12.2011.118
Responsabilità civile del detentore di un autoveicolo, eccezione di prescrizione per decorrenza del termine biennale durante sospensione della causa giudiziaria
28 febbraio 2013Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.118
Data decisione, Autorità:
28.02.2013, IICCA
Titolo:
Responsabilità civile del detentore di un autoveicolo, eccezione di prescrizione per decorrenza del termine biennale durante sospensione della causa giudiziaria
PRESCRIZIONE
RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE DI ANIMALI
art. 134 CO
art. 138 CO
Incarto n.
12.2011.118
Lugano
28 febbraio
2013/sdb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per
statuire nella causa – inc. n. OA.2004.159 della Pretura del Distretto di
Bellinzona – promossa con petizione 13 agosto 2004 da
AP 1,
AP 2,
AP 3,
tutti rappr.
dall’RA 1,
contro
AO 1,
rappr. dall’RA 2,
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento in favore di AP
1 (1977) di complessivi fr. 644'641,65 oltre interessi a titolo di risarcimento
per i danni derivanti dall’incidente della circolazione di cui essa è stata
vittima il 30 marzo 1996, e di fr. 10'000.- ciascuno per torto morale ai
genitori, pretese poi ridotte in sede di replica a complessivi fr. 648'312,75 e
in subordine a fr. 595'746,70 oltre interessi, postulando inoltre AP 1 la
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria;
domanda
parzialmente avversata dalla convenuta, che ha aderito alla petizione di AP 1
limitatamente all’importo di fr. 113'589,10 oltre interessi, ridotto in sede di
duplica a fr. 89'589,10 oltre interessi;
nella
quale la procedura è stata sospesa l’11 marzo 2008 dal Pretore ai sensi dell’art.
107 CPC-TI;
e ora
sulla domanda processuale 11 ottobre 2010 con la quale la convenuta ha eccepito
la prescrizione delle pretese vantate dagli attori, che vi si sono opposti e
che il Pretore ha accolto con sentenza 16 maggio 2011, respingendo la petizione
degli attori ed emanando poi in separata sede una decisione con la quale ha
respinto la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
appellanti
gli attori, che con appello 17 giugno 2011 chiedono in via principale la
riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’eccezione processuale
11 ottobre 2010 della convenuta, condannandola altresì a rifondere loro fr.
5'000.- a titolo di ripetibili di prima istanza, e in subordine postulano per
il caso in cui il loro appello fosse respinto la fissazione della tassa di
giustizia a fr. 500.- e delle ripetibili in favore della convenuta a fr. 5'000.-,
protestando in entrambi i casi spese e ripetibili d’appello;
mentre
con risposta 17 agosto 2011 la convenuta propone di respingere l’appello, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto:
A. Il
30 marzo 1996 AP 1 (1977) è rimasta vittima di un incidente stradale, avvenuto
a __________, quale passeggera a bordo di una vettura guidata da __________, riportando
in particolare una paraplegia traumatica alla colonna vertebrale con
conseguente paresi non definitiva alle gambe (docc. K-GG). A seguito
dell’incidente AP 1 ha subito svariate ospedalizzazioni ed è stata sottoposta a
un intervento chirurgico di stabilizzazione della colonna vertebrale che ha
richiesto un lungo processo di riabilitazione. Dopo un periodo di totale
inabilità al lavoro, AP 1 ha potuto riprendere una parziale attività lavorativa
come impiegata. È stata al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1°
marzo al 30 settembre 1997 e dal 1° ottobre 1997 gode di una mezza rendita
d’invalidità (docc. LL-QQ/rich. doc. 4; docc. HH-KK/rich. doc. 4). L’8 giugno 1998 il presidente della Corte delle Assise correzionali
di Bellinzona ha riconosciuto __________ colpevole di lesioni colpose gravi
(art. 125 vCP) a danno diAP 1, condannandolo ad una pena detentiva di 20 giorni
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e al versamento
di fr. 5'000.- per parziale torto morale a AP 1, rinviando la vittima al foro
civile per le ulteriori pretese di risarcimento (doc. F).
