12.2011.11
Contratto di assicurazione LCA, assicurazione collettiva di indennità giornaliera per perdita di gaudagno, interpretazione di contratto, definizione di evento assicurato, obbligo di ridurre il danno
13 novembre 2012Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2011.11
Data decisione, Autorità:
13.11.2012, IICCA
Titolo:
Contratto di assicurazione LCA, assicurazione collettiva di indennità giornaliera per perdita di gaudagno, interpretazione di contratto, definizione di evento assicurato, obbligo di ridurre il danno
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
art. 18 CO
art. 61 LCA
Incarto n.
12.2011.11
Lugano
13 novembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. OA.2006.283 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 2 maggio 2006 da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 47'654.80
oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2004;
domanda
alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, statuendo con sentenza 13 dicembre 2010, ha parzialmente accolto limitatamente a fr. 1'518.40 con interessi al 5% dal 1° ottobre 2004;
appellante
l’attore che con atto d’appello 19 gennaio 2011 chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere la petizione e di porre a carico della convenuta
la tassa di giustizia e le spese, con l’obbligo per quest’ultima di rifondergli
fr. 5'000.- a titolo di ripetibili, e in via subordinata postula l’annullamento
del giudizio impugnato e il rinvio della causa al Pretore affinché sani il
diritto di essere sentito delle parti e formuli un nuovo giudizio, protestando
inoltre in entrambe le conclusioni ripetibili di appello;
mentre
la convenuta, con osservazioni 1° marzo 2011, postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con
contratto di lavoro del 16 dicembre 2002, AP 1 è stato assunto dal 1° gennaio
2003 alle dipendenze della ditta P__________ AG, __________, in qualità di
conducente con mansioni di trasporto e di servizio ai clienti della società S__________
(doc. B). Il suo salario lordo mensile era di fr. 4'100.-. Per contratto il
datore di lavoro doveva stipulare un’assicurazione collettiva d’indennità
giornaliera in caso d’incapacità dovuta a malattia con una copertura
assicurativa pari all’80% del salario assicurato a partire dal trentesimo
giorno (doc. B, pag. 2). In ossequio a tale clausola contrattuale, il datore di
lavoro aveva stipulato il 20 ottobre 2000 con la compagnia assicurativa AO 1 la
polizza assicurativa collettiva in caso di malattia n. __________ con validità
dal 20 ottobre 2000 al 1° gennaio 2005 (doc. E). Essa prevedeva, in
coordinazione con la LPP, in caso d’incapacità lavorativa al minimo del 25%, dovuta
a malattia e attestata dal medico, il versamento delle prestazioni al
lavoratore da parte dell’assicurazione fino all’inizio delle prestazioni da
parte della previdenza professionale o a un massimo di 730 indennità
giornaliere, calcolate sulla base dell’80% del salario assicurato, dopo un
periodo d’attesa di 30 giorni (doc. E). Il 13 settembre 2004 il rapporto
contrattuale tra AP 1 e la datrice di lavoro si è concluso per il fallimento di
quest’ultima (doc. C/D). Dall’agosto 2004 AP 1 ha accusato forti dolori alla
schiena dovuti al trasporto di bombole a gas durante il lavoro, diagnosticata
dal suo medico curante come “lombalgia acuta” (doc. I). Dai successivi esami
clinici è emersa una “protrusione discale posteriore mediana in L4-L5” (doc.
F). Di conseguenza AO 1 ha versato all’assicurato indennità giornaliere di fr.
116.80 dal 14 settembre 2004 al 28 febbraio 2005 per complessivi fr. 19'622.40
e di fr. 3'620.80 dal 1° marzo 2005 al 31 marzo 2005 (doc. G). Il 23 marzo 2005
su mandato dell’assicurazione il Dr. Med. __________ ha rilasciato un rapporto
inerente la visita di controllo effettuata due giorni prima ad AP 1,
diagnosticando una “sindrome vertebrale lombare in presenza di alterazioni
degenerative pluri-segmentali più marcata L4/L5 con protrusione discale a base
larga senza referto erniario focale” (doc. H, pag. 2, risposta a quesito 1).
