12.2011.119
Mandato - mercede - adeguamento del preventivo
18 aprile 2013Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2011.119
Data decisione, Autorità:
18.04.2013, IICCA
Ricorso:
TF,4A_273/2013, 16.4.2014
Titolo:
Mandato - mercede - adeguamento del preventivo
REMUNERAZIONE
SORPASSO DEL PREVENTIVO
art. 375 CO
art. 394 CO
Incarto n.
12.2011.119
Lugano
18 aprile
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.644
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 8
ottobre 2008 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 123'815.-
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 19 maggio 2011 ha accolto per fr. 105'300.- più interessi
ed accessori;
appellante
il convenuto con atto di appello 20 giugno 2011, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 2 settembre 2011 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’ambito
di un procedimento penale avviato dal Ministero Pubblico del Canton __________
a carico di AP 1 per i reati di truffa per mestiere, cattiva gestione e
violazione della legge federale sulle banche, riguardante alcuni investimenti
effettuati nel contesto di una società autorizzata a gestire una miniera di oro
e di diamanti nella __________ denominata __________, l’imputato, nel giugno 2006, ha incaricato AO 1 di allestire una perizia di parte da presentare al tribunale competente
vertente sull’analisi dei rischi per gli investitori intervenuti
nell’operazione, referto che questi ha poi consegnato nel maggio 2007.
2. Con
petizione 8 ottobre 2008, avversata dalla controparte, AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, AP 1, chiedendo
la sua condanna al pagamento di fr. 123'815.- oltre interessi nonché il rigetto
in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di
Lugano (doc. S). Egli, in estrema sintesi, ha preteso il pagamento
dell’onorario da lui fatturato per l’allestimento della perizia, di fr. 145'515.-
(doc. O), somma da cui ha dedotto l’acconto di fr. 21'700.- già percepito (doc.
F).
3. Esperita
l’istruttoria di causa, nel corso della quale è tra l’altro stata dichiarata
inammissibile un’istanza del convenuto volta alla delucidazione orale della perizia
giudiziaria, e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la
sentenza 19 maggio 2011 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione e
meglio per fr. 105'300.- più interessi ed accessori. Il giudice di prime cure,
richiamate in diritto le norme relative al contratto di mandato (art. 394 segg.
CO), ha dapprima escluso, sulla base dei documenti e delle testimonianze agli atti,
che all’attore potesse essere rimproverata una violazione contrattuale,
rilevando da una parte che dal profilo dei contenuti il lavoro da lui svolto risultava
conforme a quanto prospettato, ed evidenziando dall’altra come la sua attività
non potesse essere considerata carente, come invece il convenuto aveva preteso -
oltretutto per la prima volta solo in causa - sulla base del doc. 5, che del
resto era un semplice estratto di 2 pagine della sentenza penale di 50 pagine
emanata dal tribunale __________, non ancora divenuta definitiva e neppure
prodotta nella sua integralità: per altro l’assenza di una visita in loco da
parte sua e le altre lacune lamentate al suo operato non erano a lui imputabili,
ma erano semmai ascrivibili al convenuto; non era poi risultato che la sua perizia
fosse stata consegnata in ritardo; e non vi era motivo di rimproverare al suo
referto una parzialità o una mancanza di oggettività. Quanto all’ammontare
dell’onorario dovuto all’attore, che di per sé aveva trovato conferma nella
perizia giudiziaria (non potendosi per altro dar seguito alle contestazioni
mosse dal convenuto sull’inammissibilità della sua istanza volta alla
delucidazione orale della perizia giudiziaria), il primo giudice, dopo aver escluso
che la sua remunerazione fosse stata fatta dipendere dal successo della perizia
in ambito penale, ha quindi evidenziato che l’onorario inizialmente
preventivato in fr. 90'000.-/ fr. 100'000.- era stato aggiornato in fr.
127'000.- a fine aprile 2007 (doc. G) senza che il convenuto avesse avuto da
ridire prima dell’inoltro della causa, ed ha poi concluso che un suo ulteriore
aumento a fr. 145'515.- non era però giustificato.
4. Con
l’appello 20 giugno 2011 che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare il
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Egli rileva innanzitutto
che l’estratto della sentenza penale del tribunale __________ (doc. 5), che
avrebbe potuto essere da lui prodotta nella sua integralità se solo il Pretore nell’ambito
delle sue facoltà lo avesse reso attento della sua eventuale incompletezza,
dimostrava che la perizia dell’attore, non avendo dimostrato il valore della
miniera e la sua effettiva redditività, non aveva raggiunto le finalità che
avrebbe invece dovuto conseguire, in particolare per la sua parzialità, per la
mancanza di oggettività e per l’assenza di una visita in loco da parte sua.
