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Decisione

12.2011.124

Lavoro - licenziamento abusivo

25 marzo 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i costi deficitari. La censura dell'appellante si rivela pertanto infondata.

13. L'appellante censura in seguito "l'importanza

data dal Pretore, in contraddizione con quelle che sono state le risultanze

dell'istruttoria esperita" (appello pag. 10 n. 6) al comportamento da

lei adottato durante l'incontro con i vertici nazionali dell'associazione

tenutosi il 12 ottobre 2006 ad I__________.

La censura non solo è inammissibile perché non indica, contravvenendo

all'obbligo di motivazione (art. 311 CPC), quale sarebbe concretamente l'errore

di valutazione del primo giudice, ma è pure da respingere poiché gli argomenti

apportati non sono atti a scalfire la conclusione pretorile. L'appellante

insiste infatti nel ritenere scorretto l'agire della convenuta che avrebbe

comunicato la disdetta in occasione di un colloquio auspicato dalla dipendente

per tutt'altro scopo; incontro indetto malgrado nel frattempo la datrice di

lavoro avesse già deciso il licenziamento sulla base di elementi tenuti

nascosti alla destinataria dei rimproveri (in particolare asserite difficoltà

tra la responsabile regionale e una segretaria).

Queste circostanze invocate dall'appellante possono semmai far sorgere dubbi

sulla correttezza dell'atteggiamento della convenuta, che lo stesso Pretore ha qualificato

per certi versi come "inappropriato e sconveniente" (sentenza

impugnata pag. 10 e 11 consid. 10), ma non permettono di ignorare e rendere

irrilevante il comportamento non del tutto lineare e trasparente tenuto dalla stessa

dipendente in occasione di tale incontro. A questo proposito il giudizio

pretorile, rimasto incontestato al riguardo, ha rilevato come in occasione

della riunione in questione la dipendente non avrebbe "ascoltato,

perlomeno non integralmente, le motivazioni addotte dalla datrice di lavoro per

giustificare la disdetta" lasciando la riunione e "chiedendo

che la lettera di licenziamento le venisse recapitata per posta",

impedendo così alla convenuta di fornire verbalmente le motivazioni del

licenziamento e di dare alla dipendente la possibilità di esprimersi al

riguardo (sentenza impugnata pag. 9 consid. 8).

Giustamente il Pretore ha quindi addebitato al comportamento dell'attrice

l'impossibilità di esporre in modo adeguato le ragioni del licenziamento

lasciandole la facoltà di prendere posizione in occasione della stessa seduta.

La censura va quindi respinta.

14. L'appellante ribadisce il rimprovero al Pretore

di aver "ignorato elementi cardini, sui quali il datore di lavoro ha

fondato la propria disdetta, misconoscendone di conseguenza il carattere

abusivo" (appello pag. 13 n. 10). L'atteggiamento del datore di lavoro

in relazione alle accuse di disagi e conflittualità in seno alla sede regionale

di L__________ è considerato grave dall'appellante ed è quindi qualificato come

evidente e importante violazione dei doveri contrattuali, segnatamente del

dovere di assistenza.

Al proposito il Pretore ha ritenuto superfluo esaminare la questione dato che il

motivo prevalente del licenziamento era da ricercare altrove, ovvero nella

rottura del rapporto di fiducia in relazione con i dubbi sulla regolarità della

contabilità (giudizio impugnato pag. 15 consid. 13). Le tesi dell'appellante

non sono atte a scalfire tale conclusione, siccome non fanno altro che ribadire

una personale interpretazione delle circostanze, senza far emergere elementi

che possano in qualche modo farle apparire come rilevanti ai fini del

licenziamento.

15. A mente dell'appellante l'abusività della

disdetta sarebbe pure deducibile dalle circostanze temporali, ovvero dal doppiogioco

della controparte consistente nell'aver apparentemente accettato di convocare

l'incontro auspicato dalla dipendente ad altro scopo per poi utilizzare tale

occasione per comunicare la decisione di rescindere il contratto di lavoro. Ancora

una volta le censure d'appello non affrontano il giudizio pretorile su questo

preciso aspetto (in particolare le considerazioni a pag. 11 consid. 10 del

giudizio impugnato), ma bensì ripropongono le considerazioni già altrimenti

sviluppate in merito alla pretesa sussistenza di motivi di disdetta diversi da

quelli formalmente e pretestuosamente invocati dalla datrice di lavoro come

giustificazione.

La tesi non può essere seguita per i motivi già esposti ai considerandi

precedenti.

16. Da ultimo, invero con una frase assai sibillina,

l'appellante accenna ai "fatti successivi la pronuncia del

licenziamento, in particolare le modalità poco ortodosse con le quali i

dipendenti ed i collaboratori sono stati informati" e altre

circostanze pure successive con riferimento in particolare all'intervento dei

responsabili della sede centrale negli uffici di L__________ del 19 ottobre

2006 qualificato come "incursione" (appello pag. 15 n. 13). Così come

esposta, senza neppure un preciso rimprovero o un riferimento specifico al

giudizio pretorile, la considerazione è irricevibile (art. 311 CPC). Se anche

si volesse leggerla come complemento agli argomenti esposti dall'appellante in

precedenza, la conclusione pretorile merita comunque conferma siccome ha

correttamente dedotto dalle risultanze istruttorie che, contrariamente a quanto

addotto dall'attrice, la comunicazione del licenziamento (limitata alla sola

circostanza senza fornirne quindi i motivi) è stata data solamente ai quadri

dell'associazione e ai dipendenti della sede di L__________, senza quindi

informare terze persone in modo lesivo della personalità della dipendente

(giudizio impugnato pag. 12 consid. 11).

17. In termini generali, quale denominatore comune

delle censure di cui ai considerandi precedenti, vi è sostanzialmente la tesi

dell'appellante secondo la quale l'abusività del licenziamento sia deducibile

dal modo in cui questo è stato deciso e effettuato.

Come già indicato in precedenza, per le modalità in cui viene formulata, la

tesi dell'appellante sarebbe di per sé irricevibile per carente motivazione. Se

anche si volesse considerare queste considerazioni nel loro insieme, riconoscendo

loro la qualifica di censura sufficientemente motivata, questa non potrebbe comunque

essere accolta.

Dagli atti emergono effettivamente una serie di elementi di contrasto sorti tra

la direzione nazionale della convenuta e l'attrice. Quest'ultima, dipendente di

lungo corso la cui decennale dedizione al servizio degli scopi sociali è

evidente e incontestata, ha indubbiamente recepito tali incomprensioni e

differenze di vedute con stupore e delusione, percependole soggettivamente come

un torto. Al proposito basta ricordare la caparbietà con la quale l'appellante

si è battuta per garantire la pubblicazione della rivista in lingua italiana,

con un'ostinazione e un'immedesimazione che la stessa convenuta ha

implicitamente riconosciuto quando descrive la rivista in questione quasi fosse

una cosa appartenente alla dipendente e non dell'associazione ("pur di

salvare la propria rivista", risposta pag. 11). Le modalità con le

quali l'attrice e i collaboratori della sede regionale hanno tentato il

salvataggio della rivista in questione, con l'ipotesi di creare un'apposita

società esterna all'associazione (doc. 2 e 8 con la bozza del contratto), le

divergenze sulla ventilata riduzione del 10% dello stipendio dell'attrice (doc.

12), le reazioni infastidite alla pubblicazione di una vignetta che tematizzava

la sensazione di abbandono da parte della struttura centrale dell'associazione (doc.

11 e doc. 13), la citata questione con la C__________ di L__________ (doc. 15 e

consid. 10), sono circostanze che hanno indotto la dipendente a sentirsi

ingiustamente trattata e al riguardo delle quali non si può certo ritenere il

comportamento delle parti, e quindi anche della datrice di lavoro, esente da

pecche. Emerge in modo evidente una diversa visione in merito a questioni

centrali per l'attività della sede regionale, con le aspettative dell'attrice,

peraltro condivise da altri dipendenti e collaboratori (si veda ad esempio il

doc. 11 con l'articolo del redattore A__________ V__________ sull'importanza

della rivista in relazione all'attività missionaria svolta dalla sede

regionale, rispettivamente il doc. 21 con l'editoriale della rivista I/2006 che

ne annuncia la chiusura). Le conseguenti discussioni non si sono certo svolte

all'insegna della comprensione dei reciproci punti di vista e sensibilità o

perlomeno con il necessario tatto nella gestione dei conflitti interpersonali.

Di ciò va dato atto e, da questo punto di vista, è a ragione che l'attrice

poteva attendersi che il Pretore menzionasse espressamente questi episodi nel

suo giudizio. Ciò nonostante, pur considerandole nel loro complesso, queste

circostanze non sono atte a configurare una violazione dei doveri di assistenza

della datrice di lavoro e a far apparire la disdetta del contratto di lavoro

come abusiva ai sensi dell'art. 336 CO. Si è infatti trattato di atteggiamenti

personali, reazioni spesso caricate da eccessiva emotività, contrasti,

differenze di vedute, che non appaiono inusuali all'interno di una struttura

aziendale, anche se soggettivamente percepite in modo più marcato in un

contesto in cui il coinvolgimento personale e l'investimento ideale caratterizzano

fortemente l'operato di una simile associazione benefica che insegue uno scopo

ideale (vedi scopo sociale doc. 14). L'esigenza di far coincidere le esigenze

di gestione finanziaria equilibrata e l'ambizione di perseguire al meglio la

causa hanno suscitato un'evidente irritazione nell'attrice, che non ha certo

mancato di esternare la frustrazione e l'amarezza, in particolare per la

chiusura della rivista (considerata una vera spina dorsale dell'attività della

sede regionale come traspare dalla comunicazione data ai lettori al momento

della cessazione, doc. 21), decisione letta anche come sgarbo alla minoranza

svizzero italiana da parte della sede centrale (circostanza alla quale si

ispira la vignetta comparsa al doc. 11 e concetto di "due universi

diversi" espresso nello scritto doc. 13). La reazione della dipendente

in quei frangenti e l'atteggiamento da questa assunto nelle comparse

processuali, non considerano però che al suo diritto di battersi con

convinzione, a tratti con una tenacia che sfiora la cocciutaggine, per una

causa ritenuta giusta, si contrappone un'altrettanto legittima visione dei

responsabili nazionali dell'associazione, non meno legittimati a perseguire con

convinzione gli obiettivi di buona gestione e le strategie di riorganizzazione,

a costo di apparire sordi alle rivendicazioni dei collaboratori della sede

regionale di L__________. Infatti, nella soluzione di divergenze sulla

conduzione aziendale, alla visione del dipendente prevale quella di chi gli è gerarchicamente

superiore e come tale competente a decidere. Neppure l'ampia autonomia concessa

al dipendente nello svolgere il suo lavoro può essere interpretata come diritto

di sottrarsi alle chiare istruzioni dei dirigenti (DTF 4A_381/2011 del

24.10.2011). Il rapporto di subordinazione è peraltro una caratteristica del

contratto di lavoro (DTF 4A_325/2008 del 6.10.2008 con riferimento alle

divergenze tra un animatore e il presidente della fondazione in merito

all'orientamento sullo scopo sociale e sulle misure da adottare). Tenuto conto

delle circostanze concrete, non può pertanto essere ritenuta illegittima la

decisione di interrompere il rapporto di collaborazione, ponendo fine ad una

situazione di disagio evidente. Il sacrificio imposto alla dipendente di grado

gerarchico inferiore non costituisce di per sé una scelta contraria alle norme

applicabili. Il datore di lavoro non abusa infatti del suo diritto di

licenziamento se disdice il contratto di un dipendente che critica in modo

ostinato la strategia e l'organizzazione che gli sono imposti (DTF 4C.157/2005 del 25.10.2005 con riferimento alle divergenze tra un direttore generale e il datore di

lavoro).

Un licenziamento pronunciato in simili circostanze non può comunque in alcun

modo significare che sia prevalentemente imputabile alla dipendente la

responsabilità della situazione problematica che si è così inteso risolvere. In

questo senso è a torto che l'appellante attribuisce una connotazione negativa

alla semplice comunicazione ai colleghi e ai collaboratori dell'intervenuta

disdetta.

Anche alla luce di queste considerazioni la decisione

del Pretore merita conferma.

18. In definitiva, la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse

dall’attrice, per cui l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è infondato

e deve essere respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che

rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Nella

commisurazione delle spese giudiziarie si tiene conto di un valore di fr. 144'434.- (art. 91 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide

1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 6 luglio 2011 di AP 1 è

respinto.

Considerandi

2.

Le spese della procedura di appello di complessivi fr. 2'400.- sono

poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di versare alla controparte fr.

5'000.- per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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