12.2011.115
Assunzione di prova a titolo cautelare preprocessuale, produzione di nuovi documenti in appello, interesse degno di protezione per assumere prove a titolo cautelare, non per domanda di edizione
28 ottobre 2011Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.115
Data decisione, Autorità:
28.10.2011, IICCA
Titolo:
Assunzione di prova a titolo cautelare preprocessuale, produzione di nuovi documenti in appello, interesse degno di protezione per assumere prove a titolo cautelare, non per domanda di edizione
DISPOSIZIONI GENERALI
art. 158 cpv. 1 CPC
Incarto n.
12.2011.115
Lugano
28 ottobre
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2011.71 (procedura
sommaria, assunzione di prova cautelare) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3 promossa con istanza cautelare 21 marzo 2011 da
AP 1, __________
rappr. dall’avv. __________
contro
AO 1, __________
rappr. dall’avv.
__________
sulla quale il Pretore
si è pronunciato con decisione 27 maggio 2011, respingendo la domanda di
assunzione di prove a titolo cautelare;
appellante l’istante con
atto di appello 10 giugno 2011, con cui chiede l’annullamento del giudizio
impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere la domanda di assunzione di
prove in via cautelare, il tutto protestando spese e ripetibili di primo e
secondo grado;
mentre la controparte, con risposta 18
luglio 2011, postula la reiezione del gravame e la conferma della sentenza di
prima istanza, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti ed i documenti di causa;
ritenuto
Fatti
A. Nell’autunno
del 2004 AO 1 prese contatto con AP 1, la quale le venne consigliata come
(psico)terapeuta. Tra le due donne nacque un rapporto volto al sostegno umano e
morale di AO 1. Il 19 maggio 2009, con atto pubblico redatto dal notaio avv. __________ (doc. B), AO 1 si è impegnata a donare a AP 1 il 20% di quanto lei e la sorella
V__________ sarebbero riuscite ad ottenere dall’eredità del defunto padre H__________,
al netto dei costi sostenuti. Ai fini del calcolo della quota oggetto della
promessa di donazione la promettente si impegnava a esibire tutta la documentazione
necessaria a comprovare quanto effettivamente percepito e i costi
effettivamente sostenuti. Durante i mesi di febbraio e marzo 2010 AO 1 ha bonificato, tramite lo studio legale __________ Rechtsanwälte di Berlino, Euro 99'147.- su di un
conto di spettanza di AP 1 e sul quale lei aveva procura (doc. C). Con scritti
21 dicembre 2010 e 24 gennaio 2011 AP 1, tramite il proprio legale ha
sollecitato AO 1 a farle pervenire ogni documento volto a determinare la
spettanza ereditaria (doc. D).
B. Con
l’istanza interposta il 22 marzo 2011, AP 1 ha postulato l’assunzione di diverse prove in via cautelare ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC. In via
principale l’istante ha chiesto che sia ordinato a AO 1 di produrre ogni atto
ufficiale e ogni corrispondenza/conteggio che attesti ed indichi ogni importo
ed ogni bene da essa ricevuto nell’ambito della liquidazione della successione
del defunto padre H__________, la sua spettanza ereditaria e quella della
sorella V__________, lo stato attuale delle cause giudiziarie pendenti in
Germania, Lussemburgo o ogni altro Stato e rispettivamente ogni atto ufficiale
e ogni corrispondenza utile a determinare lo stato in cui si trovano le
trattative tra gli eredi riguardanti direttamente o indirettamente la successione
di specie. Inoltre chiede l’edizione di diversi documenti dallo studio legale __________
Rechtsanwälte di Berlino, rappresentante legale dei fratelli della convenuta
nelle cause successorie. In via subordinata, nel caso che la convenuta e il
suddetto studio legale non dovessero adempire la richiesta di edizione, l’istante
chiede l’interrogatorio della convenuta ai sensi dell’art. 192 CPC e l’edizione
dai tribunali dove sono pendenti le cause tra gli eredi di quei documenti che
possano permettere la ricostruzione della spettanza ereditaria della convenuta
e della di lei sorella.
