Lexipedia

Decisione

12.2011.114

Società anonima - assemblea generale - legittimazione nei confronti della società

21 ottobre 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A.

In data 11 febbraio 2011 l’avv. AO 1 ha trasmesso alla Pretura di Lugano il certificato azionario di AP 1, società anonima con sede a

Lugano, contestualmente a un’istanza di provvedimenti supercautelari e

cautelari concernenti __________ e __________, entrambe con sede a Lugano,

volta ad ottenere, tra l’altro, il sequestro dei certificati azionari di queste

società e la dichiarazione di nullità, rispettivamente l’annullamento delle

modifiche iscritte in data 24 gennaio 2011 nel registro di commercio (II CCA inc.

n. 12.2011.96).

Con istanza 4 marzo 2011 l’avv. __________, nella sua qualità di trustee di __________,

ha chiesto alla Pretura di Lugano, in via superprovvisionale, cautelare e nel

merito, che sia fatto ordine all’avv. AO 1 di lasciare in deposito presso la

Pretura il certificato azionario di AP 1, in via subordinata di vietarle di disporre in alcun modo di detto certificato azionario, nel merito di consegnargli

il medesimo entro il termine di un giorno (inc. rich. SO.2011.829 della Pretura

di Lugano - Sezione 1). Il Pretore ha accolto la domanda supercautelare con

decisione 4 marzo 2011 (inc. rich. CA.2011.49 della Pretura di Lugano – Sezione

1). Con sentenza 11 aprile 2011 il Pretore ha confermato il decreto

supercautelare e ha accolto l’istanza nel merito ordinando all’avv. AO 1 di

consegnare entro 10 giorni all’avv. __________ il certificato azionario di AP 1

con la comminatoria dell’art. 292 CP. Contro questa sentenza l’avv. AO 1 ha presentato appello in data 2 maggio 2011 (inc. n. 11.2011.51 del Tribunale di appello).

In data 1° marzo 2011 si è svolta a Lugano l’assemblea generale

straordinaria di AP 1. In assenza dell’amministratrice unica avv. AO 1 (non

convocata) l’assemblea è stata presieduta dell’avv. RA 1 mentre __________ è

stato chiamato a fungere da segretario. Il presidente dell’assemblea ha

constatato la presenza dell’avv. __________, trustee di __________,

proprietario delle 100 azioni, ossia l’intero capitale azionario di AP 1 e ha

quindi ritenuto che l’assemblea potesse validamente deliberare a norma

dell’art. 701 CO (doc. B e C). Detta assemblea ha così deciso la revoca

dell’avv. AO 1 dalla carica di amministratrice unica (senza scarico per il suo

operato), la nomina di __________ quale nuovo amministratore unico e la nomina

di un nuovo ufficio di revisione (doc. C). Le modifiche sono state iscritte nel

registro di commercio il 4 marzo 2011 (doc. B).

B.

Con istanza 21 aprile 2011, fondata

sull’art. 257 CPC, abbinata a una richiesta di provvedimenti cautelari e

superprovvisionali, AP 1 ha chiesto al Pretore di ordinare all’avv. AO 1 di

consegnarle entro 10 giorni tutta la documentazione societaria e contabile in

suo possesso, con la comminatoria di una multa di fr. 500.- per ogni giorno di

inadempimento. Le domande superprovvisionale e cautelare avevano sostanzialmente

lo stesso tenore ma erano limitate quanto alla documentazione da consegnare ed

erano assortite dalla richiesta di vietare alla convenuta di disporre in

qualsivoglia modo della documentazione societaria e contabile.

Con decisione 21 aprile 2011 il Pretore ha parzialmente accolto la domanda

supercautelare volta a vietare all’avv. AO 1 di disporre della documentazione

della società istante, con la comminatoria dell’art. 292 CP.

Nel corso dell’udienza 25 maggio 2011 la parte istante ha confermato le sue

domande sia cautelari che di merito mentre la convenuta ha proposte di

respingerle.

C.

Con sentenza 31 maggio 2011 il Pretore ha

considerato inammissibile l’istanza di merito e ha respinto l’istanza

cautelare. Il primo giudice ha osservato da un lato che la convenuta,

amministratrice unica della società, non risultava essere stata informata

dell’assemblea generale straordinaria tenutasi il 1° marzo 2011 e d’altro lato

che l’avv. __________ non aveva esibito alcun documento di legittimazione quale

azionista, in urto quindi a quanto richiesto dall’art. 698a cpv. 2 CO. Il vizio

nella tenuta dell’assemblea rendeva la richiesta dell’istante illiquida con

conseguente sua inammissibilità. La domanda cautelare, il cui destino è

associato alla causa di merito, veniva pertanto respinta.

