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Decisione

12.2011.111

Provvedimento cautelare in azione di accertamento di inesistenza del debito, sospensione provvisoria della procedura esecutiva, foro svizzero in caso di azione di merito introdotta in Stato estero

4 ottobre 2011Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. 684'633 del 22 dicembre 2007 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Mendrisio, l’avv. AP 1 ha escusso AO 1, che non ha interposto

opposizione, per l’incasso di complessivi fr. 230'141,66, di cui fr. 227'793,66

per la sua parcella legale del 27 giugno 2007 (doc. I).

B. L’11

aprile 2008, l’UEF di Mendrisio ha proceduto al pignoramento dei quadri

dell’escusso depositati presso il Punto Franco SA di Chiasso (doc. L), già sequestrati

in precedenza in favore dell’escutente.

C. L’11

aprile 2011, AO 1 ha convenuto in giudizio l’avv. AP 1 dinnanzi al Tribunale di

Verona, chiedendo di stabilire il valore delle prestazioni professionali svolte

dall’escutente in favore dell’escusso, l’importo dovuto da quest’ultimo e la

corrispondente riduzione della nota professionale del 27 giugno 2007 (doc. C).

D. Con

avviso d’incanto del 12 aprile 2011, l’UEF di Mendrisio ha fissato l’asta dei

quadri pignorati per il 16 maggio 2011 (doc. B).

E. Con istanza

del 29 aprile 2011, AO 1 ha chiesto, in via sia supercautelare sia cautelare,

la provvisoria sospensione dell’esecuzione n. __________ in virtù dell’art. 85a

cpv. 2 LEF.

F. Con decisione

superprovvisionale del 3 maggio 2011, il Pretore aggiunto di Mendrisio-Sud ha

provvisoriamente sospeso l’esecu-zione in questione.

G. Esperita

l’udienza di discussione dell’istanza cautelare, tenutasi il 18 maggio 2011, il

Pretore aggiunto di Mendrisio-Sud, con sentenza 27 maggio 2011, ha accolto l’istanza e ha quindi confermato la sospensione dell’esecuzione fino alla

definizione giudiziale della causa di merito presentata in Italia. Il primo

giudice, constatato il carattere internazionale della causa dovuto al fatto che

entrambe le parti sono domiciliate in Italia, ha fondato la propria competenza

territoriale sugli art. 31 CL e 85a cpv. 2 LEF, ritenendo l’istanza ricevibile

siccome l’azione di merito era pendente in Italia. Dopo aver respinto, come

inutile, la domanda dell’istante tendente all’audizione degli avvocati svizzeri

con cui l’avv. AP 1 aveva collaborato, il giudice di prime cure ha considerato,

sulla base di un esame sommario e di mera apparenza, che l’ammontare del

credito vantato dall’escutente non fosse stato reso verosimile, siccome la

vertenza, seppur di una certa importanza, non appariva oltremodo complessa e

l’avv. AP 1 non risultava aver svolto impegnative procedure giudiziarie né offerto

consigli o pareri necessitanti ricerche giuridiche particolari. Dovendosi

ritenere adempiuto il presupposto della parvenza del buon fondamento della

richiesta di tutela giurisdizionale di merito, si giustificava la sospensione

provvisoria dell’asta dei quadri, che avrebbe potuto recare all’istante un

pregiudizio difficilmente riparabile, mentre per l’escutente sussisteva

comunque la garanzia data dal mantenimento del pignoramento.

H. Con

l’appello 9 giugno 2011 che qui ci occupa, il convenuto chiede in via

principale di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza

cautelare e di revocare la decisione supercautelare del 3 maggio 2011, con

protesta di tasse, spese e ripetibili in entrambe le sedi. Egli ritiene

innanzitutto l’istanza irricevibile, siccome il primo giudice ha proceduto, contravvenendo

alla giurisprudenza de Tribunale federale, a scindere la componente sostanziale

dell’azione (proposta dinanzi al Tribunale di Verona) e la componente

esecutiva, ovvero la domanda di annullamento o di sospensione dell’esecuzione,

che non è nemmeno stata proposta, se non nella forma provvisoria dell’istanza

in esame. Orbene, né l’art. 31 CL né l’art. 85a cpv. 2 LEF determinerebbero una

competenza, che spetta soltanto al tribunale coinvolto nel procedimento principale.

