era stato interrotto dal
precetto esecutivo 28 aprile 2005. Nondimeno, per il Pretore la convenuta non
aveva provato né il preteso pregiudizio economico per perdita di clientela e
quindi di incassi, né il nesso causale tra questo suo danno e i citati difetti.
Di modo che, non restava che accertare l'inesistenza del credito di fr.
300'000.– rivendicato a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 398
cpv. 2 CO e ordinare di cancellare l'esecuzione che la convenuta aveva promosso
in quest'ottica.
D. Con atto d'appello del 30 maggio 2011 la convenuta chiede la riforma
della sentenza impugnata e di dichiarare inammissibile l'azione di accertamento
negativo, rispettivamente, respingerla. In primo luogo, l'attrice non aveva
provato di essere danneggiata dal precetto esecutivo emesso a suo carico e,
quindi, di avere un interesse legittimo all'azione di accertamento negativo del
credito rivendicato contro di lei. L'appellante poi chiede di procedere
nuovamente all'assunzione della prova della perizia, tenendo conto anche delle
sue domande peritali che il Pretore aveva rifiutato, oltre all'audizione del
perito medesimo, tutti elementi questi atti a dimostrare l'entità del danno
subìto. Il Pretore pronunciandosi sulla valutazione del danno aveva peraltro disquisito
su un punto che nemmeno era contestato dall'attrice. In assenza di elementi
atti a determinare il danno infine, al Pretore s'imponeva di procedere giusta l'art.
42 cpv. 2 CO, fermo restando che nel contesto di un'azione di accertamento
negativo del credito all'appellante bastava rendere verosimile la sua pretesa.
E. Con risposta all'appello del 18 luglio 2011 l'attrice propone di dichiararlo irricevibile e respingerlo nel merito, per motivi di cui, se
necessario, si dirà nel seguito.
e considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010
1739,1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata
in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. Avviata il 19 luglio
2005, la vertenza davanti al Pretore resta così sorretta dal Codice di
procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio
1971 [RL 3.3.2.1]) valido fino al 31 dicembre 2010.
Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In quanto pronunciata
e notificata il 22 aprile 2011, alla relativa procedura di ricorso si applica
il CPC. Decisioni finali di prima istanza attinenti controversie patrimoniali
sono impugnabili con l'appello se il valore litigioso secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.– (art. 308
cpv. 2 CPC). Ciò è il caso in concreto, l'attrice chiedendo di accertare
l'inesistenza di un credito di fr. 300'000.– (sopra, consid. B). Nulla poi osta
all'esame dell'appello 30 maggio 2011 (data sulla busta d'invio) ritenuto che l'invio
della sentenza è stato ritirato il 29 maggio 2011 (appello, pag. 1 in basso) correttamente 29 aprile 2011 (esito della ricerca Track&Trace del 3 giugno 2011) (art.
311 cpv. 1 CPC combinato con l'art. 145 cpv. 1 lett. a e 146). Pure ammissibile
la risposta 18 luglio 2011, l'appello inviato il 17 giugno 2011 essendo stato ritirato
il giorno 20 (art. 312 cpv. 2 CPC combinato con l'art. 145 cpv. 1 lett. b).
2. Anzitutto,
il Pretore ha riconosciuto all'attrice l'interesse legittimo a che venisse
accertata l'inesistenza del credito di fr. 300'000.– alla base del precetto
esecutivo fatto spiccare dalla convenuta a carico dell'attrice, e che sia per l’importo
che per il ramo di attività di quest'ultima, era tale da arrecarle pregiudizi economici
e di fatto (sentenza impugnata, pag. 4 consid. 2.5). L'appellante in questo
contesto sostiene che l'attrice non ha provato che quel precetto esecutivo era
stato effettivamente motivo di esclusione da gare d'appalto pubbliche (appello,
pag. 5 n. 11). L'attrice poi non aveva nemmeno prodotto un estratto esecuzioni
e fallimenti, agire questo verosimilmente dovuto al fatto che a suo carico
esistevano innumerevoli altri precetti esecutivi (appello, pag. 5 seg. n. 12). A
suo dire, a fronte di questo vuoto probatorio, l'azione di accertamento
negativo dell'attrice difettava quindi di interesse legittimo ed era inammissibile
(appello, pag. 6 n. 13).
Se non
che, così proposta, la censura sfiora il pretesto. A differenza di quanto
sembra sostenere l'appellante, è proprio perché va ad intaccare sia
l'affidabilità creditizia che quella fiduciaria di colui che viene escusso che
di per sé, l'essere oggetto di un'esecuzione assurge incontestabilmente (e di
principio) a circostanza atta a fondare un sufficiente interesse per introdurre
azione di accertamento negativo (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 17 e nota 89 ad art. 71; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011,
pag. 351 n. 5/B/b ad art. 88). In concreto, tanto l'esistenza di un atto
esecutivo di ben fr. 300'000.– a carico dell'attrice (doc. A) quanto l'attività
stessa svolta da quest'ultima strettamente legata al mondo delle opere di costruzioni
ed edili in genere (doc. B) -comprensive quindi anche di tutto ciò che può
essere oggetto di appalto pubblico- è pacifica. Non si può quindi seriamente negare
che quel precetto esecutivo possa costituire, in un modo o nell'altro, un ostacolo
effettivo all'attività dell'attrice. Ciò detto, l'ammissibilità dell'azione in
esame impone senz'altro di considerare i contrapposti interessi delle parti (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, nota
89 ad art. 71; Trezzini, op. cit.,
ibidem) -in questo caso quindi di attrice e convenuta- con particolare riferimento
al credito di cui si postula sia accertata l'inesistenza. Ma una siffatta
valutazione prescinde dall'esistenza di eventuali altri procedimenti esecutivi
a carico dell'attrice. Di modo che l'assenza di un estratto esecuzione e
fallimenti non ha da questo punto di vista portata pratica. Infondata, la
critica è così da respingere.
La convenuta
sembra invero obiettare che solo facendo spiccare il precetto esecutivo avrebbe
potuto preservare la sua pretesa di risarcimento danni dall'imminente
prescrizione, di modo che la sua non era stata una libera scelta ma un atto
dovuto (appello, pag. 6 seg. n. 13). Questa sua argomentazione si scontra però
con quanto essa sosteneva in sede di duplica (ed eventuale replica
riconvenzionale) del 20 marzo 2006 (pag. 4 ad 2), laddove affermava che “nessun
termine di prescrizione è potuto partire proprio ai sensi dell'art. 8 del
contratto” in quanto ancora non era stato eseguito “il collaudo
definitivo dell'opera per ciò che concerne l'erogazione dell'acqua”, e
ancora dopo in sede di conclusioni (conclusioni 24 marzo 2011, pag. 6 n. 10). E
questa, in specie, è appunto la tesi che ha seguito il Pretore (sentenza
impugnata, pag. 8 n. 6.7.4) per respingere l'eccezione di intervenuta prescrizione
sollevata dall'attrice (petizione, pag. 2 n. 2; replica con risposta
riconvenzionale, pag. 3 ad 2). Che poi, a titolo aggiuntivo il Pretore abbia
comunque considerato il precetto esecutivo quale valido atto interruttivo del
termine di prescrizione di cinque anni (garanzia) contrattualmente previsto
(sentenza impugnata, pag. 9 n. 6.7.4), non cambia la sostanza. Soprattutto, ciò
non legittima l'appellante a utilizzare a posteriori questa sua conclusione
quale elemento -mai invocato prima- per inficiare l'interesse dell'attrice ad
introdurre l'azione di accertamento negativo che ci occupa. Nel complesso
pertanto, non ravvisandosi in concreto una delle eventualità previste dall'art.
317 cpv. 1 CPC, sotto questo profilo la relativa censura risulta a ben vedere
nuova e inammissibile.
3. L'appellante
rimprovera al Pretore di avere rifiutato l'assunzione di prove atte a dimostrare
il danno che essa aveva subìto e meglio come documentato ai doc. 2a e 9. A suo dire il primo giudice ha in modo abusivo e illegale respinto le sue domande peritali n. 1,
2, 3 e 5 (appello, pag. 7 n. 15), che chiede di assumere a questa Camera rispettivamente
di cui chiede a questa Camera di ordinare al Pretore l'assunzione (appello,
pag. 8 n. 15). Invano.
Certo,
l'autorità giudiziaria adita in sede di appello può disporre l'assunzione di
prove (art. 316 cpv. 3 CPC), fermo restando che in considerazione entrano sia
nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC -che contemplano
tanto quegli eventi realizzatisi dopo il dibattimento (cosiddetti “nova”)
quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente
esigibile nelle circostanze concrete non le si poteva già addurre in primo
grado (ossia “pseudo nova”) (Trezzini,
op. cit., pag. 1393 n. 2/B/a ad art. 317)- sia la possibilità di
riassumere di nuovo prove già acquisite dal Pretore come anche quella di
assumere prove da lui respinte (Reetz/Hilber,
in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Zurigo/Basilea/
Ginevra 2010, n. 47 ad art. 316 e n. 32 ad art. 317). Ciò detto però, per la
modalità con cui è formulata, il rigore formale obbliga a dichiarare la censura
inammissibile. La convenuta ha proposto in effetti sia un memoriale di domande
peritali tecniche (act. XI) che uno di domande peritali a carattere finanziario
(act. XII), cui hanno fatto seguito le rispettive opposizioni dell'attrice
(act. XIa e act. XIIa), a loro volta oggetto delle osservazioni della convenuta
(act. XI-XII b). Tutto ciò, ha imposto al Pretore di pronunciarsi su ogni
singolo quesito, dando una motivazione per giustificarne la relativa ammissione
o no (decreto di nomina perito 15 febbraio 2008 [di ben 6 pagine]). Quantomeno
pertanto, ci si aspettava che, di moto proprio, l'appellante si premurasse di specificare
con puntuale precisione e riferimenti chiari -senza investire questa Camera dei
relativi incombenti- a quali fra le domande (tecniche o finanziarie) la critica
fosse rivolta (art. 311 cpv. 1 CPC).
Ma, anche
volendo dar prova di generosità al riguardo, la tesi appellatoria sarebbe
comunque inammissibile. Il Pretore ha invero rilevato che la convenuta “ripropone
infine con le proprie conclusioni le censure già sollevate in corso di
procedura in merito alla condotta dell'istruzione probatoria, con particolare
riferimento all'assunzione del referto peritale, il quale a suo dire
risulterebbe lacunoso, avrebbe richiesto ulteriori delucidazioni e sarebbe
stato redatto da un perito parziale”, ritenendo per finire di non dover “entrare
nuovamente nel merito delle ridondanti, e per larghi tratti rasentanti la
temerarietà, contestazioni sollevate dalla resistente nel memoriale conclusionale”
(sentenza impugnata, pag. 5 consid. 4). Ciò detto, un attento esame del decreto
15 febbraio 2008 di nomina del perito (pag. 6 n. 3) permette di stabilire che
la censura dell'appellante concerne soltanto le domande peritali a carattere
finanziario. E, sempre da questo stesso documento si evince appunto che il
Pretore ha spiegato in modo puntuale i motivi che lo avevano indotto ad estromette
dagli atti “i quesiti n. 1, 2, 3 e 5” (decreto 15 febbraio 2008, pag. 4 ad 1 e 2 e ad 3, come pure pag. 5 ad 5). Ma sulle singole argomentazioni
così addotte l'appellante non spende alcuna parola, limitandosi a dolersi di un
generico agire “abusivo e illegale” del primo giudice. Se ne deve
dedurre che, anche da questo punto di vista la censura risulta comunque e per
finire sprovvista della necessaria motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
4. L'appellante
contesta ancora al Pretore di non avere dato seguito, in sede di completazione e
delucidazione della perizia giudiziaria, alla sua richiesta di procedere con l'audizione
del perito che l'aveva redatta, rispettivamente di non avere annullato il
referto peritale a motivo che erano stati utilizzati documenti estranei agli
atti (appello, pag. 8 n. 16). Sulla questione il Pretore -come in parte altresì
rilevato nella sentenza impugnata (pag. 5 consid. 4)- si è invero diffusamente
pronunciato nell'ordinanza 15 settembre 2009 di completazione di perizia (act.
XIVe, pag. 2 seg. ) e di nuovo nell'ordinanza 9 novembre 2009 (act. XVb). E, ancora
una volta l'appellante non si confronta minimamente con le conclusioni
pretorili proposte in quelle sedi, escludendone a priori una verifica. Di qui,
l'inammissibilità della censura (art. 311 cpv. 1 CPC).
5. Secondo
l'appellante, la semplice lettura della stringata perizia complementare 16
ottobre 2010 è indicativa del fatto che ogni suo tentativo volto a provare il
danno subìto sarebbe stato vanificato (appello, pag. 8 n. 17). Come rilevato
dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 9 consid. 6.8.1), per la convenuta il
danno economico patito nel lasso di tempo tra aprile e ottobre 2001 a causa dei problemi occorsi all'impianto sanitario e, in particolare, dei relativi interventi
eseguiti dall'attrice, consisteva nella perdita di clienti abbonati e di
mancate entrate di fruitori occasionali (doc. 2). L'interessata ha presentato
un conteggio quantificando in fr. 254'576.– la perdita d'incasso per i clienti
che avevano disdetto un abbonamento e in fr. 50'000.– quella per la perdita d'immagine
(doc. 2a). L'interessata ha quindi prodotto l'elenco dei nominativi dei clienti
che avrebbero appunto disdetto l'abbonamento, ciascuno con relative specifiche
di durata, data d'inizio e di scadenza e relativo prezzo pagato (doc. 9). Invitato
ad esprimersi su questi stessi documenti il perito ha confermato la
corrispondenza dal profilo economico e dato per veritiero il contenuto di cui al
doc. 9, dei doc. 2 e 2a (complemento 16 giugno 2010 al rapporto peritale, pag.
