12.2011.117
Responsabilità del liquidatore - effetti della sentenza d'appello che dichiara irricevibile l'appello per l'intervenuto fallimento di una parte
2 aprile 2013Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.117
Data decisione, Autorità:
02.04.2013, IICCA
Titolo:
Responsabilità del liquidatore - effetti della sentenza d'appello che dichiara irricevibile l'appello per l'intervenuto fallimento di una parte
CAPACITÀ DI ESSERE PARTE E CAPACITÀ PROCESSUALE
ESECUZIONE DELLE DECISIONI
LIQUIDATORE
RESPONSABILITÀ PER GESTIONE O AMMINISTRAZIONE O LIQUIDAZIONE
art. 744 cpv. 2 CO
art. 754 CO
art. 66 CPC
art. 336 CPC
art. 290 let. b CPC-TI
Incarto n.
12.2011.117
Lugano
2 aprile 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.264
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 20 dicembre
2010 da
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
16'250.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2010 nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di
Bellinzona;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 19 maggio 2011 ha respinto;
appellanti
gli attori con atto di appello 15 giugno 2011, con cui chiedono, se del caso
previa assunzione di alcune prove in prima o seconda istanza, la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione o in subordine il suo
annullamento e il conseguente rinvio degli atti alla Pretura per un nuovo
giudizio, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 12 agosto 2011 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
petizione 13 luglio 2001 E__________ SA, proprietaria della part. n. __________
RFD di __________, ha promosso nei confronti di AP 1 e AP 2, proprietari degli
attigui fondi n. __________ e __________, una causa tendente all’iscrizione di
una servitù di passo necessario (inc. n. OA.2001.134). In pendenza di causa, il
10 settembre 2003, essa ha venduto la particella a AO 1, la quale non è
subentrata nella lite, che è così continuata tra le parti originarie. Il 12
novembre 2003 E__________ SA è stata sciolta e posta in liquidazione, ritenuto
che quale liquidatrice è stata designata AO 1 (cfr. doc. I).
Con
sentenza 9 febbraio 2004 (doc. A), il Pretore ha respinto la petizione,
caricando ad E__________ SA in liquidazione la tassa di giustizia di fr.
1'200.- e le spese giudiziarie di fr. 7'600.-, di cui fr. 5'500.- già
anticipati da AP 1 e AP 2 (cfr. doc. B), con l’obbligo di rifondere loro fr.
6'000.- di ripetibili.
Tale
sentenza, appellata da E__________ SA in liquidazione, è stata in un primo
tempo confermata, il 19 febbraio 2007 (doc. C), dalla prima Camera civile del
Tribunale d’appello (inc. n. 11.2004.21), il cui giudizio è stato in seguito tuttavia
annullato, il 30 novembre 2007 (doc. D), dalla II Corte di diritto civile del
Tribunale federale (inc. n.5A_174/2007); in considerazione del fatto che E__________
SA in liquidazione il 9 marzo 2009 era stata radiata dal Registro di commercio
e la domanda di una sua reiscrizione inoltrata da AO 1 era poi stata respinta (dal
Pretore [doc. E] nell’inc. n.
DI.2009.131, dalla seconda
Camera civile del Tribunale d’appello [doc. F] nell’inc. n. 12.2009.103 e dalla I Corte di diritto civile del Tribunale federale [doc. G] nell’inc. n.4A_16/2010), la prima Camera civile del Tribunale
d’appello, il 10 giugno 2010 (doc. H; inc. n. 11.2008.24), ha dichiarato irricevibile
l’appello, caricando ad E__________ SA in liquidazione gli oneri processuali di
fr. 2'220.30, con l’obbligo di rifondere a AP 1 e AP 2 fr. 4’750.- di
ripetibili.
2. Con
petizione 20 dicembre 2010 AP 1 e AP 2 hanno convenuto in giudizio innanzi alla
Pretura del Distretto di Bellinzona AO 1 al fine di ottenerne la condanna al
pagamento di fr. 16'250.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2010 nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UEF di Bellinzona (doc. O). Essi hanno evidenziato che la controparte, pur
essendo stata a più riprese informata dell’esistenza e dell’esito delle cause
pendenti in Pretura e innanzi alla prima Camera civile del Tribunale d’appello
e del conseguente obbligo per E__________ SA in liquidazione di rifondere loro
importanti importi (cfr. doc. L e M), aveva proceduto alla liquidazione e alla
radiazione di quella società senza aver formato alcun accantonamento o garanzia
a copertura degli oneri a loro favore poi risultanti dalle sentenze di cui ai
doc. A ed H (anticipi di fr. 5’500.-, ripetibili di fr. 6'000.- e di fr.
