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Decisione

12.2011.118

Responsabilità civile del detentore di un autoveicolo, eccezione di prescrizione per decorrenza del termine biennale durante sospensione della causa giudiziaria

28 febbraio 2013Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi genitori AP 2 e AP 3 hanno convenuto davanti alla Pretura di Bellinzona AO

1, presso la quale era assicurato il detentore dell’autovettura guidata da __________.

Gli attori hanno chiesto che la compagnia assicuratrice fosse condannata a

versare a AP 1 fr. 81'542,35 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2000 a titolo di risarcimento per il pregiudizio economico dal 30 marzo 1996 al 31 luglio 2004, da

aggiornare alla data del giudizio di prima istanza, fr. 403'895,15 oltre

interessi al 5% a far tempo dalla data del giudizio di prima istanza, per il

risarcimento del pregiudizio economico futuro, da aggiornare alla data del giudizio

di prima istanza, fr. 10'000.- oltre interessi a titolo di indennità per spese

ulteriori, fr. 50'840.- oltre interessi a titolo di saldo per torto morale

subito, fr. 60'000.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1997 quale capitale

d’invalidità e fr. 38'364,15 oltre interessi per risarcimento delle spese di

patrocinio preprocessuale. Hanno inoltre chiesto la condanna della convenuta al

versamento di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 30 marzo 1996 per ciascuno

dei genitori della vittima, a titolo di torto morale, e l’ammissione al

beneficio dell’assistenza giudiziaria in favore di AP 1.

Con

risposta 8 aprile 2005 la convenuta ha parzialmente aderito alla petizione di AP

1 nella misura di fr. 113'589,10 oltre interessi e si è opposta alle pretese di

AP 2 e AP 3. Nella replica 31 agosto 2005, gli attori si sono sostanzialmente

riconfermati nelle loro allegazioni, riducendo però le loro pretese a un totale

di fr. 648'312,75 oltre interessi, subordinatamente a fr. 595'746,70 oltre

interessi.

Con

duplica 18 novembre 2005, la convenuta ha ribadito la risposta, riducendo la

propria acquiescenza all’importo di fr. 89'589,10, oltre interessi, avendo già

versato all’interessata fr. 24'000.-.

La

procedura giudiziaria è stata sospesa una prima volta con ordinanza 15

settembre 2005 del Pretore supplente del Distretto di Bellinzona, confermata il

17 ottobre 2005. La causa è poi stata riattivata e dopo l’audizione di vari

testimoni il Pretore ha notificato alle parti, il 4 marzo 2008, il referto

peritale assegnando loro il termine per chiederne la completazione o la

delucidazione. Su istanza 10 marzo 2008 degli attori, il Pretore ha poi sospeso

con ordinanza 11 marzo 2008 la causa.

C. Con

domanda processuale 11 ottobre 2010 la convenuta ha sollevato l’eccezione di

prescrizione dell’azione, poiché gli attori hanno lasciato trascorrere il

termine di due anni previsto dall’art. 83 cpv. 1 vLCStr senza interromperlo. A

detta della convenuta, la prescrizione è intervenuta l’11 marzo 2010. Gli attori si sono opposti all’eccezione con le osservazioni 28

ottobre 2010, rilevando che la causa era stata sospesa per accordo comune delle

parti l’11 marzo 2008, con la conseguenza che anche il termine di prescrizione

legale era stato sospeso. Essi hanno inoltre rilevato che non era stata portata

a termine la prova peritale, visto che il 4 marzo 2008 era stata notificata

alle parti solo la perizia sul danno medico, sicché era adempiuta una delle

condizioni dell’art. 134 cpv. 1 CO. Gli attori hanno poi rimproverato alla

convenuta un comportamento contrario alla buona fede nel sollevare l’eccezione

di prescrizione, visto che avrebbe potuto chiedere essa medesima la

riattivazione della procedura, sospesa per accordo delle parti. Il Pretore ha

sentito le parti all’udienza del 14 dicembre 2010, limitata all’esame

dell’eccezione di prescrizione, e in calce al relativo verbale ha respinto le

prove non ancora assunte e ha dichiarato chiusa l’istruttoria. Le parti hanno

rinunciato a comparire al dibattimento finale e si sono rimesse al contenuto

dei loro rispettivi memoriali conclusivi, limitati al tema dell’eccezione di

prescrizione. La convenuta ha ribadito la domanda processuale 11 ottobre 2010,

mentre gli attori vi si sono opposti.

D. Con

sentenze separate datate entrambe 16 maggio 2011, il Pretore del Distretto di

Bellinzona ha respinto la petizione degli attori, ammettendo l’eccezione di

prescrizione sollevata dalla convenuta, e ha respinto l’istanza di ammissione

all’assistenza giudiziaria di AP 1. Nella sentenza relativa all’eccezione di

prescrizione il Pretore ha preliminarmente ritenuto che AO 1 era tenuta ai

sensi dell’art. 46 cpv. 1 CO al risarcimento del danno cagionato dal sinistro

30 marzo 1996 nel quale era stata ferita AP 1, poiché il detentore del veicolo

implicato nell’incidente era assicurato presso di essa. In seguito il primo

giudice, dando atto dell’incontestata applicazione alla fattispecie del termine

biennale dell’art. 83 cpv. 1 prima frase vLCStr, ha ritenuto che il processo

sospeso giusta l’art. 107 CPC-TI si riferiva solo ai termini previsti dal diritto

procedurale cantonale ma non a quelli del diritto materiale federale, motivo

per cui il termine di prescrizione biennale non era stato sospeso. Né si poteva

ammettere, prosegue il Pretore, una sospensione della prescrizione ai sensi

dell’art. 134 cpv. 1 n. 6 CO, poiché la prova peritale era stata acquisita il

28 febbraio 2008. Il primo giudice non ha ravvisato un abuso di diritto

nell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, la quale aveva

comunicato alle controparti già il 13 marzo 2008 di non essere disponibile a

una transazione. In tali circostanze, conclude il primo giudice, spettava agli

attori riattivare la causa e non certo alla convenuta,

che non vi aveva alcun interesse. Il Pretore ha quindi accolto l’eccezione di

prescrizione e ha respinto la petizione, condannando gli attori al pagamento in

solido della tassa di giustizia di fr. 500.-, contenuta in ragione della loro

situazione finanziaria, delle spese di fr. 9'500.- e di un’indennità per ripetibili

di fr. 20'000.- in favore della convenuta.

E. Con

atto d’appello 17 giugno 2011 gli attori hanno impugnato la sentenza succitata,

postulandone la riforma nel senso di respingere l’eccezione processuale 11

ottobre 2010 della convenuta, di condannare quest’ultima a versare loro fr.

5'000.- a titolo di ripetibili, e in via subordinata per il caso in cui fosse

confermata l’eccezione di prescrizione, la modifica del dispositivo n. 2 sulle

spese nel senso di ridurre a fr. 5'000.- l’indennità ripetibile dovuta dagli

attori in solido alla convenuta, con protesta di spese e ripetibili. Nella risposta

17 agosto 2011 l’appellata ha proposto di respingere l’appello e di porre le

spese di appello a carico degli attori in solido, tenuti inoltre a rifonderle

un’indennità ripetibile di appello di fr. 5'000.-.

e considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC, RS 272). La procedura innanzi al

Pretore è stata iniziata nel 2004 e fino alla sua conclusione è rimasta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a

dire dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello,

per contro, ha preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata il

16.

maggio 2011 ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405

cpv. 1 CPC, DTF 137 III 127, consid. 2 pag. 129-130).

2.

Nella

fattispecie non è contestato che gli attori procedono in causa contro

l’assicurazione del detentore del veicolo nel quale si trovava l’attrice AP 1

il 30 marzo 1996. È indiscusso che la responsabilità esclusiva del sinistro

incombeva al conducente del veicolo, il cui detentore era assicurato presso la

convenuta. Con la petizione 13 agosto 2004 i tre attori hanno chiesto il

risarcimento dei danni provocati dall’incidente, fondandosi sull’art. 46 cpv. 1

CO, al quale rinvia l’art. 62 cpv. 1 LCStr, che prevede che nel caso di lesione

corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento

del danno derivante dalla totale o parziale incapacità di lavoro, e dal

pregiudizio al suo avvenire economico. La passeggera del veicolo ha chiesto il

pagamento di complessivi fr. 644'641,65 oltre interessi a titolo di

risarcimento per i danni causatile dall’incidente, mentre ognuno dei suoi

genitori ha chiesto fr. 10'000.- a titolo di risarcimento del proprio torto

morale.

3.

In

questa sede occorre decidere solo se il termine di

prescrizione biennale previsto dall’art. 83 cpv. 1 vLCStr è stato sospeso nel

periodo durante il quale la causa davanti al Pretore era sospesa dopo

l’ordinanza 11 marzo 2008 o se le pretese si sono prescritte l’11 marzo 2010

per l’avvenuta decorrenza di tale termine, come deciso dal Pretore. Il primo

giudice, dopo aver dato atto che alla fattispecie si applicava il termine biennale

di prescrizione dell’art. 83 cpv. 1 prima frase vLCStr,

ha ritenuto che la sospensione dei termini di cui all’art. 107 CPC-TI poteva

riferirsi solo ai termini previsti dal diritto procedurale cantonale ma non a

quelli del diritto materiale federale, e che il termine di prescrizione

biennale non era pertanto stato sospeso ed era giunto a compimento l’11 marzo

2010.

Né si poteva ammettere, prosegue il Pretore, una sospensione della

prescrizione ai sensi dell’art. 134 cpv. 1 n. 6 CO, poiché la prova peritale

era stata acquisita il 28 febbraio 2008. Il primo giudice non ha ravvisato un

abuso di diritto nell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, la

quale aveva comunicato alle controparti già il 13 marzo 2008 di non non essere

disponibile a una transazione. In tali circostanze, conclude il primo giudice,

spettava agli attori riattivare la causa e non certo

alla convenuta, che non vi aveva alcun interesse. Il Pretore ha quindi accolto

l’eccezione di prescrizione e ha respinto la petizione, condannando gli attori

al pagamento in solido della tassa di giustizia di fr. 500.-, contenuta in

ragione della loro situazione finanziaria, delle spese di fr. 9'500.- e di

un’indennità per ripetibili di fr. 20'000.- in favore della convenuta.

4.

L’art. 83 cpv. 4 LCStr dispone che il Codice delle obbligazioni è

applicabile per quanto concerne gli effetti di una sospensione o di

un’interruzione del termine di prescrizione. Pertanto l’art. 138 cpv. 1 vCO

(testo in vigore sino al 31 dicembre 2010) prevedeva che quando la prescrizione

fosse interrotta mediante azione o eccezione (art. 135 CO), cominciava a

decorrere nel corso della procedura una nuova prescrizione ad ogni atto

giudiziale delle parti e ad ogni provvedimento o decisione del giudice. Ciò

nonostante, l’art. 134 cpv. 1 CO dispone che in certe circostanze oggettive non

si può richiedere al creditore che continui la procedura o che interrompa i

termini di prescrizione (Pichonnaz

in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2003, pag. 768, n. 1 ad art. 134 CO). Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’ammettere che quando la

sospensione della procedura è stata decisa dal giudice per una durata

determinata il termine di prescrizione resta sospeso in applicazione analogica

dell’art. 134 cpv. 1 cifra 6 CO, visto che sarebbe contrario al sistema

giuridico di costringere il creditore a chiedere la riattivazione del

procedimento, allorquando una simile richiesta risulta a priori inutile (DTF

130.