D.

Contro la sentenza del Pretore è insorta AP

1 con atto di appello 10 giugno 2011. L’appellante ricorda come il capitale

azionario di AP 1 è integralmente detenuto da __________ del quale è trustee

l’avv. __________; ne segue che l’assemblea del 1° marzo 2011 si sarebbe svolta

nel rispetto degli art. 701 e 705 cpv. 1 CO nonché degli statuti, ritenuto che

era appunto presente l’avv. __________ mentre il certificato azionario era

bloccato/detenuto presso la Pretura di Lugano, fatto confermato dal Pretore

stesso con decisione superprovvisionale 4 marzo 2011. L’appellante ha quindi

prodotto in questa sede due sentenze del medesimo giudice (inc. SO. 2011.1641 e

SO.2011.1642) secondo le quali un’assemblea totalitaria può tenersi anche in

assenza dell’amministratore unico e rileva una contraddizione tra quei giudizi

e la decisione qui impugnata. Con riferimento allo statuto, ritiene poi che

l’avv. __________, quale trustee di __________, proprietario delle azioni di AP

1, poteva legittimamente tenere un’assemblea generale senza alcun bisogno di

una dichiarazione di blocco per legittimarsi e senza dover esibire qualsivoglia

documento. Ciò premesso, l’appellante ritiene che la situazione sia chiara sia

dal profilo fattuale che giuridico per cui nulla osta all’accoglimento della

sua richiesta nel merito, subordinatamente in via cautelare, così da consentire

alla società di adempiere ai suoi doveri nei confronti dell’autorità fiscale.

E.

Nelle osservazioni all’appello, appoggiandosi

a documenti prodotti per la prima volta in questa sede e richiamando a sua

volta l’inc. n. 11.2011.51 del Tribunale di appello, la convenuta ha dapprima

contestato che il capitale azionario di AP 1 sia detenuto da __________ e

soprattutto che l’avv. __________ sia il legittimo trustee, carica che non

potrebbe rivestire in quanto marito della disponente (o settlor). Questo solo

aspetto renderebbe la situazione giuridica non chiara. La convenuta sostiene

poi che l’assemblea tenutasi il 1° marzo 2011 è da considerarsi nulla siccome

l’avv. __________ non era il portatore del certificato azionario di AP 1 e non

disponeva di alcuna delega per rappresentare le azioni. Considera pure nulla

l’assemblea siccome tenutasi in violazione dell’art. 702a CO.

F.

Raccolte le osservazioni dell’appellante, la

presidente di questa Camera, con decisione 23 agosto 2011, ha respinto la richiesta della convenuta, contenuta nelle osservazioni all’appello, volta a

levare l’effetto sospensivo all’appello.

e considerato

Considerandi

1.

La decisione impugnata è stata emessa il 31

maggio 2011, sicché al procedimento di impugnazione si applica il Codice di

diritto processuale civile svizzero (CPC).

Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono appellabili

unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta

nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). A tale esigenza

non sfuggono le decisioni prese con la procedura sommaria (art. 314 CPC), come

la tutela giurisdizionale dei casi manifesti (art. 257 CPC) e l’emanazione dei

provvedimenti cautelari (art. 261 segg. CPC). In concreto non è dato conoscere

il valore litigioso, né il Pretore lo ha determinato d’ufficio (art. 91 cpv. 2

CPC). Quale sia il valore di “tutta la documentazione societaria e contabile”

di AP 1, rispettivamente della documentazione oggetto della domanda cautelare,

è difficile arguire. Gli atti andrebbero pertanto ritornati al Pretore affinché

esegua una valutazione. Nondimeno, in considerazione del fatto che il primo giudice

ha indicato che contro i punti 1 e 2 del suo dispositivo era proponibile

l’appello, che AP 1 ha fatto affidamento a tale indicazione e che la parte

appellata non ha contestato la proponibilità del rimedio esperito, si può

ritenere che le parti siano d’accordo sul fatto che il valore della domanda

ammonta ad almeno fr. 10'000.- (art. 91 cpv. 2 CPC). Questa Camera reputa

pertanto di dover entrare nel merito del gravame anche in considerazione del

fatto che il rinvio degli atti al Pretore si risolverebbe in questo caso in un

puro esercizio formale e in un’inutile perdita di tempo.

2.

Ai sensi dell’art. 257 CPC il giudice

accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono

incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione

giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra nel merito dell’istanza se

non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura

sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC). Come indica il testo della norma le condizioni

di cui alle lett. a e b sono cumulative (Göksu,

DIKE-Komm-ZPO, Art. 257, N. 4; Koslar,

Stämpflis Handkommentar, ZPO, Art. 257, N. 5)

Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in

appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b).