Egli ha in particolare concluso che: “Per quanto attiene all’attività isolata
della guida, il signor AP 1 risulta essere attualmente abile al lavoro in
misura completa. […] In questo senso, ritenute le caratteristiche specifiche
del servizio clienti presso la S__________ - attività pesante, con frequente
carico e scarico di bombole da portare in luoghi non sempre facilmente
accessibili -, riterrei opportuno che il signor AP 1 venga messo a beneficio di
un programma attivo individuale di stabilizzazione della muscolatura del
tronco, per la durata di circa 3 mesi, prima di considerare una ripresa
dell’attività lavorativa in misura completa. A medio-lungo termine sarebbe in
tutti i casi indicato che il signor AP 1 possa trovare un’occupazione
fisicamente meno pesante” (doc. H, in pag. 2-3, risposta a domande 4 e 5). A
seguito di tali risultanze la compagnia di assicurazioni ha comunicato il 29
marzo 2005 all’assicurato che lo riteneva completamente abile al lavoro dal 1°
aprile 2005 per quanto attiene l’attività di conducente, pregandolo di
annunciarsi presso la cassa disoccupazione (doc. M), e cessando il versamento
delle indennità da tale data (doc. N). Con raccomandata 14 novembre 2005
l’assicurazione, dopo più richieste scritte da parte dell’assicurato, ha
specificato la sua posizione ritenendo che il lavoro di autista rappresenta per
il 50% la guida e che nel restante 50%, l’attività di carico e scarico delle
bombole “[…] rappresenta al massimo il 30% di questo 50% summenzionato.
Ribadiamo quindi che la percentuale esatta di quest’attività nell’attività
globale di guida non supera il 15%. Siamo dunque spiacenti di mantenere la
nostra presa di posizione e vi confermiamo nuovamente che le nostre prestazioni
dall’01.04.2005 sono sospese” (doc. O).
B. Con
petizione 2 maggio 2006 AP 1 ha convenuto in giudizio, innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, la compagnia assicurativa AO 1, chiedendo la
sua condanna al pagamento di fr. 47'654.80 oltre interessi al 5%, riservandosi
l’adeguamento degli importi richiesti a dipendenza delle risultanze
istruttorie. Egli ha chiesto il versamento da parte della convenuta delle
indennità giornaliere ancora dovute e non versate per il periodo dal 1° aprile
2005 al 30 aprile 2006 per un totale di fr. 47'654.80 oltre interessi,
sostenendo che il ragionamento e la conclusione a cui era giunta
l’assicurazione per negargli le indennità erano scorrette. Difatti, a parer
suo, l’attività lavorativa che egli svolgeva era per il 60-70% costituita dal
servizio ai clienti in preponderanza legata al carico e allo scarico delle
bombole di gas, e soltanto per mediamente 3 ore al giorno all’attività di
guida. Inoltre visto che la mansione di servizio alla clientela e di guida
erano tra loro imprescindibili, egli non avrebbe potuto svolgere il suo lavoro
soltanto alla guida di un veicolo, poiché di alcuna utilità. Pertanto la sua
incapacità al lavoro avrebbe dovuto essere calcolata al 100% da parte della
convenuta, che gli avrebbe dovuto versare le indennità giornaliere pattuite. Nella
risposta del 31 maggio 2006 la convenuta si è opposta alla petizione (doc. II).