4'750.-), distribuendo agli azionisti attivi societari che avrebbero dovuto
essere destinati all’estinzione dei debiti rispettivamente, se quegli attivi non
fossero stati sufficienti a coprire le pretese degli attori, avendo omesso di
domandare al giudice il fallimento della società.
La
convenuta si è opposta alla petizione, rilevando che a seguito dell’intervenuta
incapacità di essere parte di E__________ SA in liquidazione la sentenza
pretorile 9 febbraio 2004, per altro già annullata in virtù dell’emanazione
della sentenza 30 novembre 2007 della II Corte di diritto civile del Tribunale
federale, non era affatto cresciuta in giudicato per cui la pretesa degli
attori non esisteva e che al momento del ricevimento dello scritto 16 dicembre
2003 (doc. L) la causa in Pretura non era ancora terminata per cui nemmeno vi
era ancora un credito a loro favore, tanto più che in ogni caso la causa relativa
al diritto di passo sarebbe stata destinata ad essere accolta e agli attori
andava comunque rimproverato di non essersi a suo tempo opposti alla radiazione
di E__________ SA in liquidazione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale sono stati rifiutati
l’assunzione del teste __________, l’edizione dalla convenuta del contratto di
acquisto della particella e della documentazione concernente la liquidazione di
E__________ SA in liquidazione, le ispezioni presso l’Ufficio del Registro
fondiario e l’Ufficio del Registro di commercio e l’interrogatorio formale
della convenuta, e raccolti gli allegati conclusionali delle parti, il Pretore,
con la sentenza 19 maggio 2011 qui impugnata, ha respinto la petizione,
caricando la tassa di giustizia di fr. 750.- e le spese di fr. 150.- agli
attori in solido, pure tenuti in solido a rifondere alla convenuta fr. 2'500.-
per ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto, in punto agli
oneri processuali e alle ripetibili della sentenza pretorile di cui al doc. A,
che il fatto che la prima Camera civile del Tribunale d’appello avesse
dichiarato irricevibile l’appello di E__________ SA in liquidazione a seguito
della sua radiazione dal Registro di commercio escludeva che la sentenza allora
impugnata potesse essere passata in giudicato e vincolare quella parte e di
riflesso non poteva comportare la responsabilità della convenuta in qualità di
sua liquidatrice per non averne tenuto conto nell’espletamento delle sue
funzioni. Appurato che quella pretesa attorea si rivelava così sprovvista di
buon diritto per carenza di un danno e di una qualsivoglia violazione dei
doveri del liquidatore a norma dell’art. 754 CO, nemmeno la postulata rifusione
delle ripetibili addebitate con la sentenza di cui al doc. H aveva miglior
sorte: a parte il fatto che, a suo giudizio, E__________ SA in liquidazione non
avrebbe potuto farsi carico di alcun onere siccome radiata dal Registro di
commercio, non si vedeva in che modo la convenuta avrebbe potuto tener conto di
un simile credito nella liquidazione della stessa, credito sorto per l’appunto
dopo che quella ditta era stata radiata e quindi dopo che la convenuta aveva
ormai completato la sue funzioni di liquidatrice.
4. Con
l’appello 15 giugno 2011 che qui ci occupa gli attori chiedono, se del caso
previa assunzione in prima o seconda istanza di alcune prove non ammesse a suo
tempo dal Pretore (e meglio l’edizione dalla convenuta del contratto di
acquisto della particella e della documentazione concernente la liquidazione di
E__________ SA in liquidazione, le ispezioni presso l’Ufficio del Registro
fondiario e l’Ufficio del Registro di commercio e l’interrogatorio formale
della convenuta), la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione o in subordine il suo annullamento e il conseguente rinvio degli atti
alla Pretura per un nuovo giudizio, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi. Essi ribadiscono che le sentenze di cui ai doc. A ed H erano in realtà
formalmente e materialmente passate in giudicato. Contestano che il
comportamento della convenuta, lesivo dell’art. 744 cpv. 2 CO, non fosse stato
contrario ai doveri del liquidatore e che lo stesso non avesse causato loro
alcun danno. Nulla permetteva per altro di ritenere che la causa relativa al
diritto di passo sarebbe stata destinata ad essere accolta, mentre era del
tutto escluso che a loro potesse essere rimproverato di non essersi a suo tempo
opposti alla radiazione di E__________ SA in liquidazione.