Non vi sarebbe d’altronde spazio per un foro fondato sugli art. 261 segg. CPC,

avendo l’art. 85a LEF carattere di lex specialis. Ciò giustificherebbe

la revoca della decisione supercautelare, fondata a torto sull’art. 265 CPC,

dal momento che il testo dell’art. 285a LEF non offre la possibilità di

pronunciare la sospensione provvisoria inaudita altera parte. Nel

merito, il reclamante contesta che l’azione promossa dall’escusso in Italia

possa essere considerata “molto verosimilmente fondata” giusta l’art. 85a cpv.

2 LEF, ciò che risulterebbe già dal fatto che la Pretura di Mendrisio-Sud, con

sentenza del 10 marzo 2010, ha respinto l’opposizione interposta da AO 1 contro

il sequestro dei quadri, ritenendo verosimile il credito vantato dall’avv. AP 1.

L’assenza di motivazione nella sentenza impugnata sulla scelta di discostarsi

da tali considerazioni costituirebbe una violazione dell’obbligo di motivare la

sentenza (art. 238 CPC) e del diritto di essere sentite delle parti (art. 29

cpv. 2 Cost.). Inoltre, risulterebbe dagli atti sia l’estensione del mandato e

il lavoro svolto dall’appellante, sia l’elevato valore delle cause in cui egli

è intervenuto, sia ancora la loro complessità, elementi che il primo giudice

avrebbe omesso di considerare, come pure avrebbe omesso di accertare il

contenuto del diritto italiano applicabile alla determinazione degli onorari contestati.

Infine, pur contestando l’applicabilità dei presupposti di cui all’art. 261

CPC, l’appellante reputa inadempiuto il presupposto dell’urgenza, l’istante

avendo temporeggiato per oltre due anni e mezzo dall’avviso di pignoramento

prima di presentare l’istanza in oggetto, ciò che costituirebbe un chiaro abuso

di diritto.

Considerandi

in diritto:

1.

Premesso che sia l’istanza in esame, proposta il 29 aprile 2011, sia

la decisione impugnata, che risale al 27 maggio 2011, sono posteriori all’entrata

in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero

(CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale sono rette

dal nuovo diritto.

2.

Le decisioni di prima istanza in

materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili mediante appello, qualora

il valore litigioso dell’ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata sia di almeno fr. 10'000.-- (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC), ciò che risulta

essere il caso nella fattispecie, visto che l‘esecuzione di cui si chiede la sospensione

verte su fr. 230'141,66. Le decisioni fondate sull’art. 85a LEF non rientrano

infatti tra le eccezioni di cui all’art. 309 CPC, perché “le decisioni del

giudice dell’esecuzione” menzionate nella lettera a della norma riguardano solo

l’esecuzione di decisioni non pecuniarie secondo gli art. 337 segg. CPC (cfr.

art. 335 cpv. 2 CPC a contrario) e non l’esecuzione disciplinata dalla LEF,

come risulta dal fatto che alcune pratiche a tenore della LEF, tra cui non

figura l’azione dell’art. 85a LEF, sono espressamente elencate all’art. 309

lett. b CPC. In virtù dei combinati art. 248 lett. d e 314 cpv. 1 CPC, l’appello

dev’essere proposto entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata

(cfr. Bodmer/Bangert, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 28a ad art.

85a). In concreto l’appello, inoltrato il 9 giugno, a fronte di una sentenza

notificata all’escussa il 30 maggio 2011, è senz’altro tempestivo e rientra

nella competenza della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48

lett. b n. 1 e, a contrario, lett. e n. 1 LOG).

3.

Secondo l’art. 310 CPC con l’appello possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’errato accertamento dei fatti.

4.

Giusta

l’art. 85a cpv. 1 LEF, l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del

luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua

estinzione o della concessione di una dilazione. Se l’azione è ammessa, il

tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l’esecuzione (cpv. 3). Dopo aver

sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, esso può anche pronunciare

la sospensione provvisoria dell’esecuzione se ritiene la domanda molto

verosimilmente fondata (cpv. 2).

4.1

L’azione

dell’art. 85a LEF ha una doppia natura, in quanto persegue due risultati diversi:

da un lato ha carattere sostanziale, nella misura in cui consente all’escusso

di ottenere una sentenza sull’esistenza o sull’esigibilità della pretesa posta

in esecuzione (cpv. 1), dall’altro è di natura procedurale (esecutiva), siccome

tende all’annullamento o alla sospensione dell’esecuzione (cpv. 3), ciò che

determina anche effetti registrali, nel senso che vieta agli uffici

d’esecuzione di dar notizia a terzi circa l’esecuzione annullata (art. 8a cpv.

