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Decisione

12.2011.12

Contratto di lavoro - remunerazione - salario nel periodo di malattia - irrinunciabilità

30 settembre 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

Il 19 novembre 2007 AO 1 ha notificato al dipendente, con raccomandata a mano,

la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto al 31 gennaio 2008 "nel

rispetto dei termini di preavviso concordati" (doc. F). La lettera di

licenziamento indicava altresì che il dipendente era esonerato da subito dal

prestare ulteriore attività, pur dovendosi tenere a disposizione fino al

termine del periodo di preavviso.

Lo scritto precisava inoltre quanto segue:

"Sino alla suindicata

data di cessazione del rapporto di lavoro maturerà a suo favore quanto di sua

spettanza in base al disciolto contratto che le verrà pagato alla fine di ogni

mese come segue:

- Salario di novembre 2007 + indennità speciale di chf. 10'000

- Salario di dicembre 2007 + 13° mensilità + indennità speciale di chf. 10'000

- Salario di gennaio 2008 + 13° mensilità (1 mese) + indennità speciale di chf.

10'000

Nel caso in cui il periodo di preavviso venga prolungato da cause non

dipendenti dalla nostra volontà l'indennità speciale sarà rivista."

2.Il 28 gennaio 2008 AP 1 è divenuto

inabile al lavoro per malattia fino al 31 maggio 2008.

A fronte della pretesa del dipendente di veder procrastinare il rapporto di

lavoro a seguito della malattia insorta, comunicata con lettera 1° febbraio

2008 (doc. I) con la quale invocava il disposto dell'art. 336c CO, AO 1 ha risposto con scritto 5 febbraio 2008 (doc. L) ricordandogli di aver accettato di porre fine al

rapporto di lavoro al 31 gennaio 2008 e di essere stato esonerato dalla

prestazione lavorativa già dal 20 novembre 2007. Veniva altresì precisato che

"Inoltre, per aiutarla ulteriormente, Le sono state concesse indennità

per un totale di 30'000, oltre al salario e alla tredicesima, per i mesi in cui

lei non ha lavorato. Tale indennità copre ampiamente la sua perdita di guadagno

dovuta all'attuale stato di salute. In siffatte circostanze, il fatto di

pretendere ulteriori salari configurerebbe un chiaro abuso di diritto, non

tutelabile dalla legge. Vogliamo inoltre rimarcare che, come da intesa,

l'importo di CHF 30'000 sarebbe stato rivisto nel caso in cui il periodo di

preavviso fosse stato prolungato da cause non dipendenti dalla nostra volontà.

Teniamo sin d'ora ad informarla che, qualora fossero avanzate ulteriore pretese

salariali nei nostri confronti, saremo costretti a porre in compensazione, proporzionalmente,

le indennità già versate."

3.Con istanza 26 febbraio 2008 AP 1 si è

rivolto alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud per chiedere la

condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 9'831.-, oltre interessi al 5%

dal 1° maggio 2008.

Rievocati i fatti che precedono, AP 1 ha rilevato che in virtù dell'art. 336c CO, ritenuto il periodo di protezione di 90 giorni, il contratto di lavoro

avrebbe preso termine solo il 30 aprile 2008. La compagnia assicurativa

aziendale avendogli versato un'indennità di perdita di guadagno solo dopo un

periodo di carenza di 30 giorni, ovvero dal 27 febbraio 2008, l'istante ha rivendicato il salario per il mese di febbraio 2008. A questo ha aggiunto le pretese per la quota parte di tredicesima mensilità e di bonus

aziendale e gli assegni familiari per il periodo dal 28 gennaio al 30 aprile 2008. A mente dell'istante, la posizione di rifiuto della convenuta non terrebbe conto

dell'irrinunciabilità dei diritti del lavoratore a seguito di malattia e del

fatto che non può esserci relazione tra la pretesa salariale e le tre indennità

speciali di fr. 10'000.- versate in aggiunta alle tre mensilità. Si tratterebbe

infatti del saldo del bonus annuo di fr. 16'000.- previsto dal contratto di

lavoro, ancora dovuto per gli anni 2006 e 2007, essendo stato versato un solo

acconto di fr. 2'000.- nell'aprile 2007.

4.All'udienza di discussione la

convenuta si è opposta all’istanza. Rievocate le circostanze che hanno condotto

al licenziamento, essa ha dapprima evidenziato che il versamento di fr.

30'000.- in tre scadenze mensili faceva seguito all'accordo raggiunto al

momento del licenziamento, ed "avveniva a titolo per l'appunto

"speciale" e quindi non in esecuzione di un obbligo contrattuale ed

inoltre condizionato al fatto che con quelle tre mensilità e con l'indennità

speciale, ogni ragione di credito del dipendente doveva ritenersi

definitivamente liquidata e il rapporto contrattuale definitivamente chiuso a

prescindere da ogni e qualsiasi causa formale che avrebbe potuto comportarne un

prolungamento, in quanto tale causa fosse non dipendente dalla volontà della

convenuta" (verbale udienza 7 ottobre 2008, pag. 5 ad 4). Qualsiasi

obbligo del datore di corrispondere il salario o altre prestazioni durante il

periodo di protezione sarebbe pertanto già stato onorato con il versamento di

un importo maggiore a titolo di indennità speciale. Per tale somma vi sarebbe

peraltro un diritto alla restituzione a seguito di mancato rispetto della

condizione stabilita nell'accordo di cessazione del rapporto di impiego. Fino a

concorrenza del relativo credito viene pertanto sollevata l'eccezione di

compensazione con eventuali crediti del dipendente. Le somme versate nulla

avrebbero inoltre a che vedere con il bonus di cui al contratto di lavoro, al

quale il dipendente non aveva diritto.

5.Con l'allegato conclusivo l'istante ha

ribadito le proprie argomentazioni sottolineando il carattere abusivo del

preteso accordo di rinuncia ai diritti del dipendente, invocandone quindi la

nullità. Il principio di affidamento impone di considerare che la cessazione

del rapporto di impiego non sia stata concordata, ma fosse al contrario conseguenza

di una decisione unilaterale del datore di lavoro. Quanto da questi versato al

dipendente null'altro sarebbe che il dovuto in base al contratto e l'imprevisto

prolungamento dello stesso ha fatto sorgere le ulteriori pretese oggetto

dell'istanza. Delle ulteriori argomentazioni, così come delle conclusioni della

convenuta, riconfermatasi nelle sue tesi, si dirà per quanto necessario nei

considerandi seguenti.

6.Il Pretore, con la sentenza 30

dicembre 2010 qui impugnata, ha accolto parzialmente l'istanza, condannando la

convenuta a pagare all'istante la somma di fr. 617.-, mettendo a carico di

quest'ultimo fr. 1'200.- a titolo di ripetibili, tenuto conto della sua soccombenza

predominante.

Il Pretore ha preliminarmente precisato che il rapporto di lavoro, disdetto in

modo conforme ai disposti legali, non ha preso termine il 31 gennaio 2008, ma

il 30 aprile 2008 a seguito dell'intervenuta malattia che ha prolungato il

periodo di preavviso di 90 giorni ai sensi dell'art. 336c cpv. 1 lett. b e cpv.

2 CO.

Il Giudice di prime cure ha quindi esaminato le conseguenze del periodo di malattia

sul diritto del lavoratore a percepire il salario. Ne ha concluso che, in

assenza di una valida pattuizione di un regime derogatorio, doveva applicarsi

la prassi sviluppatasi in applicazione dell'art. 324a cpv. 2 CO che, in

applicazione della cosiddetta "scala bernese" (II CCA 16 aprile 2008

inc. n. 12.2008.10), prevede nel caso concreto il riconoscimento del salario

pieno per una mensilità, ovvero fr. 7'275.- lordi, con l'aggiunta di fr. 606.-

lordi quale tredicesima mensilità pro rata.