C. All’udienza
19 aprile 2011 l’istante ha confermato le proprie richieste, alle quali si è
opposta la convenuta, argomentando che non erano adempiuti i presupposti per
l’assunzione di prove a titolo cautelare. La convenuta ha nondimeno ammesso di
aver ricevuto nel febbraio 2010 circa EUR 150'000.00.- per la vendita, al
proprio fratello, di una sua quota-parte di un immobile e che i circa EUR
17'000.00.- lasciati sul conto dell’istante, dopo averne in un primo momento
versati EUR 99'147.-, sono da considerarsi come il pagamento degli onorari
ancora scoperti del 2009 quale corrispettivo di sedute terapeutiche. Infine la
convenuta, nel caso in cui l’istanza interposta venisse accettata, postulava il
rilascio a suo favore di una garanzia di fr. 30'000.-. In replica la parte
istante si è riconfermata nell’istanza, contestando le allegazioni di risposta
ed estendendo la domanda di edizione da terzi anche al Landgericht A__________
e allo studio legale F__________ di Berlino, opponendosi inoltre alla richiesta
di garanzia formulata dalla convenuta. La parte convenuta in duplica ha
mantenuto la risposta, opponendosi all’estensione della richiesta di edizione di
documenti.
D. Il
Pretore, con decisione 27 maggio 2011, ha respinto l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare e ha posto la tassa di giustizia di complessivi fr.
450.- e le spese a carico dell’istante, tenuta inoltre a rifondere alla
convenuta ripetibili per fr. 750.-.
E. L’istante
è insorta il 10 giugno 2011 contro il giudizio
pretorile, chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso di assumere a
titolo cautelare le prove da lei indicate, segnatamente la deposizione della
convenuta, l’edizione da costei di ogni atto ufficiale che attesti e indichi
ogni importo e ogni bene ricevuto nell’ambito della liquidazione della
successione del padre H__________, la sua spettanza ereditaria e quella della
sorella V__________, ogni atto ufficiale nella causa pendente presso il Landgericht
A__________ utile a determinare ogni eventuale accordo raggiunto tra gli eredi
dopo l’udienza 31 maggio 2011 e che serva a determinare la spettanza ereditaria
della convenuta e della di lei sorella e ogni corrispondenza/conteggio sullo
stato attuale delle cause giudiziarie pendenti in Germania, Lussemburgo o ogni
altro paese, oltre all’edizione di documenti dal Landgericht A__________,
tribunale presso il quale dovrebbero essere pendenti alcune procedure
riguardanti la successione del padre della convenuta. L’istante ha invece
rinunciato all’edizione dallo studio legale __________ Rechtsanwälte.
F. Nella
sua risposta del 18 luglio 2011 l’appellata propone di respingere l’appello con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito. A sostegno della propria argomentazione, l’appellata chiede inoltre
di assumere agli atti i doc. 1-6 prodotti con la suddetta risposta. La presidente
della Camera, giudice delegata all’istruzione, non ha ordinato un secondo
scambio di scritti, ma ciononostante le parti hanno presentato una replica
spontanea 26 luglio 2011 e una duplica spontanea 4 agosto 2011, nelle quali
hanno ribadito le loro tesi.
e considerato
Considerandi
1.
La decisione impugnata è stata emessa il 27 maggio 2011, sicché al
procedimento di impugnazione si applica il Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC). Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono
appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione
riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). A
tale esigenza non sfuggono le decisioni prese con la procedura sommaria (art.
314.
CC), come la tutela giurisdizionale dei casi manifesti (art. 257 CPC) e
l’emanazione dei provvedimenti cautelari (art. 261 segg. CPC). In concreto non
è dato conoscere il valore litigioso, né il Pretore lo ha determinato d’ufficio
(art. 91 cpv. 2 CPC). Gli atti andrebbero pertanto ritornati al Pretore
affinché esegua una valutazione. Nondimeno, in considerazione del fatto che
l’istante ha interposto appello e che la parte appellata non ha contestato la
proponibilità del rimedio esperito, si può ritenere che le parti siano
d’accordo sul fatto che il valore della domanda ammonta ad almeno fr. 10'000.-
(art. 91 cpv. 2 CPC).
2.
