12.2011.111
Provvedimento cautelare in azione di accertamento di inesistenza del debito, sospensione provvisoria della procedura esecutiva, foro svizzero in caso di azione di merito introdotta in Stato estero
4 ottobre 2011Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.111
Data decisione, Autorità:
04.10.2011, IICCA
Titolo:
Provvedimento cautelare in azione di accertamento di inesistenza del debito, sospensione provvisoria della procedura esecutiva, foro svizzero in caso di azione di merito introdotta in Stato estero
INESISTENZA DEL DEBITO
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
art. 309 CPC
art. 85a LEF
Incarto n.
12.2011.111
Lugano
4 ottobre
2011
CJ/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Jaques
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2011.15
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 29
aprile 2011 da
AO 1
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui
l’istante ha chiesto, in via sia supercautelare che cautelare, la sospensione
provvisoria giusta l’art. 85a cpv. 2 LEF dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio promossa dal convenuto nei
suoi confronti;
istanza
accolta dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con decisione
cautelare del 27 maggio 2011, con cui ha provvisoriamente sospeso l’esecuzione
fino alla definizione giudiziale della causa di merito presentata in Italia;
appellante
il convenuto con appello del 9 giugno 2011, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere l’istanza e di revocare la decisione
supercautelare 3 maggio 2011, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre l’istante,
che ha revocato il mandato di patrocinio a favore dell’avv. __________ il 4 luglio
2011, ovvero dopo la notifica dell’ordinanza 28 giugno 2011, avvenuta già il 30
giugno, non ha presentato osservazioni nel termine indicato nell’ordinanza;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. 684'633 del 22 dicembre 2007 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Mendrisio, l’avv. AP 1 ha escusso AO 1, che non ha interposto
opposizione, per l’incasso di complessivi fr. 230'141,66, di cui fr. 227'793,66
per la sua parcella legale del 27 giugno 2007 (doc. I).
B. L’11
aprile 2008, l’UEF di Mendrisio ha proceduto al pignoramento dei quadri
dell’escusso depositati presso il Punto Franco SA di Chiasso (doc. L), già sequestrati
in precedenza in favore dell’escutente.
C. L’11
aprile 2011, AO 1 ha convenuto in giudizio l’avv. AP 1 dinnanzi al Tribunale di
Verona, chiedendo di stabilire il valore delle prestazioni professionali svolte
dall’escutente in favore dell’escusso, l’importo dovuto da quest’ultimo e la
corrispondente riduzione della nota professionale del 27 giugno 2007 (doc. C).
D. Con
avviso d’incanto del 12 aprile 2011, l’UEF di Mendrisio ha fissato l’asta dei
quadri pignorati per il 16 maggio 2011 (doc. B).
E. Con istanza
del 29 aprile 2011, AO 1 ha chiesto, in via sia supercautelare sia cautelare,
la provvisoria sospensione dell’esecuzione n. __________ in virtù dell’art. 85a
cpv. 2 LEF.
F. Con decisione
superprovvisionale del 3 maggio 2011, il Pretore aggiunto di Mendrisio-Sud ha
provvisoriamente sospeso l’esecu-zione in questione.