5. Delle
osservazioni 12 agosto 2011 con cui la convenuta, se del caso previa assunzione
di una prova non ammessa a suo tempo dal Pretore (e meglio la testimonianza di __________),
postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili si dirà, se
e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
7. Per l'art. 754 cpv. 1 CO gli amministratori, i gestori e i
liquidatori sono responsabili verso la società, gli azionisti ed i creditori sociali
del danno che causano loro violando intenzionalmente o per negligenza i loro
doveri. Secondo la norma di legge, dev'essere risarcito
il danno subito dal creditore della società, definito in tal caso come danno
indiretto (Rep. 1987 p. 222), quando il suo credito resta insoddisfatto a seguito
della diminuzione o scomparsa del patrimonio sociale riconducibili a una
violazione degli obblighi di diligenza degli amministratori, dei gestori o dei liquidatori:
siffatto pregiudizio è in primo luogo arrecato alla società stessa, e solo di
riflesso al creditore insoddisfatto, per cui nel caso di fallimento della società
l’esercizio dell’azione spetta all’amministrazione del fallimento (art. 757
cpv. 1 CO), ritenuto che se questa vi rinuncia (art. 757 cpv. 2 CO) o se la
relativa pretesa è oggetto di cessione ai sensi dell’art. 260 LEF (art. 757
cpv. 3 CO), la stessa può essere promossa anche dal creditore, il quale però
anche in questi casi è autorizzato a far valere solo il risarcimento del danno
subito dalla società. L’art. 754 CO ammette pure il risarcimento del danno
diretto subito dal creditore, ritenuto che il danno da lui patito è considerato
diretto allorché, indipendentemente dall’eventuale pregiudizio sofferto dalla
società, esso viene provocato a lui individualmente dagli amministratori, dai gestori
o dai liquidatori mediante la violazione di norme destinate esclusivamente alla
tutela dei creditori (II CCA 3 aprile 2007 inc. n.
12.2006.45 in: NRCP 2007 p. 431, 30 ottobre 1997 inc.
n. 12.97.108, 10 settembre 1997 inc. n. 12.97.119), rispettivamente se essi a
quel momento si sono resi colpevoli nei suoi confronti di un atto illecito ai
sensi degli art. 41 CO o possono essere resi responsabili per culpa in
contrahendo (DTF 128 III 180 consid. 2c ). La
responsabilità degli amministratori, dei gestori o dei liquidatori è subordinata al realizzarsi di quattro condizioni generali cumulative:
la violazione di un dovere, la colpa, un danno e l'esistenza di un rapporto di
causalità tra la violazione dei doveri e l'insorgere del danno (Forstmoser,
Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2a ed., n. 249 e segg.; DTF
132 III 342 consid. 4.1; Rep. 1984 p. 364; II CCA 6 agosto 2007
inc. n. 10.1998.20, 3 aprile 2007 inc. n. 12.2006.45 in: NRCP 2007 p. 431, 30
agosto 2001 inc. n. 12.2001.116, 30 gennaio 2004 inc. n. 12.2003.47, 2 maggio
2011 inc. n. 12.2009.98).
8. Nel
caso di specie, gli attori hanno rimproverato alla convenuta, liquidatrice di E__________
SA in liquidazione, di non aver fatto in modo che i loro crediti nei confronti
di quest’ultima per spese e ripetibili poi risultanti dalle sentenze di cui ai
doc. A ed H potessero essere estinti come quelli degli altri creditori, non avendo
formato alcun accantonamento o garanzia a copertura di quegli oneri (art. 744
cpv. 2 CO), rispettivamente, nell’ipotesi in cui fosse risultato che gli attivi
non erano sufficienti a coprire i debiti sociali, non avendo informato il
giudice e non avendogli poi domandato il fallimento della società (art. 743
cpv. 2 CO).
Ora, visto
e considerato che in sede conclusionale (p. 6) la convenuta ha ammesso, in
fatto, che E__________ SA in liquidazione mai si era trovata in una situazione
di eccedenza di debiti ai sensi dell’art. 725 CO, il che - oltre a rendere
inutile l’assunzione delle molteplici prove non ammesse a suo tempo dal Pretore
e riproposte in questa sede dalle parti - escludeva che a quella parte potesse essere
ascritta la violazione dell’art. 743 cpv. 2 CO formulata al suo indirizzo
proprio solo per quell’ipotesi, qui di seguito resta in definitiva da esaminare
se essa con quel suo comportamento, di per sé neppure contestato né negli
allegati preliminari (con la conseguenza della sua implicita ammissione, cfr.
art. 170 cpv. 2 CPC/TI) né a ben vedere neanche in questa sede (cfr., anzi,
osservazioni p. 6, 7, 10 e 12), si sia resa responsabile di una violazione
dell’art. 744 cpv. 2 CO, norma destinata esclusivamente alla tutela dei
creditori.
8.1 Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, è incontestabile che alla convenuta possa essere
rimproverata la violazione di quest’ultima disposizione di legge, che fa obbligo
al liquidatore di depositare in giudizio l’importo delle obbligazioni non
ancora scadute o litigiose della società, salvo che non sia data ai creditori
un’equivalente garanzia o che la ripartizione del patrimonio sociale non sia
differita fino all’adempimento delle obbligazioni medesime. La convenuta,
nonostante fosse stata tempestivamente informata dell’esistenza della causa in
Pretura (cfr. doc. L) poi impugnata in appello (cfr. doc. M) - comunque a sua
conoscenza (cfr. doc. E, F e G) - e della conseguente eventualità per E__________
SA in liquidazione di dover rifondere loro spese e ripetibili (sul concetto di
obbligazione non scaduta o litigiosa della società: cfr. Bürgi/Nordmann, Zürcher Kommentar, n. 29
ad art. 744 CO; Stäubli, Basler
Kommentar, 3ª ed., n. 7 ad art.
742 CO; Schucany, Kommentar zum
schweizerischen Aktienrecht, n. 2 ad art. 744 CO, ove sono per l’appunto considerate
tali quelle oggetto di un processo), non ha in effetti effettuato il deposito
giudiziario, né ha offerto altre garanzie agli attori o ancora ha provveduto al
differimento della liquidazione, da lei invece portata a termine. Poco importa
al proposito se al momento della chiusura della liquidazione quei crediti
fossero ancora sub judice (quelli risultanti dalla sentenza pretorile di
cui al doc. A) oppure non fossero ancora stati definiti (quelli risultanti
dalla sentenza d’appello di cui al doc. H).
8.2 Altrettanto
incontestabile, sempre contrariamente al parere del Pretore, è che gli attori
abbiano subito un danno di fr. 16'250.-, corrispondente alle somme poste a loro
favore nelle sentenze di cui ai doc. A (anticipi di fr. 5’500.- e ripetibili di
fr. 6'000.-) ed H (ripetibili di fr. 4'750.-) e non rifuse da E__________ SA in
liquidazione.
8.2.1 Il
Pretore ritiene invero che il fatto che la prima Camera civile del Tribunale
d’appello avesse dichiarato irricevibile l’appello di E__________ SA in
liquidazione a seguito della sua radiazione dal Registro di commercio escludeva
che la sentenza pretorile di cui al doc. A potesse essere passata in giudicato
e vincolare quella parte, così che nemmeno poteva comportare la responsabilità
della convenuta per non averla considerata. A conferma di questa conclusione, in
questa sede la convenuta ha poi aggiunto che nell’ambito di una nuova causa tendente
all’iscrizione della servitù di passo necessario sui fondi n. __________ e __________
RFD di __________ da lei promossa in qualità di nuova proprietaria della part.
n. __________ (inc. n. OA.2010.154) la prima Camera civile del Tribunale
d’appello, con decisione 5 luglio 2011 (doc. 1; inc. n. 11.2011.92), aveva confermato
la reiezione dell’eccezione di regiudicata sollevata dai qui attori,
evidenziando tra l’altro che la sentenza pretorile di cui al doc. A non era
passata in giudicato.
L’argomentazione
non è in realtà convincente. A seguito del giudizio di irricevibilità
dell’appello da parte della prima Camera civile del Tribunale d’appello (doc.