III 202, consid. 3.2, pag. 206; DTF 123 III 213, consid. 3, pag. 216; II

CCA 29 agosto 2008, inc. n. 12.2006.214, consid. 1.2.3; Pichonnaz in op. cit., pag. 770, n. 11 ad art. 134 CO e

referenze citate; Däppen in

Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, 4a ed., Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2007, pag. 766, n. 9 ad art. 134 CO e referenze citate), per esempio se

il processo è sospeso per ottenere i risultati di una perizia (Pichonnaz in op. cit., pag. 770-771, n.

11.

ad art. 134 CO con riferimento al DTF 111 II 429; Däppen in op. cit., pag. 766, n. 9 ad art. 134 CO). Nel caso

in cui invece le parti hanno concordato una sospensione della procedura per una

durata indeterminata, per esempio per facilitare una transazione, il termine di

prescrizione non è sospeso, né durante la sospensione della procedura, né dopo

(DTF 123 III 213, consid. 3, pag. 216; Pichonnaz

in op. cit., pag. 771, n. 12 ad art. 134 CO; Däppen

in op. cit., pag. 766, n. 9 ad art. 134 CO).

5.

Nella

fattispecie è indubbio che l’ultimo atto procedurale nella causa è stato

compiuto dal giudice con l’ordinanza 11 marzo 2008, mediante la quale ha

sospeso la causa ai sensi dell’art. 107 CPC-TI, su richiesta degli attori,

indicando che essa poteva essere riattivata a semplice istanza di parte. Da

quella data non vi è più stato alcun atto delle parti né del Pretore fino alla

domanda processuale 11 ottobre 2010.

5.1

Gli appellanti contestano le conclusioni

alle quali è giunto il Pretore e affermano che la sospensione del processo ai

sensi dell’art. 107 CPC-TI ha sospeso anche la decorrenza del termine di

prescrizione di due anni dell’art. 83 cpv. 1 vLCSt, in quanto “durante la

sospensione del processo non possono essere compiuti atti del procedimento ed i

termini in corso sono interrotti” (appello, pag. 4-5, punto 3). A dire degli

appellanti la motivazione pretorile sarebbe inoltre errata poiché le

conseguenze della sospensione decretata da un’ordinanza dipenderebbero,

seguendo la giurisprudenza del Tribunale Federale, non dalla differenza tra

diritto procedurale cantonale e materiale federale, quanto dal tipo di

sospensione, e meglio se essa è determinata o indeterminata nel tempo.

Asseriscono però che nella fattispecie la differenziazione non è determinante,

in quanto ciò che risulta invece degno di essere considerato è solo il fatto

che le parti hanno chiesto al Pretore di sospendere la causa di comune accordo,

definendone quindi anche i parametri della sua riattivazione. L’argomentazione

non può essere condivisa. Gli attori avevano chiesto la sospensione in vista di

trattative “con il consenso del patrocinatore della convenuta” e il Pretore ha

sospeso la causa senza porre limiti di tempo e lasciando alle parti la

responsabilità di chiederne la riattivazione “a semplice istanza di parte”. Una

tale sospensione è manifestamente a tempo indeterminato e come tale non sospende

i termini di prescrizione del diritto federale

materiale (cfr. anche DTF 123 III 213, consid. 5 lett. b, pag. 218). La censura

degli appellanti si rivela pertanto infondata.

5.2

In

seguito gli appellanti adducono che la decorrenza del termine di prescrizione

era in ogni caso sospesa ai sensi dell’art. 134 cpv. 1 CO, poiché le parti

erano in attesa dei risultati della perizia relativa al danno, i cui quesiti

erano già stati posti e approvati dal giudice con l’ordinanza 2 aprile 2007. Il

referto peritale notificato alle parti il 4 marzo 2008, proseguono gli

appellanti, riguardava solo gli aspetti medici relativi allo stato di salute

fisica e psichica dell’attrice AP 1 e la prova peritale era pertanto da

ritenersi ancora in corso, con la conseguenza che essa sospendeva la decorrenza

dei termini, le parti non potendo procedere con la continuazione della

procedura fino a consegna del referto peritale completo. L’argomentazione si

scontra con il chiaro testo dell’ordinanza 2 aprile 2007 (nel fascicolo giallo “perizia”).

Con tale decisione il Pretore, infatti, ha fissato i quesiti peritali inerenti

“lo stato di salute fisica e psichica a seguito dell’incidente” e ha indicato

che “sui quesiti relativi al danno verrà deciso in seguito, a dipendenza della

perizia sugli accertamenti clinici”. Con tale espressione il primo giudice ha

manifestamente rinviato la decisione sull’ammissibilità dei quesiti peritali

relativi al danno economico, riservandosi di statuire al riguardo dopo aver

preso visione della perizia sulla situazione psico-fisica. L’interpretazione

data dagli appellanti a tale ordinanza non può essere seguita, visto che

l’unica prova peritale ammessa è quella sugli aspetti medici della fattispecie,

il cui referto è stato notificato alle parti il 4 marzo 2008. Le parti non

erano quindi in attesa di un referto peritale in allestimento e la cui

ammissibilità era già stata decisa, con la conseguenza

che il termine di prescrizione biennale dell’art. 83 cpv. 1 vLCStr ha

continuato a decorrere dall’ultimo atto di procedura compiuto, ovvero

dall’ordinanza 11 marzo 2008. Ne deriva che anche su questo punto l’appello va

respinto.

6.

Infine,

gli appellanti affermano che l’aver eccepito l’avvenuta prescrizione

costituisce un abuso di diritto della convenuta, contrario alla buona fede

processuale. Essi sostengono che le parti si erano accordate per sospendere la

causa in vista di trattative e che in tal modo la convenuta aveva suscitato in

loro la legittima aspettativa che qualora non avesse voluto trovare un accordo

avrebbe chiesto essa medesima la riattivazione della causa. Rimproverano inoltre

al Pretore di essersi fondato per negare l’abuso di diritto sulla lettera 13 marzo

2008.

inviata dal patrocinatore della convenuta a quello degli attori per

significare che la sua cliente non era disposta a una transazione. Si può dar

atto agli attori che la produzione di corrispondenza intercorsa tra i

patrocinatori in vista di trattative contravviene all’art. 8 cpv. 3 del Codice

professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (CAvv). Ciò non

toglie che la critica non ha portata pratica. Dagli atti risulta che la

convenuta ha tempestivamente segnalato agli attori il proprio disinteresse a

una soluzione negoziata. Non vi è quindi stato alcun comportamento della

convenuta che potesse incitare gli attori a rinunciare a intraprendere i passi

necessari per interrompere la prescrizione, ciò che esclude un abuso di diritto

della compagnia di assicurazioni nel prevalersi della prescrizione (DTF 128 V 236, consid. 4a, pag. 241 ; DTF 131 III 430, consid.

2, pag. 437). La causa era stata avviata dagli attori e solo loro

avevano interesse a farla proseguire, né essi potevano aspettarsi che la

convenuta riattivasse la causa e agisse contrariamente ai propri interessi.

7.

In conclusione,

si deve constatare che non vi è stata alcuna sospensione del termine biennale

di prescrizione previsto dall’art. 83 cpv. 1 vLCStr. Dopo l’ordinanza 11 marzo

2008.

non vi è stato alcun atto interruttivo della prescrizione, che è pertanto

intervenuta l’11 marzo 2010. La causa è stata di fatto riattivata con la

domanda processuale 11 ottobre 2010 presentata dalla convenuta, ma a quel

momento le pretese degli attori erano già prescritte. A ragione quindi il

Pretore ha ammesso l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

L’appello deve dunque essere respinto su questo punto.

8.

Per

quanto concerne le ripetibili di prima istanza, fissate dal Pretore a fr.

20'000.-, gli appellanti ne chiedono la riduzione a fr. 5'000.-, con la

motivazione che “in definitiva il giudizio è limitato all’eccezione di

prescrizione”, e tenendo conto delle “condizioni economiche delle parti” (cfr.

appello, pagg. 10 e 11, punto 8). La critica trascura il fatto che il Pretore

ha stabilito con l’impugnata sentenza le spese giudiziarie e le ripetibili

relative all’intero procedimento e non solo per la procedura incidentale

relativa all’eccezione di prescrizione presentata l’11 ottobre 2010. Ora, prima

della sospensione, la causa era giunta quasi al termine dell’istruttoria e

aveva chiesto un notevole impegno al patrocinatore della convenuta dal 2004 al

2008.

(risposta, duplica, partecipazione all’udienza preliminare, svariate udienze

per l’audizione dei testimoni ammessi, preparazione dei controquesiti peritali,

ecc.), in una vertenza che si può definire di media complessità. In prima sede

la determinazione delle ripetibili è avvenuta in base alla vTOA del 7 dicembre 1984 in vigore fino al 31 dicembre 2007, applicabile per il rinvio dell’art. 16 cpv. 2 del

Regolamento sulle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar). L’art. 9 vTOA

prevedeva per una causa del valore da fr. 500'000.- a fr. 1'500'000.- un minimo

del 4% dell’onorario, vale a dire, nel caso concreto, un minimo di fr.

26'560.-. L’importo di fr. 20'000.- attribuito dal Pretore alla convenuta si

situa quindi già al disotto del minimo tariffale e sfugge a ogni critica. Del

resto, il primo giudice ha tenuto conto della “non rosea situazione”

finanziaria degli attori prelevando anche una tassa di giustizia simbolica di

fr. 500.-, mentre avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 17 vLTG del 14

dicembre 1965 (in vigore fino al 31 dicembre 2010 e applicabile per il rinvio

dell’art. 33 della LTG del 30 novembre 2010), prelevare un minimo di fr.

10'000.- per una causa di valore compreso tra fr. 500'000.- e fr. 1'000'000.-.

9.

L’appello

si rivela in definitiva infondato in ogni suo punto e deve quindi essere

respinto e la decisione impugnata va confermata. Le spese processuali di

appello sono poste in solido a carico degli appellanti (art. 106 cpv. 1 e cpv.

3.

CPC), senza che questa Camera sia vincolata alla tassa di giustizia simbolica

prelevata dal Pretore. Tenuto conto del valore litigioso di fr. 628'312.75 e

del fatto che il presente giudizio si limita all’esame dell’eccezione di

prescrizione, le spese processuali di appello possono essere contenute in fr.

1'200.- complessivi. Gli appellanti dovranno rifondere alla convenuta, con vincolo

di solidarietà, un’equa indennità per ripetibili di appello. L’appellata ha

rivendicato con la risposta all’appello un’indennità di fr. 5'000.-. Tale

importo si rivela inferiore al minimo previsto dall’art. 11 RTar per un valore

di causa di fr. 628'312.75 (fr. 7'536.-). Tale importo si riferisce tuttavia

alle ripetibili per una causa terminata e considerando che il tema dell’appello

era limitato alla prescrizione, un’indennità ripetibile di fr. 2'000.- appare

adeguata alla fattispecie.

Per

questi motivi,

visti

per le spese la vLTG, la vTOA, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle

ripetibili,

decide:

1.

L’appello

17.

giugno 2011 di AP 1, AP 2 e AP 3 è respinto.

2.

Le

spese processuali della procedura d’appello di complessivi fr. 1'200.-,

anticipati dagli appellanti, restano in solido a loro carico. Gli appellanti

sono inoltre condannati in solido a versare all’appellata fr. 2'000.- a titolo

di ripetibili d’appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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