B. Con petizione 13 agosto 2004 AP 1 e
Fatti
i suoi genitori AP 2 e AP 3 hanno convenuto davanti alla Pretura di Bellinzona AO
1, presso la quale era assicurato il detentore dell’autovettura guidata da __________.
Gli attori hanno chiesto che la compagnia assicuratrice fosse condannata a
versare a AP 1 fr. 81'542,35 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2000 a titolo di risarcimento per il pregiudizio economico dal 30 marzo 1996 al 31 luglio 2004, da
aggiornare alla data del giudizio di prima istanza, fr. 403'895,15 oltre
interessi al 5% a far tempo dalla data del giudizio di prima istanza, per il
risarcimento del pregiudizio economico futuro, da aggiornare alla data del giudizio
di prima istanza, fr. 10'000.- oltre interessi a titolo di indennità per spese
ulteriori, fr. 50'840.- oltre interessi a titolo di saldo per torto morale
subito, fr. 60'000.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1997 quale capitale
d’invalidità e fr. 38'364,15 oltre interessi per risarcimento delle spese di
patrocinio preprocessuale. Hanno inoltre chiesto la condanna della convenuta al
versamento di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 30 marzo 1996 per ciascuno
dei genitori della vittima, a titolo di torto morale, e l’ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria in favore di AP 1.
Con
risposta 8 aprile 2005 la convenuta ha parzialmente aderito alla petizione di AP
1 nella misura di fr. 113'589,10 oltre interessi e si è opposta alle pretese di
AP 2 e AP 3. Nella replica 31 agosto 2005, gli attori si sono sostanzialmente
riconfermati nelle loro allegazioni, riducendo però le loro pretese a un totale
di fr. 648'312,75 oltre interessi, subordinatamente a fr. 595'746,70 oltre
interessi.
Con
duplica 18 novembre 2005, la convenuta ha ribadito la risposta, riducendo la
propria acquiescenza all’importo di fr. 89'589,10, oltre interessi, avendo già
versato all’interessata fr. 24'000.-.
La
procedura giudiziaria è stata sospesa una prima volta con ordinanza 15
settembre 2005 del Pretore supplente del Distretto di Bellinzona, confermata il
17 ottobre 2005. La causa è poi stata riattivata e dopo l’audizione di vari
testimoni il Pretore ha notificato alle parti, il 4 marzo 2008, il referto
peritale assegnando loro il termine per chiederne la completazione o la
delucidazione. Su istanza 10 marzo 2008 degli attori, il Pretore ha poi sospeso
con ordinanza 11 marzo 2008 la causa.
C. Con
domanda processuale 11 ottobre 2010 la convenuta ha sollevato l’eccezione di
prescrizione dell’azione, poiché gli attori hanno lasciato trascorrere il
termine di due anni previsto dall’art. 83 cpv. 1 vLCStr senza interromperlo. A
detta della convenuta, la prescrizione è intervenuta l’11 marzo 2010. Gli attori si sono opposti all’eccezione con le osservazioni 28
ottobre 2010, rilevando che la causa era stata sospesa per accordo comune delle
parti l’11 marzo 2008, con la conseguenza che anche il termine di prescrizione
legale era stato sospeso. Essi hanno inoltre rilevato che non era stata portata
a termine la prova peritale, visto che il 4 marzo 2008 era stata notificata
alle parti solo la perizia sul danno medico, sicché era adempiuta una delle
condizioni dell’art. 134 cpv. 1 CO. Gli attori hanno poi rimproverato alla
convenuta un comportamento contrario alla buona fede nel sollevare l’eccezione
di prescrizione, visto che avrebbe potuto chiedere essa medesima la
riattivazione della procedura, sospesa per accordo delle parti. Il Pretore ha
sentito le parti all’udienza del 14 dicembre 2010, limitata all’esame
dell’eccezione di prescrizione, e in calce al relativo verbale ha respinto le
prove non ancora assunte e ha dichiarato chiusa l’istruttoria. Le parti hanno
rinunciato a comparire al dibattimento finale e si sono rimesse al contenuto
dei loro rispettivi memoriali conclusivi, limitati al tema dell’eccezione di
prescrizione. La convenuta ha ribadito la domanda processuale 11 ottobre 2010,
mentre gli attori vi si sono opposti.
D. Con
sentenze separate datate entrambe 16 maggio 2011, il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha respinto la petizione degli attori, ammettendo l’eccezione di
prescrizione sollevata dalla convenuta, e ha respinto l’istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria di AP 1. Nella sentenza relativa all’eccezione di
prescrizione il Pretore ha preliminarmente ritenuto che AO 1 era tenuta ai
sensi dell’art. 46 cpv. 1 CO al risarcimento del danno cagionato dal sinistro
30 marzo 1996 nel quale era stata ferita AP 1, poiché il detentore del veicolo
implicato nell’incidente era assicurato presso di essa. In seguito il primo
giudice, dando atto dell’incontestata applicazione alla fattispecie del termine
biennale dell’art. 83 cpv. 1 prima frase vLCStr, ha ritenuto che il processo
sospeso giusta l’art. 107 CPC-TI si riferiva solo ai termini previsti dal diritto
procedurale cantonale ma non a quelli del diritto materiale federale, motivo
per cui il termine di prescrizione biennale non era stato sospeso. Né si poteva
ammettere, prosegue il Pretore, una sospensione della prescrizione ai sensi
dell’art. 134 cpv. 1 n. 6 CO, poiché la prova peritale era stata acquisita il
28 febbraio 2008. Il primo giudice non ha ravvisato un abuso di diritto
nell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, la quale aveva
comunicato alle controparti già il 13 marzo 2008 di non essere disponibile a
una transazione. In tali circostanze, conclude il primo giudice, spettava agli
attori riattivare la causa e non certo alla convenuta,
che non vi aveva alcun interesse. Il Pretore ha quindi accolto l’eccezione di
prescrizione e ha respinto la petizione, condannando gli attori al pagamento in
solido della tassa di giustizia di fr. 500.-, contenuta in ragione della loro
situazione finanziaria, delle spese di fr. 9'500.- e di un’indennità per ripetibili
di fr. 20'000.- in favore della convenuta.
E. Con
atto d’appello 17 giugno 2011 gli attori hanno impugnato la sentenza succitata,
postulandone la riforma nel senso di respingere l’eccezione processuale 11
ottobre 2010 della convenuta, di condannare quest’ultima a versare loro fr.
5'000.- a titolo di ripetibili, e in via subordinata per il caso in cui fosse
confermata l’eccezione di prescrizione, la modifica del dispositivo n. 2 sulle
spese nel senso di ridurre a fr. 5'000.- l’indennità ripetibile dovuta dagli
attori in solido alla convenuta, con protesta di spese e ripetibili. Nella risposta
17 agosto 2011 l’appellata ha proposto di respingere l’appello e di porre le
spese di appello a carico degli attori in solido, tenuti inoltre a rifonderle
un’indennità ripetibile di appello di fr. 5'000.-.
e considerato
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC, RS 272). La procedura innanzi al
Pretore è stata iniziata nel 2004 e fino alla sua conclusione è rimasta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a
dire dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello,
per contro, ha preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata il
16.
maggio 2011 ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405
cpv. 1 CPC, DTF 137 III 127, consid. 2 pag. 129-130).
2.
Nella
fattispecie non è contestato che gli attori procedono in causa contro
l’assicurazione del detentore del veicolo nel quale si trovava l’attrice AP 1
il 30 marzo 1996. È indiscusso che la responsabilità esclusiva del sinistro
incombeva al conducente del veicolo, il cui detentore era assicurato presso la
convenuta. Con la petizione 13 agosto 2004 i tre attori hanno chiesto il
risarcimento dei danni provocati dall’incidente, fondandosi sull’art. 46 cpv. 1
CO, al quale rinvia l’art. 62 cpv. 1 LCStr, che prevede che nel caso di lesione
corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento
del danno derivante dalla totale o parziale incapacità di lavoro, e dal
pregiudizio al suo avvenire economico. La passeggera del veicolo ha chiesto il
pagamento di complessivi fr. 644'641,65 oltre interessi a titolo di
risarcimento per i danni causatile dall’incidente, mentre ognuno dei suoi
genitori ha chiesto fr. 10'000.- a titolo di risarcimento del proprio torto
morale.
3.
In
questa sede occorre decidere solo se il termine di
prescrizione biennale previsto dall’art. 83 cpv. 1 vLCStr è stato sospeso nel
periodo durante il quale la causa davanti al Pretore era sospesa dopo
l’ordinanza 11 marzo 2008 o se le pretese si sono prescritte l’11 marzo 2010
per l’avvenuta decorrenza di tale termine, come deciso dal Pretore. Il primo
giudice, dopo aver dato atto che alla fattispecie si applicava il termine biennale
di prescrizione dell’art. 83 cpv. 1 prima frase vLCStr,
ha ritenuto che la sospensione dei termini di cui all’art. 107 CPC-TI poteva
riferirsi solo ai termini previsti dal diritto procedurale cantonale ma non a
quelli del diritto materiale federale, e che il termine di prescrizione
biennale non era pertanto stato sospeso ed era giunto a compimento l’11 marzo
2010.
Né si poteva ammettere, prosegue il Pretore, una sospensione della
prescrizione ai sensi dell’art. 134 cpv. 1 n. 6 CO, poiché la prova peritale
era stata acquisita il 28 febbraio 2008. Il primo giudice non ha ravvisato un
abuso di diritto nell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, la
quale aveva comunicato alle controparti già il 13 marzo 2008 di non non essere
disponibile a una transazione. In tali circostanze, conclude il primo giudice,
spettava agli attori riattivare la causa e non certo
alla convenuta, che non vi aveva alcun interesse. Il Pretore ha quindi accolto
l’eccezione di prescrizione e ha respinto la petizione, condannando gli attori
al pagamento in solido della tassa di giustizia di fr. 500.-, contenuta in
ragione della loro situazione finanziaria, delle spese di fr. 9'500.- e di
un’indennità per ripetibili di fr. 20'000.- in favore della convenuta.
4.
L’art. 83 cpv. 4 LCStr dispone che il Codice delle obbligazioni è
applicabile per quanto concerne gli effetti di una sospensione o di
un’interruzione del termine di prescrizione. Pertanto l’art. 138 cpv. 1 vCO
(testo in vigore sino al 31 dicembre 2010) prevedeva che quando la prescrizione
fosse interrotta mediante azione o eccezione (art. 135 CO), cominciava a
decorrere nel corso della procedura una nuova prescrizione ad ogni atto
giudiziale delle parti e ad ogni provvedimento o decisione del giudice. Ciò
nonostante, l’art. 134 cpv. 1 CO dispone che in certe circostanze oggettive non
si può richiedere al creditore che continui la procedura o che interrompa i
termini di prescrizione (Pichonnaz
in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2003, pag. 768, n. 1 ad art. 134 CO). Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’ammettere che quando la
sospensione della procedura è stata decisa dal giudice per una durata
determinata il termine di prescrizione resta sospeso in applicazione analogica
dell’art. 134 cpv. 1 cifra 6 CO, visto che sarebbe contrario al sistema
giuridico di costringere il creditore a chiedere la riattivazione del
procedimento, allorquando una simile richiesta risulta a priori inutile (DTF
130.