Il giudizio pretorile ha quindi esaminato la questione a sapere se, con

l'accettazione dell'indennità speciale di complessivi fr. 30'000.-, il

dipendente abbia rinunciato ai diritti salariali maturati durante il periodo di

malattia, rispondendo al quesito in maniera affermativa. Ritenuto che tra

datore di lavoro e dipendente, seppur per atti concludenti, è stato concluso un

valido accordo sul disciplinamento delle conseguenze di fine rapporto, alla

luce dell'equivalenza delle reciproche concessioni la transazione adempie ai

requisiti imposti dalla legge.

Il Pretore ha inoltre respinto la pretesa dell'istante di veder riconosciuto

nel pagamento dell'indennità straordinaria il versamento del bonus

contrattualmente pattuito relativo agli anni 2006 e 2007. Né

nell'interpretazione dell'accordo iniziale, alla luce dei documenti relativi

alle trattative per la stipulazione del contratto di lavoro, né nel tenore

della lettera di licenziamento o nelle registrazioni aziendali di tipo

contabile e statistico, è stata ravvisata la prova della tesi del dipendente,

la cui pretesa di riconoscimento di un bonus pro rata anche per l'anno 2008 è

quindi stata respinta. A mente del giudice di prime cure il versamento

dell'indennità speciale di fr. 30'000.- non era dovuto ed è pertanto avvenuto a

titolo spontaneo, nell'ambito di un accordo transattivo tra le parti, con la

contropartita del vedersi riconoscere come liquidata ogni e qualsiasi pretesa

salariale derivante dal contratto.

Il Pretore ha infine riconosciuto il diritto dell'istante a percepire fr. 617.-

a titolo di assegni familiari per i mesi da gennaio ad aprile 2008. Considerata

la soccombenza pressoché totale, l'istante è stato condannato a versare fr.

1'200.- di ripetibili alla convenuta.

7.Con appello 14 gennaio 2011, l'istante chiede che la sentenza impugnata sia annullata e riformata nel senso di accogliere

interamente la pretesa formulata con l'istanza 16 luglio 2008, protestando

spese e ripetibili di appello.

Ribadita la sua versione relativa ai motivi che hanno condotto alla disdetta

del contratto, egli ritiene essersi trattato di un atto unilaterale e contesta

l'esistenza di un accordo tra le parti in merito alle conseguenze della

Considerandi

cessazione del rapporto di impiego.

Al Pretore viene anzitutto rimproverato di aver erroneamente considerato di un

solo mese, in luogo di due, il periodo durante il quale è riconosciuto al

dipendente il salario pieno malgrado l'assenza per malattia. Il Pretore avrebbe

infatti applicato la "scala bernese" partendo dall'erroneo

convincimento che il rapporto di impiego fosse durato due soli anni, risultando

invece evidente che nel febbraio 2008 il lavoratore avesse iniziato il terzo

anno alle dipendenze della convenuta.

L'appellante rimprovera inoltre al Pretore di aver intravvisto nelle

circostanze del licenziamento una rinuncia ai diritti salariali maturati dal

dipendente durante il periodo di malattia. Rileva altresì una contraddizione

nelle tesi pretorili, nella misura in cui questi riconosce al pagamento di fr.

30'000.- la natura di versamento volontario quale contropartita alla rinuncia a

far valere ulteriori pretese, qualificandola nel contempo quale gratifica ai

sensi dell'art. 322d CO. Sia l'accordo iniziale tra le parti che le successive

pattuizioni verbali conducono a ritenere tale somma quale versamento del bonus

contrattualmente pattuito e quindi dovuto al dipendente, come dimostrano il suo

ammontare (corrispondente esattamente a due annualità di bonus dedotto

l'acconto già versato) e il tenore della lettera di licenziamento ("quanto

di sua spettanza in base al disciolto contratto", doc. F).