Dopo aver genericamente contestato tutte le allegazioni della petizione, la
convenuta ha ribadito la correttezza del calcolo relativo all’incapacità di
lavoro dell’attore, sorretto da informazioni ottenute dal datore di lavoro e
dalle risultanze mediche. All’udienza preliminare del 4 dicembre 2006 le parti
si sono riconfermate sostanzialmente nelle loro posizioni e hanno notificato
diversi mezzi di prova. Con il proprio allegato di conclusioni la parte
convenuta si è riconfermata nelle sue allegazioni e conclusioni, rilevando che
l’attore aveva intrapreso un’attività indipendente dalla primavera 2005. Dal
canto suo l’attore ha confermato le proprie domande, chiedendo il versamento di
fr. 1'518.40 per il periodo dal 2 al 14 settembre 2004 (a fr. 116.80 al giorno
per 13 giorni) e di fr. 46'136.- (pari a 395 giorni a fr. 116.80) per il
periodo dal 1° aprile 2005 al 30 aprile 2006 a titolo d’indennità per la perdita di guadagno dovuta a malattia.
C. Con
sentenza 13 dicembre 2010 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 1, ha parzialmente accolto la petizione limitatamente a fr. 1'518.40 oltre interessi al 5% dal 1°
ottobre 2004, caricandogli la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr.
2'600.-, e condannandolo inoltre a rifondere alla convenuta fr. 5'000.- a
titolo di ripetibili.
D. L’attore
è insorto contro la citata sentenza con appello del 19 gennaio 2011, chiedendo
di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la
petizione e di porre a carico della convenuta la tassa di giustizia, le spese e
ripetibili per fr. 5'000.- della prima istanza, e protestando tassa di
giustizia e spese d’appello. In via subordinata l’attore ha postulato
l’annullamento della sentenza pretorile e il rinvio della causa al Pretore
affinché sani la violazione del diritto di essere sentito ed emani un nuovo
giudizio, protestando tassa di giustizia e spese d’appello. L’appellata ha
proposto la reiezione dell’appello con le proprie osservazioni del 1° marzo
2011.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile
è stata resa e notificata prima di questa data, rispettivamente il 13 e il 14
dicembre 2010, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella
innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 e
405 cpv. 1 CPC). L’appello è tempestivo, essendo stato inoltrato nel termine di
venti giorni dalla notificazione della decisione (art. 132, 133 cpv. 1 lett. a,
308 CPC-TI). Nulla osta quindi alla sua trattazione.
2. Nella
fattispecie il giudice di prime cure ha dapprima rilevato che non era convincente
la tesi della convenuta di considerare un’incapacità lavorativa dell’attore pari
al 15% nella precedente attività, poiché dall’istruttoria risultava il “legame
indissolubile” tra la guida del veicolo e il caricare e scaricare bombole di
gas piene e vuote e l’attività lavorativa svolta in concreto dall’attore non
poteva essere “sezionata qualitativamente”. Il Pretore ha osservato poi che il contesto
giuridico pertinente era quello in cui la copertura assicurativa si protraeva
anche in seguito, fino alla durata di al massimo 720 giorni [correttamente: 730
giorni, cfr. CG], ma che il lavoratore era stato in malattia dall’agosto 2004 e
dall’ottobre 2004 era rimasto senza lavoro a causa del fallimento della ditta.
In tali circostanze l’attore avrebbe dovuto provare non solo l’incapacità
lavorativa per malattia, ma anche “l’incapacità assoluta a guadagnare,
rispettivamente l’incapacità di guadagnare il precedente stipendio”, ciò che
non è avvenuto. Anzi, prosegue il Pretore, l’attore ha avviato un’attività in
proprio con un negozio di animali, dimostrando in tal modo di poter lavorare e
di percepire un guadagno, che non ha provato essere inferiore a quello ottenuto
presso il precedente datore di lavoro. Da qui la reiezione della petizione per
quel che concerne le indennità giornaliere nel periodo dal 1° aprile 2005 al 30
aprile 2006.
3. L’appellante
rimprovera in primo luogo al Pretore di essersi dipartito da un’errata
interpretazione del contratto assicurativo. A detta dell’attore, infatti, l’incapacità
al guadagno non è una condizione a sé stante del diritto alle prestazioni, ma
farebbe parte del concetto di malattia, che nel caso di specie non è mai stata
contestata dalla controparte e che configurerebbe comunque un fatto implicito,
e l’erogazione delle prestazioni sarebbe invece chiaramente dovuta rispetto al
suo grado di incapacità lavorativa e non all’incapacità al guadagno. Inoltre
discenderebbe dalla volontà chiara delle parti il riferimento per il versamento
delle indennità giornaliere soltanto alla nozione di incapacità lavorativa,
visto che nelle condizioni generali contrattuali non è mai citata l’incapacità
al guadagno e che la convenuta non ne ha mai chiesto la prova. Il Pretore
avrebbe quindi violato l’art. 8 CC, poiché al di là del contratto e delle
volontà delle parti ha voluto erigere come elemento determinante per l’erogazione
delle prestazioni assicurative l’incapacità di guadagno, mai allegata nella
fattispecie dalla convenuta, e quindi pure contraria al principio
dell’affidamento e dell’interpretazione in dubio contra stipulatorem,
nonché contravvenuto alla massima dispositiva e al principio attitatorio che
reggono la procedura civile. In conclusione l’appellante afferma che in
concreto ci si troverebbe nel caso in cui l’assicurato ha l’obbligo di ridurre
il danno, fatto estintivo o impeditivo che deve essere allegato e dimostrato
dall’assicurazione. Quest’ultima non ha tuttavia apportato tale prova, e non ha
mai fissato all’assicurato un termine per ricercare un’attività a lui più
consona prima di interrompere il versamento delle prestazioni che avrebbe
dovuto comunque attribuirgli in ogni caso. In via subordinata l’appellante ha
rimproverato al Pretore di essersi pronunciato al di là delle domande delle
parti, avendo sollevato d’ufficio la necessità di provare da parte dell’attore
l’incapacità al guadagno, ledendo in tal modo la massima dispositiva e il
diritto di essere sentito dell’attore giusta l’art. 29 Cost.
4. Nella
fattispecie è pacifico che tra le parti era sorto un contratto d’assicurazione
collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia retto dalla LCA (cfr.
pure le Condizioni generali di assicurazione CGA, doc. E, punto G1). È
incontestata anche l’esistenza di una malattia attestata da certificati medici
(cfr. doc. I, F, perizia giudiziaria) insorta dall’agosto 2004. Litigiosa è
l’erogazione di indennità giornaliere per malattia nel periodo dal 1° aprile
2005 al 30 aprile 2006 (per un massimo di 730 giorni), che la convenuta ha
rifiutato ritenendo esigibile dall’assicurato la ripresa del lavoro in misura
totale dal 1° aprile 2005.
5. Le
disposizioni di un contratto assicurativo, come pure le condizioni generali che
sono state espressamente incorporate, devono essere interpretate seguendo le
regole interpretative comuni ai contratti. Ossia, in particolare riferendosi
agli art. 2 CC e 18 CO, si ricerca in primo luogo la reale e comune intenzione
delle parti, senza arrestarsi alle denominazioni o espressioni che esse possono
aver utilizzato sia per errore, sia per mascherare la vera natura della
convenzione (art. 18 cpv. 1 CO). Se la volontà concordante delle parti non può
essere determinata o diverge, ci si riferirà ad una volontà ipotetica delle
parti ricorrendo al principio della fiducia. Le dichiarazioni delle parti
verranno quindi interpretate come potrebbe comprenderle un terzo di buona fede
che si trovasse nelle medesime circostanze. Il principio della fiducia permette
quindi di imputare ad una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o
del suo comportamento, anche se non corrisponde alla sua intima volontà (cfr.
DTF 135 III 410, consid. 3.2, pag. 412-413; Brulhart, Droit des assurances privées, Berna 2008, pag.
124, n. 276). Giusta l’art. 33 LCA, salvo disposizione
contraria della legge, l’assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che
presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale
l’assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto non escluda
dall’assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. Quando un
assicuratore, al momento della conclusione del contratto, presenta delle
condizioni generali, manifesta la volontà di impegnarsi secondo i termini di
queste condizioni e, se una volontà reale concordante delle parti non è stata
constatata, ci si deve porre il quesito di come il destinatario di tale
manifestazione di volontà poteva comprenderla in buona fede. Inoltre, l’art. 33
LCA precisa che incombe all’assicuratore delimitare con precisione la portata
dell’impegno che intende prendere (DTF 135 III 410, consid. 3.2, pag. 413).
6. Il
contratto di assicurazione collettiva stipulato tra le parti definisce il
rischio di malattia assicurato come qualsiasi impedimento fisico o psichico
della salute, non dovuto ad infortunio, avente quale conseguenza l’incapacità
di guadagno (doc. E, pag. 2 del contratto), come affermato nel giudizio
querelato (cfr. sentenza, pag. 3 e 4). Le condizioni contrattuali edizione 1997
allegate al contratto e relative all’assicurazione collettiva d’indennità
giornaliera in caso di malattia, tuttavia, indicano che la condizione per il
versamento delle indennità giornaliere era l’incapacità lavorativa dovuta a
malattia e attestata dal medico (pag. 2). La clausola G10 specifica poi che nel
caso in cui la copertura assicurativa termina (come nella fattispecie, ciò che
non contesta l’appellata): “[…] noi continueremo a versare l’indennità
giornaliera relativa ad un’incapacità lavorativa in corso, tuttavia al massimo
fino alla durata delle prestazioni”. È quindi palese che le condizioni
contrattuali si riferiscono solo all’incapacità lavorativa dell’assicurato,
dovuta a malattia che deve essere provata medicalmente, per il versamento delle
indennità giornaliere da parte dell’assicurazione e non all’incapacità di
guadagno come sembra ritenere il Pretore. La stessa appellata, del resto, si è
sempre riferita all’incapacità lavorativa dell’appellante versando inizialmente
le indennità giornaliere, e mai ad un’incapacità di guadagno – se non con le
osservazioni all’appello 1° marzo 2011. Se non che, tale mutamento è contrario
all’art. 78 CPC-TI, e l’appellata nemmeno motiva tale nuova presa di posizione,
né si riferisce alla prova di una qualsivoglia incapacità di percepire un
salario, sia con l’attività precedente sia con un’altra attività lavorativa,
incentrando unicamente la sua argomentazione sulla sua valutazione
dell’incapacità lavorativa dell’attore, che sarebbe del 15% e non
raggiungerebbe quindi il limite minimo del 25% richiesto per il versamento
delle indennità giornaliere.
7. Nella
risposta di causa la convenuta aveva ribadito il rifiuto di prestazioni
assicurative dopo il 1° aprile 2005, motivandolo con la valutazione del suo
medico di fiducia, che riteneva abile al lavoro in misura totale l’assicurato
in attività confacente da tale data (cfr. doc. H, 1). La valutazione del medico
di fiducia della convenuta è stata sostanzialmente confermata dal perito
giudiziario Dr. med. __________, nel suo referto peritale del 29 settembre
2009, con la precisazione che una ripresa lavorativa totale in attività
confacente sarebbe stata esigibile entro 6 mesi dall’aprile 2005. In corso di istruttoria è emerso che l’appellante aveva aperto in proprio un negozio di animali
in epoca imprecisata, probabilmente nel 2006 (deposizione __________ del 6
marzo 2007, pag. 3). Tutto si ignora di tale attività e dell’eventuale reddito
conseguito dall’appellante. Le parti non hanno del resto mai accennato a tale
circostanza nei propri allegati di prima sede e non se ne può quindi tenere
conto per l’odierno giudizio. Per valutare se le prestazioni assicurative sono
dovute dopo il 1° aprile 2005 ci si deve fondare dunque solo sui documenti di
causa e sulla perizia giudiziaria agli atti.
8. Nella
fattispecie l’appellata ha versato per il periodo dal 14 settembre 2004 al 31
marzo 2005 (per un totale di 199 giorni a fr. 116.80 al giorno) delle indennità
giornaliere piene a causa di malattia all’appellante, senza mai contestare l’insorgere
del sinistro assicurato (doc. G), tra l’altro pure accertato nel rapporto 23
marzo 2005 dal proprio medico fiduciario Dr. med. __________ (doc. H, pag. 2). Quest’ultimo
ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 100% per la sola
attività di autista di mezzi pesanti, senza attività di carico e scarico, e ha
consigliato un programma attivo individuale di stabilizzazione della
muscolatura del tronco per la durata di circa 3 mesi, dopo il quale si sarebbe
potuto riconsiderare una ripresa al 100% dell’attività lavorativa precedente di
autista con obblighi di carico e scarico di materiale pesante (cfr. doc. H,
pag. 3 risposta a quesito 5). Il perito giudiziario ha sostanzialmente
confermato il parere del medico fiduciario, proponendo un periodo di
adattamento di sei mesi dall’aprile 2005 per la ripresa di un’attività
lavorativa al 100% in un lavoro confacente allo stato di salute.
9. L’obbligo
di salvataggio, vale a dire l’obbligo di ridurre il danno, è sancito
esplicitamente dall’art. 61 LCA. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale tale norma è l’espressione del medesimo
principio generale dal quale il Tribunale federale delle assicurazioni ha
dedotto, in materia di assicurazione d’indennità giornaliera retta dal diritto
delle assicurazioni sociali, l’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno
grazie ad un cambiamento di professione quando un tale cambio può essere
ragionevolmente da lui esigibile, purché l’assicuratore l’abbia prima avvertito
a tal proposito e abbia stabilito un termine adeguato, fino al quale è ancora
tenuto al versamento delle indennità giornaliere, prima di interrompere il
versamento delle prestazioni (DTF 133 III 527, consid. 3.2, pag. 531 e
citazioni). Il termine adeguato varia tra 3 e 5 mesi (DTF 133 III 527, consid.
3.2, pag. 531). Il Tribunale federale considera inoltre che l’art. 21 cpv. 4
LPGA è una concretizzazione delle regole sulla buona fede sancite dall’art. 2
cpv. 1 CC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_111/2010 del 12 luglio 2010,
consid. 3.1). Ne deriva che quando l’assicuratore d’indennità giornaliere stima
che l’incapacità al lavoro ha preso fine, al termine di un periodo nel quale ha
riconosciuto il diritto a tali prestazioni all’assicurato, ci si può attendere
che ne dia avviso all’assicurato e che prolunghi il versamento delle indennità
durante il tempo stimato necessario a una ripresa effettiva dell’attività
(sentenza del Tribunale federale 4A_111/2010 del 12 luglio 2010, consid. 3.1).
10. Non
si può seguire l’appellante quando sostiene che il
Pretore ha violato il diritto di essere sentito delle parti applicando norme
legali alle quali esse non avevano accennato nei propri allegati. L’obbligo di
ridurre il danno costituisce una questione di diritto, che può essere
riesaminata liberamente dal giudice (sentenza del Tribunale federale 9C_439/2012
del 1° ottobre 2012). La giurisprudenza pubblicata su tale tema, segnatamente sull’obbligo
di cambiare posto di lavoro e/o attività professionale, è pluridecennale (DTF
111 V 235, 114 V 281) e non può essere ignorata in ambito assicurativo, privato
o sociale. A giusta ragione il Pretore si è quindi posto il problema della
soppressione delle indennità giornaliere, anche se ha esaminato la fattispecie
dal profilo della capacità di guadagno invece che da quello, corretto,
consistente nella possibilità per l’assicurato di cambiare posto di lavoro e/o
professione per ridurre il danno. La soppressione delle indennità giornaliere
già dal 1° aprile 2005 non appare per altro adeguata alle circostanze del caso.
È ben vero che l’assicurato, in malattia dall’agosto 2004, ha perso il posto di lavoro per fallimento della datrice di lavoro nell’ottobre 2004, e che
avrebbe comunque dovuto cercare un altro posto di lavoro. A quel momento egli
era però pacificamente inabile al lavoro per motivi di salute (doc. F), tanto
che la convenuta gli ha versato le indennità giornaliere per malattia previste
dal noto contratto (doc. G). Solo il 29 marzo 2005, dopo la visita presso il
medico fiduciario, l’assicurato è stato avvertito dall’assicurazione che era
considerato abile al lavoro nella misura del 100% per un’attività di autista
senza oneri di carico e scarico e che le prestazioni erano soppresse dal 1°
aprile 2005. Tale modo di agire non tiene conto della necessità di accordare
all’assicurato un adeguato termine per cambiare professione e cercare un posto
di lavoro confacente al suo stato di salute, vale a dire esente dal
sollevamento e/o spostamento di carichi e pesi non superiori a 10 kg (perizia giudiziaria, pag. 6). Nell’attività precedente l’assicurato, infatti, svolgeva la
consegna di bombole di gas con un peso variante tra 15 kg e 80 kg, occupandosi sia della guida del camioncino, sia del carico e dello scarico delle
bombole di gas, senza alcun aiuto (deposizioni __________, 10 maggio 2007, __________
e __________, 6 marzo 2007). Doveva quindi cercare un posto di lavoro adatto a
tali limitazioni fisiche, compito non evidente per un uomo di 49 anni. Il
medico fiduciario della convenuta aveva ritenuto necessario un periodo di 3
mesi per stabilizzare la muscolatura del torace, mentre il perito giudiziario
ha valutato a sei mesi il periodo di adattamento. Tenuto conto della
giurisprudenza federale sul tema, appare adeguato al caso concreto accordare
indennità giornaliere per un periodo di cinque mesi, vale a dire fino al 31 agosto
2005 (153 giorni).
11. L’appello
può dunque essere accolto parzialmente per quel che concerne le indennità
giornaliere dal 1° aprile 2005 al 31 agosto 2005 (153 giorni). La convenuta
verserà quindi all’attore, oltre alle indennità giornaliere di fr. 1'518.40
(fr. 116.80 per 13 giorni) già ammesse dal Pretore per il periodo dal 2 al 14
settembre 2004, ancora fr. 17'870.40 (fr. 116.80 per 153 giorni), per un totale
di fr. 19'389.-, oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2004 su fr. 1'518.40 e
dal 1° aprile 2005 su fr. 17'870.40. La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base
di un valore litigioso di fr. 46'136.-, determinante per un eventuale ricorso
al Tribunale federale, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148
cpv. 2 CPC-TI).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC-TI e la LTG
pronuncia:
Fatti
I. L’appello 19 gennaio 2011 di AP 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 13 dicembre 2010 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta e di conseguenza AO 1, __________, è
condannata a versare a AP 1, __________ , l’importo di fr. 19'389.-, oltre
interessi al 5% dal 1° ottobre 2004 su fr. 1'518.40 e dal 1° aprile 2005 su fr.
17'870.40.
2. La tassa
di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2'600.-, sono poste a carico
dell’attore per 3/5 e a carico della convenuta per 2/5. L’attore rifonderà
inoltre alla convenuta fr. 1'000.- per ripetibili ridotte.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'300.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr. 1'400.-
già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 sono poste a
carico dell’appellata. L’appellante rifonderà inoltre all’appellata fr. 700.-
per ripetibili ridotte di appello.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art.119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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