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Decisione

12.2011.126

Giudizio sulle spese e ripetibili cantonali dopo rinvio dal tribunale federale per accoglimento del ricorso

18 luglio 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

Dispositivo

dispositivo 2 della sentenza 3 maggio 2010 di cui all’inc. OA.2007.722 del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformato:

2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese,

da anticipare dalla parte attrice, sono poste a suo carico, con l’obbligo di

rifondere alla convenuta fr. 13'000.- per ripetibili.

II. Le

spese della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2'900.-

b) spese fr.

100.-

totale fr.

3'000.-

da

anticiparsi dall’appellante, sono a carico di AO 1 che rifonderà a AP 1 fr. 5'000.-

per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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