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Decisione

12.2011.115

Assunzione di prova a titolo cautelare preprocessuale, produzione di nuovi documenti in appello, interesse degno di protezione per assumere prove a titolo cautelare, non per domanda di edizione

28 ottobre 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’autunno

del 2004 AO 1 prese contatto con AP 1, la quale le venne consigliata come

(psico)terapeuta. Tra le due donne nacque un rapporto volto al sostegno umano e

morale di AO 1. Il 19 maggio 2009, con atto pubblico redatto dal notaio avv. __________ (doc. B), AO 1 si è impegnata a donare a AP 1 il 20% di quanto lei e la sorella

V__________ sarebbero riuscite ad ottenere dall’eredità del defunto padre H__________,

al netto dei costi sostenuti. Ai fini del calcolo della quota oggetto della

promessa di donazione la promettente si impegnava a esibire tutta la documentazione

necessaria a comprovare quanto effettivamente percepito e i costi

effettivamente sostenuti. Durante i mesi di febbraio e marzo 2010 AO 1 ha bonificato, tramite lo studio legale __________ Rechtsanwälte di Berlino, Euro 99'147.- su di un

conto di spettanza di AP 1 e sul quale lei aveva procura (doc. C). Con scritti

21 dicembre 2010 e 24 gennaio 2011 AP 1, tramite il proprio legale ha

sollecitato AO 1 a farle pervenire ogni documento volto a determinare la

spettanza ereditaria (doc. D).

B. Con

l’istanza interposta il 22 marzo 2011, AP 1 ha postulato l’assunzione di diverse prove in via cautelare ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC. In via

principale l’istante ha chiesto che sia ordinato a AO 1 di produrre ogni atto

ufficiale e ogni corrispondenza/conteggio che attesti ed indichi ogni importo

ed ogni bene da essa ricevuto nell’ambito della liquidazione della successione

del defunto padre H__________, la sua spettanza ereditaria e quella della

sorella V__________, lo stato attuale delle cause giudiziarie pendenti in

Germania, Lussemburgo o ogni altro Stato e rispettivamente ogni atto ufficiale

e ogni corrispondenza utile a determinare lo stato in cui si trovano le

trattative tra gli eredi riguardanti direttamente o indirettamente la successione

di specie. Inoltre chiede l’edizione di diversi documenti dallo studio legale __________

Rechtsanwälte di Berlino, rappresentante legale dei fratelli della convenuta

nelle cause successorie. In via subordinata, nel caso che la convenuta e il

suddetto studio legale non dovessero adempire la richiesta di edizione, l’istante

chiede l’interrogatorio della convenuta ai sensi dell’art. 192 CPC e l’edizione

dai tribunali dove sono pendenti le cause tra gli eredi di quei documenti che

possano permettere la ricostruzione della spettanza ereditaria della convenuta

e della di lei sorella.

C. All’udienza

19 aprile 2011 l’istante ha confermato le proprie richieste, alle quali si è

opposta la convenuta, argomentando che non erano adempiuti i presupposti per

l’assunzione di prove a titolo cautelare. La convenuta ha nondimeno ammesso di

aver ricevuto nel febbraio 2010 circa EUR 150'000.00.- per la vendita, al

proprio fratello, di una sua quota-parte di un immobile e che i circa EUR

17'000.00.- lasciati sul conto dell’istante, dopo averne in un primo momento

versati EUR 99'147.-, sono da considerarsi come il pagamento degli onorari

ancora scoperti del 2009 quale corrispettivo di sedute terapeutiche. Infine la

convenuta, nel caso in cui l’istanza interposta venisse accettata, postulava il

rilascio a suo favore di una garanzia di fr. 30'000.-. In replica la parte

istante si è riconfermata nell’istanza, contestando le allegazioni di risposta

ed estendendo la domanda di edizione da terzi anche al Landgericht A__________

e allo studio legale F__________ di Berlino, opponendosi inoltre alla richiesta

di garanzia formulata dalla convenuta. La parte convenuta in duplica ha

mantenuto la risposta, opponendosi all’estensione della richiesta di edizione di

documenti.