3.

lett. a LEF). Nonostante la sua natura sostanziale, l’azione serve però a

fini puramente procedurali che, nel medesimo tempo, definiscono l’interesse

dell’escusso all’ac­certamento (FF 1991 III 50). La ricevibilità dell’azione è

subordinata all’esistenza di un’esecuzione in corso, non sospesa da opposizione,

sicché il processo diventa privo di oggetto in caso di ritiro dell’esecuzione

(cfr. DTF 132 III 278 segg. cons. 4.2 e 4.3.1; 127 III 43 segg. cons. 4).

4.2

Il

foro dell’azione è situato nel “luogo dell’esecuzione”, ovvero si confonde con

il foro esecutivo a norma degli art. 46 segg. LEF (cfr. Schmidt, Commentaire romand de la

LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 4 ad art. 85a). Come

per le altre azioni a scopo esecutivo disciplinate dalla LEF (cfr. ad es. nel

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010: D. Staehelin, n. 19 ad art. 84; Bodmer/Bangert, n. 29 ad art. 85; A. Staehelin, n. 15-16 ad art. 109; Jent-Sørensen, n. 42 ad art. 111; Schöniger, n. 35 ad art. 148), il foro,

per quanto riguarda la componente esecutiva dell’azione, è imperativo ed esclusivo

(cfr. Bodmer/Ban­gert, op. cit.,

n. 24 ad art. 85a; Tenchio, Feststellungsklagen

und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, tesi Zurigo 1999, p. 150-1 ad §6;

Gilliéron, Commentaire de la LP,

vol. I, Losanna 1999, n. 69 ad art. 85a; cfr. pure: Schwander, Neuerungen in den Bereichen

der Rechtsöffnung sowie der Aufhebung oder Einstellung der Betreibung, aber

fehlende Regelung von Exequaturverfahren im SchKG, in: Das revidierte SchKG,

Pubblicazione FSA, vol. 13, Berna 1995, p. 47; Kren

Kostkie­wicz, Gerichtsstände im revidierten SchKG, AJP/PJA 1996, p. 1363

ad 6). Tuttavia, parte della dottrina ritiene, in

considerazione dell’aspetto materiale dell’azione, che la stessa possa anche

essere promossa in un altro foro svizzero, in virtù degli art. 31 segg. LForo (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetrei­bungs- und Konkursrechts, 8a

ed., Berna 2008, n. 21 ad § 20), apparentemente anche

per quanto riguarda la componente esecutiva (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,

Zurigo 1997, n. 11 ad art.85a; Huber,

Die Feststellungsklage nach Art. 85a SchKG, IWIR 1999, p. 50 ad 6; Brönimann, Kurzkommentar

zur ZPO, Basilea 2010, n. 18 ad art. 85a, che giustamente

precisa che gli arbitri non sono però abilitati ad annullare o sospendere

l’esecu-zione).

4.3

Dalla

riserva dell’art. 46 CPC a favore dei fori stabiliti dalla LEF si potrebbe

dedurre il carattere imperativo del foro dell’art. 85a LEF anche in ambito

nazionale, ma non si potrebbe nemmeno escludere a priori un’applicazione

analogica dell’art. 79 cpv. 1 LEF, che consenta al giudice svizzero adito con un’azione

di merito in accertamento dell’esistenza di un credito posto in esecuzione di

annullare o sospendere l’esecuzione, se così esplicitamente richiesto. La

questione non ha da essere decisa in questa sede, poiché in concreto la causa

di merito è pendente all’estero. E in un tal caso, per il principio della

territorialità vigente in materia di esecuzione forzata, è escluso che il

giudice estero possa ordinare l’annullamento o la sospensione di un’esecuzione

svizzera (DTF 132 III 280, cons. 4.3). La riserva dell’art. 30a LEF a favore

dei trattati internazionali e della LDIP vale infatti solo nel campo d’applicazione

di questi strumenti, ovvero nel campo del diritto privato. In particolare, gli

art. 16 n. 5 CL/1988 (RS 0.275. 11) e 22 n. 5 CL/2007 (RS 0.275.12) riservano,

in materia di esecuzione delle decisioni, la competenza esclusiva dei giudici

nel cui territorio ha luogo l’esecuzione. Parrebbe quindi logico stabilire che,

nei casi in cui l’azione di merito è pendente all’este­ro (oppure in Svizzera,

qualora l’esecuzione di cui si chiede l’an­nullamento o la sospensione sia

stata promossa ad uno stadio della procedura di merito che non consente più

all’escusso di presentare nuove conclusioni, principali o riconvenzionali), l’e­scusso

possa inoltrare l’azione dell’art. 85a LEF al foro dell’ese­cuzione, chiedendo

al giudice svizzero di posticipare il giudizio fino al passaggio in giudicato

della sentenza estera di merito (cfr. Schwander,

op. cit., loc. cit.; Tenchio, op.

