12.2011.113
Domanda di riconoscimento e exequatur Convenzione di Lugano, negata violazione di ordine pubblico materiale svizzero
18 ottobre 2011Italiano20 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2011.113
Data decisione, Autorità:
18.10.2011, IICCA
Titolo:
Domanda di riconoscimento e exequatur Convenzione di Lugano, negata violazione di ordine pubblico materiale svizzero
PROVVEDIMENTO PROVVISORIO
RICONOSCIMENTO
art. 34 CL
Incarto n.
12.2011.113
Lugano
18 ottobre
2011/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2011.1862
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza
(domanda di riconoscimento e di exequatur) 5 maggio 2011 da
CO 1
CO 2
tutti rappr. da RA
2
contro
RE 1
rappr. da RA 1
con cui gli
istanti hanno chiesto che fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera
l’ordinanza 31 marzo 2011 del Tribunale di __________ e fosse adottato, quale
provvedimento cautelare, il sequestro, fino a concorrenza di € 450'000.- (pari
a fr. 584'631.-), di tutti i beni di pertinenza del convenuto ed in particolare
dei fogli nn. __________, __________, __________, __________ nonché della quota
parte di comproprietà dei fogli nn. __________ (quota __________ di 1/6 e quota
__________ di 1/6), __________ (quota __________ di 1/10) di cui alla part. n. __________
RFD di __________, di qualsiasi credito segnatamente per onorari, dividendi,
tantièmes, prestiti, ecc. che il convenuto vantava nei confronti di __________,
__________, di qualsiasi bene che il convenuto aveva depositato presso __________,
__________, detenuto da quella società per qualsiasi motivo e delle azioni di __________,
__________, presso il domicilio del convenuto, domanda che il Pretore, con
sentenza 9 maggio 2011 ha accolto;
ed ora sul
reclamo 9 giugno 2011 con cui il convenuto ha chiesto di respingere l’istanza
di riconoscimento e di exequatur e di revocare il sequestro dei suoi beni, al
quale gli istanti si sono integralmente opposti in occasione dell’udienza di
discussione del 13 settembre 2011;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
ordinanza 31 marzo 2011 (doc. A inc. n. SO.2011.1862) il Tribunale di __________
ha, tra le altre cose, autorizzato CO 2 e CO 1 a procedere a sequestro conservativo sino alla concorrenza di € 450'000.- sui beni mobili, immobili
e crediti, anche presso terzi, di RE 1, all’epoca presidente del consiglio
d’amministrazione della società, responsabile ex art. 2476 CCIt. Il giudice
italiano, per quanto qui interessa, ha ritenuto che la domanda di sequestro
conservativo era supportata dal necessario fumus boni iuris già in
ragione di quanto risultante dagli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle
Entrate, con i relativi verbali di constatazione, dai quali emergeva come i
macchinari oggetto di causa, ceduti in leasing alla società da S__________ __________,
sarebbero stati acquistati da quest’ultimo da due fallimenti senza l’accordo
dei relativi curatori, e come il relativo trasporto risultasse essere stato da
lui eseguito pur non disponendo egli di alcun mezzo di trasporto idoneo,
aspetti questi che erano altamente indicativi del carattere fraudolento
dell’operazione, compiuta su beni inesistenti, a cui RE 1 aveva sollevato
contestazioni generiche, per altro solo con la replica, fuori dal
contraddittorio, senza comunque dimostrare, e neppure allegare, l’effettivo
acquisto dei macchinari da parte di S__________ __________; e che d’altra
parte, anche a voler assumere il carattere non fittizio delle operazioni,
restava il pregiudizio obiettivo patito dalla società in conseguenza del fatto
che i beni, a seguito del contratto di leasing, erano poi stati rivenduti, dopo
meno di 2 anni, a M__________ __________ ad un prezzo notevolmente inferiore al
costo complessivo di riscatto e di leasing, senza che RE 1, che materialmente aveva
stipulato ed eseguito i contratti in parola, avesse ritenuto di esperire alcuna
azione nei confronti del proprietario dei macchinari risultati “non
funzionanti”, circostanze queste a fronte delle quali le difese di RE 1
apparivano destituite di fondamento: in particolare l’esistenza dei macchinari
e l’effettività della negoziazione fra i soggetti implicati nella vicenda non
poteva essere desunta dai contratti di leasing, siccome essi provenivano dallo
stesso RE 1 e quindi non potevano costituire prova in suo favore; e la scelta
della società di non contestare gli accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate
e di non avvisare gli ex amministratori al proposito era poi irrilevante perché
RE 1 aveva omesso di indicare quale prova avrebbe potuto offrire, circa il
carattere non fraudolento dell’operazione, ove gli accertamenti fiscali gli
fossero stati tempestivamente comunicati. Il giudice ha infine ritenuto adempiuto
anche il requisito del periculum in mora, rilevando che RE 1 era
proprietario di un modesto lotto di terreno, di modo che, avuto riguardo
all’entità presumibilmente elevata del danno, il suo patrimonio era
insufficiente a garantire l’adempimento del debito risarcitorio.