D. Il

Pretore, con decisione 27 maggio 2011, ha respinto l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare e ha posto la tassa di giustizia di complessivi fr.

450.- e le spese a carico dell’istante, tenuta inoltre a rifondere alla

convenuta ripetibili per fr. 750.-.

E. L’istante

è insorta il 10 giugno 2011 contro il giudizio

pretorile, chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso di assumere a

titolo cautelare le prove da lei indicate, segnatamente la deposizione della

convenuta, l’edizione da costei di ogni atto ufficiale che attesti e indichi

ogni importo e ogni bene ricevuto nell’ambito della liquidazione della

successione del padre H__________, la sua spettanza ereditaria e quella della

sorella V__________, ogni atto ufficiale nella causa pendente presso il Landgericht

A__________ utile a determinare ogni eventuale accordo raggiunto tra gli eredi

dopo l’udienza 31 maggio 2011 e che serva a determinare la spettanza ereditaria

della convenuta e della di lei sorella e ogni corrispondenza/conteggio sullo

stato attuale delle cause giudiziarie pendenti in Germania, Lussemburgo o ogni

altro paese, oltre all’edizione di documenti dal Landgericht A__________,

tribunale presso il quale dovrebbero essere pendenti alcune procedure

riguardanti la successione del padre della convenuta. L’istante ha invece

rinunciato all’edizione dallo studio legale __________ Rechtsanwälte.

F. Nella

sua risposta del 18 luglio 2011 l’appellata propone di respingere l’appello con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito. A sostegno della propria argomentazione, l’appellata chiede inoltre

di assumere agli atti i doc. 1-6 prodotti con la suddetta risposta. La presidente

della Camera, giudice delegata all’istruzione, non ha ordinato un secondo

scambio di scritti, ma ciononostante le parti hanno presentato una replica

spontanea 26 luglio 2011 e una duplica spontanea 4 agosto 2011, nelle quali

hanno ribadito le loro tesi.

e considerato

Considerandi

1.

La decisione impugnata è stata emessa il 27 maggio 2011, sicché al

procedimento di impugnazione si applica il Codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC). Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono

appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione

riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). A

tale esigenza non sfuggono le decisioni prese con la procedura sommaria (art.

314.

CC), come la tutela giurisdizionale dei casi manifesti (art. 257 CPC) e

l’emanazione dei provvedimenti cautelari (art. 261 segg. CPC). In concreto non

è dato conoscere il valore litigioso, né il Pretore lo ha determinato d’ufficio

(art. 91 cpv. 2 CPC). Gli atti andrebbero pertanto ritornati al Pretore

affinché esegua una valutazione. Nondimeno, in considerazione del fatto che

l’istante ha interposto appello e che la parte appellata non ha contestato la

proponibilità del rimedio esperito, si può ritenere che le parti siano

d’accordo sul fatto che il valore della domanda ammonta ad almeno fr. 10'000.-

(art. 91 cpv. 2 CPC).

2.

L’appellata

ha rilevato in ordine che il Pretore non ha indicato nella decisione 27 maggio

2011.

i mezzi d’impugnazione, come imposto dagli art. 238 lett. f e 219 CPC. La

censura è corretta ma è sprovvista di qualsiasi interesse pratico ai fini del

giudizio. La totale assenza dell’indicazione dei mezzi d’impugnazione ai sensi

dell’art. 238 lett. f CPC non ha infatti come conseguenza la nullità della

decisione (Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger,

ZPO Kommentar, 2010, n. 28 ad art. 238). L’omissione dei rimedi di diritto non

ha quindi alcuna rilevanza ai fini del giudizio odierno.