L’appellata
ha rilevato in ordine che il Pretore non ha indicato nella decisione 27 maggio
2011.
i mezzi d’impugnazione, come imposto dagli art. 238 lett. f e 219 CPC. La
censura è corretta ma è sprovvista di qualsiasi interesse pratico ai fini del
giudizio. La totale assenza dell’indicazione dei mezzi d’impugnazione ai sensi
dell’art. 238 lett. f CPC non ha infatti come conseguenza la nullità della
decisione (Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger,
ZPO Kommentar, 2010, n. 28 ad art. 238). L’omissione dei rimedi di diritto non
ha quindi alcuna rilevanza ai fini del giudizio odierno.
In ordine
occorre decidere se possono essere acquisiti agli atti di causa i documenti
prodotti dall’appellata con la risposta d’appello 18 luglio 2011. I doc. 1-3
costituiscono documenti preesistenti, vale a dire pseudo nova (unechte
Nova), in quanto sono documenti che l’appellata possedeva e che quindi
avrebbe dovuto o potuto produrre in prima istanza (art. 317 cpv. 1 lett. b
CPC), poiché essendo antecedenti all’udienza 19 aprile 2011 potevano essere
prodotti al Pretore. Non sono pertanto dati i presupposti per ammetterli agli
atti in sede di appello. Per quanto concerne i doc. 4-6 presentati con la
risposta d’appello, per contro, si tratta di veri e propri nova (echte
Nova) e sono pertanto adempiuti i presupposti dell’art. 317 cpv. 1 lett.
a-b CPC. I documenti 4 a 6, infatti, sono stati immediatamente addotti e non
potevano essere prodotti in prima istanza. Ne deriva che i doc. 4 a 6 possono essere acquisiti agli atti di causa, mentre vanno restituiti all’appellata i doc. 1 a 3.
Va
rilevato che nella fattispecie la presidente della Camera non ha ordinato un
secondo scambio di scritti ai sensi dell’art. 316 cpv. 2 CPC, ciò che non ha
impedito alle parti di presentare una replica spontanea e una duplica
spontanea, nella quale esse hanno sostanzialmente ribadito le loro posizioni,
addentrandosi nel merito della loro vertenza, segnatamente disquisendo sulla
validità della promessa di donazione e della revoca unilaterale espressa dalla convenuta.
Al riguardo è opportuno rilevare subito che non spetta al giudice
dell’assunzione cautelare della prova, né in prima sede né in appello,
pronunciarsi al riguardo, tale compito spettando solo al tribunale al quale
sarà se del caso presentata la causa giudiziaria prospettata dall’istante. Le
allegazioni e argomentazioni delle parti relative al merito della loro vertenza
non possono dunque essere esaminate in questa sede e risultano ininfluenti per
il giudizio, salvo quanto si dirà in seguito.
3.
Il
primo giudice ha ritenuto che per quanto riguarda l’intento di conoscere la
somma degli anticipi ereditari già percepiti dalla convenuta, le relative
richieste di prove a titolo cautelare devono essere respinte in quanto
finalizzate a “quantificare e specificare” la spettanza ereditaria già
percepita, ciò che esula dal campo di applicazione dell’art. 158 CPC,
considerato come nel caso di specie, a suo dire, sia pacifico che l’istante
abbia già ricevuto almeno un anticipo, pari a un importo di EUR 99'147.-. Per
quanto riguarda invece l’intento di quantificare la spettanza ereditaria della
convenuta e della di lei sorella e di conoscere lo stato attuale delle cause
giudiziarie riguardanti le successioni, a dire del Pretore tali richieste sono da
considerarsi intempestive e vanno pertanto respinte. Il primo giudice, infatti,
ritiene che l’istante sia stata informata che le cause giudiziarie sarebbero
giunte a termine non prima di 6 anni, e per tale motivo non si può ammettere l’esistenza
di un interesse degno di protezione per avere informazioni precise su cause
giudiziarie complesse e lunghe.
4.