2. Con
istanza 5 maggio 2011, fondata sugli art. 33 cpv. 2 e 38 segg. della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di
Lugano [CLug], RS 0.275.12), CO 2 e CO 1 hanno convenuto
in giudizio RE 1 innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
chiedendo che l’ordinanza 31 marzo 2011 del Tribunale di __________ fosse
riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera e che nel contempo fosse ordinato
all’UE di Lugano di eseguire, quale provvedimento cautelare ex art. 47 CLug, il
sequestro, fino a concorrenza di € 450'000.- (pari a fr. 584'631.-), di tutti i
beni di pertinenza del convenuto indicati in dettaglio in ingresso, domanda che
il Pretore ha accolto il 9 maggio 2011 (inc. n. SO.2011.1862).
3. Con
il reclamo 9 giugno 2011 che qui ci occupa il convenuto chiede di respingere
l’istanza di riconoscimento e di exequatur e di revocare il sequestro dei suoi
beni. Egli adduce in sostanza che la decisione del Tribunale di __________ di
cui erano stati chiesti il riconoscimento e l’esecutività in Svizzera, nel
frattempo da lui impugnata con un reclamo in Italia (doc. C), era manifestamente
contraria all’ordine pubblico materiale e procedurale svizzero, in particolare
siccome violava il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), quello
dell’onere della prova (art. 8 CC), quello della parità di trattamento (art. 29
cpv. 1 Cost.) e quello che subordinava l’adozione di provvedimenti cautelari
alla verosimile esistenza del fumus boni iuris e del periculum in
mora.
In
occasione dell’udienza del 13 settembre 2011 gli istanti hanno postulato la
reiezione del gravame, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario,
nei prossimi considerandi.
4. Giusta
l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi
dell’art. 43 CLug - che in Svizzera va promosso mediante reclamo, da esaminarsi
dall’autorità giudiziaria preposta con cognizione piena dei motivi di diniego (cfr.
art. 327a CPC) - rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno
dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in
nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito
(cpv. 2).