In ordine

occorre decidere se possono essere acquisiti agli atti di causa i documenti

prodotti dall’appellata con la risposta d’appello 18 luglio 2011. I doc. 1-3

costituiscono documenti preesistenti, vale a dire pseudo nova (unechte

Nova), in quanto sono documenti che l’appellata possedeva e che quindi

avrebbe dovuto o potuto produrre in prima istanza (art. 317 cpv. 1 lett. b

CPC), poiché essendo antecedenti all’udienza 19 aprile 2011 potevano essere

prodotti al Pretore. Non sono pertanto dati i presupposti per ammetterli agli

atti in sede di appello. Per quanto concerne i doc. 4-6 presentati con la

risposta d’appello, per contro, si tratta di veri e propri nova (echte

Nova) e sono pertanto adempiuti i presupposti dell’art. 317 cpv. 1 lett.

a-b CPC. I documenti 4 a 6, infatti, sono stati immediatamente addotti e non

potevano essere prodotti in prima istanza. Ne deriva che i doc. 4 a 6 possono essere acquisiti agli atti di causa, mentre vanno restituiti all’appellata i doc. 1 a 3.

Va

rilevato che nella fattispecie la presidente della Camera non ha ordinato un

secondo scambio di scritti ai sensi dell’art. 316 cpv. 2 CPC, ciò che non ha

impedito alle parti di presentare una replica spontanea e una duplica

spontanea, nella quale esse hanno sostanzialmente ribadito le loro posizioni,

addentrandosi nel merito della loro vertenza, segnatamente disquisendo sulla

validità della promessa di donazione e della revoca unilaterale espressa dalla convenuta.

Al riguardo è opportuno rilevare subito che non spetta al giudice

dell’assunzione cautelare della prova, né in prima sede né in appello,

pronunciarsi al riguardo, tale compito spettando solo al tribunale al quale

sarà se del caso presentata la causa giudiziaria prospettata dall’istante. Le

allegazioni e argomentazioni delle parti relative al merito della loro vertenza

non possono dunque essere esaminate in questa sede e risultano ininfluenti per

il giudizio, salvo quanto si dirà in seguito.

3.

Il

primo giudice ha ritenuto che per quanto riguarda l’intento di conoscere la

somma degli anticipi ereditari già percepiti dalla convenuta, le relative

richieste di prove a titolo cautelare devono essere respinte in quanto

finalizzate a “quantificare e specificare” la spettanza ereditaria già

percepita, ciò che esula dal campo di applicazione dell’art. 158 CPC,

considerato come nel caso di specie, a suo dire, sia pacifico che l’istante

abbia già ricevuto almeno un anticipo, pari a un importo di EUR 99'147.-. Per

quanto riguarda invece l’intento di quantificare la spettanza ereditaria della

convenuta e della di lei sorella e di conoscere lo stato attuale delle cause

giudiziarie riguardanti le successioni, a dire del Pretore tali richieste sono da

considerarsi intempestive e vanno pertanto respinte. Il primo giudice, infatti,

ritiene che l’istante sia stata informata che le cause giudiziarie sarebbero

giunte a termine non prima di 6 anni, e per tale motivo non si può ammettere l’esistenza

di un interesse degno di protezione per avere informazioni precise su cause

giudiziarie complesse e lunghe.

4.

L’appellante

rimprovera al Pretore l’errato accertamento dei fatti, per aver considerato

l’importo di EUR 99'147.- come un anticipo della spettanza ereditaria di parte

convenuta e per aver affermato che l’istante medesima sarebbe stata a

conoscenza del fatto che le cause ereditarie giungeranno a termine non prima di

sei anni. Inoltre a detta dell’istante il Pretore avrebbe erroneamente

applicato il diritto, per aver considerato le sue richieste di prove a titolo

cautelare come non conformi all’art. 158 CPC e come intempestive. L’appellante

sostiene che il suo diritto di percepire il 20% della spettanza ereditaria

della convenuta e della di lei sorella è pacifico sulla base del doc. B, mentre

vige assoluta incertezza sull’attuale esistenza ed esigibilità del credito,

l’istante non essendo a conoscenza né di eventuali quote ereditarie già

percepite dalla convenuta né quando si possa prospettare l’incasso di tali

quote. Quindi l’istante prima di avviare una causa giudiziaria volta a chiedere

la condanna della convenuta al pagamento della quota del 20% promessale con il doc.