L’appellante
rimprovera al Pretore l’errato accertamento dei fatti, per aver considerato
l’importo di EUR 99'147.- come un anticipo della spettanza ereditaria di parte
convenuta e per aver affermato che l’istante medesima sarebbe stata a
conoscenza del fatto che le cause ereditarie giungeranno a termine non prima di
sei anni. Inoltre a detta dell’istante il Pretore avrebbe erroneamente
applicato il diritto, per aver considerato le sue richieste di prove a titolo
cautelare come non conformi all’art. 158 CPC e come intempestive. L’appellante
sostiene che il suo diritto di percepire il 20% della spettanza ereditaria
della convenuta e della di lei sorella è pacifico sulla base del doc. B, mentre
vige assoluta incertezza sull’attuale esistenza ed esigibilità del credito,
l’istante non essendo a conoscenza né di eventuali quote ereditarie già
percepite dalla convenuta né quando si possa prospettare l’incasso di tali
quote. Quindi l’istante prima di avviare una causa giudiziaria volta a chiedere
la condanna della convenuta al pagamento della quota del 20% promessale con il doc.
B deve chiarire ed accertare se effettivamente la convenuta abbia una spettanza
determinata (già incassata o da incassare) nella successione del padre. In caso
contrario un’eventuale causa sarebbe destituita di probabilità di successo. Ne
deriva, prosegue l’appellante, che la domanda di assumere prove a titolo
cautelare è del tutto giustificata, poiché sarebbe necessario poter valutare la
probabilità di riuscire a fornire determinate prove e di vincere la (futura)
causa. A suo dire non si tratterebbe poi nemmeno di una “fishing expedition”,
come invece sostenuto dalla convenuta, dal momento che si tratta
dell’assunzione di quelle prove specifiche e necessarie per dipanare le citate
incertezze, considerato pure come sia stata la convenuta a indicare nel Landgericht
A__________ il tribunale che si è occupato e che si sta occupando di alcune vertenze
riguardanti la successione del padre della convenuta.
5.
Ai
sensi dell’art. 158 CPC il giudice procede all’assunzione di prove a titolo
cautelare qualora la legge autorizzi una parte a richiederla (art. 158 cpv. 1
lett. a CPC) oppure la parte istante renda verosimile che i mezzi di prova
siano esposti a pericolo o sussista un interesse degno di protezione (art. 158
cpv. 1 lett. b CPC). In quest’ultimo caso l’assunzione di prove a titolo
cautelare può servire a valutare le probabilità di vincere la causa o di
riuscire a fornire determinate prove, allo scopo di evitare azioni o
impugnazioni prive di possibilità di successo in modo da limitare
rispettivamente semplificare futuri processi (cfr. Messaggio
concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, FF 2006 p. 6687; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, ad art. 158 pag. 759-760; Fellmann, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n.
17.
ad art. 158). L’interesse degno di protezione deve essere rivolto
all’assunzione anticipata di una o più prove (Schweizer,
ZZZ 2010 No. 21/22, pag. 6). Al sussistere di un tale interesse non possono
essere poste pretese troppo elevate (Livitschitz/Schmid, AJP 6/2011, pag. 742-743; Schweizer, op.
cit., pag. 7-8). L’istante dovrà pertanto rendere
verosimile, fornendo debita allegazione e specificazione, che i fatti sui quali
ha richiesto i mezzi di prova siano utili e pertinenti, ossia che la misura
d’istruzione reclamata sia suscettibile di migliorare la sua situazione
processuale in un eventuale futuro processo (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., ad art. 158 pag. 760; Fellmann, op. cit., n. 19 ad art. 158; Schweizer, op.
cit., pag. 7-8). L’istituto dell’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC non è applicabile
ogni qualvolta la parte che intende avviare una causa non sia in possesso di
tutti gli elementi per chiarire il caso di specie mentre dei terzi o la
controparte lo sono, bensì degno di protezione deve essere il tentativo di chiarire
anticipatamente le possibilità di buon esito di un procedimento giudiziario mediante
la verifica della possibilità di disporre delle prove (Gasser/Rickli,
ZPO Kurzkommentar, n. 4 ad art. 158). L’istante dovrà quindi rendere verosimile
l’incombenza di un litigio di merito e che la fattispecie sulla quale intende
costruire la procedura giudiziale di merito è tale da renderne particolarmente
incerto l’esito, mentre tale incertezza può essere chiarita mediante
un’assunzione anticipata delle prove ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC
(Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., ad art. 158 pag. 761).
6.
