12.2011.107
Contratto di lavoro; licenziamento immediato ingiustificato; indennità; dirigente
1 febbraio 2013Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.107
Data decisione, Autorità:
01.02.2013, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro; licenziamento immediato ingiustificato; indennità; dirigente
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 337 CO
art. 337c cpv. 3 CO
Incarto n.
12.2011.107
Lugano
1° febbraio
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.637
della Pretura __________ - promossa con petizione 10 ottobre 2007 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr.
da RA 1
in
materia di contratto di lavoro, con cui l’attore ha chiesto la condanna della
convenuta al versamento di fr. 256'118.05, oltre interessi al 5% a far tempo
dal 29 agosto 2007, pretesa ridotta con le conclusioni scritte del 7 gennaio 2010 a fr. 177'611.95;
nella
quale è intervenuta in lite la PI 1, chiedendo il pagamento in suo favore
dell’importo di fr. 47'246.40, pari all’ammontare delle indennità giornaliere
di disoccupazione versate all’attore;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione integrale della
petizione e che il Pretore, con sentenza 20 aprile 2011, ha parzialmente accolto condannando la convenuta al versamento in favore dell’attore dell’importo
di fr. 74'166.85, oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2007 e in favore
dell’intervenuta in lite dell’importo di fr. 40'519.94;
appellante
la convenuta che con appello 31 maggio 2011 chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di, in via principale, respingere integralmente la petizione e, in
via subordinata, di accoglierla limitatamente a fr. 38'155.85, in entrambi i
casi con richiesta di riformare anche il dispositivo sulle spese giudiziarie,
il tutto con protesta di spese e ripetibili di appello;
con
risposta 16 agosto 2011 l’attore postula la reiezione del gravame, con protesta
di spese e ripetibili di secondo grado;
mentre
con osservazioni 7 luglio 2012 l’intervenuta in lite PI 1 chiede di respingere
l’appello con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 17 ottobre 2004 AO 1 è
stato assunto a partire dal 1o gennaio 2005 dalla società AP 1 in qualità di direttore commerciale e vicedirettore generale. Nella sua funzione egli era
responsabile della gestione di tutte le attività nel settore commerciale,
dell’assistenza di tutta la clientela nonché della gestione della ditta in
assenza del direttore generale. Il contratto prevedeva una durata minima fissa
di tre anni. In caso di disdetta da parte del datore di lavoro entro i primi 27
mesi, quest’ultimo si impegnava a versare a AO 1 il salario lordo corrispondente
ai tre anni contrattuali (art. 7, doc. A). Successivamente, dal secondo al
quarto anno di servizio il contratto poteva venire disdetto da parte del datore
di lavoro con un preavviso di nove mesi (art. 6, doc. A). Il contratto
prevedeva poi un salario mensile lordo pari a Euro 7'800.- per tredici
mensilità, oltre alla copertura dei costi per una polizza di assicurazione
sanitaria integrativa a copertura familiare per un ammontare massimo di Euro
250.- al mese e il rimborso di tutte le spese connesse all’attività
professionale (art. 3, 5, doc. A).
B. Con
raccomandata 28 giugno 2007 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di
lavoro con effetto al 31 marzo 2008, dispensando immediatamente il lavoratore
dalle sue prestazioni lavorative, invitandolo a non intrattenere contatti con i
clienti e i fornitori e a riconsegnare immediatamente gli oggetti messigli a
disposizione dalla ditta (doc. C). Con scritto 16 luglio 2007 la datrice di
lavoro ha rinnovato l’invito a AO 1 di astenersi dal prendere contatto con
clienti e fornitori, gli ha intimato di restituire l’autovettura aziendale
entro il 31 luglio 2007 nonché di liberare l’appartamento messogli a
disposizione dalla società entro la medesima data, oppure di assumersi il
canone di locazione a partire dal 1o agosto 2007 (doc. D). Proposta
quest’ultima, a cui il dipendente ha aderito con scritto 19 luglio 2007,
contestando invece l’addebito fatto valere dalla datrice di lavoro per l’uso
privato dell’autovettura aziendale (doc. D, E, F). In data 20 agosto 2007 AO 1,
per il tramite del suo rappresentante legale, ha sollecitato il versamento del
salario relativo al mese di luglio 2007 nonché il rimborso delle spese da lui
sostenute. Egli ha pure ricordato alla datrice di lavoro l’obbligo al
versamento regolare del salario mensile fino alla definitiva cessazione del
rapporto di lavoro, ossia fino al 31 marzo 2008 (doc. G).
C. Con
lettera raccomandata 29 agosto 2007 la datrice di lavoro ha notificato a AO 1
la risoluzione immediata del rapporto di lavoro per motivi gravi (doc. L). Essa
adduce quale motivo grave il fatto di essere venuta a conoscenza di un
comportamento inaccettabile e di un grave abuso di fiducia perpetrato dal
dipendente un anno prima ai danni della società. A suo dire, AO 1 avrebbe
comunicato ad una dipendente il salario di altre impiegate con medesima
funzione, allo scopo di indurre la prima a chiedere un aumento dello stipendio
mensile (doc. L). AO 1, per il tramite del suo rappresentante legale, ha
contestato con scritto 14 settembre 2007 la disdetta immediata per cause gravi,
non ritenendo adempiuti i presupposti per procedere in tal senso (doc. M).
D. Con
petizione 10 ottobre 2007 AO 1 ha convenuto la datrice di lavoro dinnanzi alla
Pretura __________, chiedendone la condanna al versamento di complessivi fr.
256'118.05 oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2007 a titolo di salari fino al 31 marzo 2008, di rimborso delle spese connesse all’attività
professionale nonché di indennità per licenziamento ingiustificato. L’11
ottobre 2007 la PI 1 è intervenuta in lite chiedendo il pagamento dell’importo
complessivo di fr. 47'246.40 pari all’ammontare delle indennità giornaliere di
disoccupazione versate all’attore (doc. II). Con risposta 17 dicembre 2007 la
convenuta si è opposta integralmente alla petizione. Con replica 29 gennaio
2009 e duplica 5 marzo 2008 le parti si sono riconfermate nelle rispettive
posizioni. Esperita l’istruttoria, l’attore con le conclusioni 7 gennaio 2010 ha ridotto la propria pretesa all’importo complessivo di fr. 177'611.95 oltre interessi al 5%
dal 20 agosto 2007, mentre la convenuta, con le conclusioni 8 gennaio 2010 si è
confermata nelle proprie domande di risposta.
E. Con sentenza 20 aprile 2011 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione e condannato la convenuta al versamento in favore dell’attore di fr.
74'166.85 oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2007. Egli ha inoltre accolto la
domanda dell’intervenuta in lite per l’importo di fr. 40'519.95 e ha caricato
alla convenuta la tassa di giustizia e le spese in ragione di ¾ nonché le
ripetibili di fr. 8'000.-.
F. Con appello 31 maggio 2011 la
datrice di lavoro è insorta contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma
nel senso di, in via principale, respingere integralmente la petizione; in via
subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 38'155.85 oltre interessi al 5%
dal 29 agosto 2007, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di
entrambe le sedi. Con risposta 16 agosto 2011 l’attore postula invece la
reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili di seconda
sede.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di
intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2). Nel presente caso la decisione pretorile
20 aprile 2011 è stata notificata alle parti il 27 aprile 2011, sicché la procedura di appello è retta dal nuovo CPC.
2. Per
verificare l’appellabilità il valore è determinato dall’ultima conclusione
riconosciuta nella decisione pretorile (art. 308 cpv. 2 CPC). Determinante è
pertanto il valore litigioso al momento in cui è emanata la decisione di prima
istanza (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2010, art. 308
CPC, pag. 1355). Nella fattispecie tale valore corrisponde a quello espresso
dal lavoratore nelle conclusioni, ovvero fr. 177'611.95. Da qui l’appellabilità
della sentenza pretorile. Il termine per promuovere appello e per inoltrare la
risposta è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata
motivata, rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 e 312
CPC). Tenuto conto della sospensione dei termini ai sensi dell’art. 145 cpv. 1
lett. a e lett. b CPC, sia l’appello 31 maggio 2011 sia la risposta 16 agosto
2011 sono tempestivi. Nulla osta quindi alla trattazione dell’appello.
3. Il
Pretore, in sintesi, ha ritenuto che nel caso di specie il licenziamento
notificato all’attore in data 29 agosto 2007 (doc. L) non poggiasse su una
causa grave ai sensi dell’art. 337 CO con la conseguenza che lo stesso era
pertanto legittimato a far valere le pretese derivanti da una disdetta
ingiustificata ai sensi dell’art. 337c e segg. CO. Egli ha ritenuto che, pur
tenendo conto della posizione di dirigente dell’attore, il fatto di avere
rivelato ad una dipendente il salario percepito da altre, non poteva essere
considerato causa grave, tale da giustificare un licenziamento immediato. Il
giudice di prime cure ha considerato che il rapporto di lavoro tra l’attore e
la convenuta era già stato disdetto e che il lavoratore era per di più stato da
subito dispensato dalle sue prestazioni lavorative, ragione per cui “l’elemento
di fiducia aveva sicuramente perso la sua importanza” (sentenza 20 aprile 2011,
consid. 6, pag. 6). Il giudice di prime cure ha quindi riconosciuto all’attore
l’importo di fr. 77'936.80 a titolo di salario da agosto 2007 fino a marzo 2008
(comprensivo della tredicesima mensilità), oltre fr. 750.- indebitamente
dedotti dalla datrice di lavoro dal salario di luglio 2007 e fr. 36'000.- quale
indennità per ingiusto licenziamento (pari a tre mensilità).
4. L’appellante
critica il Pretore per avere ritenuto ingiustificato il licenziamento immediato
comunicato al lavoratore il 29 agosto 2007 (doc. L). A suo dire, le
informazioni riguardanti i salari sarebbero dati sensibili e confidenziali.
L’attore, rivelando ad una dipendente il salario percepito da altre impiegate, avrebbe
violato l’obbligo di fedeltà imposto al lavoratore giusta l’art. 321a CO. Nel
caso di specie tale violazione sarebbe grave, tenuto conto della funzione di
dirigente rivestita dall’attore all’interno della società. L’appellante omette
tuttavia di confrontarsi compiutamente con le circostanze ritenute dal Pretore
a sostegno della propria decisione. Secondo il giudice di prime cure infatti “l’elemento
fiducia nel caso di specie aveva sicuramente perso la sua importanza” poiché
al dipendente era già stata notificata una disdetta ordinaria ed egli era stato
immediatamente esonerato dalle prestazioni lavorative (decisione 20 aprile
2011, pag. 5, consid. 6). L’appellante non si confronta con tali assunti
pretorili e la censura risulta irricevibile già solo per questo motivo (art.
311 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo la stessa sarebbe infondata anche se la si
potesse esaminare nel merito. Sull’esistenza dei giusti motivi di un
licenziamento immediato il giudice di prime cure gode di un ampio potere di
apprezzamento (art. 337 cpv. 3 CO), che esercita applicando le regole del
diritto e dell’equità (art. 4 CC; DTF 137 III 303 consid. 2.2.1). In presenza
di un contratto di lavoro già disdetto in via ordinaria, come nel caso di
specie, le condizioni per notificare un successivo licenziamento in tronco
devono essere apprezzate in modo ancor più rigoroso (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar
zu Art 319-362 OR, 7a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, n. 2 ad art.
337 CO, pag. 1099; DTF 104 II 28 consid. 2; 117 II 560 consid. 3b; II CCA,
sentenza inc.12.2009.168 del 29 novembre 2010). Alla datrice di lavoro qui
appellante incombeva l’onere di provare i giusti motivi del licenziamento
immediato (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3a ed., Losanna
2004, n. 13 ad art. 337 CO; II CCA, sentenza inc.12.2011.188 del 15 giugno
2012).
5. Dall’istruttoria
è emerso che l’attore ha divulgato l’ammontare del salario percepito da altre
dipendenti in un’unica occasione e ad una singola impiegata. Nulla è invece
dato di sapere, e nemmeno è stato allegato, sulle conseguenze che un tale
comportamento avrebbe avuto sulla convenuta o sul clima di lavoro. Dalla
testimonianza di __________, l’impiegata a cui l’attore ha riferito il salario
percepito da altre impiegate, si evince che è quest’ultima ad essersi rivolta
di propria iniziativa all’attore, chiedendogli consigli circa l’opportunità di
domandare un aumento di stipendio all’amministratrice. L’impiegata ha poi
effettivamente richiesto un aumento di stipendio, senza però ottenerlo
(audizione __________, 25 novembre 2008, doc. XI, pag. 1). In queste
circostanze, tenuto conto del fatto che l’obbligo di discrezione di regola non
concerne le condizioni di lavoro, rispettivamente l’ammontare del salario (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 10 ad art. 321a CO e n. 12 ad art. 328 CO; JAR 1995, pag. 214 segg., consid. 2c),
il comportamento dell’attore non può certo essere considerato di una gravità
tale da giustificare un licenziamento immediato. A maggior ragione se si considera altresì che il licenziamento in tronco è stato
significato successivamente ad una disdetta ordinaria e dopo che l’attore è stato
esonerato dall’ offrire le proprie prestazioni lavorative.
Ne
discende che su questo punto l’appello, nella misura in cui è ricevibile,
risulta infondato.
6. L’appellante censura poi il Pretore sul tema dell’indennità per
licenziamento immediato ingiustificato, ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO. Nessuna
indennità sarebbe, a suo dire, dovuta, poiché il lavoratore non subirebbe alcun
pregiudizio economico. La datrice di lavoro, conformemente ai termini
contrattuali di cui al doc. A, sarebbe infatti obbligata a versargli il salario
fino allo scadere del termine ordinario di preavviso. Nel caso concreto tale
termine è di 9 mesi e quindi superiore ai termini massimi previsti dal CO per
la disdetta ordinaria cumulati con quelli dell’indennità ai sensi dell’art.
337c cpv. 3 CO. Inoltre nel caso concreto l’indennità non si giustificherebbe
in ragione dell’assenza di un “comportamento censurabile di parte convenuta” e
della concolpa del lavoratore.
6.1 La censura
riferita alla mancanza di pregiudizio economico del lavoratore, oltre a essere
inammissibile poiché insufficientemente motivata (art. 311 CPC; DTF 138 III 375
consid. 4.3.1), costituendo la stessa la riproduzione di un’argomentazione già
esposta negli atti della procedura svolta davanti al Pretore (risposta 17
dicembre 2007, ad 4 pag. 5 e 6, doc. V; duplica 5 marzo 2008, ad 4 pag. 5 e 6,
doc. VII; conclusioni 8 gennaio 2010, pag. 4, doc. XIV), si rileva pure
infondata, per i motivi di cui si dirà meglio in seguito (consid. 6.2). Anche le censure sollevate dall’appellante in merito ai motivi che
hanno spinto la datrice di lavoro a licenziare in tronco l’attore (“puri fini
di autodifesa”) e alla concolpa di quest’ultimo non sono atte a sovvertire la
conclusione del Pretore essendo le allegazioni di tali circostanze nuove e come
tali inammissibili in sede di appello (art. 317 CPC). Anche a prescindere dalle
riserve di irricevibilità del gravame, le censure risulterebbero infondate per
Fatti
i motivi di cui si dirà nel considerando seguente (consid. 6.2).
6.2 Nel caso di
licenziamento immediato ingiustificato, l’art. 337c cpv. 3 CO permette al
giudice di accordare al lavoratore un’indennità pari al massimo a sei mesi di
salario. Per quel che concerne la determinazione dell’indennità il giudice gode
di un largo potere di apprezzamento (art. 4 CC; DTF 121 III 64) e prende in
considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la
posizione e la responsabilità del lavoratore, la sua età, le conseguenze
personali e economiche del licenziamento, il tipo e la durata dei rapporti
contrattuali, le modalità in cui la disdetta è stata significata, come pure la
natura e l’importanza delle mancanze (DTF 123 III 391 consid. 3c; 121 III 64
consid. 3c). Essa è di principio dovuta in ogni caso di licenziamento immediato
ingiustificato (DTF 133 III 657 consid. 3.2 e riferimenti). L’esenzione del
datore di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce un caso eccezionale
in cui - nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato - vi è l’assenza
di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 121 III 64 consid.
3c) oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti
tale risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 21 giugno 2007
inc. n.12.2007.11).
Nella
fattispecie la convenuta non può essere considerata esente da colpe, già solo
per il fatto di avere notificato un licenziamento in tronco in assenza di un
reale motivo grave che lo giustificasse, dopo avere già disdetto il rapporto di
lavoro in via ordinaria e dispensato l’attore dalle sue prestazioni lavorative
con effetto immediato. Per quanto attiene il comportamento dell’attore già si è
detto che lo stesso non era di una gravità tale da giustificare un
licenziamento immediato. Già solo per questi motivi, conformemente alla
Considerandi
giurisprudenza sopra citata (DTF 133 III 657 consid. 3.2 e riferimenti),
l’appello andrebbe respinto. Anche la censura sollevata dall’appellante in
merito al mancato pregiudizio economico dell’attore non è atta a sovvertire la
conclusione del Pretore. Il Tribunale federale, in una recente sentenza, ha
infatti ritenuto che la lunga durata tra il licenziamento e la scadenza
ordinaria del contratto di lavoro fosse una circostanza di poca importanza
nella determinazione dell’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO (sentenza
TF 4A_215/2011 del 2 novembre 2011, consid. 7.4). Il Pretore, nella valutazione
dell’insieme delle circostanze, ha ritenuto che l’appellante si trovava
confrontata con un dipendente “il cui contratto era già stato disdetto e che
inoltre e soprattutto era stato da subito dispensato dalle sue prestazioni
lavorative” e che quindi il licenziamento immediato ha avuto “una
valenza inutilmente punitiva” (decisione impugnata, consid. 7.6, pag. 8). Egli
ha poi considerato la corta durata del rapporto di lavoro e ritenuto adeguata
un’indennità pari a tre mesi di salario. Dagli atti di causa emerge inoltre che
l’attore, a seguito del licenziamento immediato, ha rischiato una sospensione
del diritto alla disoccupazione (cfr. documenti prodotti dall’intervenuta in lite).
Tutto ben considerato, l’indennità di fr. 36'000.- pari a tre mesi di salario
appare commisurata alle circostanze del caso concreto e nell’apprezzamento
operato al riguardo dal primo giudice non si riscontra alcuna errata applicazione
del diritto. Al riguardo l’appello, nella misura in cui è ricevibile, si rivela
pertanto infondato.
7.
Ne
discende che il gravame, per quanto ricevibile, deve essere respinto e la
decisione del giudice di prime cure confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le
spese giudiziarie della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore
litigioso complessivo di fr. 74'166.85 sono poste a
carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106
cpv. 1 CPC), che deve inoltre rifondere all’attore un’equa indennità per
ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC). Tale valore è valido anche per un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale. Non vengono invece
riconosciute ripetibili a favore dell’intervenuta in lite, la quale si è limitata,
con scritto 7 luglio 2012 (doc. XIX), a chiedere la conferma della sentenza
pretorile senza alcuna motivazione o osservazione all’appello (art. 13
Regolamento sulle ripetibili).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese
gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello
31 maggio 2011 di AP 1, per quanto ricevibile, è respinto. Di
conseguenza la sentenza 20 aprile 2011 della Pretura __________, è confermata.
2. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 2'500.-, già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster