12.2011.126
Giudizio sulle spese e ripetibili cantonali dopo rinvio dal tribunale federale per accoglimento del ricorso
18 luglio 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2011.126
Data decisione, Autorità:
18.07.2011, IICCA
Titolo:
Giudizio sulle spese e ripetibili cantonali dopo rinvio dal tribunale federale per accoglimento del ricorso
SPESE E RIPETIBILI
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
12.2011.126
Lugano
18 luglio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.722
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 20
novembre 2007 da
AO 1, __________
rappr. dall’__________
contro
AP 1, __________
rappr. dall’__________
con cui
è chiesta la condanna della convenuta al pagamento di fr. 279 060.60 oltre
interessi al 5% dal 17 settembre 2007, domanda alla quale essa si è opposta e
che il Pretore ha parzialmente accolto per fr. 259 560.– oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2007 con sentenza del 3
maggio 2010;
appellante
la convenuta con atto di appello 25 maggio 2010, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attrice con osservazioni 1° luglio 2010 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
e ora
in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale dopo la sentenza 4A_82/2011
emanata il 19 maggio 2011 dalla I Corte di diritto civile del Tribunale
federale, che in accoglimento del ricorso della convenuta ha riformato il
giudizio di appello, respingendo la petizione;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che con
sentenza 16 dicembre 2010 (inc. 12.2010.102) questa Camera ha respinto
l’appello della convenuta e ha posto la tassa di giustizia di secondo grado di
fr. 2'900.- e le spese di fr. 100.- a carico dell’appellante, condannata
inoltre a rifondere all’appellata fr. 5'000.- per ripetibili d’appello;
che la
prima Corte civile del Tribunale federale, con sentenza 19 maggio 2011
4A_82/2011, ha riformato il giudizio d’appello nel senso di accogliere l’appello
e respingere la petizione e ha rinviato la causa alla Camera per nuova
decisione sulle spese e sulle ripetibili delle sedi cantonali;
che alla
procedura rimane applicabile il Codice di procedura civile ticinese;
che la
determinazione delle spese e delle ripetibili avviene secondo il principio
della soccombenza, salvo che giusti motivi – che nella fattispecie non
ricorrono – impongano una diversa soluzione (art. 148 CPC-TI);
che
l’attrice è in definitiva risultata interamente soccombente, sicché le spese,
tasse e ripetibili devono esserle caricate sia per la procedura di prima sede
che per quella di appello;
che il
Pretore ha ripartito gli oneri processuali in ragione di una soccombenza della
convenuta di 9/10 e dell’attrice di 1/10, stabilendo l’indennità per ripetibili
ridotta in fr. 11'000.- a favore di quest’ultima;
che in
appello le parti non hanno contestato le modalità di calcolo dell’indennità per
ripetibili, sicché l’importo spettante alla convenuta, interamente vittoriosa,
ammonta a fr. 13'000.-, come per altro da ella medesima esplicitamente
richiesto (appello, pag. 2);
che in
sede di appello questa Camera aveva accollato tutti gli oneri processuali alla
convenuta, obbligata a rifondere all’attrice un’indennità per ripetibili di fr.
5'000.-, sicché, considerata la totale soccombenza dell’attrice, quest’ultima
sopporterà le spese e tasse di giustizia e rifonderà alla convenuta un’indennità
per ripetibili di appello di fr. 5'000.-;
che per
questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i
quali motivi
richiamati
per le spese gli art. 148 CPC-TI, la LTG
dichiara
e pronuncia:
Fatti
I. Il
Dispositivo
dispositivo 2 della sentenza 3 maggio 2010 di cui all’inc. OA.2007.722 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformato:
2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese,
da anticipare dalla parte attrice, sono poste a suo carico, con l’obbligo di
rifondere alla convenuta fr. 13'000.- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2'900.-
b) spese fr.
100.-
totale fr.
3'000.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono a carico di AO 1 che rifonderà a AP 1 fr. 5'000.-
per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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