Visto
quanto esposto al considerando precedente, le richieste
di prove volte a ottenere informazioni che possano portare a una individuazione
e una determinazione dell’esistenza di una spettanza ereditaria riguardante la
convenuta e della di lei sorella, che possano far luce sulle cause giudiziarie
(ancora pendenti o già risolte) concernenti la successione del padre della
convenuta e infine che possano attestare oppure indicare un eventuale accordo
tra gli eredi __________ (soprattutto dopo l’udienza esperita il 17 marzo 2011
presso il Landgericht A__________), sono da considerarsi come il tentativo di chiarire anticipatamente le probabilità di
buon esito di un processo con la verifica della possibilità di disporre delle
prove. Le misure istruttorie richieste sono
suscettibili di migliorare la situazione processuale dell’istante in un
eventuale futuro processo. In una futura causa giudiziaria volta a chiedere la
condanna della convenuta al pagamento della quota del 20% pattuito nella
promessa di donazione (doc. B), infatti, sapere se effettivamente la convenuta
abbia una spettanza determinata (già incassata o da incassare) nella
successione del padre, aumenterebbe in modo considerevole le probabilità di
successo. Ciò in quanto in caso contrario, venendo meno l’esigibilità del
credito, un’eventuale causa sarebbe destituita di probabilità di successo. L’istante con le sue allegazioni ha quindi reso verosimile l’incombenza
di un litigio di merito, nel caso concreto una causa giudiziaria volta a
chiedere la condanna della controparte al pagamento del 20% pattuito con il doc.
B, e inoltre che la fattispecie sulla quale intende costruire la procedura
giudiziale di merito è tale da renderne particolarmente incerto l’esito, mancando
la prova dell’esigibilità del credito, e che tale incertezza può essere
chiarita mediante un’assunzione anticipata delle prove giusta l’art. 158 cpv. 1
lett. b CPC.
7.
Tali richieste non possono essere considerate intempestive, come
invece affermato dal Pretore, poiché non vi è alcuna certezza né in merito al
fatto che le cause giudiziarie, o alcune di esse, riguardanti la successione del
padre della convenuta siano giunte a termine né tantomeno che possano protrarsi
per tempi ancora molto lunghi. Il fatto che l’istante sarebbe stata informata
che le cause sarebbero giunte a termine non prima di sei anni non prova in
alcun modo che tutte le cause giudiziarie si protrarranno ancora per tempi
molto lunghi. A sostegno della tempestività di tali pretese vi è poi il fatto
che il Landgericht A__________ abbia fissato al 31 maggio 2011 il termine
entro il quale gli eredi __________ avrebbero dovuto comunicare se era
possibile raggiungere un accordo (doc. 5, ultima pagina).
8.
Per
quanto riguarda invece l’intento di conoscere la somma degli anticipi ereditari
già percepiti, va rilevato che le relative richieste di prove a titolo
cautelare esulano dal campo d’applicazione dell’art. 158 CPC. Infatti l’identificazione
dell’ammontare della somma già ricevuta non modificherebbe le possibilità di
successo dell’istante in una causa giudiziaria futura, in quanto l’elemento
fondamentale consiste nel sapere se vi sia un credito esigibile, mentre sapere
la consistenza del credito non è di rilievo nella valutazione della fondatezza
della futura causa di merito.
9.
Ammessa
l’esistenza di un interesse degno di protezione, si tratta di sapere se i mezzi
di prova richiesti dall’istante possano essere oggetto di un’assunzione di
prove a titolo cautelare ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC. Nella
fattispecie l’istante intende chiarire le future possibilità di successo processuali
e chiede in appello che siano assunte come prove a titolo cautelare
preprocessuale la deposizione della convenuta (domanda di giudizio in appello
n. 1.1) e l’edizione di documenti dalla convenuta (domande di giudizio n. 1.2)
e dal Landgericht __________, nella persona del suo vicepresidente Dr. __________
(domanda di giudizio n. 1.3). Tali domande non sono invero identiche a quelle
proposte con l’istanza 21 marzo 2011. L’istante aveva postulato la deposizione
della parte convenuta solo in via subordinata nell’istanza 21 marzo 2011 (pag.
9), mentre nell’appello tale prova è stata chiesta in via principale (domanda
1.