5. Nel
caso di specie l’unico impedimento al giudizio di riconoscimento e di exequatur
evocato dal reclamante è quello definito dall’art. 34 n. 1 CLug, disposizione secondo
cui le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se il
riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato
richiesto. A suo dire, la decisione del Tribunale di __________ violava in
effetti il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), per il fatto
di non essere comprensibile (non indicando né il valore dei macchinari, né il
prezzo della rimproverata vendita, né l’importo del danno subito dalla società,
né le circostanze di luogo e di tempo in cui la fattispecie si sarebbe
realizzata, né quali erano i doveri derivanti dall’art. 2476 CCIt che egli non
avrebbe osservato, né le basi legali del credito della società, né quali erano
gli allegati e gli indizi di prova ritenuti rilevanti, né il percorso logico,
fattuale e giuridico che aveva portato il giudice a quantificare in € 450'000.-
l’importo del provvedimento cautelare), per non aver indicato la norma del
CPCIt su cui fondava il suo giudizio e per non aver preso in considerazione la
prova relativa ai contratti di leasing da lui offerta; violava le disposizioni
sull’onere della prova (art. 8 CC), per aver ammesso la domanda di sequestro
conservativo nonostante non fosse stata recata alcuna prova delle circostanze a
lui rimproverate e per avergli rimproverato, con un’erronea inversione
dell’onere della prova, di aver omesso di indicare eventuali prove del
carattere non fraudolento dell’operazione; violava il principio della parità di
trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.), per non aver tenuto conto della sua
contestazione circa la natura fittizia e fraudolenta dell’operazione a lui
rimproverata, in realtà reale e dimostrata, e della prova da lui offerta
consistente nei contratti di leasing; non si fondava su un sufficiente fumus
boni iuris, non essendo circostanziata né comprensibile (per le ragioni già
addotte in precedenza) e non risultando la verosimile esistenza del credito; ed
aveva erroneamente concluso per l’esistenza del requisito del periculum in
mora.
6. In generale, lo
scopo delle norme sul riconoscimento e sull’esecuzione è di agevolare la circolazione
delle sentenze in materia civile e commerciale. Aderendo ad un trattato
internazionale che prevede il riconoscimento e l’esecuzione in Svizzera di
decisioni pronunciate all’estero, il legislatore ha dunque accettato
(necessariamente) l’eventualità che certe decisioni straniere possano essere
diverse da quelle che sarebbero state adottate da un giudice svizzero. Non ci
si può pertanto richiamare all’ordine pubblico svizzero ogni qualvolta la legge
straniera diverga - quand’anche in misura importante, nel merito o per la
procedura seguita - dal diritto svizzero. In altre parole, nell’ambito del
riconoscimento e dell’esecuzione di sentenze di tribunali esteri la riserva di
ordine pubblico ha una portata più limitata che nell’applicazione diretta del diritto
straniero: di carattere eccezionale, essa va interpretata restrittivamente (DTF
126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b, 534 consid. 2c; TF 5 ottobre 2010
4A_145/2010 consid. 5.1; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216).
7. Il reclamante sembra
pretendere che la decisione oggetto di riconoscimento e di
exequatur sarebbe talmente urtante da risultare contraria all’ordine pubblico
materiale svizzero.
7.1 Per
ammettere l’incompatibilità di una decisione con l’ordine pubblico materiale
svizzero non basta di per sé un apprezzamento delle prove sbagliato, un
accertamento di fatto manifestamente errato o la violazione di una norma di
diritto applicabile (TF 8 aprile 2005 4P.253/2004 consid. 3.1, 10 ottobre 2005
4P.146/2005 consid. 3.1 pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c), anche perché
nell’ambito del ricorso dell’art. 45 cpv. 2 CLug - come si è visto - non è
possibile riesaminare il merito della decisione straniera. Occorre piuttosto
che quest’ultima - e ciò sia nella motivazione che nell’esito - misconosca quei
valori essenziali e largamente riconosciuti che, secondo la concezione
predominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni
ordinamento giuridico (TF 13 novembre 2006 4P.154/2006 consid. 3.1),
rispettivamente urti in maniera scioccante i principi giuridici fondamentali
dell’ordinamento giuridico così come concepito in Svizzera (Schuler, Basler Kommentar, n. 14 ad
art. 34 CLug; DTF 125 III 443 consid. 3d, 126 III 534 consid. 2c; TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 3.1, pubbl. in: RtiD
II-2006 n. 34c, 27 febbraio 2007 4P.304/2006 consid. 5.1, 31 agosto 2007
4A_80/2007 consid. 5.1), rispettivamente ancora li violi al punto da non
risultare più compatibile con l’ordinamento giuridico e il sistema di valori
determinanti svizzeri (TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 7.2.1, pubbl. in:
RtiD II-2006 n. 34c, 10 marzo 2010 4A_4/2010 consid. 3.1), ritenuto che tra i
principi fondamentali tutelati vi sono in particolare quelli della lealtà
contrattuale (pacta sunt servanda) e della buona fede, il divieto
dell’abuso di diritto e di discriminazione, il divieto dell’espropriazione
senza indennità, la protezione di una persona incapace di discernimento, la culpa
in contrahendo, la condanna al pagamento di bustarelle o di punitives
damages esorbitanti (Walther,
Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 26 ad
art. 27 CL; Schuler, op. cit., n. 15 seg. ad art. 34 CLug; cfr. pure DTF 132 III 389 consid. 2.2.1).
7.2 Nel
caso di specie il reclamante non ha assolutamente preteso che il giudice italiano,
con la sua decisione, possa aver violato uno di questi principi fondamentali.
Egli si è invece limitato ad evidenziare come quel suo giudizio sarebbe
contrario al diritto svizzero in materia di onere della prova e in materia di
provvedimenti cautelari. Sennonché, a parte il fatto che l’asserita contrarietà
della legge italiana con il diritto svizzero non è stata dimostrata (visto che
il diritto italiano prevede disposizioni analoghe, cfr. art. 2697 CCIt in
merito all’onere della prova e art. 671 CPCIt in merito alle condizioni per
l’adozione del sequestro conservativo; cfr. pure, su entrambe le questioni, Picardi, Codice di procedura civile, 3ª ed., n. 2 seg. ad art. 671) e non vi è
dunque stata alcuna violazione dell’ordine pubblico (cfr. TF 22 ottobre 2002
4P.71/2002 consid. 3.3, riferita alla questione dell’onere della prova), si ha più
che altro l’impressione che egli abbia qui inteso censurare le conclusioni di
fatto e di diritto cui era giunto il giudice italiano su quegli aspetti, da lui
ritenute implicitamente erronee, ciò che non può però essere sanzionato in
questa sede, anche perché il giudizio estero - come detto - non può essere oggetto
di riesame, tanto più che neppure è vero che gli istanti non avessero recato
alcuna prova delle circostanze a lui rimproverate (cfr. consid. A). Non si vede
del resto come la decisione estera che ordinava, a titolo meramente cautelare,
il sequestro dei beni del reclamante in previsione di una futura causa di
risarcimento nei suoi confronti, possa essere ritenuta scioccante in base
all’ordinamento giuridico svizzero.
8. Le rimanenti
critiche del reclamante, quella secondo cui il giudice italiano non avrebbe
tenuto conto della sua contestazione circa la natura fittizia e fraudolenta
dell’operazione a lui rimproverata e della prova da lui offerta consistente nei
contratti di leasing, e quella secondo cui la decisione italiana, oltre a non
indicare la base legale su cui si fondava, sarebbe incomprensibile e comunque
non sufficientemente motivata, attengono invece all’ordine pubblico
procedurale svizzero.
8.1 L’ordine pubblico
procedurale (o formale) garantisce alle parti il diritto ad un giudizio
indipendente sulle domande e sui fatti sottoposti al tribunale, in conformità
con la procedura applicabile (TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005
consid. 5.2, pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c). Esso è violato quando
principi di procedura fondamentali generalmente riconosciuti sono disattesi in
modo inconciliabile con il sentimento di giustizia e con i valori di uno stato
di diritto (DTF 132 III 389 consid. 2.2.1, 128 III 191 consid. 4a). L’ordine
pubblico svizzero esige in particolare il rispetto delle regole fondamentali di
procedura dedotte dalla Costituzione Federale (art. 29 e 30 Cost.) e dall’art.