B deve chiarire ed accertare se effettivamente la convenuta abbia una spettanza

determinata (già incassata o da incassare) nella successione del padre. In caso

contrario un’eventuale causa sarebbe destituita di probabilità di successo. Ne

deriva, prosegue l’appellante, che la domanda di assumere prove a titolo

cautelare è del tutto giustificata, poiché sarebbe necessario poter valutare la

probabilità di riuscire a fornire determinate prove e di vincere la (futura)

causa. A suo dire non si tratterebbe poi nemmeno di una “fishing expedition”,

come invece sostenuto dalla convenuta, dal momento che si tratta

dell’assunzione di quelle prove specifiche e necessarie per dipanare le citate

incertezze, considerato pure come sia stata la convenuta a indicare nel Landgericht

A__________ il tribunale che si è occupato e che si sta occupando di alcune vertenze

riguardanti la successione del padre della convenuta.

5.

Ai

sensi dell’art. 158 CPC il giudice procede all’assunzione di prove a titolo

cautelare qualora la legge autorizzi una parte a richiederla (art. 158 cpv. 1

lett. a CPC) oppure la parte istante renda verosimile che i mezzi di prova

siano esposti a pericolo o sussista un interesse degno di protezione (art. 158

cpv. 1 lett. b CPC). In quest’ultimo caso l’assunzione di prove a titolo

cautelare può servire a valutare le probabilità di vincere la causa o di

riuscire a fornire determinate prove, allo scopo di evitare azioni o

impugnazioni prive di possibilità di successo in modo da limitare

rispettivamente semplificare futuri processi (cfr. Messaggio

concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, FF 2006 p. 6687; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, ad art. 158 pag. 759-760; Fellmann, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n.

17.

ad art. 158). L’interesse degno di protezione deve essere rivolto

all’assunzione anticipata di una o più prove (Schweizer,

ZZZ 2010 No. 21/22, pag. 6). Al sussistere di un tale interesse non possono

essere poste pretese troppo elevate (Livitschitz/Schmid, AJP 6/2011, pag. 742-743; Schweizer, op.

cit., pag. 7-8). L’istante dovrà pertanto rendere

verosimile, fornendo debita allegazione e specificazione, che i fatti sui quali

ha richiesto i mezzi di prova siano utili e pertinenti, ossia che la misura

d’istruzione reclamata sia suscettibile di migliorare la sua situazione

processuale in un eventuale futuro processo (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., ad art. 158 pag. 760; Fellmann, op. cit., n. 19 ad art. 158; Schweizer, op.

cit., pag. 7-8). L’istituto dell’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC non è applicabile

ogni qualvolta la parte che intende avviare una causa non sia in possesso di

tutti gli elementi per chiarire il caso di specie mentre dei terzi o la

controparte lo sono, bensì degno di protezione deve essere il tentativo di chiarire

anticipatamente le possibilità di buon esito di un procedimento giudiziario mediante

la verifica della possibilità di disporre delle prove (Gasser/Rickli,

ZPO Kurzkommentar, n. 4 ad art. 158). L’istante dovrà quindi rendere verosimile

l’incombenza di un litigio di merito e che la fattispecie sulla quale intende

costruire la procedura giudiziale di merito è tale da renderne particolarmente

incerto l’esito, mentre tale incertezza può essere chiarita mediante

un’assunzione anticipata delle prove ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC

(Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., ad art. 158 pag. 761).

6.

Visto

quanto esposto al considerando precedente, le richieste

di prove volte a ottenere informazioni che possano portare a una individuazione

e una determinazione dell’esistenza di una spettanza ereditaria riguardante la

convenuta e della di lei sorella, che possano far luce sulle cause giudiziarie

(ancora pendenti o già risolte) concernenti la successione del padre della

convenuta e infine che possano attestare oppure indicare un eventuale accordo

tra gli eredi __________ (soprattutto dopo l’udienza esperita il 17 marzo 2011

presso il Landgericht A__________), sono da considerarsi come il tentativo di chiarire anticipatamente le probabilità di

buon esito di un processo con la verifica della possibilità di disporre delle

prove. Le misure istruttorie richieste sono

suscettibili di migliorare la situazione processuale dell’istante in un

eventuale futuro processo. In una futura causa giudiziaria volta a chiedere la

condanna della convenuta al pagamento della quota del 20% pattuito nella

promessa di donazione (doc. B), infatti, sapere se effettivamente la convenuta

abbia una spettanza determinata (già incassata o da incassare) nella

successione del padre, aumenterebbe in modo considerevole le probabilità di

successo. Ciò in quanto in caso contrario, venendo meno l’esigibilità del

credito, un’eventuale causa sarebbe destituita di probabilità di successo. L’istante con le sue allegazioni ha quindi reso verosimile l’incombenza

di un litigio di merito, nel caso concreto una causa giudiziaria volta a

chiedere la condanna della controparte al pagamento del 20% pattuito con il doc.

B, e inoltre che la fattispecie sulla quale intende costruire la procedura

giudiziale di merito è tale da renderne particolarmente incerto l’esito, mancando

la prova dell’esigibilità del credito, e che tale incertezza può essere

chiarita mediante un’assunzione anticipata delle prove giusta l’art. 158 cpv. 1

lett. b CPC.

7.

Tali richieste non possono essere considerate intempestive, come

invece affermato dal Pretore, poiché non vi è alcuna certezza né in merito al

fatto che le cause giudiziarie, o alcune di esse, riguardanti la successione del

padre della convenuta siano giunte a termine né tantomeno che possano protrarsi

per tempi ancora molto lunghi. Il fatto che l’istante sarebbe stata informata

che le cause sarebbero giunte a termine non prima di sei anni non prova in

alcun modo che tutte le cause giudiziarie si protrarranno ancora per tempi

molto lunghi. A sostegno della tempestività di tali pretese vi è poi il fatto

che il Landgericht A__________ abbia fissato al 31 maggio 2011 il termine

entro il quale gli eredi __________ avrebbero dovuto comunicare se era

possibile raggiungere un accordo (doc. 5, ultima pagina).

8.

Per

quanto riguarda invece l’intento di conoscere la somma degli anticipi ereditari

già percepiti, va rilevato che le relative richieste di prove a titolo

cautelare esulano dal campo d’applicazione dell’art. 158 CPC. Infatti l’identificazione

dell’ammontare della somma già ricevuta non modificherebbe le possibilità di

successo dell’istante in una causa giudiziaria futura, in quanto l’elemento

fondamentale consiste nel sapere se vi sia un credito esigibile, mentre sapere

la consistenza del credito non è di rilievo nella valutazione della fondatezza

della futura causa di merito.

9.

Ammessa

l’esistenza di un interesse degno di protezione, si tratta di sapere se i mezzi

di prova richiesti dall’istante possano essere oggetto di un’assunzione di

prove a titolo cautelare ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC. Nella

fattispecie l’istante intende chiarire le future possibilità di successo processuali

e chiede in appello che siano assunte come prove a titolo cautelare

preprocessuale la deposizione della convenuta (domanda di giudizio in appello

n. 1.1) e l’edizione di documenti dalla convenuta (domande di giudizio n. 1.2)

e dal Landgericht __________, nella persona del suo vicepresidente Dr. __________

(domanda di giudizio n. 1.3). Tali domande non sono invero identiche a quelle

proposte con l’istanza 21 marzo 2011. L’istante aveva postulato la deposizione

della parte convenuta solo in via subordinata nell’istanza 21 marzo 2011 (pag.

9), mentre nell’appello tale prova è stata chiesta in via principale (domanda

1.

). Ella ha poi rinunciato alla domanda di edizione di documenti da uno

studio legale (istanza 21 marzo 2011, pag. 8) e ha precisato in appello (alle

domande 1.3) la domanda di edizione dai tribunali formulata in modo molto generico

come domanda subordinata con l’istanza 21 marzo 2011 (pag. 9, domanda n. 2).

Nell’insieme, nondimeno, le domande di edizione proposte in appello non

introducono nuovi elementi, limitandosi a precisare quelle formulate in prima

sede. La questione, come si vedrà, non presenta del resto alcun interesse

pratico ai fini del giudizio.

9.1

L’assunzione a titolo cautelare

della deposizione di una parte non sembra possa essere annoverata tra i mezzi di prova postulabili con l’istituto dell’assunzione di prove

a titolo cautelare dell’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC (Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, n. 13 ad art. 158; Meier/Sogo,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, pag. 311). Ciò per il motivo che

l’assunzione a titolo cautelare di una prova prima ancora che sia avviata la

procedura giudiziaria non deve condurre a intaccare o ridurre le possibilità di

difesa della parte interessata o a limitarne le possibilità di conduzione del

procedimento (Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, n. 13 ad art. 158; Meier/Sogo,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, pag. 311). Proprio la deposizione di una

parte potrebbe influire in modo rilevante sulla conduzione della causa e sulla

strategia da adottarsi in un’eventuale futura causa giudiziaria (Meier/Sogo, Schweizerisches Zivilprozessrecht, pag. 311). Ne deriva

che una siffatta prova non può essere assunta in via cautelare e che nella

fattispecie deve essere respinta la richiesta relativa alla deposizione della

convenuta AO 1.

9.2

Per

quel che concerne le richieste di edizione, la dottrina

ritiene che il giudice deve far prova di riserbo nel concedere una richiesta di

edizione di documenti o dati elettronici quando si tratta (solo) di chiarire le

possibilità di successo della futura causa (Gasser/Rickli,

ZPO Kurzkommentar, n. 5 ad art. 158; Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, n. 13 ad art. 158).

Se poi la controparte contesta il proprio obbligo d’informazione e di rendere

conto, di principio la parte istante deve promuovere una causa ordinaria, in

concreto una actio ad exhibendum ai sensi dell’art. 85 CPC (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, n. 5 ad art. 158). Nella fattispecie la

parte convenuta ha esplicitamente contestato la promessa di donazione sulla

quale l’istante fonda le sue pretese (cfr. risposta all’appello) e anche il suo

dovere d’informazione e di rendere conto. Pertanto, per quanto concerne tutte

le richieste di edizione di documenti postulate da parte istante, quindi i

punti 1.2 (1.2.1, 1.2.2, 1.2.3) e 1.3 (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4) delle

domande di giudizio dell’appello 10 giugno 2011, l’appellante avrebbe dovuto

promuovere una causa ordinaria (actio ad exhibendum ai sensi dell’art. 85

CPC), non essendo l’istituto dell’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC il mezzo congruo

per tali richieste di prove.

10.

Visto

quanto sopra, l’appello deve essere respinto e la decisione pretorile

confermata nel suo risultato. Le spese giudiziarie

(spese processuali e spese ripetibili) sono a carico dell’appellante, che

soccombe (art. 106 cpv. 1 CPC). Oltre alle spese processuali, ella rifonderà

all’appellata un’adeguata indennità per spese ripetibili (art. 95 CPC). Nella

commisura-zione delle spese giudiziarie si è tenuto conto della natura e della

complessità della causa, incentrata su un nuovo istituto del CPC (art. 2 LTG). Per

quel che concerne il valore necessario dal profilo dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il presente giudizio (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), incomberà all’appellante, nel caso in cui decidesse di introdurre

ricorso in materia civile, dimostrare che il valore litigioso ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF raggiunge in concreto la soglia di fr. 30'000.-.

Per questi

motivi

decide:

1.

L’appello 10 giugno 2011 di AP 1 è respinto.

2.

Le spese processuali della procedura d’appello consistenti in fr.

600.

- sono poste a carico dell’appellante, che verserà all’appellata fr. 700.-

per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

- __________

-

__________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF);

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91.

LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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