3.

Occorre avantutto pronunciarsi

sull’ammissibilità dei documenti prodotti dalle parti per la prima volta in

questa sede.

L’appellante ha prodotto quale doc. O la decisione 30 maggio 2011 del Pretore

del Distretto di Lugano, inc. SO.2011.1642/CA.2011.119 (cresciuta in giudicato

vista anche la reiezione, con sentenza 24 agosto 2011 della I CCA - inc. n.

11.2011.102

- dell’istanza di restituzione del termine presentata dall’avv. AO

1.

e quale doc. P la decisione 31 maggio 2011 del medesimo giudice, inc.

SO.2011.1641/CA.2011.117 (pure questa cresciuta in giudicato per lo stesso

motivo appena indicato: v. I CCA 24 agosto 2011, inc. n. 11.2011.103).

Trattandosi di documenti di cui AP 1 è venuta a conoscenza verosimilmente nello

stesso momento in cui le è stata notificata la decisione qui impugnata, vista

l’identità di patrocinatore a quel momento, gli stessi possono essere ammessi

senza restrizione in questa sede dato che i presupposti dell’art. 317 CPC

risultano pacificamente adempiuti.

Ne va diversamente per i documenti da 1 a 8 prodotti dalla parte appellata che potevano tutti essere tranquillamente prodotti all’udienza del 25 maggio

2011.

Ciò non porta peraltro alla medesima alcun pregiudizio dato che la

documentazione riferita a __________ è contenuta nell’inc. SO.2011.829 della

Pretura di Lugano (attualmente all’attenzione del Tribunale di appello inc. n. 11.2011.51)

richiamato da entrambe le parti già in prima sede.

4.

Nelle decisioni 30 maggio 2011

(SO.2011.1642) e 31 maggio 2011 (SO.2011.1641) il Pretore ha effettivamente

indicato, citando autorevole dottrina, che l’art. 702a CO non impedisce di

convocare “segretamente” un’assemblea totalitaria allo scopo di cambiare

l’amministratore unico. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto

dall’appellante, non si trattava del medesimo complesso di fatti, le assemblee

di __________ e __________ essendosi svolte grazie a una dichiarazione di

blocco delle azioni rilasciata dal notaio depositario, come evidenziato dal

Pretore nei citati giudizi e come risulta anche dall’inc. n. 12.2011.96 di

questa Camera. In realtà il giudizio del Pretore non si fonda tanto sulla soluzione

del conflitto tra gli art. 701 e 702a CO e quindi, per i motivi di cui si dirà

nei prossimi considerandi, si può prescindere dall’esaminare questo aspetto.

5.

Il Pretore ha rilevato delle anomalie nella

tenuta dell’assemblea generale straordinaria del 1° marzo 2011 richiamando in

merito l’art. 689a cpv. 2 CO. L’appellante rimprovera in sostanza al primo

giudice di aver applicato un disposto di natura formale omettendo di

considerare che l’avv. __________, quale trustee di __________, era l’incontestato

proprietario delle azioni di AP 1 e poteva pertanto in ogni tempo, e

validamente, convocare un’assemblea totalitaria.

L’art. 689a cpv. 2 CO prescrive che può esercitare i diritti sociali inerenti

l’azione al portatore chi si legittima esibendo l’azione e che il consiglio di

amministrazione può stabilire un altro modo di provare il possesso. La

legittimazione dell’azionista al portatore è data avantutto dal possesso del

titolo (Trigo Trindade,

Commentaire Romand, CO II, art. 689a CO, N. 18).

Dal diritto delle cartevalori e dall’art. 930 CC deriva così la presunzione

legale secondo cui il possessore del titolo ne è in paritempo il proprietario e

quindi il titolare dei diritti (DTF 123 IV 132, consid. 4d; Böckli, Das

Aktienstimmrecht und seine Ausübung durch Stellvertreter, Basilea 1961, pag. 76).

Per altro modo di provare il possesso si intende una

dichiarazione del possessore immediato delle azioni (o del certificato

azionario) che attesta la qualità di possessore mediato dell’azionista (Trigo Trindade, op. cit., art. 689a CO,

N. 19).

In assenza di possesso (o di altro modo di provarlo), l’azionista, o chi si

pretende tale, deve provare alla società la sua legittimazione, per esempio rendendo

verosimile che i titoli sono stati smarriti o rubati (Böckli, op. cit., pag. 86, 87; Trigo Trindade, op cit. art., 689a CO, N. 3).

Giova aggiungere che la verifica della legittimazione dell’azionista spetta al

consiglio di amministrazione. In caso di litigio in merito alla legittimazione

di un pretendente all’esercizio del diritto di voto non può decidere

l’assemblea generale (Trigo Trindade,

op. cit., art. 689a CO, N. 4 e 6; Peter/Cavadini,

Commentaire Romand, CO II, art. 702, N. 23; Schaad,

Basler Kommentar, OR II, 3. ed., Art. 689a, N. 3; Dubs/Truffer, Basler Kommentar, OR II, 3. ed. Art. 702, N. 3

e 22).

D’altro canto, l’appellante ha richiamato l’applicazione dell’art. 9 cpv. 4

dello statuto della società in base al quale i proprietari o i rappresentanti

di tutte le azioni possono, in assenza di opposizioni, tenere un’assemblea

generale senza osservare le forme previste per la sua convocazione, concetto ripreso

dall’art. 701 CO. L’assemblea cosiddetta totalitaria presuppone quindi che

tutte le azioni siano presenti o rappresentate e che non vi siano contestazioni

sulla tenuta dell’assemblea stessa o in merito a determinate trattande (Dubs/Truffer, op. cit., Art. 701, N. 1

e 3).

6.

Nel caso in esame, come indicato nei fatti,

è pacifico che il certificato azionario non era presente al momento

dell’assemblea generale di AP 1 del 1° marzo 2011, essendo stato depositato

dall’amministratrice unica presso la Pretura di Lugano in data 11 febbraio

2011.

L’avv. __________ non ha quindi potuto legittimarsi mediante il possesso

né ha potuto provare il medesimo in altro modo, nessuno avendo rilasciato una

cosiddetta dichiarazione di blocco. L’appellante sostiene che l’avv. __________

è l’incontestato proprietario delle azioni, quale trustee di __________, quindi

in diritto di tenere un’assemblea totalitaria in ogni tempo. Omette però di

considerare che la posizione di trustee è contestata, con quanto ne segue in

merito all’asserito diritto di proprietà sulle azioni. Oltre alle contestazioni

sulla posizione dell’avv. __________ in seno a __________ esposte dalla parte

appellata in questa sede, occorre rilevare che il Pretore del Distretto di

Lugano, con decisione 11 aprile 2011, ha ordinato all’avv. AO 1 di consegnare il certificato azionario di AP 1 all’avv. __________, dopo aver considerato

valida la nomina di quest’ultimo quale trustee di __________ avvenuta in data

23.

dicembre 2010 (inc. SO.2011.829), ma questa decisione è stata portata

all’attenzione del Tribunale di appello (inc. n. 11.2011.51), che non si è

ancora pronunciato.

A quanto precede va aggiunto che l’amministratrice unica, non convocata

all’assemblea, non poteva procedere alla verifica della legittimazione

dell’avv. __________ (è invero certo che l’avrebbe contestata per le ragioni

suddette) mentre tale verifica, in considerazione di quanto prevede l’art. 702

cpv. 1 CO, non competeva all’avv. RA 1 (doc. C).

Da quanto esposto appare evidente che le richieste dell’appellante non poggiano

su fatti incontestati né su una situazione giuridica chiara. La decisione del

Pretore sfugge così alle critiche dell’appellante e dev’essere confermata.

7.

Il Pretore ha altresì respinto la domanda

cautelare poiché il suo destino è associato alla causa di merito sulla quale s’innesta.

L’appellante ha opposto che, almeno allo stadio della verosimiglianza, era

senz’altro opportuno procedere con le misure cautelari richieste, allo scopo di

evitare che AP 1 subisca un pregiudizio difficilmente riparabile a dipendenza

dell’impossibilità di adempiere ai propri obblighi fiscali e societari.

Sennonché, dalla documentazione versata agli atti, con particolare riferimento

ai doc. E e L, non emerge alcun rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

incombente sulla società. Per quanto attiene alle dichiarazioni fiscali essa

non ha peraltro dimostrato di aver esaurito la possibilità di ottenere proroghe

dalla competente autorità. Ne deriva che, non avendo reso verosimile la

minaccia di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 261 cpv. 1 CPC),

l’appello dev’essere respinto anche su questo punto, con conseguente conferma

della decisione impugnata.

8.

Le spese processuali seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). All’avv. AO 1 viene riconosciuta un’indennità per

ripetibili.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il presente

giudizio (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà all’appellante, nel caso in

cui decidesse di introdurre ricorso in materia civile, dimostrare che il valore

litigioso ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge in concreto la

soglia di fr. 30'000.-.

Per

questi motivi,

richiamati

la Legge sulla tariffa giudiziaria e il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

decide:

I. L’appello

10.

giugno 2011 di AP 1 è respinto.

II. Le spese processuali del presente giudizio, in fr. 600.-- già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

all’avv. AO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

III.Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster