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Decisione

12.2011.107

Contratto di lavoro; licenziamento immediato ingiustificato; indennità; dirigente

1 febbraio 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi di cui si dirà nel considerando seguente (consid. 6.2).

6.2 Nel caso di

licenziamento immediato ingiustificato, l’art. 337c cpv. 3 CO permette al

giudice di accordare al lavoratore un’indennità pari al massimo a sei mesi di

salario. Per quel che concerne la determinazione dell’indennità il giudice gode

di un largo potere di apprezzamento (art. 4 CC; DTF 121 III 64) e prende in

considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la

posizione e la responsabilità del lavoratore, la sua età, le conseguenze

personali e economiche del licenziamento, il tipo e la durata dei rapporti

contrattuali, le modalità in cui la disdetta è stata significata, come pure la

natura e l’importanza delle mancanze (DTF 123 III 391 consid. 3c; 121 III 64

consid. 3c). Essa è di principio dovuta in ogni caso di licenziamento immediato

ingiustificato (DTF 133 III 657 consid. 3.2 e riferimenti). L’esenzione del

datore di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce un caso eccezionale

in cui - nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato - vi è l’assenza

di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 121 III 64 consid.

3c) oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti

tale risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 21 giugno 2007

inc. n.12.2007.11).

Nella

fattispecie la convenuta non può essere considerata esente da colpe, già solo

per il fatto di avere notificato un licenziamento in tronco in assenza di un

reale motivo grave che lo giustificasse, dopo avere già disdetto il rapporto di

lavoro in via ordinaria e dispensato l’attore dalle sue prestazioni lavorative

con effetto immediato. Per quanto attiene il comportamento dell’attore già si è

detto che lo stesso non era di una gravità tale da giustificare un

licenziamento immediato. Già solo per questi motivi, conformemente alla

Considerandi

giurisprudenza sopra citata (DTF 133 III 657 consid. 3.2 e riferimenti),

l’appello andrebbe respinto. Anche la censura sollevata dall’appellante in

merito al mancato pregiudizio economico dell’attore non è atta a sovvertire la

conclusione del Pretore. Il Tribunale federale, in una recente sentenza, ha

infatti ritenuto che la lunga durata tra il licenziamento e la scadenza

ordinaria del contratto di lavoro fosse una circostanza di poca importanza

nella determinazione dell’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO (sentenza

TF 4A_215/2011 del 2 novembre 2011, consid. 7.4). Il Pretore, nella valutazione

dell’insieme delle circostanze, ha ritenuto che l’appellante si trovava

confrontata con un dipendente “il cui contratto era già stato disdetto e che

inoltre e soprattutto era stato da subito dispensato dalle sue prestazioni

lavorative” e che quindi il licenziamento immediato ha avuto “una

valenza inutilmente punitiva” (decisione impugnata, consid. 7.6, pag. 8). Egli

ha poi considerato la corta durata del rapporto di lavoro e ritenuto adeguata

un’indennità pari a tre mesi di salario. Dagli atti di causa emerge inoltre che

l’attore, a seguito del licenziamento immediato, ha rischiato una sospensione

del diritto alla disoccupazione (cfr. documenti prodotti dall’intervenuta in lite).

Tutto ben considerato, l’indennità di fr. 36'000.- pari a tre mesi di salario

appare commisurata alle circostanze del caso concreto e nell’apprezzamento

operato al riguardo dal primo giudice non si riscontra alcuna errata applicazione

del diritto. Al riguardo l’appello, nella misura in cui è ricevibile, si rivela

pertanto infondato.

7.

Ne

discende che il gravame, per quanto ricevibile, deve essere respinto e la

decisione del giudice di prime cure confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le

spese giudiziarie della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore

litigioso complessivo di fr. 74'166.85 sono poste a

carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106

cpv. 1 CPC), che deve inoltre rifondere all’attore un’equa indennità per

ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC). Tale valore è valido anche per un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale. Non vengono invece

riconosciute ripetibili a favore dell’intervenuta in lite, la quale si è limitata,

con scritto 7 luglio 2012 (doc. XIX), a chiedere la conferma della sentenza

pretorile senza alcuna motivazione o osservazione all’appello (art. 13

Regolamento sulle ripetibili).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese

gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello

31 maggio 2011 di AP 1, per quanto ricevibile, è respinto. Di

conseguenza la sentenza 20 aprile 2011 della Pretura __________, è confermata.

2. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 2'500.-, già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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