G. Esperita
l’udienza di discussione dell’istanza cautelare, tenutasi il 18 maggio 2011, il
Pretore aggiunto di Mendrisio-Sud, con sentenza 27 maggio 2011, ha accolto l’istanza e ha quindi confermato la sospensione dell’esecuzione fino alla
definizione giudiziale della causa di merito presentata in Italia. Il primo
giudice, constatato il carattere internazionale della causa dovuto al fatto che
entrambe le parti sono domiciliate in Italia, ha fondato la propria competenza
territoriale sugli art. 31 CL e 85a cpv. 2 LEF, ritenendo l’istanza ricevibile
siccome l’azione di merito era pendente in Italia. Dopo aver respinto, come
inutile, la domanda dell’istante tendente all’audizione degli avvocati svizzeri
con cui l’avv. AP 1 aveva collaborato, il giudice di prime cure ha considerato,
sulla base di un esame sommario e di mera apparenza, che l’ammontare del
credito vantato dall’escutente non fosse stato reso verosimile, siccome la
vertenza, seppur di una certa importanza, non appariva oltremodo complessa e
l’avv. AP 1 non risultava aver svolto impegnative procedure giudiziarie né offerto
consigli o pareri necessitanti ricerche giuridiche particolari. Dovendosi
ritenere adempiuto il presupposto della parvenza del buon fondamento della
richiesta di tutela giurisdizionale di merito, si giustificava la sospensione
provvisoria dell’asta dei quadri, che avrebbe potuto recare all’istante un
pregiudizio difficilmente riparabile, mentre per l’escutente sussisteva
comunque la garanzia data dal mantenimento del pignoramento.
H. Con
l’appello 9 giugno 2011 che qui ci occupa, il convenuto chiede in via
principale di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza
cautelare e di revocare la decisione supercautelare del 3 maggio 2011, con
protesta di tasse, spese e ripetibili in entrambe le sedi. Egli ritiene
innanzitutto l’istanza irricevibile, siccome il primo giudice ha proceduto, contravvenendo
alla giurisprudenza de Tribunale federale, a scindere la componente sostanziale
dell’azione (proposta dinanzi al Tribunale di Verona) e la componente
esecutiva, ovvero la domanda di annullamento o di sospensione dell’esecuzione,
che non è nemmeno stata proposta, se non nella forma provvisoria dell’istanza
in esame. Orbene, né l’art. 31 CL né l’art. 85a cpv. 2 LEF determinerebbero una
competenza, che spetta soltanto al tribunale coinvolto nel procedimento principale.
Non vi sarebbe d’altronde spazio per un foro fondato sugli art. 261 segg. CPC,
avendo l’art. 85a LEF carattere di lex specialis. Ciò giustificherebbe
la revoca della decisione supercautelare, fondata a torto sull’art. 265 CPC,
dal momento che il testo dell’art. 285a LEF non offre la possibilità di
pronunciare la sospensione provvisoria inaudita altera parte. Nel
merito, il reclamante contesta che l’azione promossa dall’escusso in Italia
possa essere considerata “molto verosimilmente fondata” giusta l’art. 85a cpv.
2 LEF, ciò che risulterebbe già dal fatto che la Pretura di Mendrisio-Sud, con
sentenza del 10 marzo 2010, ha respinto l’opposizione interposta da AO 1 contro
il sequestro dei quadri, ritenendo verosimile il credito vantato dall’avv. AP 1.
L’assenza di motivazione nella sentenza impugnata sulla scelta di discostarsi
da tali considerazioni costituirebbe una violazione dell’obbligo di motivare la
sentenza (art. 238 CPC) e del diritto di essere sentite delle parti (art. 29
cpv. 2 Cost.). Inoltre, risulterebbe dagli atti sia l’estensione del mandato e
il lavoro svolto dall’appellante, sia l’elevato valore delle cause in cui egli
è intervenuto, sia ancora la loro complessità, elementi che il primo giudice
avrebbe omesso di considerare, come pure avrebbe omesso di accertare il
contenuto del diritto italiano applicabile alla determinazione degli onorari contestati.
Infine, pur contestando l’applicabilità dei presupposti di cui all’art. 261
CPC, l’appellante reputa inadempiuto il presupposto dell’urgenza, l’istante
avendo temporeggiato per oltre due anni e mezzo dall’avviso di pignoramento
prima di presentare l’istanza in oggetto, ciò che costituirebbe un chiaro abuso
di diritto.
Considerandi
in diritto:
1.
Premesso che sia l’istanza in esame, proposta il 29 aprile 2011, sia
la decisione impugnata, che risale al 27 maggio 2011, sono posteriori all’entrata
in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero
(CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale sono rette
dal nuovo diritto.
2.
Le decisioni di prima istanza in
materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili mediante appello, qualora
il valore litigioso dell’ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata sia di almeno fr. 10'000.-- (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC), ciò che risulta
essere il caso nella fattispecie, visto che l‘esecuzione di cui si chiede la sospensione
verte su fr. 230'141,66. Le decisioni fondate sull’art. 85a LEF non rientrano
infatti tra le eccezioni di cui all’art. 309 CPC, perché “le decisioni del
giudice dell’esecuzione” menzionate nella lettera a della norma riguardano solo
l’esecuzione di decisioni non pecuniarie secondo gli art. 337 segg. CPC (cfr.
art. 335 cpv. 2 CPC a contrario) e non l’esecuzione disciplinata dalla LEF,
come risulta dal fatto che alcune pratiche a tenore della LEF, tra cui non
figura l’azione dell’art. 85a LEF, sono espressamente elencate all’art. 309
lett. b CPC. In virtù dei combinati art. 248 lett. d e 314 cpv. 1 CPC, l’appello
dev’essere proposto entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata
(cfr. Bodmer/Bangert, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 28a ad art.
85a). In concreto l’appello, inoltrato il 9 giugno, a fronte di una sentenza
notificata all’escussa il 30 maggio 2011, è senz’altro tempestivo e rientra
nella competenza della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48
lett. b n. 1 e, a contrario, lett. e n. 1 LOG).
3.
Secondo l’art. 310 CPC con l’appello possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’errato accertamento dei fatti.
4.
Giusta
l’art. 85a cpv. 1 LEF, l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del
luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua
estinzione o della concessione di una dilazione. Se l’azione è ammessa, il
tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l’esecuzione (cpv. 3). Dopo aver
sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, esso può anche pronunciare
la sospensione provvisoria dell’esecuzione se ritiene la domanda molto
verosimilmente fondata (cpv. 2).
4.1
L’azione
dell’art. 85a LEF ha una doppia natura, in quanto persegue due risultati diversi:
da un lato ha carattere sostanziale, nella misura in cui consente all’escusso
di ottenere una sentenza sull’esistenza o sull’esigibilità della pretesa posta
in esecuzione (cpv. 1), dall’altro è di natura procedurale (esecutiva), siccome
tende all’annullamento o alla sospensione dell’esecuzione (cpv. 3), ciò che
determina anche effetti registrali, nel senso che vieta agli uffici
d’esecuzione di dar notizia a terzi circa l’esecuzione annullata (art. 8a cpv.
3.
lett. a LEF). Nonostante la sua natura sostanziale, l’azione serve però a
fini puramente procedurali che, nel medesimo tempo, definiscono l’interesse
dell’escusso all’accertamento (FF 1991 III 50). La ricevibilità dell’azione è
subordinata all’esistenza di un’esecuzione in corso, non sospesa da opposizione,
sicché il processo diventa privo di oggetto in caso di ritiro dell’esecuzione
(cfr. DTF 132 III 278 segg. cons. 4.2 e 4.3.1; 127 III 43 segg. cons. 4).
4.2
Il
foro dell’azione è situato nel “luogo dell’esecuzione”, ovvero si confonde con
il foro esecutivo a norma degli art. 46 segg. LEF (cfr. Schmidt, Commentaire romand de la
LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 4 ad art. 85a). Come
per le altre azioni a scopo esecutivo disciplinate dalla LEF (cfr. ad es. nel
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010: D. Staehelin, n. 19 ad art. 84; Bodmer/Bangert, n. 29 ad art. 85; A. Staehelin, n. 15-16 ad art. 109; Jent-Sørensen, n. 42 ad art. 111; Schöniger, n. 35 ad art. 148), il foro,
per quanto riguarda la componente esecutiva dell’azione, è imperativo ed esclusivo
(cfr. Bodmer/Bangert, op. cit.,
n. 24 ad art. 85a; Tenchio, Feststellungsklagen
und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, tesi Zurigo 1999, p. 150-1 ad §6;
Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 69 ad art. 85a; cfr. pure: Schwander, Neuerungen in den Bereichen
der Rechtsöffnung sowie der Aufhebung oder Einstellung der Betreibung, aber
fehlende Regelung von Exequaturverfahren im SchKG, in: Das revidierte SchKG,
Pubblicazione FSA, vol. 13, Berna 1995, p. 47; Kren
Kostkiewicz, Gerichtsstände im revidierten SchKG, AJP/PJA 1996, p. 1363
ad 6). Tuttavia, parte della dottrina ritiene, in
considerazione dell’aspetto materiale dell’azione, che la stessa possa anche
essere promossa in un altro foro svizzero, in virtù degli art. 31 segg. LForo (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a
ed., Berna 2008, n. 21 ad § 20), apparentemente anche
per quanto riguarda la componente esecutiva (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,
Zurigo 1997, n. 11 ad art.85a; Huber,
Die Feststellungsklage nach Art. 85a SchKG, IWIR 1999, p. 50 ad 6; Brönimann, Kurzkommentar
zur ZPO, Basilea 2010, n. 18 ad art. 85a, che giustamente
precisa che gli arbitri non sono però abilitati ad annullare o sospendere
l’esecu-zione).
4.3
Dalla
riserva dell’art. 46 CPC a favore dei fori stabiliti dalla LEF si potrebbe
dedurre il carattere imperativo del foro dell’art. 85a LEF anche in ambito
nazionale, ma non si potrebbe nemmeno escludere a priori un’applicazione
analogica dell’art. 79 cpv. 1 LEF, che consenta al giudice svizzero adito con un’azione
di merito in accertamento dell’esistenza di un credito posto in esecuzione di
annullare o sospendere l’esecuzione, se così esplicitamente richiesto. La
questione non ha da essere decisa in questa sede, poiché in concreto la causa
di merito è pendente all’estero. E in un tal caso, per il principio della
territorialità vigente in materia di esecuzione forzata, è escluso che il
giudice estero possa ordinare l’annullamento o la sospensione di un’esecuzione
svizzera (DTF 132 III 280, cons. 4.3). La riserva dell’art. 30a LEF a favore
dei trattati internazionali e della LDIP vale infatti solo nel campo d’applicazione
di questi strumenti, ovvero nel campo del diritto privato. In particolare, gli
art. 16 n. 5 CL/1988 (RS 0.275. 11) e 22 n. 5 CL/2007 (RS 0.275.12) riservano,
in materia di esecuzione delle decisioni, la competenza esclusiva dei giudici
nel cui territorio ha luogo l’esecuzione. Parrebbe quindi logico stabilire che,
nei casi in cui l’azione di merito è pendente all’estero (oppure in Svizzera,
qualora l’esecuzione di cui si chiede l’annullamento o la sospensione sia
stata promossa ad uno stadio della procedura di merito che non consente più
all’escusso di presentare nuove conclusioni, principali o riconvenzionali), l’escusso
possa inoltrare l’azione dell’art. 85a LEF al foro dell’esecuzione, chiedendo
al giudice svizzero di posticipare il giudizio fino al passaggio in giudicato
della sentenza estera di merito (cfr. Schwander,
op. cit., loc. cit.; Tenchio, op.
cit., p. 138 ad §4, p. 139 ad A e p. 151 ad 1). Sennonché alcuni autori (Bodmer/Bangert, op. cit., n. 24-25a ad
art. 85a), sulla base di una sentenza del Tribunale federale (DTF 132 III
280-1, cons. 4.3.2 e 4.4), escludono qualsiasi scissione dell’azione e
suggeriscono in tali circostanze che l’escusso chieda l’annullamento o la
sospensione dell’esecuzione con domanda ai sensi dell’art. 85 LEF, fondata
sulla sentenza estera di merito. Riconoscono però all’escusso la facoltà di
chiedere dapprima la sospensione provvisoria dell’esecuzione giusta l’art. 85a
cpv. 2 LEF.
4.4
In
realtà, la sentenza citata da questi autori non riguarda l’azione di cui
all’art. 85a LEF bensì un’azione di accertamento negativo di credito, il cui
inoltro è ammesso dal Tribunale federale laddove l’esecuzione è già sospesa
(giusta l’art. 78 LEF) in seguito alla formulazione di un’opposizione contro
l’esecuzione. È però pur vero che esso ha statuito, pena l’irricevibilità
dell’azione, l’inscindibilità del petitum concernente l’accertamento
dell’inesistenza del credito e dei petita relativi all’annullamento
dell’esecuzione e al divieto della sua comunicazione a terzi, e ciò proprio con
riferimento all’art. 85a LEF (DTF 132 III 280-1, cons. 4.3.1 e 4.3.2).
Tuttavia, il fondamento del dogma dell’inscindibilità non è indicato e pare
addirittura contraddetto dal fatto che il Tribunale federale ha comunque
riservato l’applicazione della LDIP (cons. 4.4 i.f.), senza apparentemente averla
voluto limitare alla questione del diritto applicabile, siccome ha poi esaminato
la decisione dell’autorità cantonale di riconoscere un foro di necessità in
virtù dell’art. 3 LDIP (cons. 5, non pubblicato, cfr. STF 5C.264/2004). Ora, si potrebbero al limite escludere le regole di competenza stabilite dalla LDIP
invocando l’art. 85a cpv. 1 LEF quale lex specialis (ciò che, per quanto
attiene alla componente materiale dell’azione, sembrerebbe comunque incompatibile
con l’art. 30a LEF), ma una simile esclusione è sicuramente improponibile in un
caso come quello in esame, in quanto violerebbe il carattere imperativo delle regole
di foro stabilite dalla Convenzione di Lugano (cfr. Huber, op. cit., loc. cit.).
4.5
D’altronde,
contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante, non si può
semplicemente negare all’escusso la possibilità di promuovere l’azione
dell’art. 85a LEF al foro dell’esecuzione quando l’azione di merito è aperta
all’estero, rinviandolo a chiedere l’annullamento o la sospensione dell’esecuzione
con un’azione in procedura sommaria fondata sull’art. 85 LEF dopo il passaggio
in giudicato della sentenza estera di merito. Infatti, l’art. 85a cpv. 2 LEF,
che offre all’escusso la facoltà di eventualmente ottenere una sospensione
provvisoria dell’esecuzione durante la procedura di merito, deve, come ogni altra
norma, essere interpretato conformemente alla Costituzione, e in particolare al
principio di uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.), sicché non è ammissibile, in
assenza d’indicazione contraria nel testo della norma e nei lavori preparatori,
rifiutare la protezione in questione per il solo fatto che il foro dell’azione
di merito è situato all’estero.
Quanto
alla soluzione suggerita da alcuni autori (Bodmer/
Bangert, op. cit., n. 25a ad art. 85a; Brönimann,
op. cit., n. 20 ad art. 85a), che
riconoscono un foro indipendente per la concessione della sospensione
provvisoria dell’esecuzione giusta l’art. 85a cpv. 2 LEF, occorre nondimeno rilevare
come la stessa determini addirittura una doppia scissione, non solo tra la componente
materiale (trattata all’estero) e quella esecutiva (sospensione provvisoria
dell’esecuzione), ma pure tra la componente esecutiva principale (l’annullamento
o la sospensione dell’esecuzione), che in siffatta soluzione non risulta espressa,
e quella provvisionale (sospensione ex art. 85a cpv. 2 LEF). Contrariamente a
quanto ritenuto dal primo giudice, non si può infatti considerare la sospensione
provvisoria dell’esecuzione a norma dell’art. 85a cpv. 2 LEF quale
provvedimento provvisorio o cautelare ai sensi dell’art. 24 CL/1988 (art. 31 CL/2007)
dipendente dall’azione di merito aperta all’estero, dato che il giudice estero
non è competente per annullare o sospendere l’esecuzione in corso in Svizzera.