H) e oltretutto della sua mancata impugnazione entro 30 giorni innanzi al Tribunale
federale, la sentenza pretorile di cui al doc. A, ovviamente non annullata in
virtù dell’emanazione della sentenza 30 novembre 2007 della II Corte di diritto
civile del Tribunale federale che aveva provveduto ad annullare solo la
sentenza 19 febbraio 2007 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello
(doc. C), è in effetti cresciuta in giudicato formale (cfr., per analogia, Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art.
336 CPC; Kellerhals, Berner Kommentar,
n. 5 ad art. 336 CPC; Staehelin,
Zürcher Kommentar, 2ª ed., n.
13 ad art. 336 CPC; Leuenberger/Uffer-Tobler,
Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, n. 2e ad art. 88
ZPO/SG; Frank/Sträuli/Messmer,
Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 12 ad § 190, n. 1 ad § 260 e n. 4 ad § 263 ZPO/ZH; ZR 1971
Nr. 31, 1978 Nr. 80; cfr. pure II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2010.117) e ciò
basta di principio per poterla ritenere eseguibile in base al diritto cantonale
(art. 290 lett. b 1ª frase CPC/TI;
cfr. per analogia, Droese, op.
cit., ibidem). Del resto, in tal caso la situazione sarebbe simile a quella che
si verifica in presenza di una decisione di merito emanata senza che il giudice
si sia accorto dell’incapacità di una parte, alla quale la dottrina
maggioritaria attribuisce piena efficacia (Tenchio-Kuzmic,
Basler Kommentar, n. 56 con rif. ad art. 66 CPC; Hrubesch-Millauer, DIKE- Kommentar, n. 24 ad art. 66 CPC).
Il fatto
che la prima Camera civile del Tribunale d’appello nel doc. 1 - che può senz’altro
essere preso in considerazione in questa sede, costituendo un novum
autentico (art. 317 cpv. 1 CPC) - possa invece aver ritenuto che quella
sentenza non era cresciuta in giudicato in quanto l’allora attrice aveva perso
la capacità di essere parte prima del suo passaggio in giudicato non modifica
questa conclusione: innanzitutto tema di quella pronuncia era un altro e meglio
l’eccezione di regiudicata allora sollevata dai qui attori, che per altro era
stata giustamente respinta se non altro per il fatto che l’art. 110 CPC/TI, su
cui essi si erano nell’occasione fondati, a ben vedere nemmeno entrava in linea
di conto, dato che ad essere stato a suo tempo acquistato dalla qui convenuta non
era l’oggetto litigioso, ossia il fondo serviente, ma quello dominante; oltretutto
quel giudizio riguardava più che altro la crescita in giudicato materiale e non
quella formale della sentenza pretorile; poco importa se quella decisione sia
poi stata confermata dalla II Corte di diritto civile del Tribunale federale
(inc. n.5A_603/2011), essa non avendo a ben vedere approfondito nel merito il
tema che qui interessa.
8.2.2 Con
riferimento alle ripetibili poste a carico di E__________ SA in liquidazione
con la sentenza di cui al doc. H, il Pretore, oltre a non comprendere come quella
parte avrebbe potuto farsi carico di quelle somme siccome radiata dal Registro
di commercio, ha escluso che la convenuta avrebbe potuto tener conto di un
simile credito nella sua liquidazione, visto che lo stesso era sorto dopo che
quella ditta era stata radiata e quindi dopo che la convenuta aveva ormai
completato la sue funzioni di liquidatrice.
La sua
conclusione non può essere condivisa. Non spetta in effetti al Pretore
sindacare il giudizio, per altro non oggetto di impugnativa e con ciò cresciuto
in giudicato, con cui la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha
ritenuto di porre a carico di E__________ SA in liquidazione un’indennità
ripetibile: del resto, già detto che la dottrina maggioritaria attribuisce
piena efficacia a una decisione emanata senza che il giudice si sia accorto
dell’incapacità di una parte (cfr. supra consid. 8.2.1), non si vede perché
l’esito dovrebbe essere diverso qualora il giudice abbia deciso in tal senso
dopo essersi accorto della situazione. Quanto al fatto che quel credito sia
stato quantificato e sia con ciò sorto solo dopo la conclusione della
liquidazione e dopo la radiazione di quella società, lo stesso nulla toglie
alla responsabilità della convenuta, la quale, sapendo dell’esistenza di quella
procedura e con ciò dell’esistenza di eventuali debiti (contestati o non
scaduti) per ripetibili, avrebbe dovuto effettuare i necessari accantonamenti,
prestare garanzie o soprassedere alla ripartizione. Si aggiunga, oltretutto, che
in prima istanza la convenuta nemmeno si era prevalsa di queste argomentazioni.
8.3 I
requisiti dell'esistenza di un rapporto di causalità
tra la violazione dei doveri e l'insorgere del danno e della colpa, di
per sé nemmeno contestati dalla convenuta negli allegati preliminari, non danno
adito a problemi. È del resto incontestabile che la violazione da parte della
convenuta degli obblighi previsti dall’art. 744 cpv. 2 CO possa aver in
definitiva provocato il mancato pagamento agli attori dei loro crediti per
spese e ripetibili nei confronti di E__________ SA in liquidazione e con ciò il
loro danno. Quanto alla colpa, può in ogni caso essere evidenziato che la
convenuta, oltretutto più volte informata dagli attori (cfr. in particolare
doc. L, che menzionava espressamente il fatto che si trattava di una notifica
ai sensi dell’art. 742 CO), non ha ritenuto, almeno per negligenza, di agire
secondo i dettami dell’art. 744 cpv. 2 CO, preferendo soddisfare gli altri
creditori e azionisti.
9. Del
tutto irrilevanti sono infine le ulteriori argomentazioni difensive sollevate
dalla convenuta negli allegati preliminari, quella secondo cui in ogni caso la
causa relativa al diritto di passo sarebbe stata destinata ad essere accolta e
quella secondo cui agli attori andava rimproverato di non essersi a suo tempo
opposti alla radiazione di E__________ SA in liquidazione.
Nessuna
delle due mette in effetti in discussione le condizioni per l’esistenza della responsabilità
del liquidatore ex art. 754 CO. In merito alla prima, si osserva oltretutto che
a dipendenza del giudizio di irricevibilità dell’appello da parte della prima
Camera civile del Tribunale d’appello di cui al doc. H, che oltre ad aver
caricato a E__________ SA in liquidazione un’indennità per ripetibili ha di
fatto comportato la crescita in giudicato formale della sentenza pretorile di
cui al doc. A, poco importa sapere chi avrebbe avuto ragione nel merito della
lite (nella sentenza di cui al doc. D la II Corte di diritto civile del
Tribunale federale aveva per altro sostenuto che “a questo stadio della
procedura … si ignora se la ricorrente ha diritto di ottenere un accesso
necessario dagli opponenti”). In punto alla seconda, si osserva invece che
nessuna norma di legge imponeva ai convenuti di opporsi alla radiazione di E__________
SA in liquidazione, per altro già attuata a loro completa insaputa (cfr. doc. I
dell’inc. n. DI.2009.131 richiamato; in tal senso pure osservazioni p. 14),
oppure ancora di acconsentire alla successiva richiesta di una sua reiscrizione
ad opera della convenuta, che invero neppure era stata sanzionata come abusiva
del diritto dalle istanze giudiziarie che si erano frattanto espresse sulla questione
(cfr. doc. E, F e G).
10. Ne
discende, in accoglimento dell’appello, che la decisione pretorile qui
impugnata deve essere riformata nel senso che la petizione dev’essere
integralmente accolta, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento
di fr. 16'250.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2010, data per la quale
era stata messa in mora (cfr. doc. N), nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona,
ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi,
calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 16'250.-, seguono la
soccombenza (art. 148 CPC/TI e 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 15 giugno 2011 di AP 1 e AP 2 è accolto. Di
conseguenza la decisione 19 maggio 2011 della Pretura del Distretto di
Bellinzona è così riformata:
1. La petizione 20 dicembre 2010 di AP 1 e AP 2 è accolta.
§ AO
1, __________, è condannata a pagare a AP 1, __________, e ad AP 2, __________,
fr. 16'250.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2010.
§§ L’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via definitiva.
2. La
tassa di giustizia di fr. 750.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dagli
attori, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà loro complessivi
fr. 2’500.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di fr. 800.- sono a carico dell’appellata, che
rifonderà agli appellanti complessivamente fr. 1’200.- per ripetibili di
appello.
III. Notificazione:
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Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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