Accertato che quanto versato null'altro era che una componente del salario

dovuto, non può quindi trovare conferma il giudizio pretorile che ha

erroneamente ritenuto sussistere un consenso in merito alle conseguenze

finanziarie dello scioglimento del contratto. Nessuna rinuncia potrebbe essere

validamente pattuita per pretese eventuali e future, non ancora sorte, come è

stato il caso per i salari a seguito di una malattia sopraggiunta

inaspettatamente solo dopo la disdetta unilaterale (doc. F).

8.

Dello scritto 26 gennaio 2011 con cui

la convenuta ha preliminarmente sollevato l'eccezione di irricevibilità

dell'appello e delle osservazioni 1° febbraio 2011 con cui la stessa postula la

reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

9.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore

il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC).

Per l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al

momento della comunicazione della decisione, ritenuto che per “comunicazione

della decisione” s’intende il momento dell’invio dell’atto da parte del

tribunale e non quello di ricezione del medesimo (DTF 137 III 127 consid. 2; II

CCA 28 luglio 2011 inc. n. 12.2011.5).

La sentenza qui impugnata essendo stata pronunciata e intimata alle parti il 30

dicembre 2010, la procedura di

secondo grado rimane dunque disciplinata dal CPC

ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC). È pertanto respinta l'eccezione di

irricevibilità dell'appello, in virtù dell'art. 308 cpv. 2 CPC che limita la

proponibilità dell'appello in controversie patrimoniali ai casi in cui il

valore litigioso è di almeno 10'000.- franchi, sollevata dall'appellata con scritto 26 gennaio 2011 e ribadita nelle osservazioni 1° febbraio

2011.

Contro la sentenza pretorile è pertanto dato il rimedio giuridico

dell'appello.

10.

Preliminarmente occorre esaminare la censura relativa alla qualifica

giuridica data dal Pretore al versamento di fr. 30'000.- al dipendente in

aggiunta allo stipendio mensile, con l'indicazione "indennità

speciale" (doc. F).

Come detto, il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter riconoscere in

tale versamento un bonus corrisposto a seguito di un obbligo contrattuale

relativo agli anni 2006 e 2007. Tale giudizio si fonda sull'interpretazione del

contratto di lavoro e del tenore della lettera di licenziamento, sull'esame dei

documenti relativi alle trattative precontrattuali e sulla valutazione delle

ulteriori emergenze istruttorie relative alle registrazioni aziendali a scopo

contabile e statistico. L'appellante contesta tale conclusione senza indicare

in modo puntuale gli elementi che fanno apparire erroneo il ragionamento

criticato. Egli si limita sostanzialmente a contrapporre una sua versione, sia

delle circostanze accertate che del significato da attribuire alla lettera di

licenziamento (doc F), per la quale propone un'interpretazione sulla base del

tenore letterale. Ciò non basta a scalfire la conclusione pretorile fondata su

altra interpretazione e un diverso apprezzamento delle circostanze, che non

appaiono destituite di fondamento.

Irricevibili sono d'altro canto, per carente motivazione (art. 309 cpv. 2 lett.

f CPC-TI), le censure proposte formulando una serie di dubbi e quesiti, senza

indicare con sufficiente precisione per quali motivi le risposte date dal

Pretore sarebbero scorrette e in che modo gli elementi invocati avrebbero

potuto determinare un giudizio diverso.

Va pertanto confermata la conclusione pretorile secondo la quale nel versamento

al dipendente di un'indennità speciale di fr. 30'000.- non è ravvisabile il

pagamento di un bonus contrattualmente dovuto, trattandosi di una prestazione

fornita a titolo spontaneo, nell'ambito di un accordo transattivo tra le parti.

11.

L’appellante critica il Pretore per aver considerato raggiunto un valido

accordo tra le parti che prevedeva il versamento dell'indennità speciale di fr.

30'000.- e, quale contropartita, il riconoscimento dell'avvenuta liquidazione

di ogni e qualsiasi pretesa derivante dal contratto, compreso il credito salariale

sorto a seguito di prolungamento per malattia.

Dalle censure dell'appellante, benché a tratti poco esplicite al riguardo, va

dedotta l'invocazione della nullità di un simile contratto, poiché contrario ai

disposti imperativi dell'art. 341 cpv. 1 CO. La critica non appare del tutto

priva di pertinenza, considerato come il Pretore abbia ammesso la sussistenza

di un valido accordo con motivazioni non prive di contraddizioni a proposito dell'adesione

"per atti concludenti all'impostazione del datore di lavoro circa il disciplinamento

delle conseguenze di fine rapporto" e all'equivalenza tra il diritto

al salario e l'indennità corrisposta (sentenza impugnata pag. 6 n. 4.2.). Visto

quanto esposto al precedente considerando, la questione può comunque rimanere

indecisa. Infatti, la pretesa nullità dell'accordo di rinuncia al salario

maturato durante il periodo di prolungamento del contratto a seguito di

malattia, non permetterebbe comunque di accogliere le domande dell'appellante. In

effetti, una simile nullità comporterebbe per il dipendente conseguenze ancor

più sfavorevoli in merito ai reciproci rapporti creditori, considerato il

diritto alla ripetizione di quanto versato a seguito di un contratto nullo. Ne

consegue che, se anche venisse accolta la tesi dell'appellante, il pagamento

dell'indennità speciale a titolo volontario andrebbe considerato quale versamento

a saldo del debito residuo, ovvero della mensilità e della rispettiva quota

parte della tredicesima.

D'altro canto, l'avvenuto pagamento in adempimento di un accordo nullo farebbe

sorgere un diritto alla restituzione, ovvero un credito che il datore di lavoro

ha subito posto in compensazione già con lo scritto 5 febbraio 2008 (doc. L),

così come eccepito in ogni successiva comparsa in causa (verbale di udienza 7

ottobre 2008 pag. 7 n. 17-18, conclusioni pag. 13 n. 4.2., osservazioni all'appello

pag. 6 n. 4).

L'accertamento della pretesa nullità dell'accordo di fine rapporto di lavoro

non sarebbe quindi di alcun sostegno alle pretese pecuniarie avanzate

dall'appellante, che vanno integralmente respinte.

12.

Nulla muta neppure l'accoglimento della tesi dell'appellante relativa

alla corretta applicazione della "scala bernese". Il Pretore

ha effettivamente concluso, in modo errato, che il rapporto di lavoro è durato due

soli anni. Con l'inizio del terzo anno di attività il lavoratore ha invece

acquisito il diritto a due mensilità ai sensi dell'art. 324a cpv. 2 CO. In ogni

caso, alla luce delle prestazioni direttamente fornite dall'assicurazione

malattia, l'oggetto della lite è stato determinato con l'istanza 26 febbraio

2008.

chiedente unicamente il pagamento del salario per il mese di febbraio

2008, ovvero per il periodo di carenza. Tale limitazione della pretesa è stata ribadita

con l'appello (pag. 3 n. 1) e non stupisce quindi che lo stesso appellante,

sollevata la censura, non abbia esteso la domanda ad un'ulteriore mensilità.

13.

In

definitiva, nella misura in cui è ricevibile, l’appello 14 gennaio 2011 è

respinto.

Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata

sul diritto del lavoro di valore eguale e non superiore a fr. 30'000.–.

L’appellante, interamente soccombente, verserà alla convenuta un'equa indennità

per ripetibili d'appello, calcolata sulla base del valore litigioso di fr. 9'831.-.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148

CPC-TI per rinvio dell’art. 417 lett. e CPC-TI, la LTG e il Regolamento

sulle ripetibili

pronuncia: 1. L’appello

14.

gennaio 2011 di AP 1 è respinto.

2.

Non

si prelevano né tassa di giustizia né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1

fr. 700.– per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF).

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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