cit., p. 138 ad §4, p. 139 ad A e p. 151 ad 1). Sennonché alcuni autori (Bodmer/Ban­gert, op. cit., n. 24-25a ad

art. 85a), sulla base di una sentenza del Tribunale federale (DTF 132 III

280-1, cons. 4.3.2 e 4.4), escludono qualsiasi scissione dell’azione e

suggeriscono in tali circostanze che l’escusso chieda l’annullamento o la

sospensione dell’esecuzione con domanda ai sensi dell’art. 85 LEF, fondata

sulla sentenza estera di merito. Riconoscono però all’escusso la facoltà di

chiedere dapprima la sospensione provvisoria dell’e­secuzione giusta l’art. 85a

cpv. 2 LEF.

4.4

In

realtà, la sentenza citata da questi autori non riguarda l’azione di cui

all’art. 85a LEF bensì un’azione di accertamento negativo di credito, il cui

inoltro è ammesso dal Tribunale federale laddove l’esecuzione è già sospesa

(giusta l’art. 78 LEF) in seguito alla formulazione di un’opposizione contro

l’esecuzione. È però pur vero che esso ha statuito, pena l’irricevibilità

dell’azione, l’inscin­dibilità del petitum concernente l’accertamento

dell’inesistenza del credito e dei petita relativi all’annullamento

dell’esecuzione e al divieto della sua comunicazione a terzi, e ciò proprio con

riferimento all’art. 85a LEF (DTF 132 III 280-1, cons. 4.3.1 e 4.3.2).

Tuttavia, il fondamento del dogma dell’inscindibilità non è indicato e pare

addirittura contraddetto dal fatto che il Tribunale federale ha comunque

riservato l’applicazione della LDIP (cons. 4.4 i.f.), senza apparentemente averla

voluto limitare alla questione del diritto applicabile, siccome ha poi esaminato

la decisione dell’autorità cantonale di riconoscere un foro di necessità in

virtù dell’art. 3 LDIP (cons. 5, non pubblicato, cfr. STF 5C.264/2004). Ora, si potrebbero al limite escludere le regole di competenza stabilite dalla LDIP

invocando l’art. 85a cpv. 1 LEF quale lex specialis (ciò che, per quanto

attiene alla componente materiale dell’azione, sembrerebbe comunque incompatibile

con l’art. 30a LEF), ma una simile esclusione è sicuramente improponibile in un

caso come quello in esame, in quanto violerebbe il carattere imperativo delle regole

di foro stabilite dalla Convenzione di Lugano (cfr. Huber, op. cit., loc. cit.).

4.5

D’altronde,

contrariamente a quanto sembra sostenere l’appel­lante, non si può

semplicemente negare all’escusso la possibilità di promuovere l’azione

dell’art. 85a LEF al foro dell’esecuzione quando l’azione di merito è aperta

all’estero, rinviandolo a chiedere l’annullamento o la sospensione dell’esecuzione

con un’azione in procedura sommaria fondata sull’art. 85 LEF dopo il passaggio

in giudicato della sentenza estera di merito. Infatti, l’art. 85a cpv. 2 LEF,

che offre all’escusso la facoltà di eventualmente ottenere una sospensione

provvisoria dell’esecuzione durante la procedura di merito, deve, come ogni altra

norma, essere interpretato conformemente alla Costituzione, e in particolare al

principio di uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.), sicché non è ammissibile, in

assenza d’indicazione contraria nel testo della norma e nei lavori preparatori,

rifiutare la protezione in questione per il solo fatto che il foro dell’azione

di merito è situato all’estero.

Quanto

alla soluzione suggerita da alcuni autori (Bodmer/

Bangert, op. cit., n. 25a ad art. 85a; Brönimann,

op. cit., n. 20 ad art. 85a), che

riconoscono un foro indipendente per la concessione della sospensione

provvisoria dell’esecuzione giusta l’art. 85a cpv. 2 LEF, occorre nondimeno rilevare

come la stessa determini addirittura una doppia scissione, non solo tra la componente

materiale (trattata all’estero) e quella esecutiva (sospensione provvisoria

dell’esecuzione), ma pure tra la componente esecutiva principale (l’annullamento

o la sospensione dell’esecuzione), che in siffatta soluzione non risulta espressa,

e quella provvisionale (sospensione ex art. 85a cpv. 2 LEF). Contrariamente a

quanto ritenuto dal primo giudice, non si può infatti considerare la sospensione

provvisoria dell’esecuzione a norma dell’art. 85a cpv. 2 LEF quale

provvedimento provvisorio o cautelare ai sensi dell’art. 24 CL/1988 (art. 31 CL/2007)

dipendente dall’azione di merito aperta all’estero, dato che il giudice estero

non è competente per annullare o sospendere l’esecuzione in corso in Svizzera.

Si tratta invece di una misura provvisionale che anticipa la decisione

sull’annullamento o sulla sospensione dell’esecuzione. Lo stesso testo

dell’art. 85a cpv. 2 LEF, secondo cui il giudice può decretare la sospensione

provvisoria solo “dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti”

(in tedesco: “Nach Eingang der Klage ...”, in francese “après avoir

d’entrée de cause entendu les parties ...”), nonché la sistematica della

norma, escludono poi la possibilità che la sospensione possa essere ordinata

prima dell’inoltro dell’azione principale tendente all’annullamento o alla

sospensione dell’esecuzione (cfr. Huber,

op. cit., p. 51 ad 9). D’altronde, quale lex specialis, l’art. 85a cpv.

2.

LEF non lascia spazio ad un’applicazione analogica dell’art. 263 CPC (ciò che

l’art. 269 lett. a CPC ricorda del resto in modo esplicito).

4.6

Riassumendo,

qualora sia pendente all’estero un’azione di merito relativa all’esistenza o all’inesistenza

di un credito posto in esecuzione in Svizzera, l’escusso è nondimeno abilitato

a promuovere al foro dell’esecuzione azione di annullamento o di sospensione

dell’esecuzione (art. 85a cpv. 1 e 3 LEF), chiedendo la sospensione della

procedura svizzera nonché la sospensione provvisoria dell’esecuzione (art. 85a

cpv. 2 LEF) fino al passaggio in giudicato della sentenza estera. Una sospensione

preprocessuale dell’esecuzione è esclusa.

5.

Ciò

posto, nel caso in esame il primo giudice era quindi competente per statuire sull’istanza

nonostante l’azione di merito relativa al credito fatto valere dall’avv. AP 1

fosse pendente in Italia, ma egli avrebbe dovuto respingerla dal momento che

l’istante non aveva formulato, in via principale, una conclusione tendente all’annullamento

dell’esecuzione n. __________. Per il medesimo motivo occorre annullare la

decisione superprovvisionale del 3 maggio 2011, così che si rivela superfluo

statuire sulla questione di sapere se il primo giudice era abilitato a

decretare la sospensione provvisoria dell’esecuzione in via supercautelare

nonostante che secondo il testo dell’art. 85a cpv. 2 LEF tale misura possa

essere decretata solo “dopo” che il tribunale ha sentito le parti (pro:

STF 2 ottobre 2008, inc.5A_712/2008, cons. 2.1 i.f. e 2.2 i.f., ma per risolvere

un problema che in realtà non si pone, giacché il giudice del fallimento

dovrebbe differire la sua decisione già dall’inoltro dell’azione dell’art. 85a

LEF, cfr. DTF 133 III 686-7, cons. 3.2; Brönimann,

op. cit., n. 13 e 34 ad art.

85a; Bodmer/Bangert, op. cit., n.

25a ad art. 85a; contra: Jae­ger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit.,

n. 20 ad art. 85a; Huber, p. 51 ad

9/a; Tenchio, op. cit., p. 163-5

ad §7/A/1).

6.

L’appello

va quindi accolto.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia

I. L’appello è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 27 maggio 2011 del Pretore aggiunto

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud (__________) è annullata ed è così

riformata:

1.

L’istanza

29.

aprile 2011 di AO 1 è respinta.

2.

La

decisione supercautelare 3 maggio 2011 del Pretore aggiunto della Giurisdizione

di Mendrisio-Sud è revocata.

3.

La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'500.-- sono a carico della

parte istante, che rifonderà alla convenuta fr. 3'000.-- a titolo di

ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’450.--

b) spese fr.

50.

--

Totale fr.

1’500.--

da

anticiparsi dall’appellante son poste a carico di AO 1, con l’obbligo di

rifondere alla parte appellante fr. 2’000.-- per ripetibili.

III. Intimazione:

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le

decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In

presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è

ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93.

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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