Ritiene inverosimili e con ciò assolutamente pretestuose le affermazioni
dell’attore in merito alle cause del rinvio della visita in loco
rispettivamente sulla sua scarsa collaborazione, le carenze del referto essendo
in realtà imputabili alla controparte che non aveva esposto la necessità di
effettuare un sopralluogo o di disporre di alcuni documenti sequestrati
dall’autorità penale. A fronte degli intervenuti adeguamenti del preventivo, da
lui non accettati, e delle somme effettivamente fatturate in fr. 145'515.-, rimprovera
all’attore di non aver dato seguito alla promessa di mantenere i costi della
perizia fra fr. 90'000.- e fr. 100'000.- rispettivamente di aver valutato
erroneamente il preventivo iniziale. E ribadisce che, dichiarando inammissibile
l’istanza volta alla delucidazione orale della perizia giudiziaria anziché
avergli concesso un termine supplementare per completare l’istanza, il Pretore
sarebbe incorso in un formalismo eccessivo.
5. Delle
osservazioni 2 settembre 2011 con cui l'attore postula la reiezione del gravame
si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
7. L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
La
dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui
interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione
impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe
errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler,
in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre
2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 26 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.40, 23
febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17
ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123), fermo restando che la semplice trascrizione
nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza oppure
anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce una
sufficiente motivazione d’appello (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 27 agosto
2012 5A_438/2012 consid. 2.2; II CCA 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17
ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 31 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.19, 14
dicembre 2012 inc. n. 12.2011.172, 8 aprile 2013 inc. n. 12.2011.41; Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367).
8. Nel
caso di specie la censura d’appello con cui il convenuto lamenta il fatto che
il giudice di prime cure, anziché avergli concesso un termine supplementare per
completare la sua istanza volta alla delucidazione orale della perizia
giudiziaria, abbia dichiarato inammissibile l’istanza stessa - che va trattata
preliminarmente in quanto, se fondata, implicherebbe l’annullamento della
decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la
continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione (cfr. DTF 118
Ia 17 consid. 1a, 127 V 431 consid. 3d; TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid.
6; II CCA 24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64, 18 settembre 2012 inc. n.
12.2012.46, 16 ottobre 2012 inc. n. 12.2010.199, 21 febbraio 2013 inc. n.
12.2011.69, 11 marzo 2013 inc. n. 12.2011.101) - dev’essere dichiarata
irricevibile. Nell’occasione il convenuto si è in effetti limitato a ricopiare,
con solo qualche piccola modifica redazionale e grafica, quanto da lui scritto
nell’allegato conclusionale (p. 5 seg.), senza essersi minimamente confrontato
con l’argomentazione, esposta dettagliatamente nella sentenza (p. 15), che
aveva indotto il Pretore a disattendere quella sua contestazione.
9. Non
hanno miglior sorte le censure con cui il convenuto pretende di ascrivere
all’attore una responsabilità per le presunte carenze e per la conseguente
inutilità della sua perizia di parte.
9.1 A
sostegno del fatto che il lavoro svolto dall’attore sarebbe stato
insoddisfacente, il convenuto riproduce innanzitutto anche in questa sede un
riassunto di 10 righe dell’estratto della sentenza penale del tribunale __________
(doc. 5) - precisando che la stessa avrebbe potuto essere prodotta nella sua
integralità se il Pretore glielo avesse chiesto - da cui a suo dire risultava
che la perizia, non avendo dimostrato il valore della miniera e la sua
effettiva redditività, non aveva raggiunto le finalità che avrebbe dovuto conseguire,
in particolare per la sua parzialità, per la mancanza di oggettività e per
l’assenza di una visita in loco da parte sua.
La
censura, tranne l’inciso, dev’essere considerata irricevibile già per il solo
fatto che nell’occasione il convenuto si è limitato a ricopiare, con solo
qualche modifica redazionale, quanto da lui scritto a suo tempo in sede di
risposta (p. 5) rispettivamente nell’allegato conclusionale (p. 4 seg.), senza
essersi assolutamente confrontato con le ampie e dettagliate considerazioni in
fatto e in diritto (sentenza p. 9 segg.), riassunte nei considerandi che
precedono, che avevano indotto il Pretore a relativizzare quella prova
rispettivamente a non condividere le conclusioni che il convenuto aveva tratto dalla
stessa.
Ricevibile,
ma infondata, è invece l’altra critica del convenuto, contenuta nell’inciso,
secondo cui la sentenza del tribunale __________ avrebbe potuto essere prodotta
nella sua integralità se solo il Pretore, nell’ambito delle sue facoltà, lo
avesse reso attento di quella sua eventuale incompletezza. In una causa retta
dal principio dispositivo, come quella in esame, era in effetti compito delle
parti allegare i fatti rilevanti per il giudizio e indicare o produrre i
relativi mezzi di prova (art. 78 CPC/TI). Il Pretore, pur avendo certo la
facoltà di interrogare e rendere attente le parti in merito ad eventuali lacune
e oscurità (art. 178 CPC/TI), non era però tenuto ad agire in tal senso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 e 2 ad
art. 178), tanto più se, come nell’occasione, si trattava di sanare una
negligenza della parte (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 4 ad art. 178), che, anziché produrre l’intero documento
ritenuto rilevante, pacificamente in suo possesso, aveva deciso di versare agli
atti solo un suo estratto.
9.2 Nel
prosieguo del suo esposto il convenuto ritiene inverosimili e con ciò assolutamente
pretestuose le affermazioni dell’attore in merito alle cause del rinvio della
visita in loco rispettivamente sulla sua scarsa collaborazione, rilevando che le
carenze del referto erano in realtà imputabili alla controparte, la quale non
aveva ravvisato la necessità di effettuare un sopralluogo o di disporre di
alcuni documenti sequestrati dall’autorità penale.
La
censura è irricevibile. Pur avendo ritenuto inverosimile - nel senso di
illogico - che egli fosse stato la causa del rinvio della visita in loco
rispettivamente si fosse reso responsabile di una scarsa collaborazione, il
convenuto non ha in effetti spiegato, ancor prima che provato, per quale motivo
la diversa conclusione del Pretore, corroborata dalle necessarie prove, fosse
errata e con ciò da riformare. Il fatto poi che le carenze del referto fossero
a suo dire imputabili alla controparte che non gli aveva segnalato la necessità
di effettuare un sopralluogo - circostanza, questa, oltretutto non provata - o
di disporre di alcuni documenti sequestrati dall’autorità penale, costituisce
un’argomentazione nuova, da lui mai sostenuta in precedenza negli allegati
preliminari, che come tale non può essere considerata in questa sede (art. 317
cpv. 1 CPC).
10. Ma
anche le censure del convenuto circa l’ammontare dell’onorario dovuto
all’attore, segnatamente il rimprovero mossogli di non aver dato fede alla
promessa di mantenere i costi della perizia fra fr. 90'000.- e fr. 100'000.-
rispettivamente di aver valutato erroneamente il preventivo iniziale a fronte dei
suoi successivi adeguamenti, per altro non accettati, e delle somme poi
fatturate in fr. 145'515.-, devono essere disattese.
Negli
allegati preliminari il convenuto, per quanto qui interessa, si era limitato a
sostenere, sulla particolare questione, di aver a suo tempo contestato
l’aumento del preventivo comunicatogli a fine aprile 2007 (risposta p. 3),
circostanza questa che il Pretore aveva poi respinto ritenendola non provata, e
per il resto di non ritenere dovuti i maggiori onorari che erano stati esposti
dopo quella data (risposta p. 4 e duplica p. 3), contestazione questa che era
stata accolta dal giudice di prime cure nella sentenza.
Il
convenuto non aveva invece mai rimproverato alla controparte di aver
inizialmente valutato in modo erroneo i costi della perizia, né tanto meno aveva
preteso che l’attore gli avesse promesso di mantenere l’onorario entro il
limite di fr. 90'000.-/fr. 100'000.- e fosse con ciò venuto meno all’obbligo di
informazione sul loro ammontare, di modo che queste censure, fondate su fatti
nuovi, devono senz’altro essere dichiarate irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC).
Ricevibile, ma infondata, è invece la censura con cui egli ribadisce di aver a
suo tempo contestato rispettivamente di non aver accettato l’aumento del
preventivo comunicatogli a fine aprile 2007: da una parte egli non ha in
effetti indicato da quale circostanza istruttoria si potesse desumere quella
sua contestazione; dall’altra, trattandosi più che altro della semplice
comunicazione dell’aggiornamento di un preventivo e non di un nuovo prezzo
(cfr. per analogia, Gauch, Der
Werkvertrag, 5ª ed., n. 938),
non si vede proprio la rilevanza dell’altra sua obiezione secondo cui il
silenzio da parte sua alla ricezione di quell’aggiornamento non potesse valere
come riconoscimento del relativo credito. Del resto, non avendo egli (più)
preteso in questa sede che il preventivo iniziale fosse stato superato in modo sproporzionato
(cfr. per analogia, Gauch, op.
cit., ibidem), la censura era in ogni caso irrilevante per l’esito della lite.
11. Ne
discende che l’appello dev’essere respinto nella limitata misura in cui è
ricevibile, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura
di secondo grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 105'300.-,
seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide
Fatti
I. L’appello 20 giugno 2011 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di fr. 2’700.- sono a carico dell’appellante,
che rifonderà alla parte appellata fr. 4’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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