III 202, consid. 3.2, pag. 206; DTF 123 III 213, consid. 3, pag. 216; II
CCA 29 agosto 2008, inc. n. 12.2006.214, consid. 1.2.3; Pichonnaz in op. cit., pag. 770, n. 11 ad art. 134 CO e
referenze citate; Däppen in
Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, 4a ed., Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2007, pag. 766, n. 9 ad art. 134 CO e referenze citate), per esempio se
il processo è sospeso per ottenere i risultati di una perizia (Pichonnaz in op. cit., pag. 770-771, n.
11.
ad art. 134 CO con riferimento al DTF 111 II 429; Däppen in op. cit., pag. 766, n. 9 ad art. 134 CO). Nel caso
in cui invece le parti hanno concordato una sospensione della procedura per una
durata indeterminata, per esempio per facilitare una transazione, il termine di
prescrizione non è sospeso, né durante la sospensione della procedura, né dopo
(DTF 123 III 213, consid. 3, pag. 216; Pichonnaz
in op. cit., pag. 771, n. 12 ad art. 134 CO; Däppen
in op. cit., pag. 766, n. 9 ad art. 134 CO).
5.
Nella
fattispecie è indubbio che l’ultimo atto procedurale nella causa è stato
compiuto dal giudice con l’ordinanza 11 marzo 2008, mediante la quale ha
sospeso la causa ai sensi dell’art. 107 CPC-TI, su richiesta degli attori,
indicando che essa poteva essere riattivata a semplice istanza di parte. Da
quella data non vi è più stato alcun atto delle parti né del Pretore fino alla
domanda processuale 11 ottobre 2010.
5.1
Gli appellanti contestano le conclusioni
alle quali è giunto il Pretore e affermano che la sospensione del processo ai
sensi dell’art. 107 CPC-TI ha sospeso anche la decorrenza del termine di
prescrizione di due anni dell’art. 83 cpv. 1 vLCSt, in quanto “durante la
sospensione del processo non possono essere compiuti atti del procedimento ed i
termini in corso sono interrotti” (appello, pag. 4-5, punto 3). A dire degli
appellanti la motivazione pretorile sarebbe inoltre errata poiché le
conseguenze della sospensione decretata da un’ordinanza dipenderebbero,
seguendo la giurisprudenza del Tribunale Federale, non dalla differenza tra
diritto procedurale cantonale e materiale federale, quanto dal tipo di
sospensione, e meglio se essa è determinata o indeterminata nel tempo.
Asseriscono però che nella fattispecie la differenziazione non è determinante,
in quanto ciò che risulta invece degno di essere considerato è solo il fatto
che le parti hanno chiesto al Pretore di sospendere la causa di comune accordo,
definendone quindi anche i parametri della sua riattivazione. L’argomentazione
non può essere condivisa. Gli attori avevano chiesto la sospensione in vista di
trattative “con il consenso del patrocinatore della convenuta” e il Pretore ha
sospeso la causa senza porre limiti di tempo e lasciando alle parti la
responsabilità di chiederne la riattivazione “a semplice istanza di parte”. Una
tale sospensione è manifestamente a tempo indeterminato e come tale non sospende
i termini di prescrizione del diritto federale
materiale (cfr. anche DTF 123 III 213, consid. 5 lett. b, pag. 218). La censura
degli appellanti si rivela pertanto infondata.
5.2
In
seguito gli appellanti adducono che la decorrenza del termine di prescrizione
era in ogni caso sospesa ai sensi dell’art. 134 cpv. 1 CO, poiché le parti
erano in attesa dei risultati della perizia relativa al danno, i cui quesiti
erano già stati posti e approvati dal giudice con l’ordinanza 2 aprile 2007. Il
referto peritale notificato alle parti il 4 marzo 2008, proseguono gli
appellanti, riguardava solo gli aspetti medici relativi allo stato di salute
fisica e psichica dell’attrice AP 1 e la prova peritale era pertanto da
ritenersi ancora in corso, con la conseguenza che essa sospendeva la decorrenza
dei termini, le parti non potendo procedere con la continuazione della
procedura fino a consegna del referto peritale completo. L’argomentazione si
scontra con il chiaro testo dell’ordinanza 2 aprile 2007 (nel fascicolo giallo “perizia”).
Con tale decisione il Pretore, infatti, ha fissato i quesiti peritali inerenti
“lo stato di salute fisica e psichica a seguito dell’incidente” e ha indicato
che “sui quesiti relativi al danno verrà deciso in seguito, a dipendenza della
perizia sugli accertamenti clinici”. Con tale espressione il primo giudice ha
manifestamente rinviato la decisione sull’ammissibilità dei quesiti peritali
relativi al danno economico, riservandosi di statuire al riguardo dopo aver
preso visione della perizia sulla situazione psico-fisica. L’interpretazione
data dagli appellanti a tale ordinanza non può essere seguita, visto che
l’unica prova peritale ammessa è quella sugli aspetti medici della fattispecie,
il cui referto è stato notificato alle parti il 4 marzo 2008. Le parti non
erano quindi in attesa di un referto peritale in allestimento e la cui
ammissibilità era già stata decisa, con la conseguenza
che il termine di prescrizione biennale dell’art. 83 cpv. 1 vLCStr ha
continuato a decorrere dall’ultimo atto di procedura compiuto, ovvero
dall’ordinanza 11 marzo 2008. Ne deriva che anche su questo punto l’appello va
respinto.
6.
Infine,
gli appellanti affermano che l’aver eccepito l’avvenuta prescrizione
costituisce un abuso di diritto della convenuta, contrario alla buona fede
processuale. Essi sostengono che le parti si erano accordate per sospendere la
causa in vista di trattative e che in tal modo la convenuta aveva suscitato in
loro la legittima aspettativa che qualora non avesse voluto trovare un accordo
avrebbe chiesto essa medesima la riattivazione della causa. Rimproverano inoltre
al Pretore di essersi fondato per negare l’abuso di diritto sulla lettera 13 marzo
2008.
inviata dal patrocinatore della convenuta a quello degli attori per
significare che la sua cliente non era disposta a una transazione. Si può dar
atto agli attori che la produzione di corrispondenza intercorsa tra i
patrocinatori in vista di trattative contravviene all’art. 8 cpv. 3 del Codice
professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (CAvv). Ciò non
toglie che la critica non ha portata pratica. Dagli atti risulta che la
convenuta ha tempestivamente segnalato agli attori il proprio disinteresse a
una soluzione negoziata. Non vi è quindi stato alcun comportamento della
convenuta che potesse incitare gli attori a rinunciare a intraprendere i passi
necessari per interrompere la prescrizione, ciò che esclude un abuso di diritto
della compagnia di assicurazioni nel prevalersi della prescrizione (DTF 128 V 236, consid. 4a, pag. 241 ; DTF 131 III 430, consid.
2, pag. 437). La causa era stata avviata dagli attori e solo loro
avevano interesse a farla proseguire, né essi potevano aspettarsi che la
convenuta riattivasse la causa e agisse contrariamente ai propri interessi.
7.
In conclusione,
si deve constatare che non vi è stata alcuna sospensione del termine biennale
di prescrizione previsto dall’art. 83 cpv. 1 vLCStr. Dopo l’ordinanza 11 marzo
2008.
non vi è stato alcun atto interruttivo della prescrizione, che è pertanto
intervenuta l’11 marzo 2010. La causa è stata di fatto riattivata con la
domanda processuale 11 ottobre 2010 presentata dalla convenuta, ma a quel
momento le pretese degli attori erano già prescritte. A ragione quindi il
Pretore ha ammesso l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
L’appello deve dunque essere respinto su questo punto.
8.
Per
quanto concerne le ripetibili di prima istanza, fissate dal Pretore a fr.
20'000.-, gli appellanti ne chiedono la riduzione a fr. 5'000.-, con la
motivazione che “in definitiva il giudizio è limitato all’eccezione di
prescrizione”, e tenendo conto delle “condizioni economiche delle parti” (cfr.
appello, pagg. 10 e 11, punto 8). La critica trascura il fatto che il Pretore
ha stabilito con l’impugnata sentenza le spese giudiziarie e le ripetibili
relative all’intero procedimento e non solo per la procedura incidentale
relativa all’eccezione di prescrizione presentata l’11 ottobre 2010. Ora, prima
della sospensione, la causa era giunta quasi al termine dell’istruttoria e
aveva chiesto un notevole impegno al patrocinatore della convenuta dal 2004 al
2008.
(risposta, duplica, partecipazione all’udienza preliminare, svariate udienze
per l’audizione dei testimoni ammessi, preparazione dei controquesiti peritali,
ecc.), in una vertenza che si può definire di media complessità. In prima sede
la determinazione delle ripetibili è avvenuta in base alla vTOA del 7 dicembre 1984 in vigore fino al 31 dicembre 2007, applicabile per il rinvio dell’art. 16 cpv. 2 del
Regolamento sulle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar). L’art. 9 vTOA
prevedeva per una causa del valore da fr. 500'000.- a fr. 1'500'000.- un minimo
del 4% dell’onorario, vale a dire, nel caso concreto, un minimo di fr.
26'560.-. L’importo di fr. 20'000.- attribuito dal Pretore alla convenuta si
situa quindi già al disotto del minimo tariffale e sfugge a ogni critica. Del
resto, il primo giudice ha tenuto conto della “non rosea situazione”
finanziaria degli attori prelevando anche una tassa di giustizia simbolica di
fr. 500.-, mentre avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 17 vLTG del 14
dicembre 1965 (in vigore fino al 31 dicembre 2010 e applicabile per il rinvio
dell’art. 33 della LTG del 30 novembre 2010), prelevare un minimo di fr.
10'000.- per una causa di valore compreso tra fr. 500'000.- e fr. 1'000'000.-.
9.
L’appello
si rivela in definitiva infondato in ogni suo punto e deve quindi essere
respinto e la decisione impugnata va confermata. Le spese processuali di
appello sono poste in solido a carico degli appellanti (art. 106 cpv. 1 e cpv.
3.
CPC), senza che questa Camera sia vincolata alla tassa di giustizia simbolica
prelevata dal Pretore. Tenuto conto del valore litigioso di fr. 628'312.75 e
del fatto che il presente giudizio si limita all’esame dell’eccezione di
prescrizione, le spese processuali di appello possono essere contenute in fr.
1'200.- complessivi. Gli appellanti dovranno rifondere alla convenuta, con vincolo
di solidarietà, un’equa indennità per ripetibili di appello. L’appellata ha
rivendicato con la risposta all’appello un’indennità di fr. 5'000.-. Tale
importo si rivela inferiore al minimo previsto dall’art. 11 RTar per un valore
di causa di fr. 628'312.75 (fr. 7'536.-). Tale importo si riferisce tuttavia
alle ripetibili per una causa terminata e considerando che il tema dell’appello
era limitato alla prescrizione, un’indennità ripetibile di fr. 2'000.- appare
adeguata alla fattispecie.
Per
questi motivi,
visti
per le spese la vLTG, la vTOA, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle
ripetibili,
decide:
1.
L’appello
17.
giugno 2011 di AP 1, AP 2 e AP 3 è respinto.
2.
Le
spese processuali della procedura d’appello di complessivi fr. 1'200.-,
anticipati dagli appellanti, restano in solido a loro carico. Gli appellanti
sono inoltre condannati in solido a versare all’appellata fr. 2'000.- a titolo
di ripetibili d’appello.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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