6 CEDU, quali il diritto ad un processo equo e il diritto di essere sentito
(cfr. DTF 126 III 327 consid. 2b; TF 9 novembre 2004 4P.82/2004 consid. 3.3.2,
pubbl. in: RtiD II-2005 n. 31). Ai fini del giudizio sulla violazione
dell’ordine pubblico procedurale occorre dunque stabilire se tali garanzie
procedurali esistano nel sistema giuridico straniero e se esse siano state
debitamente offerte. Il fatto che le parti si siano poi effettivamente prevalse
di tali diritti è per contro irrilevante. La questione va esaminata sulla
scorta dell’ordinamento processuale dello Stato in cui è stato emanato il
giudizio, non in base alla concezione vigente nello Stato richiesto (TF 9
novembre 2004 4P.82/2004 consid. 3.3.2, 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 5.1;
II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216).
8.2 Ora, è incontestato
che, in base al diritto italiano, in caso di inoltro di un ricorso per
sequestro conservativo ante causam (art. 669 bis e 671 CPCIt) prenda
avvio un processo nell’ambito del quale il giudice, dopo aver dato alle parti
la facoltà di esprimersi, provvede ad esperire gli indispensabili atti di
istruzione (art. 669 sexies CPCIt). Ed è pure incontestato che al reclamante
sia stata offerta la possibilità di proporre le sue ragioni e le prove a
sostegno delle stesse secondo quelle modalità, tanto è vero che egli ha
effettivamente potuto inoltrare un allegato di risposta (doc. D) e uno di
replica (doc. E). È pertanto escluso che una violazione dell’ordine pubblico
procedurale svizzero possa essere intravista nella fase introduttiva della
causa italiana.
8.3 Il reclamante ritiene nondimeno che una tale violazione debba comunque essere
riconosciuta nel prosieguo del processo italiano, in primo luogo per il fatto
che il giudice non avrebbe tenuto conto della sua contestazione circa la natura
fittizia e fraudolenta dell’operazione a lui rimproverata e della prova da lui
offerta consistente nei contratti di leasing. A torto. Già si è detto che
l’eventuale erroneità per motivi procedurali del giudizio estero, sia essa
motivata dall’errata applicazione di una norma (nel caso di specie quella
relativa all’esistenza o meno di una valida contestazione) o anche dall’errato
apprezzamento di una prova (in concreto quella relativa ai contratti di
leasing), non è di per sé costitutiva di una violazione dell’ordine pubblico
processuale (cfr. Schuler, op.
cit., n. 20 ad art. 34 CLug), a meno che la conclusione cui è giunto il giudice
sia talmente urtante da essere ritenuta inconciliabile con l’ordine pubblico
procedurale svizzero. Ora, nel caso di specie i rimproveri evidenziati dal
reclamante, per altro imprecisi, non riguardano aspetti determinanti del
giudizio estero: non è in effetti vero che il giudice abbia sostenuto che il
reclamante non aveva contestato la natura fittizia e fraudolenta dell’operazione
a lui rimproverata, che oltretutto, come si vedrà, a suo dire, nemmeno
costituiva l’unica ragione che aveva condotto alla reiezione delle sue
obiezioni, egli - come detto - avendo piuttosto osservato che il convenuto
aveva sollevato contestazioni generiche su alcuni aspetti evidenziati in
precedenza (in particolare le risultanze dei verbali di constatazione
dell’Agenzia delle Entrate, dai quali emergeva come i macchinari ceduti in
leasing alla società sarebbero stati acquistati da S__________ senza l’accordo
dei relativi curatori dei fallimenti e il fatto che il loro trasporto
risultasse essere stato da lui eseguito nonostante non disponesse di un mezzo
di trasporto idoneo), per altro solo con la replica, fuori dal contraddittorio,
il tutto senza aver in ogni caso dimostrato, e neppure allegato, l’effettivo
acquisto dei macchinari da parte di S__________; quanto alla mancata
considerazione della prova da lui offerta consistente nei contratti di leasing,
siccome da lui provenienti, la stessa, in presenza di una verosimile operazione
fraudolenta imputabile al convenuto, non appariva nemmeno arbitraria e comunque
non corrispondeva a un puro e semplice rifiuto di una prova offerta. In tali
circostanze, le conclusioni del giudice italiano, adottate oltretutto
nell’ambito di un procedimento cautelare e con ciò di natura sommaria, non
risultano talmente gravi da urtare il sentimento di giustizia elvetico, a
maggior ragione visto l’estremo riserbo di cui occorre dar prova nell’ammettere
la riserva dell’ordine pubblico.
8.4 E nemmeno si può intravedere una violazione dell’ordine pubblico
procedurale svizzero per il fatto che, per il reclamante, la
successiva decisione del giudice italiano, oltre a non indicare la base legale della
pronuncia, risulterebbe essere incomprensibile e priva di sufficiente
motivazione (non indicando né il valore dei macchinari, né il prezzo della
rimproverata vendita, né l’importo del danno subito dalla società, né le
circostanze di luogo e di tempo in cui la fattispecie si sarebbe realizzata, né
quali erano i doveri derivanti dall’art. 2476 CCIt che egli non avrebbe
osservato, né le basi legali del credito della società, né quali erano gli
allegati e gli indizi di prova ritenuti rilevanti, né il percorso logico,
fattuale e giuridico che aveva portato il giudice a quantificare in € 450'000.-
l’importo del provvedimento cautelare). La disciplina generale italiana nulla
in effetti dispone in ordine al contenuto del provvedimento di accoglimento
della domanda cautelare, determinato dalle norme delle singole misure
cautelari, fermo restando la necessità, qui pacificamente ossequiata, di
specificare le necessarie misure di attuazione (Picardi, op. cit., n.
1 ad art. 669 octies). Inoltrando il reclamo in Italia contro quella decisione
(ex art. 669 terdecies CPCIt, doc. C), il qui reclamante ha per altro
chiaramente lasciato intendere di aver compreso qual’era il fondamento
giuridico della decisione impugnata (ovvero gli art. 669 sexies, 669 octies e
671 CPCIt) e soprattutto le ragioni, invero oggettivamente comprensibili (cfr.
consid. A), che avevano indotto il giudice italiano, sia pure con una
motivazione sommaria e oltremodo succinta, ad accogliere il ricorso per
sequestro conservativo nei suoi confronti dopo aver rigettato le sue argomentazioni
difensive. E del resto, visto il tenore degli allegati delle parti, riassunti ampiamente
nel reclamo di cui al doc. C, la motivazione della sentenza appare senz’altro sufficiente,
nonostante nella stessa non siano stati esposti in dettaglio tutti gli aspetti
di cui il reclamante lamenta qui la mancanza, in realtà non indispensabili per
la comprensione del giudizio. Nulla permette in definitiva di ritenere che, per
la sua particolare formulazione, l’ordinanza di sequestro conservativo qui
oggetto di riconoscimento e di exequatur possa essere sanzionata in virtù
dell’art. 34 n. 1 CLug.
9. Quanto
alla domanda accessoria del reclamante volta ad ottenere la revoca del
sequestro ordinato sui suoi beni, la stessa deve essere disattesa, siccome
irricevibile. In effetti il reclamante non ha assolutamente motivato quella
richiesta in modo specifico, né nel reclamo, né tanto meno in occasione della
successiva udienza di discussione, venendo con ciò meno al suo obbligo di
motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
10. Ne
discende la reiezione del reclamo del convenuto nella misura in cui è
ricevibile e la conferma del giudizio pretorile.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo
conto di quanto stabilito dall’art. 52 CLug, seguono la soccombenza (art. 106
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
pronuncia:
Fatti
I. Il reclamo 9 giugno 2011 di RE 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Considerandi
II. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
950.
-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’000.-
già anticipati dal reclamante,
restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alle controparti complessivi
fr. 2’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine
al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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