Si tratta invece di una misura provvisionale che anticipa la decisione
sull’annullamento o sulla sospensione dell’esecuzione. Lo stesso testo
dell’art. 85a cpv. 2 LEF, secondo cui il giudice può decretare la sospensione
provvisoria solo “dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti”
(in tedesco: “Nach Eingang der Klage ...”, in francese “après avoir
d’entrée de cause entendu les parties ...”), nonché la sistematica della
norma, escludono poi la possibilità che la sospensione possa essere ordinata
prima dell’inoltro dell’azione principale tendente all’annullamento o alla
sospensione dell’esecuzione (cfr. Huber,
op. cit., p. 51 ad 9). D’altronde, quale lex specialis, l’art. 85a cpv.
2.
LEF non lascia spazio ad un’applicazione analogica dell’art. 263 CPC (ciò che
l’art. 269 lett. a CPC ricorda del resto in modo esplicito).
4.6
Riassumendo,
qualora sia pendente all’estero un’azione di merito relativa all’esistenza o all’inesistenza
di un credito posto in esecuzione in Svizzera, l’escusso è nondimeno abilitato
a promuovere al foro dell’esecuzione azione di annullamento o di sospensione
dell’esecuzione (art. 85a cpv. 1 e 3 LEF), chiedendo la sospensione della
procedura svizzera nonché la sospensione provvisoria dell’esecuzione (art. 85a
cpv. 2 LEF) fino al passaggio in giudicato della sentenza estera. Una sospensione
preprocessuale dell’esecuzione è esclusa.
5.
Ciò
posto, nel caso in esame il primo giudice era quindi competente per statuire sull’istanza
nonostante l’azione di merito relativa al credito fatto valere dall’avv. AP 1
fosse pendente in Italia, ma egli avrebbe dovuto respingerla dal momento che
l’istante non aveva formulato, in via principale, una conclusione tendente all’annullamento
dell’esecuzione n. __________. Per il medesimo motivo occorre annullare la
decisione superprovvisionale del 3 maggio 2011, così che si rivela superfluo
statuire sulla questione di sapere se il primo giudice era abilitato a
decretare la sospensione provvisoria dell’esecuzione in via supercautelare
nonostante che secondo il testo dell’art. 85a cpv. 2 LEF tale misura possa
essere decretata solo “dopo” che il tribunale ha sentito le parti (pro:
STF 2 ottobre 2008, inc.5A_712/2008, cons. 2.1 i.f. e 2.2 i.f., ma per risolvere
un problema che in realtà non si pone, giacché il giudice del fallimento
dovrebbe differire la sua decisione già dall’inoltro dell’azione dell’art. 85a
LEF, cfr. DTF 133 III 686-7, cons. 3.2; Brönimann,
op. cit., n. 13 e 34 ad art.
85a; Bodmer/Bangert, op. cit., n.
25a ad art. 85a; contra: Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit.,
n. 20 ad art. 85a; Huber, p. 51 ad
9/a; Tenchio, op. cit., p. 163-5
ad §7/A/1).
6.
L’appello
va quindi accolto.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 27 maggio 2011 del Pretore aggiunto
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud (__________) è annullata ed è così
riformata:
1.
L’istanza
29.
aprile 2011 di AO 1 è respinta.
2.
La
decisione supercautelare 3 maggio 2011 del Pretore aggiunto della Giurisdizione
di Mendrisio-Sud è revocata.
3.
La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'500.-- sono a carico della
parte istante, che rifonderà alla convenuta fr. 3'000.-- a titolo di
ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’450.--
b) spese fr.
50.
--
Totale fr.
1’500.--
da
anticiparsi dall’appellante son poste a carico di AO 1, con l’obbligo di
rifondere alla parte appellante fr. 2’000.-- per ripetibili.
III. Intimazione:
–
–
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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