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Decisione

12.2011.113

Domanda di riconoscimento e exequatur Convenzione di Lugano, negata violazione di ordine pubblico materiale svizzero

18 ottobre 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il reclamo 9 giugno 2011 di RE 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Considerandi

II. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

950.

-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1’000.-

già anticipati dal reclamante,

restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alle controparti complessivi

fr. 2’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine

al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse

possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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