4 n. 3.1). Egli ha dipoi precisato di non potere esprimere considerazioni in
merito all'esattezza dei dati indicati nel doc. 9 in quanto non erano noti i termini contrattuali di disdetta vigenti e non vi erano documenti atti a
ricondurre le singole disdette alle disfunzioni dell'impianto (complemento 16
giugno 2010 al rapporto peritale, pag. 4 n. 3.2). E, neanche in questo caso l'interessata
spiega (art. 311 cpv. 1 CPC) perché queste risposte proverebbero che la prova
del danno le sarebbe stata preclusa. Una volta di più pertanto la critica
risulta inammissibile. Anzi, a ben vedere, visto che i doc. 2, 2a e 9 sono
stati redatti e prodotti dalla convenuta -ciò che ha altresì evidenziato il
Pretore (sentenza impugnata, pag. 9 consid. 6.8.1) e che l'appellante non
contesta- la conclusione di quel professionista pare ragionevole e pertinente.
Nel complesso, non è quindi neanche serio dolersi di un impedimento generalizzato
nel fornire la prova del danno subìto.
6. L'appellante
sostiene pure che a torto il Pretore è entrato nel merito della valutazione
dell'entità del danno, visto che l'attrice aveva ammesso che la mancanza
dell'erogazione d'acqua presso il Centro __________ aveva danneggiato la
convenuta e si era limitata a contestare la sua responsabilità (appello, pag. 9
n. 18). La censura sfiora per l'ennesima volta il pretesto, non foss'altro poiché
con l'azione in esame l'attrice chiedeva di accertare l'inesistenza della
pretesa di risarcimento di fr. 300'000.– di cui al precetto esecutivo del 28/29
aprile 2005 (doc. A). In particolare, per l'attrice la causa alla base di quell'
esecuzione era “priva di qualsivoglia fondatezza, sia sostanziale che
formale” (replica con risposta riconvenzionale, pag. 3 ad 1). Il doc. 9 inoltre
non aveva “valenza probatoria, segnatamente circa l'inconsistente e denegato
quantum ch'esso espone” (replica con risposta riconvenzionale, pag. 6 ad 2).
Di modo che, l'appello è da respingere.
7. Secondo
l'appellante, visto e considerato che il danno non si poteva stabilire, a torto
il Pretore non lo aveva determinato in funzione dell'andamento normale delle
cose e delle contromisure adottate dalla vittima, così come prescritto
dall'art. 42 cpv. 2 CO, per invece limitarsi ad addebitare alla convenuta
l'assenza di prove al riguardo (appello, pag. 9 n. 19). L'interessata omette
tuttavia di considerare che spetta a chi si avvale di tale norma rendere
verosimili i presupposti per la sua applicazione (Schnyder, in: Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, OR I,
4a ed., Basilea 2007, n. 11 ad art. 42). E, nel presente caso, la
convenuta non ha mai né preteso di non poter provare il preciso importo a cui
ammontava il danno -tant'è che lo ha quantificato in fr. 254'576.–
rispettivamente fr. 50'000.– (sopra, consid. 5)- né accennato a eventuali contromisure
da essa adottate. A differenza di quanto sembra sottintendere l'appellante poi,
l'art. 42 cpv. 2 CO alleggerisce sì l'onere della prova a carico del
danneggiato ma non lo libera affatto dall'obbligo che egli ha di allegare e
dimostrare le circostanze utili e atte a determinare sia l'esistenza di quel
danno che la sua stima (Werro, in:
Thévenoz/Werro, Commentaire Romand, Code des obligations I, Basilea 2003, n. 29
ad art. 42). Se non che, sui presupposti appena descritti con riferimento al
caso specifico, la convenuta non spende parola. Di qui, l'inammissibilità della
critica così proposta (art. 311 cpv. 1 CPC). Aggiungasi per finire che, il
credito della convenuta non è verosimile (appello, pag. 9 n. 20) per il solo
fatto che trova una rispondenza in documenti da essa stessa unilateralmente
formati e redatti.
8. Visto
quanto si è detto, per quanto ammissibile, ne consegue la reiezione
dell'appello con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a
CPC). In questa sede di giudizio, le spese processuali, insieme ad una adeguata
indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza
dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso determinante giusta
l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro
il presente giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 300'000.– (sopra,
consid. 1).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, l'art. 95 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC, la LTG
e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello 30 maggio 2011 di AP 1,
__________, è respinto.
2. Le
spese processuali del presente giudizio, di complessivi fr. 5'200.–, già
anticipate dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO
1, __________, fr. 10'000.– a titolo di ripetibili di appello.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
Considerandi
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