). Ella ha poi rinunciato alla domanda di edizione di documenti da uno
studio legale (istanza 21 marzo 2011, pag. 8) e ha precisato in appello (alle
domande 1.3) la domanda di edizione dai tribunali formulata in modo molto generico
come domanda subordinata con l’istanza 21 marzo 2011 (pag. 9, domanda n. 2).
Nell’insieme, nondimeno, le domande di edizione proposte in appello non
introducono nuovi elementi, limitandosi a precisare quelle formulate in prima
sede. La questione, come si vedrà, non presenta del resto alcun interesse
pratico ai fini del giudizio.
9.1
L’assunzione a titolo cautelare
della deposizione di una parte non sembra possa essere annoverata tra i mezzi di prova postulabili con l’istituto dell’assunzione di prove
a titolo cautelare dell’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC (Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, n. 13 ad art. 158; Meier/Sogo,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, pag. 311). Ciò per il motivo che
l’assunzione a titolo cautelare di una prova prima ancora che sia avviata la
procedura giudiziaria non deve condurre a intaccare o ridurre le possibilità di
difesa della parte interessata o a limitarne le possibilità di conduzione del
procedimento (Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, n. 13 ad art. 158; Meier/Sogo,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, pag. 311). Proprio la deposizione di una
parte potrebbe influire in modo rilevante sulla conduzione della causa e sulla
strategia da adottarsi in un’eventuale futura causa giudiziaria (Meier/Sogo, Schweizerisches Zivilprozessrecht, pag. 311). Ne deriva
che una siffatta prova non può essere assunta in via cautelare e che nella
fattispecie deve essere respinta la richiesta relativa alla deposizione della
convenuta AO 1.
9.2
Per
quel che concerne le richieste di edizione, la dottrina
ritiene che il giudice deve far prova di riserbo nel concedere una richiesta di
edizione di documenti o dati elettronici quando si tratta (solo) di chiarire le
possibilità di successo della futura causa (Gasser/Rickli,
ZPO Kurzkommentar, n. 5 ad art. 158; Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, n. 13 ad art. 158).
Se poi la controparte contesta il proprio obbligo d’informazione e di rendere
conto, di principio la parte istante deve promuovere una causa ordinaria, in
concreto una actio ad exhibendum ai sensi dell’art. 85 CPC (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, n. 5 ad art. 158). Nella fattispecie la
parte convenuta ha esplicitamente contestato la promessa di donazione sulla
quale l’istante fonda le sue pretese (cfr. risposta all’appello) e anche il suo
dovere d’informazione e di rendere conto. Pertanto, per quanto concerne tutte
le richieste di edizione di documenti postulate da parte istante, quindi i
punti 1.2 (1.2.1, 1.2.2, 1.2.3) e 1.3 (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4) delle
domande di giudizio dell’appello 10 giugno 2011, l’appellante avrebbe dovuto
promuovere una causa ordinaria (actio ad exhibendum ai sensi dell’art. 85
CPC), non essendo l’istituto dell’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC il mezzo congruo
per tali richieste di prove.
10.
Visto
quanto sopra, l’appello deve essere respinto e la decisione pretorile
confermata nel suo risultato. Le spese giudiziarie
(spese processuali e spese ripetibili) sono a carico dell’appellante, che
soccombe (art. 106 cpv. 1 CPC). Oltre alle spese processuali, ella rifonderà
all’appellata un’adeguata indennità per spese ripetibili (art. 95 CPC). Nella
commisura-zione delle spese giudiziarie si è tenuto conto della natura e della
complessità della causa, incentrata su un nuovo istituto del CPC (art. 2 LTG). Per
quel che concerne il valore necessario dal profilo dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il presente giudizio (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), incomberà all’appellante, nel caso in cui decidesse di introdurre
ricorso in materia civile, dimostrare che il valore litigioso ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF raggiunge in concreto la soglia di fr. 30'000.-.
Per questi
motivi
decide:
1.
L’appello 10 giugno 2011 di AP 1 è respinto.
2.
Le spese processuali della procedura d’appello consistenti in fr.
600.
- sono poste a carico dell’appellante, che verserà all’appellata fr. 700.-
per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
- __________
-
__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF);
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91.
LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster