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Decisione

12.2011.110

Avvocato - onorario forfetario - accettazione tacita di una modifica contrattuale - legittimazione passiva

25 marzo 2013Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti con atto di appello 6 giugno 2011, con cui chiedono la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda

riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre

l'attore con osservazioni 27 luglio 2011 postula la reiezione del gravame pure

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. La

notte del 1° febbraio 2008 __________ è stato vittima di un’aggressione a __________,

con esito fatale. In relazione a questo fatto, l’indomani M__________ __________

è stato arrestato e nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale

per lesioni gravi, aggressione e rissa, poi esteso a omicidio intenzionale.

2. Il

4 febbraio 2008 (doc. A) i genitori di M__________ __________, AP 1 e AP 2,

hanno conferito procura all’avv. AO 1 perché li rappresentasse nell’ambito

della procedura riguardante il figlio.

Con

lettera 6 febbraio 2008 (doc. B) l’avv. AO 1, “ritenuta la vostra decisione

di far fronte ai costi legali di vostro figlio”, ha trasmesso loro, per la

necessaria sottoscrizione, un riconoscimento di debito per l’importo

preannunciato di fr. 25'000.- per il suo onorario, al quale occorreva poi

aggiungere l’IVA e le spese, precisando che “questo importo va considerato

un forfait per le mie prestazioni inerenti [la] procedura fino ed incluso il processo, salvo eventuali (ed

improbabili) imprevisti che dovessero aumentare considerevolmente la mole di

lavoro”.

L’8

febbraio 2008 AP 1 e AP 2 hanno sottoscritto quel riconoscimento di debito

(doc. C), con il quale si dichiaravano “solidalmente debitori”

nei confronti dell’avv. AO 1 “dell’importo complessivo di fr. 25'000.- + IVA”

relativo all’onorario per il patrocinio penale del figlio e si impegnavano a “corrispondere

ratealmente questo importo secondo le richieste di acconto” formulate al

loro indirizzo dal legale.

3. Con

scritto 27 giugno 2008 (doc. D) l’avv. AO 1, che nel frattempo aveva così assunto

il patrocinio di M__________ __________, ha comunicato a AP 1 e AP 2 che, una

volta ricevuto l’ulteriore acconto, avrebbe allestito, come da loro espressa

richiesta, la nota d’onorario a loro carico per le prestazioni svolte sino ad

allora e per il suo onorario futuro avrebbe chiesto la concessione del gratuito

patrocinio, ritenuto che il suo onorario sarebbe stato a loro carico fino a che

fosse stata inoltrata quella richiesta.

Ricevuto

l’acconto, il 7 luglio 2008 (doc. E) egli ha emesso una nota d’onorario

intermedia di fr. 24'459.65 (di cui un onorario di fr. 21'800.- per 109 ore a

fr. 200.-) IVA e spese già incluse, con un saldo a suo favore di fr. 7'781.65,

che gli è stato versato.

Con

lettera 29 agosto 2008 (doc. H) l’avv. AO 1 ha informato AP 1 e AP 2 che la domanda di assistenza giudiziaria era stata respinta “ciò significa che dovrete

continuare a sopportare le spese di patrocinio”, impegnandosi a tener “conto

della situazione, adottando per l’occasione una tariffa oraria inferiore a

quanto normalmente fatturo (fr. 200.- all’ora)” e preannunciando l’invio di

una nuova richiesta d’acconto.

Il 7

ottobre 2008 (doc. I) l’avv. AO 1 ha proposto a AP 1 e AP 2 un onorario

forfetario di ulteriori fr. 30'000.- + IVA per la continuazione del patrocinio

fino alla fine del processo.

4. Il 22/24

ottobre 2008 (doc. M e V) l’avv. AO 1 ha rinunciato al mandato e il 18 novembre 2008 (doc. N) ha allestito all’indirizzo di AP 1 e AP 2 la sua nota finale

(doc. O) per il periodo successivo alla nota intermedia del 7 luglio 2008, che

concludeva per un importo di altri fr. 12'645.45 (di cui un onorario di fr. 11’124.-

per 61.8 ore a fr. 180.-) IVA e spese già incluse.

Con

lettera 26 novembre 2008 (doc. P) AP 1 e AP 2, rilevando che il contratto

prevedeva un forfait di fr. 25'000.- + IVA, nel frattempo pagato, e che lo

stesso, che avrebbe dovuto comprendere anche il processo, si era concluso in

modo prematuro, hanno chiesto la restituzione di almeno fr. 10'000.-.

Nel

seguito le parti, avendo mantenuto le rispettive posizioni, si sono

reciprocamente escusse: il 21 gennaio 2010 AP 1 ha fatto spiccare nei confronti dell’avv. AO 1 il PE n. __________ dell’UEF di Locarno per fr.

10'000.- oltre interessi al 5% dal 26 novembre 2008 (doc. S); il 28 gennaio

2010 l’avv. AO 1 ha a sua volta fatto spiccare nei confronti di AP 1 e AP 2 i

PE n. __________-01 e __________-02 del medesimo UEF per fr. 12'645.45 oltre

interessi al 5% dal 1° dicembre 2008 (doc. T e U). A tutti questi PE è stata

interposta opposizione.

5. Con

petizione 18 marzo 2010 l’avv. AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla

Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna AP 1 e AP 2 chiedendo da una

parte la loro condanna in solido al pagamento di fr. 12'645.45 oltre interessi

al 5% dal 1° dicembre 2008 e spese esecutive di fr. 326.40 nonché il rigetto in

via definitiva dell’opposizione interposta ai PE n. __________-01 e __________-02

dell’UEF di Locarno, e dall’altra l’accertamento dell’inesistenza del debito di

fr. 10'000.- di cui al PE n. __________ dell’UEF di Locarno e il conseguente

ordine all’UEF di provvedere alla cancellazione dello stesso. Egli ha in

sostanza preteso il pagamento della sua nota finale, rilevando come in

considerazione della maggior mole di lavoro rispetto a quanto ipotizzato a suo

tempo (specialmente a seguito della necessità di sentire un’infinita serie di

testimoni e dell’esigenza di commissionare una perizia privata) la pattuizione

iniziale di un onorario forfetario fosse stata sostituita con un accordo a

remunerazione oraria; ed ha escluso il buon fondamento della pretesa per cui

era stato escusso, contestando di essere tenuto a rifondere ai convenuti parte

dell’onorario forfetario già incassato, credito quest’ultimo, oltretutto

prescritto, per il quale i convenuti difettavano della legittimazione attiva.

6. I

convenuti si sono opposti alla petizione e con domanda riconvenzionale 31

maggio 2010 hanno chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 10'000.-

oltre interessi al 5% dal 23 ottobre 2008 nonché il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno. Essi hanno

sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, osservando che il

mandato di patrocinio penale conferito all’attore, che si erano per altro

impegnati a remunerare solo in ragione di un importo forfetario, vedeva come

parte contraente loro figlio. Hanno escluso che l’accordo di remunerazione

iniziale fosse decaduto. E hanno rimproverato alla controparte di non aver

saputo stimare correttamente il proprio prevedibile onorario, rispettivamente

di non averli informati di non ritenere più vincolante l’accordo di

remunerazione originario.

7. Il

Pretore, con la decisione 13 maggio 2011 qui impugnata, ha accolto la petizione

(dispositivo n. I.1), condannando da una parte i convenuti in solido al

pagamento di fr. 12'645.45 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2008 e delle

spese esecutive (dispositivo n. I.2) con il conseguente rigetto in via

definitiva dell’opposizione interposta ai PE n. __________-01 e __________-02

dell’UEF di Locarno (dispositivi n. I.2§ e I.2§§), e dall’altra annullando

l’esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno (dispositivo n. I.3) con la

precisazione che la sentenza cresciuta in giudicato costituiva valido titolo

per ottenere la cancellazione dell’esecuzione dall’UEF di Locarno (dispositivo

n. I.3§), con accollo della tassa di giustizia di fr. 1'500.- e delle spese di

fr. 150.- ai convenuti in solido, pure tenuti in solido a rifondere alla

controparte fr. 2'500.- per ripetibili (dispositivo n. I.4); rispettivamente ha

respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo n. II.1), caricando la tassa

di giustizia di fr. 900.- e le spese di fr. 150.- agli attori riconvenzionali

in solido, pure tenuti in solido a rifondere alla controparte fr. 1'500.- per

ripetibili (dispositivo n. II.2). Il giudice di prime cure ha dapprima disatteso

l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, ritenendo che i convenuti si

erano a suo tempo assunti giusta l’art. 176 CO il debito per i costi di

patrocinio occasionati dal figlio. Egli, dopo aver escluso che l’attore potesse

essere reso responsabile per non aver saputo stimare correttamente il proprio

prevedibile onorario, rispettivamente per non averli informati di non ritenere

più vincolante l’accordo di remunerazione originario, ha quindi rilevato che la

pattuizione iniziale di un onorario forfetario era stata sottoposta a una

condizione risolutiva ai sensi dell’art. 154 CO e meglio all’eventualità che

non si fossero verificati gli improbabili “imprevisti che dovessero

aumentare considerevolmente la mole di lavoro”, che si era però verificata,

non avendo in effetti i convenuti contestato che l’attore avesse avuto una mole

di lavoro accresciuta rispetto a quanto da lui ipotizzato, da lui per altro

dimostrata; ciò che comportava la decadenza di quell’accordo e la possibilità

di fatturare in base al dispendio orario. Non essendo da una parte stato

contestato, ed essendo comunque dimostrato, che le prestazioni fatturate

dall’attore erano state svolte e avevano richiesto il tempo da lui indicato, e

ritenuto dall’altra ineccepibile l’ammontare della tariffa oraria di fr. 180.-

da lui applicata, eccepita tardivamente solo con le conclusioni e comunque

corretta, ha pertanto concluso che l’attore poteva pretendere il pagamento

della sua nota finale e che la pretesa dei convenuti volta alla restituzione di

parte dell’onorario forfetario a lui già versato era infondata.

8. Con

l’appello 6 giugno 2011 che qui ci occupa, avversato dall’attore con

osservazioni 27 luglio 2011, i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio

nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale,

con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essi ribadiscono

dapprima il buon fondamento dell’eccezione di carenza di legittimazione

passiva, evidenziando di non essersi mai impegnati a pagare l’onorario

forfetario in sostituzione del figlio ma solo in solido con lui, che era la

controparte contrattuale dell’attore nel mandato di patrocinio penale e

rimaneva con ciò l’unico debitore delle eventuali somme eccedenti quel forfait.

In ogni caso censurano l’assunto pretorile secondo cui la condizione risolutiva

contenuta nella pattuizione iniziale di un onorario forfetario si fosse realizzata,

non essendosi a loro dire verificati e neppure essendo stati provati quegli

imprevisti, ciò che escludeva la decadenza di quell’accordo, che continuava

così ad essere valido, senza che le parti si fossero poi accordate per una

remunerazione dell’attore in base al dispendio orario. In tali circostanze, quest’ultimo

non poteva pretendere il pagamento della sua nota finale ed anzi era tenuto a

restituire loro almeno 2/5 dell’onorario forfetario da lui già incassato.

9. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio

dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece

la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una

decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove

disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

10. Con

la prima censura d’appello i convenuti rimproverano al Pretore di aver

riconosciuto loro la legittimazione passiva nella presente vertenza. In

particolare essi rilevano di non essersi impegnati a pagare l’onorario

forfetario in sostituzione del figlio ma semmai solo in solido con lui e

osservano che quest’ultimo, in quanto unica controparte contrattuale

dell’attore nel mandato di patrocinio penale, rimaneva con ciò l’unico debitore

delle eventuali somme eccedenti quel forfait. La censura è infondata.

10.1 La

legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal

giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid.

1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e

non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., n. 339 ad art. 181, con richiamo a TF 6 luglio 2004 4C.198/2004 consid. 3.2 in: Droit du bail 2005 p. 13). La legittimazione passiva, ossia la posizione

della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi

confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento

del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla

base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare

la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve

far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di

suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; TF 2 giugno 2003 5C.243/2002 consid. 2.3; II CCA 25 ottobre 2005, inc. n. 12.2005.137, 8 luglio 2011 inc. n.

12.2010.109 in: RtiD I-2012 21c p. 927). In tema di

azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un

determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data

qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore

procede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI

App., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio

2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29, 28 agosto 2012

inc. n. 12.2010.221).

10.2 Nel

caso di specie è incontestabile che la petizione dell’attore poteva essere

promossa solo nei confronti dei convenuti, a cui andava di conseguenza

riconosciuta la legittimazione passiva, e non certo nei confronti del loro

figlio M__________ __________, l’unica altra persona che teoricamente poteva

entrare in linea di conto.

A questo

proposito, si osserva che l’istruttoria ha permesso di accertare che il

diciannovenne M__________ __________, al momento dei fatti semplice apprendista

(cfr. doc. F e G), non era in grado di pagarsi personalmente un patrocinatore

nel procedimento penale e nemmeno poteva farselo pagare dalla collettività in

virtù dell’istituto dell’assistenza giudiziaria, essendo sino ad allora stato

mantenuto dai genitori (cfr. doc. D e G). Escluso che l’attore fornisse le sue

prestazioni a titolo gratuito, è chiaro che le stesse dovevano essere a carico

dei convenuti, gli unici in grado di poterle onorare: erano in effetti stati

questi ultimi a conferire all’attore il mandato di patrocinio, sottoscrivendo il

relativo atto di procura (cfr. doc. A), nel quale era tra l’altro indicato che

il mandante, ossia loro, si impegnava a corrispondere il suo onorario; ed erano

ancora loro, “ritenuta la [loro]

decisione di far fronte ai costi legali [del] figlio”, ad aver concordato con l’attore l’onorario forfetario di fr.

25'000.- + IVA, per il quale avrebbero poi sottoscritto il riconoscimento di

debito (cfr. doc. C) di cui si dirà, con la precisazione che “questo importo

va considerato un forfait per le mie prestazioni inerenti [la] procedura fino ed incluso il processo,

salvo eventuali (ed improbabili) imprevisti che dovessero aumentare

considerevolmente la mole di lavoro” (doc. B); ed

erano infine loro, come ribadito dalla controparte in tempi non sospetti e senza

che essi lo avessero negato, che avrebbero dovuto assumersi quell’onorario

fintanto che non fosse stata inoltrata la domanda di assistenza giudiziaria

(cfr. doc. D) e dopo che la stessa era stata respinta (cfr. doc. H e I).

In sede

conclusionale (p. 6) i convenuti hanno del resto ammesso di aver instaurato con

l’attore un accordo per il pagamento dell’onorario a lui dovuto nell’ambito del

mandato di patrocinio penale avente per oggetto il loro figlio (cfr. doc. P).

10.3 Alla

luce di quanto precede, le censure sollevate in questa sede dai convenuti

devono essere disattese siccome infondate.

Poco

importa innanzitutto sapere se essi si fossero impegnati a pagare l’onorario

forfetario in sostituzione del figlio, come ritenuto dal Pretore, oppure solo

in solido con lui, come da loro preteso con il gravame: in effetti, in entrambi

i casi essi potrebbero essere chiamati in causa dall’attore.

Ma

soprattutto è escluso che l’onorario forfetario che essi si erano impegnati a

corrispondere fosse solo quello di fr. 25'000.- + IVA poi indicato nel riconoscimento

di debito di cui al doc. C, che in effetti costituiva una semplice garanzia del

credito tale da facilitarne l’incasso, con la conseguenza che un’eventuale eccedenza

doveva rimanere a carico del figlio. Come si è visto, essi si erano in realtà obbligati

a pagare tutti gli onorari del figlio (cfr. in particolare doc. A e B),

ritenuto poi che, non avendo costoro contestato a suo tempo il tenore del doc.

B, l’importo forfetario da loro dovuto non era solo quello di fr. 25'000.- +

IVA e spese, ma anche quello derivante dagli “eventuali (ed improbabili)

imprevisti che dovessero aumentare considerevolmente la mole di lavoro”, a

loro volta menzionati in quel documento, fermo restando che il senso di questa

aggiunta andrà esaminato in dettaglio nel prossimo considerando.

11. Con

la seconda (ed ultima) censura d’appello i convenuti, preso atto che la

pattuizione iniziale di un onorario forfetario era stata sottoposta a una

condizione risolutiva, ritengono nondimeno che quella condizione non si era

però realizzata, non essendosi a loro dire verificati e neppure essendo stati

addotti e provati gli improbabili imprevisti allora menzionati.

11.1 In

questa sede i convenuti non rimettono invero in discussione, ritenendola anzi teoricamente

corretta, la conclusione pretorile secondo cui la pattuizione iniziale di un

onorario forfetario (doc. B) era stata sottoposta a una condizione risolutiva.

Trattandosi di una questione di diritto, la mancata impugnazione di questa tesi

non comporta tuttavia l'impossibilità per l'autorità di ricorso di riesaminarne

il benfondato, il giudice non essendo in effetti vincolato dalle tesi di

diritto - corrette o errate che siano - formulate dalle parti (art. 57 CPC; II

CCA 18 gennaio 2001 inc. n. 12.2000.204, 11 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.136; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 e 6 ad

art. 86), tanto più che quell’argomento giuridico potrebbe essere sollevato

dalla parte interessata per la prima volta persino innanzi al Tribunale

federale (TF 23 settembre 2008 4A_86/2008 consid. 3.1 in: RtiD I-2009 42c pag

667).

11.2 Contrariamente

a quanto ritenuto dal Pretore, dal fatto che le parti abbiano concordato un

onorario forfetario di fr. 25'000.- + IVA e spese, con la precisazione che “questo

importo va considerato un forfait per le mie prestazioni inerenti [la] procedura fino ed incluso il processo,

salvo eventuali (ed improbabili) imprevisti che dovessero aumentare

considerevolmente la mole di lavoro” (doc. B), non

si può assolutamente ritenere che la pattuizione iniziale di un onorario

forfetario sia stata sottoposta a una condizione risolutiva ai sensi dell’art.

154 CO, nel senso che qualora si fossero verificati quegli imprevisti l’accordo

di remunerazione forfetaria sarebbe decaduto e l’attore sarebbe stato libero di

fatturare in base al suo dispendio orario. In realtà il senso di quell’aggiunta

era un altro. Nel caso in cui quegli imprevisti si fossero verificati, l’attore

avrebbe in effetti dovuto rispettare in ogni caso l’onorario forfetario concordato

a suo tempo, ma avrebbe pure avuto diritto ad un onorario supplementare nella

misura di quel suo maggior impegno. In altre parole, confermata l’esistenza di

un accordo con mercede forfetaria, il diritto all’onorario supplementare era stato

sottoposto a una condizione sospensiva giusta l’art. 151 CO, la cui eventuale

realizzazione verrà esaminata più avanti.

12. Ritenuto

con ciò che l’accordo iniziale di un onorario forfetario non poteva essere

decaduto a dipendenza dell’eventuale esistenza degli imprevisti menzionati

nella pattuizione stessa, si tratta di stabilire se esso non si decaduto per

altri motivi, in particolare per il fatto, evocato dall’attore, che le parti si

sarebbero successivamente accordate per la fatturazione retroattiva in base al suo

dispendio orario. Non è sicuramente il caso. Innanzitutto non si vede proprio

per quale motivo l’accordo iniziale, che tra l’altro già prevedeva la

possibilità per l’attore di essere remunerato oltre il forfait in caso di

sopravvenienza di circostanze imprevedibili, dovesse essere modificato,

oltretutto solo a favore dell’attore. E in ogni caso quest’ultimo, gravato

dell’onere della prova, non è stato in grado di dimostrarlo. Nessun teste è

stato chiamato a confermare la circostanza. Nella corrispondenza intercorsa a

suo tempo (doc. D, H e I) l’attore non l’aveva del resto mai espressamente

menzionata, limitandosi a rammentare ai convenuti che avrebbero dovuto

continuare ad assumersi il suo onorario. Il solo fatto che nel giugno 2008 costoro

gli avessero chiesto di allestire la nota per le prestazioni svolte sino ad

allora chiedendo di poter beneficiare del gratuito patrocinio per il futuro

(cfr. doc. D) rispettivamente avessero poi pagato quella nota (doc. E) non

significa ancora che essi fossero d’accordo di ritenere superato l’accordo

iniziale e di accettare una sua retribuzione retroattiva in base al dispendio

orario, tanto più che quella nota, poco importa se quantificata in base a un

tale dispendio, ammontava a soli fr. 24'459.65, ad un importo cioè inferiore a

quello forfetario inizialmente concordato: in assenza di altre indicazioni,

essi, tenuti a versare all’attore gli acconti che avrebbe richiesto loro (doc.

A e C), potevano in effetti ritenere che quest’ultimo, oltre a ciò, non avrebbe

in futuro più fatturato altro, a meno che beninteso ricorressero i menzionati

improbabili imprevisti. E nemmeno il fatto che i convenuti non avessero

obiettato alla lettera 29 agosto 2008 (doc. H) con cui l’attore si impegnava ad

applicare “una tariffa oraria inferiore a quanto normalmente fatturo (fr.

200.- all’ora)” preannunciando l’invio di una nuova richiesta d’acconto,

modifica la situazione: a parte il fatto che da quello scritto neppure è dato a

sapere se quella modalità di fatturazione si sarebbe dovuta applicare

retroattivamente in sostituzione dell’accordo a forfait e non invece solo alle

eventuali prestazioni impreviste, si osserva che il mancato esplicito rifiuto

da parte dei convenuti debitori della proposta unilaterale di modifica di un

precedente accordo, oltretutto in senso a loro sfavorevole, non comporta ancora

una sua accettazione (art. 6 CO; Kramer/Schmidlin,

Berner Kommentar, n. 54 seg. ad art. 6 CO; TF 22 gennaio 2002 4C.304/2001 consid. 4b; II CCA 19 dicembre 1994 inc. n. 2349, 16 maggio 2011 inc. n. 12.2010.81), ciò

che non sarebbe dovuto sfuggire all’attore creditore, che, diversamente dalle

controparti, era un legale professionista. Analoghe considerazioni valgono per

il mancato riscontro alla lettera del 17 ottobre 2008 con cui l’attore aveva

proposto ai convenuti un onorario forfetario di ulteriori fr. 30'000.- + IVA

per continuare il patrocinio fino alla fine del processo (doc. I), che per

altro egli neppure pretende essere stato accettato.

13. Appurato

con ciò che l’accordo iniziale di un onorario forfetario non era decaduto né

era stato superato da ulteriori pattuizioni, ma continuava ad esplicare i suoi

effetti, le reciproche pretese delle parti possono essere evase come segue.

13.1 La

pretesa dell’attore volta al pagamento della nota finale di fr. 12'645.45 può

senz’altro essere accolta. È in effetti per la prima volta solo in sede conclusionale

e con ciò irritualmente (art. 78 CPC/TI) che i convenuti avevano contestato che

si fossero a suo tempo avverati rispettivamente fossero stati provati in causa

gli improbabili imprevisti che in base all’accordo avrebbero permesso

all’attore di esporre una fatturazione supplementare in tale misura (imprevisti

che, per inciso, non corrispondono necessariamente alle prestazioni da lui svolte

tra l’8 luglio e il 4 novembre 2008 ed esposte nel doc. O, ma potevano altresì

essere già stati menzionati nell’ambito della fattura di cui al doc. E relativa

al periodo dal 4 febbraio al 7 luglio 2008). Per il resto, in questa sede essi

non rimettono più in discussione il fatto che quelle prestazioni impreviste erano

state svolte e avevano richiesto il tempo indicato dall’attore, rispettivamente

l’ammontare della tariffa oraria di fr. 180.- da lui applicata. Né infine

censurano la decorrenza degli interessi di mora.

13.2 Ma anche

la pretesa dei convenuti volta alla restituzione di fr. 10'000.- può essere

accolta. Pacifico che l’attore si fosse a suo tempo impegnato ad adempiere per

l’importo di fr. 25'000.- + IVA e spese l’intero mandato di patrocinio penale

di M__________ __________ “fino ed incluso il processo” (doc. B) e che,

dopo aver incassato fr. 24'459.65 comprensivi di IVA e delle spese, abbia in

seguito rimesso prematuramente il mandato nel bel mezzo della fase istruttoria

e ben prima del processo, è in effetti incontestabile che egli non possa

trattenere tutti quegli anticipi, ma debba essere tenuto a restituire la parte

di onorario forfetario non ancora maturata a quel momento. Ora, non essendo

stato chiarito come fosse stato a suo tempo calcolato l’importo forfetario di

fr. 25'000.-, non è ovviamente possibile stabilire con precisione nemmeno quale

percentuale di prestazioni fosse stata effettuata al momento della rinuncia al

mandato ed in particolare quanto dovesse poi “pesare” il patrocinio garantito durante

il processo: avendo l’attore tuttavia ammesso che già solo il processo avrebbe

comportato una presumibile settimana di lavoro (cfr. doc. I), a cui andava poi

aggiunto il tempo per la relativa preparazione pari ad almeno un’altra mezza

settimana, la conclusione dei convenuti secondo cui le prestazioni allora non

ancora svolte dall’attore potessero ammontare a circa il 2/5 del totale risulta

senz’altro condivisibile, il che giustifica l’auspicata restituzione di fr.

10'000.- oltre agli interessi al 5% dalla prima interpellazione, risalente al

26 novembre 2008 (doc. P); poco importa al proposito se l’attore, fatturando a

suo tempo fr. 24'459.65, nemmeno aveva preteso la totalità dell’onorario

forfetario concordato, che a suo dire, tenuto conto dell’IVA e delle spese,

avrebbe potuto essere di fr. 28'578.90.

In questa

sede l’attore non può infine prevalersi dell’eventuale intervenuta prescrizione

di quella pretesa: a parte il fatto che tale eccezione nemmeno può essere qui

esaminata, visto e considerato che l’attore non ha lamentato nella sua presa di

posizione il fatto che il Pretore non abbia ritenuto di esaminare l’eccezione

di prescrizione da lui sollevata in prima sede (cfr. II CCA 31 maggio 2000 inc.

n. 12.2000.48), non bastando in tal senso il semplice accenno al fatto che i

convenuti fossero “verosimilmente consapevoli della questione della prescrizione”

(osservazioni p. 9), si osserva in ogni caso che la pretesa dei convenuti volta

alla restituzione degli onorari non ancora maturati non sarebbe stata ritenuta prescritta,

la stessa essendo retta dalle norme contrattuali (visto che gli anticipi

versati erano inferiori a quanto dovuto in base all’accordo originario poi di

fatto disdetto; sul tema cfr. DTF 137 III 243 consid. 4.4.1 e 4.4.7; TF 3

dicembre 2012 4A_224/2012 consid. 5.2 e 5.3) e meglio dall’art. 127 CO e non da

quelle sull’indebito arricchimento (art. 67 CO).

14. Alla

luce di quanto precede, la pretesa dell’attore volta al pagamento della nota

finale di fr. 12'645.45 e quella dei convenuti volta alla restituzione di fr.

10'000.- essendo fondate (in parte o totalmente) nei termini di cui si è detto,

la decisione pretorile dev’essere riformata nel senso che la petizione può

essere accolta solo parzialmente (dispositivo n. I.1), con la sola condanna dei

convenuti in solido al pagamento di fr. 12'645.45 oltre interessi al 5% dal 1°

dicembre 2008 e delle spese esecutive (dispositivo n. I.2) e il conseguente

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta ai PE n. __________-01 e __________-02

dell’UEF di Locarno (dispositivi n. I.2§ e I.2§§), senza che si possa più dar

seguito alla richiesta di annullamento dell’esecuzione n. __________ dell’UEF

di Locarno (dispositivo n. I.3 e I.3§); mentre che la domanda riconvenzionale può

essere accolta pure parzialmente (dispositivo n. II.1), con la condanna

dell’attore al pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% solo dal 26

novembre 2008 (dispositivo n. II.1§) e il conseguente rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno (dispositivo

n. II.1§§).

15. Ne

discende che l’appello dei convenuti può essere parzialmente accolto come ai

considerandi che precedono, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili

di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106

CPC), fermo restando che in questa sede si è tenuto conto di un valore

litigioso di fr. 22'645.45 (fr. 12'645.45 + fr. 10'000.-) per l’azione

principale e di fr. 10'000.- per la domanda riconvenzionale.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

I. L’appello

6 giugno 2011 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 13 maggio 2011 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

è così riformata:

I. sull’azione principale

1. La

petizione è parzialmente accolta.

2. (invariato)

§ (invariato)

§§ (invariato)

3. (annullato)

§ (annullato)

4. La tassa di giustizia di fr. 1’500.- e le

spese di fr. 150.-, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 9/20 e

per 11/20 sono a carico dei convenuti in solido, i quali, sempre in solido, rifonderanno

all’attore fr. 250.- per parti di ripetibili.

Considerandi

II. sulla domanda riconvenzionale

1.

La

domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.

§ L’avv.

AO 1, __________, è condannato a pagare a AP 1 e AP 2, __________, la somma di

fr. 10’000.- oltre interessi al 5% dal 26 novembre 2008.

§§ L’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UEF di Locarno è rigettata in via definitiva.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese di fr. 150.-, da anticipare dagli

attori riconvenzionali in solido, sono a carico del convenuto riconvenzionale, che

rifonderà loro complessivi fr. 1’500.- per ripetibili.

II. Gli

oneri processuali di complessivi fr. 1’000.- sono a carico degli appellanti in

solido per 2/5 e per 3/5 sono a carico dell’appellato, che rifonderà alle

controparti complessivamente fr. 400.- per parti di ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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